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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 19/12/2025, n. 2206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2206 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2064 /2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO __________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio in data 12.12.2025 e composta dai Sigg.ri Magistrati: dr.ssa. IS MARIANI Presidente dr.ssa Alessandra GUERRIERI Consigliere dr.ssa RA D'AMELIO Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
- SENTENZA -
nella causa in grado di appello iscritta a ruolo il 15/11/2022 al n. 2064 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2022 avverso la sentenza 1095/2022 pubblicata in data 14/04/2022 promossa da
rappresentata e difesa dall'Avv. BERGAMASCHI Parte_1 rocura in atti
- appellante - contro
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro- tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. BELELLI MASSIMO., come da procura in atti;
- appellato - avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione.
La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per l'appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, in accoglimento del presente appello, ed in riforma della sentenza appellata, condannare
[...]
– prov. di , in persona del legale rappresentante Controparte_2 CP_1 pro tempore, Via Riguccio Galluzzi 30, , P.IVA , per i motivi CP_1 P.IVA_1 di cui a premessa, a sentir dichiarare ingiusta e/o ingiustamente lesiva dei diritti della Sig.ra la sentenza n. 1095/2022 nella causa RG N. 7450/2019, Parte_1 emessa dal Tribunale di Firenze, in persona del Giudice Dott. Ssa Bisegna, nelle seguenti parti: - punto 1 “parte opposta ha invece prodotto prova delle notifiche, in varie forme, degli estratti di ruolo, delle cartelle di pagamento, degli avvisi di addebito, nonché prova delle istanze di rateazione e di adesione agevolata proposte negli anni da parte opponente“ e punto 6 relativamente alla doglianza di parte attrice circa gli indirizzi pec non ufficiali “si tratta tuttavia di motivo di opposizione attinente alla regolarità formale della notifica della cartella di pagamento, che avrebbe dovuto essere fatto tempestivamente valere entro venti giorni dalla sua notifica, avvenuta nel 2016, ovvero al più tardi almeno entro venti giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento. Essendo tali termini ormai definitivamente decorsi senza tempestiva opposizione ex art. 617 I comma cpc il rilievo, in quanto attinente al più ad un vizio della notifica e non ad una inesistenza della stessa, risulta inammissibile perché tardivo”: per quanto dedotto e rappresentato sia nel corso del procedimento di I grado, sia nel presente atto di appello, accertare e dichiarare che parte convenuta non ha di fatto fornito prove sufficientemente certe di moltissime notifiche, meglio specificate nel corpo dell'atto, con la conseguenza che, in ordine alle stesse, parte attrice nulla deve a;
- punto 2 “per esaminare i motivi di opposizione tempestivamente svolti da CP_3 parte opponente, occorre svolgere una preliminare distinzione tra le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito sottesi alla intimazione di pagamento opposta, a seconda della natura del credito con essi fatto valere” e punto 3 “deve dichiararsi infatti in parte la carenza di giurisdizione del Giudice Ordinario, in favore delle Commissioni Tributarie, ed in parte la incompetenza del Giudice Ordinario in favore del Giudice del Lavoro ”: per quanto dedotto e rappresentato sia nel corso del procedimento di I grado, sia nel presente atto di appello, accertare e dichiarare come sia competente il Giudice Ordinario, per quanto rappresentato nel presente atto;
- punto 4 “deve dichiararsi la parte decaduta dalla opposizione ex art. 617 c.p.c. per essere la notifica dell'atto introduttivo pervenuta all' in data 27 Controparte_4 maggio 2019 a mezzo pec (“posto”, come scritto nella riga appena sopra della sentenza, “che l'intimazione di pagamento, come da stessa affermazione dell'attrice, risulta notificata il 26 febbraio 2019”), dunque quando il termine perentorio di venti giorni previsto dall'art 617 c.p.c. era ormai spirato” : per quanto dedotto e rappresentato sia nel corso del procedimento di I grado, sia nel presente atto di appello, accertare e dichiarare che, trattandosi di citazione ex art. 615 c.p.c., così come spiegato e rappresentato anche nel presente atto, oltreché negli scritti difensivi di cui al I grado di giudizio, non è spirato alcun termine, dal momento che tale rimedio processuale non prevede termini;
- punto 5 “l'unico motivo speso in generale rispetto a tale credito è quello della prescrizione ma, trattandosi di sanzione comminata per violazione avvenuta nel 2013 cui è seguita la notifica via pec della relativa cartella di pagamento nel 2016 ed essendo stata, poi, l'intimazione di pagamento opposta notificata nel 2019, non occorre affrontare, in quanto non rilevante ai fini della decisione, la disamina dell'applicabilità della prescrizione decennale o quinquennale, non risultando maturata neppure quella quinquennale alla data di proposizione dell'opposizione”: per quanto dedotto e rappresentato sia nel corso del procedimento di I grado, sia nel presente atto di appello, accertare e dichiarare;
- e conseguentemente, in ragione di tutto quanto sin qui rappresentato e chiesto, accertare e dichiarare nullo e/o annullabile il credito vantato da oggi CP_5
nei confronti dell'attrice, per mancata notifica Controparte_4 ione del diritto di difesa, e conseguentemente che l'attrice nulla deve ad , adesso CP_6 Controparte_4 ; - la non debenza delle cartelle già oggetto di richiesta di sgravio in
[...] autotutela, per i motivi di cui a premessa nei punti da 5 a 18 dell' atto introduttivo di I grado di parte attrice;
accertare e dichiarare la non debenza delle altre cartelle contenute nell'intimazione qui impugnata, per i motivi di cui a premessa nei punto da 19 a 23 dell'atto introduttivo di I grado di parte attrice. Con vittoria di spese, competenze ed onorari anche del secondo grado di giudizio.”; per l'appellato: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze adita, - rigettare l'appello proposto dalla Sig.ra e per l'effetto confermare Parte_1 integralmente la sentenza n. 1095/2022 del Tribunale di Firenze nonché la piena validità ed efficacia di tutti gli atti impositivi notificati dall'agente della riscossione. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite del presente grado di
2 giudizio, da distrarsi a favore del difensore Avv. Massimo Belelli che si dichiara antistatario.”
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -
I. Con atto di citazione in appello in data 15/11/2022 ritualmente notificato, impugnava la sentenza n. 1095/2022 con la Parte_1 quale il Tribunale di Firenze respingeva l'opposizione all'esecuzione promossa da nei suoi confronti. Controparte_2
Il giudizio di primo grado originava dall'opposizione proposta dall' attuale appellante avverso un'intimazione di pagamento notificatale in data
26/02/2019, avente ad oggetto più cartelle di pagamento emesse nell'arco del tempo compreso fra il 2007 e il 2018 per un complessivo importo di euro
794.480,81.
Il Tribunale di Firenze, all'esito del giudizio, dichiarava la carenza di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Tributario, con riferimento alle cartelle oggetto di intimazione afferenti a crediti tributari.
Dichiarava, inoltre, l'incompetenza del Giudice Ordinario in favore del Giudice del Lavoro per i crediti inerenti i contributi previdenziali.
Quanto alle residue cartelle di pagamento, per le quali riteneva provata l'avvenuta notifica, previa qualificazione delle censure sollevate da parte opponente alla stregua di vizi sussumibili nell'ambito dell'art. 617 c.p.c., dichiarava la parte decaduta dall'opposizione, essendo spirato il termine di legge previsto dalla norma.
Il Tribunale respingeva, infine, l'eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente rilevando che, per le cartelle oggetto di cognizione, alla data di proposizione dell'opposizione, non risultava decorso neppure il termine quinquennale.
II. Avverso la sentenza interponeva atto di appello Parte_1 articolato sui plurimi motivi:
L'appellante contestava la sentenza nella parte in cui riteneva assolto l'onere della prova relativo all'avvenuta notifica degli estratti di ruolo, delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito. Eccepiva l'appellante che le notifiche prodotte da non corrispondevano al vero, poiché moltissime CP_3 erano state effettuate da indirizzi PEC non ufficiali. Tale vizio comportava l'inesistenza della notifica e non una mera irregolarità formale, privando la cartella di qualsiasi effetto giuridico;
tale vizio neppure era suscettibile di sanatoria ai sensi dell'art. 156 c.p.c. essendo, l'irrituale notifica degli atti
3 tributari, inesistente. Affermava che l'attrice non aveva potuto esercitare il proprio diritto di difesa costituzionalmente garantito. Lamentava inoltre che la prova fornita da consisteva in semplici fotocopie o estratti di ruolo, privi CP_3 di valore legale come più volte confermato dalla giurisprudenza delle
Commissioni Tributarie e dalla Corte di Cassazione ed eccepiva il vizio relativo al formato del file allegato, PDF anziché p7m. Infine lamentava che la richiesta di rateizzazione non poteva costituire necessariamente acquiescenza o ammissioni del debito, in quanto dettata dall'esigenza di evitare effetti pregiudizievoli e destinata esclusivamente ad evitare l'attivazione di procedure esecutive
L'appellante contestava altresì la pronuncia in punto di carenza di giurisdizione del giudice ordinario, sostenendo che il giudizio era stato introdotto per contestare le azioni di tipo esecutivo attivate su cartelle mai ricevute o già prescritte. Precisava che il procedimento non era stato iniziato per contestare le singole cartelle e avvisi e relativi crediti sottesi;
l'azione era stata iniziata per contestare i successivi atti messi in moto dalla controparte, comprensivi di una serie di pretese tributarie, per le quali era competente il giudice ordinario
L'appellante censurava, inoltre, il capo della sentenza relativo alla qualifica dei dell'opposizione ricondotta nell'ambito dell'art. 617 c.p.c. Affermava che tali vizi non erano qualificabili quali vizi formali;
l'atto introduttivo doveva piuttosto qualificarsi quale opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. essendo finalizzata a contestare l'esistenza ab origine del diritto vantato da , e non CP_3 vizi formali.
Parte appellante lamentava ancora l'oscurità del passaggio della sentenza riguardante la prescrizione. Sosteneva che la giurisprudenza maggioritaria stabiliva la prescrizione quinquennale di tributi quali IVA, IRPEF e IRAP e per le cartelle esattoriali non precedute da un titolo definitivo.
L'appellante evidenziava infine che alcune cartelle erano state oggetto di richiesta di sgravio in autotutela, datata 05.05.2017, alla quale non era stata data risposta. Sosteneva che il mancato riscontro entro 220 giorni determinava l'annullamento di diritto del debito, ai sensi dell'art. 1 comma 540 della Legge
n. 228/2012.
L' si costituiva in giudizio Controparte_2 chiedendo l'integrale rigetto dell'appello. Ribadiva che per i crediti tributari persisteva il difetto di giurisdizione in favore della magistratura tributaria e
4 l'incompetenza funzionale per i crediti previdenziali in favore del Giudice del lavoro.
Deduceva l'infondatezza dell'eccezione sollevata dall'appellante in merito all'indirizzo PEC di provenienza, affermando che nessuna norma imponeva al mittente, ufficiale della riscossione o soggetto abilitato, di utilizzare un indirizzo
PEC iscritto in pubblici elenchi, poiché tale requisito era imposto solo per l'indirizzo del destinatario. Inoltre, il vizio dedotto in relazione al formato del file non integrava un motivo di inesistenza ed era dunque soggetto a sanatoria per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c. affermava, inoltre, che la CP_3 produzione di copie fotostatiche costituiva idonea prova e l'onere di disconoscimento della conformità di dette copie all'originale, ai sensi dell'art. 2719 c.c., avrebbe dovuto essere proposto in modo formale, specifico e circostanziato dalla controparte.
L' eccepiva ancora che l'istanza di rateizzazione, inoltrata senza CP_4 riserva, costituiva ricognizione del debito ex art. 2944 c.c., ed era incompatibile con la volontà di avvalersi dell'eccezione di prescrizione, comportando una rinuncia tacita a tale eccezione affermava, infine, che il termine di prescrizione applicabile ai CP_3 tributi erariali, specialmente dopo la notifica della cartella, era ineludibilmente quello ordinario decennale ex art. 2946 c.c.. Era da escludersi l'applicabilità del termine quinquennale per le "prestazioni periodiche" poiché i crediti erariali derivavano da una nuova e autonoma valutazione dei presupposti impositivi anno per anno. L' ribadiva che la cartella, costituendo titolo esecutivo, CP_4 determinava un effetto novativo delle singole obbligazioni, rendendo applicabile la prescrizione decennale all'azione di recupero coattivo.
Quanto all'asserito annullamento per silenzio-assenso l' replicava CP_3 che la pretesa di annullamento per mancato riscontro era infondata perché
l'istanza del 20.04.2017 era inammissibile, in quanto non rispettava il termine perentorio di 60 giorni dalla notifica del primo atto di riscossione utile e non documentava alcuna specifica circostanza estintiva prevista dalla legge.
Senza ulteriore istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte, previa concessione dei termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
- MOTIVI DELLA DECISIONE -
III. L'appello è infondato e non merita accoglimento
5 Occorre preliminarmente esaminare la censura sollevata dall'appellante in punto di difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
Ritiene la Corte che la declaratoria di carenza di giurisdizione del Giudice
Ordinario in favore delle Commissioni Tributarie sia stata correttamente pronunciata dal Giudice di prime cure in relazione ai carichi iscritti a ruolo relativi alle imposte l'IRPEF, l'IVA ed l'IRAP. Ai sensi dell'articolo 2 del D. Lgs.
31 dicembre 1992, n. 546, la giurisdizione tributaria si estende a tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, includendo ogni questione attinente all'an e al quantum del tributo.
La giurisdizione del giudice tributario è declinata in favore al giudice ordinario esclusivamente in presenza di atti di esecuzione tributaria. Nel caso di specie, tuttavia, le cartelle di pagamento e le intimazioni di pagamento non configurano atti esecutivi.
Sebbene la Corte Costituzionale con la sentenza n. 114/2018, abbia riconosciuto la sussistenza della giurisdizione ordinaria per l'opposizione all'esecuzione volta a contestare l'esistenza del credito tributario, ai sensi dell'art. 615, comma 2, c.p.c., detta previsione opera esclusivamente per far valere fatti estintivi successivi alla notificazione del titolo esecutivo, a condizione che l'esecuzione abbia già avuto effettivo inizio.
In sintesi, la corretta ripartizione della giurisdizione e della competenza si fonda sulla natura dei crediti portati dalle cartelle e dagli avvisi di addebito impugnati, non potendo l'opposizione, se non diretta contro atti esecutivi in senso stretto, sottrarre la cognizione dei crediti tributari alla sfera di competenza istituzionale del giudice speciale.
Parimenti, per quanto concerne i crediti relativi a contributi previdenziali e segnatamente ai contributi , la sentenza impugnata ha correttamente CP_7 dichiarato l'incompetenza funzionale del Giudice Ordinario in favore del Giudice del lavoro.
Passando al merito dell'impugnazione si deve ritenere corretta la valutazione effettuata dal Giudice di prime cure il quale ha ritenuto provata la notifica degli atti impositivi, tra cui cartelle di pagamento, avvisi di addebito ed estratti di ruolo, sulla base della rituale produzione da parte dell'
[...] della documentazione ad essa relativa. La correttezza della Controparte_2 statuizione di primo grado è altresì rafforzata dal rilievo accordato alle iniziative poste in essere dall'opponente, e segnatamente alle istanze di rateizzazione e di adesione agevolata provenienti dal contribuente. Tali richieste, laddove avanzate
6 senza alcuna specifica riserva, sono da ritenersi incompatibili con l'allegazione della mancata notifica delle cartelle. La giurisprudenza di legittimità ha infatti stabilito che l'istanza di rateizzazione non solo interrompe il decorso del termine di prescrizione ai sensi dell'art. 2944 c.c., ma costituisce anche ricognizione del proprio debito e una manifestazione implicita della consapevolezza dell'esistenza del debito.
Parimenti, merita integrale conferma la pronuncia laddove ha qualificato l'opposizione proposta quale opposizione ai sensi dell'articolo 617, c.c. e ha conseguentemente dichiarato la parte decaduta dall'azione, atteso che, al momento della notifica dell'atto introduttivo, il termine perentorio di venti giorni previsto dalla predetta disposizione normativa era ampiamente spirato. Invero le doglianze relative all'utilizzo di indirizzi PEC erronei o non ufficiali. investivano la regolarità formale della notifica della cartella di pagamento oggetto di giudizio, recante n. 04120160039514915000. Essendo tali censure relative ad un vizio di notifica, esse dovevano essere tempestivamente proposte, nel termine perentorio di venti giorni, a decorrere dalla notifica dell'atto originario (avvenuta nel 2016) o, al più tardi, entro venti giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento. Pertanto, il rilievo risulta inammissibile in quanto tardivo e conseguente la impugnazione sul punto inammissibile, ai sensi dell'art 617 c.p.c.
Riguardo all'eccezione di prescrizione, si deve confermare la valutazione del Giudice di prime cure. Il Tribunale, in relazione al credito residuo sottoposto alla sua cognizione, ha ritenuto non necessario affrontare la disamina sull'applicabilità del termine di prescrizione decennale o quinquennale alle pretese erariali. Tale disamina è stata ritenuta irrilevante ai fini della decisione, in quanto, anche adottando il termine di prescrizione più breve, ovvero quello quinquennale, la stessa non risultava comunque maturata alla data di proposizione dell'opposizione. La valutazione del giudice appare condivisibile in quanto le sanzioni amministrative contenute nella cartella n.
04120160039514915000, erano state comminate per una violazione avvenuta nel 2013; ad essa era seguita la notifica via PEC della relativa cartella di pagamento nel 2016, con conseguente interruzione del decorso del termine di prescrizione. Successivamente, l'intimazione di pagamento oggetto di opposizione è stata notificata nel 2019.
Non può, infine, trovare infine accoglimento l'ultimo motivo di appello relativo alla nullità della pretesa qual conseguenza dell'assenza di risposta alla
7 richiesta di sgravio avanzata dal contribuente. La cartella n.
04120160039514915000 in relazione al credito derivante da sanzioni amministrative per un ammontare di euro 129,59, oggetto della cognizione del
Tribunale, non risulta infatti essere stato incluso nell'istanza di sgravio in autotutela presentata dall'opponente in data 5 maggio 2017.
Dalle considerazioni svolte discende il necessario rigetto dell'appello .
IV. Le spese. Quanto alle spese di lite del giudizio, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla base del DM
10.03.2014 n. 55, secondo lo scaglione corrispondente al valore della causa, avuto riguardo ai parametri medi, con esclusione della fase istruttoria.
-
PER QUESTI MOTIVI
-
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
, avverso la sentenza Controparte_1 impugnata così provvede:
1) respinge l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento dei compensi di causa che sono liquidati, in favore dell'appellato, in complessivi € 673,00, oltre accessori dovuti per legge, come in parte motiva, spese tutte da distrarsi in favore del procuratore di parte appellata, Avv. Massimo Belelli dichiaratosi antistatario.
3) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13/1quater
DPR n. 115/2002 in materia doppio contributo unificato, ove dovuto;
4) dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del d.l.vo 30.06.2003 n.196.
IL CONSIGLIERE Est. IL PRESIDENTE
RA D'ME IS RI
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO __________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio in data 12.12.2025 e composta dai Sigg.ri Magistrati: dr.ssa. IS MARIANI Presidente dr.ssa Alessandra GUERRIERI Consigliere dr.ssa RA D'AMELIO Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
- SENTENZA -
nella causa in grado di appello iscritta a ruolo il 15/11/2022 al n. 2064 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2022 avverso la sentenza 1095/2022 pubblicata in data 14/04/2022 promossa da
rappresentata e difesa dall'Avv. BERGAMASCHI Parte_1 rocura in atti
- appellante - contro
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro- tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. BELELLI MASSIMO., come da procura in atti;
- appellato - avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione.
La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per l'appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, in accoglimento del presente appello, ed in riforma della sentenza appellata, condannare
[...]
– prov. di , in persona del legale rappresentante Controparte_2 CP_1 pro tempore, Via Riguccio Galluzzi 30, , P.IVA , per i motivi CP_1 P.IVA_1 di cui a premessa, a sentir dichiarare ingiusta e/o ingiustamente lesiva dei diritti della Sig.ra la sentenza n. 1095/2022 nella causa RG N. 7450/2019, Parte_1 emessa dal Tribunale di Firenze, in persona del Giudice Dott. Ssa Bisegna, nelle seguenti parti: - punto 1 “parte opposta ha invece prodotto prova delle notifiche, in varie forme, degli estratti di ruolo, delle cartelle di pagamento, degli avvisi di addebito, nonché prova delle istanze di rateazione e di adesione agevolata proposte negli anni da parte opponente“ e punto 6 relativamente alla doglianza di parte attrice circa gli indirizzi pec non ufficiali “si tratta tuttavia di motivo di opposizione attinente alla regolarità formale della notifica della cartella di pagamento, che avrebbe dovuto essere fatto tempestivamente valere entro venti giorni dalla sua notifica, avvenuta nel 2016, ovvero al più tardi almeno entro venti giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento. Essendo tali termini ormai definitivamente decorsi senza tempestiva opposizione ex art. 617 I comma cpc il rilievo, in quanto attinente al più ad un vizio della notifica e non ad una inesistenza della stessa, risulta inammissibile perché tardivo”: per quanto dedotto e rappresentato sia nel corso del procedimento di I grado, sia nel presente atto di appello, accertare e dichiarare che parte convenuta non ha di fatto fornito prove sufficientemente certe di moltissime notifiche, meglio specificate nel corpo dell'atto, con la conseguenza che, in ordine alle stesse, parte attrice nulla deve a;
- punto 2 “per esaminare i motivi di opposizione tempestivamente svolti da CP_3 parte opponente, occorre svolgere una preliminare distinzione tra le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito sottesi alla intimazione di pagamento opposta, a seconda della natura del credito con essi fatto valere” e punto 3 “deve dichiararsi infatti in parte la carenza di giurisdizione del Giudice Ordinario, in favore delle Commissioni Tributarie, ed in parte la incompetenza del Giudice Ordinario in favore del Giudice del Lavoro ”: per quanto dedotto e rappresentato sia nel corso del procedimento di I grado, sia nel presente atto di appello, accertare e dichiarare come sia competente il Giudice Ordinario, per quanto rappresentato nel presente atto;
- punto 4 “deve dichiararsi la parte decaduta dalla opposizione ex art. 617 c.p.c. per essere la notifica dell'atto introduttivo pervenuta all' in data 27 Controparte_4 maggio 2019 a mezzo pec (“posto”, come scritto nella riga appena sopra della sentenza, “che l'intimazione di pagamento, come da stessa affermazione dell'attrice, risulta notificata il 26 febbraio 2019”), dunque quando il termine perentorio di venti giorni previsto dall'art 617 c.p.c. era ormai spirato” : per quanto dedotto e rappresentato sia nel corso del procedimento di I grado, sia nel presente atto di appello, accertare e dichiarare che, trattandosi di citazione ex art. 615 c.p.c., così come spiegato e rappresentato anche nel presente atto, oltreché negli scritti difensivi di cui al I grado di giudizio, non è spirato alcun termine, dal momento che tale rimedio processuale non prevede termini;
- punto 5 “l'unico motivo speso in generale rispetto a tale credito è quello della prescrizione ma, trattandosi di sanzione comminata per violazione avvenuta nel 2013 cui è seguita la notifica via pec della relativa cartella di pagamento nel 2016 ed essendo stata, poi, l'intimazione di pagamento opposta notificata nel 2019, non occorre affrontare, in quanto non rilevante ai fini della decisione, la disamina dell'applicabilità della prescrizione decennale o quinquennale, non risultando maturata neppure quella quinquennale alla data di proposizione dell'opposizione”: per quanto dedotto e rappresentato sia nel corso del procedimento di I grado, sia nel presente atto di appello, accertare e dichiarare;
- e conseguentemente, in ragione di tutto quanto sin qui rappresentato e chiesto, accertare e dichiarare nullo e/o annullabile il credito vantato da oggi CP_5
nei confronti dell'attrice, per mancata notifica Controparte_4 ione del diritto di difesa, e conseguentemente che l'attrice nulla deve ad , adesso CP_6 Controparte_4 ; - la non debenza delle cartelle già oggetto di richiesta di sgravio in
[...] autotutela, per i motivi di cui a premessa nei punti da 5 a 18 dell' atto introduttivo di I grado di parte attrice;
accertare e dichiarare la non debenza delle altre cartelle contenute nell'intimazione qui impugnata, per i motivi di cui a premessa nei punto da 19 a 23 dell'atto introduttivo di I grado di parte attrice. Con vittoria di spese, competenze ed onorari anche del secondo grado di giudizio.”; per l'appellato: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze adita, - rigettare l'appello proposto dalla Sig.ra e per l'effetto confermare Parte_1 integralmente la sentenza n. 1095/2022 del Tribunale di Firenze nonché la piena validità ed efficacia di tutti gli atti impositivi notificati dall'agente della riscossione. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite del presente grado di
2 giudizio, da distrarsi a favore del difensore Avv. Massimo Belelli che si dichiara antistatario.”
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -
I. Con atto di citazione in appello in data 15/11/2022 ritualmente notificato, impugnava la sentenza n. 1095/2022 con la Parte_1 quale il Tribunale di Firenze respingeva l'opposizione all'esecuzione promossa da nei suoi confronti. Controparte_2
Il giudizio di primo grado originava dall'opposizione proposta dall' attuale appellante avverso un'intimazione di pagamento notificatale in data
26/02/2019, avente ad oggetto più cartelle di pagamento emesse nell'arco del tempo compreso fra il 2007 e il 2018 per un complessivo importo di euro
794.480,81.
Il Tribunale di Firenze, all'esito del giudizio, dichiarava la carenza di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Tributario, con riferimento alle cartelle oggetto di intimazione afferenti a crediti tributari.
Dichiarava, inoltre, l'incompetenza del Giudice Ordinario in favore del Giudice del Lavoro per i crediti inerenti i contributi previdenziali.
Quanto alle residue cartelle di pagamento, per le quali riteneva provata l'avvenuta notifica, previa qualificazione delle censure sollevate da parte opponente alla stregua di vizi sussumibili nell'ambito dell'art. 617 c.p.c., dichiarava la parte decaduta dall'opposizione, essendo spirato il termine di legge previsto dalla norma.
Il Tribunale respingeva, infine, l'eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente rilevando che, per le cartelle oggetto di cognizione, alla data di proposizione dell'opposizione, non risultava decorso neppure il termine quinquennale.
II. Avverso la sentenza interponeva atto di appello Parte_1 articolato sui plurimi motivi:
L'appellante contestava la sentenza nella parte in cui riteneva assolto l'onere della prova relativo all'avvenuta notifica degli estratti di ruolo, delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito. Eccepiva l'appellante che le notifiche prodotte da non corrispondevano al vero, poiché moltissime CP_3 erano state effettuate da indirizzi PEC non ufficiali. Tale vizio comportava l'inesistenza della notifica e non una mera irregolarità formale, privando la cartella di qualsiasi effetto giuridico;
tale vizio neppure era suscettibile di sanatoria ai sensi dell'art. 156 c.p.c. essendo, l'irrituale notifica degli atti
3 tributari, inesistente. Affermava che l'attrice non aveva potuto esercitare il proprio diritto di difesa costituzionalmente garantito. Lamentava inoltre che la prova fornita da consisteva in semplici fotocopie o estratti di ruolo, privi CP_3 di valore legale come più volte confermato dalla giurisprudenza delle
Commissioni Tributarie e dalla Corte di Cassazione ed eccepiva il vizio relativo al formato del file allegato, PDF anziché p7m. Infine lamentava che la richiesta di rateizzazione non poteva costituire necessariamente acquiescenza o ammissioni del debito, in quanto dettata dall'esigenza di evitare effetti pregiudizievoli e destinata esclusivamente ad evitare l'attivazione di procedure esecutive
L'appellante contestava altresì la pronuncia in punto di carenza di giurisdizione del giudice ordinario, sostenendo che il giudizio era stato introdotto per contestare le azioni di tipo esecutivo attivate su cartelle mai ricevute o già prescritte. Precisava che il procedimento non era stato iniziato per contestare le singole cartelle e avvisi e relativi crediti sottesi;
l'azione era stata iniziata per contestare i successivi atti messi in moto dalla controparte, comprensivi di una serie di pretese tributarie, per le quali era competente il giudice ordinario
L'appellante censurava, inoltre, il capo della sentenza relativo alla qualifica dei dell'opposizione ricondotta nell'ambito dell'art. 617 c.p.c. Affermava che tali vizi non erano qualificabili quali vizi formali;
l'atto introduttivo doveva piuttosto qualificarsi quale opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. essendo finalizzata a contestare l'esistenza ab origine del diritto vantato da , e non CP_3 vizi formali.
Parte appellante lamentava ancora l'oscurità del passaggio della sentenza riguardante la prescrizione. Sosteneva che la giurisprudenza maggioritaria stabiliva la prescrizione quinquennale di tributi quali IVA, IRPEF e IRAP e per le cartelle esattoriali non precedute da un titolo definitivo.
L'appellante evidenziava infine che alcune cartelle erano state oggetto di richiesta di sgravio in autotutela, datata 05.05.2017, alla quale non era stata data risposta. Sosteneva che il mancato riscontro entro 220 giorni determinava l'annullamento di diritto del debito, ai sensi dell'art. 1 comma 540 della Legge
n. 228/2012.
L' si costituiva in giudizio Controparte_2 chiedendo l'integrale rigetto dell'appello. Ribadiva che per i crediti tributari persisteva il difetto di giurisdizione in favore della magistratura tributaria e
4 l'incompetenza funzionale per i crediti previdenziali in favore del Giudice del lavoro.
Deduceva l'infondatezza dell'eccezione sollevata dall'appellante in merito all'indirizzo PEC di provenienza, affermando che nessuna norma imponeva al mittente, ufficiale della riscossione o soggetto abilitato, di utilizzare un indirizzo
PEC iscritto in pubblici elenchi, poiché tale requisito era imposto solo per l'indirizzo del destinatario. Inoltre, il vizio dedotto in relazione al formato del file non integrava un motivo di inesistenza ed era dunque soggetto a sanatoria per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c. affermava, inoltre, che la CP_3 produzione di copie fotostatiche costituiva idonea prova e l'onere di disconoscimento della conformità di dette copie all'originale, ai sensi dell'art. 2719 c.c., avrebbe dovuto essere proposto in modo formale, specifico e circostanziato dalla controparte.
L' eccepiva ancora che l'istanza di rateizzazione, inoltrata senza CP_4 riserva, costituiva ricognizione del debito ex art. 2944 c.c., ed era incompatibile con la volontà di avvalersi dell'eccezione di prescrizione, comportando una rinuncia tacita a tale eccezione affermava, infine, che il termine di prescrizione applicabile ai CP_3 tributi erariali, specialmente dopo la notifica della cartella, era ineludibilmente quello ordinario decennale ex art. 2946 c.c.. Era da escludersi l'applicabilità del termine quinquennale per le "prestazioni periodiche" poiché i crediti erariali derivavano da una nuova e autonoma valutazione dei presupposti impositivi anno per anno. L' ribadiva che la cartella, costituendo titolo esecutivo, CP_4 determinava un effetto novativo delle singole obbligazioni, rendendo applicabile la prescrizione decennale all'azione di recupero coattivo.
Quanto all'asserito annullamento per silenzio-assenso l' replicava CP_3 che la pretesa di annullamento per mancato riscontro era infondata perché
l'istanza del 20.04.2017 era inammissibile, in quanto non rispettava il termine perentorio di 60 giorni dalla notifica del primo atto di riscossione utile e non documentava alcuna specifica circostanza estintiva prevista dalla legge.
Senza ulteriore istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte, previa concessione dei termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
- MOTIVI DELLA DECISIONE -
III. L'appello è infondato e non merita accoglimento
5 Occorre preliminarmente esaminare la censura sollevata dall'appellante in punto di difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
Ritiene la Corte che la declaratoria di carenza di giurisdizione del Giudice
Ordinario in favore delle Commissioni Tributarie sia stata correttamente pronunciata dal Giudice di prime cure in relazione ai carichi iscritti a ruolo relativi alle imposte l'IRPEF, l'IVA ed l'IRAP. Ai sensi dell'articolo 2 del D. Lgs.
31 dicembre 1992, n. 546, la giurisdizione tributaria si estende a tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, includendo ogni questione attinente all'an e al quantum del tributo.
La giurisdizione del giudice tributario è declinata in favore al giudice ordinario esclusivamente in presenza di atti di esecuzione tributaria. Nel caso di specie, tuttavia, le cartelle di pagamento e le intimazioni di pagamento non configurano atti esecutivi.
Sebbene la Corte Costituzionale con la sentenza n. 114/2018, abbia riconosciuto la sussistenza della giurisdizione ordinaria per l'opposizione all'esecuzione volta a contestare l'esistenza del credito tributario, ai sensi dell'art. 615, comma 2, c.p.c., detta previsione opera esclusivamente per far valere fatti estintivi successivi alla notificazione del titolo esecutivo, a condizione che l'esecuzione abbia già avuto effettivo inizio.
In sintesi, la corretta ripartizione della giurisdizione e della competenza si fonda sulla natura dei crediti portati dalle cartelle e dagli avvisi di addebito impugnati, non potendo l'opposizione, se non diretta contro atti esecutivi in senso stretto, sottrarre la cognizione dei crediti tributari alla sfera di competenza istituzionale del giudice speciale.
Parimenti, per quanto concerne i crediti relativi a contributi previdenziali e segnatamente ai contributi , la sentenza impugnata ha correttamente CP_7 dichiarato l'incompetenza funzionale del Giudice Ordinario in favore del Giudice del lavoro.
Passando al merito dell'impugnazione si deve ritenere corretta la valutazione effettuata dal Giudice di prime cure il quale ha ritenuto provata la notifica degli atti impositivi, tra cui cartelle di pagamento, avvisi di addebito ed estratti di ruolo, sulla base della rituale produzione da parte dell'
[...] della documentazione ad essa relativa. La correttezza della Controparte_2 statuizione di primo grado è altresì rafforzata dal rilievo accordato alle iniziative poste in essere dall'opponente, e segnatamente alle istanze di rateizzazione e di adesione agevolata provenienti dal contribuente. Tali richieste, laddove avanzate
6 senza alcuna specifica riserva, sono da ritenersi incompatibili con l'allegazione della mancata notifica delle cartelle. La giurisprudenza di legittimità ha infatti stabilito che l'istanza di rateizzazione non solo interrompe il decorso del termine di prescrizione ai sensi dell'art. 2944 c.c., ma costituisce anche ricognizione del proprio debito e una manifestazione implicita della consapevolezza dell'esistenza del debito.
Parimenti, merita integrale conferma la pronuncia laddove ha qualificato l'opposizione proposta quale opposizione ai sensi dell'articolo 617, c.c. e ha conseguentemente dichiarato la parte decaduta dall'azione, atteso che, al momento della notifica dell'atto introduttivo, il termine perentorio di venti giorni previsto dalla predetta disposizione normativa era ampiamente spirato. Invero le doglianze relative all'utilizzo di indirizzi PEC erronei o non ufficiali. investivano la regolarità formale della notifica della cartella di pagamento oggetto di giudizio, recante n. 04120160039514915000. Essendo tali censure relative ad un vizio di notifica, esse dovevano essere tempestivamente proposte, nel termine perentorio di venti giorni, a decorrere dalla notifica dell'atto originario (avvenuta nel 2016) o, al più tardi, entro venti giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento. Pertanto, il rilievo risulta inammissibile in quanto tardivo e conseguente la impugnazione sul punto inammissibile, ai sensi dell'art 617 c.p.c.
Riguardo all'eccezione di prescrizione, si deve confermare la valutazione del Giudice di prime cure. Il Tribunale, in relazione al credito residuo sottoposto alla sua cognizione, ha ritenuto non necessario affrontare la disamina sull'applicabilità del termine di prescrizione decennale o quinquennale alle pretese erariali. Tale disamina è stata ritenuta irrilevante ai fini della decisione, in quanto, anche adottando il termine di prescrizione più breve, ovvero quello quinquennale, la stessa non risultava comunque maturata alla data di proposizione dell'opposizione. La valutazione del giudice appare condivisibile in quanto le sanzioni amministrative contenute nella cartella n.
04120160039514915000, erano state comminate per una violazione avvenuta nel 2013; ad essa era seguita la notifica via PEC della relativa cartella di pagamento nel 2016, con conseguente interruzione del decorso del termine di prescrizione. Successivamente, l'intimazione di pagamento oggetto di opposizione è stata notificata nel 2019.
Non può, infine, trovare infine accoglimento l'ultimo motivo di appello relativo alla nullità della pretesa qual conseguenza dell'assenza di risposta alla
7 richiesta di sgravio avanzata dal contribuente. La cartella n.
04120160039514915000 in relazione al credito derivante da sanzioni amministrative per un ammontare di euro 129,59, oggetto della cognizione del
Tribunale, non risulta infatti essere stato incluso nell'istanza di sgravio in autotutela presentata dall'opponente in data 5 maggio 2017.
Dalle considerazioni svolte discende il necessario rigetto dell'appello .
IV. Le spese. Quanto alle spese di lite del giudizio, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla base del DM
10.03.2014 n. 55, secondo lo scaglione corrispondente al valore della causa, avuto riguardo ai parametri medi, con esclusione della fase istruttoria.
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PER QUESTI MOTIVI
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La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
, avverso la sentenza Controparte_1 impugnata così provvede:
1) respinge l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento dei compensi di causa che sono liquidati, in favore dell'appellato, in complessivi € 673,00, oltre accessori dovuti per legge, come in parte motiva, spese tutte da distrarsi in favore del procuratore di parte appellata, Avv. Massimo Belelli dichiaratosi antistatario.
3) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13/1quater
DPR n. 115/2002 in materia doppio contributo unificato, ove dovuto;
4) dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del d.l.vo 30.06.2003 n.196.
IL CONSIGLIERE Est. IL PRESIDENTE
RA D'ME IS RI
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