Art. 9. (Autorizzazione di spesa)
Per la concessione dei contributi statali, di cui al precedente articolo 3, e' autorizzato il limite di impegno di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1969 al 1976. Gli stanziamenti per il pagamento dei suddetti contributi saranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile nell'anno 1969 per lire 1.500 milioni; nell'anno 1970 per lire 3.000 milioni; nell'anno 1971 per lire 4.500 milioni; nell'anno 1972 per lire 6.000 milioni; nell'anno 1973 per lire 7.500 milioni; nell'anno 1974 per lire 9.000 milioni; nell'anno 1975 per lire 10.500 milioni; dall'anno 1976 all'anno 1998 per lire 12.000 milioni; nell'anno 1999 per lire 10.500 milioni; nell'anno 2000 per lire 9.000 milioni; nell'anno 2001 per lire 7.500 milioni; nell'anno 2002 per lire 6.000 milioni; nell'anno 2003 per lire 4.500 milioni; nell'anno 2004 per lire 3.000 milioni; nell'anno 2005 per lire 1.500 milioni.
Il "Fondo centrale di garanzia" di cui agli articoli 6 e seguenti della legge 28 marzo 1968, n. 382 , e' integrato, per la gestione separata di cui al settimo comma dell'articolo 6 della presente legge, con la somma di lire 24.000 milioni, ripartita in ragione di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1969 al 1976. I relativi stanziamenti saranno iscritti negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni suddetti.
Per la concessione dei contributi statali, di cui al precedente articolo 3, e' autorizzato il limite di impegno di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1969 al 1976. Gli stanziamenti per il pagamento dei suddetti contributi saranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile nell'anno 1969 per lire 1.500 milioni; nell'anno 1970 per lire 3.000 milioni; nell'anno 1971 per lire 4.500 milioni; nell'anno 1972 per lire 6.000 milioni; nell'anno 1973 per lire 7.500 milioni; nell'anno 1974 per lire 9.000 milioni; nell'anno 1975 per lire 10.500 milioni; dall'anno 1976 all'anno 1998 per lire 12.000 milioni; nell'anno 1999 per lire 10.500 milioni; nell'anno 2000 per lire 9.000 milioni; nell'anno 2001 per lire 7.500 milioni; nell'anno 2002 per lire 6.000 milioni; nell'anno 2003 per lire 4.500 milioni; nell'anno 2004 per lire 3.000 milioni; nell'anno 2005 per lire 1.500 milioni.
Il "Fondo centrale di garanzia" di cui agli articoli 6 e seguenti della legge 28 marzo 1968, n. 382 , e' integrato, per la gestione separata di cui al settimo comma dell'articolo 6 della presente legge, con la somma di lire 24.000 milioni, ripartita in ragione di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1969 al 1976. I relativi stanziamenti saranno iscritti negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni suddetti.