CA
Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/07/2025, n. 3800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3800 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Natalia Ceccarelli Presidente rel. est.
dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere
dott. Antonio Criscuolo Gaito Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 532/2020 R.G.A.C., riservata in decisione all'esito dell'udienza del 22.4.2025 di precisazione delle conclusioni, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del 10.10.2022, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
c.f. , elett.te dom.to in Sant'SI (Na) alla Via N. Parte_1 C.F._1
Paganini n. 7, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Barone (C.F. ) che lo C.F._2 rappresenta e difende - Email_1
APPELLANTE
E
1 P.IVA in persona del legale rapp.te p.t., elett.te dom.ta in Controparte_1 P.IVA_1
Somma Vesuviana (NA) alla Via A. Moro n. 46 presso lo studio dell'avv. Luigi Pappalardo
( ), che la rapp.ta e difende - C.F._3 Email_2
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Nola n. 1662/2019, pubblicata il 23 luglio
2019, non notificata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 10.11.2012 la proponeva opposizione al decreto Parte_2 ingiuntivo emesso, ad istanza del dott. per il pagamento della somma di euro Parte_1
21.687,09, oltre interessi e spese, pretesa in corrispettivo di prestazioni professionali di amministrazione e contabilità rese in favore dell'opponente dal 01.07.1999 al 30.03.2004.
L'opponente eccepiva la prescrizione triennale del credito ai sensi dell'art. 2956 c.c., atteso che il rapporto era cessato il 31.3.2008 e la prima costituzione in mora era stata recapitata nel luglio 2011.
Si costituiva in giudizio il quale resisteva all'opposizione, allegando di aver inoltrato Parte_1 altra formale richiesta di pagamento in data antecedente al luglio 2011, precisamente il 4.9.2008.
Negata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, espletata istruttoria, la causa veniva, all'esito, decisa con la sentenza oggi appellata, con la quale il Tribunale accoglieva l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava al pagamento delle spese di lite. Parte_1
Il giudice di prime cure, preso atto della tardiva restituzione del fascicolo di parte opposta rispetto al termine di cui all'art. 169, 2° comma, c.p.c. (a tenore del quale “Ciascuna parte ha la facoltà di ritirare il fascicolo cartaceo all'atto della rimessione della causa al collegio a norma dell'articolo 189, ma deve restituirlo al più tardi al momento del deposito della comparsa conclusionale”), ritenuto di dover decidere la causa prescindendo dai documenti in esso contenuti, accoglieva l'eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente sul presupposto che il aveva agito in giudizio limitatamente a crediti maturati per prestazioni rese Pt_1 dall'1.07.1999 al 30.03.2004, e che l'opponente avesse eccepito che il rapporto era cessato, appunto, nel
2004 e non, come invece dedotto dall'opposto, nel 2008.
Affermava, pertanto, che “La mancata tempestiva contestazione, da parte dell'opposto, della durata del rapporto dal
1999 al 2004 (come affermato da parte opponente sin dall'atto di opposizione) consente di datare appunto al 2004 la data di chiusura di tale rapporto professionale, con conseguente tardività di qualsivoglia richiesta di pagamento successiva
2 al marzo 2007 (ossia tre anni dal 30.03.2004). Per cui, mancando in atti qualsivoglia prova della detta interruzione tra il 2004 ed il 2007, il diritto al pagamento del deve ritenersi prescritto”. Pt_1
Con atto di citazione notificato in data 12.2.2020, ha proposto tempestivo appello Parte_1 avverso la citata pronuncia, deducendone l'erroneità e chiedendone la riforma nel senso dell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado.
Con comparsa del 22.05.2020 (per l'udienza dell'11.6.2020, differita di ufficio al 12.6.2020) si è costituita la società appellata resistendo al gravame e concludendo per il rigetto.
Negata la sospensione dell'esecutività della sentenza appellata, mutati la Sezione e il relatore, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza in epigrafe indicata;
quindi, sulle rinnovate conclusioni delle parti, è stata riservata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello - ammissibile in quanto rispettoso del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU.
27199/2017) – è fondato e meritevole di accoglimento.
Col primo motivo di gravame si deduce l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto inutilizzabile la documentazione contenuta nel fascicolo di parte opposta, restituito dopo la scadenza del termine per il deposito della comparsa conclusionale e prima della scadenza del termine per le repliche, e, pertanto, disponibile al momento della redazione della sentenza.
La censura è fondata.
Il principio di "non immanenza della prova nel processo civile" deve essere temperato da quello "di non dispersione della prova ormai acquisita", fondato su motivi di economia processuale e sulla ragionevole durata del processo (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23455 del 2018).
3 In ogni caso, la perentorietà del termine entro il quale, a norma dell'art. 169, comma 2, c.p.c., deve avvenire il deposito del fascicolo di parte ritirato all'atto della rimessione della causa al collegio, va riferita solo alla fase decisoria di primo grado e non può in alcun modo operare una volta che il procedimento trasmigri in appello, stante il riferimento dell'art. 345 c.p.c. alle sole prove nuove e, quindi, ai documenti che si pretenda di introdurre per la prima volta nel secondo grado di giudizio, tra i quali non rientrano quelli contenuti nel fascicolo di parte di primo grado, ove siano stati prodotti nell'osservanza delle preclusioni probatorie di cui agli artt. 165 e 166 c.p.c. (cfr. Cass. 29309/2017, preceduta, nello stesso senso, da Cass. 26030/2014).
In applicazione dei principi giurisprudenziali testé richiamati va affermata la piena utilizzabilità, nel presente giudizio di appello, degli atti ritualmente prodotti dall'appellante nel corso del giudizio di primo grado.
Quelli allegati al ricorso monitorio erano, invece, senz'altro utilizzabili anche dal giudice a quo, trattandosi di atti già acquisiti al processo ai sensi dell'art. 186 disp. att. c.p.c., e non sussistendo preclusioni di alcun tipo in relazione alla loro esibizione e al loro inserimento nel fascicolo (cfr. Cass.
Sez. 3 -, Sentenza n. 26116 del 27/09/2021).
Ciò posto, e venendo al secondo motivo, con esso l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il
Tribunale ha accolto l'eccezione di prescrizione sul presupposto che il rapporto professionale dovesse ritenersi cessato nel 2004 anziché nel 2008, con conseguente tardività di qualsivoglia richiesta di pagamento successiva al marzo 2007.
Anche tale censura è fondata.
Va premesso che, in tema di prescrizione, con riferimento al corrispettivo della prestazione d'opera, il contratto che ha per oggetto una prestazione di lavoro autonomo è da considerarsi unico in relazione a tutta l'attività svolta in adempimento dell'obbligazione assunta, sicché il termine di prescrizione del diritto al compenso decorre dal giorno in cui è stato espletato l'incarico commesso, e non già dal compimento di ogni singola prestazione professionale in cui si articola l'obbligazione (ex plurimis Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 4951 del 14/03/2016).
Nel caso di specie, poco rileva che il abbia agito in monitorio per il pagamento, tra le altre, di Pt_1 prestazioni rese tra il 1999 e il 2004.
Ciò che importa è che esse sono state rese nell'ambito di un rapporto professionale cessato, per stessa ammissione dell'opponente, solo nel 2008 (“Il credito vantato è ampiamente caduto in prescrizione perché richiesto
4 ben oltre i tre anni previsti ex art. 2956 c.c. con raccomandata pervenuta nel Luglio del 2011 nel mentre il rapporto si
è estinto il 31.3.2008. Di tanto l'odierna opponente notiziava con raccomandata AR pervenuta il 30.08.2011 il dott. come da lettera che si esibisce.” (cfr. atto di citazione in opposizione, pag. 1). Parte_1
La prova testimoniale esperita ha riscontrato positivamente il dato della cessazione del rapporto nell'anno 2008 (cfr. deposizione ), che deve, pertanto, ritenersi acquisito al giudizio. Testimone_1
Così individuato il dies a quo di decorrenza della prescrizione presuntiva triennale del credito in lite, va parimenti dato atto della sua efficace interruzione a mezzo della richiesta di pagamento del 4.9.2008, recapitata in pari data alla società appellata, a mani della segretaria, come documentato in atti dalla ricevuta di recapito della raccomandata a.r. (doc. n. 4 del fascicolo di parte opposta nel giudizio di opposizione).
La successiva missiva del 14.7.2011/18.7.2011, corredata di avviso di ricevimento (in atti), con cui il dott. reiterava la richiesta di pagamento delle proprie competenze professionali, ha Pt_1 ulteriormente interrotto il termine di prescrizione, sì da rendere tempestiva l'azione monitoria proposta con ricorso del 13.3.2012.
Orbene, il presupposto necessario ai fini della decorrenza del termine triennale di cui all'art. 2956, comma 2, c.c., relativa al diritto al compenso dei professionisti, è l'avvenuto adempimento dell'obbligazione, il quale implica il riconoscimento dell'esistenza del credito nella stessa misura richiesta dal creditore (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 15665 del 05/06/2023).
Ne deriva che, superata l'eccezione di prescrizione, non residua incertezza sulla misura del credito, che
è corrispondente alla richiesta del creditore, e nel caso di specie suffragata dalla parcella vistata dall'ordine professionale di appartenenza.
Per questi motivi
l'appello deve trovare accoglimento e, per l'effetto, in riforma della sentenza gravata,
l'opposizione proposta da con citazione notificata il 10/11/2012 avverso il decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 1638/2012 del 21.8.2012, deve essere rigettata.
L'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo ha comportato, peraltro, la definitiva caducazione del provvedimento monitorio, sicché la riforma della sentenza di primo grado da parte del giudice d'appello non può determinare la “riviviscenza” del decreto ingiuntivo già revocato (cfr. Cass. Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 20868 del 06/09/2017).
Ne deriva che, in accoglimento del gravame, l'appellata va condannata al pagamento dell'importo portato dal decreto ingiuntivo definitivamente caducato.
5 L'accoglimento del gravame importa, altresì, la rideterminazione delle spese del doppio grado (alla stregua dell'esito complessivo della lite), atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (Cass. 30/12/2013, n. 28718; Cass. 22/12/2009, n. 26985; Cass. 4/06/2007,
n.12963; v. anche Ca.ss. 1/06/2016, n. 11423).
Pertanto, le spese del doppio grado seguono la soccombenza dell'opponente/appellata, e vanno liquidate come da dispositivo, con riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati con decreto n. 147/2022, e, dunque, tenuto conto del valore della lite (fino a euro 26.000,00), attestandosi nei minimi per la scarsa complessità delle questioni affrontate e con la chiesta attribuzione.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- In accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza gravata, rigetta l'opposizione proposta da con citazione notificata il 10/11/2012 avverso il decreto ingiuntivo n. 1638/2012 Controparte_1 del 21.8.2012, e per l'effetto condanna in persona del l.r.p.t., al pagamento, in favore Controparte_1 dell'appellante, dell'importo di euro 21.687,09, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo;
- condanna in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese di lite, che liquida: Controparte_1 per la fase monitoria, in euro 111,00 per esborsi ed euro 492,00 per compensi professionali;
per il primo grado, in euro 2.540,00 per compensi professionali;
per il secondo grado, in euro 382,50 per esborsi ed euro 2.906,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge con attribuzione al procuratore anticipatario avv. Vincenzo Barone.
Così deciso in Napoli, il 16.7.2025
Il Presidente rel. est.
dott.ssa Natalia Ceccarelli
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Natalia Ceccarelli Presidente rel. est.
dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere
dott. Antonio Criscuolo Gaito Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 532/2020 R.G.A.C., riservata in decisione all'esito dell'udienza del 22.4.2025 di precisazione delle conclusioni, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del 10.10.2022, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
c.f. , elett.te dom.to in Sant'SI (Na) alla Via N. Parte_1 C.F._1
Paganini n. 7, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Barone (C.F. ) che lo C.F._2 rappresenta e difende - Email_1
APPELLANTE
E
1 P.IVA in persona del legale rapp.te p.t., elett.te dom.ta in Controparte_1 P.IVA_1
Somma Vesuviana (NA) alla Via A. Moro n. 46 presso lo studio dell'avv. Luigi Pappalardo
( ), che la rapp.ta e difende - C.F._3 Email_2
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Nola n. 1662/2019, pubblicata il 23 luglio
2019, non notificata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 10.11.2012 la proponeva opposizione al decreto Parte_2 ingiuntivo emesso, ad istanza del dott. per il pagamento della somma di euro Parte_1
21.687,09, oltre interessi e spese, pretesa in corrispettivo di prestazioni professionali di amministrazione e contabilità rese in favore dell'opponente dal 01.07.1999 al 30.03.2004.
L'opponente eccepiva la prescrizione triennale del credito ai sensi dell'art. 2956 c.c., atteso che il rapporto era cessato il 31.3.2008 e la prima costituzione in mora era stata recapitata nel luglio 2011.
Si costituiva in giudizio il quale resisteva all'opposizione, allegando di aver inoltrato Parte_1 altra formale richiesta di pagamento in data antecedente al luglio 2011, precisamente il 4.9.2008.
Negata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, espletata istruttoria, la causa veniva, all'esito, decisa con la sentenza oggi appellata, con la quale il Tribunale accoglieva l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava al pagamento delle spese di lite. Parte_1
Il giudice di prime cure, preso atto della tardiva restituzione del fascicolo di parte opposta rispetto al termine di cui all'art. 169, 2° comma, c.p.c. (a tenore del quale “Ciascuna parte ha la facoltà di ritirare il fascicolo cartaceo all'atto della rimessione della causa al collegio a norma dell'articolo 189, ma deve restituirlo al più tardi al momento del deposito della comparsa conclusionale”), ritenuto di dover decidere la causa prescindendo dai documenti in esso contenuti, accoglieva l'eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente sul presupposto che il aveva agito in giudizio limitatamente a crediti maturati per prestazioni rese Pt_1 dall'1.07.1999 al 30.03.2004, e che l'opponente avesse eccepito che il rapporto era cessato, appunto, nel
2004 e non, come invece dedotto dall'opposto, nel 2008.
Affermava, pertanto, che “La mancata tempestiva contestazione, da parte dell'opposto, della durata del rapporto dal
1999 al 2004 (come affermato da parte opponente sin dall'atto di opposizione) consente di datare appunto al 2004 la data di chiusura di tale rapporto professionale, con conseguente tardività di qualsivoglia richiesta di pagamento successiva
2 al marzo 2007 (ossia tre anni dal 30.03.2004). Per cui, mancando in atti qualsivoglia prova della detta interruzione tra il 2004 ed il 2007, il diritto al pagamento del deve ritenersi prescritto”. Pt_1
Con atto di citazione notificato in data 12.2.2020, ha proposto tempestivo appello Parte_1 avverso la citata pronuncia, deducendone l'erroneità e chiedendone la riforma nel senso dell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado.
Con comparsa del 22.05.2020 (per l'udienza dell'11.6.2020, differita di ufficio al 12.6.2020) si è costituita la società appellata resistendo al gravame e concludendo per il rigetto.
Negata la sospensione dell'esecutività della sentenza appellata, mutati la Sezione e il relatore, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza in epigrafe indicata;
quindi, sulle rinnovate conclusioni delle parti, è stata riservata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello - ammissibile in quanto rispettoso del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU.
27199/2017) – è fondato e meritevole di accoglimento.
Col primo motivo di gravame si deduce l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto inutilizzabile la documentazione contenuta nel fascicolo di parte opposta, restituito dopo la scadenza del termine per il deposito della comparsa conclusionale e prima della scadenza del termine per le repliche, e, pertanto, disponibile al momento della redazione della sentenza.
La censura è fondata.
Il principio di "non immanenza della prova nel processo civile" deve essere temperato da quello "di non dispersione della prova ormai acquisita", fondato su motivi di economia processuale e sulla ragionevole durata del processo (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23455 del 2018).
3 In ogni caso, la perentorietà del termine entro il quale, a norma dell'art. 169, comma 2, c.p.c., deve avvenire il deposito del fascicolo di parte ritirato all'atto della rimessione della causa al collegio, va riferita solo alla fase decisoria di primo grado e non può in alcun modo operare una volta che il procedimento trasmigri in appello, stante il riferimento dell'art. 345 c.p.c. alle sole prove nuove e, quindi, ai documenti che si pretenda di introdurre per la prima volta nel secondo grado di giudizio, tra i quali non rientrano quelli contenuti nel fascicolo di parte di primo grado, ove siano stati prodotti nell'osservanza delle preclusioni probatorie di cui agli artt. 165 e 166 c.p.c. (cfr. Cass. 29309/2017, preceduta, nello stesso senso, da Cass. 26030/2014).
In applicazione dei principi giurisprudenziali testé richiamati va affermata la piena utilizzabilità, nel presente giudizio di appello, degli atti ritualmente prodotti dall'appellante nel corso del giudizio di primo grado.
Quelli allegati al ricorso monitorio erano, invece, senz'altro utilizzabili anche dal giudice a quo, trattandosi di atti già acquisiti al processo ai sensi dell'art. 186 disp. att. c.p.c., e non sussistendo preclusioni di alcun tipo in relazione alla loro esibizione e al loro inserimento nel fascicolo (cfr. Cass.
Sez. 3 -, Sentenza n. 26116 del 27/09/2021).
Ciò posto, e venendo al secondo motivo, con esso l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il
Tribunale ha accolto l'eccezione di prescrizione sul presupposto che il rapporto professionale dovesse ritenersi cessato nel 2004 anziché nel 2008, con conseguente tardività di qualsivoglia richiesta di pagamento successiva al marzo 2007.
Anche tale censura è fondata.
Va premesso che, in tema di prescrizione, con riferimento al corrispettivo della prestazione d'opera, il contratto che ha per oggetto una prestazione di lavoro autonomo è da considerarsi unico in relazione a tutta l'attività svolta in adempimento dell'obbligazione assunta, sicché il termine di prescrizione del diritto al compenso decorre dal giorno in cui è stato espletato l'incarico commesso, e non già dal compimento di ogni singola prestazione professionale in cui si articola l'obbligazione (ex plurimis Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 4951 del 14/03/2016).
Nel caso di specie, poco rileva che il abbia agito in monitorio per il pagamento, tra le altre, di Pt_1 prestazioni rese tra il 1999 e il 2004.
Ciò che importa è che esse sono state rese nell'ambito di un rapporto professionale cessato, per stessa ammissione dell'opponente, solo nel 2008 (“Il credito vantato è ampiamente caduto in prescrizione perché richiesto
4 ben oltre i tre anni previsti ex art. 2956 c.c. con raccomandata pervenuta nel Luglio del 2011 nel mentre il rapporto si
è estinto il 31.3.2008. Di tanto l'odierna opponente notiziava con raccomandata AR pervenuta il 30.08.2011 il dott. come da lettera che si esibisce.” (cfr. atto di citazione in opposizione, pag. 1). Parte_1
La prova testimoniale esperita ha riscontrato positivamente il dato della cessazione del rapporto nell'anno 2008 (cfr. deposizione ), che deve, pertanto, ritenersi acquisito al giudizio. Testimone_1
Così individuato il dies a quo di decorrenza della prescrizione presuntiva triennale del credito in lite, va parimenti dato atto della sua efficace interruzione a mezzo della richiesta di pagamento del 4.9.2008, recapitata in pari data alla società appellata, a mani della segretaria, come documentato in atti dalla ricevuta di recapito della raccomandata a.r. (doc. n. 4 del fascicolo di parte opposta nel giudizio di opposizione).
La successiva missiva del 14.7.2011/18.7.2011, corredata di avviso di ricevimento (in atti), con cui il dott. reiterava la richiesta di pagamento delle proprie competenze professionali, ha Pt_1 ulteriormente interrotto il termine di prescrizione, sì da rendere tempestiva l'azione monitoria proposta con ricorso del 13.3.2012.
Orbene, il presupposto necessario ai fini della decorrenza del termine triennale di cui all'art. 2956, comma 2, c.c., relativa al diritto al compenso dei professionisti, è l'avvenuto adempimento dell'obbligazione, il quale implica il riconoscimento dell'esistenza del credito nella stessa misura richiesta dal creditore (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 15665 del 05/06/2023).
Ne deriva che, superata l'eccezione di prescrizione, non residua incertezza sulla misura del credito, che
è corrispondente alla richiesta del creditore, e nel caso di specie suffragata dalla parcella vistata dall'ordine professionale di appartenenza.
Per questi motivi
l'appello deve trovare accoglimento e, per l'effetto, in riforma della sentenza gravata,
l'opposizione proposta da con citazione notificata il 10/11/2012 avverso il decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 1638/2012 del 21.8.2012, deve essere rigettata.
L'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo ha comportato, peraltro, la definitiva caducazione del provvedimento monitorio, sicché la riforma della sentenza di primo grado da parte del giudice d'appello non può determinare la “riviviscenza” del decreto ingiuntivo già revocato (cfr. Cass. Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 20868 del 06/09/2017).
Ne deriva che, in accoglimento del gravame, l'appellata va condannata al pagamento dell'importo portato dal decreto ingiuntivo definitivamente caducato.
5 L'accoglimento del gravame importa, altresì, la rideterminazione delle spese del doppio grado (alla stregua dell'esito complessivo della lite), atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (Cass. 30/12/2013, n. 28718; Cass. 22/12/2009, n. 26985; Cass. 4/06/2007,
n.12963; v. anche Ca.ss. 1/06/2016, n. 11423).
Pertanto, le spese del doppio grado seguono la soccombenza dell'opponente/appellata, e vanno liquidate come da dispositivo, con riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati con decreto n. 147/2022, e, dunque, tenuto conto del valore della lite (fino a euro 26.000,00), attestandosi nei minimi per la scarsa complessità delle questioni affrontate e con la chiesta attribuzione.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- In accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza gravata, rigetta l'opposizione proposta da con citazione notificata il 10/11/2012 avverso il decreto ingiuntivo n. 1638/2012 Controparte_1 del 21.8.2012, e per l'effetto condanna in persona del l.r.p.t., al pagamento, in favore Controparte_1 dell'appellante, dell'importo di euro 21.687,09, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo;
- condanna in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese di lite, che liquida: Controparte_1 per la fase monitoria, in euro 111,00 per esborsi ed euro 492,00 per compensi professionali;
per il primo grado, in euro 2.540,00 per compensi professionali;
per il secondo grado, in euro 382,50 per esborsi ed euro 2.906,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge con attribuzione al procuratore anticipatario avv. Vincenzo Barone.
Così deciso in Napoli, il 16.7.2025
Il Presidente rel. est.
dott.ssa Natalia Ceccarelli
6