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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XII, sentenza 26/01/2026, n. 1217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1217 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1217/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La OR di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GENOVESE ANTONIETTA, Presidente
CI SC, RE
DI VITA GIANLUCA, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12714/2025 depositato il 03/07/2025
proposto da
Rappresentante_1 Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - INTIMAZIONE PAG n. 07120259018323509000 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190129976387000 IRAP 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220049705511000 IMP.AGEV.FISCAL 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220049705511000 IMP.AGEV.FISCAL 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220119586014000 IRAP 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230013998746001 IMPOSTA DI REG. 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230040305416000 TRF 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230040305416000 IRPEF-ALIQUOTE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230055087863000 TFR 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230055087863000 TFR 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230055087863000 IRES-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230055087863000 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230055087863000 IRPEF-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230123655248000 IRES-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240033072726000 TASSA AUTO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240042051670000 TFR 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240042051670000 IRPEF-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240094042314000 IRES-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21442/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti ed insiste per l'accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in oggetto, parte ricorrente impugnava l'intimazione di pagamento n. 07120259018323509000 notificatale il 7-5-2025, con cui la stessa veniva invitata a versare entro 5 giorni dalla notifica la complessiva somma di €. 6.223.379,70 a causa dell'asserito presunto mancato pagamento delle seguenti cartelle esattoriali:
- la cartella esattoriale n. 07120190129976387000 che sarebbe stata notificata il 21/11/2019 – circostanza che si contesta – ed emessa per il presunto omesso pagamento dell'IRAP per l'anno 2016 e dei relativi interessi e sanzioni;
-la cartella esattoriale n. 07120220049705511000 che sarebbe stata notificata il 08/04/2022 – circostanza che si contesta – emessa per “crediti d'imposta ed agevolazioni fiscali” per gli anni 2020-2021 e relativi interessi e sanzioni;
- la cartella esattoriale n. 07120220119586014000 che sarebbe stata notificata il 24/10/2022 – circostanza che si contesta – ed emessa per il presunto omesso pagamento dell'IRAP per l'anno 2018 e relativi interessi e sanzioni;
- la cartella esattoriale n. 07120230013998746001 che sarebbe stata notificata il 23/03/2023 – circostanza che si contesta – ed emessa per il presunto omesso pagamento dell'imposta di registro per l'anno 2021 e relativi interessi e sanzioni;
-la cartella esattoriale n. 07120230040305416000 che sarebbe stata notificata il 03/05/2023 – circostanza che si contesta – ed emessa per il presunto omesso pagamento di tasse varie, addizionali, interessi e sanzioni per l'anno 2018;
- la cartella esattoriale n. 07120230055087863000 che sarebbe stata notificata il 17/05/2023 – circostanza che si contesta – ed emessa per il presunto omesso pagamento di tasse varie, interessi e sanzioni, per gli anni 2016 e 2017;
-la cartella esattoriale n. 07120230123655248000 che sarebbe stata notificata il 08/12/2023 – circostanza che si contesta – ed emessa per il presunto omesso pagamento dell'IRES per l'anno 2017 e relativi interessi e sanzioni;
-la cartella esattoriale n. 07120240033072726000 che sarebbe stata notificata il 18/03/2024 – circostanza che si contesta – ed emessa per il presunto omesso pagamento della tassa automobilistica art. 17 legge
449/97 per l'anno 2018 e relativi interessi e sanzioni;
-la cartella esattoriale n. 07120240042051670000 che sarebbe stata notificata il 07/03/2024 – circostanza che si contesta – ed emessa per il presunto omesso pagamento di tasse varie, risalenti all'anno 2019, addizionali, interessi e sanzioni;
- la cartella esattoriale n. 07120240094042314000 che sarebbe stata notificata il 18/06/2024 – circostanza che si contesta – ed emessa per il presunto omesso pagamento di tasse varie, risalenti all'anno 2018, addizionali, interessi e sanzioni.
Adduceva a sostegno dell'opposizione la nullità/illegittimità dell'intimazione per mancata notifica dei sottesi atti (da annullare anch'essi), l'estinzione dei crediti per decadenza, l'estinzione dei diritti di credito relativi ad interessi e sanzioni per prescrizione quinquennale, l'estinzione dei diritti di credito relativi a tassa auto per prescrizione triennale, la cripticità della richiesta di pagamento.
Si è costituita l'Ader eccependo la regolare notifica delle cartelle e l'insussistenza della prescrizione e chiedendo il rigetto del ricorso.
Si costitutiva altresì la Agenzia delle Entrate DP2 Napoli che rilevava il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine all'omessa notifica delle cartelle e sottolineava che quanto alla cartella n. 7120220049705511
(Identificativo partita: TF5 RCI TF5CRMD002402021/0001, Identificativo partita: TF5 RCI
TF5CRMD002412021/0001, Identificativo partita: TF5 RCI TF5CRMD002432021/0001) chiarendo che in parte qua vi era stata già sentenza sfavorevole alla parte (sent. C.G.T. di Napoli n. 9780/19/22 dep.
21.10.2022 e passata in giudicato).
In sede di memorie illustrative parte ricorrente ha dedotto l'inutilizzabilità dei documenti analogici depositati da controparte ex art. 25 bis 546/1992 per mancanza di attestazione di conformità ed ha evidenziato l'incertezza circa la provenienza degli stessi essendo provenute le notifiche delle cartelle da indirizzo non ufficiale.
Letti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta, il Collegio decideva come dalla presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, senz'altro ammissibile perché proposto nel termine di legge dalla notifica dell'intimazione di pagamento, nel merito è infondato e va rigettato.
Va in limine rilevato che la OR di Cassazione con la recente sentenza n. 6436 dell'11 marzo 2025, dopo avere ribadito che l'intimazione di pagamento emessa dall'agente della riscossione (in base all'art. 50 c. 2 DPR 602/73) è un atto riconducibile agli atti tipizzati impugnabili in via autonoma davanti al giudice tributario
(di cui all'art. 19 D.Lgs 546/92), ha chiarito che la parte che intenda far valere la prescrizione ha l'onere di impugnare il predetto atto tempestivamente a pena di inammissibilità.
Il Collegio, pur non ignorando il precedente di segno contrario della stessa OR (Cass. 17 giugno 2024 n.
16473), ritiene di prestare adesione all'orientamento da ultimo espresso nella sentenza n. 6436/2025, che si pone in linea di continuità con il pressocché costante orientamento della Cassazione a cui la sezione si
è da sempre conformata, condividendone appieno le ragioni.
Ciò premesso, osserva allora il Collegio come l'ADER nel costituirsi in giudizio ha fornito la prova della regolare notifica di tutte le cartelle esattoriali sottese all'intimazione di pagamento oggetto di giudizio.
Quanto all'eccezione relativa alla provenienza della notifica da indirizzo non ufficiale si rimanda alla recente pronuncia della SU OR (ordinanza n. 1 dell'1.1.2026) a mente della quale, in tema di notifica di cartelle esattoriali a mezzo posta elettronica certificata, la circostanza che l'Agenzia delle Entrate-
Riscossione abbia effettuato la notifica per mezzo di un indirizzo PEC non risultante nei pubblici registri
(Reginde, Ini-Pec e Ipa) non determina la nullità della notifica, atteso che l'estraneità dell'indirizzo del mittente dai predetti registri non inficia di per sé la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, quando tale riferibilità sia testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, con la conseguenza che incombe sulla parte contribuente l'onere di evidenziare quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano concretamente derivati dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo telematico diverso da quello presente nei pubblici registri, ma del quale sia comunque evidente la provenienza dall'ente impositore.
Neppure coglie nel segno l'eccezione relativa all'assenza di un'attestazione di conformità all'originale della copia analogica delle cartelle, in difetto di un espresso disconoscimento di predette copie, ciò sempre alla luce dell'orientamento della S.C. a mente del quale “le copie per immagine su supporto informatico derivate da documenti originali analogici hanno pari valore probatorio rispetto agli originali da cui sono tratte, se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta” (Cass. civ., sez. trib., Ordinanza n. 32598 del 15 dicembre 2024).
Dovendosi in defintiva ritenere provata, alla luce della documentazione depositata in giudizio dal concessionario per la riscossione, la regolare notifica di tutte le cartelle esattoriali sottese, ne deriva che, avendo la parte con il presente ricorso inteso far valere vizi afferenti il merito della pretesa originaria, quali la prescrizione e la decadenza, lo stesso va rigettato atteso che la stessa aveva l'onere di farli valere impugnando nel termine di legge gli atti prodromici di cui si è acclarata la regolare notifica.
Quanto all'eccepito vizio di cripticità della motivazione lo stesso non appare ricorrere atteso che il richiamo nell'intimazione alle cartelle per quanto detto già notificate alla parte esclude che la stessa sia stata nell'impossibilità di comprendere le ragioni della pretesa azionata nei suoi confronti.
Infine, neppure ricorre la cd. prescrizione successiva da valutare assumendo quale dies a quo la data di notifica delle cartelle esattoriali sottese, atteso che la notifica più risalente è avvenuta il 21-11-2019 e ha ad oggetto IRAP (tributo soggetto a prescrizione decennale) e che quanto alle notifiche avvenute l'08/04/2022, per cartella avente a oggetto “crediti d'imposta ed agevolazioni fiscali”, e il 24-10-22, per cartella avente a oggetto omesso pagamento dell'IRAP, parimenti non è decorso un nuovo termine di prescrizione anche in ta caso decennale. Infine quanto alla pretesa creditoria avente a oggetto tassa auto che come è noto è soggetta a termine trinennale di prescrizione la stessa era oggetto di cartella notificata il 18-3-2024.
Quanto poi alla eccepita prescrizione quinquennale di interessi e sanzioni si osserva che assumendo quale dies a quo la notifica delle cartella notificata in epoca più risalente (cartella esattoriale n. 07120190129976387000 notificata il 21/11/2019), considerato lo slittamento in avanti dei termini dovuto alla disciplina emergenziale, la stessa non era maturata alla data del 7-5-2025. Il ricorso va in conclusione rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese di lite che liquida in € 5000,00 in favore di ciascuna controparte costituita.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La OR di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GENOVESE ANTONIETTA, Presidente
CI SC, RE
DI VITA GIANLUCA, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12714/2025 depositato il 03/07/2025
proposto da
Rappresentante_1 Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - INTIMAZIONE PAG n. 07120259018323509000 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190129976387000 IRAP 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220049705511000 IMP.AGEV.FISCAL 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220049705511000 IMP.AGEV.FISCAL 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220119586014000 IRAP 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230013998746001 IMPOSTA DI REG. 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230040305416000 TRF 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230040305416000 IRPEF-ALIQUOTE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230055087863000 TFR 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230055087863000 TFR 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230055087863000 IRES-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230055087863000 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230055087863000 IRPEF-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230123655248000 IRES-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240033072726000 TASSA AUTO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240042051670000 TFR 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240042051670000 IRPEF-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240094042314000 IRES-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21442/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti ed insiste per l'accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in oggetto, parte ricorrente impugnava l'intimazione di pagamento n. 07120259018323509000 notificatale il 7-5-2025, con cui la stessa veniva invitata a versare entro 5 giorni dalla notifica la complessiva somma di €. 6.223.379,70 a causa dell'asserito presunto mancato pagamento delle seguenti cartelle esattoriali:
- la cartella esattoriale n. 07120190129976387000 che sarebbe stata notificata il 21/11/2019 – circostanza che si contesta – ed emessa per il presunto omesso pagamento dell'IRAP per l'anno 2016 e dei relativi interessi e sanzioni;
-la cartella esattoriale n. 07120220049705511000 che sarebbe stata notificata il 08/04/2022 – circostanza che si contesta – emessa per “crediti d'imposta ed agevolazioni fiscali” per gli anni 2020-2021 e relativi interessi e sanzioni;
- la cartella esattoriale n. 07120220119586014000 che sarebbe stata notificata il 24/10/2022 – circostanza che si contesta – ed emessa per il presunto omesso pagamento dell'IRAP per l'anno 2018 e relativi interessi e sanzioni;
- la cartella esattoriale n. 07120230013998746001 che sarebbe stata notificata il 23/03/2023 – circostanza che si contesta – ed emessa per il presunto omesso pagamento dell'imposta di registro per l'anno 2021 e relativi interessi e sanzioni;
-la cartella esattoriale n. 07120230040305416000 che sarebbe stata notificata il 03/05/2023 – circostanza che si contesta – ed emessa per il presunto omesso pagamento di tasse varie, addizionali, interessi e sanzioni per l'anno 2018;
- la cartella esattoriale n. 07120230055087863000 che sarebbe stata notificata il 17/05/2023 – circostanza che si contesta – ed emessa per il presunto omesso pagamento di tasse varie, interessi e sanzioni, per gli anni 2016 e 2017;
-la cartella esattoriale n. 07120230123655248000 che sarebbe stata notificata il 08/12/2023 – circostanza che si contesta – ed emessa per il presunto omesso pagamento dell'IRES per l'anno 2017 e relativi interessi e sanzioni;
-la cartella esattoriale n. 07120240033072726000 che sarebbe stata notificata il 18/03/2024 – circostanza che si contesta – ed emessa per il presunto omesso pagamento della tassa automobilistica art. 17 legge
449/97 per l'anno 2018 e relativi interessi e sanzioni;
-la cartella esattoriale n. 07120240042051670000 che sarebbe stata notificata il 07/03/2024 – circostanza che si contesta – ed emessa per il presunto omesso pagamento di tasse varie, risalenti all'anno 2019, addizionali, interessi e sanzioni;
- la cartella esattoriale n. 07120240094042314000 che sarebbe stata notificata il 18/06/2024 – circostanza che si contesta – ed emessa per il presunto omesso pagamento di tasse varie, risalenti all'anno 2018, addizionali, interessi e sanzioni.
Adduceva a sostegno dell'opposizione la nullità/illegittimità dell'intimazione per mancata notifica dei sottesi atti (da annullare anch'essi), l'estinzione dei crediti per decadenza, l'estinzione dei diritti di credito relativi ad interessi e sanzioni per prescrizione quinquennale, l'estinzione dei diritti di credito relativi a tassa auto per prescrizione triennale, la cripticità della richiesta di pagamento.
Si è costituita l'Ader eccependo la regolare notifica delle cartelle e l'insussistenza della prescrizione e chiedendo il rigetto del ricorso.
Si costitutiva altresì la Agenzia delle Entrate DP2 Napoli che rilevava il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine all'omessa notifica delle cartelle e sottolineava che quanto alla cartella n. 7120220049705511
(Identificativo partita: TF5 RCI TF5CRMD002402021/0001, Identificativo partita: TF5 RCI
TF5CRMD002412021/0001, Identificativo partita: TF5 RCI TF5CRMD002432021/0001) chiarendo che in parte qua vi era stata già sentenza sfavorevole alla parte (sent. C.G.T. di Napoli n. 9780/19/22 dep.
21.10.2022 e passata in giudicato).
In sede di memorie illustrative parte ricorrente ha dedotto l'inutilizzabilità dei documenti analogici depositati da controparte ex art. 25 bis 546/1992 per mancanza di attestazione di conformità ed ha evidenziato l'incertezza circa la provenienza degli stessi essendo provenute le notifiche delle cartelle da indirizzo non ufficiale.
Letti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta, il Collegio decideva come dalla presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, senz'altro ammissibile perché proposto nel termine di legge dalla notifica dell'intimazione di pagamento, nel merito è infondato e va rigettato.
Va in limine rilevato che la OR di Cassazione con la recente sentenza n. 6436 dell'11 marzo 2025, dopo avere ribadito che l'intimazione di pagamento emessa dall'agente della riscossione (in base all'art. 50 c. 2 DPR 602/73) è un atto riconducibile agli atti tipizzati impugnabili in via autonoma davanti al giudice tributario
(di cui all'art. 19 D.Lgs 546/92), ha chiarito che la parte che intenda far valere la prescrizione ha l'onere di impugnare il predetto atto tempestivamente a pena di inammissibilità.
Il Collegio, pur non ignorando il precedente di segno contrario della stessa OR (Cass. 17 giugno 2024 n.
16473), ritiene di prestare adesione all'orientamento da ultimo espresso nella sentenza n. 6436/2025, che si pone in linea di continuità con il pressocché costante orientamento della Cassazione a cui la sezione si
è da sempre conformata, condividendone appieno le ragioni.
Ciò premesso, osserva allora il Collegio come l'ADER nel costituirsi in giudizio ha fornito la prova della regolare notifica di tutte le cartelle esattoriali sottese all'intimazione di pagamento oggetto di giudizio.
Quanto all'eccezione relativa alla provenienza della notifica da indirizzo non ufficiale si rimanda alla recente pronuncia della SU OR (ordinanza n. 1 dell'1.1.2026) a mente della quale, in tema di notifica di cartelle esattoriali a mezzo posta elettronica certificata, la circostanza che l'Agenzia delle Entrate-
Riscossione abbia effettuato la notifica per mezzo di un indirizzo PEC non risultante nei pubblici registri
(Reginde, Ini-Pec e Ipa) non determina la nullità della notifica, atteso che l'estraneità dell'indirizzo del mittente dai predetti registri non inficia di per sé la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, quando tale riferibilità sia testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, con la conseguenza che incombe sulla parte contribuente l'onere di evidenziare quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano concretamente derivati dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo telematico diverso da quello presente nei pubblici registri, ma del quale sia comunque evidente la provenienza dall'ente impositore.
Neppure coglie nel segno l'eccezione relativa all'assenza di un'attestazione di conformità all'originale della copia analogica delle cartelle, in difetto di un espresso disconoscimento di predette copie, ciò sempre alla luce dell'orientamento della S.C. a mente del quale “le copie per immagine su supporto informatico derivate da documenti originali analogici hanno pari valore probatorio rispetto agli originali da cui sono tratte, se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta” (Cass. civ., sez. trib., Ordinanza n. 32598 del 15 dicembre 2024).
Dovendosi in defintiva ritenere provata, alla luce della documentazione depositata in giudizio dal concessionario per la riscossione, la regolare notifica di tutte le cartelle esattoriali sottese, ne deriva che, avendo la parte con il presente ricorso inteso far valere vizi afferenti il merito della pretesa originaria, quali la prescrizione e la decadenza, lo stesso va rigettato atteso che la stessa aveva l'onere di farli valere impugnando nel termine di legge gli atti prodromici di cui si è acclarata la regolare notifica.
Quanto all'eccepito vizio di cripticità della motivazione lo stesso non appare ricorrere atteso che il richiamo nell'intimazione alle cartelle per quanto detto già notificate alla parte esclude che la stessa sia stata nell'impossibilità di comprendere le ragioni della pretesa azionata nei suoi confronti.
Infine, neppure ricorre la cd. prescrizione successiva da valutare assumendo quale dies a quo la data di notifica delle cartelle esattoriali sottese, atteso che la notifica più risalente è avvenuta il 21-11-2019 e ha ad oggetto IRAP (tributo soggetto a prescrizione decennale) e che quanto alle notifiche avvenute l'08/04/2022, per cartella avente a oggetto “crediti d'imposta ed agevolazioni fiscali”, e il 24-10-22, per cartella avente a oggetto omesso pagamento dell'IRAP, parimenti non è decorso un nuovo termine di prescrizione anche in ta caso decennale. Infine quanto alla pretesa creditoria avente a oggetto tassa auto che come è noto è soggetta a termine trinennale di prescrizione la stessa era oggetto di cartella notificata il 18-3-2024.
Quanto poi alla eccepita prescrizione quinquennale di interessi e sanzioni si osserva che assumendo quale dies a quo la notifica delle cartella notificata in epoca più risalente (cartella esattoriale n. 07120190129976387000 notificata il 21/11/2019), considerato lo slittamento in avanti dei termini dovuto alla disciplina emergenziale, la stessa non era maturata alla data del 7-5-2025. Il ricorso va in conclusione rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese di lite che liquida in € 5000,00 in favore di ciascuna controparte costituita.