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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 16/10/2025, n. 923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 923 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
RGAC 734/2024
TRIBUNALE DI FROSINONE Sezione controversie di lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Frosinone, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore, ha pronunciato all'udienza del 15/10/2025, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 734/2024, posta in deliberazione tra:
, Parte_1 elettivamente domiciliato in Frosinone Via Dante Alighieri n. 13, presso lo studio legale dell'avv. Sagliocco Biagio, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
-ricorrente
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] elettivamente domiciliato in Frosinone, presso la sede Provinciale
in Piazza Gramsci n. 4, rappresento e difeso dall' avv. CP_1
BE IE, giusta procura generale alle liti depositata in atti;
-resistente SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio l' , nella persona del CP_1 legale rappresentante, ed ha proposto opposizione ai sensi degli artt. 414 e 445 bis comma 6 c.p.c., avverso l'esito del precedente accertamento effettuato ai sensi dell'art.445 bis c.p.c. nel quale aveva richiesto al Giudice di accertare la sussistenza dei requisiti sanitari utili ai fini del riconoscimento della condizione di invalido con totale nella misura del 100%, ai fini della concessione del beneficio della concessione della pensione di invalidità di cui alla L. 118/71, con condanna dell' al pagamento dei relativi ratei CP_1 con decorrenza dalla data della visita di revisione del 8 maggio 2023 (dove veniva revocato il beneficio precedentemente riconosciuto) e, in subordine, dalla data diversa data ritenuta di giustizia.
Nell'ambito di tale procedimento è stata accertato dal C.T.U. nominato dal Giudice l'insussistenza dei requisiti sanitari necessari per il riconoscimento dei benefici richiesto, riconoscendo il ricorrente invalido nella misura del 75%.
Rispetto a questo accertamento la parte ricorrente ha depositato una rituale contestazione.
La parte ricorrente ha dunque presentato un ricorso ex art.414 e 445 bis comma 6 c.p.c. con il quale ha chiesto al Giudice di riconoscere e dichiarare il suo diritto al beneficio indicato con decorrenza dal mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa e con la condanna dell' al pagamento dei ratei CP_1 dovuti.
Si è costituito nel presente giudizio l' nella persona del legale CP_1 rappresentante, ed ha chiesto il rigetto della domanda.
Sul contraddittorio così instauratosi è stata disposta una nuova C.T.U. medico-legale.
Parte ricorrente sollevava contestazioni alla CTU depositata, allegando altresì nuova documentazione medica sopravvenuta e chiedendo il rinnovo della CTU.
Con ordinanza del 17/6/2025 il Giudice, viste le contestazioni alla CTU e la documentazione sopravvenuta, disponeva il rinnovo del CTU nominando il dott. . Persona_1
Conclusa l'istruttoria, la causa è stata discussa all'udienza del 15.10.2025 mediante lo scambio di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e decisa con separata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda va accolta nei limiti di seguito indicati.
L'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. prevede che la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio debba depositare, entro 30 giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo. Quest'ultimo deve contenere, a pena di inammissibilità, gli specifici motivi di contestazione della C.T.U. Come è noto, inoltre, il giudizio di merito instaurato con il deposito del ricorso è un vero e proprio giudizio ordinario che verte non sul solo dato sanitario ma anche sugli altri presupposti socio-sanitari prescritti ai fini del godimento della prestazione controversa.
Si ritiene che l'obbligo di specificare nel ricorso di merito, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione risponda all'esigenza di evitare la duplicazione indiscriminata ed immotivata dell'accertamento sanitario, ed anche di evitare che l'invalido, che abbia ottenuto un ATP favorevole, veda procrastinarsi l'erogazione della provvidenza a causa di ricorsi nel merito dell' meramente strumentali. CP_1
Nella specie parte ricorrente ha contestato le conclusioni del C.T.U. mediante dichiarazione di dissenso e nel successivo ricorso di merito si è specificato che le conclusioni del Consulente d'Ufficio sarebbero errate in quanto il CTU non ha tenuto in debito conto l'intero quadro clinico della parte ricorrente (pag. 2, 3 e ss. ricorso).
Questi argomenti dedotti alla base del dissenso espresso rispetto alle conclusioni del C.T.U., ad avviso del Giudicante sono idonei a giustificare l'espletamento di una nuova consulenza tecnica d'ufficio.
In conclusione, si osserva che, in ordine all'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata da parte convenuta, va osservato che – contrariamente a quanto sostenuto dall' – CP_1 parte ricorrente ha specificamente contestato le risultanze peritali relative al precedente giudizio di A.T.P..
Si è quindi ritenuto di disporre una nuova consulenza medico legale sulla parte ricorrente al fine di accertare la sussistenza dei requisiti sanitari legittimanti il beneficio richiesto. Il C.T.U. nominato dott. accertava che: “Il Sig. Persona_2
è protagonista della lunga vicenda Parte_1 amministrativa procedurale della quale dichiarava il proprio dissenso in esito alle valutazioni ML che si sono succedute, per gli intentati ricorsi a sostegno delle proprie istanze;
che tuttavia, allo stato, non sono sostenibili per mancanza di congruità e che in risultanza della presente CTU per merito, si perviene ad una più ragionevole corrispondenza del quadro clinico investigato con l'80% (ottanta%) di invalidità”.
Il CTU, esaminate le note critiche inviate da parte ricorrente, confermava le conclusioni rese, precisando “oltre al mero calcolo formulistico del quadro clinico de quo, con il quale non si ravvisano strette corrispondenze, si vuol rammentare che in ambito CTU il Sig. è stato generosamente Parte_1 valutato, come espresso nell'elaborato peritale, e ciò in esito alle obiettive risultanze, per le quali è stata adottata la giusta considerazione. Ed è pertanto che si riconfermano pedissequamente tanto le considerazioni trascritte, quanto la valutazione ML da esse estrapolata: Invalido all'80%”.
All'udienza del 5.02.2025 il Giudice, su richiesta di parte ricorrente, chiedeva al CTU di rendere chiarimenti scritti in ordine ad ogni singola patologia evidenziata e indicando il calcolo di Balthazard.
Il CTU nella relazione integrativa depositata in data 11.03.2025 ha confermato le precedenti conclusioni, precisando: “Nel caso di specie, il riconoscimento delle patologie segue il criterio analogico, secondo il quale, la malattia polmonare ostruttiva cronica (cod. 6456 =65% di invalidità); si precisa che non esiste tabellazione per la sindrome OSAS, la cui sintomatologia si rappresenta con il codice in menzione. NB: il cod. 6469 = 80% di invalidità corrisponde a pneumectomia con insufficienza respiratoria media (non è questa la voce che interessa!). La seconda patologia: Obesità con complicanze artrosiche IMC compreso tra 35 e 40 = da 31% a 40%. Nel caso, si è considerato il valore più alto: 40%. Sostanzialmente, le patologie sindromiche riconosciute e corrispondenti a quanto rappresentato dall'istante ricorrente si riassumono nelle due voci: l'obesità con complicanze artrosiche e la malattia polmonare ostruttiva cronica bronchite prevalente. Le stesse corrispondono rispettivamente a: 65% e 40%; il loro computo secondo il criterio riduzionistico applicato come di seguito: (IT1+IT2) - (IT1 x IT2) : Formula riduzionistica di Balthazard. Secondo tale criterio, sostituendo le IT con i rispettivi valori percentuali stimati: (0,65 + 0,40) - (0,65 x 0,40) = 79%”.
All'udienza del 9.04.2025 parte ricorrente ha chiesto al Giudice di poter sottoporre al CTU nominato l'ulteriore documentazione medica come depositata in atti, ai sensi dell'art. 149 disp.att. c.p.c., evidenziando inoltre che il CTU nel proprio elaborato peritale ha preso in considerazione in sede di chiarimenti scritti solo due delle 4 patologie da cui risulta affetto il ricorrente, omettendo quindi di indicare i codici della Tabella di cui al DM 5.2.1992 per la patologia Cardiopatia ipertensiva in seconda classe NYHA (codice 6442) e con percentuale del 41,50%, il disturbo emotivo relazionale da grave depressione endoreattiva (codice 2206) e con percentuale 31,40.
Il Giudice pertanto concedeva termine di trenta giorni al CTU per rendere chiarimenti scritti sul punto.
Il CTU con relazione integrativa depositata in data 9.05.2025 ha precisato: “Si vuole inoltre puntualizzare che l'addotta “sindrome cardiologica” di classe NYHA II, appare priva di dimostrazione pratica, in quanto obiettivamente non sono stati rilevati elementi a sostegno di tale affermazione. Si rammenta soltanto la presenza auscultatoria di toni parafonici adipomediati in azione cardiaca ritmica. E non è certo l'ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico che assumerebbe la dignità di esserne annoverata e stimata pari al 41,50% (sic). Analoga considerazione viene rivolta al presunto disturbo emotivo relazionale da grave sindrome endoreattiva, alla quale il legale di parte attribuisce la massima valutazione: 31,40%. Ebbene, pur tenendo conto di quest'ultime dichiarate patologie, la stima formulistica risulterebbe inferiore alle pretese, non raggiungendo il 100%. In conclusione, ed alla luce delle considerazioni già espresse nell'elaborato peritale, si riconferma per il Sig. Parte_1 il riconoscimento dell'80% (ottanta%) di invalidità”.
Con note di udienza del 15/7/2025 parte ricorrente sollevava ulteriori contestazioni alla CTU depositata, allegando altresì nuova documentazione medica sopravvenuta e chiedendo il rinnovo della CTU. Con ordinanza del 17/6/2025 il Giudice, viste le contestazioni alla CTU e la documentazione sopravvenuta, disponeva il rinnovo del CTU nominando il dott. . Persona_1
Il CTU nominato dott. accertava che: “1) Il Sig. Persona_1
risulta affetto da: “sindrome delle apnee Parte_1 ostruttive durante il sonno di grado severo in trattamento con CPAP in sopraggiunta (05/2025) BPCO;
ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico;
obesità di III grado (BMI = 41.4) con severe complicanze artrosiche delle ginocchia in paziente già sottoposto a remota sinoviectomia del ginocchio sinistro (2003), a meniscectomia del ginocchio destro (2024) e a trattamento intra articolare di cellule staminali delle ginocchia in attesa di artroprotesi delle ginocchia con marcato deficit della statica, dei passaggi posturali e della deambulazione (possibile con doppio appoggio); parkinsonismo di recente diagnosi (7/2025) in trattamento farmacologico;
sindrome ansioso depressiva di media entità in trattamento farmacologico”. 2) Preso atto dell'ingravescenza clinica e funzionale dell'infermità in diagnosi, l'incidenza percentuale delle infermità sopra descritte – rilevata sulla capacità lavorativa generica del Ricorrente - è attualmente valutabile nella misura totale pari al 100% (cento %) con decorrenza dal marzo 2025. 3) Per tutto quanto osservato in discussione, è congruo prevedere la revisione del suddetto stato invalidante al marzo 2027”.
Le osservazioni critiche sollevate dalla parte ricorrente con riguardo alla decorrenza riconosciuta dal CTU non sono ad avviso fondate, in quanto il CTU ha accertati che il quadro patologico presente all'epoca della domanda è andato incontro a ingravescenza funzionale e, nel tempo, si è arricchito di nuove e invalidanti infermità.
Sulla scorta di siffatte valutazioni del consulente tecnico d'ufficio, che questo Giudice ritiene condivisibili e conformi ai dati riscontrati, l'opposizione proposta da può Parte_1 essere accolta limitatamente al riconoscimento dello stato di invalido civile al 100% ex lege 118/71 con decorrenza da marzo 2025 e con revisione a marzo 2027, salva la sussistenza degli ulteriori requisiti di legge.
Respinge quindi per il resto la presente opposizione (con riguardo alla decorrenza dalla domanda amministrativa). La domanda, quindi, può essere accolta nei limiti di cui sopra.
Atteso l'esito della controversia (riconoscimento dei requisiti sanitari utili al conseguimento del beneficio richiesto successivo alla domanda amministrativa, al ricorso per accertamento tecnico preventivo e alla data del deposito del ricorso di merito), le spese di lite vanno compensate tra le parti per 1/2; per il resto le spese sono a carico dell' secondo la norma della soccombenza. CP_1
Le spese di CTU sono poste a carico dell' e liquidate tenendo CP_1 in considerazione la completezza e la complessità dell'accertamento peritale.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' , in persona del Parte_1 CP_1 legale rappresentante p.t. in data 27/02/2024, nella causa iscritta al n. 734 /2024 R.G.A.C. disatteso ogni altra eccezione e deduzione:
a) Dichiara la sussistenza in capo alla parte ricorrente dei requisiti sanitari utili per il riconoscimento dello status di invalido civile al 100% ex lege 118/71 con decorrenza da marzo 2025, salva la sussistenza degli ulteriori requisiti di legge;
b) Condanna l' ad erogare alla parte ricorrente i ratei di CP_1 questa prestazione maturati, con gli interessi legali;
c) Compensa per 1/2 le spese di lite e condanna l' al CP_1 pagamento in favore della ricorrente della restante parte non compensata, che si liquida in euro 1345,50 oltre IVA CPA e spese generali forfettarie come per legge, con distrazione;
d) Pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. CP_1 dott. liquidate in euro 580,00, nonché Persona_3 delle spese di CTU in capo al dott. liquidate in Persona_1 euro 580,00 oltre Iva e accessori.
Frosinone, 16/10/2025
Il Giudice Dott.ssa Rossella Giusi Pastore
TRIBUNALE DI FROSINONE Sezione controversie di lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Frosinone, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore, ha pronunciato all'udienza del 15/10/2025, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 734/2024, posta in deliberazione tra:
, Parte_1 elettivamente domiciliato in Frosinone Via Dante Alighieri n. 13, presso lo studio legale dell'avv. Sagliocco Biagio, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
-ricorrente
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] elettivamente domiciliato in Frosinone, presso la sede Provinciale
in Piazza Gramsci n. 4, rappresento e difeso dall' avv. CP_1
BE IE, giusta procura generale alle liti depositata in atti;
-resistente SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio l' , nella persona del CP_1 legale rappresentante, ed ha proposto opposizione ai sensi degli artt. 414 e 445 bis comma 6 c.p.c., avverso l'esito del precedente accertamento effettuato ai sensi dell'art.445 bis c.p.c. nel quale aveva richiesto al Giudice di accertare la sussistenza dei requisiti sanitari utili ai fini del riconoscimento della condizione di invalido con totale nella misura del 100%, ai fini della concessione del beneficio della concessione della pensione di invalidità di cui alla L. 118/71, con condanna dell' al pagamento dei relativi ratei CP_1 con decorrenza dalla data della visita di revisione del 8 maggio 2023 (dove veniva revocato il beneficio precedentemente riconosciuto) e, in subordine, dalla data diversa data ritenuta di giustizia.
Nell'ambito di tale procedimento è stata accertato dal C.T.U. nominato dal Giudice l'insussistenza dei requisiti sanitari necessari per il riconoscimento dei benefici richiesto, riconoscendo il ricorrente invalido nella misura del 75%.
Rispetto a questo accertamento la parte ricorrente ha depositato una rituale contestazione.
La parte ricorrente ha dunque presentato un ricorso ex art.414 e 445 bis comma 6 c.p.c. con il quale ha chiesto al Giudice di riconoscere e dichiarare il suo diritto al beneficio indicato con decorrenza dal mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa e con la condanna dell' al pagamento dei ratei CP_1 dovuti.
Si è costituito nel presente giudizio l' nella persona del legale CP_1 rappresentante, ed ha chiesto il rigetto della domanda.
Sul contraddittorio così instauratosi è stata disposta una nuova C.T.U. medico-legale.
Parte ricorrente sollevava contestazioni alla CTU depositata, allegando altresì nuova documentazione medica sopravvenuta e chiedendo il rinnovo della CTU.
Con ordinanza del 17/6/2025 il Giudice, viste le contestazioni alla CTU e la documentazione sopravvenuta, disponeva il rinnovo del CTU nominando il dott. . Persona_1
Conclusa l'istruttoria, la causa è stata discussa all'udienza del 15.10.2025 mediante lo scambio di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e decisa con separata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda va accolta nei limiti di seguito indicati.
L'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. prevede che la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio debba depositare, entro 30 giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo. Quest'ultimo deve contenere, a pena di inammissibilità, gli specifici motivi di contestazione della C.T.U. Come è noto, inoltre, il giudizio di merito instaurato con il deposito del ricorso è un vero e proprio giudizio ordinario che verte non sul solo dato sanitario ma anche sugli altri presupposti socio-sanitari prescritti ai fini del godimento della prestazione controversa.
Si ritiene che l'obbligo di specificare nel ricorso di merito, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione risponda all'esigenza di evitare la duplicazione indiscriminata ed immotivata dell'accertamento sanitario, ed anche di evitare che l'invalido, che abbia ottenuto un ATP favorevole, veda procrastinarsi l'erogazione della provvidenza a causa di ricorsi nel merito dell' meramente strumentali. CP_1
Nella specie parte ricorrente ha contestato le conclusioni del C.T.U. mediante dichiarazione di dissenso e nel successivo ricorso di merito si è specificato che le conclusioni del Consulente d'Ufficio sarebbero errate in quanto il CTU non ha tenuto in debito conto l'intero quadro clinico della parte ricorrente (pag. 2, 3 e ss. ricorso).
Questi argomenti dedotti alla base del dissenso espresso rispetto alle conclusioni del C.T.U., ad avviso del Giudicante sono idonei a giustificare l'espletamento di una nuova consulenza tecnica d'ufficio.
In conclusione, si osserva che, in ordine all'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata da parte convenuta, va osservato che – contrariamente a quanto sostenuto dall' – CP_1 parte ricorrente ha specificamente contestato le risultanze peritali relative al precedente giudizio di A.T.P..
Si è quindi ritenuto di disporre una nuova consulenza medico legale sulla parte ricorrente al fine di accertare la sussistenza dei requisiti sanitari legittimanti il beneficio richiesto. Il C.T.U. nominato dott. accertava che: “Il Sig. Persona_2
è protagonista della lunga vicenda Parte_1 amministrativa procedurale della quale dichiarava il proprio dissenso in esito alle valutazioni ML che si sono succedute, per gli intentati ricorsi a sostegno delle proprie istanze;
che tuttavia, allo stato, non sono sostenibili per mancanza di congruità e che in risultanza della presente CTU per merito, si perviene ad una più ragionevole corrispondenza del quadro clinico investigato con l'80% (ottanta%) di invalidità”.
Il CTU, esaminate le note critiche inviate da parte ricorrente, confermava le conclusioni rese, precisando “oltre al mero calcolo formulistico del quadro clinico de quo, con il quale non si ravvisano strette corrispondenze, si vuol rammentare che in ambito CTU il Sig. è stato generosamente Parte_1 valutato, come espresso nell'elaborato peritale, e ciò in esito alle obiettive risultanze, per le quali è stata adottata la giusta considerazione. Ed è pertanto che si riconfermano pedissequamente tanto le considerazioni trascritte, quanto la valutazione ML da esse estrapolata: Invalido all'80%”.
All'udienza del 5.02.2025 il Giudice, su richiesta di parte ricorrente, chiedeva al CTU di rendere chiarimenti scritti in ordine ad ogni singola patologia evidenziata e indicando il calcolo di Balthazard.
Il CTU nella relazione integrativa depositata in data 11.03.2025 ha confermato le precedenti conclusioni, precisando: “Nel caso di specie, il riconoscimento delle patologie segue il criterio analogico, secondo il quale, la malattia polmonare ostruttiva cronica (cod. 6456 =65% di invalidità); si precisa che non esiste tabellazione per la sindrome OSAS, la cui sintomatologia si rappresenta con il codice in menzione. NB: il cod. 6469 = 80% di invalidità corrisponde a pneumectomia con insufficienza respiratoria media (non è questa la voce che interessa!). La seconda patologia: Obesità con complicanze artrosiche IMC compreso tra 35 e 40 = da 31% a 40%. Nel caso, si è considerato il valore più alto: 40%. Sostanzialmente, le patologie sindromiche riconosciute e corrispondenti a quanto rappresentato dall'istante ricorrente si riassumono nelle due voci: l'obesità con complicanze artrosiche e la malattia polmonare ostruttiva cronica bronchite prevalente. Le stesse corrispondono rispettivamente a: 65% e 40%; il loro computo secondo il criterio riduzionistico applicato come di seguito: (IT1+IT2) - (IT1 x IT2) : Formula riduzionistica di Balthazard. Secondo tale criterio, sostituendo le IT con i rispettivi valori percentuali stimati: (0,65 + 0,40) - (0,65 x 0,40) = 79%”.
All'udienza del 9.04.2025 parte ricorrente ha chiesto al Giudice di poter sottoporre al CTU nominato l'ulteriore documentazione medica come depositata in atti, ai sensi dell'art. 149 disp.att. c.p.c., evidenziando inoltre che il CTU nel proprio elaborato peritale ha preso in considerazione in sede di chiarimenti scritti solo due delle 4 patologie da cui risulta affetto il ricorrente, omettendo quindi di indicare i codici della Tabella di cui al DM 5.2.1992 per la patologia Cardiopatia ipertensiva in seconda classe NYHA (codice 6442) e con percentuale del 41,50%, il disturbo emotivo relazionale da grave depressione endoreattiva (codice 2206) e con percentuale 31,40.
Il Giudice pertanto concedeva termine di trenta giorni al CTU per rendere chiarimenti scritti sul punto.
Il CTU con relazione integrativa depositata in data 9.05.2025 ha precisato: “Si vuole inoltre puntualizzare che l'addotta “sindrome cardiologica” di classe NYHA II, appare priva di dimostrazione pratica, in quanto obiettivamente non sono stati rilevati elementi a sostegno di tale affermazione. Si rammenta soltanto la presenza auscultatoria di toni parafonici adipomediati in azione cardiaca ritmica. E non è certo l'ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico che assumerebbe la dignità di esserne annoverata e stimata pari al 41,50% (sic). Analoga considerazione viene rivolta al presunto disturbo emotivo relazionale da grave sindrome endoreattiva, alla quale il legale di parte attribuisce la massima valutazione: 31,40%. Ebbene, pur tenendo conto di quest'ultime dichiarate patologie, la stima formulistica risulterebbe inferiore alle pretese, non raggiungendo il 100%. In conclusione, ed alla luce delle considerazioni già espresse nell'elaborato peritale, si riconferma per il Sig. Parte_1 il riconoscimento dell'80% (ottanta%) di invalidità”.
Con note di udienza del 15/7/2025 parte ricorrente sollevava ulteriori contestazioni alla CTU depositata, allegando altresì nuova documentazione medica sopravvenuta e chiedendo il rinnovo della CTU. Con ordinanza del 17/6/2025 il Giudice, viste le contestazioni alla CTU e la documentazione sopravvenuta, disponeva il rinnovo del CTU nominando il dott. . Persona_1
Il CTU nominato dott. accertava che: “1) Il Sig. Persona_1
risulta affetto da: “sindrome delle apnee Parte_1 ostruttive durante il sonno di grado severo in trattamento con CPAP in sopraggiunta (05/2025) BPCO;
ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico;
obesità di III grado (BMI = 41.4) con severe complicanze artrosiche delle ginocchia in paziente già sottoposto a remota sinoviectomia del ginocchio sinistro (2003), a meniscectomia del ginocchio destro (2024) e a trattamento intra articolare di cellule staminali delle ginocchia in attesa di artroprotesi delle ginocchia con marcato deficit della statica, dei passaggi posturali e della deambulazione (possibile con doppio appoggio); parkinsonismo di recente diagnosi (7/2025) in trattamento farmacologico;
sindrome ansioso depressiva di media entità in trattamento farmacologico”. 2) Preso atto dell'ingravescenza clinica e funzionale dell'infermità in diagnosi, l'incidenza percentuale delle infermità sopra descritte – rilevata sulla capacità lavorativa generica del Ricorrente - è attualmente valutabile nella misura totale pari al 100% (cento %) con decorrenza dal marzo 2025. 3) Per tutto quanto osservato in discussione, è congruo prevedere la revisione del suddetto stato invalidante al marzo 2027”.
Le osservazioni critiche sollevate dalla parte ricorrente con riguardo alla decorrenza riconosciuta dal CTU non sono ad avviso fondate, in quanto il CTU ha accertati che il quadro patologico presente all'epoca della domanda è andato incontro a ingravescenza funzionale e, nel tempo, si è arricchito di nuove e invalidanti infermità.
Sulla scorta di siffatte valutazioni del consulente tecnico d'ufficio, che questo Giudice ritiene condivisibili e conformi ai dati riscontrati, l'opposizione proposta da può Parte_1 essere accolta limitatamente al riconoscimento dello stato di invalido civile al 100% ex lege 118/71 con decorrenza da marzo 2025 e con revisione a marzo 2027, salva la sussistenza degli ulteriori requisiti di legge.
Respinge quindi per il resto la presente opposizione (con riguardo alla decorrenza dalla domanda amministrativa). La domanda, quindi, può essere accolta nei limiti di cui sopra.
Atteso l'esito della controversia (riconoscimento dei requisiti sanitari utili al conseguimento del beneficio richiesto successivo alla domanda amministrativa, al ricorso per accertamento tecnico preventivo e alla data del deposito del ricorso di merito), le spese di lite vanno compensate tra le parti per 1/2; per il resto le spese sono a carico dell' secondo la norma della soccombenza. CP_1
Le spese di CTU sono poste a carico dell' e liquidate tenendo CP_1 in considerazione la completezza e la complessità dell'accertamento peritale.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' , in persona del Parte_1 CP_1 legale rappresentante p.t. in data 27/02/2024, nella causa iscritta al n. 734 /2024 R.G.A.C. disatteso ogni altra eccezione e deduzione:
a) Dichiara la sussistenza in capo alla parte ricorrente dei requisiti sanitari utili per il riconoscimento dello status di invalido civile al 100% ex lege 118/71 con decorrenza da marzo 2025, salva la sussistenza degli ulteriori requisiti di legge;
b) Condanna l' ad erogare alla parte ricorrente i ratei di CP_1 questa prestazione maturati, con gli interessi legali;
c) Compensa per 1/2 le spese di lite e condanna l' al CP_1 pagamento in favore della ricorrente della restante parte non compensata, che si liquida in euro 1345,50 oltre IVA CPA e spese generali forfettarie come per legge, con distrazione;
d) Pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. CP_1 dott. liquidate in euro 580,00, nonché Persona_3 delle spese di CTU in capo al dott. liquidate in Persona_1 euro 580,00 oltre Iva e accessori.
Frosinone, 16/10/2025
Il Giudice Dott.ssa Rossella Giusi Pastore