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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. I, sentenza 11/02/2026, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 169/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 1, riunita in udienza il 27/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
D'AURIA GIUSEPPE, Presidente e Relatore
POLI MARIATERESA, Giudice
AQUINO VINCENZO, Giudice
in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 657/2025 depositato il 30/05/2025
proposto da
RE - CF_RE
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina - indirizzo_resistente
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720200012504673000 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 925/2025 depositato il
04/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: nessuno è presente
Resistente/Appellato: si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda giudiziaria trae origine dal ricorso proposto da RE , avverso la cartella di Pagamento 057 2020 00125046 73 000, contenente gli esiti del controllo automatizzato circa il mancato versamento del
2 secondo trimestre e terzo trimestre dell'Iva dovuta per l'anno 2018 .
Il ricorrente deduceva che il mancato pagamento dell'iva non poteva più essere richiesta essendo abbondantemente maturato il termine decadenziale previsto dall'articolo 57, comma 1 del DPR 633/72, il quale stabilisce che "gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti previsti nell'art.54 e nell'art. 55, comma
2, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione".
Si costituiva l'Ade deducendo che il ricorrente non abbia tenuto conto della sospensione e della proroga dei termini previsti dalla legislazione emergenziale causa covid 19, concludendo per il rigetto del ricorso.
All'udienza del 27 ottobre 2025 il collegio decideva come da motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel caso la cartella impugnata , emessa a seguito di controllo automatico, risulta notificata come dichiara il ricorrente , il 7 marzo 2025 , e quindi occorre verificare se la pretesa ,contenuta nella cartella, sia venuta meno per decadenza .
Nel caso la stessa parte ricorrente assume che la cartella dovesse essere emessa entro il 31 12 2023 , ma a tale termine va anche applicato la sospensione dall'otto marzo 2019 al 31 maggio 2020 , e quindi la notifica avvenuta il 7 marzo era abbondantemente antecedente al termine finale del maggio 2025 , prevista dalla legislazione emergenziale per covid 19 .
Il collegio aderisce alla tesi interpretativa di favore per gli enti impositori, affermando che in presenza di una norma che sospende il termine di versamento dei tributi a beneficio del contribuente, parallelamente, devono considerarsi sospesi anche i termini per gli adempimenti processuali nonché i termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo ed accertamento. In conformità del principio contenuto nell'ordinanza n. 960/2025 della prima sezione civile della Corte di Cassazione , deve ritenersi la necessità della proroga generalizzata o “a cascata”, nel senso che la disciplina emergenziale dettata dall'articolo 67 del D. L. n. 18/2020, e seguenti , si applica ove il periodo di imposta per il quale l'attività di accertamento era ancora esercitabile nel marzo 2020. In pratica, ogni volta che il Fisco avrebbe potuto teoricamente notificare un atto di accertamento perché non era ancora scaduto il relativo termine, quel termine ha smesso di decorrere dall'8 marzo al 31 maggio 2020. Tale interruzione va poi sommata alla scadenza ordinaria del
31 dicembre prevista per gli accertamenti.
Anche le attività di riscossione rientrano nell'ambito applicativo della pronuncia della Cassazione con il conseguente slittamento delle scadenze previste per l'Agente della Riscossione.
Il fondamento logico-giuridico della soluzione adottata risiede nella ratio compensativa della normativa emergenziale, ossia restituire all'Amministrazione finanziaria il tempo operativo limitato dall'emergenza
COVID, così da garantire l'effettività dell'azione accertatrice senza vulnerare i diritti del contribuente oltre il ragionevole bilanciamento degli interessi in gioco.
Pertanto il ricorso va rigettato e le spese seguono la soccombenza .
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Latina, in composizione collegiale, rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite quantificate nella misura di € 400,00 .
Latina 27 10 2025 Il presidente est.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 1, riunita in udienza il 27/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
D'AURIA GIUSEPPE, Presidente e Relatore
POLI MARIATERESA, Giudice
AQUINO VINCENZO, Giudice
in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 657/2025 depositato il 30/05/2025
proposto da
RE - CF_RE
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina - indirizzo_resistente
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720200012504673000 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 925/2025 depositato il
04/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: nessuno è presente
Resistente/Appellato: si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda giudiziaria trae origine dal ricorso proposto da RE , avverso la cartella di Pagamento 057 2020 00125046 73 000, contenente gli esiti del controllo automatizzato circa il mancato versamento del
2 secondo trimestre e terzo trimestre dell'Iva dovuta per l'anno 2018 .
Il ricorrente deduceva che il mancato pagamento dell'iva non poteva più essere richiesta essendo abbondantemente maturato il termine decadenziale previsto dall'articolo 57, comma 1 del DPR 633/72, il quale stabilisce che "gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti previsti nell'art.54 e nell'art. 55, comma
2, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione".
Si costituiva l'Ade deducendo che il ricorrente non abbia tenuto conto della sospensione e della proroga dei termini previsti dalla legislazione emergenziale causa covid 19, concludendo per il rigetto del ricorso.
All'udienza del 27 ottobre 2025 il collegio decideva come da motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel caso la cartella impugnata , emessa a seguito di controllo automatico, risulta notificata come dichiara il ricorrente , il 7 marzo 2025 , e quindi occorre verificare se la pretesa ,contenuta nella cartella, sia venuta meno per decadenza .
Nel caso la stessa parte ricorrente assume che la cartella dovesse essere emessa entro il 31 12 2023 , ma a tale termine va anche applicato la sospensione dall'otto marzo 2019 al 31 maggio 2020 , e quindi la notifica avvenuta il 7 marzo era abbondantemente antecedente al termine finale del maggio 2025 , prevista dalla legislazione emergenziale per covid 19 .
Il collegio aderisce alla tesi interpretativa di favore per gli enti impositori, affermando che in presenza di una norma che sospende il termine di versamento dei tributi a beneficio del contribuente, parallelamente, devono considerarsi sospesi anche i termini per gli adempimenti processuali nonché i termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo ed accertamento. In conformità del principio contenuto nell'ordinanza n. 960/2025 della prima sezione civile della Corte di Cassazione , deve ritenersi la necessità della proroga generalizzata o “a cascata”, nel senso che la disciplina emergenziale dettata dall'articolo 67 del D. L. n. 18/2020, e seguenti , si applica ove il periodo di imposta per il quale l'attività di accertamento era ancora esercitabile nel marzo 2020. In pratica, ogni volta che il Fisco avrebbe potuto teoricamente notificare un atto di accertamento perché non era ancora scaduto il relativo termine, quel termine ha smesso di decorrere dall'8 marzo al 31 maggio 2020. Tale interruzione va poi sommata alla scadenza ordinaria del
31 dicembre prevista per gli accertamenti.
Anche le attività di riscossione rientrano nell'ambito applicativo della pronuncia della Cassazione con il conseguente slittamento delle scadenze previste per l'Agente della Riscossione.
Il fondamento logico-giuridico della soluzione adottata risiede nella ratio compensativa della normativa emergenziale, ossia restituire all'Amministrazione finanziaria il tempo operativo limitato dall'emergenza
COVID, così da garantire l'effettività dell'azione accertatrice senza vulnerare i diritti del contribuente oltre il ragionevole bilanciamento degli interessi in gioco.
Pertanto il ricorso va rigettato e le spese seguono la soccombenza .
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Latina, in composizione collegiale, rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite quantificate nella misura di € 400,00 .
Latina 27 10 2025 Il presidente est.