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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 31/01/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento in persona del giudice Silvia Capitano, in funzione monocratica ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2738 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 proposta da:
(C.F. e P.I. ), corrente in Aragona nella Via Roma Controparte_1 P.IVA_1
n. 234, in persona dell'Amministratore Unico Cumbo Annunziata;
(C.F. e P.I. , corrente in Aragona nella Via Re Controparte_2 P.IVA_2
Ruggero II n. 18, in persona dell'Amministratore Unico Cumbo Annunziata;
corrente in Aragona nella Via Re Ruggero II n. 18, in persona Controparte_3 dell'Amministratore Unico, , CP_4 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. GAETANO CAPONNETTO;
ATTORI
nei confronti di:
nata ad [...] il [...]; Controparte_5
(P.I. , in persona dell'Amministratore Unico Controparte_6 P.IVA_3
; Controparte_7 tutti rappresentati e difesi dall' Avv. Salvatore Falzone;
CONVENUTI
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Vista l'opposizione spiegata avverso l'atto di precetto, notificato il 23/09/2022, con la contestuale sentenza n. 1075/2022 emessa dal Tribunale di Agrigento nel giudizio n.
4204/2016 R.G., col quale si intimava il pagamento della complessiva somma di €
643.556,54;
1 osservato che gli attori hanno sostanzialmente eccepito l'inefficacia dell'atto di precetto perché fondato su titolo esecutivo inesigibile giacché sottoposto ad azione di adempimento da parte dei precettanti in conseguenza della sentenza n. 1075/2022 del Tribunale di Agrigento essendo testualmente statuita la risoluzione del contratto e, pertanto, ciò che consegue dallo scioglimento di tale rapporto, quale, per la fattispecie in esame, la restituzione dei beni al venditore;
hanno eccepito altresì l'inefficacia dell'atto di precetto per la sussistenza della garanzia reale immobiliare costituita dall'ipoteca convenzionale redatta il 4/5/2010 dal Notaio Per_1
Rep. n. 127078, Racc. n. 31848, in favore dei precettanti;
osservato che i convenuti si sono costituiti contestando le avverse pretese e chiedendone il rigetto;
il procedimento, istruito a mezzo di produzioni documentali, è stato dunque posto in decisione previa concessione dei termini ex art 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica;
rilevato che i convenuti, con la comparsa costitutiva, chiedono la sospensione del presente giudizio in attesa della pronuncia della corte nel gravame la sentenza n° 1075/2022 dando atto che il giudice di secondo grado ha disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva;
nel merito, di rigettare l'opposizione; in via subordinata, in caso di mancata sospensione del presente giudizio, gli odierni convenuti dichiarano di rinunciare agli effetti del precetto opposto insistendo per la compensazione delle spese di lite;
gli attori hanno chiesto di ritenere e dichiarare invalido e non efficace il precetto opposto e per l'effetto, annullarlo con ogni statuizione conseguente anche in ordine alla soccombenza;
considerato che
non sussistono i presupposti per la sospensione del presente giudizio in attesa della statuizione nel merito della Corte d'appello dal momento che, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale (tra le tante, cfr. Cass. civ. n. 29021/2018), in materia di titolo esecutivo di formazione giudiziale, la sentenza d'appello — salvo i casi di inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'appello (e, quindi, quelli in cui l'appello sia definito in rito e non sia esaminato nel merito con la realizzazione dell'effetto devolutivo di gravame sul merito) — ha l'effetto di sostituirsi a quella di primo grado, tanto nel caso di riforma che in quello di conferma di essa (cfr. Cass. civ. n. 6911/2002; n. 29205/2008; n.
7537/2009); ne deriva che con la pubblicazione della sentenza di secondo grado non sussisterebbe più il diritto di procedere ad esecuzione in forza del precetto oggi opposto fondato sul titolo di primo grado;
rilevato – quanto alla richiesta spiegata in via subordinata – che la formalizzata rinuncia al precetto si configura come un negozio abdicativo unilaterale di natura sostanziale che non richiede l'accettazione del soggetto intimato e, qualora intervenga in pendenza di un giudizio
2 di opposizione, non determina l'estinzione dello stesso bensì la cessazione della materia del contendere, con regolazione delle spese di lite da effettuarsi sulla base del principio della soccombenza virtuale (V. Cass. civ. sez. lav., 25/05/1998, n.5207), naturale corollario di un tal genere di pronuncia quando non siano le stesse parti a chiedere, congiuntamente, la compensazione delle spese;
orbene nella valutazione dai compiere a tal fine rileva il Tribunale la sussistenza dei presupposti per giungere ad una statuizione di compensazione delle spese processuali in ragione della questione, ad oggi ancora dibattuta sull'anticipazione in via provvisoria, ai fini esecutivi, degli effetti discendenti da statuizioni condannatorie contenute in sentenze costitutive;
si registrano difatti di diversi orientamenti per il caso in cui nella medesima sentenza siano compresenti una statuizione dichiarativa o costitutiva ed una statuizione di condanna che hanno portato a distinguere, in giurisprudenza vari possibili tipi di rapporti
(es. rapporto di sinallagmaticità, rapporto di dipendenza, accessorietà, ecc) tra la statuizione di condanna e le altre, con soluzioni - non sempre di segno univoco - sulla necessità o meno di attendere il passaggio in giudicato della statuizione dichiarativa o costitutiva.
Ne consegue, pertanto, la declaratoria di cessata materia del contendere per rinuncia al precetto, notificato il 23/09/2022 con la contestuale sentenza n. 1075/2022 emessa dal
Tribunale di Agrigento, con statuizione di compensazione delle spese di lite.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di Parte_1 Controparte_3 CP_5 ed ogni altra istanza ed eccezione disattesa o
[...] Controparte_6 assorbita, così provvede:
- DICHIARA la cessazione della materia del contendere per rinunzia al precetto notificato in data 23.9.2022, compensate interamente le spese di lite.
Così deciso in Agrigento, 30 gennaio 2025 Il Giudice
Silvia Capitano
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento in persona del giudice Silvia Capitano, in funzione monocratica ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2738 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 proposta da:
(C.F. e P.I. ), corrente in Aragona nella Via Roma Controparte_1 P.IVA_1
n. 234, in persona dell'Amministratore Unico Cumbo Annunziata;
(C.F. e P.I. , corrente in Aragona nella Via Re Controparte_2 P.IVA_2
Ruggero II n. 18, in persona dell'Amministratore Unico Cumbo Annunziata;
corrente in Aragona nella Via Re Ruggero II n. 18, in persona Controparte_3 dell'Amministratore Unico, , CP_4 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. GAETANO CAPONNETTO;
ATTORI
nei confronti di:
nata ad [...] il [...]; Controparte_5
(P.I. , in persona dell'Amministratore Unico Controparte_6 P.IVA_3
; Controparte_7 tutti rappresentati e difesi dall' Avv. Salvatore Falzone;
CONVENUTI
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Vista l'opposizione spiegata avverso l'atto di precetto, notificato il 23/09/2022, con la contestuale sentenza n. 1075/2022 emessa dal Tribunale di Agrigento nel giudizio n.
4204/2016 R.G., col quale si intimava il pagamento della complessiva somma di €
643.556,54;
1 osservato che gli attori hanno sostanzialmente eccepito l'inefficacia dell'atto di precetto perché fondato su titolo esecutivo inesigibile giacché sottoposto ad azione di adempimento da parte dei precettanti in conseguenza della sentenza n. 1075/2022 del Tribunale di Agrigento essendo testualmente statuita la risoluzione del contratto e, pertanto, ciò che consegue dallo scioglimento di tale rapporto, quale, per la fattispecie in esame, la restituzione dei beni al venditore;
hanno eccepito altresì l'inefficacia dell'atto di precetto per la sussistenza della garanzia reale immobiliare costituita dall'ipoteca convenzionale redatta il 4/5/2010 dal Notaio Per_1
Rep. n. 127078, Racc. n. 31848, in favore dei precettanti;
osservato che i convenuti si sono costituiti contestando le avverse pretese e chiedendone il rigetto;
il procedimento, istruito a mezzo di produzioni documentali, è stato dunque posto in decisione previa concessione dei termini ex art 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica;
rilevato che i convenuti, con la comparsa costitutiva, chiedono la sospensione del presente giudizio in attesa della pronuncia della corte nel gravame la sentenza n° 1075/2022 dando atto che il giudice di secondo grado ha disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva;
nel merito, di rigettare l'opposizione; in via subordinata, in caso di mancata sospensione del presente giudizio, gli odierni convenuti dichiarano di rinunciare agli effetti del precetto opposto insistendo per la compensazione delle spese di lite;
gli attori hanno chiesto di ritenere e dichiarare invalido e non efficace il precetto opposto e per l'effetto, annullarlo con ogni statuizione conseguente anche in ordine alla soccombenza;
considerato che
non sussistono i presupposti per la sospensione del presente giudizio in attesa della statuizione nel merito della Corte d'appello dal momento che, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale (tra le tante, cfr. Cass. civ. n. 29021/2018), in materia di titolo esecutivo di formazione giudiziale, la sentenza d'appello — salvo i casi di inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'appello (e, quindi, quelli in cui l'appello sia definito in rito e non sia esaminato nel merito con la realizzazione dell'effetto devolutivo di gravame sul merito) — ha l'effetto di sostituirsi a quella di primo grado, tanto nel caso di riforma che in quello di conferma di essa (cfr. Cass. civ. n. 6911/2002; n. 29205/2008; n.
7537/2009); ne deriva che con la pubblicazione della sentenza di secondo grado non sussisterebbe più il diritto di procedere ad esecuzione in forza del precetto oggi opposto fondato sul titolo di primo grado;
rilevato – quanto alla richiesta spiegata in via subordinata – che la formalizzata rinuncia al precetto si configura come un negozio abdicativo unilaterale di natura sostanziale che non richiede l'accettazione del soggetto intimato e, qualora intervenga in pendenza di un giudizio
2 di opposizione, non determina l'estinzione dello stesso bensì la cessazione della materia del contendere, con regolazione delle spese di lite da effettuarsi sulla base del principio della soccombenza virtuale (V. Cass. civ. sez. lav., 25/05/1998, n.5207), naturale corollario di un tal genere di pronuncia quando non siano le stesse parti a chiedere, congiuntamente, la compensazione delle spese;
orbene nella valutazione dai compiere a tal fine rileva il Tribunale la sussistenza dei presupposti per giungere ad una statuizione di compensazione delle spese processuali in ragione della questione, ad oggi ancora dibattuta sull'anticipazione in via provvisoria, ai fini esecutivi, degli effetti discendenti da statuizioni condannatorie contenute in sentenze costitutive;
si registrano difatti di diversi orientamenti per il caso in cui nella medesima sentenza siano compresenti una statuizione dichiarativa o costitutiva ed una statuizione di condanna che hanno portato a distinguere, in giurisprudenza vari possibili tipi di rapporti
(es. rapporto di sinallagmaticità, rapporto di dipendenza, accessorietà, ecc) tra la statuizione di condanna e le altre, con soluzioni - non sempre di segno univoco - sulla necessità o meno di attendere il passaggio in giudicato della statuizione dichiarativa o costitutiva.
Ne consegue, pertanto, la declaratoria di cessata materia del contendere per rinuncia al precetto, notificato il 23/09/2022 con la contestuale sentenza n. 1075/2022 emessa dal
Tribunale di Agrigento, con statuizione di compensazione delle spese di lite.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di Parte_1 Controparte_3 CP_5 ed ogni altra istanza ed eccezione disattesa o
[...] Controparte_6 assorbita, così provvede:
- DICHIARA la cessazione della materia del contendere per rinunzia al precetto notificato in data 23.9.2022, compensate interamente le spese di lite.
Così deciso in Agrigento, 30 gennaio 2025 Il Giudice
Silvia Capitano
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