Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 03/02/2026, n. 795
CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Eccezione di omessa/irregolare notifica atti prodromici

    L'ente impositore ha documentato la regolare notifica degli atti di sua competenza, in particolare l'avviso di accertamento. La Corte ha ritenuto che la notifica dell'avviso di accertamento sia stata effettuata tempestivamente, considerando la data di consegna alle poste e le disposizioni relative alla sospensione per emergenza COVID-19. Inoltre, si è affermato che, per la notifica a mezzo del servizio postale, ai fini del rispetto del termine di decadenza, occorre avere riguardo alla data di spedizione dell'atto e non a quella di ricezione, principio applicabile anche agli atti di imposizione tributaria e recepito dal legislatore.

  • Rigettato
    Eccezione di decadenza/prescrizione dei crediti

    La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di decadenza/prescrizione, in quanto la notifica degli atti interruttivi prodotti esclude che la stessa si sia maturata. Si è evidenziato che i termini per la notifica degli avvisi di accertamento hanno natura decadenziale e che la notifica è avvenuta tempestivamente, tenendo conto della data di consegna alle poste e delle disposizioni normative e giurisprudenziali in materia di scissione degli effetti della notificazione. Si è anche considerato, in quota parte residuale, il periodo di sospensione per l'emergenza COVID-19.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 03/02/2026, n. 795
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 795
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

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