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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/05/2025, n. 768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 768 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
n. rgvg. 16913 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott. Viviana Criscuolo - Giudice -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 16913 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
DI
nata a [...] il [...] c.f. Parte_1
rappresentata e difesa, giusta procura a margine del C.F._1 ricorso, dall'avv. DI DOMENICO RAMONA presso il quale elettivamente domicilia
E
nato a [...] il [...] c.f. CP_1
, rappresentato e difeso, giusta procura a margine del C.F._2 ricorso, dall'avv. GUARINIELLO MANUELA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 04/10/2024, e Parte_1 [...]
remesso: CP_1
- di aver contratto matrimonio a Napoli il 15/07/1978;
1 - che dalla loro unione sono nati 3 figli tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
- che in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data
12.06.2013 era intervenuta separazione in forza di decreto di omologa n. 6195/2013 del 17.06.2013 alle seguenti condizioni: “1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente;
2) Il IG. si accolla le spese di straordinaria CP_1 manutenzione imu, ici e la tarsu relativa all'immobile sito in Napoli alla Via S.
Donato n. 88, 3) il sig. si accolla tutte le spese relative al trasferimento CP_1 di contratti di luce, gas, acqua e telefono in capo alla sig.ra in Parte_1 relazione all'immobile sito in Napoli alla Via S. Donato n. 88; 4) La sig.ra Pt_1
si accolla tutte le spese relative al condominio, luce, gas acqua e telefono
[...] relative alla casa sita in Napoli alla Via S. Donato n. 88; 5) i beni di arredo e tutto quanto presente nell'abitazione sita in Napoli alla Via S. Donato n. 88 (casa coniugale) resteranno nella medesima e saranno affidati alla sig.ra Parte_1 che potrà disporne come vuole;
6) il locale box sito in Napoli alla Via S. Donato n.
86 resterà in comproprietà dei coniugi con accollo delle spese a carico del sig.
; 7) la quota del 50% dell'immobile sito in Napoli alla Via Vicinale CP_1
Campanile n. 45 resterà in comproprietà dei coniugi con accollo di spese a carico del sig. 8) il sig. si impegna a versare alla IG.ra la CP_1 CP_1 Pt_1 somma di €900,00 a titolo di contributo per il suo mantenimento e rivalutabile annualmente secondo gli indici istat a decorrere dalla data di omologa della separazione, somma che sarà corrisposta il giorno 10 di ogni mese;
9) Il sig.
si impegna, altresì, a corrispondere alla sig.ra le CP_1 Parte_1 spese mediche che la medesima dovrà sostenere in relazione al grave stato di salute in cui versa”.
Su tali premesse i ricorrenti chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51
Acquisito il parere del PM, all'udienza del 27.03.2025, celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di divorziare alle condizioni riportate nel ricorso. Il Tribunale riservava la causa alla decisione del Collegio.
2 La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) Ferme le precedenti condizioni già stabilite nell'omologa e a parziale rettifica delle stesse, porre a carico del IG. un assegno divorzile da CP_1 corrispondersi alla IG.ra , nella misura di € 200,00 mensili, cifra Parte_1 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da versarsi mensilmente (e precisamente il 1° di ogni mese), sulle coordinate già note all'istante;
2) Porre a carico del sig. le spese di condominio, nonché le spese CP_1 relative alle utenze (luce, gas, acqua e telefono) relative all'immobile sito in Napoli alla Via S. Donato n. 88;
3) compensare integralmente tra le parti le spese di lite”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti a Napoli il 15/07/1978 (atto n. 226, parte II, S. A sez. Z, reg.
Atti Matrimonio anno 1978);
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
3 c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.1.12.1970
n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 28/03/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino
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