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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 02/10/2025, n. 2102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2102 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1913/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice RG MA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1913/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DELLI FRAINE Parte_1 C.F._1
LUCIANA, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. DELLI FRAINE LUCIANA
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
, elettivamente domiciliato in C.SO PORTA NUOVA, 70 Controparte_1
37122 VERONA presso il difensore avv. Controparte_1
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._3 [...]
, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore Controparte_1 avv. Controparte_1
OPPOSTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli di precisazione delle conclusioni depositati in via telematica in data 11.6.2025 per parte opponente e in data 6.6.2025 per parte opposta.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
FA
A fondamento del decreto ingiuntivo n. 3892/2021 del Tribunale di Verona notificato all'odierno opponente in data 1.2.2022, gli opposti allegavano di aver svolto attività professionale nell'ambito nella causa civile n. 11089/2019 R.G. di opposizione a decreto ingiuntivo emesso a favore della
[...] di CO (VR) nei confronti dell'odierno opponente, poi definito con Controparte_3 un accordo transattivo e conseguente estinzione del procedimento ex art. 306 cpc (cfr. doc. 3 e 4 opposta).
Con il decreto ingiuntivo opposto nel presente procedimento, parte opposta chiede il pagamento delle competenze professionali maturate con riferimento al procedimento sopra indicato, anche a fronte di un riconoscimento di debito sottoscritto dall'opponente con riferimento alla misura del compenso da corrispondere (cfr. doc. 5 opposta).
Domande delle parti
Parte opponente chiede:
IN VIA ISTRUTTORIA: insiste nella richiesta di ammissione dei capitoli di prova formulati nella II
Memoria ex art.ì183 c.p.c. depositata in data 31-05-2023, evidenziando la rilevanza degli stessi in considerazione dell'oggetto della presente procedura;
NEL MERITO: accertato che gli importi dovuti a parte opposta per l'attività professionale dalla stessa svolta sono già stati corrisposti, dichiararsi, conseguentemente nullo e privo di ogni giuridico effetto il decreto ingiuntivo N.389/2021 emesso in data24-12-2021-R.G.9108/2021.
Vittoria di spese diritti ed onorari di lite.
Parte opposta, invece, chiede:
Nel merito in via principale
- confermandosi tutti i precedenti provvedimenti dal Giudice adito, per tutti i motivi esposti in narrativa, accertata la fondatezza del credito ingiunto e l'infondatezza dell'opposizione avversaria, rigettarsi integralmente tutte le domande avversarie e confermarsi il decreto pagina 2 di 6 ingiuntivo opposto n, 3892/2021 del 28.12.2021, emesso il 24.12.2021 dal Tribunale di Verona in persona del Giudice, Dott.ssa Claudia Dal Martello, per il minor importo di € 9.591,20, confermandone la provvisoria esecutorietà, già concessa ex art. 642 c.p.c., se del caso anche ai sensi dell'art.648 c.p.c., oltre alle spese di procedimento monitorio ivi liquidate, svalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di messa in mora all'atto di citazione in opposizione avversario, oltre interessi moratori ex art. 1284, comma 4 c.c. dall'instaurazione del pendente giudizio e sino all'effettivo soddisfo.
In ogni caso
- Con vittoria di spese, compensi e onorari, rimborso forfettario del 15 % oltre ad accessori di legge, sia del procedimento monitorio, sia del presente giudizio a favore di parte opposta che si
è costituita sia personalmente che in qualità di difensore di sé stessa ai sensi dell'art. 86 c.p.c.
- Previo accertamento della responsabilità aggravata di parte opponente per aver agito e/o resistito in giudizio consapevole dell'infondatezza, temerarietà e pretestuosità delle proprie difese, condannarsi al pagamento in favore dell'Avv. Massimo P. G. Guerra Parte_1 di una somma equitativamente determinata dal Giudicante, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., terzo comma.
In via istruttoria e del tutto subordinata
- A parere della scrivente difesa, sulla base di quanto sopra esposto, dei documenti dimessi e dell'assenza totale di elementi probatori forniti dall'opponente, la causa si presenta come documentale e di pronta soluzione, senza la necessità di alcuna istruttoria che altro non farebbe che procastinare il pagamento di quanto legittimamente spettante allo scrivente legale.
- Si chiede dunque il rigetto della prova per testimoni ex adverso richiesta, per tutti i motivi in fatto e in diritto esposti in narrativa, oltre che per palese inammissibilità dei testi indicati.
- Tuzioristicamente si chiede comunque l'abilitazione a prova contraria anche su tutte le circostanze esposte in narrativa.
Qualificazione giuridica e onere della prova
Parte opponente a fondamento della propria richiesta di revoca del decreto ingiuntivo pone pagina 3 di 6 essenzialmente un'unica circostanza: l'aver già pagato - in nero - l'importo richiesto.
In tal modo, implicitamente riconosce i fatti costitutivi del diritto azionato da parte opposta, ovvero lo svolgimento dell'attività professionale in suo favore.
Sul punto, la Suprema Corte ha da tempo riconosciuto che “In tema di onere della prova, la parte convenuta in giudizio per il pagamento di una somma di denaro che eccepisca di avere adempiuto alla propria obbligazione ammette, per ciò stesso, l'esistenza del rapporto su cui si fonda la pretesa della controparte, la quale, conseguentemente, è sollevata dall'onere della relativa prova, incombendo invece sul convenuto il compito di dimostrare il proprio assunto difensivo in base al principio per cui chi eccepisce l'estinzione del diritto fatto valere nei suoi confronti deve provare il fatto su cui l'eccezione si fonda” (cfr. Sez. 3 - , Ordinanza n. 19333 del 03/08/2017).
Allo stesso modo, una recente pronuncia della Suprema Corte ha ulteriormente chiarito che “Il creditore che agisce per il pagamento ha l'onere di provare il titolo del suo diritto, non anche il mancato pagamento, giacché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca …(cfr. Sez. 2 -, Ordinanza n. 13477 del 20/05/2025).
Alla luce di tale chiaro orientamento, ai sensi della norma dell'art. 2697 comma 2 cc la prova del fatto estintivo dell'altrui diritto di credito incombe sull'opponente.
Nel caso di specie, parte opponente non ha in alcun modo provato di aver già adempiuto all'obbligazione azionata e da lui espressamente riconosciuta con il riconoscimento del debito in atti
(cfr. doc. 5 opposta), infatti si è limitata ad articolare sul punto un unico capitolo di prova orale, ovvero il capitolo 3 della memoria depositata in data 31.5.2023, astrattamente rilevante a tali fini, ma del tutto generico e contrastante con il documento di riconoscimento di debito e per tali motivi non ammesso con ordinanza depositata in data 6.12.2023.
Non ha invece minimamente prodotto i propri estratti di conto corrente da cui far dedurre in via presuntiva l'uscita di importi corrispondenti a quello azionato in un periodo temporale compatibile con l'allegato fatto estintivo, né ha articolato istanze istruttorie ammissibili sul punto.
L'opposizione proposta non può, pertanto, trovare accoglimento.
Deve in ogni caso revocarsi il decreto ingiuntivo opposto alla luce della specificazione del credito da pagina 4 di 6 parte dell'opposta a seguito di verifiche contabili, nel minor importo di euro 9.591,20.
Spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, in applicazione dei parametri medi di cui al DM 55/2014 come modificati dal DM 147/2022.
Va, infine, accolta la domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96 comma 3 cpc avanzata dall'opposta in considerazione del carattere del tutto pretestuoso dell'opposizione proposta a fronte del riconoscimento di debito in atti e dell'assenza di ogni elemento di prova a fondamento dell'opposizione.
Sul punto, infatti, la Suprema Corte ha da tempo statuito che “La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c.
e con queste cumulabile, volta - con finalità deflattive del contenzioso - alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'aver agito o resistito pretestuosamente” (cfr. Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 27623 del 21 novembre 2017).
A tal fine va condannato l'opponente al pagamento, a titolo di risarcimento del danno a parte opposta, dell'importo di euro 1.000,00 oltre agli interessi legali dalla sentenza al saldo.
Ai sensi del comma 4 dell'art. 96 cpc va poi condannata la stessa parte al pagamento, in favore della dell'importo di euro 500,00. Parte_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta l'opposizione.
2. Revoca il decreto ingiuntivo e condanna al pagamento a parte opposta Parte_1 pagina 5 di 6 del complessivo importo di euro 10.542,75, già comprensivo di interessi, oltre agli interessi legali dalla sentenza al saldo.
3. Condanna al pagamento delle spese legali sostenute da parte opposta Parte_1 liquidate nel complessivo importo di euro 5.077,00 oltre al rimborso forfettario spese generali al
15%, IVA, se dovuta, e CPA.
4. Condanna al pagamento a parte opposta per abuso del processo del Parte_1 complessivo importo di euro 1.000,00.
5. Condanna al pagamento ex art. 96 comma 4 cpc alla Parte_1 Parte_2 dell'importo di euro 500,00.
[...]
Verona, 2.10.2025
La Giudice
RG MA
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice RG MA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1913/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DELLI FRAINE Parte_1 C.F._1
LUCIANA, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. DELLI FRAINE LUCIANA
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
, elettivamente domiciliato in C.SO PORTA NUOVA, 70 Controparte_1
37122 VERONA presso il difensore avv. Controparte_1
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._3 [...]
, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore Controparte_1 avv. Controparte_1
OPPOSTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli di precisazione delle conclusioni depositati in via telematica in data 11.6.2025 per parte opponente e in data 6.6.2025 per parte opposta.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
FA
A fondamento del decreto ingiuntivo n. 3892/2021 del Tribunale di Verona notificato all'odierno opponente in data 1.2.2022, gli opposti allegavano di aver svolto attività professionale nell'ambito nella causa civile n. 11089/2019 R.G. di opposizione a decreto ingiuntivo emesso a favore della
[...] di CO (VR) nei confronti dell'odierno opponente, poi definito con Controparte_3 un accordo transattivo e conseguente estinzione del procedimento ex art. 306 cpc (cfr. doc. 3 e 4 opposta).
Con il decreto ingiuntivo opposto nel presente procedimento, parte opposta chiede il pagamento delle competenze professionali maturate con riferimento al procedimento sopra indicato, anche a fronte di un riconoscimento di debito sottoscritto dall'opponente con riferimento alla misura del compenso da corrispondere (cfr. doc. 5 opposta).
Domande delle parti
Parte opponente chiede:
IN VIA ISTRUTTORIA: insiste nella richiesta di ammissione dei capitoli di prova formulati nella II
Memoria ex art.ì183 c.p.c. depositata in data 31-05-2023, evidenziando la rilevanza degli stessi in considerazione dell'oggetto della presente procedura;
NEL MERITO: accertato che gli importi dovuti a parte opposta per l'attività professionale dalla stessa svolta sono già stati corrisposti, dichiararsi, conseguentemente nullo e privo di ogni giuridico effetto il decreto ingiuntivo N.389/2021 emesso in data24-12-2021-R.G.9108/2021.
Vittoria di spese diritti ed onorari di lite.
Parte opposta, invece, chiede:
Nel merito in via principale
- confermandosi tutti i precedenti provvedimenti dal Giudice adito, per tutti i motivi esposti in narrativa, accertata la fondatezza del credito ingiunto e l'infondatezza dell'opposizione avversaria, rigettarsi integralmente tutte le domande avversarie e confermarsi il decreto pagina 2 di 6 ingiuntivo opposto n, 3892/2021 del 28.12.2021, emesso il 24.12.2021 dal Tribunale di Verona in persona del Giudice, Dott.ssa Claudia Dal Martello, per il minor importo di € 9.591,20, confermandone la provvisoria esecutorietà, già concessa ex art. 642 c.p.c., se del caso anche ai sensi dell'art.648 c.p.c., oltre alle spese di procedimento monitorio ivi liquidate, svalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di messa in mora all'atto di citazione in opposizione avversario, oltre interessi moratori ex art. 1284, comma 4 c.c. dall'instaurazione del pendente giudizio e sino all'effettivo soddisfo.
In ogni caso
- Con vittoria di spese, compensi e onorari, rimborso forfettario del 15 % oltre ad accessori di legge, sia del procedimento monitorio, sia del presente giudizio a favore di parte opposta che si
è costituita sia personalmente che in qualità di difensore di sé stessa ai sensi dell'art. 86 c.p.c.
- Previo accertamento della responsabilità aggravata di parte opponente per aver agito e/o resistito in giudizio consapevole dell'infondatezza, temerarietà e pretestuosità delle proprie difese, condannarsi al pagamento in favore dell'Avv. Massimo P. G. Guerra Parte_1 di una somma equitativamente determinata dal Giudicante, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., terzo comma.
In via istruttoria e del tutto subordinata
- A parere della scrivente difesa, sulla base di quanto sopra esposto, dei documenti dimessi e dell'assenza totale di elementi probatori forniti dall'opponente, la causa si presenta come documentale e di pronta soluzione, senza la necessità di alcuna istruttoria che altro non farebbe che procastinare il pagamento di quanto legittimamente spettante allo scrivente legale.
- Si chiede dunque il rigetto della prova per testimoni ex adverso richiesta, per tutti i motivi in fatto e in diritto esposti in narrativa, oltre che per palese inammissibilità dei testi indicati.
- Tuzioristicamente si chiede comunque l'abilitazione a prova contraria anche su tutte le circostanze esposte in narrativa.
Qualificazione giuridica e onere della prova
Parte opponente a fondamento della propria richiesta di revoca del decreto ingiuntivo pone pagina 3 di 6 essenzialmente un'unica circostanza: l'aver già pagato - in nero - l'importo richiesto.
In tal modo, implicitamente riconosce i fatti costitutivi del diritto azionato da parte opposta, ovvero lo svolgimento dell'attività professionale in suo favore.
Sul punto, la Suprema Corte ha da tempo riconosciuto che “In tema di onere della prova, la parte convenuta in giudizio per il pagamento di una somma di denaro che eccepisca di avere adempiuto alla propria obbligazione ammette, per ciò stesso, l'esistenza del rapporto su cui si fonda la pretesa della controparte, la quale, conseguentemente, è sollevata dall'onere della relativa prova, incombendo invece sul convenuto il compito di dimostrare il proprio assunto difensivo in base al principio per cui chi eccepisce l'estinzione del diritto fatto valere nei suoi confronti deve provare il fatto su cui l'eccezione si fonda” (cfr. Sez. 3 - , Ordinanza n. 19333 del 03/08/2017).
Allo stesso modo, una recente pronuncia della Suprema Corte ha ulteriormente chiarito che “Il creditore che agisce per il pagamento ha l'onere di provare il titolo del suo diritto, non anche il mancato pagamento, giacché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca …(cfr. Sez. 2 -, Ordinanza n. 13477 del 20/05/2025).
Alla luce di tale chiaro orientamento, ai sensi della norma dell'art. 2697 comma 2 cc la prova del fatto estintivo dell'altrui diritto di credito incombe sull'opponente.
Nel caso di specie, parte opponente non ha in alcun modo provato di aver già adempiuto all'obbligazione azionata e da lui espressamente riconosciuta con il riconoscimento del debito in atti
(cfr. doc. 5 opposta), infatti si è limitata ad articolare sul punto un unico capitolo di prova orale, ovvero il capitolo 3 della memoria depositata in data 31.5.2023, astrattamente rilevante a tali fini, ma del tutto generico e contrastante con il documento di riconoscimento di debito e per tali motivi non ammesso con ordinanza depositata in data 6.12.2023.
Non ha invece minimamente prodotto i propri estratti di conto corrente da cui far dedurre in via presuntiva l'uscita di importi corrispondenti a quello azionato in un periodo temporale compatibile con l'allegato fatto estintivo, né ha articolato istanze istruttorie ammissibili sul punto.
L'opposizione proposta non può, pertanto, trovare accoglimento.
Deve in ogni caso revocarsi il decreto ingiuntivo opposto alla luce della specificazione del credito da pagina 4 di 6 parte dell'opposta a seguito di verifiche contabili, nel minor importo di euro 9.591,20.
Spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, in applicazione dei parametri medi di cui al DM 55/2014 come modificati dal DM 147/2022.
Va, infine, accolta la domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96 comma 3 cpc avanzata dall'opposta in considerazione del carattere del tutto pretestuoso dell'opposizione proposta a fronte del riconoscimento di debito in atti e dell'assenza di ogni elemento di prova a fondamento dell'opposizione.
Sul punto, infatti, la Suprema Corte ha da tempo statuito che “La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c.
e con queste cumulabile, volta - con finalità deflattive del contenzioso - alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'aver agito o resistito pretestuosamente” (cfr. Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 27623 del 21 novembre 2017).
A tal fine va condannato l'opponente al pagamento, a titolo di risarcimento del danno a parte opposta, dell'importo di euro 1.000,00 oltre agli interessi legali dalla sentenza al saldo.
Ai sensi del comma 4 dell'art. 96 cpc va poi condannata la stessa parte al pagamento, in favore della dell'importo di euro 500,00. Parte_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta l'opposizione.
2. Revoca il decreto ingiuntivo e condanna al pagamento a parte opposta Parte_1 pagina 5 di 6 del complessivo importo di euro 10.542,75, già comprensivo di interessi, oltre agli interessi legali dalla sentenza al saldo.
3. Condanna al pagamento delle spese legali sostenute da parte opposta Parte_1 liquidate nel complessivo importo di euro 5.077,00 oltre al rimborso forfettario spese generali al
15%, IVA, se dovuta, e CPA.
4. Condanna al pagamento a parte opposta per abuso del processo del Parte_1 complessivo importo di euro 1.000,00.
5. Condanna al pagamento ex art. 96 comma 4 cpc alla Parte_1 Parte_2 dell'importo di euro 500,00.
[...]
Verona, 2.10.2025
La Giudice
RG MA
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