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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 15/05/2025, n. 697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 697 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
r.g. 453/25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, all'udienza del 14.05.2025, all'esito della Camera di Consiglio, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 453/2025 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “controversie in materia di previdenza obbligatoria” e vertente
TRA
- avv. CRISPO GERARDO Parte_1 C.F._1
( ; C.F._2
RICORRENTE
E
( - avv. EBOLI Controparte_1 P.IVA_1
PASQUALE ( ); C.F._3
( – avv. BEVILACQUA VALENTINA CP_2 P.IVA_2
( ; C.F._4
RESISTENTI
RAGIONI DELLA DECISIONE
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Con ricorso depositato in data 29.01.2025, la parte ricorrente come in epigrafe proponeva opposizione all'intimazione di pagamento n.
10020259000101903000 di € 544.524,24, notificata in data 21.01.2025 e relativa al mancato pagamento di ventotto avvisi di addebito per contributi
CP_
di cui ai nn. 40020170007345128000 40020180003809790000
40020180004667216000 40020180006008032000
40020180006662365000 40020180009630277000
40020180009727224000 40020190000219771000
40020190000458339000 40020190002845712000
40020190005486710000 40020190005981125000
40020190006375462000 40020190007430309000
40020190009390480000 40020190010347168000
40020190010764052000 40020200000186400000
40020210003694200000 40020220003876943000
40020220003885637000 40020220005738357000
40020220007625348000 40020230001224911000
40020230003894516000 40020230004679857000
40020230005698110000 e 40020230006246204000. Eccepiva, in particolare, la mancata notifica degli atti esattoriali presupposti e comunque la prescrizione del credito vantato dall'ente impositore.
Instauratosi il contraddittorio, le parti resistenti si costituivano tempestivamente in giudizio, concludendo come in atti.
Nel caso oggetto della presente controversia, ragioni logico-giuridiche impongono la trattazione congiunta delle eccezioni inerenti alla mancata notifica degli atti esattori presupposti e alla estinzione dei crediti contributivi per intervenuta prescrizione, in quanto intimamente connesse.
Orbene, a parere del decidente e secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità, la cartella esattoriale non opposta, anche se irrevocabile, non è equiparabile a un titolo giudiziale e quindi è inidonea a determinare la decennalità della prescrizione ex art. 2953 c.c. (cd. actio iudicati). Sul punto, anche se non mancano pronunzie in senso contrario, appare condivisibile la tesi secondo cui l'ingiunzione esattoriale, in quanto espressione del potere di auto-accertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo
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esecutivo e del precetto, ma è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato: la decorrenza del termine per l'opposizione, infatti, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, ma solo l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito (qualunque ne sia la fonte, di diritto pubblico o di diritto privato), con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione
(Cass. Sez. 5, Sentenza n. 12263 del 25/05/2007).
Di recente, sono finalmente intervenute le S.U. con sentenza
23397/16, che, decidendo sulla questione (definita “di massima di particolare importanza”), hanno affermato che la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per CP_ l'avviso di addebito dell' , che dal 1° gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto
(art. 30 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge n. 122 del
2010). In altri termini, per la Corte Regolatrice è di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della c.d. conversione del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato,
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tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione
(sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.
Va chiarito, inoltre, che la disciplina della prescrizione è governata dalla legge 335/95; l'art. 3 della predetta legge ha previsto, al comma 9, che il termine decennale, ivi fissato per le contribuzioni di pertinenza del fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, è ridotto a partire dall'01.01.1996 a cinque anni. Lo stesso articolo, al comma 10, ha poi previsto che i termini di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative ai periodi precedenti al 17/8/95
(data di entrata in vigore della citata legge) e che non si deve tener conto della sospensione del decorso del termine fissata nell'art. 2, co. 19, della legge 463/83. La stessa norma del comma 10, tuttavia, ha fatto salvi - sia ai fini della “retroattività” della disposizione dettata dal comma 9 che a quelli della “abrogazione” della sospensione - gli effetti prodotti da atti interruttivi compiuti prima dell'entrata in vigore della legge medesima. CP_ Tornando al caso di specie, l ha fornito valida prova di aver validamente notificato tutti gli avvisi di addebito sottesi all'intimazione impugnata, inviandone copia a mezzo Pec (con un'unica eccezione di cui si dirà a breve), alla casella che risulta Email_1 incontestabilmente appartenente alla parte ricorrente (nel dettaglio:
- 40020170007345128000 not. 07.01.2018;
- 40020180003809790000 not. 12.07.2018;
- 40020180004667216000 not. 26.07.2018;
- 40020180006008032000 not. 13.11.2018;
- 40020180006662365000 not. 04.12.2018;
- 40020180009630277000 not. 11.01.2019;
- 40020180009727224000 not. 17.01.2019;
- 40020190000219771000 not. 30.01.2019;
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- 40020190000458339000 not. 27.02.2019;
- 40020190002845712000 not. 03.07.2019;
- 40020190005486710000 not. 14.09.2019;
- 40020190005981125000 not. 01.10.2019;
- 40020190007430309000 not. 24.11.2019;
- 40020190009390480000 not. 21.12.2019;
- 40020190010347168000 not. 16.01.2020;
- 40020190010764052000 not. 31.12.2019;
- 40020200000186400000 not. 12.02.2020;
- 40020210003694200000 not. 10.12.2021;
- 40020220003876943000 not. 19.08.2022;
- 40020220003885637000 not. 19.08.2022;
- 40020220005738357000 not. 18.12.2022;
- 40020220007625348000 not. 11.01.2023;
- 40020230001224911000 not. 14.09.2023;
- 40020230003894516000 not. 13.12.2023;
- 40020230004679857000 not. 19.12.2023;
- 40020230005698110000 not. 22.12.2023;
- 40020230006246204000 not. 01.01.2024).
L'unico avviso per cui la prova della notifica è avvenuta con notifica non telematica è il n. 40020190006375462000, per il quale risulta in atti un messaggio Pec di mancata consegna del 31.10.2019 (cfr. doc. in atti). A tale inidoneo tentativo, tuttavia, l'ente ha fatto seguire una notifica a mezzo posta, con le modalità dell'art. 140 c.p.c. e mezzo Ufficiale Giudiziario, con Part restituzione della in data 01.06.2022 per compiuta giacenza.
Per tutti gli avvisi di addebito, inoltre, sia l'agente per la riscossione CP_ che l hanno depositato prova della notifica di due atti successivi che risultano idonei a interrompere il decorso della prescrizione, ossia l'intimazione di pagamento n. 10020239009358568000 notificata a mezzo
Pec il 26.07.2023 (cfr. doc. in atti). Invero, anche l'avviso più risalente (n.
40020170007345128000), notificato il 07.01.2018, risulta essere stato interrotto dalla suddetta intimazione, atteso che, nel caso di specie, occorre tener conto di due periodi di sospensione della decorrenza del termine di prescrizione stabiliti da leggi speciali, pari a 311 giorni complessivi (art. 37
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d.l. 18/20 e art. 11 d.l. 183/20), con conseguente scadenza del quinquennio in data 14.11.2023.
Ne deriva il rigetto del ricorso.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
1) rigetta il ricorso;
2) condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dalle parti resistenti, liquidate in € 4.201,00 per compensi professionali, oltre spese forfetarie, iva e cpa, se dovute.
Nocera Inferiore, 14.05.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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