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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 03/02/2026, n. 795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 795 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 795/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
BUCARELLI ENZO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3257/2025 depositato il 12/05/2025
proposto da
Nominativo_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Bovalino
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420250003988873 000 IMU
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 204/2026 depositato il 26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato il ricorrente, compiutamente generalizzato in epigrafe, impugnava l'atto tributario analiticamente indicato nell'intestazione della presente decisione.
Parte ricorrente si costituiva in giudizio regolarmente.
Si costituiva in giudizio ER e il Comune di Bovalino.
All'odierna udienza la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con tempestivo ricorso il contribuente in epigrafe indicato impugnava la cartella di pagamento n.
09420250003988873 000 emessa dall'ente di riscossione per la somma di € 390,88 per il mancato pagamento da parte del ricorrente del tributo IMU 2018 del comune di Bovalino.
Eccepiva l'omessa/irregolare notifica degli atti prodromici e la (conseguente) decadenza/prescrizione dei crediti (e delle correlate sanzioni e interessi) portati dall'atto impugnato.
Si costituiva l'ente impositore il Comune di Bovalino che documentava, innanzitutto, la regolare notifica degli atti impositivi di sua competenza. Nello specifico:
l'avviso di accertamento n. 1579 del 05.09.2023 (all. 4), notificato il 22.03.2024, consegnato alle poste il
22.12.2023 (all. 5) e comunque tempestivo tenuto conto della sospensione covid 19
Si costituiva l'Agente per la Riscossione che sottolineava che il ruolo 2025/001419 (anno tributo 2018) è stato preso in consegna da parte dell'agente della riscossione in data 25/02/2025 (vedi pag.5 All.2), il quale ha provveduto alla notifica della cartella in data 15/04/2025 come da referto di notifica e copia dell'estratto di ruolo del credito di riferimento, che si allegano, ampiamente entro i termini imposti, ratione temporis, dall'art. 19 del D.Lgs. n.112/1999 e, all'attualità, dall'art. 2 del D.Lgs. n. 110/2024.
In relazione alla difesa di parte resistente e alle produzioni effettuate il ricorrente depositava memoria illustrativa con la quale prendeva posizione, contestando le controdeduzioni rassegnate e la documentazione prodotta. In particolare, rilevava ed eccepiva che:
la notifica dell'avviso di accertamento IMU 2018 è stata eseguita alla ricorrente in data 22/03/2024 e dunque, considerando che il tributo si riferisce all'anno 2018 la decadenza è maturata in data 31/12/2023, non trovando applicazione la sospensione di 85 giorni prevista dal Decreto Legge n. 18/2020, invocata dalla resistente nelle sue controdeduzioni. Riguardo a tale periodo di sospensione vi è da precisare che la proroga a cascata di 85 giorni è stata bocciata dai giudici tributari che hanno affermato che tale periodo di sospensione non si applica agli atti avente scadenza successiva al 2020.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
In particolare, parte resistente Comune di Bovalino, con la produzione documentale di cui sopra, ha confutato l'assunto del ricorrente riguardante l'omessa notifica degli atti prodromici che dovevano necessariamente, nella ordinata catena procedimentale, precedere quello impugnato. L'atto impugnato è, pertanto, perfettamente regolare. Infondata anche la eccezione di decadenza/prescrizione, atteso che la notifica degli atti interruttivi prodotti esclude che la stessa si sia maturata.
Preliminarmente deve evidenziarsi che, in relazione alle imposte locali, fonte normativa di riferimento è l'art.1 comma 161 della L.296 del 27-12-2006, a tenore del quale: "Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati."
Ciò chiarito – atteso che il ricorrente ha formulato specifiche eccezioni sul punto - deve precisarsi come debbano essere interpretati e conciliati i due distinti istituti della decadenza e della prescrizione.
La prescrizione è un istituto di carattere generale, applicabile in tuti i casi un soggetto sia chiamato ad onorare un diritto di credito.
La decadenza è, viceversa, un istituto di carattere eccezionale, in ipotesi normativamente previste, connesso ad una potestà di azione da esercitare per potere acquisire un successivo diritto;
azione che deve essere indicata nella legge.
Non può, pertanto, discutersi di prescrizione, se non sia prima stata superata l'eventuale decadenza.
L'art. 2964, 1° comma, stabilisce che “Quando un diritto deve esercitarsi entro un dato termine sotto pena di decadenza, non si applicano le norme relative all'interruzione della prescrizione”. In particolare, in materia di riscossione del tributo ICI, la Suprema Corte (sez. trib., 18/11/2009, n. 24301) ha avuto modo di precisare che i termini entro i quali, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del d.lg. n. 504 del 1992 (normativa anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 173, lett. e, della legge n. 296 del 2006), il ruolo deve essere formato e reso esecutivo “hanno natura decadenziale e, come tali, agli stessi, ai sensi dell'art. 2964 cod. civ., non si applicano né le norme (artt. 2943 e ss. stesso codice) relative all'interruzione della prescrizione né, non essendo disposto altrimenti, quelle dell'art. 2941 cod. civ., e segg., che si riferiscono alla sospensione”; si tratta di un principio applicabile mutatis mutandis anche all'odierna fattispecie.
L'art. 2966, 1° comma, stabilisce che “La decadenza non è impedita se non dal compimento dell'atto previsto dalla legge o dal contratto”.
L'art. 2967 infine sancisce che “Nei casi in cui la decadenza è impedita, il diritto rimane soggetto alle disposizioni che regolano la prescrizione”.
Dal combinato disposto delle predette norme si evince chiaramente che, quando il legislatore prevede che l'esercizio di un diritto è soggetto ad un termine di decadenza, non può contemporaneamente decorrere anche il termine di prescrizione, posto che la decadenza è impedita solo dal compimento dell'atto tipico previsto dalla legge. Ove ciò accada e la decadenza sia così impedita, il diritto è ordinariamente soggetto alle disposizioni concernenti la prescrizione.
Ciò posto, la Commissione, sia pure in maniera estremamente sintetica, rileva come, anche sulla scorta della nota sentenza della Corte Costituzionale. n. 477/2002, il principio della cosiddetta “scissione degli effetti della notificazione”, ha concretamente registrato, tra l'altro, diverse posizioni normative, tra le quali:
- la legge n.263/2005 (laddove si aggiunge un terzo comma all'art.149 c.p.c. che testualmente si dispone
“La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto”;
- il quinto comma dell'art. 16 del Dlgs.546/92 (e succ. modif.) per il processo tributario, laddove si dispone che “Qualunque comunicazione o notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione;
i termini che hanno inizio dalla notificazione o dalla comunicazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto”;
- l'art.37, comma 27, lett. f, del D.L. 223/2006, laddove, anche in questo caso, si aggiunge all'art.60 del
DPR 600/73, quel sesto comma, che, in maniera del tutto analoga, recita: “Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data di spedizione: i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto”.
Per quel che attiene al panorama “giurisprudenziale”, quale espressione concreta dell'orientamento come sopra normativamente espresso, si pone la sentenza n.8867/2016 (pubblicata 04/5/2016), con cui la S.C.,
Sezione Tributaria, nel decidere proprio sul principio di postalizzazione, in tema di prescrizione della tassa di possesso autoveicoli, ha affermato che è corretto considerare termine interruttivo della prescrizione la data di consegna di atti di accertamento all'agente postale per la notificazione, indipendentemente dalla loro consegna al destinatario in data successiva.
Sempre i giudici di legittimità, con riferimento questa volta alla decadenza, hanno argomentato che “in tema di avviso di accertamento notificato a mezzo posta, ai fini della verifica del rispetto del termine di decadenza che grava sull'Amministrazione finanziaria, occorre avere riguardo alla data di spedizione dell'atto e non a quella di ricezione dello stesso da parte del contribuente, atteso che il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il notificato si applica in tutti i casi in cui debba valutarsi l'osservanza di un termine da parte del notificante e, quindi, anche con riferimento agli atti d'imposizione tributaria”.
(Cassazione ord. nr. 18643/2015; Cassazione ord. n. 22320/2014).
E, in maniera non meno specifica, nel decidere sul decorso del termine quinquennale per l'esazione del tributo, in relazione ad un atto, indubbiamente recettizio, consegnato entro i termini al Servizio Postale e poi da questo notificato successivamente al destinatario, la Suprema Corte (Cass. sez. VI, ordinanza 10/01/2017,
n. 385) ha testualmente rilevato che “la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio di diritto più volte espresso dalla giurisprudenza di questa Corte in materia, secondo il quale, in tema di avviso di accertamento notificato a mezzo posta, ai fini della verifica del rispetto del termine di decadenza che grava sull'Amministratone finanziaria, occorre avere riguardo alla data di spedizione dell'atto e non a quella di ricezione dello stesso da parte del contribuente, atteso che il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il notificato si applica in tutti i casi in cui debba valutarsi l'osservanza di un termine da parte del notificante e, quindi, anche con riferimento agli atti d'imposizione tributaria” (cfr.
Cass. sez. 6-5, ord. 22 settembre 2015, n. 18643; Cass. sez. 6-5, ord. 21 ottobre 2014, n. 22320; Cass. sez. 5, 10 giugno 2008, n. 15298; Cass. sez. 5, 29 gennaio 2004, n. 1647)”.
Sempre per quanto attiene al tema, secondo cui “la prescrizione è interrotta dall'atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica”, vedasi anche la più recente Cass. sez.
I, 14/02/2019, (ud. 05/12/2018, dep. 14/02/2019), n.4519, oltre che Cass., Sez. U., 9/12/2015 n. 24822.
Può, infine richiamarsi, Cassazione civile sez. trib., 17/07/2019 n.19203 (ud. 07/05/2019, dep. 17/07/2019), laddove, anche in questo caso, si argomenta che “secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale
(cfr. Cass. 1647/2004,15298/2008,351/2014, 385/2017) il principio in base al quale gli effetti della notificazione eseguita a mezzo del servizio postale si producono per il notificante al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario (ovvero al personale del servizio postale) e per il destinatario al momento della ricezione, ha carattere generale e trova applicazione non solo con riferimento agli atti processuali, ma anche relativamente agli atti di imposizione tributaria. A maggior chiarimento della posizione assunta dalla
Suprema Corte sul punto, va citata la sentenza n. 14580/2018 che ha affermato il seguente principio 'In tema di notifica a mezzo posta di atti tributari recettizi (nella specie avviso di accertamento), il principio della scissione soggettiva, come interpretato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 477 del 2002, trova applicazione nella ipotesi in cui l'Amministrazione finanziaria si avvalga per la notifica dell'operato di terzi
(ufficiale giudiziario o servizio postale) che compiono attività che esulano dalla disponibilità del notificante, poiché nella diversa ipotesi di notifica di atti eseguita direttamente al contribuente (ad es. a mezzo dei messi dell'ufficio finanziario), eventuali ritardi o omissioni rientrano nella diretta responsabilità dell'Ufficio stesso'.
L'orientamento giurisprudenziale sopra passato in rassegna, divenuto diritto vivente, è stato recepito dal legislatore con la modifica del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, che alla lettera f) sesto capoverso stabilisce che qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione”.
Ciò precisato deve evidenziarsi che nel caso di specie, l'Amministrazione comunale ha notificato l'accertamento utilizzando il portale SIN di Poste Italiane spa.
Nel dettaglio dalla documentazione prodotta emerge che
- l'avviso di accertamento n. 1579 del 05.09.2023 (all. 4), notificato il 22.03.2024, è stato consegnato alle poste il 22.12.2023 (all. 5)
- il ruolo 2025/001419 (anno tributo 2018) è stato preso in consegna da parte dell'agente della riscossione in data 25/02/2025 (vedi pag.5 All.2), il quale ha provveduto alla notifica della cartella in data 15/04/2025 come da referto di notifica e copia dell'estratto di ruolo del credito di riferimento
Utilizzando il portale SIN di Poste Italiane, il mittente non consegna fisicamente l'atto da notificare all'ufficio postale e dunque non ha la ricevuta dell'accettazione della raccomandata (la c.d. velina): l'oggetto
(immateriale) della consegna è un flusso contenente i file che, a loro volta contengono le raccomandate e gli atti da notificare.
E' poi compito del soggetto preposto alla notifica provvedere alla normalizzazione degli indirizzi, all'imbustamento, alla stampa e dunque all'invio vero e proprio dell'atto al destinatario. Conseguentemente, con la trasmissione del flusso a Poste Italiane spa, avvenuta il 20 dicembre 2019, l'Ente comunale ha esaurito tutte le formalità relative alla notificazione che erano nella sua disponibilità e pertanto per il soggetto notificante l'atto deve considerarsi notificato in quella data (fermo restando che poi per il perfezionamento occorre che l'atto sia anche ricevuto).
Deve aggiungersi che nell'ipotesi di invio telematico, attraverso il caricamento sul portale SIN, la verifica del rispetto del termine di decadenza va senz'altro compiuta con riferimento alla data di consegna al SIN da parte del notificante, indipendentemente dal successivo periodo di lavorazione all'interno di Poste Italiane
(cfr. in tal senso Cassazione sez. trib. n. 27801 del 31.10.2018, che in motivazione ha affermato: "il SIN è un servizio gestito da uffici, cioè da articolazioni interne, di Poste Italiane, non un ente a sè di cui l'amministrazione si sia avvalsa per far giungere il ricorso a Poste Italiane;
ne deriva che la data di consegna del ricorso al SIN è la data a cui deve farsi riferimento per verificare il rispetto del termine di cui all 'art. 325
c.p.c.").
La correttezza dell'interpretazione sopra fornita è stata definitivamente confermata dalla decisione della
Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite 40543 2021 depositata il 17.12.2021. Rimandando alla lettura della decisione preme in questa sede riportare soltanto il principio di diritto dettato dalle Sezioni Unite che ha affermato, dopo aver ricostruito dogmaticamente la questione giuridica, affermato che “In materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e agli effetti di questa sull'osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi di imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale,
e per gli atti tributari dall'art.60 del d.P.R. 29 settembre 1973 n.600, trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione.
Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli adempimenti necessari ai fini della notifica dell'atto e non quello, eventualmente successivo, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente”.
Le eccezioni di decadenza e prescrizione sono, pertanto, entrambe infondate.
A conferma della tempestività della azione accertativa deve tenersi anche conto, in quota parte residuale, del periodo di sospensione per l'emergenza COVID - 19.
Ricorrono nel caso di specie giusti motivi (in particolare la natura delle questioni trattate ed i precedenti giudiziari talvolta contrastanti e del fatto che il contribuente ha ricevuto l'atto dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di pagamento) per compensare interamente le spese di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Dichiara interamente compensate le spese di giudizio
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
BUCARELLI ENZO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3257/2025 depositato il 12/05/2025
proposto da
Nominativo_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Bovalino
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420250003988873 000 IMU
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 204/2026 depositato il 26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato il ricorrente, compiutamente generalizzato in epigrafe, impugnava l'atto tributario analiticamente indicato nell'intestazione della presente decisione.
Parte ricorrente si costituiva in giudizio regolarmente.
Si costituiva in giudizio ER e il Comune di Bovalino.
All'odierna udienza la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con tempestivo ricorso il contribuente in epigrafe indicato impugnava la cartella di pagamento n.
09420250003988873 000 emessa dall'ente di riscossione per la somma di € 390,88 per il mancato pagamento da parte del ricorrente del tributo IMU 2018 del comune di Bovalino.
Eccepiva l'omessa/irregolare notifica degli atti prodromici e la (conseguente) decadenza/prescrizione dei crediti (e delle correlate sanzioni e interessi) portati dall'atto impugnato.
Si costituiva l'ente impositore il Comune di Bovalino che documentava, innanzitutto, la regolare notifica degli atti impositivi di sua competenza. Nello specifico:
l'avviso di accertamento n. 1579 del 05.09.2023 (all. 4), notificato il 22.03.2024, consegnato alle poste il
22.12.2023 (all. 5) e comunque tempestivo tenuto conto della sospensione covid 19
Si costituiva l'Agente per la Riscossione che sottolineava che il ruolo 2025/001419 (anno tributo 2018) è stato preso in consegna da parte dell'agente della riscossione in data 25/02/2025 (vedi pag.5 All.2), il quale ha provveduto alla notifica della cartella in data 15/04/2025 come da referto di notifica e copia dell'estratto di ruolo del credito di riferimento, che si allegano, ampiamente entro i termini imposti, ratione temporis, dall'art. 19 del D.Lgs. n.112/1999 e, all'attualità, dall'art. 2 del D.Lgs. n. 110/2024.
In relazione alla difesa di parte resistente e alle produzioni effettuate il ricorrente depositava memoria illustrativa con la quale prendeva posizione, contestando le controdeduzioni rassegnate e la documentazione prodotta. In particolare, rilevava ed eccepiva che:
la notifica dell'avviso di accertamento IMU 2018 è stata eseguita alla ricorrente in data 22/03/2024 e dunque, considerando che il tributo si riferisce all'anno 2018 la decadenza è maturata in data 31/12/2023, non trovando applicazione la sospensione di 85 giorni prevista dal Decreto Legge n. 18/2020, invocata dalla resistente nelle sue controdeduzioni. Riguardo a tale periodo di sospensione vi è da precisare che la proroga a cascata di 85 giorni è stata bocciata dai giudici tributari che hanno affermato che tale periodo di sospensione non si applica agli atti avente scadenza successiva al 2020.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
In particolare, parte resistente Comune di Bovalino, con la produzione documentale di cui sopra, ha confutato l'assunto del ricorrente riguardante l'omessa notifica degli atti prodromici che dovevano necessariamente, nella ordinata catena procedimentale, precedere quello impugnato. L'atto impugnato è, pertanto, perfettamente regolare. Infondata anche la eccezione di decadenza/prescrizione, atteso che la notifica degli atti interruttivi prodotti esclude che la stessa si sia maturata.
Preliminarmente deve evidenziarsi che, in relazione alle imposte locali, fonte normativa di riferimento è l'art.1 comma 161 della L.296 del 27-12-2006, a tenore del quale: "Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati."
Ciò chiarito – atteso che il ricorrente ha formulato specifiche eccezioni sul punto - deve precisarsi come debbano essere interpretati e conciliati i due distinti istituti della decadenza e della prescrizione.
La prescrizione è un istituto di carattere generale, applicabile in tuti i casi un soggetto sia chiamato ad onorare un diritto di credito.
La decadenza è, viceversa, un istituto di carattere eccezionale, in ipotesi normativamente previste, connesso ad una potestà di azione da esercitare per potere acquisire un successivo diritto;
azione che deve essere indicata nella legge.
Non può, pertanto, discutersi di prescrizione, se non sia prima stata superata l'eventuale decadenza.
L'art. 2964, 1° comma, stabilisce che “Quando un diritto deve esercitarsi entro un dato termine sotto pena di decadenza, non si applicano le norme relative all'interruzione della prescrizione”. In particolare, in materia di riscossione del tributo ICI, la Suprema Corte (sez. trib., 18/11/2009, n. 24301) ha avuto modo di precisare che i termini entro i quali, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del d.lg. n. 504 del 1992 (normativa anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 173, lett. e, della legge n. 296 del 2006), il ruolo deve essere formato e reso esecutivo “hanno natura decadenziale e, come tali, agli stessi, ai sensi dell'art. 2964 cod. civ., non si applicano né le norme (artt. 2943 e ss. stesso codice) relative all'interruzione della prescrizione né, non essendo disposto altrimenti, quelle dell'art. 2941 cod. civ., e segg., che si riferiscono alla sospensione”; si tratta di un principio applicabile mutatis mutandis anche all'odierna fattispecie.
L'art. 2966, 1° comma, stabilisce che “La decadenza non è impedita se non dal compimento dell'atto previsto dalla legge o dal contratto”.
L'art. 2967 infine sancisce che “Nei casi in cui la decadenza è impedita, il diritto rimane soggetto alle disposizioni che regolano la prescrizione”.
Dal combinato disposto delle predette norme si evince chiaramente che, quando il legislatore prevede che l'esercizio di un diritto è soggetto ad un termine di decadenza, non può contemporaneamente decorrere anche il termine di prescrizione, posto che la decadenza è impedita solo dal compimento dell'atto tipico previsto dalla legge. Ove ciò accada e la decadenza sia così impedita, il diritto è ordinariamente soggetto alle disposizioni concernenti la prescrizione.
Ciò posto, la Commissione, sia pure in maniera estremamente sintetica, rileva come, anche sulla scorta della nota sentenza della Corte Costituzionale. n. 477/2002, il principio della cosiddetta “scissione degli effetti della notificazione”, ha concretamente registrato, tra l'altro, diverse posizioni normative, tra le quali:
- la legge n.263/2005 (laddove si aggiunge un terzo comma all'art.149 c.p.c. che testualmente si dispone
“La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto”;
- il quinto comma dell'art. 16 del Dlgs.546/92 (e succ. modif.) per il processo tributario, laddove si dispone che “Qualunque comunicazione o notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione;
i termini che hanno inizio dalla notificazione o dalla comunicazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto”;
- l'art.37, comma 27, lett. f, del D.L. 223/2006, laddove, anche in questo caso, si aggiunge all'art.60 del
DPR 600/73, quel sesto comma, che, in maniera del tutto analoga, recita: “Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data di spedizione: i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto”.
Per quel che attiene al panorama “giurisprudenziale”, quale espressione concreta dell'orientamento come sopra normativamente espresso, si pone la sentenza n.8867/2016 (pubblicata 04/5/2016), con cui la S.C.,
Sezione Tributaria, nel decidere proprio sul principio di postalizzazione, in tema di prescrizione della tassa di possesso autoveicoli, ha affermato che è corretto considerare termine interruttivo della prescrizione la data di consegna di atti di accertamento all'agente postale per la notificazione, indipendentemente dalla loro consegna al destinatario in data successiva.
Sempre i giudici di legittimità, con riferimento questa volta alla decadenza, hanno argomentato che “in tema di avviso di accertamento notificato a mezzo posta, ai fini della verifica del rispetto del termine di decadenza che grava sull'Amministrazione finanziaria, occorre avere riguardo alla data di spedizione dell'atto e non a quella di ricezione dello stesso da parte del contribuente, atteso che il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il notificato si applica in tutti i casi in cui debba valutarsi l'osservanza di un termine da parte del notificante e, quindi, anche con riferimento agli atti d'imposizione tributaria”.
(Cassazione ord. nr. 18643/2015; Cassazione ord. n. 22320/2014).
E, in maniera non meno specifica, nel decidere sul decorso del termine quinquennale per l'esazione del tributo, in relazione ad un atto, indubbiamente recettizio, consegnato entro i termini al Servizio Postale e poi da questo notificato successivamente al destinatario, la Suprema Corte (Cass. sez. VI, ordinanza 10/01/2017,
n. 385) ha testualmente rilevato che “la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio di diritto più volte espresso dalla giurisprudenza di questa Corte in materia, secondo il quale, in tema di avviso di accertamento notificato a mezzo posta, ai fini della verifica del rispetto del termine di decadenza che grava sull'Amministratone finanziaria, occorre avere riguardo alla data di spedizione dell'atto e non a quella di ricezione dello stesso da parte del contribuente, atteso che il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il notificato si applica in tutti i casi in cui debba valutarsi l'osservanza di un termine da parte del notificante e, quindi, anche con riferimento agli atti d'imposizione tributaria” (cfr.
Cass. sez. 6-5, ord. 22 settembre 2015, n. 18643; Cass. sez. 6-5, ord. 21 ottobre 2014, n. 22320; Cass. sez. 5, 10 giugno 2008, n. 15298; Cass. sez. 5, 29 gennaio 2004, n. 1647)”.
Sempre per quanto attiene al tema, secondo cui “la prescrizione è interrotta dall'atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica”, vedasi anche la più recente Cass. sez.
I, 14/02/2019, (ud. 05/12/2018, dep. 14/02/2019), n.4519, oltre che Cass., Sez. U., 9/12/2015 n. 24822.
Può, infine richiamarsi, Cassazione civile sez. trib., 17/07/2019 n.19203 (ud. 07/05/2019, dep. 17/07/2019), laddove, anche in questo caso, si argomenta che “secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale
(cfr. Cass. 1647/2004,15298/2008,351/2014, 385/2017) il principio in base al quale gli effetti della notificazione eseguita a mezzo del servizio postale si producono per il notificante al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario (ovvero al personale del servizio postale) e per il destinatario al momento della ricezione, ha carattere generale e trova applicazione non solo con riferimento agli atti processuali, ma anche relativamente agli atti di imposizione tributaria. A maggior chiarimento della posizione assunta dalla
Suprema Corte sul punto, va citata la sentenza n. 14580/2018 che ha affermato il seguente principio 'In tema di notifica a mezzo posta di atti tributari recettizi (nella specie avviso di accertamento), il principio della scissione soggettiva, come interpretato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 477 del 2002, trova applicazione nella ipotesi in cui l'Amministrazione finanziaria si avvalga per la notifica dell'operato di terzi
(ufficiale giudiziario o servizio postale) che compiono attività che esulano dalla disponibilità del notificante, poiché nella diversa ipotesi di notifica di atti eseguita direttamente al contribuente (ad es. a mezzo dei messi dell'ufficio finanziario), eventuali ritardi o omissioni rientrano nella diretta responsabilità dell'Ufficio stesso'.
L'orientamento giurisprudenziale sopra passato in rassegna, divenuto diritto vivente, è stato recepito dal legislatore con la modifica del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, che alla lettera f) sesto capoverso stabilisce che qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione”.
Ciò precisato deve evidenziarsi che nel caso di specie, l'Amministrazione comunale ha notificato l'accertamento utilizzando il portale SIN di Poste Italiane spa.
Nel dettaglio dalla documentazione prodotta emerge che
- l'avviso di accertamento n. 1579 del 05.09.2023 (all. 4), notificato il 22.03.2024, è stato consegnato alle poste il 22.12.2023 (all. 5)
- il ruolo 2025/001419 (anno tributo 2018) è stato preso in consegna da parte dell'agente della riscossione in data 25/02/2025 (vedi pag.5 All.2), il quale ha provveduto alla notifica della cartella in data 15/04/2025 come da referto di notifica e copia dell'estratto di ruolo del credito di riferimento
Utilizzando il portale SIN di Poste Italiane, il mittente non consegna fisicamente l'atto da notificare all'ufficio postale e dunque non ha la ricevuta dell'accettazione della raccomandata (la c.d. velina): l'oggetto
(immateriale) della consegna è un flusso contenente i file che, a loro volta contengono le raccomandate e gli atti da notificare.
E' poi compito del soggetto preposto alla notifica provvedere alla normalizzazione degli indirizzi, all'imbustamento, alla stampa e dunque all'invio vero e proprio dell'atto al destinatario. Conseguentemente, con la trasmissione del flusso a Poste Italiane spa, avvenuta il 20 dicembre 2019, l'Ente comunale ha esaurito tutte le formalità relative alla notificazione che erano nella sua disponibilità e pertanto per il soggetto notificante l'atto deve considerarsi notificato in quella data (fermo restando che poi per il perfezionamento occorre che l'atto sia anche ricevuto).
Deve aggiungersi che nell'ipotesi di invio telematico, attraverso il caricamento sul portale SIN, la verifica del rispetto del termine di decadenza va senz'altro compiuta con riferimento alla data di consegna al SIN da parte del notificante, indipendentemente dal successivo periodo di lavorazione all'interno di Poste Italiane
(cfr. in tal senso Cassazione sez. trib. n. 27801 del 31.10.2018, che in motivazione ha affermato: "il SIN è un servizio gestito da uffici, cioè da articolazioni interne, di Poste Italiane, non un ente a sè di cui l'amministrazione si sia avvalsa per far giungere il ricorso a Poste Italiane;
ne deriva che la data di consegna del ricorso al SIN è la data a cui deve farsi riferimento per verificare il rispetto del termine di cui all 'art. 325
c.p.c.").
La correttezza dell'interpretazione sopra fornita è stata definitivamente confermata dalla decisione della
Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite 40543 2021 depositata il 17.12.2021. Rimandando alla lettura della decisione preme in questa sede riportare soltanto il principio di diritto dettato dalle Sezioni Unite che ha affermato, dopo aver ricostruito dogmaticamente la questione giuridica, affermato che “In materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e agli effetti di questa sull'osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi di imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale,
e per gli atti tributari dall'art.60 del d.P.R. 29 settembre 1973 n.600, trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione.
Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli adempimenti necessari ai fini della notifica dell'atto e non quello, eventualmente successivo, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente”.
Le eccezioni di decadenza e prescrizione sono, pertanto, entrambe infondate.
A conferma della tempestività della azione accertativa deve tenersi anche conto, in quota parte residuale, del periodo di sospensione per l'emergenza COVID - 19.
Ricorrono nel caso di specie giusti motivi (in particolare la natura delle questioni trattate ed i precedenti giudiziari talvolta contrastanti e del fatto che il contribuente ha ricevuto l'atto dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di pagamento) per compensare interamente le spese di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Dichiara interamente compensate le spese di giudizio