Art. 10. Disposizioni in materia di adozione in formato digitale
dei regolamenti ministeriali 1. Nelle more dell'entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dall'articolo 9, comma 1, della presente legge, i regolamenti di cui all' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , possono essere adottati con modalita' digitali nel rispetto delle disposizioni in tema di formazione, trasmissione, sottoscrizione, gestione e conservazione degli atti previste dal codice dell'amministrazione digitale , di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , e dalle relative linee guida adottate in attuazione dell'articolo 71 del medesimo codice.
2. La sottoscrizione dei regolamenti di cui al comma 1 con firma digitale integra e sostituisce l'apposizione di nastrini e sigilli di cui al regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2092 , convertito dalla legge 29 novembre 1928, n. 2709 , e le altre procedure analogiche previste dalla normativa vigente per assicurare l'autenticita' e l'integrita' degli stessi.
3. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere dell'Agenzia per l'Italia digitale, sono individuate le modalita' di conservazione e raccolta dei regolamenti di cui al comma 1.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 acquistano efficacia dalla data di entrata in vigore del decreto previsto dal comma 3.
Note all'art. 10:
- Per i riferimenti all' articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , si vedano le note all'articolo 9.
- Si riporta l'articolo 71 del citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 :
«Art. 71 (Regole tecniche). - 1. L'AgID, previa consultazione pubblica da svolgersi entro il termine di trenta giorni, sentiti le amministrazioni competenti e il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di competenza, nonche' acquisito il parere della Conferenza unificata, adotta Linee guida contenenti le regole tecniche e di indirizzo per l'attuazione del presente Codice. Le Linee guida divengono efficaci dopo la loro pubblicazione nell'apposita area del sito Internet istituzionale dell'AgID e di essa ne e' data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le Linee guida sono aggiornate o modificate con la procedura di cui al primo periodo.
1-bis.
1-ter. Le regole tecniche di cui al presente codice sono dettate in conformita' ai requisiti tecnici di accessibilita' di cui all' articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4 , alle discipline risultanti dal processo di standardizzazione tecnologica a livello internazionale ed alle normative dell'Unione europea.
2.».
- Per i riferimenti al regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2092 , si vedano le note all'articolo 9.
dei regolamenti ministeriali 1. Nelle more dell'entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dall'articolo 9, comma 1, della presente legge, i regolamenti di cui all' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , possono essere adottati con modalita' digitali nel rispetto delle disposizioni in tema di formazione, trasmissione, sottoscrizione, gestione e conservazione degli atti previste dal codice dell'amministrazione digitale , di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , e dalle relative linee guida adottate in attuazione dell'articolo 71 del medesimo codice.
2. La sottoscrizione dei regolamenti di cui al comma 1 con firma digitale integra e sostituisce l'apposizione di nastrini e sigilli di cui al regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2092 , convertito dalla legge 29 novembre 1928, n. 2709 , e le altre procedure analogiche previste dalla normativa vigente per assicurare l'autenticita' e l'integrita' degli stessi.
3. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere dell'Agenzia per l'Italia digitale, sono individuate le modalita' di conservazione e raccolta dei regolamenti di cui al comma 1.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 acquistano efficacia dalla data di entrata in vigore del decreto previsto dal comma 3.
Note all'art. 10:
- Per i riferimenti all' articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , si vedano le note all'articolo 9.
- Si riporta l'articolo 71 del citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 :
«Art. 71 (Regole tecniche). - 1. L'AgID, previa consultazione pubblica da svolgersi entro il termine di trenta giorni, sentiti le amministrazioni competenti e il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di competenza, nonche' acquisito il parere della Conferenza unificata, adotta Linee guida contenenti le regole tecniche e di indirizzo per l'attuazione del presente Codice. Le Linee guida divengono efficaci dopo la loro pubblicazione nell'apposita area del sito Internet istituzionale dell'AgID e di essa ne e' data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le Linee guida sono aggiornate o modificate con la procedura di cui al primo periodo.
1-bis.
1-ter. Le regole tecniche di cui al presente codice sono dettate in conformita' ai requisiti tecnici di accessibilita' di cui all' articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4 , alle discipline risultanti dal processo di standardizzazione tecnologica a livello internazionale ed alle normative dell'Unione europea.
2.».
- Per i riferimenti al regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2092 , si vedano le note all'articolo 9.