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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 22/04/2025, n. 594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 594 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
SENT.N°_______
REPUBBLICA ITALIANA R.G. N°
1071/2020 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Seconda Sezione Civile, composta dai signori magistrati: Cron. N°________
1) dott. Filippo Labellarte Presidente
TTO:
N° CP_1 zione
2) dott. Luciano Guaglione Consigliere ____ d'opera
intellettuale
3) avv. Giuseppe Dellosso Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente -------------------------------------------------------------------------
S E N T E N Z A nella causa civile di nuovo rito, di appello avverso la sentenza del Tribunale di Foggia
n°917/2020 del 02.07.2020 nel giudizio iscritto al n°4972/2015 del R. G., avente per oggetto:
“ Prestazione d'opera intellettuale “;-
tra cod. fisc. , nella sua qualità di titolare della Parte_1 C.F._1
omonima ditta individuale, rappresentato e difeso dagli avv.ti A. Montecalvo e M. G.
Caruso,
- appellante -
e
rag. , cod. fisc. , rappresento e difeso dall'avv. Controparte_2 C.F._2
Ilario Valente, giusta procura alle liti allegata al ricorso per decreto ingiuntivo n°838/2015,
R. G. n°3112/2015 del Tribunale di Foggia, notificato il 19/05/2015,
- appellato -
* * * * * *
All'udienza collegiale del 17.11.2023 la causa è passata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come formulate in atti
1 e precisate a verbale di udienza, come di seguito:---------------------------------------------------
per l'appellante: accogliere l'appello e, in riforma della sentenza di primo grado, previa revoca del decreto ingiuntivo, ridurre alla minor somma di Euro 4.000,00 il compenso in favore di oltre accessori e spese del doppio grado di giudizio. Controparte_2
Per l'appellato: rigettare l'appello e condanna alle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per ingiuntivo del 07.04.2015, numero 838/2015, del Tribunale di Foggia, il rag.
ingiungeva a , nella sua qualità di titolare dell'omonima Controparte_2 Parte_2
ditta individuale, il pagamento della complessiva somma di €. 23.860,48 per l'attività
professionale svolta dal 2010 al 2011 comprensivi di oneri per l'asseverazione della parcella e marche da bollo.
Con atto di opposizione a decreto ingiuntivo del 23.06.2015, contestava Parte_2
l'attività professionale dedotta al creditore, che sarebbe invece stata quantitativamente ridotta in conseguenza del decremento dell'attività di , oltre al fatto che il Pt_2
professionista sarebbe stato regolarmente retribuito con la somma annuale di Euro 2.000,00
al netto della ritenuta d'acconto.
Si costituiva in giudizio l'opposto il quale chiedeva la conferma del decreto opposto.
Il giudice, all'esito di una CTU per la quantificazione del compenso per le attività dimostrate dal professionista, in parziale accoglimento dell'opposizione, revocava il d.i. opposto e condannava l'opponente al pagamento in favore di , della complessiva Controparte_2
somma di € 20.953,91, oltre interessi legali dal 17/10/2013 al saldo, compensando tra le parti le spese del presente giudizio e di CTU nei limiti di ¼ dell'intero.
Con atto di appello notificato del 01.10.2020, ha impugnato la decisione Parte_2
del giudice di primo grado.
Si è costituito l'appellato chiedendo il rigetto del gravame.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di gravame, l'appellante lamenta che il giudice del Tribunale di
2 Foggia ha erroneamente ritenuto che la pattuizione del compenso annuo non fosse stata dedotta con la dovuta specificità dall'opponente e, contrariamente alla motivazione del giudice di primo grado, non sarebbe neppure contrastato dalla lettera di incarico in atti.
L'appellante allega di aver dedotto la regolare retribuzione versando nel 2009, 2010 e 2011
per le medesime attività, sempre in contanti, la somma di euro 2.000,00, al netto della ritenuta di acconto, come da accordi, se pur avesse svolto l'attività quantitativamente ridotta rispetto agli anni precedenti.
Inoltre, non sarebbero state valutate le prove documentali dell'opponente che confermerebbero l'intervenuta pattuizione tra le parti del compenso tra Euro 1.300 e Euro
2000 annui.
Il motivo è infondato.
In punto di fatto, costituisce circostanza pacifica tra le parti, che al rag. sia stato CP_2
conferito incarico di prestazione professionale avente ad oggetto l'amministrazione del personale dipendente, compresi gli adempimenti in materia previdenziale, con contratto del
23.11.2000 prodotto in atti.
Costituisce inoltre circostanza puntualmente allegata dall'opposto, e debitamente documentata lo svolgimento dell'attività professionale in favore dell'odierna opponente,
quali assunzioni, proroghe, licenziamenti etc.., che non è stata disconosciuta espressamente dall'opponente il quale, sul punto, non ha fornito alcuna ricostruzione alternativa delle circostanze.
Premessa la prova del conferimento dell'incarico e dell'attività svolta, profilo controverso riguarda l'accordo circa il corrispettivo della prestazione professionale.
Segnatamente, l'opponente contesta l'importo esposto nella parcella a base della domanda,
producendo documentazione proveniente dall'opposto che espone compensi quantificati in misura ridotta;
al contrario, l'opposto nega l'esistenza di un accordo sul compenso.
In linea generale, in tema di compenso per la prestazione di opera intellettuale, l'art. 2233
c.c. prevede che “Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato
3 secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice sentito il parere
dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene. In ogni caso la misura
del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della
professione”.
L'art. 2233 c.c. viene interpretato dalla recente e preferibile giurisprudenza nel senso che:
“Nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, come nelle altre ipotesi di lavoro
autonomo, l'onerosità è elemento normale, anche se non essenziale, sicché, per esigere il
pagamento, il professionista deve provare il conferimento dell'incarico e l'adempimento
dello stesso, e non anche la pattuizione di un corrispettivo” (cfr. Cass. 23.11. 2016 n.
23893).
È stato ulteriormente argomentato sul punto come il “compenso per prestazioni professionali va determinato in base alla tariffa ed adeguato all'importanza dell'opera solo nel caso in cui esso non sia stato liberamente pattuito, in quanto l'art. 2233 c.c. pone una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di determinazione del compenso, attribuendo rilevanza in primo luogo alla convenzione che sia intervenuta fra le parti e poi, solo in mancanza di quest'ultima, e in ordine successivo, alle tariffe e agli usi e, infine, alla determinazione del giudice.” (in termini Cass. 03.02.2023, n. 3377).
Posto tale inquadramento, occorre innanzitutto accertare la sussistenza di un accordo sul compenso, giacché l'art. 2233 c.c. pone una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di sua determinazione, attribuendo rilevanza, in primo luogo, alla convenzione intervenuta fra le parti.
Nella lettera di incarico del 23.11.2000 a firma di si legge testualmente: Parte_2
“il compenso sarà fissato secondo quanto predisposto dall'ordine di appartenenza dietro
presentazione di regolare fattura”.
Trattandosi di accordo in senso modificativo e riduttivo rispetto all'obbligazione di pagamento dedotto dall'opposto in forza della lettera di incarico e, quindi, in base alle tariffe,
l'onus probandi gravava su parte attrice;
orbene, sulla base degli atti di causa deve escludersi
4 la pattuizione di un accordo sui compensi.
A riguardo, infatti, mentre l'opposto ha puntualmente contestato l'esistenza di un accordo sui compensi, la documentazione dell'opponente, (con particolare alle allegazioni e documenti prodotti) è inidonea a comprovare in modo univoco la conclusione di un pregresso accordo nei termini esposti, in quanto l'oscillazione dell'importo pattuito dedotta dallo stesso opponente (tra 1.300 e 2.000) fa ritenere che il compenso non fosse prestabilito ma proporzionale all'attività svolta e, quindi, non pattuito specificamente in relazione alle singole attività da svolgersi dal professionista.
A questo proposito, in particolare, sul piano documentale, difetta un testo sottoscritto contestualmente dalle parti con gli importi relativi alle singole attività da svolgersi.
In secondo luogo, un tale assunto (ovvero la conclusione di accordo) risulterebbe incompatibile con la condotta adottata successivamente da entrambe le parti e, in primis,
dalla stessa parte opponente laddove indica proprio nella misura compresa tra i 1300 e i 2000
euro annui il compenso, senza tuttavia specificare per quali attività fosse stata prevista tale pattuizione, e corrisposta tale somma.
Quindi, dalla documentazione in atti non è possibile desumere alcun accordo tra le parti in relazione al compenso circa le specifiche attività professionali da svolgersi.
Infine, quanto meno sul piano indiziario, alla luce della normativa sopra evidenziata,
caratterizzata da un espresso favor per la forma scritta della convenzione, nonché del
quantum asseritamente pattuito a dire dell'opponente, significativamente inferiore rispetto a quello determinato tramite le tariffe, si palesava quanto meno opportuna una formalizzazione specifica nel contratto scritto circa il costo delle singole attività che sarebbero state svolte dal professionista, tenuto conto delle variabili attività che il professionista era chiamto a svolgere indicate nel contratto, circa il numero di dipendenti, assunzioni, licenziamenti e relativi adempimenti previdenziali, che variando continuamente, o comunque non specificati, potevano determinare sia un aumento che una riduzione proporzionale del compenso.
5 Ecco perché le parti fecero riferimento nel contratto alle tariffe professionali non essendo preventivabile il numero di adempimenti che sarebbero stati svolti dal professionista.
In ragione di quanto esposto, non è stata provata la conclusione di accordo tra le parti circa il compenso, risultando quindi incerto il quantum astrattamente spettante al commercialista,rag. a fronte dell'attività professionale prestata. CP_2
Con un secondo di gravame l'appellante si duole della misura del compenso stabilito dal giudice di primo grado con l'impugnata statuizione, che avrebbe erroneamente valutato ed interpretato la C.T.U., determinando nella quantificazione della liquidazione “grossolani
errori”.
Sostiene l'appellante che il ctu aveva accertato che, in base alle tariffe applicabili all'epoca della prestazione, il compenso spettante all'opposto rag. avrebbe dovuto CP_2
comprendersi tra un minimo €.4.209,62 ed un massimo di €.14.512,74, oltre accessori,
mentre per le successive tariffe (dovute per le prestazioni del 2013 e successive annualità)
l'importo sarebbe stato di €.16.561,37, oltre accessori).
Il giudice del Tribunale ha motivato la decisione precisando che la somma poteva assestarsi sul valore massimo che, cumulati gli accessori, si determinava ad €.20.953,91 tenuto conto che la tariffa applicabile alla specie risaliva al lontano 1992, e che né valori minimi, né quelli medi della stessa garantivano un'adeguata rimuneratività delle prestazioni professionali svolte, ove raffrontati al compenso fisso che sarebbe spettato sulla base dei nuovi parametri.
Nel determinare tale importo il giudice non ha applicato il tariffario di cui al DM 2013,
contraddicendo sé stesso come sostiene l'appellante, ma ha calcolato i compensi nella misura massima prevista dalla legge all'epoca in vigore, pari a €.14.512,74, in relazione alla quantità
e qualità del lavoro svolto, adeguato all'importanza dell'opera, non essendo stato liberamente pattuito, maggiorate delle spese del contributo di cassa e dell'iva, così determinando il compenso complessivo liquidato in Euro € 20.953,91, oltre interessi legali dal 17/10/2013
al saldo.
Quindi, il giudice di primo grado, ha applicato correttamente le tariffe del 1992 in vigore al
6 momento della cessazione dell'incarico, motivando la propria adesione alle conclusioni del
CTU, in quanto l'epoca datata delle tariffe professionali rispetto alla data di svolgimento delle attività professionale, a distanza di molti anni, potevano giustificare il compenso anche nella misura massima, in considerazione anche della svalutazione del costo del denaro.
Pertanto, l'appello non merita accoglimento.
Le spese sono liquidate in dispositivo ex D.M. 55/2014, avuto riguardo al valore della causa
(scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00).------------------------------------------------------------
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari - Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n°917/2020 Pt_2
del 02.07.2020, non notificata, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese e competenze del presente grado di giudizio in favore dell'appellato che liquida in Euro 5.809,00 oltre Cap, Iva e spese generali.
3) Da atto della ricorrenza dei presupposti, ex L.228/2012, per l'imposizione, a carico dell'appellante del pagamento di un importo pari al contributo unificato già versato all'atto dell'iscrizione a ruolo della causa di appello.
Così deciso in videoconferenza del 14.01.2025.
Il Giudice ausiliario relatore
avv. Giuseppe Dellosso
Il Presidente
dott. Filippo Labellarte
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