Sentenza 23 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Veneto, sentenza 23/03/2026, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Veneto |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sentenza n. /2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO
composta dai Magistrati:
AR TONOLO Presidente Roberto ANGIONI Consigliere IS BORELLI Primo Referendario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di conto iscritto al n. 32612 del registro di Segreteria avente ad oggetto il conto n. 66184 reso da ICA s.r.l., quale agente della riscossione del Comune di Castegnero (VI) per l’esercizio 2019 (01.01.2019 -
31.12.2019), depositato in data 23.06.2020;
Vista la relazione n. 323/2025 del 23.06.2025 del magistrato istruttore del conto;
Vista la memoria difensiva dell’agente, depositata in data 23.12.2025;
Esaminati gli atti di causa;
Uditi, all’udienza pubblica del 14 gennaio 2026, tenutasi con l’assistenza del segretario dott. Marco Greggio, data per letta la relazione, l’avv. Carlo Pelli per l’agente contabile e il Pubblico Ministero, nella persona del Vice Procuratore Generale Francesca Dimita.
SVOLGIMENTO IN FATTO
1. Con relazione n. 323/2025 del 23.06.2025, il magistrato istruttore del conto n. 66184, reso da ICA s.r.l., quale agente della riscossione del Comune di Castegnero (VI), avente ad oggetto la riscossione coattiva dell’imposta comunale sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni e del canone mercatale per l’esercizio 2019 (periodo 01.01.2019 – 31.12.2019), depositato in data 23.06.2020, dopo aver riassunto gli esiti dell’attività istruttoria compiuta, riferiva al Presidente di questa Sezione giurisdizionale quanto segue:
a) ICA s.r.l. aveva assunto la qualità di agente contabile, a seguito di concessione del servizio, con determina comunale n. 76 del 04.05.2017, dal 1° luglio 2017 fino al 31 dicembre 2021, alle condizioni economiche previste dall’art. 3 del Capitolato speciale di oneri;
b) il file del conto depositato risultava firmato in data 20.04.2020, ai fini della parificazione, dal responsabile del procedimento, Andrea Giacometti, ma non recava la sottoscrizione dell’agente contabile;
c) la scrittura di apertura del conto, relativa al riversamento in Tesoreria di euro 119,01, avvenuto in data 09.01.2019, non corrispondeva ad alcuna delle riscossioni effettuate nel periodo (nel conto è indicato che il periodo di riscossione è “dicembre 2018”, ma, non essendo stato depositato alcun conto per l’esercizio 2018, non era stato possibile verificare la corrispondenza del riversamento alla giacenza di cassa al 31.12.2019);
d) nessun riversamento risultava eseguito nell’esercizio per le riscossioni relative al mese di dicembre 2019 (euro 538,64), ma nel conto, all’interno della casella “note”, veniva indicato “versamento gennaio 2020” (il conto n.
71675, reso dall’agente per l’esercizio 2020, riportava, in apertura, il versamento di euro 315,20 riferito alle riscossioni del mese di dicembre 2019).
Dalla relazione emergeva, quindi, che il conto presentava plurimi profili di irregolarità che non ne consentivano, allo stato, l’approvazione, in quanto:
- non risultava correttamente rappresentata la gestione, posto che la circostanza che la società affidataria fatturasse di regola nella prima decade del mese successivo i servizi resi in quello precedente aveva determinato un’inammissibile confusione tra le gestioni per effetto dello spostamento all’esercizio successivo delle operazioni di chiusura della gestione 2019;
- il conto avrebbe dovuto esporre l’ammontare della giacenza e del compenso da portare in compensazione, oltre alla scrittura di quadratura relativa all’avvenuto riversamento nel mese di gennaio 2020;
- alle prestazioni di servizi, rese da ICA s.r.l. nei confronti del Comune, non era stato applicato il regime del c.d. split payment (cioè della scissione dei pagamenti che obbliga la PA committente al versamento dell’IVA all’erario, anziché al fornitore) e ciò emergeva dal fatto che le fatture emesse dalla società, quando erano interamente compensate, indicavano l’esigibilità immediata dell’IVA (al riguardo, precisava che la sottoposizione a tale regime avrebbe dovuto risultare, ai sensi dei decreti ministeriali attuativi –
D.M. 23 gennaio 2015 – anche dalla stessa fattura elettronica, pena l’obbligo di regolarizzazione e, in difetto, l’applicazione del regime sanzionatorio ex art. 13 d.lgs. n. 471/1997);
- la relazione dell’organo di controllo interno ex art. 139, comma 2, c.g.c.
prodotta in istruttoria, limitandosi ad una mera attestazione di regolarità della gestione, era inidonea, per contenuti, a sopperire all’omissione del necessario adempimento di legge.
2. Ritenuto che le indicate discordanze contabili e le carenze riscontrate costituissero rilevanti irregolarità che impedivano il discarico del contabile, il magistrato istruttore riteneva di sottoporre il conto alla valutazione del Collegio ai sensi dell’art. 147, comma 3, c.g.c..
3. Con memoria difensiva depositata in data 23 dicembre 2025, l’agente contabile evidenziava, quanto alla contestazione inerente alla compilazione del conto per cassa e non per competenza, che tale modalità era prevista dall’art. 616 R.D. n. 827/1924 (a mente del quale: “Il conto giudiziale di ogni contabile deve comprendere il carico, lo scarico e resti da esigere, l’introito, l’esito e la rimanenza”) e dall’art. 226 TUEL (per il tesoriere) ed era conforme al modello 21 ex d.P.R. n. 194/1996, in cui era possibile registrare esclusivamente le seguenti operazioni di cassa: “estremi della riscossione” e “periodo e oggetto della riscossione”, oltre a trovare conferma nella giurisprudenza contabile (cfr. Sez. giur. Calabria, sent. n.
74/2025). Allegava alla memoria il conto giudiziale relativo all’esercizio 2018 per dimostrare la corrispondenza delle riscossioni di dicembre 2018 con i versamenti di gennaio 2019. In ordine, poi, al rilievo afferente alla mancata applicazione dello split payment, evidenziava che si trattava di un rilievo su questione di natura fiscale, tale da non incidere sulla regolarità del conto, non essendo stato contestato il mancato riversamento dell’IVA, trattenuta in compensazione unitamente all’aggio, da parte dell’agente.
Rappresentava, quindi, di aver agito correttamente in conformità alle indicazioni contenute nella circolare n. 15/E del 13.04.2015 dell’Agenzia delle Entrate che escludono espressamente dalla disciplina dello split payment proprio il settore dei “servizi di riscossione delle entrate e altri proventi” in cui non vi è alcun materiale pagamento dalla PA al concessionario, dato che quest’ultimo trattiene l’aggio dalle somme riscosse e da riversare all’ente.
Concludeva, dunque, per il discarico dell’agente contabile.
4. All’odierna udienza pubblica, l’Avv. Pelli e il Pubblico Ministero hanno concluso come da verbale e la causa è stata trattenuta in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
5. Deve, innanzitutto, considerarsi superato il rilievo inerente all’omessa sottoscrizione del conto, posto che la provenienza del documento contabile da parte dell’agente ICA s.r.l. risulta confermata dalle attestazioni contenute nelle premesse del provvedimento di parificazione (determina n. 54 del 21.04.2020 a firma del Responsabile dell’Area finanziaria, Andrea Giacometti).
Al riguardo, il Collegio osserva che seppur la sottoscrizione dell’agente contabile deve considerarsi requisito fondamentale del conto ai fini della riferibilità del suo contenuto ad un soggetto (e la conseguente responsabilità in ordine ai fatti di gestione rendicontati), tuttavia, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale (ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 10 dicembre 2010, n. 8702), l’autografia della sottoscrizione non costituisce requisito di validità giuridica dell’atto allorquando dal complesso dei documenti che lo accompagnano emergano altri elementi che permettano di individuarne la provenienza.
6. Passando al merito, il conto giudiziale è irregolare per le ragioni di seguito indicate.
Ai fini di delineare compiutamente gli obblighi di rendicontazione incombenti sulla società affidataria del servizio di riscossione delle entrate comunali di cui trattasi, occorre verificare, in concreto, la tipologia di prestazioni alle quali la stessa società era chiamata, alla luce della regolamentazione dei rapporti intercorrenti con l’ente locale.
Nella fattispecie, il Comune di Castegnero aveva affidato in concessione per il periodo dal 1° luglio 2017 al 31 dicembre 2021 alla società ICA s.r.l. il servizio di riscossione coattiva dell’imposta comunale sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni e del canone mercatale, alle seguenti condizioni economiche: “Per la gestione del servizio, il concessionario viene compensato con un aggio calcolato sulle riscossioni complessive, a qualsiasi titolo conseguite, e con obbligo di corrispondere al Comune un minimo annuo garantito… L’aggio è rapportato in misura unica all’ammontare lordo complessivamente riscosso a titolo di imposta comunale sulla pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni, eventuali sanzioni/maggiorazioni ed interessi ad eccezione delle spese postali e di notifica. Al concessionario del servizio compete, oltre all’aggio sull’ammontare lordo delle riscossioni effettuate, l’ammontare dei diritti riscossi per affissioni urgenti, notturne e festive. I compensi del le sanzioni e gli interessi derivanti da accertamenti spettano al Comune nella stessa percentuale prevista per l’imposta e al concessionario spetta l’aggio premio offerto in sede di gara. Le somme riscosse in via definitiva per l’imposta, sanzioni ed interessi saranno riconosciuti al concessionario per il 35% ed al Comune per il 65%” (art. 3, cc. 1, 3, 4 e 5, del Capitolato speciale d’oneri).
Il Capitolato prevedeva, poi, all’art. 5, comma 1, l’obbligo del concessionario di versamento alla tesoreria comunale, entro il decimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, degli importi riscossi nel mese precedente, al netto dell’aggio di riscossione, previa presentazione del rendiconto delle riscossioni effettuate.
Orbene, come evidenziato nella relazione di deferimento, il documento depositato, redatto su modello conforme al Mod. 21 ex d.P.R. n. 194/1996, riporta esclusivamente, in due distinte colonne, gli importi riscossi (per un totale di euro 3.508,58) e i riversamenti in tesoreria comunale (per la minore somma complessiva di euro 1.443,64).
Come affermato dalla giurisprudenza, tuttavia, “il conto di cassa di cui al modello 21 del d.P.R. n. 194/1996, ideato per gli agenti contabili interni dell’amministrazione, non consent(e) una puntuale e completa rappresentazione contabile di tutte le attività di competenza dell’affidatario del servizio di riscossione dei crediti…(omissis)” (cfr. tra le altre, Corte dei conti, sez. II App., sentenza n. 224/2022; id. sez. giur. Veneto, sentenza n.
190/2022) con la conseguenza che il conto dell’agente della riscossione deve essere compilato ai sensi degli artt. 616 e 621 del R.D. n. 827/1924 e deve, quindi, contenere, in forza di tali disposizioni, sia il conto di diritto che il conto di cassa, oltre che descrivere tutte le operazioni svolte nell’esercizio di riferimento, nei termini e secondo le modalità indicate dalla disciplina sopra richiamata.
Conseguentemente, per quanto il citato mod. 21 non contenga alcun obbligo di riportare nel conto la quantificazione dei compensi maturati dal concessionario, è di tutta evidenza che qualora – come nel caso in esame – il rapporto convenzionale intercorrente tra l’Ente e il soggetto affidatario del servizio di riscossione preveda il riversamento del riscosso al netto dei compensi e delle spese la predetta quantificazione diviene elemento di valutazione della regolarità del conto (e delle somme oggetto di riversamento), essendo attinente alla gestione.
Viceversa, dall’esame del conto non si possono ricavare informazioni in merito ai compensi maturati dalla società, da portare in compensazione sulle somme riscosse, e alla loro quantificazione, essendo stati riportati esclusivamente gli importi mensili delle riscossioni e dei versamenti in tesoreria.
Né è possibile verificare, in mancanza di annotazione nel conto in esame dell’ammontare della giacenza relativa all’esercizio precedente e del compenso da portare in compensazione, la corrispondenza del bonifico effettuato a gennaio 2019 (n. 260190 del 09.01.2019), per l’importo di euro 119,01, con la giacenza di cassa al 31.12.2018 (e la correttezza delle eventuali compensazioni effettuate), non risultando depositato alcun conto dell’agente per l’esercizio 2018 presso la Segreteria di questa Sezione (come evidenziato dal magistrato istruttore, infatti, la resa inizialmente rigettata, era stata nuovamente predisposta, senza però essere stata caricata a sistema per mero errore materiale). Il documento prodotto in giudizio dall’agente, che non vale a superare l’omesso deposito del rendiconto per l’esercizio 2018 presso la Sezione ai sensi dell’art. 139 c.g.c., non consente, comunque, di accertare la corrispondenza delle riscossioni di dicembre 2018 con i versamenti effettuati nel mese di gennaio 2019, in mancanza delle relative ricevute di riscossione e del conteggio dell’aggio.
7. Questo Collegio ritiene, invece, che possa essere superato il rilievo inerente alla mancata applicazione del regime del c.d. split payment alle fatture emesse da ICA s.r.l. per le prestazioni di servizi rese nei confronti del Comune di Castegnero quando sono interamente compensate.
Al riguardo, si osserva, infatti, che, come chiarito anche dalla difesa dell’agente contabile, in virtù del contratto stipulato con il Comune, il concessionario trattiene il compenso pattuito per il servizio reso, calcolato mediante applicazione della percentuale dell’aggio, insieme alle spese di competenza, sull’ammontare delle somme riscosse dai contribuenti, all’esito della procedura di riscossione, e riversa, poi, al Comune l’eventuale quota di spettanza, al netto degli importi trattenuti.
Ne deriva che, in forza di tale regime contrattuale, le fatture non vengono pagate direttamente dall’Ente locale, ma è la società concessionaria, una volta trattenuto il corrispettivo dovuto per la prestazione resa, ad effettuare il versamento dell’imposta direttamente all’Agenzia delle Entrate, nei modi previsti dalla disciplina recata dall’art. 27 del d.P.R. n. 633 del 1972.
Sul punto, il concessionario ha, inoltre, correttamente richiamato la circolare n. 15/E del 13 aprile 2015, con la quale l’Amministrazione finanziaria, a pag.
7, ha, tra l’altro, chiarito che la disciplina dello split payment non si applica alle fattispecie nelle quali la pubblica amministrazione non effettua alcun pagamento del corrispettivo nei confronti del fornitore, come nel caso dei servizi di riscossione delle entrate e di altri proventi (cfr., in questo senso, anche Corte conti, Sez. giur. Calabria, sent. n. 123/2025).
8. Quanto, infine, all’irregolarità configurata dalla mancata trasmissione della relazione dell’organo di controllo interno, prevista e disciplinata dall’art. 139, comma 2, c.g.c., non riferibile, comunque, all’agente contabile ma all’Amministrazione, il Collegio, pur prendendo atto della tardiva redazione della stessa (in data 22 maggio 2024, dopo l’invio della richiesta istruttoria) da parte del Segretario comunale, rileva, con riferimento al contenuto del documento pervenuto, che esso avrebbe dovuto - come da ordinanza n. 15/2023 di questa Sezione Giurisdizionale – “preferibilmente dare conto dell’attività di verifica svolta, comprendente, ad esempio: la regolarità formale del conto; la corrispondenza della documentazione giustificativa con le scritture contabili dell’ente e con le risultanze contenute nel conto; la tipologia delle entrate e delle uscite e i versamenti effettuati in tesoreria; ogni evenienza che possa aver determinato un’alterazione dell'assetto contabile con evidenza di eventuali elementi significativi che siano intervenuti nel periodo di rendicontazione”.
Non può, pertanto, ritenersi idonea, per natura e contenuti, la relazione predisposta dall’Ente ai sensi dell’art. 139, comma 2, c.g.c., limitandosi la stessa a dare atto che i conti degli agenti contabili del Comune di Castegnero per l’esercizio 2019 sono stati sottoposti alle verifiche trimestrali di cassa dell’Organo di revisione ai sensi dell’art. 223 T.U.E.L..
9. Tutto ciò considerato, pur in assenza di ammanchi, il conto non può essere dichiarato regolare né l’agente può essere ammesso a discarico.
10. Quanto alle spese di giudizio, in assenza di statuizione di condanna, non è luogo a provvedere sulle stesse.
P.Q.M.
la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Veneto, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 32612 del registro di Segreteria dichiara irregolare il conto giudiziale n. 66184 reso da ICA s.r.l., quale agente della riscossione del Comune di Castegnero (VI) per il periodo 01.01.2019 – 31.12.2019, depositato in data 23 giugno 2020, e, per l’effetto, non ammette a discarico l’agente contabile.
Nulla sulle spese.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 14 gennaio 2026.
Il Giudice relatore Il Presidente
IS LL AR OL
(f.to digitalmente) (f.to digitalmente)
Depositata in Segreteria, il Il Funzionario preposto
(f.to digitalmente)