Art. 20.
Le autorizzazioni di spesa di cui al precedente articolo 17 possono essere integrate con apposita norma da inserire nelle leggi di approvazione del bilancio dello Stato per gli anni finanziari corrispondenti. ((1)) ----------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 14-15 dicembre 1983, n. 340 (in G.U. 1a s.s. 21/12/1983, n. 349) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della presente legge per la parte in cui la disciplina in essa prevista concerne la Regione Friuli-Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e Bolzano.
Le autorizzazioni di spesa di cui al precedente articolo 17 possono essere integrate con apposita norma da inserire nelle leggi di approvazione del bilancio dello Stato per gli anni finanziari corrispondenti. ((1)) ----------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 14-15 dicembre 1983, n. 340 (in G.U. 1a s.s. 21/12/1983, n. 349) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della presente legge per la parte in cui la disciplina in essa prevista concerne la Regione Friuli-Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e Bolzano.