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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 12/12/2025, n. 4540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4540 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2293/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Simona RR, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al R.G. n. 2293/2022, vertente fra le parti:
in persona dei curatori fallimentari pro Parte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Vittorio Tarsia, presso il cui studio sito in Bari alla via N.
Putignani n. 141 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- parte attrice -
CONTRO in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele D'Innella, presso il cui studio sito in Bari alla via Andrea da Bari n. 141 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- parte convenuta -
OGGETTO: azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c..
CONCLUSIONI: la parte attrice ha concluso come da note di trattazione depositate per l'udienza del 16.06.2025 e nei rispettivi scritti difensivi.
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO che, quanto al profilo processuale inerente alla decisione della causa, mette conto rilevare che l'udienza di precisazione delle conclusioni è stata celebrata in applicazione del disposto dell'art. 127 ult. co. e 127 ter c.p.c., mediante comparizione figurata, nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice Simona RR Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
Con atto di citazione notificato il 18.02.2022, la Curatela del Fallimento Parte_1 conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Bari, la società Controparte_1
(d'ora innanzi “ ), al fine di sentire accogliere le seguenti
[...] CP_1 conclusioni: “1) accertare e dichiarare che la società con sede legale ed amministrativa CP_1 in Acquaviva delle Fonti (BA) alla via Provinciale per Adelfia Km 3,500, è debitrice della società fallita della somma di euro 450.720,24; 2) per l'effetto, condannare società al CP_1 pagamento in favore della curatela del fallimento ella somma di euro 450.720,24 Parte_1 per tutte le ragioni innanzi esposte. 3) Con vittoria di spese”.
Parte attrice esponeva che, con sentenza del 03.05.2021, il Tribunale di Bari aveva dichiarato il fallimento della società e che, dalla situazione patrimoniale redatta dall'ex Parte_1 amministratore giudiziario dott. era emersa l'esistenza di un credito della società CP_2 fallita nei confronti della società collegata pari a €. 450.720,24, derivante da dazioni Controparte_1 di denaro effettuate da in favore di senza titolo giustificativo. Parte_1 Controparte_1
Esponeva, altresì, la Curatela attrice che, con comunicazione p.e.c. del 25.05.2021, aveva intimato alla il pagamento della predetta somma e che la società odierna convenuta, Controparte_1 con nota del 03.06.2021, aveva contestato la pretesa, assumendo di essere a sua volta creditrice di per €. 284.051,29 e €. 103.291,38, corrispondenti a due fatture emesse nell'anno 2020 Parte_1
(n. 1/2020 e n. 2/2020), nonché per €. 185.245,17 versati all' Controparte_3 quale coobbligata della società fallita.
La Curatela deduceva che tali fatture, tuttavia, erano state oggetto di contestazione da parte dell'amministratore giudiziario, che ne aveva richiesto l'annullamento mediante emissione di note di credito, rilevando l'assenza di documentazione idonea a giustificarne l'emissione e la mancanza di una reale controprestazione;
le stesse erano riferite, peraltro, a presunti oneri risalenti agli anni 2017-
2019, non supportati da prova certa.
Assumeva parte attrice che, parimenti, non risultava agli atti alcuna evidenza del versamento di €. 185.245,17 da parte di all' viceversa, la sussistenza del Controparte_1 Controparte_3 credito della Curatela appariva comprovata dalle scritture contabili di e trovava Parte_1 riscontro anche nella contabilità di dalla quale emergevano plurimi versamenti sine Controparte_1 titulo ricevuti dalla società fallita.
Sulla scorta di tali allegazioni, parte attrice formulava le proprie conclusioni, come ripotate in premessa.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 09.06.2022, si costituiva in giudizio la società eccependo, in via preliminare, la nullità dell'atto introduttivo ex art. 164, Controparte_1
Il Giudice Simona RR comma 4, c.p.c. per vizio relativo all'editio actionis; nel merito, contestava integralmente la pretesa attorea ritenendola infondata e, in via subordinata, sollevava eccezione riconvenzionale di compensazione tra il credito azionato dalla Curatela e i propri controcrediti, quantificati in complessivi €. 770.420,83.
Parte convenuta ricostruiva il quadro dei rapporti intrattenuti con la società poi fallita, evidenziando come i versamenti richiamati dalla Curatela attrice non integravano attribuzioni sine titulo, ma trovavano fondamento in specifici e documentati rapporti contrattuali aventi ad oggetto la prestazione, da parte di di coobbligazioni in favore delle compagnie assicurative Controparte_1
(con sede legale in Ungheria) e Controparte_4 [...]
(con sede legale in Bulgaria), necessarie per il rilascio delle fideiussioni Controparte_5 pretese da ai fini della prosecuzione dell'attività di Controparte_6 gioco del bingo esercitata da nelle quattro sale di Bari, MA RA (Ta), Taranto Parte_1
e Corropoli (Te).
Secondo parte convenuta, per ciascuna annualità dal 2017 al 2020, aveva Parte_1 richiesto formalmente a la prestazione della coobbligazione;
aveva Controparte_1 Controparte_1 accettato e quantificato il relativo onere nella misura del 5% dell'importo garantito, come da intese, sicché le compagnie assicurative avevano rilasciato le fideiussioni ADM unicamente grazie alla coobbligazione di Controparte_1
La società convenuta precisava che, in esecuzione del rapporto contrattuale, erano state emesse le fatture n. 1 e 2 del 2020, per complessivi €. 387.342,67, corrispondenti ai compensi maturati sulle fideiussioni riferite agli anni 2017-2020. Contr richiamava, inoltre, gli sviluppi occorsi nel 2020, allorché aveva avviato Controparte_1 la procedura di escussione delle fideiussioni e la compagnia assicurativa aveva richiesto CP_5 alla quale coobbligata, il pagamento delle somme dovute;
in tale contesto, Controparte_1 CP_1 aveva provveduto a versare ad l'importo di €. 185.245,17 a titolo di “fondo premi Parte_1 speciali”, necessario ad evitare la decadenza delle concessioni, e tale versamento - secondo la prospettazione di parte convenuta - risultava pienamente documentato e, soprattutto, espressamente confermato dall'Amministratore giudiziario mediante comunicazioni p.e.c., nelle quali si dava atto della ricezione delle somme e della conseguente revoca del procedimento di decadenza da parte di Contr
.
La convenuta sosteneva che la ricostruzione contabile operata dalla Curatela sarebbe derivata da una mancata contabilizzazione, da parte dell'Amministratore giudiziario, sia delle fatture emesse dalla sia dei bonifici da essa effettuati, circostanza che avrebbe determinato un'errata Controparte_1 rappresentazione dei rapporti di debito/credito intercorrenti tra le parti.
Il Giudice Simona RR Parte convenuta richiamava, altresì, la corrispondenza intercorsa con l'Amministratore giudiziario, evidenziando che quest'ultimo aveva richiesto e ricevuto l'intera documentazione relativa alle fideiussioni e alle coobbligazioni e ne aveva confermato l'avvenuta ricezione, aveva dato atto dell'incasso del “fondo premi speciali” e non aveva sollevato rilievi fino a quando, in un contesto successivo, la stessa gestione giudiziaria di aveva beneficiato delle prestazioni rese da Parte_1
Controparte_1 deduceva, inoltre, che lo stesso contratto di affitto d'azienda stipulato Controparte_1 dall'Amministratore giudiziario nell'agosto 2020 confermava l'esistenza del “fondo premi speciali” di €. 185.245,17 (costituito con le somme versate dalla convenuta) e la necessità per l'affittuario di subentrare alle fideiussioni rilasciate grazie alle coobbligazioni di a riprova Controparte_1 dell'effettiva sussistenza del rapporto sottostante e dell'infondatezza della tesi attorea.
Alla luce dei suesposti elementi, la convenuta assumeva che alcuna somma sarebbe risultata da essa indebitamente percepita, sicché la pretesa attorea era da ritenersi integralmente infondata;
viceversa, era creditrice verso la procedura fallimentare, per importi rivendicati anche Controparte_1 nell'opposizione allo stato passivo pendente.
Pertanto, così concludeva: “In via pregiudiziale, A. Accertare e dichiarare la Controparte_1 nullità dell'atto di citazione per i motivi illustrati sub C/1. Nel merito, B. In ogni caso, accertare e dichiarare la compensazione tra i crediti rivendicati dalla attrice nei confronti della Pt_1 CP_1 con l'atto di citazione introduttivo del giudizio per €. 450.720,24 e i crediti rivendicati dalla
[...] deducente nei confronti di per complessi €. 770.420,83, per i motivi CP_1 Parte_1 illustrati sub C/2 e per l'effetto accertare e dichiarare inammissibili o improponibili e, comunque, rigettare tutte le avversarie domande proposte nei confronti della in quanto destituite di CP_1 fondamento in fatto, errate in diritto ed in ogni caso non provate. C. In via gradata, accertare e dichiarare la compensazione tra i crediti rivendicati dalla attrice nei confronti della Pt_1 CP_1 con l'atto di citazione introduttivo del giudizio per €. 450.720,24 e i crediti rivendicati dalla
[...] deducente nei confronti di er quegli importi eventualmente diversi e/o CP_1 Parte_1 minori che risultassero accertati ed esistenti. D. Con vittoria di spese e compensi di causa”.
A seguito dello scambio delle memorie ex art. 183 c.p.c., la Curatela attrice ribadiva le proprie domande, contestava la sussistenza dei controcrediti dedotti da disconosceva la Controparte_1 documentazione prodotta dalla convenuta per difetto di data certa e richiamava gli accertamenti della
Guardia di Finanza sui rapporti infragruppo, evidenziando l'assenza di prova di prestazioni o versamenti idonei a fondare le pretese creditorie della controparte.
nelle proprie difese, eccepiva la tardività del disconoscimento documentale Controparte_1 effettuato dalla parte attrice con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., ribadiva la fondatezza delle proprie pretese e la validità dei crediti vantati (incluse le fatture per oneri fideiussori e il
Il Giudice Simona RR versamento di €. 185.245,17), depositava ulteriore documentazione e chiedeva l'esibizione delle scritture contabili della fallita nonché l'interrogatorio formale dei curatori.
Con le successive memorie, parte attrice insisteva nelle proprie contestazioni e chiedeva ammettersi c.t.u. contabile;
la convenuta si opponeva, chiedeva lo stralcio di alcune produzioni documentali della controparte (tra le quali, le comunicazioni di notizia di reato relative al gruppo e proponeva istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c., per asserito collegamento del giudizio CP_1 con procedimenti penali pendenti.
Con ordinanza del 03.04.2023, veniva ammessa la c.t.u. di natura contabile richiesta da parte attrice, ordinata l'esibizione di documentazione contabile da parte della Curatela fallimentare e rigettate le richieste di prove orali avanzate da Controparte_1
All'udienza del 28.09.2023, verificata l'esecuzione dell'ordine di esibizione, veniva nominato
C.T.U. al fine di accertare il credito della procedura e i controcrediti dedotti dalla convenuta, anche in relazione alle coobbligazioni fideiussorie;
il Consulente d'Ufficio depositava la relazione tecnica il 23.04.2024, successivamente integrata a seguito delle osservazioni dei C.T.P. e depositata in via definitiva il 20.06.2024.
La causa, matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16.06.2025, ove veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
La Curatela attrice produceva, in allegato alla propria comparsa conclusionale, due provvedimenti giudiziali intervenuti nel corso del giudizio: il decreto n. 24/2023 del 03.04.2023 - con il quale il Tribunale di Bari rigettava l'opposizione allo stato passivo proposta da Controparte_1 confermando l'esclusione dei medesimi crediti opposti in compensazione in questa sede - nonché
l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 626/2024 del 28.02.2024, che dichiarava inammissibile il ricorso di rendendo definitivo il predetto decreto di rigetto. Controparte_1
*****
Tanto premesso in punto di fatto, le questioni sorte nel contraddittorio devono esaminarsi secondo l'ordine logico-giuridico.
Deve essere preliminarmente esaminata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione ex art. 164, comma 4, c.p.c. per genericità e indeterminatezza del petitum e della causa petendi (editio actionis), sollevata dalla parte convenuta.
L'eccezione è infondata e deve essere rigettata.
Le nullità che affliggono la editio actionis sono individuate dall'art. 164, comma 4, c.p.c. nell'omessa o assolutamente incerta determinazione della cosa oggetto della domanda e nell'omessa esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni.
Il Giudice Simona RR I vizi della editio actionis sono costituiti, dunque, dalla mancata esposizione dei fatti posti a fondamento della domanda (che non si estende anche alla mancata esposizione degli elementi di diritto, in virtù del principio iura novit curia) e dall'omissione o assoluta incertezza del petitum; la nullità si configura quando risulta obiettivamente impossibile per il convenuto conoscere l'oggetto della domanda, ma non quando l'individuazione di esso sia comunque possibile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio.
I vizi in esame sono rilevabili d'ufficio e non possono essere sanati dalla costituzione in giudizio del convenuto, essendo questa inidonea a colmare le lacune della citazione stessa, che compromettono il suo scopo di consentire non solo al convenuto di difendersi, ma anche al Giudice di emettere una pronuncia di merito, sulla quale dovrà formarsi il giudicato sostanziale;
in tali casi, in altri termini, non può farsi applicazione delle regole contenute negli artt. 156, comma 3, c.p.c. e
157 c.p.c., essendo la nullità in rilievo prevista in funzione di interessi che trascendono quelli del solo convenuto (cfr. Cass. Civ., n. 17495/2011).
La nullità in argomento non può dirsi sussistente quando l'attore, nell'atto di citazione, abbia delineato i fatti costitutivi della propria pretesa in modo sufficiente ad esplicitare l'azione che il medesimo ha inteso proporre e, in particolare, abbia specificato senza incertezze - se non marginali o comunque superabili attraverso l'esame del contenuto complessivo dell'atto introduttivo - petitum e causa petendi della formulata domanda (cfr. Tribunale Torre Annunziata, 12 febbraio 2015).
La ratio della norma risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate difese;
per tale motivo, occorre concretamente accertare se, nonostante l'obiettiva incertezza, il convenuto sia stato in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva.
Infatti, la nullità dell'atto di citazione per petitum omesso o assolutamente incerto postula una valutazione caso per caso, dovendosi tener conto, a tal fine, del contenuto complessivo dell'atto di citazione, dei documenti ad esso allegati, nonché - in relazione allo scopo del requisito di consentire alla controparte di apprestare adeguate e puntuali difese - della natura, dell'oggetto e delle relazioni in cui, con esso, si trovi la controparte (cfr. Cass. Civ., n. 1681/2015).
Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno precisato, altresì, che la nullità della citazione, ai sensi dell'art. 164, comma 4, c.p.c., può essere dichiarata soltanto allorché
l'incertezza investa l'intero contenuto dell'atto, mentre, allorché sia possibile individuare uno o più domande sufficientemente identificate nei loro elementi essenziali, l'eventuale difetto di determinazione di altre domande, malamente formulate nel medesimo atto, comporta l'improponibilità solo di quelle, e non anche la nullità della citazione nella sua interezza (cfr. Cass.
Civ., Sez. Un., n. 8077/2012).
Il Giudice Simona RR Nel caso di specie, anche alla luce della ratio sottesa alla nullità invocata e del tenore delle difese svolte dalla parte convenuta, non può ritenersi il contenuto dell'atto introduttivo affetto da incertezza assoluta, con conseguente infondatezza dell'eccezione di nullità sollevata;
infatti, la convenuta ha spiegato ampiamente le proprie difese, contestando nel dettaglio l'avversa pretesa, in tal modo escludendo in radice la possibilità che possa delinearsi la nullità per difetto degli elementi essenziali dell'editio actionis.
L'atto introduttivo del presente giudizio, sia pure con argomentazioni in parte generiche, contiene, in conformità a quanto prescritto dall'art. 164 c.p.c., una sufficiente e non equivoca esposizione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto (causa petendi) fondanti la domanda ivi formulata, la cui eventuale indeterminatezza e/o infondatezza potrà semmai rilevare ai fini della decisione di merito ma non anche per l'invocata declaratoria di nullità della editio actionis, che richiede una totale omissione o una radicale incertezza assertiva.
Sempre in via preliminare deve essere esaminata l'eccezione di tardività del disconoscimento dei documenti prodotti dalla convenuta in allegato alla comparsa di costituzione e risposta, sollevata dalla parte attrice.
Parte convenuta ha eccepito che la Curatela attrice ha disconosciuto le scritture private e le copie prodotte da solo nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1) c.p.c., e non già alla Controparte_1 prima udienza.
L'eccezione è fondata e va accolta.
Ai sensi degli artt. 214 e 215 c.p.c., il disconoscimento deve essere proposto alla prima udienza o nella prima difesa successiva alla produzione della documentazione contestata, allo scopo di evitare il configurarsi del riconoscimento tacito;
per le copie ex art. 2719 c.c., la contestazione di conformità deve essere tempestiva e specifica.
Nel caso di specie, il disconoscimento è stato formulato tardivamente dall'attrice (con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.), sicché i documenti prodotti dalla convenuta devono reputarsi utilizzabili e, quanto alle scritture private, riconosciuti quanto a provenienza e conformità.
Restano ferme le contestazioni attoree sul piano sostanziale (validità del titolo, opponibilità alla massa, data certa), da scrutinare nel merito.
Ancora in via preliminare va vagliata l'eccezione sulla tardività della produzione documentale della convenuta, sollevata dalla parte attrice.
La Curatela ha eccepito la tardività della produzione di alcuni documenti ad opera della parte convenuta, in particolare della contabile bancaria relativa al versamento di €. 185.245,17.
L'eccezione è fondata e deve essere accolta.
Il Giudice Simona RR La produzione in argomento è avvenuta oltre i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e non è stata autorizzata dal Giudice;
pertanto, il succitato documento deve essere dichiarato inammissibile e non può essere utilizzato ai fini della decisione.
Passando al merito della controversia, la domanda attorea è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito esplicate.
Al caso di specie va applicato il dettato normativo di cui all'art. 2033 c.c. che disciplina l'indebito oggettivo attribuendo il diritto a colui che ha eseguito un pagamento non dovuto di ripetere ciò che ha pagato: orbene la norma de qua si applica quando il solvens paga un debito che non esiste oppure paga un debito cui è tenuto ma ad una persona che non ha diritto al pagamento (indebito ex persona creditoris); secondo la giurisprudenza consolidata, l'art. 2033 c.c. è applicabile anche con riferimento alle ipotesi di indebito oggettivo sopravvenuto per essere venuta meno, in dipendenza di qualsiasi ragione, in un momento successivo al pagamento, la causa debendi (cfr. Cass. Civ. Sez. Un.
n. 5624/2009).
Quanto all'onere probatorio, la parte attrice è tenuta a provare l'avvenuto pagamento e la mancanza di una causa giustificativa del pagamento ab origine o sopravventa.
Acclarata l'applicazione alla fattispecie in esame dell'art. 2033, deve essere accertato l'intervenuto effettivo pagamento, in favore della società convenuta, delle somme richieste in restituzione;
in particolare, deve essere verificato se e in quale misura le somme reclamate dalla
Curatela del Fallimento siano state effettivamente corrisposte alla società Parte_1 CP_1
[...]
Questo Giudice, sulla base del complesso probatorio raccolto, ritiene raggiunta la prova dell'avvenuto pagamento per l'intero ammontare di €. 450.720,24 e tanto sulla base della CTU e della successiva integrazione, svolta con motivazione convincente e pienamente condivisibile, rispetto alla quale le parti le generiche critiche sollevate risultano inidonee a scalfirne l'attendibilità, dalla quale l'odierno Giudicante non ha motivo di discostarsi in quanto frutto di un iter logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato ed in continua aderenza ai documenti, agli atti ed allo stato di fatto analizzato. A tali conclusioni, in ragione della intrinseca persuasività delle motivazioni che le sorreggono e della mancanza di una specifica ed argomentata contestazione ad opera delle parti, questo Giudice intende riportarsi (cfr. Cass. n. 10222/2009).
La consulenza tecnica d'ufficio, svolta con metodo analitico e approfondita valutazione della documentazione prodotta dalle parti, ha inequivocabilmente accertato che, alla data del 03.05.2021, vantava nei confronti di un credito pari a €. 450.720,24, derivante da Parte_1 Controparte_1 plurimi bonifici privi di giustificazione causale, dunque eseguiti sine titulo.
Il Giudice Simona RR Le conclusioni alle quali è giunto il C.T.U. trovano riscontro nelle scritture contabili della società fallita, negli estratti conto prodotti, nonché nella contabilità della stessa tali Controparte_1 risultanze costituiscono piena prova del credito sia nell'an che nel quantum debeatur.
Definita la debenza delle somme principali, la domanda della attrice merita Pt_1 accoglimento anche con riferimento alla domanda accessoria relativa agli interessi legali che devono essere riconosciuti dal giorno della domanda. Invero, secondo la consolidata giurisprudenza della
Suprema Corte, in materia di indebito oggettivo, la buona fede dell'accipiens al momento del pagamento è presunta per principio generale, sicchè grava sul solvens che faccia richiesta di ripetizione dell'indebito, al fine del riconoscimento degli interessi con decorrenza dal giorno del pagamento stesso e non dalla data della domanda, l'onere di dimostrare la mala fede dell'accipiens all'atto della ricezione della somma non dovuta (cfr. Cass. 24046/2019; Cass. n. 23543/2016; Cass.
n. 10815/2013); mala fede che nel caso di specie non risulta neppure allegata da parte attrice.
Quanto, poi, alla domanda di rivalutazione monetaria si osserva quanto segue.
Nella vicenda per cui è causa la ripetizione delle somme indebitamente versate richieste dall'attrice non inerisce ad un'obbligazione risarcitoria derivando dal venir meno della causa dell'obbligazione pecuniaria, per cui dà luogo ad un debito non di valore, ma di valuta, non soggetto a rivalutazione monetaria se non nei termini del maggior danno rispetto a quello ristorato con gli interessi legali di cui all'art. 1224 c.c. che va, peraltro, provato, dal richiedente che non vi ha provveduto nel caso di specie (cfr. Cass. n. 14289/2018; Cass. n. 5639/2014).
Ne consegue che la parte convenuta deve essere condannata al pagamento della somma di €.
450.720,24, oltre interessi legali decorrenti dalla data della domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo.
Deve ora essere scrutinata l'eccezione di compensazione sollevata dalla parte convenuta.
L'eccezione di compensazione de qua deve ritenersi inammissibile.
Giova premettere che i crediti che la convenuta ripropone nel presente giudizio Controparte_1
- ossia gli importi indicati nelle fatture n. 1/2020 e n. 2/2020, il versamento di €. 185.245,17 asseritamente riconducibile al “fondo premi speciali”, nonché i crediti di provenienza Controparte_7
- coincidono integralmente con quelli già oggetto di domanda di ammissione al passivo del
[...]
rigettata dal Giudice Delegato e successivamente contestata tramite opposizione ex Parte_1 art. 98 L. Fall..
Il Tribunale, con decreto n. 24/2023 del 03.04.2023, ha respinto l'opposizione di CP_1
accertando l'inesistenza, l'inopponibilità e la mancanza di data certa dei crediti azionati.
[...]
La relativa decisione è divenuta definitiva a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione del 28.02.2024, che ha dichiarato inammissibile il ricorso della medesima creditrice.
Orbene, tale esito produce effetti preclusivi nel presente giudizio.
Il Giudice Simona RR Sul punto, il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità afferma che il rigetto dell'insinuazione al passivo comporta un giudicato endofallimentare che preclude la riproposizione del medesimo credito in ogni altra sede, anche ai fini della sola eccezione di compensazione (cfr.
Cass. Civ., n. 15825/2024; Cass. Civ., n. 28202/2019); il giudicato endofallimentare, pur rimanendo interno alla procedura quanto agli effetti formali, esplica efficacia sostanziale nel senso di rendere definitivamente accertata l'inesistenza del credito e di precluderne ogni riproposizione in diverso giudizio, nonché di impedire che esso sia opposto in compensazione ai sensi dell'art. 56 L. Fall., difettando oramai in radice il requisito dell'esistenza giuridica del controcredito prima del fallimento.
L'intangibilità dello stato passivo divenuto definitivo opera, infatti, non solo sul piano della domanda riconvenzionale, ma anche sul versante delle eccezioni in senso stretto, non potendo consentire la rimessione in discussione dell'esistenza del credito escluso (cfr. Cass. Civ., n.
29327/2019); il provvedimento di ammissione o esclusione dal passivo (divenuto definitivo) ha efficacia vincolante anche al di fuori della procedura concorsuale, precludendo ogni ulteriore contestazione (cfr. Cass. Civ., n. 17448/2011; Cass. Civ., Sez. Un., n. 16508/2010).
Ne deriva che il creditore il cui credito sia stato definitivamente escluso dal passivo non può più far valere tale pretesa, né in via giudiziale né in via di eccezione, né può opporla in compensazione alla Curatela, trattandosi di credito giuridicamente inesistente nei rapporti con la massa.
Nel caso di specie, i controcrediti fatti valere da nel presente giudizio sono già Controparte_1 stati oggetto di accertamento negativo, non sono opponibili alla procedura né sono suscettibili di riesame da parte di questo Tribunale, sicché non possono essere utilizzati per paralizzare la domanda della Curatela attrice né per fondare una compensazione, essendo definitivamente privi di esistenza, liquidità ed esigibilità.
Alla luce dell'efficacia vincolante del giudicato endofallimentare, deve ritenersi che i controcrediti dedotti da siano privi del requisito della certezza e non possano essere Controparte_1 presi in considerazione al fine di neutralizzare la pretesa attorea.
Nondimeno, per completezza motivazionale, in ordine ai controcrediti dedotti dalla società convenuta e alla loro opponibilità al , occorre esaminare anche le ulteriori censure sollevate Parte_1 dalla attrice circa la mancanza di un valido titolo contrattuale;
la carenza di data certa Pt_1 opponibile alla massa ex art. 2704 c.c.; l'assenza di prova dell'effettiva prestazione;
la tardiva produzione documentale relativa al dedotto versamento di €. 185.245,17 e la non opponibilità delle cessioni di credito da Controparte_7
Per quel che concerne le fatture n. 1/2020 e n. 2/2020, emesse per presunti oneri di coobbligazione su fideiussioni ADM, esse non risultano supportate da un contratto scritto avente data certa anteriore al fallimento, né da altra prova idonea a dimostrare la pattuizione di un obbligo di rimborso in capo a Parte_1
Il Giudice Simona RR Ai sensi degli artt. 2704 c.c. e 45 L. Fall., le scritture prodotte dalla convenuta non sono opponibili alla massa, trattandosi di documentazione formata unilateralmente dalla stessa CP_1
e priva di data certa.
[...]
L'attività di mera ricostruzione contabile svolta dal C.T.U. non è sufficiente a fondare la validità giuridica del preteso rapporto, trattandosi di una quaestio iuris estranea alla verifica tecnica.
Ne consegue l'infondatezza dei crediti di €. 284.051,29 e €. 103.291,38.
Con riferimento al versamento di €. 185.245,17 al “fondo premi speciali”, la movimentazione contabile è stata riscontrata dal C.T.U., ma il relativo documento bancario è stato prodotto tardivamente dalla convenuta, dopo la maturazione delle preclusioni istruttorie;
l'utilizzabilità della succitata documentazione deve dunque essere esclusa e, anche ove valutabile, la convenuta non ha allegato alcun titolo contrattuale opponibile alla procedura.
Il presunto controcredito, oltre che non opponibile, difetta di prova sulla causa debendi ed è pertanto inesigibile.
In merito alle cessioni di credito da (€. 130.752,99 e €. 67.080,00) dedotte da Controparte_7
le medesime non risultano munite di data certa anteriore al fallimento, né è stata Controparte_1 dimostrata la loro opponibilità alla massa ai sensi dell'art. 45 L. Fall..
La c.t.u. ha correttamente rilevato la mera esistenza documentale delle scritture, ma la loro efficacia nei confronti della Curatela richiede requisiti formali che non risultano provati.
In difetto di opponibilità e di prova dell'effettiva esistenza, liquidità ed esigibilità dei crediti ceduti, le relative pretese devono essere disattese.
Si ribadisce che tali verifiche, pur confermando l'infondatezza nel merito dei controcrediti vantati dalla convenuta, risultano ormai ampiamente assorbite dall'efficacia preclusiva del decreto ex art. 98 L. Fall..
In definitiva, l'eccezione di compensazione sollevata dalla parte convenuta deve essere dichiarata inammissibile e comunque infondata, mentre il credito della Curatela attrice per €.
450.720,24 deve ritenersi provato sia nell'an che nel quantum debeatur.
Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e vanno poste integralmente a carico della parte convenuta.
Le predette spese sono liquidate come in dispositivo, in ossequio ai parametri di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022 in base allo scaglione di riferimento individuato in relazione al valore della causa (da €. 260.001,00 a €. 520.000,00), secondo i valori medi, con riconoscimento delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisionale.
Devono essere poste a carico della parte convenuta anche le spese della c.t.u. espletata nel corso del giudizio.
Il Giudice Simona RR Quanto alla richiesta della Curatela attrice di rifusione delle spese sostenute per il consulente tecnico di parte (C.T.P.), essa non merita accoglimento.
Nel richiamare il principio espresso da ultimo dalla Suprema Corte con ordinanza n. 26729/2024 che, in conformità ai principi espressi dalle Sezioni Unite Cass. con sentenza n. 16990/2017, ha chiarito che i costi del CTP, in quanto allegazione difensiva, sono ripetibili se necessari e non eccessivi, mette conto rilevare che nel caso di specie la Curatela non ha depositato alcuna fattura né quantificazione dell'esborso, sicché manca la prova dell'effettiva spesa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con atto di Parte_1 citazione notificato il 18.02.2022 nei confronti di ogni contraria istanza, deduzione Controparte_1 ed eccezione disattesa, così provvede:
1) ACCOGLIE la domanda attorea e, per l'effetto, ACCERTA e DICHIARA il diritto della parte attrice ad ottenere la restituzione, da parte della Parte_1 convenuta della somma pari a complessivi €. 450.720,24, oltre interessi legali dalla Controparte_1 domanda al saldo;
2) CONDANNA la parte convenuta al pagamento, in favore della parte attrice Controparte_1
, della somma di €. 450.720,24, oltre interessi legali dal dì Parte_1 Parte_1 della domanda al saldo effettivo;
3) RIGETTA l'eccezione di compensazione sollevata dalla parte convenuta Controparte_1
4) CONDANNA la parte convenuta al pagamento, in favore della parte Controparte_1 attrice , delle spese del presente giudizio, che liquida in Parte_1
€. 22.457,00 per compensi, oltre esborsi, rimborso spese generali 15% e accessori come per legge;
5) RIGETTA la richiesta di parte attrice di rifusione delle spese di C.T.P.;
6) PONE definitivamente a carico della parte convenuta le spese della c.t.u. Controparte_1 espletata nel corso del giudizio.
Così deciso in Bari, il 12.12.2025.
Il Giudice
dott.ssa Simona RR
Il Giudice Simona RR
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Simona RR, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al R.G. n. 2293/2022, vertente fra le parti:
in persona dei curatori fallimentari pro Parte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Vittorio Tarsia, presso il cui studio sito in Bari alla via N.
Putignani n. 141 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- parte attrice -
CONTRO in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele D'Innella, presso il cui studio sito in Bari alla via Andrea da Bari n. 141 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- parte convenuta -
OGGETTO: azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c..
CONCLUSIONI: la parte attrice ha concluso come da note di trattazione depositate per l'udienza del 16.06.2025 e nei rispettivi scritti difensivi.
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO che, quanto al profilo processuale inerente alla decisione della causa, mette conto rilevare che l'udienza di precisazione delle conclusioni è stata celebrata in applicazione del disposto dell'art. 127 ult. co. e 127 ter c.p.c., mediante comparizione figurata, nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice Simona RR Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
Con atto di citazione notificato il 18.02.2022, la Curatela del Fallimento Parte_1 conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Bari, la società Controparte_1
(d'ora innanzi “ ), al fine di sentire accogliere le seguenti
[...] CP_1 conclusioni: “1) accertare e dichiarare che la società con sede legale ed amministrativa CP_1 in Acquaviva delle Fonti (BA) alla via Provinciale per Adelfia Km 3,500, è debitrice della società fallita della somma di euro 450.720,24; 2) per l'effetto, condannare società al CP_1 pagamento in favore della curatela del fallimento ella somma di euro 450.720,24 Parte_1 per tutte le ragioni innanzi esposte. 3) Con vittoria di spese”.
Parte attrice esponeva che, con sentenza del 03.05.2021, il Tribunale di Bari aveva dichiarato il fallimento della società e che, dalla situazione patrimoniale redatta dall'ex Parte_1 amministratore giudiziario dott. era emersa l'esistenza di un credito della società CP_2 fallita nei confronti della società collegata pari a €. 450.720,24, derivante da dazioni Controparte_1 di denaro effettuate da in favore di senza titolo giustificativo. Parte_1 Controparte_1
Esponeva, altresì, la Curatela attrice che, con comunicazione p.e.c. del 25.05.2021, aveva intimato alla il pagamento della predetta somma e che la società odierna convenuta, Controparte_1 con nota del 03.06.2021, aveva contestato la pretesa, assumendo di essere a sua volta creditrice di per €. 284.051,29 e €. 103.291,38, corrispondenti a due fatture emesse nell'anno 2020 Parte_1
(n. 1/2020 e n. 2/2020), nonché per €. 185.245,17 versati all' Controparte_3 quale coobbligata della società fallita.
La Curatela deduceva che tali fatture, tuttavia, erano state oggetto di contestazione da parte dell'amministratore giudiziario, che ne aveva richiesto l'annullamento mediante emissione di note di credito, rilevando l'assenza di documentazione idonea a giustificarne l'emissione e la mancanza di una reale controprestazione;
le stesse erano riferite, peraltro, a presunti oneri risalenti agli anni 2017-
2019, non supportati da prova certa.
Assumeva parte attrice che, parimenti, non risultava agli atti alcuna evidenza del versamento di €. 185.245,17 da parte di all' viceversa, la sussistenza del Controparte_1 Controparte_3 credito della Curatela appariva comprovata dalle scritture contabili di e trovava Parte_1 riscontro anche nella contabilità di dalla quale emergevano plurimi versamenti sine Controparte_1 titulo ricevuti dalla società fallita.
Sulla scorta di tali allegazioni, parte attrice formulava le proprie conclusioni, come ripotate in premessa.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 09.06.2022, si costituiva in giudizio la società eccependo, in via preliminare, la nullità dell'atto introduttivo ex art. 164, Controparte_1
Il Giudice Simona RR comma 4, c.p.c. per vizio relativo all'editio actionis; nel merito, contestava integralmente la pretesa attorea ritenendola infondata e, in via subordinata, sollevava eccezione riconvenzionale di compensazione tra il credito azionato dalla Curatela e i propri controcrediti, quantificati in complessivi €. 770.420,83.
Parte convenuta ricostruiva il quadro dei rapporti intrattenuti con la società poi fallita, evidenziando come i versamenti richiamati dalla Curatela attrice non integravano attribuzioni sine titulo, ma trovavano fondamento in specifici e documentati rapporti contrattuali aventi ad oggetto la prestazione, da parte di di coobbligazioni in favore delle compagnie assicurative Controparte_1
(con sede legale in Ungheria) e Controparte_4 [...]
(con sede legale in Bulgaria), necessarie per il rilascio delle fideiussioni Controparte_5 pretese da ai fini della prosecuzione dell'attività di Controparte_6 gioco del bingo esercitata da nelle quattro sale di Bari, MA RA (Ta), Taranto Parte_1
e Corropoli (Te).
Secondo parte convenuta, per ciascuna annualità dal 2017 al 2020, aveva Parte_1 richiesto formalmente a la prestazione della coobbligazione;
aveva Controparte_1 Controparte_1 accettato e quantificato il relativo onere nella misura del 5% dell'importo garantito, come da intese, sicché le compagnie assicurative avevano rilasciato le fideiussioni ADM unicamente grazie alla coobbligazione di Controparte_1
La società convenuta precisava che, in esecuzione del rapporto contrattuale, erano state emesse le fatture n. 1 e 2 del 2020, per complessivi €. 387.342,67, corrispondenti ai compensi maturati sulle fideiussioni riferite agli anni 2017-2020. Contr richiamava, inoltre, gli sviluppi occorsi nel 2020, allorché aveva avviato Controparte_1 la procedura di escussione delle fideiussioni e la compagnia assicurativa aveva richiesto CP_5 alla quale coobbligata, il pagamento delle somme dovute;
in tale contesto, Controparte_1 CP_1 aveva provveduto a versare ad l'importo di €. 185.245,17 a titolo di “fondo premi Parte_1 speciali”, necessario ad evitare la decadenza delle concessioni, e tale versamento - secondo la prospettazione di parte convenuta - risultava pienamente documentato e, soprattutto, espressamente confermato dall'Amministratore giudiziario mediante comunicazioni p.e.c., nelle quali si dava atto della ricezione delle somme e della conseguente revoca del procedimento di decadenza da parte di Contr
.
La convenuta sosteneva che la ricostruzione contabile operata dalla Curatela sarebbe derivata da una mancata contabilizzazione, da parte dell'Amministratore giudiziario, sia delle fatture emesse dalla sia dei bonifici da essa effettuati, circostanza che avrebbe determinato un'errata Controparte_1 rappresentazione dei rapporti di debito/credito intercorrenti tra le parti.
Il Giudice Simona RR Parte convenuta richiamava, altresì, la corrispondenza intercorsa con l'Amministratore giudiziario, evidenziando che quest'ultimo aveva richiesto e ricevuto l'intera documentazione relativa alle fideiussioni e alle coobbligazioni e ne aveva confermato l'avvenuta ricezione, aveva dato atto dell'incasso del “fondo premi speciali” e non aveva sollevato rilievi fino a quando, in un contesto successivo, la stessa gestione giudiziaria di aveva beneficiato delle prestazioni rese da Parte_1
Controparte_1 deduceva, inoltre, che lo stesso contratto di affitto d'azienda stipulato Controparte_1 dall'Amministratore giudiziario nell'agosto 2020 confermava l'esistenza del “fondo premi speciali” di €. 185.245,17 (costituito con le somme versate dalla convenuta) e la necessità per l'affittuario di subentrare alle fideiussioni rilasciate grazie alle coobbligazioni di a riprova Controparte_1 dell'effettiva sussistenza del rapporto sottostante e dell'infondatezza della tesi attorea.
Alla luce dei suesposti elementi, la convenuta assumeva che alcuna somma sarebbe risultata da essa indebitamente percepita, sicché la pretesa attorea era da ritenersi integralmente infondata;
viceversa, era creditrice verso la procedura fallimentare, per importi rivendicati anche Controparte_1 nell'opposizione allo stato passivo pendente.
Pertanto, così concludeva: “In via pregiudiziale, A. Accertare e dichiarare la Controparte_1 nullità dell'atto di citazione per i motivi illustrati sub C/1. Nel merito, B. In ogni caso, accertare e dichiarare la compensazione tra i crediti rivendicati dalla attrice nei confronti della Pt_1 CP_1 con l'atto di citazione introduttivo del giudizio per €. 450.720,24 e i crediti rivendicati dalla
[...] deducente nei confronti di per complessi €. 770.420,83, per i motivi CP_1 Parte_1 illustrati sub C/2 e per l'effetto accertare e dichiarare inammissibili o improponibili e, comunque, rigettare tutte le avversarie domande proposte nei confronti della in quanto destituite di CP_1 fondamento in fatto, errate in diritto ed in ogni caso non provate. C. In via gradata, accertare e dichiarare la compensazione tra i crediti rivendicati dalla attrice nei confronti della Pt_1 CP_1 con l'atto di citazione introduttivo del giudizio per €. 450.720,24 e i crediti rivendicati dalla
[...] deducente nei confronti di er quegli importi eventualmente diversi e/o CP_1 Parte_1 minori che risultassero accertati ed esistenti. D. Con vittoria di spese e compensi di causa”.
A seguito dello scambio delle memorie ex art. 183 c.p.c., la Curatela attrice ribadiva le proprie domande, contestava la sussistenza dei controcrediti dedotti da disconosceva la Controparte_1 documentazione prodotta dalla convenuta per difetto di data certa e richiamava gli accertamenti della
Guardia di Finanza sui rapporti infragruppo, evidenziando l'assenza di prova di prestazioni o versamenti idonei a fondare le pretese creditorie della controparte.
nelle proprie difese, eccepiva la tardività del disconoscimento documentale Controparte_1 effettuato dalla parte attrice con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., ribadiva la fondatezza delle proprie pretese e la validità dei crediti vantati (incluse le fatture per oneri fideiussori e il
Il Giudice Simona RR versamento di €. 185.245,17), depositava ulteriore documentazione e chiedeva l'esibizione delle scritture contabili della fallita nonché l'interrogatorio formale dei curatori.
Con le successive memorie, parte attrice insisteva nelle proprie contestazioni e chiedeva ammettersi c.t.u. contabile;
la convenuta si opponeva, chiedeva lo stralcio di alcune produzioni documentali della controparte (tra le quali, le comunicazioni di notizia di reato relative al gruppo e proponeva istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c., per asserito collegamento del giudizio CP_1 con procedimenti penali pendenti.
Con ordinanza del 03.04.2023, veniva ammessa la c.t.u. di natura contabile richiesta da parte attrice, ordinata l'esibizione di documentazione contabile da parte della Curatela fallimentare e rigettate le richieste di prove orali avanzate da Controparte_1
All'udienza del 28.09.2023, verificata l'esecuzione dell'ordine di esibizione, veniva nominato
C.T.U. al fine di accertare il credito della procedura e i controcrediti dedotti dalla convenuta, anche in relazione alle coobbligazioni fideiussorie;
il Consulente d'Ufficio depositava la relazione tecnica il 23.04.2024, successivamente integrata a seguito delle osservazioni dei C.T.P. e depositata in via definitiva il 20.06.2024.
La causa, matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16.06.2025, ove veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
La Curatela attrice produceva, in allegato alla propria comparsa conclusionale, due provvedimenti giudiziali intervenuti nel corso del giudizio: il decreto n. 24/2023 del 03.04.2023 - con il quale il Tribunale di Bari rigettava l'opposizione allo stato passivo proposta da Controparte_1 confermando l'esclusione dei medesimi crediti opposti in compensazione in questa sede - nonché
l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 626/2024 del 28.02.2024, che dichiarava inammissibile il ricorso di rendendo definitivo il predetto decreto di rigetto. Controparte_1
*****
Tanto premesso in punto di fatto, le questioni sorte nel contraddittorio devono esaminarsi secondo l'ordine logico-giuridico.
Deve essere preliminarmente esaminata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione ex art. 164, comma 4, c.p.c. per genericità e indeterminatezza del petitum e della causa petendi (editio actionis), sollevata dalla parte convenuta.
L'eccezione è infondata e deve essere rigettata.
Le nullità che affliggono la editio actionis sono individuate dall'art. 164, comma 4, c.p.c. nell'omessa o assolutamente incerta determinazione della cosa oggetto della domanda e nell'omessa esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni.
Il Giudice Simona RR I vizi della editio actionis sono costituiti, dunque, dalla mancata esposizione dei fatti posti a fondamento della domanda (che non si estende anche alla mancata esposizione degli elementi di diritto, in virtù del principio iura novit curia) e dall'omissione o assoluta incertezza del petitum; la nullità si configura quando risulta obiettivamente impossibile per il convenuto conoscere l'oggetto della domanda, ma non quando l'individuazione di esso sia comunque possibile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio.
I vizi in esame sono rilevabili d'ufficio e non possono essere sanati dalla costituzione in giudizio del convenuto, essendo questa inidonea a colmare le lacune della citazione stessa, che compromettono il suo scopo di consentire non solo al convenuto di difendersi, ma anche al Giudice di emettere una pronuncia di merito, sulla quale dovrà formarsi il giudicato sostanziale;
in tali casi, in altri termini, non può farsi applicazione delle regole contenute negli artt. 156, comma 3, c.p.c. e
157 c.p.c., essendo la nullità in rilievo prevista in funzione di interessi che trascendono quelli del solo convenuto (cfr. Cass. Civ., n. 17495/2011).
La nullità in argomento non può dirsi sussistente quando l'attore, nell'atto di citazione, abbia delineato i fatti costitutivi della propria pretesa in modo sufficiente ad esplicitare l'azione che il medesimo ha inteso proporre e, in particolare, abbia specificato senza incertezze - se non marginali o comunque superabili attraverso l'esame del contenuto complessivo dell'atto introduttivo - petitum e causa petendi della formulata domanda (cfr. Tribunale Torre Annunziata, 12 febbraio 2015).
La ratio della norma risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate difese;
per tale motivo, occorre concretamente accertare se, nonostante l'obiettiva incertezza, il convenuto sia stato in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva.
Infatti, la nullità dell'atto di citazione per petitum omesso o assolutamente incerto postula una valutazione caso per caso, dovendosi tener conto, a tal fine, del contenuto complessivo dell'atto di citazione, dei documenti ad esso allegati, nonché - in relazione allo scopo del requisito di consentire alla controparte di apprestare adeguate e puntuali difese - della natura, dell'oggetto e delle relazioni in cui, con esso, si trovi la controparte (cfr. Cass. Civ., n. 1681/2015).
Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno precisato, altresì, che la nullità della citazione, ai sensi dell'art. 164, comma 4, c.p.c., può essere dichiarata soltanto allorché
l'incertezza investa l'intero contenuto dell'atto, mentre, allorché sia possibile individuare uno o più domande sufficientemente identificate nei loro elementi essenziali, l'eventuale difetto di determinazione di altre domande, malamente formulate nel medesimo atto, comporta l'improponibilità solo di quelle, e non anche la nullità della citazione nella sua interezza (cfr. Cass.
Civ., Sez. Un., n. 8077/2012).
Il Giudice Simona RR Nel caso di specie, anche alla luce della ratio sottesa alla nullità invocata e del tenore delle difese svolte dalla parte convenuta, non può ritenersi il contenuto dell'atto introduttivo affetto da incertezza assoluta, con conseguente infondatezza dell'eccezione di nullità sollevata;
infatti, la convenuta ha spiegato ampiamente le proprie difese, contestando nel dettaglio l'avversa pretesa, in tal modo escludendo in radice la possibilità che possa delinearsi la nullità per difetto degli elementi essenziali dell'editio actionis.
L'atto introduttivo del presente giudizio, sia pure con argomentazioni in parte generiche, contiene, in conformità a quanto prescritto dall'art. 164 c.p.c., una sufficiente e non equivoca esposizione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto (causa petendi) fondanti la domanda ivi formulata, la cui eventuale indeterminatezza e/o infondatezza potrà semmai rilevare ai fini della decisione di merito ma non anche per l'invocata declaratoria di nullità della editio actionis, che richiede una totale omissione o una radicale incertezza assertiva.
Sempre in via preliminare deve essere esaminata l'eccezione di tardività del disconoscimento dei documenti prodotti dalla convenuta in allegato alla comparsa di costituzione e risposta, sollevata dalla parte attrice.
Parte convenuta ha eccepito che la Curatela attrice ha disconosciuto le scritture private e le copie prodotte da solo nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1) c.p.c., e non già alla Controparte_1 prima udienza.
L'eccezione è fondata e va accolta.
Ai sensi degli artt. 214 e 215 c.p.c., il disconoscimento deve essere proposto alla prima udienza o nella prima difesa successiva alla produzione della documentazione contestata, allo scopo di evitare il configurarsi del riconoscimento tacito;
per le copie ex art. 2719 c.c., la contestazione di conformità deve essere tempestiva e specifica.
Nel caso di specie, il disconoscimento è stato formulato tardivamente dall'attrice (con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.), sicché i documenti prodotti dalla convenuta devono reputarsi utilizzabili e, quanto alle scritture private, riconosciuti quanto a provenienza e conformità.
Restano ferme le contestazioni attoree sul piano sostanziale (validità del titolo, opponibilità alla massa, data certa), da scrutinare nel merito.
Ancora in via preliminare va vagliata l'eccezione sulla tardività della produzione documentale della convenuta, sollevata dalla parte attrice.
La Curatela ha eccepito la tardività della produzione di alcuni documenti ad opera della parte convenuta, in particolare della contabile bancaria relativa al versamento di €. 185.245,17.
L'eccezione è fondata e deve essere accolta.
Il Giudice Simona RR La produzione in argomento è avvenuta oltre i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e non è stata autorizzata dal Giudice;
pertanto, il succitato documento deve essere dichiarato inammissibile e non può essere utilizzato ai fini della decisione.
Passando al merito della controversia, la domanda attorea è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito esplicate.
Al caso di specie va applicato il dettato normativo di cui all'art. 2033 c.c. che disciplina l'indebito oggettivo attribuendo il diritto a colui che ha eseguito un pagamento non dovuto di ripetere ciò che ha pagato: orbene la norma de qua si applica quando il solvens paga un debito che non esiste oppure paga un debito cui è tenuto ma ad una persona che non ha diritto al pagamento (indebito ex persona creditoris); secondo la giurisprudenza consolidata, l'art. 2033 c.c. è applicabile anche con riferimento alle ipotesi di indebito oggettivo sopravvenuto per essere venuta meno, in dipendenza di qualsiasi ragione, in un momento successivo al pagamento, la causa debendi (cfr. Cass. Civ. Sez. Un.
n. 5624/2009).
Quanto all'onere probatorio, la parte attrice è tenuta a provare l'avvenuto pagamento e la mancanza di una causa giustificativa del pagamento ab origine o sopravventa.
Acclarata l'applicazione alla fattispecie in esame dell'art. 2033, deve essere accertato l'intervenuto effettivo pagamento, in favore della società convenuta, delle somme richieste in restituzione;
in particolare, deve essere verificato se e in quale misura le somme reclamate dalla
Curatela del Fallimento siano state effettivamente corrisposte alla società Parte_1 CP_1
[...]
Questo Giudice, sulla base del complesso probatorio raccolto, ritiene raggiunta la prova dell'avvenuto pagamento per l'intero ammontare di €. 450.720,24 e tanto sulla base della CTU e della successiva integrazione, svolta con motivazione convincente e pienamente condivisibile, rispetto alla quale le parti le generiche critiche sollevate risultano inidonee a scalfirne l'attendibilità, dalla quale l'odierno Giudicante non ha motivo di discostarsi in quanto frutto di un iter logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato ed in continua aderenza ai documenti, agli atti ed allo stato di fatto analizzato. A tali conclusioni, in ragione della intrinseca persuasività delle motivazioni che le sorreggono e della mancanza di una specifica ed argomentata contestazione ad opera delle parti, questo Giudice intende riportarsi (cfr. Cass. n. 10222/2009).
La consulenza tecnica d'ufficio, svolta con metodo analitico e approfondita valutazione della documentazione prodotta dalle parti, ha inequivocabilmente accertato che, alla data del 03.05.2021, vantava nei confronti di un credito pari a €. 450.720,24, derivante da Parte_1 Controparte_1 plurimi bonifici privi di giustificazione causale, dunque eseguiti sine titulo.
Il Giudice Simona RR Le conclusioni alle quali è giunto il C.T.U. trovano riscontro nelle scritture contabili della società fallita, negli estratti conto prodotti, nonché nella contabilità della stessa tali Controparte_1 risultanze costituiscono piena prova del credito sia nell'an che nel quantum debeatur.
Definita la debenza delle somme principali, la domanda della attrice merita Pt_1 accoglimento anche con riferimento alla domanda accessoria relativa agli interessi legali che devono essere riconosciuti dal giorno della domanda. Invero, secondo la consolidata giurisprudenza della
Suprema Corte, in materia di indebito oggettivo, la buona fede dell'accipiens al momento del pagamento è presunta per principio generale, sicchè grava sul solvens che faccia richiesta di ripetizione dell'indebito, al fine del riconoscimento degli interessi con decorrenza dal giorno del pagamento stesso e non dalla data della domanda, l'onere di dimostrare la mala fede dell'accipiens all'atto della ricezione della somma non dovuta (cfr. Cass. 24046/2019; Cass. n. 23543/2016; Cass.
n. 10815/2013); mala fede che nel caso di specie non risulta neppure allegata da parte attrice.
Quanto, poi, alla domanda di rivalutazione monetaria si osserva quanto segue.
Nella vicenda per cui è causa la ripetizione delle somme indebitamente versate richieste dall'attrice non inerisce ad un'obbligazione risarcitoria derivando dal venir meno della causa dell'obbligazione pecuniaria, per cui dà luogo ad un debito non di valore, ma di valuta, non soggetto a rivalutazione monetaria se non nei termini del maggior danno rispetto a quello ristorato con gli interessi legali di cui all'art. 1224 c.c. che va, peraltro, provato, dal richiedente che non vi ha provveduto nel caso di specie (cfr. Cass. n. 14289/2018; Cass. n. 5639/2014).
Ne consegue che la parte convenuta deve essere condannata al pagamento della somma di €.
450.720,24, oltre interessi legali decorrenti dalla data della domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo.
Deve ora essere scrutinata l'eccezione di compensazione sollevata dalla parte convenuta.
L'eccezione di compensazione de qua deve ritenersi inammissibile.
Giova premettere che i crediti che la convenuta ripropone nel presente giudizio Controparte_1
- ossia gli importi indicati nelle fatture n. 1/2020 e n. 2/2020, il versamento di €. 185.245,17 asseritamente riconducibile al “fondo premi speciali”, nonché i crediti di provenienza Controparte_7
- coincidono integralmente con quelli già oggetto di domanda di ammissione al passivo del
[...]
rigettata dal Giudice Delegato e successivamente contestata tramite opposizione ex Parte_1 art. 98 L. Fall..
Il Tribunale, con decreto n. 24/2023 del 03.04.2023, ha respinto l'opposizione di CP_1
accertando l'inesistenza, l'inopponibilità e la mancanza di data certa dei crediti azionati.
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La relativa decisione è divenuta definitiva a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione del 28.02.2024, che ha dichiarato inammissibile il ricorso della medesima creditrice.
Orbene, tale esito produce effetti preclusivi nel presente giudizio.
Il Giudice Simona RR Sul punto, il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità afferma che il rigetto dell'insinuazione al passivo comporta un giudicato endofallimentare che preclude la riproposizione del medesimo credito in ogni altra sede, anche ai fini della sola eccezione di compensazione (cfr.
Cass. Civ., n. 15825/2024; Cass. Civ., n. 28202/2019); il giudicato endofallimentare, pur rimanendo interno alla procedura quanto agli effetti formali, esplica efficacia sostanziale nel senso di rendere definitivamente accertata l'inesistenza del credito e di precluderne ogni riproposizione in diverso giudizio, nonché di impedire che esso sia opposto in compensazione ai sensi dell'art. 56 L. Fall., difettando oramai in radice il requisito dell'esistenza giuridica del controcredito prima del fallimento.
L'intangibilità dello stato passivo divenuto definitivo opera, infatti, non solo sul piano della domanda riconvenzionale, ma anche sul versante delle eccezioni in senso stretto, non potendo consentire la rimessione in discussione dell'esistenza del credito escluso (cfr. Cass. Civ., n.
29327/2019); il provvedimento di ammissione o esclusione dal passivo (divenuto definitivo) ha efficacia vincolante anche al di fuori della procedura concorsuale, precludendo ogni ulteriore contestazione (cfr. Cass. Civ., n. 17448/2011; Cass. Civ., Sez. Un., n. 16508/2010).
Ne deriva che il creditore il cui credito sia stato definitivamente escluso dal passivo non può più far valere tale pretesa, né in via giudiziale né in via di eccezione, né può opporla in compensazione alla Curatela, trattandosi di credito giuridicamente inesistente nei rapporti con la massa.
Nel caso di specie, i controcrediti fatti valere da nel presente giudizio sono già Controparte_1 stati oggetto di accertamento negativo, non sono opponibili alla procedura né sono suscettibili di riesame da parte di questo Tribunale, sicché non possono essere utilizzati per paralizzare la domanda della Curatela attrice né per fondare una compensazione, essendo definitivamente privi di esistenza, liquidità ed esigibilità.
Alla luce dell'efficacia vincolante del giudicato endofallimentare, deve ritenersi che i controcrediti dedotti da siano privi del requisito della certezza e non possano essere Controparte_1 presi in considerazione al fine di neutralizzare la pretesa attorea.
Nondimeno, per completezza motivazionale, in ordine ai controcrediti dedotti dalla società convenuta e alla loro opponibilità al , occorre esaminare anche le ulteriori censure sollevate Parte_1 dalla attrice circa la mancanza di un valido titolo contrattuale;
la carenza di data certa Pt_1 opponibile alla massa ex art. 2704 c.c.; l'assenza di prova dell'effettiva prestazione;
la tardiva produzione documentale relativa al dedotto versamento di €. 185.245,17 e la non opponibilità delle cessioni di credito da Controparte_7
Per quel che concerne le fatture n. 1/2020 e n. 2/2020, emesse per presunti oneri di coobbligazione su fideiussioni ADM, esse non risultano supportate da un contratto scritto avente data certa anteriore al fallimento, né da altra prova idonea a dimostrare la pattuizione di un obbligo di rimborso in capo a Parte_1
Il Giudice Simona RR Ai sensi degli artt. 2704 c.c. e 45 L. Fall., le scritture prodotte dalla convenuta non sono opponibili alla massa, trattandosi di documentazione formata unilateralmente dalla stessa CP_1
e priva di data certa.
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L'attività di mera ricostruzione contabile svolta dal C.T.U. non è sufficiente a fondare la validità giuridica del preteso rapporto, trattandosi di una quaestio iuris estranea alla verifica tecnica.
Ne consegue l'infondatezza dei crediti di €. 284.051,29 e €. 103.291,38.
Con riferimento al versamento di €. 185.245,17 al “fondo premi speciali”, la movimentazione contabile è stata riscontrata dal C.T.U., ma il relativo documento bancario è stato prodotto tardivamente dalla convenuta, dopo la maturazione delle preclusioni istruttorie;
l'utilizzabilità della succitata documentazione deve dunque essere esclusa e, anche ove valutabile, la convenuta non ha allegato alcun titolo contrattuale opponibile alla procedura.
Il presunto controcredito, oltre che non opponibile, difetta di prova sulla causa debendi ed è pertanto inesigibile.
In merito alle cessioni di credito da (€. 130.752,99 e €. 67.080,00) dedotte da Controparte_7
le medesime non risultano munite di data certa anteriore al fallimento, né è stata Controparte_1 dimostrata la loro opponibilità alla massa ai sensi dell'art. 45 L. Fall..
La c.t.u. ha correttamente rilevato la mera esistenza documentale delle scritture, ma la loro efficacia nei confronti della Curatela richiede requisiti formali che non risultano provati.
In difetto di opponibilità e di prova dell'effettiva esistenza, liquidità ed esigibilità dei crediti ceduti, le relative pretese devono essere disattese.
Si ribadisce che tali verifiche, pur confermando l'infondatezza nel merito dei controcrediti vantati dalla convenuta, risultano ormai ampiamente assorbite dall'efficacia preclusiva del decreto ex art. 98 L. Fall..
In definitiva, l'eccezione di compensazione sollevata dalla parte convenuta deve essere dichiarata inammissibile e comunque infondata, mentre il credito della Curatela attrice per €.
450.720,24 deve ritenersi provato sia nell'an che nel quantum debeatur.
Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e vanno poste integralmente a carico della parte convenuta.
Le predette spese sono liquidate come in dispositivo, in ossequio ai parametri di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022 in base allo scaglione di riferimento individuato in relazione al valore della causa (da €. 260.001,00 a €. 520.000,00), secondo i valori medi, con riconoscimento delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisionale.
Devono essere poste a carico della parte convenuta anche le spese della c.t.u. espletata nel corso del giudizio.
Il Giudice Simona RR Quanto alla richiesta della Curatela attrice di rifusione delle spese sostenute per il consulente tecnico di parte (C.T.P.), essa non merita accoglimento.
Nel richiamare il principio espresso da ultimo dalla Suprema Corte con ordinanza n. 26729/2024 che, in conformità ai principi espressi dalle Sezioni Unite Cass. con sentenza n. 16990/2017, ha chiarito che i costi del CTP, in quanto allegazione difensiva, sono ripetibili se necessari e non eccessivi, mette conto rilevare che nel caso di specie la Curatela non ha depositato alcuna fattura né quantificazione dell'esborso, sicché manca la prova dell'effettiva spesa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con atto di Parte_1 citazione notificato il 18.02.2022 nei confronti di ogni contraria istanza, deduzione Controparte_1 ed eccezione disattesa, così provvede:
1) ACCOGLIE la domanda attorea e, per l'effetto, ACCERTA e DICHIARA il diritto della parte attrice ad ottenere la restituzione, da parte della Parte_1 convenuta della somma pari a complessivi €. 450.720,24, oltre interessi legali dalla Controparte_1 domanda al saldo;
2) CONDANNA la parte convenuta al pagamento, in favore della parte attrice Controparte_1
, della somma di €. 450.720,24, oltre interessi legali dal dì Parte_1 Parte_1 della domanda al saldo effettivo;
3) RIGETTA l'eccezione di compensazione sollevata dalla parte convenuta Controparte_1
4) CONDANNA la parte convenuta al pagamento, in favore della parte Controparte_1 attrice , delle spese del presente giudizio, che liquida in Parte_1
€. 22.457,00 per compensi, oltre esborsi, rimborso spese generali 15% e accessori come per legge;
5) RIGETTA la richiesta di parte attrice di rifusione delle spese di C.T.P.;
6) PONE definitivamente a carico della parte convenuta le spese della c.t.u. Controparte_1 espletata nel corso del giudizio.
Così deciso in Bari, il 12.12.2025.
Il Giudice
dott.ssa Simona RR
Il Giudice Simona RR