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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/11/2025, n. 6372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6372 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE così composta:
dr.ssa AN ZO presidente dr. Giuseppe Staglianò consigliere dr. AR LI IG CI consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2957 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, decisa all'udienza del giorno 31/10/2025 e vertente
TRA
(c.f. ), con Parte_1 C.F._1 l'avvocato Enrico Chianese, nel cui studio in Roma, viale IG Schiavonetti 278, è elettivamente domiciliato;
PARTE APPELLANTE
E
c.f. ); Controparte_1 P.IVA_1
PARTE APPELLATA
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “
[...]
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1 22379/2022 (R.G. 71802/2022) emesso il 27.12.2022., con il quale il Tribunale di Roma gli aveva ingiunto il pagamento di euro 6.348,12 in pag. 1 di 5 favore di quale saldo debitorio relativo al Controparte_1 contratto di apertura di conto corrente con Banco di Sardegna poi cedente del credito all'odierna opposta (cfr. estratto conto ex art. 50 T.U.B. e atto di cessione all. 2 e 3 fascicolo monitorio). Parte opponente, a sostegno della richiesta di revoca del decreto ingiuntivo, eccepiva l'inefficacia del decreto per tardività della notifica, la carenza di legittimazione attiva dell'opposta e la prescrizione del diritto di credito azionato. Si costituiva la che, in via Controparte_1 preliminare, evidenziava di aver interrotto il termine decennale di prescrizione, decorrente dal 2015 con il passaggio in sofferenza del conto corrente, con l'invio della lettera di costituzione in mora del 9 marzo 2015 oltre che con la notifica del decreto avvenuta nel 2023; deduceva, poi, riguardo all'inefficacia del decreto ingiuntivo per tardività della notifica di aver effettuato un primo tentativo non andato a buon fine per irrepetibilità, in data 01.02.2023, prima dello spirare dei 60 giorni, e di aver notificato l'atto regolarmente il 17.04.2023 raggiungendo, così, lo scopo del procedimento di notifica in un tempo ragionevole sanando l'irregolarità.
Nel merito, sosteneva di aver esaustivamente fornito la prova della propria legittimazione attiva e della pretesa creditoria attraverso il deposito del contratto di cessione e del contratto di apertura di conto corrente con estratto conto certificato. All'udienza del 4 aprile 2025, udita la discussione, la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 282- sexies, ultimo comma, c.p.c.”
§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha così deciso: “rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, Parte_1 conferma il decreto ingiuntivo n. 22379/2022 (R.G. 71802/2022) emesso dal Tribunale di Roma il 27.12.2022. - condanna Parte_1 al pagamento, in favore di delle spese di lite, Controparte_1 liquidate in euro 1.700,00 più IVA, spese generali e c.p.a. come per legge”.
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “L'opposizione è infondata e va rigettata. In via preliminare, va rigettata l'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo per tardività della notifica. Ciò in quanto, parte opposta, a fronte del deposito del decreto ingiuntivo in data 27.12.2022, ha effettivamente eseguito regolarmente la notifica solo dopo lo spirare del termine di 60 giorni previsto dall'art. 644 c.p.c., il 17.04.2023 ma aveva già effettuato un primo tentativo non andato a buon fine per irreperibilità del destinatario, entro il termine di legge, il 01.02.2023. Sul punto, va osservato quanto stabilito dalla Corte di Cassazione laddove ha statuito che: “La parte che ha richiesto la notifica, nell'ipotesi in cui non sia andata a buon fine per ragioni e lei non imputabili, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve attivarsi con immediatezza per riprendere il processo notificatorio e deve svolgere con tempestività gli pag. 2 di 5 atti necessari al suo completamento” (cfr. Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 14594 del 15/07/2016) (…) quando il procedimento notificatorio sia iniziato nei termini e al primo tentativo di notifica, conclusosi con la irreperibilità del destinatario, ne sia seguito, in un tempo ragionevole un secondo andato a buon fine, ma conclusosi dopo la scadenza del termine per impugnare, il procedimento notificatorio deve essere considerato nella sua interezza e la nullità conseguente all'esito negativo del primo tentativo può ritenersi sanata per il raggiungimento dello scopo, per la riattivazione del procedimento notificatorio effettuata su iniziativa della parte stessa” (Cass. civ., sez. III, sent. n. 5663 del 09/03/2018). Pertanto, posto che parte opposta a seguito del primo tentativo non andato a buon fine per irreperibilità ha effettuato tempestivamente un secondo tentativo che ha raggiunto lo scopo, l'eccezione di inefficacia avanzata da parte opponente va rigettata. Parimenti, è infondata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della in quanto quest'ultima ha fornito la Controparte_1 prova della titolarità della posizione debitoria oggetto di causa e della conseguente legittimazione attiva con il deposito dei diversi atti di cessione e con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale con elenco delle posizioni cedute che riporta il credito azionato in monitorio (cfr. all. 3 fasc. monitorio). Allo stesso modo, va rigettata l'eccezione di prescrizione in quanto nei contratti di finanziamento la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata decorre dal momento di scadenza dell'ultima rata (cfr. Cass. ord. n. 4232/23; Cass. sent. n. 17798/11) e non dal momento della stipula del finanziamento come dedotto da parte opponente che, inoltre, non ha considerato la sussistenza di successivi atti interruttivi del termine di prescrizione quali la notifica della cessione con intimazione ad adempiere. In particolare, nel caso in esame, il termine decennale di prescrizione, decorrente dal momento del passaggio in sofferenza del conto corrente avvenuto nel giugno del 2015 come si evince dai movimenti visibili nell'estratto conto depositato dall'opposta (cfr. doc. 2 fasc. monitorio), è stato interrotto con l'invio della costituzione in mora del 9 marzo 2015 (cfr. doc. 3 e 3a comparsa di costituzione e risposta). Passando al merito della controversia va premesso che anche in materia di finanziamento o prestito personale si applicano i principi generali enunciati dalla Corte di Cassazione in tema di inadempimento delle obbligazioni in base ai quali:
“In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass., Sez. Un. n. 13533/01). Riguardo alla prova del credito in esame parte opposta, sulla quale ricadeva l'onere di allegare i fatti costitutivi del diritto fatto pag. 3 di 5 valere in giudizio, ha dato prova documentale dell'esistenza del proprio credito e del suo ammontare, producendo copia del contratto di finanziamento del relativo estratto conto ex art. 50 T.U.B. (cfr. docc. 1, 2 e 3 nota di deposito del 24.10.2024). Parte opponente, invece, non ha contestato la stipula del contratto e l'erogazione della somma oggetto del prestito personale proponendo esclusivamente eccezioni che non hanno trovato riscontro processuale. Alla luce di quanto esposto l'opposizione va rigettata. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.”.
§ 3. – Ha proposto appello Parte_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma n. 7167 del 14.5.2025 e previa sospensione dell'efficacia esecutiva della stessa ex artt. 283 e 351 c.p.c. 1) dichiarare l'inefficacia ex art. 644 c.p.c. del decreto ingiuntivo n. 22379/2022, relativo al procedimento RG n. 71802/2022, emesso dal Tribunale di Roma in data 23 dicembre 2022, depositato in cancelleria il 27 dicembre 2022, Giudice dott.ssa Sasso, notificato all'odierno opponente in data 17 aprile 2023, con ogni conseguenza di legge;
2) dichiarare la carenza di legittimazione attiva di CP_2 per le ragioni indicate in premessa;
3) per l'effetto e nel merito,
[...] revocare e dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 22379/2022, relativo al procedimento RG n. 71802/2022, emesso dal Tribunale di Roma in data 23 dicembre 2022, depositato in cancelleria il 27 dicembre 2022, Giudice dott.ssa Sasso, notificato all'odierno opponente in data 17 aprile 2023, poiché la pretesa creditoria in esso vantata è indimostrata e comunque prescritta e non fondata. Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.”.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di CP_1 non costituitasi pure regolarmente citata.
[...]
La parte appellante non è comparsa alla prima udienza del 24/10/2025 né a quella odierna, cui la causa è stata rinviata, previo rituale avviso al difensore;
in tale ultima udienza la causa è stata trattenuta in decisione senza termini, ai sensi dell'art. 348 c.p.c..
La mancata comparizione dell'appellante determina, in relazione al disposto dell'art. 348 c.p.c., secondo comma, c.p.c., la dichiarazione di improcedibilità dell'appello, mentre le spese restano a carico di chi le ha anticipate.
La improcedibilità dell'appello comporta, quale ulteriore conseguenza, il raddoppio del contributo unificato, come previsto dal testo novellato dell'art. 13 d.p.r. n. 115/02; l'art. 1, comma 17, della legge n. 228
pag. 4 di 5 del 2012, entrata in vigore il 1°/1/2013, stabilisce l'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già versato, allorchè l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o sia dichiarata inammissibile o improcedibile;
il successivo comma 18 prevede che le disposizioni relative al contributo si applicano ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge medesima, come quello di specie.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2957 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, così provvede:
– dichiara improcedibile l'appello;
– spese a carico di chi le ha anticipate;
– dichiara la parte appellante tenuta a versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Roma il 31/10/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
AR LI IG CI AN ZO
pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE così composta:
dr.ssa AN ZO presidente dr. Giuseppe Staglianò consigliere dr. AR LI IG CI consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2957 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, decisa all'udienza del giorno 31/10/2025 e vertente
TRA
(c.f. ), con Parte_1 C.F._1 l'avvocato Enrico Chianese, nel cui studio in Roma, viale IG Schiavonetti 278, è elettivamente domiciliato;
PARTE APPELLANTE
E
c.f. ); Controparte_1 P.IVA_1
PARTE APPELLATA
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “
[...]
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1 22379/2022 (R.G. 71802/2022) emesso il 27.12.2022., con il quale il Tribunale di Roma gli aveva ingiunto il pagamento di euro 6.348,12 in pag. 1 di 5 favore di quale saldo debitorio relativo al Controparte_1 contratto di apertura di conto corrente con Banco di Sardegna poi cedente del credito all'odierna opposta (cfr. estratto conto ex art. 50 T.U.B. e atto di cessione all. 2 e 3 fascicolo monitorio). Parte opponente, a sostegno della richiesta di revoca del decreto ingiuntivo, eccepiva l'inefficacia del decreto per tardività della notifica, la carenza di legittimazione attiva dell'opposta e la prescrizione del diritto di credito azionato. Si costituiva la che, in via Controparte_1 preliminare, evidenziava di aver interrotto il termine decennale di prescrizione, decorrente dal 2015 con il passaggio in sofferenza del conto corrente, con l'invio della lettera di costituzione in mora del 9 marzo 2015 oltre che con la notifica del decreto avvenuta nel 2023; deduceva, poi, riguardo all'inefficacia del decreto ingiuntivo per tardività della notifica di aver effettuato un primo tentativo non andato a buon fine per irrepetibilità, in data 01.02.2023, prima dello spirare dei 60 giorni, e di aver notificato l'atto regolarmente il 17.04.2023 raggiungendo, così, lo scopo del procedimento di notifica in un tempo ragionevole sanando l'irregolarità.
Nel merito, sosteneva di aver esaustivamente fornito la prova della propria legittimazione attiva e della pretesa creditoria attraverso il deposito del contratto di cessione e del contratto di apertura di conto corrente con estratto conto certificato. All'udienza del 4 aprile 2025, udita la discussione, la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 282- sexies, ultimo comma, c.p.c.”
§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha così deciso: “rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, Parte_1 conferma il decreto ingiuntivo n. 22379/2022 (R.G. 71802/2022) emesso dal Tribunale di Roma il 27.12.2022. - condanna Parte_1 al pagamento, in favore di delle spese di lite, Controparte_1 liquidate in euro 1.700,00 più IVA, spese generali e c.p.a. come per legge”.
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “L'opposizione è infondata e va rigettata. In via preliminare, va rigettata l'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo per tardività della notifica. Ciò in quanto, parte opposta, a fronte del deposito del decreto ingiuntivo in data 27.12.2022, ha effettivamente eseguito regolarmente la notifica solo dopo lo spirare del termine di 60 giorni previsto dall'art. 644 c.p.c., il 17.04.2023 ma aveva già effettuato un primo tentativo non andato a buon fine per irreperibilità del destinatario, entro il termine di legge, il 01.02.2023. Sul punto, va osservato quanto stabilito dalla Corte di Cassazione laddove ha statuito che: “La parte che ha richiesto la notifica, nell'ipotesi in cui non sia andata a buon fine per ragioni e lei non imputabili, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve attivarsi con immediatezza per riprendere il processo notificatorio e deve svolgere con tempestività gli pag. 2 di 5 atti necessari al suo completamento” (cfr. Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 14594 del 15/07/2016) (…) quando il procedimento notificatorio sia iniziato nei termini e al primo tentativo di notifica, conclusosi con la irreperibilità del destinatario, ne sia seguito, in un tempo ragionevole un secondo andato a buon fine, ma conclusosi dopo la scadenza del termine per impugnare, il procedimento notificatorio deve essere considerato nella sua interezza e la nullità conseguente all'esito negativo del primo tentativo può ritenersi sanata per il raggiungimento dello scopo, per la riattivazione del procedimento notificatorio effettuata su iniziativa della parte stessa” (Cass. civ., sez. III, sent. n. 5663 del 09/03/2018). Pertanto, posto che parte opposta a seguito del primo tentativo non andato a buon fine per irreperibilità ha effettuato tempestivamente un secondo tentativo che ha raggiunto lo scopo, l'eccezione di inefficacia avanzata da parte opponente va rigettata. Parimenti, è infondata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della in quanto quest'ultima ha fornito la Controparte_1 prova della titolarità della posizione debitoria oggetto di causa e della conseguente legittimazione attiva con il deposito dei diversi atti di cessione e con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale con elenco delle posizioni cedute che riporta il credito azionato in monitorio (cfr. all. 3 fasc. monitorio). Allo stesso modo, va rigettata l'eccezione di prescrizione in quanto nei contratti di finanziamento la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata decorre dal momento di scadenza dell'ultima rata (cfr. Cass. ord. n. 4232/23; Cass. sent. n. 17798/11) e non dal momento della stipula del finanziamento come dedotto da parte opponente che, inoltre, non ha considerato la sussistenza di successivi atti interruttivi del termine di prescrizione quali la notifica della cessione con intimazione ad adempiere. In particolare, nel caso in esame, il termine decennale di prescrizione, decorrente dal momento del passaggio in sofferenza del conto corrente avvenuto nel giugno del 2015 come si evince dai movimenti visibili nell'estratto conto depositato dall'opposta (cfr. doc. 2 fasc. monitorio), è stato interrotto con l'invio della costituzione in mora del 9 marzo 2015 (cfr. doc. 3 e 3a comparsa di costituzione e risposta). Passando al merito della controversia va premesso che anche in materia di finanziamento o prestito personale si applicano i principi generali enunciati dalla Corte di Cassazione in tema di inadempimento delle obbligazioni in base ai quali:
“In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass., Sez. Un. n. 13533/01). Riguardo alla prova del credito in esame parte opposta, sulla quale ricadeva l'onere di allegare i fatti costitutivi del diritto fatto pag. 3 di 5 valere in giudizio, ha dato prova documentale dell'esistenza del proprio credito e del suo ammontare, producendo copia del contratto di finanziamento del relativo estratto conto ex art. 50 T.U.B. (cfr. docc. 1, 2 e 3 nota di deposito del 24.10.2024). Parte opponente, invece, non ha contestato la stipula del contratto e l'erogazione della somma oggetto del prestito personale proponendo esclusivamente eccezioni che non hanno trovato riscontro processuale. Alla luce di quanto esposto l'opposizione va rigettata. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.”.
§ 3. – Ha proposto appello Parte_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma n. 7167 del 14.5.2025 e previa sospensione dell'efficacia esecutiva della stessa ex artt. 283 e 351 c.p.c. 1) dichiarare l'inefficacia ex art. 644 c.p.c. del decreto ingiuntivo n. 22379/2022, relativo al procedimento RG n. 71802/2022, emesso dal Tribunale di Roma in data 23 dicembre 2022, depositato in cancelleria il 27 dicembre 2022, Giudice dott.ssa Sasso, notificato all'odierno opponente in data 17 aprile 2023, con ogni conseguenza di legge;
2) dichiarare la carenza di legittimazione attiva di CP_2 per le ragioni indicate in premessa;
3) per l'effetto e nel merito,
[...] revocare e dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 22379/2022, relativo al procedimento RG n. 71802/2022, emesso dal Tribunale di Roma in data 23 dicembre 2022, depositato in cancelleria il 27 dicembre 2022, Giudice dott.ssa Sasso, notificato all'odierno opponente in data 17 aprile 2023, poiché la pretesa creditoria in esso vantata è indimostrata e comunque prescritta e non fondata. Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.”.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di CP_1 non costituitasi pure regolarmente citata.
[...]
La parte appellante non è comparsa alla prima udienza del 24/10/2025 né a quella odierna, cui la causa è stata rinviata, previo rituale avviso al difensore;
in tale ultima udienza la causa è stata trattenuta in decisione senza termini, ai sensi dell'art. 348 c.p.c..
La mancata comparizione dell'appellante determina, in relazione al disposto dell'art. 348 c.p.c., secondo comma, c.p.c., la dichiarazione di improcedibilità dell'appello, mentre le spese restano a carico di chi le ha anticipate.
La improcedibilità dell'appello comporta, quale ulteriore conseguenza, il raddoppio del contributo unificato, come previsto dal testo novellato dell'art. 13 d.p.r. n. 115/02; l'art. 1, comma 17, della legge n. 228
pag. 4 di 5 del 2012, entrata in vigore il 1°/1/2013, stabilisce l'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già versato, allorchè l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o sia dichiarata inammissibile o improcedibile;
il successivo comma 18 prevede che le disposizioni relative al contributo si applicano ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge medesima, come quello di specie.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2957 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, così provvede:
– dichiara improcedibile l'appello;
– spese a carico di chi le ha anticipate;
– dichiara la parte appellante tenuta a versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Roma il 31/10/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
AR LI IG CI AN ZO
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