Art. 9. Modifiche all'allegato I al decreto legislativo
9 giugno 2020, n. 47 1. All'allegato I al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al punto 1, le parole: «nella presente direttiva» sono sostituite dalle seguenti: «nel presente decreto»;
b) dopo il punto 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. A partire dal 1° gennaio 2026, gli impianti che utilizzano biomassa non rientrano nel presente decreto nel caso in cui, nel pertinente periodo quinquennale precedente, di cui all'articolo 25, comma 1, le emissioni generate dalla combustione di biomassa, effettuata secondo i criteri di cui alle pertinenti norme unionali in materia di monitoraggio e comunicazione delle emissioni, contribuiscono in media per oltre il 95 per cento alle emissioni totali medie di gas a effetto serra.»;
c) dopo il punto 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. A partire dal 1° gennaio 2026 anche le unita' che utilizzano esclusivamente biomassa sono prese in considerazione ai fini del calcolo della potenza termica nominale di un impianto ai fini di cui al punto 3.»;
d) alla tabella, la colonna: «Attivita'» e' cosi' modificata:
1) alla prima sezione:
1.1) al primo capoverso, dopo le parole: «rifiuti pericolosi o urbani)» e' inserito il seguente periodo: «. A decorrere dal 1° gennaio 2024, combustione di combustibili in impianti per l'incenerimento di rifiuti urbani con una potenza termica nominale totale superiore a 20 MW, ai fini degli articoli 35 e 41 del presente decreto»;
1.2) al secondo capoverso, dopo la parola: «petrolio» sono inserite le seguenti: «, ove siano in funzione unita' di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW»;
2) alla seconda sezione:
2.1) al secondo capoverso, la parola: «ghisa» e' sostituita dalla seguente: «ferro» e la parola: «relativa» e' soppressa;
2.2) al quarto capoverso, dopo le parole: «alluminio primario» sono aggiunte le seguenti: «o di allumina»;
3) alla terza sezione, sesto capoverso, le parole: «ove siano in funzione unita' di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW» sono sostituite dalle seguenti: «con una capacita' di produzione di gesso calcinato o di gesso secondario essiccato superiore a 20 tonnellate al giorno»;
4) alla quarta sezione:
4.1) al terzo capoverso, la parola: «compresa» e' sostituita dalle seguenti: «che comporta» e le parole: «ove siano in funzione unita' di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW» sono sostituite dalle seguenti: «con una capacita' di produzione superiore a 50 tonnellate al giorno»;
4.2) al nono capoverso, le parole: «mediante reforming o mediante ossidazione parziale» sono soppresse;
4.3) al dodicesimo capoverso, le parole: «mediante condutture» sono soppresse e dopo le parole: « direttiva 2009/31/CE » sono aggiunte le seguenti: «ad esclusione delle emissioni coperte da un'altra attivita' ai sensi del presente decreto»;
5) alla quinta sezione, dopo le parole: «Trasporto aereo» e' inserito il seguente capoverso:
«Voli tra aerodromi situati in due Stati che figurano nell'atto di esecuzione adottato in applicazione dell' articolo 25 bis, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE , e voli tra la Svizzera o il Regno Unito e gli Stati elencati nel medesimo atto di esecuzione, e, ai fini degli articoli 12, paragrafi 6 e 8, e 28 quater della direttiva 2003/87/CE , qualsiasi altro volo tra aerodromi situati in due diversi paesi terzi effettuati da operatori aerei che soddisfano tutte le seguenti condizioni:
a) sono titolari di un certificato di operatore aereo rilasciato da uno Stato membro o sono registrati in uno Stato membro, comprese le regioni ultraperiferiche, le dipendenze e i territori dello Stato membro;
b) producono emissioni annue di CO2 superiori a 10000 tonnellate generate da aeroplani con una massa massima certificata al decollo superiore a 5700 kg che effettuano voli di cui al presente allegato, diversi da quelli che partono e arrivano nello stesso Stato membro, comprese le regioni ultraperiferiche dello stesso Stato membro, a decorrere dal 1° gennaio 2021. Ai fini della presente lettera, non si tiene conto delle emissioni prodotte dai seguenti tipi di voli:
i) voli di Stato;
ii) voli umanitari;
iii) voli per servizi medici;
iv) voli militari;
v) voli per attivita' antincendio;
vi) voli che precedono o seguono un volo umanitario, per servizi medici o per attivita' antincendio, a condizione che tali voli siano stati effettuati con lo stesso aeromobile e siano stati necessari per lo svolgimento delle attivita' umanitarie, per servizi medici o antincendio corrispondenti o per il riposizionamento dell'aeromobile dopo tali attivita' in vista della sua attivita' successiva»;
6) alla quinta sezione, alla lettera i), la parola: «30.000» e' sostituita dalla seguente: «50.000»;
7) alla quinta sezione, dopo la lettera j) e prima delle parole: «I voli effettuati esclusivamente» sono inserite le seguenti: «j-bis)»;
e) dopo la quinta sezione, e' inserita la seguente:
«Trasporto marittimo Attivita' di trasporto marittimo disciplinate dal regolamento (UE) 2015/757 ad eccezione delle attivita' di trasporto marittimo di cui all'articolo 2, paragrafo 1 bis, e, fino al 31 dicembre 2026, all'articolo 2, paragrafo 1 ter, di tale regolamento. Biossido di carbonio dal 1° gennaio 2026, metano e protossido di azoto» Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'Allegato I al citato decreto legislativo n. 47, del 2020, come modificato dal presente decreto legislativo:
«Allegato I
Categorie di attivita' cui si applica il presente decreto
1. Gli impianti o le parti di impianti utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e processi e gli impianti che utilizzano esclusivamente biomassa non rientrano nel presente decreto.
1-bis. A partire dal 1° gennaio 2026, gli impianti che utilizzano biomassa non rientrano nel presente decreto, nel caso in cui, nel pertinente periodo quinquennale precedente di cui all'articolo 25, comma 1, le emissioni generate dalla combustione di biomassa, effettuata secondo i criteri di cui alle pertinenti norme unionali in materia di monitoraggio e comunicazione delle emissioni, contribuiscono in media per oltre il 95 per cento alle emissioni totali medie di gas a effetto serra.
2. I valori limite riportati in appresso si riferiscono in genere alle capacita' produttive o alla resa. Qualora varie attivita' rientranti nella medesima categoria siano svolte in uno stesso impianto, si sommano le capacita' di tali attivita'
3. In sede di calcolo della potenza termica nominale totale di un impianto al fine di decidere in merito alla sua inclusione nell'EU ETS, si sommano le potenze termiche nominali di tutte le unita' tecniche che ne fanno parte e che utilizzano combustibili all'interno dell'impianto Tali unita' possono comprendere, in particolare, tutti i tipi di caldaie, bruciatori, turbine, riscaldatori, altiforni, inceneritori, forni vari, essiccatoi, motori, pile a combustibile, unita' di «chemical looping combustion», torce e dispositivi post-combustione ter- mici o catalitici Le unita' con una potenza termica nominale inferiore a 3 MW e le unita' che utilizzano esclusivamente biomassa non sono prese in considerazione ai fini del calcolo Tra le «unita' che utilizzano esclusivamente biomassa» rientrano quelle che utilizzano combustibili fossili solo in fase di avvio o di arresto.
3-bis. A partire dal 1° gennaio 2026 anche le unita' che utilizzano esclusivamente biomassa sono prese in considerazione ai fini del calcolo della potenza termica nominale di un impianto ai fini di cui al punto 3.
4. Se un'unita' serve per un'attivita' per la quale la soglia non e' espressa come potenza termica nominale totale, la soglia di tale attivita' e' prioritaria per la decisione in merito all'inclusione nell'EU ETS.
5. Quando in un impianto si supera la soglia di capacita' di qualsiasi attivita' prevista nel presente allegato, tutte le unita' in cui sono utilizzati combustibili, diverse dalle unita' per l'incenerimento di rifiuti pericolosi, urbani o speciali non pericolosi prodotti da impianti di trattamento alimentati annualmente con rifiuti urbani per una quota superiore al 50% in peso, sono incluse nell'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra.
6. A partire dal 1° gennaio 2012 sono inclusi tutti i voli che arrivano a o partono da un aerodromo situato nel territorio di uno Stato membro cui si applica il trattato.
Parte di provvedimento in formato grafico
9 giugno 2020, n. 47 1. All'allegato I al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al punto 1, le parole: «nella presente direttiva» sono sostituite dalle seguenti: «nel presente decreto»;
b) dopo il punto 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. A partire dal 1° gennaio 2026, gli impianti che utilizzano biomassa non rientrano nel presente decreto nel caso in cui, nel pertinente periodo quinquennale precedente, di cui all'articolo 25, comma 1, le emissioni generate dalla combustione di biomassa, effettuata secondo i criteri di cui alle pertinenti norme unionali in materia di monitoraggio e comunicazione delle emissioni, contribuiscono in media per oltre il 95 per cento alle emissioni totali medie di gas a effetto serra.»;
c) dopo il punto 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. A partire dal 1° gennaio 2026 anche le unita' che utilizzano esclusivamente biomassa sono prese in considerazione ai fini del calcolo della potenza termica nominale di un impianto ai fini di cui al punto 3.»;
d) alla tabella, la colonna: «Attivita'» e' cosi' modificata:
1) alla prima sezione:
1.1) al primo capoverso, dopo le parole: «rifiuti pericolosi o urbani)» e' inserito il seguente periodo: «. A decorrere dal 1° gennaio 2024, combustione di combustibili in impianti per l'incenerimento di rifiuti urbani con una potenza termica nominale totale superiore a 20 MW, ai fini degli articoli 35 e 41 del presente decreto»;
1.2) al secondo capoverso, dopo la parola: «petrolio» sono inserite le seguenti: «, ove siano in funzione unita' di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW»;
2) alla seconda sezione:
2.1) al secondo capoverso, la parola: «ghisa» e' sostituita dalla seguente: «ferro» e la parola: «relativa» e' soppressa;
2.2) al quarto capoverso, dopo le parole: «alluminio primario» sono aggiunte le seguenti: «o di allumina»;
3) alla terza sezione, sesto capoverso, le parole: «ove siano in funzione unita' di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW» sono sostituite dalle seguenti: «con una capacita' di produzione di gesso calcinato o di gesso secondario essiccato superiore a 20 tonnellate al giorno»;
4) alla quarta sezione:
4.1) al terzo capoverso, la parola: «compresa» e' sostituita dalle seguenti: «che comporta» e le parole: «ove siano in funzione unita' di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW» sono sostituite dalle seguenti: «con una capacita' di produzione superiore a 50 tonnellate al giorno»;
4.2) al nono capoverso, le parole: «mediante reforming o mediante ossidazione parziale» sono soppresse;
4.3) al dodicesimo capoverso, le parole: «mediante condutture» sono soppresse e dopo le parole: « direttiva 2009/31/CE » sono aggiunte le seguenti: «ad esclusione delle emissioni coperte da un'altra attivita' ai sensi del presente decreto»;
5) alla quinta sezione, dopo le parole: «Trasporto aereo» e' inserito il seguente capoverso:
«Voli tra aerodromi situati in due Stati che figurano nell'atto di esecuzione adottato in applicazione dell' articolo 25 bis, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE , e voli tra la Svizzera o il Regno Unito e gli Stati elencati nel medesimo atto di esecuzione, e, ai fini degli articoli 12, paragrafi 6 e 8, e 28 quater della direttiva 2003/87/CE , qualsiasi altro volo tra aerodromi situati in due diversi paesi terzi effettuati da operatori aerei che soddisfano tutte le seguenti condizioni:
a) sono titolari di un certificato di operatore aereo rilasciato da uno Stato membro o sono registrati in uno Stato membro, comprese le regioni ultraperiferiche, le dipendenze e i territori dello Stato membro;
b) producono emissioni annue di CO2 superiori a 10000 tonnellate generate da aeroplani con una massa massima certificata al decollo superiore a 5700 kg che effettuano voli di cui al presente allegato, diversi da quelli che partono e arrivano nello stesso Stato membro, comprese le regioni ultraperiferiche dello stesso Stato membro, a decorrere dal 1° gennaio 2021. Ai fini della presente lettera, non si tiene conto delle emissioni prodotte dai seguenti tipi di voli:
i) voli di Stato;
ii) voli umanitari;
iii) voli per servizi medici;
iv) voli militari;
v) voli per attivita' antincendio;
vi) voli che precedono o seguono un volo umanitario, per servizi medici o per attivita' antincendio, a condizione che tali voli siano stati effettuati con lo stesso aeromobile e siano stati necessari per lo svolgimento delle attivita' umanitarie, per servizi medici o antincendio corrispondenti o per il riposizionamento dell'aeromobile dopo tali attivita' in vista della sua attivita' successiva»;
6) alla quinta sezione, alla lettera i), la parola: «30.000» e' sostituita dalla seguente: «50.000»;
7) alla quinta sezione, dopo la lettera j) e prima delle parole: «I voli effettuati esclusivamente» sono inserite le seguenti: «j-bis)»;
e) dopo la quinta sezione, e' inserita la seguente:
«Trasporto marittimo Attivita' di trasporto marittimo disciplinate dal regolamento (UE) 2015/757 ad eccezione delle attivita' di trasporto marittimo di cui all'articolo 2, paragrafo 1 bis, e, fino al 31 dicembre 2026, all'articolo 2, paragrafo 1 ter, di tale regolamento. Biossido di carbonio dal 1° gennaio 2026, metano e protossido di azoto» Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'Allegato I al citato decreto legislativo n. 47, del 2020, come modificato dal presente decreto legislativo:
«Allegato I
Categorie di attivita' cui si applica il presente decreto
1. Gli impianti o le parti di impianti utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e processi e gli impianti che utilizzano esclusivamente biomassa non rientrano nel presente decreto.
1-bis. A partire dal 1° gennaio 2026, gli impianti che utilizzano biomassa non rientrano nel presente decreto, nel caso in cui, nel pertinente periodo quinquennale precedente di cui all'articolo 25, comma 1, le emissioni generate dalla combustione di biomassa, effettuata secondo i criteri di cui alle pertinenti norme unionali in materia di monitoraggio e comunicazione delle emissioni, contribuiscono in media per oltre il 95 per cento alle emissioni totali medie di gas a effetto serra.
2. I valori limite riportati in appresso si riferiscono in genere alle capacita' produttive o alla resa. Qualora varie attivita' rientranti nella medesima categoria siano svolte in uno stesso impianto, si sommano le capacita' di tali attivita'
3. In sede di calcolo della potenza termica nominale totale di un impianto al fine di decidere in merito alla sua inclusione nell'EU ETS, si sommano le potenze termiche nominali di tutte le unita' tecniche che ne fanno parte e che utilizzano combustibili all'interno dell'impianto Tali unita' possono comprendere, in particolare, tutti i tipi di caldaie, bruciatori, turbine, riscaldatori, altiforni, inceneritori, forni vari, essiccatoi, motori, pile a combustibile, unita' di «chemical looping combustion», torce e dispositivi post-combustione ter- mici o catalitici Le unita' con una potenza termica nominale inferiore a 3 MW e le unita' che utilizzano esclusivamente biomassa non sono prese in considerazione ai fini del calcolo Tra le «unita' che utilizzano esclusivamente biomassa» rientrano quelle che utilizzano combustibili fossili solo in fase di avvio o di arresto.
3-bis. A partire dal 1° gennaio 2026 anche le unita' che utilizzano esclusivamente biomassa sono prese in considerazione ai fini del calcolo della potenza termica nominale di un impianto ai fini di cui al punto 3.
4. Se un'unita' serve per un'attivita' per la quale la soglia non e' espressa come potenza termica nominale totale, la soglia di tale attivita' e' prioritaria per la decisione in merito all'inclusione nell'EU ETS.
5. Quando in un impianto si supera la soglia di capacita' di qualsiasi attivita' prevista nel presente allegato, tutte le unita' in cui sono utilizzati combustibili, diverse dalle unita' per l'incenerimento di rifiuti pericolosi, urbani o speciali non pericolosi prodotti da impianti di trattamento alimentati annualmente con rifiuti urbani per una quota superiore al 50% in peso, sono incluse nell'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra.
6. A partire dal 1° gennaio 2012 sono inclusi tutti i voli che arrivano a o partono da un aerodromo situato nel territorio di uno Stato membro cui si applica il trattato.
Parte di provvedimento in formato grafico