Art. 87.
(Nozione e forma della salvaguardia).
La salvaguardia e' la speciale protezione concessa dai comandanti militari, a cio' autorizzati, a determinate istituzioni, localita', edifici o persone.
Essa deve risultare da un documento scritto, nel quale sono determinati l'oggetto della protezione e il modo della sua attuazione.
(Nozione e forma della salvaguardia).
La salvaguardia e' la speciale protezione concessa dai comandanti militari, a cio' autorizzati, a determinate istituzioni, localita', edifici o persone.
Essa deve risultare da un documento scritto, nel quale sono determinati l'oggetto della protezione e il modo della sua attuazione.