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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/11/2025, n. 6089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6089 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
dott. ALESSANDRA PISCITIELLO Presidente
dott. PAOLA MARTORANA Consigliere
avv. DANIELA GESMUNDO Giudice ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello n. 327/2022 R.G. avente ad oggetto l'impugnazione avverso la sentenza n. 2174 del 09.12.2021 resa nel procedimento n. 1288/2015 R.G. dal
Tribunale di Nola in materia di: altri istituti in materia di possesso e trascrizioni, promossa da:
cf. cf. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, cf. tutti C.F._2 Parte_3 C.F._3
rappresentati e difesi in virtù di mandato in calce all'atto di citazione in appello dagli avvocati
ZO Di LM e IN Di LM, presso i quali sono elettivamente domiciliati in
Somma UV alla via Casaraia n. 57/59 1
Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 327/2022 R.G. – + 2 / DE Parte_1 [...]
Pt_4 APPELLANTI
contro
, cf. , rappresentato e difeso in virtù di mandato Controparte_1 C.F._4
in calce alla comparsa di costituzione in appello dall'avv. Pierluca Ferretti, presso il quale è
elettivamente domiciliato in Napoli alla via Poggioreale n. 164
APPELLATO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Avverso la sentenza n. 2174/2021 del Tribunale di Nola, depositata il 09.12.2021 - con la quale il Tribunale di Nola aveva accolto la domanda dell'attore, condannando i convenuti all'immediato rilascio del fondo in Somma UV di proprietà del ed al CP_1
risarcimento dei danni nella misura di €. 5.000.00, nonché al pagamento delle spese processuali in favore dell'attore, hanno interposto appello e Parte_1 Parte_2 [...]
, deducendo a sostegno due motivi. Parte_3
2. L'appellato si è costituito in giudizio chiedendo, in via preliminare, la dichiarazione di inammissibilità dell'appello e, nel merito, il suo rigetto in quanto infondato in fatto e diritto,
con vittoria delle spese di lite.
3. È stato acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado, e non è stata svolta alcuna attività
istruttoria.
4. Preliminarmente, occorre verificare d'ufficio se l'impugnazione sia stata proposta tempestivamente.
Al riguardo, dall'esame degli atti risulta che: la sentenza impugnata è stata depositata in data
09.12.2021; b) l'atto di appello è stato notificato in data 16.01.22 a mediante Controparte_1
invio di pec all'avv. Pierluca Ferretti, procuratore costituito nel giudizio di primo grado.
2
Co Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 327/2022 R.G. – + 2 / Parte_1
[...]
Pt_4 Ne deriva che è stato osservato il termine di cui all'art. 327 cpc di sei mesi, dovendosi applicare nella formulazione successiva alla modifica introdotta dall'art. 46 legge n. 69/2009
atteso che il giudizio di primo grado è stato promosso nel 2015 e dunque in epoca successiva al 4 luglio 2009 (ed è alla data d'instaurazione del giudizio di primo grado, e non a quella d'impugnazione, che occorre fare riferimento come da giurisprudenza consolidata: ex multis,
Cass. 8 luglio 2015 n. 14267; Cass. 4 maggio 2012 n. 6784).
5. Va ora, per comodità, brevemente riassunto il tema della controversia.
Con atto di citazione ritualmente notificato , premettendo di essere Controparte_1
proprietario esclusivo di un piccolo appezzamento di terreno in Somma UV, località
Masseria Coppola di mq. 260 circa, in catasto al foglio 11, p.lla 1138, ricevuto in virtù di donazione ricevuta dai propri genitori e e derivante dal Controparte_2 Controparte_3
frazionamento di un fondo di maggiori dimensioni, identificato catastalmente al foglio 11,
p.lla 82 di are 14,9, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Nola i germani Pt_1
e .
[...] Parte_2 Parte_3
Nell'atto introduttivo del giudizio l'attore affermava che qualche tempo prima,
improvvisamente e senza alcuna autorizzazione, i convenuti avevano recintato l'appezzamento di terreno di sua proprietà e lo avevano successivamente ricoperto con una pavimentazione in asfalto al fine di utilizzarlo come area di parcheggio per autoveicoli di proprietà di terzi. Aggiungeva l'attore che i ripetuti e bonari inviti rivolti ai convenuti per ottenere l'immediato rilascio dell'immobile occupato abusivamente erano rimasti privi di alcun risultato;
tanto premesso, chiedeva che, accertata e dichiarata Controparte_1
l'occupazione illegittima e senza titolo del fondo di sua proprietà, il Tribunale adito disponesse la condanna dei convenuti all'immediato rilascio del fondo di sua Pt_1
3
Co Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 327/2022 R.G. – + 2 / Parte_1
[...]
Pt_4 proprietà ed al risarcimento dei danni nella misura di €. 5.000,00, ovvero in quella ritenuta dal giudicante equa e di giustizia.
Si costituivano in giudizio e , contestando ogni Parte_1 Parte_2 Parte_3
avverso assunto e fornendo una ricostruzione dei fatti del tutto diversa da quella offerta in giudizio dall'attore.
I germani , cugini dell'attore, affermavano infatti che i comuni nonni paterni Pt_1 Per_1
e avevano avuto otto figli di nome
[...] Persona_2 CP_2 Per_3 Per_4
e e che madre e dante causa Per_5 Per_6 CP_3 Pt_1 CP_4 Controparte_3
dell'attore , aveva acquistato nel corso del tempo le quote ereditarie delle Controparte_1
altre cinque sorelle ma non quelle dei fratelli e divenendo proprietaria CP_2 Per_3
di 1/6 dell'intero appezzamento, esteso complessivamente 14,9 are.
Precisavano inoltre i convenuti che, nonostante l'attore si dichiarasse proprietario esclusivo della p.lla 1138 di mq. 260 ottenuta dal frazionamento dell'intero fondo indiviso, lo stato reale dei luoghi si presentava completamente diverso da quello descritto dal , in quanto CP_1
dell'intero appezzamento di terreno una parte risultava occupata dal fabbricato dei danti causa dell'attore, un'altra parte risultava recintata dagli eredi di , altra porzione Persona_7
risultava occupata dagli eredi di mentre la restante parte era occupata da Persona_8
una strada interpoderale realizzata per consentire l'accesso agli immobili insistenti sul detto fondo.
Aggiungevano infine i convenuti che, a causa del progressivo deteriorarsi dei rapporti personali con la zia - dante causa dell'attore e sorella del loro genitore Controparte_3
defunto - costei, avvalendosi di mendaci dichiarazioni di usucapione, aveva provveduto a rettificare la quota del fondo di sua proprietà e a donare qualche mese dopo la suddetta p.lla
4
Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 327/2022 R.G. – + 2 / Parte_1 CP_5
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
[...][
[...] al figlio , sebbene detta porzione di fondo risultasse di proprietà
[...] Controparte_1
comune a tutti i germani , ovvero a tutti gli otto figli di e CP_1 Persona_1 Per_2
[...]
Sulla scorta delle suddette contestazioni, i convenuti chiedevano pertanto al Tribunale adito,
in via principale, il rigetto dell'avversa domanda e, in subordine, spiegavano domanda riconvenzionale di usucapione della porzione di fondo oggetto di causa, chiedendo la condanna dell'attore alla refusione delle spese di lite in loro favore.
Il giudizio veniva istruito con prove testimoniali ed infine deciso con la sentenza impugnata,
nella quale il Tribunale adito, qualificata la domanda come azione personale di rilascio e non azione reale di rivendicazione, accoglieva la domanda di , condannando i Controparte_1
germani all'immediata restituzione del bene ed al risarcimento dei danni nella Pt_1
richiesta misura di €. 5000,00, nonché alla refusione delle spese di lite in favore dell'attore.
Avverso la predetta sentenza hanno interposto appello i germani Parte_1 Parte_2
e . Parte_3
6. Con il primo motivo gli appellanti, lamentando che la sentenza del Tribunale sia stata redatta in modo sintetico, affermano che, sebbene le sentenze emesse in modo sintetico non siano affette da nullità allorchè il giudice esponga, pur se in maniera concisa, gli elementi posti a fondamento della propria decisione, nel caso di specie non pare che il Tribunale si sia attenuto a tale obbligo.
7. Con il secondo motivo gli appellanti, richiamando stralci dell'interrogatorio formale reso da e delle dichiarazioni testimoniale rese da coniuge dell'odierno Controparte_1 Tes_1
appellante , nel precisare che tutte le dichiarazioni testimoniali sono state Parte_3
impugnate dai rispettivi procuratori, lamentano la violazione in sentenza dell'art. 246 cpc,
5
Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 327/2022 R.G. – + 2 / Parte_1 CP_1
[...] affermando che il giudice di prime cure abbia fondato il proprio convincimento sulle dichiarazioni dei testi di parte attrice e non invece sulle dichiarazioni dei testi di parte convenuta, sicuramente privi di qualunque interesse nel giudizio.
Sulla scorta delle doglianze che precedono, gli appellanti hanno formulato le seguenti conclusioni:
a) l'atto per notaio del 25.02.1914 non potrà avere alcuna efficacia Persona_9
di prova, avendo la donante ) trasmesso al donatario ( ) Controparte_3 Controparte_1
un bene del quale ormai non aveva né il possesso, né la proprietà;
b) ritenere legittima la prova orale dei testi dei convenuti, non rientrando le loro dichiarazioni
nelle eccezioni ex art. 246 cpc avanzate dall'attore;
c) accogliersi, in ogni caso, alla luce di tanto, l'eccezione di usucapione proposta dai
convenuti da intendersi quale domanda riconvenzionale, contestandosi la proprietà del bene
non avendone, esso attore ed il proprio dante causa, mai esercitato alcun possesso, né per
avere mai, sul bene, svolto, a differenza dei convenuti, alcuna attività corrispondente, al
diritto di proprietà;
Infine, gli appellanti hanno concluso chiedendo: “l'accoglimento del presente appello, con
accoglimento di tutte le eccezioni avanzate dagli appellanti, in particolare con annullamento
della condanna al risarcimento del danno perché per nulla provato e della proposta
riconvenzionale, provvedendo come di giustizia sulle spese, diritti ed onorari con attribuzione
ai sottoscritti avvocati”.
8. Il gravame, come formulato, va dichiarato inammissibile per le ragioni che di seguito
si vanno ad illustrare.
Premesso che il giudizio di gravame ha natura di revisio prioris istantiae e non di novum
6
Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 327/2022 R.G. – + 2 / DE Parte_1 [...]
Pt_4 iudicium, il nostro ordinamento giuridico dispone che nel proporre l'impugnazione l'appellante debba necessariamente indicare gli specifici capi della sentenza appellata, i passaggi argomentativi che la sorreggono, le ragioni di dissenso rispetto al percorso argomentativo del giudice di prime cure ed infine l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata.
A tale proposito, la Suprema Corte a Sezioni Unite ha di recente ribadito il principio di diritto secondo cui: “gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012,
convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso
che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti
contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla
parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo
giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un
progetto alternativo di decisione da contrapporre a quello di primo grado, tenuto conto della
permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la
sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. Sez. Un., ord. 13.12.2022
n. 36481).
Nel richiamare il presupposto fondante del processo civile - in base al quale non può giammai essere pronunciata la nullità di un atto processuale, ove questo abbia raggiunto lo scopo cui era destinato - la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, nel valutare l'ammissibilità o meno di una impugnazione, il giudicante non debba tenere conto del rispetto di clausole astratte o formule di stile, ma guardare alla sostanza ed al contenuto effettivo dell'atto (così
Cass. ord n. 13535/2018); ciò detto, deve quindi affermarsi che una valutazione positiva in ordine alla “ammissibilità del gravame” può dirsi raggiunta soltanto a seguito di una chiara
7
Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 327/2022 R.G. – + 2 / Parte_1 CP_1
[...] esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata, che consenta al giudice di cogliere natura, portata e senso della critica (così Cass. ord. 17.12.2021 n. 40560; Cass. ord
19.03.2019 n. 7675).
Applicando i suindicati principi dell'ordinamento e le pronunce rese dai giudici di legittimità
in subiecta materia, si osserva che nella presente controversia l'atto di impugnazione introduttivo del giudizio non presenta i requisiti innanzi richiamati.
Ed invero, i vizi di estrema sinteticità della sentenza e di erronea valutazione delle dichiarazioni testimoniali, pur ripetutamente enunciati, appaiono privi di argomentazioni adeguate a confutare le ragioni addotte dal primo giudice poiché gli appellanti, dopo aver dichiarato apertamente di non condividere la decisione impugnata, non hanno offerto valide ragioni sulle quali poter costruire una decisione di tenore diverso da quella precedentemente adottata dal Tribunale.
Nessuna delle doglianze sollevate dagli appellanti appare infatti supportata da elementi in fatto e diritti idonei a consentire una ricostruzione dei fatti di causa altrettanto valida, ma alternativa a quella già indicata dal giudice di prime cure.
Rammentato che, per costante ed uniforme orientamento giurisprudenziale, nell'atto di impugnazione le doglianze mosse avverso la sentenza devono dialogare con quest'ultima,
ponendosi in rapporto di diretta pertinenza rispetto alle soluzioni accolte dal primo giudice e confrontandosi in modo conferente con il contenuto delle stesse (così Cass. ord. n. 24585 del
02.10.2019), nel caso di specie le doglianze risultano certamente enunciate, ma non supportate da significativi elementi in fatto e diritto idonei a consentire al giudice del gravame di rivalutare il provvedimento impugnato in vista della sua riforma.
A tale proposito, si osserva infatti che il Tribunale ha qualificato la domanda attorea di
8
Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 327/2022 R.G. – + 2 / Parte_1 CP_1
[...] restituzione della zonetta di terreno di mq 260, meglio identificata nel libello introduttivo,
come azione personale di rilascio invece che come azione reale di rivendica, qualificazione che gli odierni appellanti non hanno censurato;
ciò posto, tutte le argomentazioni svolte in appello miranti a mettere in discussione l'appartenenza della porzione di terreno de qua ai danti causa di ( attore in primo grado) risultano irrilevanti, non essendo Controparte_1
richiesta nell'azione personale di rilascio la probatio diabolica tipica della azione di rivendicazione ed essendo, invece, sufficiente dimostrare la titolarità del diritto dominicale sul bene richiesto in restituzione attraverso la produzione del proprio titolo di acquisto ( nel caso in esame l'atto di donazione del 25.2.2014 per notaio . Per_9
In tale ottica anche le considerazioni riferite alla valutazione degli esiti della prova testimoniale, che a dire degli impugnanti non dimostrerebbe il possesso del terreno in questione in capo all'attore né alla sua donante sin dalla data del 20.10.1980, CP_1
appaiono prive di rilevanza, essendo estraneo all'azione personale di rilascio il profilo del possesso esercitato sul bene in conformità del titolo in capo ai danti causa del proprietario attore.
Del pari risulta inammissibile la doglianza con cui gli appellanti lamentano che il Tribunale
avrebbe erroneamente valutato le dichiarazioni dei testi da essi addotti in primo grado per dimostrare il loro possesso ultra trentennale sul terreno di causa: la domanda di usucapione avanzata dai è stata infatti dichiarata inammissibile per genericità dal primo giudice, Pt_1
e tale ratio decidendi non risulta oggetto di specifico motivo di gravame, rendendo così
superfluo esaminare le questioni afferenti il merito della stessa domanda.
In altri termini, il tenore meramente assertivo delle critiche rivolte alla sentenza impugnata non consente di ravvisare nell'atto di impugnazione i requisiti essenziali ed imprescindibili
9
Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 327/2022 R.G. – + 2 / Parte_1 CP_1
[...] per dichiarare l'ammissibilità del gravame;
il preteso accoglimento dell'impugnazione appare dunque sfornito degli elementi necessari a sostenere in maniera adeguata le domande spiegate dai germani che, oltre a reiterare le medesime conclusioni dell'atto introduttivo del Pt_1
gravame, negli scritti difensivi conclusionali hanno pure chiesto di: “riconoscere in loro
favore il diritto di accedere liberamente alla zonetta in questione, ordinando al CP_1
l'eliminazione di qualsivoglia ostacolo al libero godimento del riconosciuto diritto”.
Gli appellanti hanno infatti sostenuto che la domanda riconvenzionale di usucapione,
dichiarata dal Tribunale inammissibile oltre che infondata, troverebbe invece supporto e fondamento nell'esistenza di una servitù di accesso ad una cantinola costruita da tempo immemorabile sulla porzione di fondo oggetto di contesa;
all'uopo hanno richiamato il contenuto del verbale dell'Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Nola del 16.06.2023 allegato alle note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 09.04.2025 nel quale CP_1
, insistendo per l'esecuzione, aveva dichiarato di riservarsi di accertare la bontà della
[...]
esistenza della servitù indicata da controparte;
circostanza che nulla dimostra o aggiunge rispetto ad una pretesa rivelatasi già in primo grado del tutto generica e priva di adeguato supporto probatorio.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, va dichiarata l'inammissibilità
dell'impugnazione per difetto dei requisiti di legge necessari alla sua proposizione.
9. All'inammissibilità dell'impugnazione consegue la soccombenza degli appellanti e la loro condanna alle spese del presente grado di giudizio in favore dell'appellato; la liquidazione viene eseguita in dispositivo alla luce dei parametri di cui al D.M. 55/14 e succ. mod., con applicazione dello scaglione fino ad €. 26.000,00 nei valori medi per le fasi studio, introduttiva e decisionale del grado.
10
Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 327/2022 R.G. – + 2 / DE Parte_1 [...]
Pt_4 10. Posto che il procedimento è iniziato in data successiva al 30 gennaio 2013 gli appellanti,
in quanto soccombenti, sono tenuti a pagare, in solido tra loro, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater
DPR 2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).
P.Q.M
.
La Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, sull'appello proposto da Parte_1
e avverso la sentenza n. 2174/2021 resa dal Tribunale di Nola Parte_2 Parte_3
tra le parti in epigrafe indicate, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede:
1- dichiara inammissibile l'impugnazione;
2- condanna e , in solido tra loro, al Parte_1 Parte_2 Parte_3
pagamento delle spese del presente grado in favore di , che liquida in Controparte_1
€. 3.966,00 per compensi professionali, oltre 15% spese generali, Iva e Cap come per legge;
3- dà atto che gli appellanti sono tenuti, in solido tra loro, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13
comma 1 quater DPR 2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n.
228).
Così deciso in Napoli, il 22.10.2025
Il giudice ausiliario estensore Il presidente avv. Daniela Gesmundo dott.ssa Alessandra Piscitiello
11
Co Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 327/2022 R.G. – + 2 / Parte_1
[...]
Pt_4 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s,
21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt.
15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
12
Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 327/2022 R.G. – + 2 / DE Parte_1 [...]
Pt_4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
dott. ALESSANDRA PISCITIELLO Presidente
dott. PAOLA MARTORANA Consigliere
avv. DANIELA GESMUNDO Giudice ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello n. 327/2022 R.G. avente ad oggetto l'impugnazione avverso la sentenza n. 2174 del 09.12.2021 resa nel procedimento n. 1288/2015 R.G. dal
Tribunale di Nola in materia di: altri istituti in materia di possesso e trascrizioni, promossa da:
cf. cf. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, cf. tutti C.F._2 Parte_3 C.F._3
rappresentati e difesi in virtù di mandato in calce all'atto di citazione in appello dagli avvocati
ZO Di LM e IN Di LM, presso i quali sono elettivamente domiciliati in
Somma UV alla via Casaraia n. 57/59 1
Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 327/2022 R.G. – + 2 / DE Parte_1 [...]
Pt_4 APPELLANTI
contro
, cf. , rappresentato e difeso in virtù di mandato Controparte_1 C.F._4
in calce alla comparsa di costituzione in appello dall'avv. Pierluca Ferretti, presso il quale è
elettivamente domiciliato in Napoli alla via Poggioreale n. 164
APPELLATO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Avverso la sentenza n. 2174/2021 del Tribunale di Nola, depositata il 09.12.2021 - con la quale il Tribunale di Nola aveva accolto la domanda dell'attore, condannando i convenuti all'immediato rilascio del fondo in Somma UV di proprietà del ed al CP_1
risarcimento dei danni nella misura di €. 5.000.00, nonché al pagamento delle spese processuali in favore dell'attore, hanno interposto appello e Parte_1 Parte_2 [...]
, deducendo a sostegno due motivi. Parte_3
2. L'appellato si è costituito in giudizio chiedendo, in via preliminare, la dichiarazione di inammissibilità dell'appello e, nel merito, il suo rigetto in quanto infondato in fatto e diritto,
con vittoria delle spese di lite.
3. È stato acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado, e non è stata svolta alcuna attività
istruttoria.
4. Preliminarmente, occorre verificare d'ufficio se l'impugnazione sia stata proposta tempestivamente.
Al riguardo, dall'esame degli atti risulta che: la sentenza impugnata è stata depositata in data
09.12.2021; b) l'atto di appello è stato notificato in data 16.01.22 a mediante Controparte_1
invio di pec all'avv. Pierluca Ferretti, procuratore costituito nel giudizio di primo grado.
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Co Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 327/2022 R.G. – + 2 / Parte_1
[...]
Pt_4 Ne deriva che è stato osservato il termine di cui all'art. 327 cpc di sei mesi, dovendosi applicare nella formulazione successiva alla modifica introdotta dall'art. 46 legge n. 69/2009
atteso che il giudizio di primo grado è stato promosso nel 2015 e dunque in epoca successiva al 4 luglio 2009 (ed è alla data d'instaurazione del giudizio di primo grado, e non a quella d'impugnazione, che occorre fare riferimento come da giurisprudenza consolidata: ex multis,
Cass. 8 luglio 2015 n. 14267; Cass. 4 maggio 2012 n. 6784).
5. Va ora, per comodità, brevemente riassunto il tema della controversia.
Con atto di citazione ritualmente notificato , premettendo di essere Controparte_1
proprietario esclusivo di un piccolo appezzamento di terreno in Somma UV, località
Masseria Coppola di mq. 260 circa, in catasto al foglio 11, p.lla 1138, ricevuto in virtù di donazione ricevuta dai propri genitori e e derivante dal Controparte_2 Controparte_3
frazionamento di un fondo di maggiori dimensioni, identificato catastalmente al foglio 11,
p.lla 82 di are 14,9, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Nola i germani Pt_1
e .
[...] Parte_2 Parte_3
Nell'atto introduttivo del giudizio l'attore affermava che qualche tempo prima,
improvvisamente e senza alcuna autorizzazione, i convenuti avevano recintato l'appezzamento di terreno di sua proprietà e lo avevano successivamente ricoperto con una pavimentazione in asfalto al fine di utilizzarlo come area di parcheggio per autoveicoli di proprietà di terzi. Aggiungeva l'attore che i ripetuti e bonari inviti rivolti ai convenuti per ottenere l'immediato rilascio dell'immobile occupato abusivamente erano rimasti privi di alcun risultato;
tanto premesso, chiedeva che, accertata e dichiarata Controparte_1
l'occupazione illegittima e senza titolo del fondo di sua proprietà, il Tribunale adito disponesse la condanna dei convenuti all'immediato rilascio del fondo di sua Pt_1
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Co Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 327/2022 R.G. – + 2 / Parte_1
[...]
Pt_4 proprietà ed al risarcimento dei danni nella misura di €. 5.000,00, ovvero in quella ritenuta dal giudicante equa e di giustizia.
Si costituivano in giudizio e , contestando ogni Parte_1 Parte_2 Parte_3
avverso assunto e fornendo una ricostruzione dei fatti del tutto diversa da quella offerta in giudizio dall'attore.
I germani , cugini dell'attore, affermavano infatti che i comuni nonni paterni Pt_1 Per_1
e avevano avuto otto figli di nome
[...] Persona_2 CP_2 Per_3 Per_4
e e che madre e dante causa Per_5 Per_6 CP_3 Pt_1 CP_4 Controparte_3
dell'attore , aveva acquistato nel corso del tempo le quote ereditarie delle Controparte_1
altre cinque sorelle ma non quelle dei fratelli e divenendo proprietaria CP_2 Per_3
di 1/6 dell'intero appezzamento, esteso complessivamente 14,9 are.
Precisavano inoltre i convenuti che, nonostante l'attore si dichiarasse proprietario esclusivo della p.lla 1138 di mq. 260 ottenuta dal frazionamento dell'intero fondo indiviso, lo stato reale dei luoghi si presentava completamente diverso da quello descritto dal , in quanto CP_1
dell'intero appezzamento di terreno una parte risultava occupata dal fabbricato dei danti causa dell'attore, un'altra parte risultava recintata dagli eredi di , altra porzione Persona_7
risultava occupata dagli eredi di mentre la restante parte era occupata da Persona_8
una strada interpoderale realizzata per consentire l'accesso agli immobili insistenti sul detto fondo.
Aggiungevano infine i convenuti che, a causa del progressivo deteriorarsi dei rapporti personali con la zia - dante causa dell'attore e sorella del loro genitore Controparte_3
defunto - costei, avvalendosi di mendaci dichiarazioni di usucapione, aveva provveduto a rettificare la quota del fondo di sua proprietà e a donare qualche mese dopo la suddetta p.lla
4
Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 327/2022 R.G. – + 2 / Parte_1 CP_5
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
[...][
[...] al figlio , sebbene detta porzione di fondo risultasse di proprietà
[...] Controparte_1
comune a tutti i germani , ovvero a tutti gli otto figli di e CP_1 Persona_1 Per_2
[...]
Sulla scorta delle suddette contestazioni, i convenuti chiedevano pertanto al Tribunale adito,
in via principale, il rigetto dell'avversa domanda e, in subordine, spiegavano domanda riconvenzionale di usucapione della porzione di fondo oggetto di causa, chiedendo la condanna dell'attore alla refusione delle spese di lite in loro favore.
Il giudizio veniva istruito con prove testimoniali ed infine deciso con la sentenza impugnata,
nella quale il Tribunale adito, qualificata la domanda come azione personale di rilascio e non azione reale di rivendicazione, accoglieva la domanda di , condannando i Controparte_1
germani all'immediata restituzione del bene ed al risarcimento dei danni nella Pt_1
richiesta misura di €. 5000,00, nonché alla refusione delle spese di lite in favore dell'attore.
Avverso la predetta sentenza hanno interposto appello i germani Parte_1 Parte_2
e . Parte_3
6. Con il primo motivo gli appellanti, lamentando che la sentenza del Tribunale sia stata redatta in modo sintetico, affermano che, sebbene le sentenze emesse in modo sintetico non siano affette da nullità allorchè il giudice esponga, pur se in maniera concisa, gli elementi posti a fondamento della propria decisione, nel caso di specie non pare che il Tribunale si sia attenuto a tale obbligo.
7. Con il secondo motivo gli appellanti, richiamando stralci dell'interrogatorio formale reso da e delle dichiarazioni testimoniale rese da coniuge dell'odierno Controparte_1 Tes_1
appellante , nel precisare che tutte le dichiarazioni testimoniali sono state Parte_3
impugnate dai rispettivi procuratori, lamentano la violazione in sentenza dell'art. 246 cpc,
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Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 327/2022 R.G. – + 2 / Parte_1 CP_1
[...] affermando che il giudice di prime cure abbia fondato il proprio convincimento sulle dichiarazioni dei testi di parte attrice e non invece sulle dichiarazioni dei testi di parte convenuta, sicuramente privi di qualunque interesse nel giudizio.
Sulla scorta delle doglianze che precedono, gli appellanti hanno formulato le seguenti conclusioni:
a) l'atto per notaio del 25.02.1914 non potrà avere alcuna efficacia Persona_9
di prova, avendo la donante ) trasmesso al donatario ( ) Controparte_3 Controparte_1
un bene del quale ormai non aveva né il possesso, né la proprietà;
b) ritenere legittima la prova orale dei testi dei convenuti, non rientrando le loro dichiarazioni
nelle eccezioni ex art. 246 cpc avanzate dall'attore;
c) accogliersi, in ogni caso, alla luce di tanto, l'eccezione di usucapione proposta dai
convenuti da intendersi quale domanda riconvenzionale, contestandosi la proprietà del bene
non avendone, esso attore ed il proprio dante causa, mai esercitato alcun possesso, né per
avere mai, sul bene, svolto, a differenza dei convenuti, alcuna attività corrispondente, al
diritto di proprietà;
Infine, gli appellanti hanno concluso chiedendo: “l'accoglimento del presente appello, con
accoglimento di tutte le eccezioni avanzate dagli appellanti, in particolare con annullamento
della condanna al risarcimento del danno perché per nulla provato e della proposta
riconvenzionale, provvedendo come di giustizia sulle spese, diritti ed onorari con attribuzione
ai sottoscritti avvocati”.
8. Il gravame, come formulato, va dichiarato inammissibile per le ragioni che di seguito
si vanno ad illustrare.
Premesso che il giudizio di gravame ha natura di revisio prioris istantiae e non di novum
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Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 327/2022 R.G. – + 2 / DE Parte_1 [...]
Pt_4 iudicium, il nostro ordinamento giuridico dispone che nel proporre l'impugnazione l'appellante debba necessariamente indicare gli specifici capi della sentenza appellata, i passaggi argomentativi che la sorreggono, le ragioni di dissenso rispetto al percorso argomentativo del giudice di prime cure ed infine l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata.
A tale proposito, la Suprema Corte a Sezioni Unite ha di recente ribadito il principio di diritto secondo cui: “gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012,
convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso
che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti
contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla
parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo
giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un
progetto alternativo di decisione da contrapporre a quello di primo grado, tenuto conto della
permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la
sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. Sez. Un., ord. 13.12.2022
n. 36481).
Nel richiamare il presupposto fondante del processo civile - in base al quale non può giammai essere pronunciata la nullità di un atto processuale, ove questo abbia raggiunto lo scopo cui era destinato - la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, nel valutare l'ammissibilità o meno di una impugnazione, il giudicante non debba tenere conto del rispetto di clausole astratte o formule di stile, ma guardare alla sostanza ed al contenuto effettivo dell'atto (così
Cass. ord n. 13535/2018); ciò detto, deve quindi affermarsi che una valutazione positiva in ordine alla “ammissibilità del gravame” può dirsi raggiunta soltanto a seguito di una chiara
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Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 327/2022 R.G. – + 2 / Parte_1 CP_1
[...] esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata, che consenta al giudice di cogliere natura, portata e senso della critica (così Cass. ord. 17.12.2021 n. 40560; Cass. ord
19.03.2019 n. 7675).
Applicando i suindicati principi dell'ordinamento e le pronunce rese dai giudici di legittimità
in subiecta materia, si osserva che nella presente controversia l'atto di impugnazione introduttivo del giudizio non presenta i requisiti innanzi richiamati.
Ed invero, i vizi di estrema sinteticità della sentenza e di erronea valutazione delle dichiarazioni testimoniali, pur ripetutamente enunciati, appaiono privi di argomentazioni adeguate a confutare le ragioni addotte dal primo giudice poiché gli appellanti, dopo aver dichiarato apertamente di non condividere la decisione impugnata, non hanno offerto valide ragioni sulle quali poter costruire una decisione di tenore diverso da quella precedentemente adottata dal Tribunale.
Nessuna delle doglianze sollevate dagli appellanti appare infatti supportata da elementi in fatto e diritti idonei a consentire una ricostruzione dei fatti di causa altrettanto valida, ma alternativa a quella già indicata dal giudice di prime cure.
Rammentato che, per costante ed uniforme orientamento giurisprudenziale, nell'atto di impugnazione le doglianze mosse avverso la sentenza devono dialogare con quest'ultima,
ponendosi in rapporto di diretta pertinenza rispetto alle soluzioni accolte dal primo giudice e confrontandosi in modo conferente con il contenuto delle stesse (così Cass. ord. n. 24585 del
02.10.2019), nel caso di specie le doglianze risultano certamente enunciate, ma non supportate da significativi elementi in fatto e diritto idonei a consentire al giudice del gravame di rivalutare il provvedimento impugnato in vista della sua riforma.
A tale proposito, si osserva infatti che il Tribunale ha qualificato la domanda attorea di
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[...] restituzione della zonetta di terreno di mq 260, meglio identificata nel libello introduttivo,
come azione personale di rilascio invece che come azione reale di rivendica, qualificazione che gli odierni appellanti non hanno censurato;
ciò posto, tutte le argomentazioni svolte in appello miranti a mettere in discussione l'appartenenza della porzione di terreno de qua ai danti causa di ( attore in primo grado) risultano irrilevanti, non essendo Controparte_1
richiesta nell'azione personale di rilascio la probatio diabolica tipica della azione di rivendicazione ed essendo, invece, sufficiente dimostrare la titolarità del diritto dominicale sul bene richiesto in restituzione attraverso la produzione del proprio titolo di acquisto ( nel caso in esame l'atto di donazione del 25.2.2014 per notaio . Per_9
In tale ottica anche le considerazioni riferite alla valutazione degli esiti della prova testimoniale, che a dire degli impugnanti non dimostrerebbe il possesso del terreno in questione in capo all'attore né alla sua donante sin dalla data del 20.10.1980, CP_1
appaiono prive di rilevanza, essendo estraneo all'azione personale di rilascio il profilo del possesso esercitato sul bene in conformità del titolo in capo ai danti causa del proprietario attore.
Del pari risulta inammissibile la doglianza con cui gli appellanti lamentano che il Tribunale
avrebbe erroneamente valutato le dichiarazioni dei testi da essi addotti in primo grado per dimostrare il loro possesso ultra trentennale sul terreno di causa: la domanda di usucapione avanzata dai è stata infatti dichiarata inammissibile per genericità dal primo giudice, Pt_1
e tale ratio decidendi non risulta oggetto di specifico motivo di gravame, rendendo così
superfluo esaminare le questioni afferenti il merito della stessa domanda.
In altri termini, il tenore meramente assertivo delle critiche rivolte alla sentenza impugnata non consente di ravvisare nell'atto di impugnazione i requisiti essenziali ed imprescindibili
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[...] per dichiarare l'ammissibilità del gravame;
il preteso accoglimento dell'impugnazione appare dunque sfornito degli elementi necessari a sostenere in maniera adeguata le domande spiegate dai germani che, oltre a reiterare le medesime conclusioni dell'atto introduttivo del Pt_1
gravame, negli scritti difensivi conclusionali hanno pure chiesto di: “riconoscere in loro
favore il diritto di accedere liberamente alla zonetta in questione, ordinando al CP_1
l'eliminazione di qualsivoglia ostacolo al libero godimento del riconosciuto diritto”.
Gli appellanti hanno infatti sostenuto che la domanda riconvenzionale di usucapione,
dichiarata dal Tribunale inammissibile oltre che infondata, troverebbe invece supporto e fondamento nell'esistenza di una servitù di accesso ad una cantinola costruita da tempo immemorabile sulla porzione di fondo oggetto di contesa;
all'uopo hanno richiamato il contenuto del verbale dell'Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Nola del 16.06.2023 allegato alle note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 09.04.2025 nel quale CP_1
, insistendo per l'esecuzione, aveva dichiarato di riservarsi di accertare la bontà della
[...]
esistenza della servitù indicata da controparte;
circostanza che nulla dimostra o aggiunge rispetto ad una pretesa rivelatasi già in primo grado del tutto generica e priva di adeguato supporto probatorio.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, va dichiarata l'inammissibilità
dell'impugnazione per difetto dei requisiti di legge necessari alla sua proposizione.
9. All'inammissibilità dell'impugnazione consegue la soccombenza degli appellanti e la loro condanna alle spese del presente grado di giudizio in favore dell'appellato; la liquidazione viene eseguita in dispositivo alla luce dei parametri di cui al D.M. 55/14 e succ. mod., con applicazione dello scaglione fino ad €. 26.000,00 nei valori medi per le fasi studio, introduttiva e decisionale del grado.
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Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 327/2022 R.G. – + 2 / DE Parte_1 [...]
Pt_4 10. Posto che il procedimento è iniziato in data successiva al 30 gennaio 2013 gli appellanti,
in quanto soccombenti, sono tenuti a pagare, in solido tra loro, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater
DPR 2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).
P.Q.M
.
La Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, sull'appello proposto da Parte_1
e avverso la sentenza n. 2174/2021 resa dal Tribunale di Nola Parte_2 Parte_3
tra le parti in epigrafe indicate, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede:
1- dichiara inammissibile l'impugnazione;
2- condanna e , in solido tra loro, al Parte_1 Parte_2 Parte_3
pagamento delle spese del presente grado in favore di , che liquida in Controparte_1
€. 3.966,00 per compensi professionali, oltre 15% spese generali, Iva e Cap come per legge;
3- dà atto che gli appellanti sono tenuti, in solido tra loro, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13
comma 1 quater DPR 2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n.
228).
Così deciso in Napoli, il 22.10.2025
Il giudice ausiliario estensore Il presidente avv. Daniela Gesmundo dott.ssa Alessandra Piscitiello
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Co Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 327/2022 R.G. – + 2 / Parte_1
[...]
Pt_4 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s,
21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt.
15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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