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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 27/02/2025, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4282/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente Relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 4282/2024 R.G. posta in decisione in data 25/02/2025 e promossa da
elettivamente domiciliata in Busto Arsizio presso lo studio dell'avv. Isabella Parte_1
Maiera, che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE contro
ammesso al patrocinio a spese dello Stato, elettivamente domiciliato in Vergiate CP_1
presso lo studio dell'avv. Katia Broggini, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: modifica delle condizioni di regolamentazione dei rapporti con i figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE: Voglia il Tribunale Ill.mo adito, contrariis reiectis, modificare il decreto emesso dal Tribunale di Busto Arsizio, tra e , rg. Parte_1 CP_1 pagina 1 di 8 2285/2017 del 12.07.2018, come segue: in via principale:
1. Disporre l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocamento PE
prevalente presso la madre e la sua abitazione da subito.
2. Il padre potrà vedere e stare con il minore un giorno a settimana e precisamente il martedì dall'uscita da scuola alle ore 16.30 sino al giorno successivo quando rientrerà a scuola, con pernottamento.
3. Il minore trascorrerà i fine settimana alternati con padre e madre, dalle ore 10.00 del sabato alle ore 19.00 della domenica sera. Il padre preleverà il minore a casa della madre, quando il padre avrà il fine settimana di competenza e lo riaccompagnerà alla domenica alle ore 19.00.
4. Le vacanze natalizie saranno trascorse dal minore, alternandosi ogni anno, dal 25 dicembre mattina al 30 dicembre sera con un genitore e dal 30 dicembre sera al 06 gennaio con l'altro genitore. Il periodo di vacanza pasquale sarà trascorso, alternandosi ogni anno, dal giovedì santo alla domenica di Pasqua alla sera con un genitore e dalla sera della domenica di Pasqua sino al rientro a scuola con l'altro genitore.
5. Il minore trascorrerà con il padre le vacanze estive, quindici giorni, anche non consecutivi, da concordare con la madre per iscritto entro il 30 aprile di ogni anno.
6. Disporre che il Signor versi un contributo al mantenimento del figlio di euro CP_1 PE
150,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici istat costo della vita.
Le spese straordinarie verranno suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo le modalità e criteri stabiliti dal Protocollo del Tribunale di Milano, qui integralmente ritrascritto.
7. Disporre che i genitori si rilascino reciprocamente il consenso al rilascio del documento di identità valido per l'espatrio e al rilascio del passaporto per il figlio.
8. Disporre che l'assegno unico venga percepito per intero dalla madre, collocataria del minore.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri di legge.
CONCLUSIONI DEL RESISTENTE: Voglia il Tribunale di Busto Arsizio, rigettata ogni contraria istanza, così giudicare.
In via principale a) rigettare le domande formulate con ricorso 19.11.2024 proposto da in quanto Parte_1
infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa;
b) previa conferma dell'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori e delle altre previsioni contenute nel decreto del Tribunale di Busto Arsizio 12.7.2018 così integrare e modificare il pagina 2 di 8 provvedimento:
1- a modifica del punto 1 stabilire il collocamento prevalente del minore presso il padre in
Gallarate fino al completamento della scuola media inferiore;
2- a modifica dei punti 2-3-4- e 5, stabilire che:
starà presso la casa paterna dal lunedì all'uscita da scuola fino al venerdì, quando dalle ore PE
14.00, o dal diverso orario di uscita dalla scuola, starà con la madre fino al lunedì mattina della settimana seguente. Durante la settimana, il mercoledì dall'uscita della scuola, o dalle ore 14.00 durante i periodi di vacanza, starà con la madre, con la quale pernotterà e dalla quale verrà PE accompagnato il giovedì mattina a scuola, per l'inizio delle lezioni, o nei periodi di vacanza a casa dal padre, alle 9.00.
Si propone, se confermato il collocamento del minore presso la casa paterna dal lunedì al venerdì, con pernottamento presso la mamma tra mercoledì e giovedì come sopra indicato, che i fine settimana dei genitori non siano alternati, ma che possa trascorrerne tre consecutivi con la madre ed il PE
quarto con il padre e così di seguito.
Entrambi i genitori si impegneranno a garantire a l'assistenza necessaria per lo svolgimento PE
dei compiti e lo studio, nei momenti in cui il minore sta con loro.
3- ad integrazione del provvedimento in essere, mancando nell'accordo recepito dal decreto una specifica previsione sul punto, stabilire, così confermando quanto già di fatto avviene, che l'assegno unico, o altra futura eventuale analoga misura, comunque denominata, a sostegno delle famiglie con figli, verrà percepita e trattenuta dal padre.
4- per il resto si continuerà ad applicare il decreto del Tribunale 12.7.2018 in punto vacanze 6-7-8, la previsione punto 9 della telefonata delle ore 21 da parte del genitore che non ha con sé
, salva miglior intesa e le previsioni dei punti 10-11-12. PE
Con vittoria di ogni spesa di lite.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda avanzata dalla ricorrente per conseguire la modifica del decreto reso da questo Tribunale in data 12/07/2018 nel senso di disporre il collocamento prevalente presso di sé del figlio , PE
nato nel 2012 dalla sua relazione con , è fondata e meritevole di accoglimento. CP_1
A tale proposito deve prendersi atto, in primo luogo, delle dichiarazioni rese in sede di audizione da parte del Giudice delegato dallo stesso : “(…) E' successo che quando mio padre ha letto la PE
relazione dei Servizi Sociali (era sullo schermo del computer) egli si è messo a piangere e poi si è buttato a terra dopo 5 minuti di pianto. pagina 3 di 8 Ha aperto la porta per dirmi che se fosse stato male avrei dovuto chiamare qualcuno.
Ha preso una salvietta bagnata mettendola sulla fronte e si è sdraiato sul letto facendo respiri rumorosi.
Poi mi ha chiesto di restituirgli le chiavi e mi ha salutato.
Penso che abbia fatto una scenata perché è arrivato tranquillo a chiedermi le chiavi.
Quando mia madre ha fatto scrivere dal suo avvocato per cercare un accordo, mio padre mi ha detto che si sarebbe suicidato se me ne fossi andato;
era molto turbato.
Nell'autunno del 2024 è successa una forte litigata per i giorni da trascorrere con la mamma;
allora papà ha telefonato alla mamma e dopo la telefonata mi ha detto 'Tanto li aspetto con il coltellino'.
Spesso mio padre mi rivolge parolacce e bestemmie anche per fatti banali.
Poco prima di Natale io e mio padre abbiamo litigato per una stupidaggine (mi era caduto un pezzo di pane dal piatto) e mio padre ha urlato una bestemmia. Abbiamo litigato pesantemente, cosa che succede spesso.
Spesso mio padre mi fa pesare il fatto che io stia da mia madre per colpevolizzarmi, dicendo cose del tipo: 'sei stato da tua madre due settimane e io ero da solo'.
Quando sono da mio padre, non facciamo nulla insieme. Non abbiamo occasioni ludiche insieme, come il cinema. All'oratorio vado da solo a piedi. Anche a scuola vado con i mezzi. Mio padre ha la patente ma non guida.
Mio padre sta sempre davanti al computer a giocare. Anche io gioco spesso al computer quando sono
a casa con lui e mio padre non mi dà delle regole;
quindi sto a giocare fino alle 23 e il giorno dopo sono spesso stanco per alzarmi ed andare a scuola.
Ho un rapporto altalenante con mio padre. Spesso mi rivolge parolacce, mentre a volte mi tratta come un bambino piccolo.
Con mia madre ed il suo compagno ho invece un bel rapporto. Spesso usciamo e andiamo al ristorante
o da amici con cui mi trovo bene. Facciamo spesso giochi da tavolo o organizziamo grigliate.
All'inizio mio padre era contrario al fatto che io facessi sport perché diceva che non ero portato;
io insistevo con lui perché volevo fare tennis.
Poi è stata mia madre ad iscrivermi nel 2024; mi ha iscritto al tennis ed un corso sportivo scolastico.
Mio padre non mi aiuta con i compiti;
mi chiede solo se ho bisogno ma io preferisco essere aiutato da mia madre anche perché alla scuola elementare litigavamo quando mi aiutava con i compiti.
Con mio padre mangiamo spesso cibi surgelati o ordinati al telefono.
Invece, mia madre ed il suo compagno cucinano bene (il suo compagno era un cuoco).
Potendo esprimere una mia opinione, preferirei stare prevalentemente dalla mamma”.
pagina 4 di 8 A fronte di tali dichiarazioni il anziché intraprendere un percorso di autocoscienza sulle proprie CP_1
condotte, nonché di riflessione sulle esigenze, sulle opinioni e sulle emozioni di cui il figlio si è fatto portatore, ha preferito muovere alla controparte l'accusa di aver manipolato per indurlo a PE
rendere dichiarazioni false o, comunque, non rispondenti al vero, ossia di averlo istruito preventivamente sulle risposte da fornire al Giudice.
A prescindere dalla circostanza che di tale condotta manipolatoria non è stato addotto alcun elemento neppure a livello indiziario, non può trascurarsi che tali dichiarazioni trovano riscontro nei pregressi accertamenti svolti dai Servizi Sociali del Comune di Gallarate, che hanno valutato l'atteggiamento paterno come deresponsabilizzante e delegante, nonché relazionato sulle dichiarazioni rese da PE
in data anteriore al suo ascolto ad opera del Giudice delegato;
in particolare, aveva già PE
espresso le sue lamentele sulla tardiva iscrizione ad un corso sportivo (effettuato peraltro su iniziativa esclusivamente materna), atteso che il padre aveva sempre rifiutato il suo consenso con la motivazione inconferente che egli non era “adatto” (dimostrando incuranza in ordine al pregiudizio per il benessere psico-fisico del bambino), sul rapporto conflittuale tra lui ed il padre (che lo induceva, in caso di necessità, a rivolgersi alla madre per un sostegno nei compiti a causa delle reazioni eccessive poste in essere dal padre nei suoi confronti, come l'utilizzo di bestemmie) e sull'assenza sia di precise regole di condotta sull'utilizzo dei dispositivi elettronici (al punto che il minore era libero di intrattenersi fino a tardi con i videogiochi per poi faticare ad alzarsi la mattina successiva), sia di esperienze condivise tra padre e figlio dal punto di vista ludico (dato che il sarebbe impegnato nell'uso del computer e CP_1
nei videogiochi per buona parte della giornata).
Al contrario, in sede di ascolto davanti al Giudice e di accertamenti tramite i Servizi Sociali ha PE
descritto in termini positivi i periodi di permanenza presso la madre, esprimendo entusiasmo per i momenti ludici e gli interessi condivisi con la mamma (come i giochi in scatola) ed il nuovo compagno, descritto come “bravo” e di cui apprezza la capacità di impartirgli regole. PE
Del resto, non può non sottolinearsi la reazione sproporzionata tenuta dal padre alla lettura della relazione dei Servizi Sociali (consistita nel buttarsi a terra piangendo, nel mettersi a letto con una salvietta bagnata in testa e nell'emettere respiri rumorosi per poi alzarsi per spingere il figlio a trasferirsi dalla madre facendosi restituire le chiavi), in ordine alla quale il ha avanzato una CP_1
parziale e generica contestazione tardivamente, ossia solo nella memoria conclusionale del 24/02/2025 nonostante di essa fosse già stata fornita descrizione nell'atto della controparte dell'11/02/2025 e nella relazione dei Servizi Sociali del Comune di Romentino.
Il comportamento in questione risulta suscettibile di essere letto secondo due interpretazioni differenti: da un lato, esso potrebbe essere il segnale di una preoccupante condizione di fragilità e di mancanza di pagina 5 di 8 equilibrio psicologico in capo al padre, che ha, peraltro, dichiarato agli operatori dei Servizi di essere da anni in carico presso il C.P.S. e di assumere una terapia farmacologica, dichiarazioni che contrastano con la sua stessa produzione documentale, da cui risulta come egli abbia cessato la frequentazione presso il C.P.S. nel 2020 come da certificazione sub doc. 28.
Dall'altro lato, esso potrebbe costituire una finzione per indurre sensi di colpa nel figlio in pendenza della causa che avrebbe deciso sul suo collocamento, ipotesi suggerita dallo stesso , che ha PE
ricordato la calma con cui il padre si era alzato dal letto per chiedergli di andarsene consegnandogli le chiavi e che troverebbe conferma nelle parole rivoltegli in più occasioni dal e ricordate dal CP_1 minore in sede di ascolto (“Spesso mio padre mi fa pesare il fatto che io stia da mia madre per colpevolizzarmi, dicendo cose del tipo: 'sei stato da tua madre due settimane e io ero da solo';
“Quando mia madre ha fatto scrivere dal suo avvocato per cercare un accordo, mio padre mi ha detto che si sarebbe suicidato se me ne fossi andato”).
Comunque sia interpretabile tale condotta, essa non può che essere biasimata, in quanto, nel primo caso, il resistente avrebbe interrotto la sua presa in carico presso il C.P.S. con riflessi negativi sulla sua capacità di accudimento del figlio, mentre, nel secondo caso, essa denoterebbe una tendenza ad anteporre il proprio egoistico interesse al benessere del minore suscitandogli sensi di colpa e caricandolo di un peso emotivo che non può competere ad un ragazzino di 12 anni.
Per questo motivo, deve invitarsi il sia a ripristinare la presa in carico presso il C.P.S., sia ad CP_1
intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità.
Nel contempo, appare opportuno disporre un monitoraggio sul nucleo familiare da parte dei Servizi
Sociali dei Comuni di Romentino e di Gallarate, con invito a riferire alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minori in caso di rilevato pregiudizio per . PE
Ulteriori comportamenti, di rilevanza prettamente processuale, da stigmatizzare sono da ravvisare, prima di tutto, nella produzione di fotografie che avrebbero dovuto provare il compimento di varie attività condivise con (la giornata in piscina o al mare, la gita nel bosco, il parco giochi, la PE
cena e il pranzo al ristorante) e che, invece, sono risultate riferirsi ad occasioni ludiche intercorse tra madre e figlio e, in seconda battuta, nella lacunosa e a tratti menzognera rappresentazione della sua situazione economica, come si desume sia dall'emissione di più provvedimenti del Giudice delegato per sollecitare il convenuto ad integrare la produzione documentale e poi a fornire chiarimento sui plurimi bonifici transitanti sul suo conto da quello della madre.
A tale proposito, infatti, il ha dapprima assunto che i bonifici erano finalizzati all'utilizzo della CP_1
relativa provvista per finalità di accudimento della madre (pagamento di utenze domestiche ed acquisto di generi alimentari o farmaci) ma, a fronte del rilievo secondo cui la maggior parte dei versamenti pagina 6 di 8 recava una causale non compatibile con tale fine (ad esempio, , scuola, Pasqua, riparazione PE
auto), il convenuto ha dovuto ammettere che solo quelli con la causale “mamma” si riferivano a tale destinazione (peraltro, omettendo di produrre elementi di riscontro).
Risulta, pertanto, spiegabile con la sistematica fornitura di aiuti economici il tenore di vita del CP_1
non compatibile con le modeste entrate, esemplificato dal frequente acquisto di pasti online (su cui ha riferito anche ) e dall'utilizzo di una carta prepagata (da lui non menzionata) per comprare beni PE
sulla piattaforma Amazon.
Per quanto concerne la regolamentazione delle visite paterne, si dispone che il padre possa tenere con sé il figlio a weekend alternati dal sabato h. 10 alla domenica h. 19, un giorno infrasettimanale
(preferibilmente il martedì) con pernottamento, nelle festività natalizie dal 23/12 al 30/12 o dal 31/12 al
06/01, il giorno di Pasqua o di Lunedì dell'Angelo e 15 giorni in estate anche non consecutivi da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno.
Deve porsi a carico del padre un contributo al mantenimento del figlio di € 150 al mese, oltre la rivalutazione annua ISTAT ed oltre il 40% delle spese straordinarie secondo il protocollo della Corte di
Appello di Milano, stante il divario reddituale tra la e la controparte, che risulta trarre il suo Parte_1
sostentamento dal reddito di inclusione (con le riserve già espresse sulla completezza del suo quadro economico) per un totale annuale di € 8450 circa nel 2024 e dall'assegno unico per un ammontare complessivo annuale di circa € 2390, tenuto conto, altresì, dei tempi di permanenza del minore presso il nessuna rilevanza può, del resto, accordarsi alla lamentata omessa disclosure in ordine ai redditi CP_1
del compagno convivente della , in quanto soggetto non tenuto a contribuire in alcun modo al Parte_1
mantenimento di . PE
L'assegno unico deve essere ripartito tra le parti in pari misura alla stregua della natura condivisa dell'affidamento ed alla luce del chiaro disposto di legge, in assenza di diversi accordi.
In considerazione della soccombenza del resistente, che ha insistito per il collocamento prevalente del minore presso di sé fino alla conclusione del ciclo scolastico delle scuole medie (nonostante la controparte si sia assunta l'onere di provvedere al trasporto del figlio e nonostante le dichiarazioni rese da ), deve condannarsi lo stesso a rifondere le spese di lite sostenute dalla ricorrente nella PE
quantificazione operata in dispositivo.
Sussistono, infine, gli estremi per la condanna del al risarcimento del danno subito dalla CP_1
ai sensi dell'art. 96 C.P.C. anche in combinato disposto con l'art. 473-bis. 18 C.P.C. alla Parte_1
stregua della sua scorretta condotta processuale sopra descritta, con particolare riguardo alla vicenda della produzione delle fotografie, alla lacunosa rappresentazione della sua condizione economica,
pagina 7 di 8 all'accusa infondata di manipolazione del minore in sede di ascolto ed all'acritica insistenza su domande assolutamente infondate alla luce degli accertamenti svolti e delle dichiarazioni del figlio.
Ne deriva che il deve essere condannato al versamento a tale titolo della somma di € 1500, pari CP_1
a un quarto delle liquidande spese di lite, cui si aggiungono sia gli accessori di legge (ossia, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla data della presente sentenza al saldo), sia l'ammenda di € 500 a favore della Cassa delle Ammende.
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via definitiva:
1) In modifica del suddetto decreto, dispone il collocamento prevalente del minore presso la madre;
2) Dispone sulle visite paterne come da motivazione;
3) Pone a carico del padre un contributo al mantenimento del figlio di € 150 mensili, oltre la rivalutazione annua ISTAT ed oltre il 40% delle spese straordinarie secondo il protocollo della
Corte di Appello di Milano;
4) Ripartisce tra le parti l'assegno unico in pari misura;
5) Invita il sia a ripristinare la presa in carico presso il C.P.S., sia ad intraprendere un CP_1
percorso di sostegno alla genitorialità.
6) Disporre un monitoraggio sul nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali dei Comuni di
Romentino e di Gallarate, con invito a riferire alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minori in caso di rilevato pregiudizio per;
PE
7) Condanna il resistente a rifondere le spese di lite sostenute dalla ricorrente nell'importo di €
6000 per compensi, oltre il contributo unificato e gli accessori di legge;
8) Condanna il resistente a risarcire il danno subito dalla controparte ex art. 96 C.P.C. nell'importo di € 1500, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla data della presente sentenza al saldo;
9) Condanna il a pagare l'ammenda di € 500 a favore della CP_1 Controparte_2
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 26/02/2025
Il Presidente Estensore
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente Relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 4282/2024 R.G. posta in decisione in data 25/02/2025 e promossa da
elettivamente domiciliata in Busto Arsizio presso lo studio dell'avv. Isabella Parte_1
Maiera, che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE contro
ammesso al patrocinio a spese dello Stato, elettivamente domiciliato in Vergiate CP_1
presso lo studio dell'avv. Katia Broggini, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: modifica delle condizioni di regolamentazione dei rapporti con i figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE: Voglia il Tribunale Ill.mo adito, contrariis reiectis, modificare il decreto emesso dal Tribunale di Busto Arsizio, tra e , rg. Parte_1 CP_1 pagina 1 di 8 2285/2017 del 12.07.2018, come segue: in via principale:
1. Disporre l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocamento PE
prevalente presso la madre e la sua abitazione da subito.
2. Il padre potrà vedere e stare con il minore un giorno a settimana e precisamente il martedì dall'uscita da scuola alle ore 16.30 sino al giorno successivo quando rientrerà a scuola, con pernottamento.
3. Il minore trascorrerà i fine settimana alternati con padre e madre, dalle ore 10.00 del sabato alle ore 19.00 della domenica sera. Il padre preleverà il minore a casa della madre, quando il padre avrà il fine settimana di competenza e lo riaccompagnerà alla domenica alle ore 19.00.
4. Le vacanze natalizie saranno trascorse dal minore, alternandosi ogni anno, dal 25 dicembre mattina al 30 dicembre sera con un genitore e dal 30 dicembre sera al 06 gennaio con l'altro genitore. Il periodo di vacanza pasquale sarà trascorso, alternandosi ogni anno, dal giovedì santo alla domenica di Pasqua alla sera con un genitore e dalla sera della domenica di Pasqua sino al rientro a scuola con l'altro genitore.
5. Il minore trascorrerà con il padre le vacanze estive, quindici giorni, anche non consecutivi, da concordare con la madre per iscritto entro il 30 aprile di ogni anno.
6. Disporre che il Signor versi un contributo al mantenimento del figlio di euro CP_1 PE
150,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici istat costo della vita.
Le spese straordinarie verranno suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo le modalità e criteri stabiliti dal Protocollo del Tribunale di Milano, qui integralmente ritrascritto.
7. Disporre che i genitori si rilascino reciprocamente il consenso al rilascio del documento di identità valido per l'espatrio e al rilascio del passaporto per il figlio.
8. Disporre che l'assegno unico venga percepito per intero dalla madre, collocataria del minore.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri di legge.
CONCLUSIONI DEL RESISTENTE: Voglia il Tribunale di Busto Arsizio, rigettata ogni contraria istanza, così giudicare.
In via principale a) rigettare le domande formulate con ricorso 19.11.2024 proposto da in quanto Parte_1
infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa;
b) previa conferma dell'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori e delle altre previsioni contenute nel decreto del Tribunale di Busto Arsizio 12.7.2018 così integrare e modificare il pagina 2 di 8 provvedimento:
1- a modifica del punto 1 stabilire il collocamento prevalente del minore presso il padre in
Gallarate fino al completamento della scuola media inferiore;
2- a modifica dei punti 2-3-4- e 5, stabilire che:
starà presso la casa paterna dal lunedì all'uscita da scuola fino al venerdì, quando dalle ore PE
14.00, o dal diverso orario di uscita dalla scuola, starà con la madre fino al lunedì mattina della settimana seguente. Durante la settimana, il mercoledì dall'uscita della scuola, o dalle ore 14.00 durante i periodi di vacanza, starà con la madre, con la quale pernotterà e dalla quale verrà PE accompagnato il giovedì mattina a scuola, per l'inizio delle lezioni, o nei periodi di vacanza a casa dal padre, alle 9.00.
Si propone, se confermato il collocamento del minore presso la casa paterna dal lunedì al venerdì, con pernottamento presso la mamma tra mercoledì e giovedì come sopra indicato, che i fine settimana dei genitori non siano alternati, ma che possa trascorrerne tre consecutivi con la madre ed il PE
quarto con il padre e così di seguito.
Entrambi i genitori si impegneranno a garantire a l'assistenza necessaria per lo svolgimento PE
dei compiti e lo studio, nei momenti in cui il minore sta con loro.
3- ad integrazione del provvedimento in essere, mancando nell'accordo recepito dal decreto una specifica previsione sul punto, stabilire, così confermando quanto già di fatto avviene, che l'assegno unico, o altra futura eventuale analoga misura, comunque denominata, a sostegno delle famiglie con figli, verrà percepita e trattenuta dal padre.
4- per il resto si continuerà ad applicare il decreto del Tribunale 12.7.2018 in punto vacanze 6-7-8, la previsione punto 9 della telefonata delle ore 21 da parte del genitore che non ha con sé
, salva miglior intesa e le previsioni dei punti 10-11-12. PE
Con vittoria di ogni spesa di lite.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda avanzata dalla ricorrente per conseguire la modifica del decreto reso da questo Tribunale in data 12/07/2018 nel senso di disporre il collocamento prevalente presso di sé del figlio , PE
nato nel 2012 dalla sua relazione con , è fondata e meritevole di accoglimento. CP_1
A tale proposito deve prendersi atto, in primo luogo, delle dichiarazioni rese in sede di audizione da parte del Giudice delegato dallo stesso : “(…) E' successo che quando mio padre ha letto la PE
relazione dei Servizi Sociali (era sullo schermo del computer) egli si è messo a piangere e poi si è buttato a terra dopo 5 minuti di pianto. pagina 3 di 8 Ha aperto la porta per dirmi che se fosse stato male avrei dovuto chiamare qualcuno.
Ha preso una salvietta bagnata mettendola sulla fronte e si è sdraiato sul letto facendo respiri rumorosi.
Poi mi ha chiesto di restituirgli le chiavi e mi ha salutato.
Penso che abbia fatto una scenata perché è arrivato tranquillo a chiedermi le chiavi.
Quando mia madre ha fatto scrivere dal suo avvocato per cercare un accordo, mio padre mi ha detto che si sarebbe suicidato se me ne fossi andato;
era molto turbato.
Nell'autunno del 2024 è successa una forte litigata per i giorni da trascorrere con la mamma;
allora papà ha telefonato alla mamma e dopo la telefonata mi ha detto 'Tanto li aspetto con il coltellino'.
Spesso mio padre mi rivolge parolacce e bestemmie anche per fatti banali.
Poco prima di Natale io e mio padre abbiamo litigato per una stupidaggine (mi era caduto un pezzo di pane dal piatto) e mio padre ha urlato una bestemmia. Abbiamo litigato pesantemente, cosa che succede spesso.
Spesso mio padre mi fa pesare il fatto che io stia da mia madre per colpevolizzarmi, dicendo cose del tipo: 'sei stato da tua madre due settimane e io ero da solo'.
Quando sono da mio padre, non facciamo nulla insieme. Non abbiamo occasioni ludiche insieme, come il cinema. All'oratorio vado da solo a piedi. Anche a scuola vado con i mezzi. Mio padre ha la patente ma non guida.
Mio padre sta sempre davanti al computer a giocare. Anche io gioco spesso al computer quando sono
a casa con lui e mio padre non mi dà delle regole;
quindi sto a giocare fino alle 23 e il giorno dopo sono spesso stanco per alzarmi ed andare a scuola.
Ho un rapporto altalenante con mio padre. Spesso mi rivolge parolacce, mentre a volte mi tratta come un bambino piccolo.
Con mia madre ed il suo compagno ho invece un bel rapporto. Spesso usciamo e andiamo al ristorante
o da amici con cui mi trovo bene. Facciamo spesso giochi da tavolo o organizziamo grigliate.
All'inizio mio padre era contrario al fatto che io facessi sport perché diceva che non ero portato;
io insistevo con lui perché volevo fare tennis.
Poi è stata mia madre ad iscrivermi nel 2024; mi ha iscritto al tennis ed un corso sportivo scolastico.
Mio padre non mi aiuta con i compiti;
mi chiede solo se ho bisogno ma io preferisco essere aiutato da mia madre anche perché alla scuola elementare litigavamo quando mi aiutava con i compiti.
Con mio padre mangiamo spesso cibi surgelati o ordinati al telefono.
Invece, mia madre ed il suo compagno cucinano bene (il suo compagno era un cuoco).
Potendo esprimere una mia opinione, preferirei stare prevalentemente dalla mamma”.
pagina 4 di 8 A fronte di tali dichiarazioni il anziché intraprendere un percorso di autocoscienza sulle proprie CP_1
condotte, nonché di riflessione sulle esigenze, sulle opinioni e sulle emozioni di cui il figlio si è fatto portatore, ha preferito muovere alla controparte l'accusa di aver manipolato per indurlo a PE
rendere dichiarazioni false o, comunque, non rispondenti al vero, ossia di averlo istruito preventivamente sulle risposte da fornire al Giudice.
A prescindere dalla circostanza che di tale condotta manipolatoria non è stato addotto alcun elemento neppure a livello indiziario, non può trascurarsi che tali dichiarazioni trovano riscontro nei pregressi accertamenti svolti dai Servizi Sociali del Comune di Gallarate, che hanno valutato l'atteggiamento paterno come deresponsabilizzante e delegante, nonché relazionato sulle dichiarazioni rese da PE
in data anteriore al suo ascolto ad opera del Giudice delegato;
in particolare, aveva già PE
espresso le sue lamentele sulla tardiva iscrizione ad un corso sportivo (effettuato peraltro su iniziativa esclusivamente materna), atteso che il padre aveva sempre rifiutato il suo consenso con la motivazione inconferente che egli non era “adatto” (dimostrando incuranza in ordine al pregiudizio per il benessere psico-fisico del bambino), sul rapporto conflittuale tra lui ed il padre (che lo induceva, in caso di necessità, a rivolgersi alla madre per un sostegno nei compiti a causa delle reazioni eccessive poste in essere dal padre nei suoi confronti, come l'utilizzo di bestemmie) e sull'assenza sia di precise regole di condotta sull'utilizzo dei dispositivi elettronici (al punto che il minore era libero di intrattenersi fino a tardi con i videogiochi per poi faticare ad alzarsi la mattina successiva), sia di esperienze condivise tra padre e figlio dal punto di vista ludico (dato che il sarebbe impegnato nell'uso del computer e CP_1
nei videogiochi per buona parte della giornata).
Al contrario, in sede di ascolto davanti al Giudice e di accertamenti tramite i Servizi Sociali ha PE
descritto in termini positivi i periodi di permanenza presso la madre, esprimendo entusiasmo per i momenti ludici e gli interessi condivisi con la mamma (come i giochi in scatola) ed il nuovo compagno, descritto come “bravo” e di cui apprezza la capacità di impartirgli regole. PE
Del resto, non può non sottolinearsi la reazione sproporzionata tenuta dal padre alla lettura della relazione dei Servizi Sociali (consistita nel buttarsi a terra piangendo, nel mettersi a letto con una salvietta bagnata in testa e nell'emettere respiri rumorosi per poi alzarsi per spingere il figlio a trasferirsi dalla madre facendosi restituire le chiavi), in ordine alla quale il ha avanzato una CP_1
parziale e generica contestazione tardivamente, ossia solo nella memoria conclusionale del 24/02/2025 nonostante di essa fosse già stata fornita descrizione nell'atto della controparte dell'11/02/2025 e nella relazione dei Servizi Sociali del Comune di Romentino.
Il comportamento in questione risulta suscettibile di essere letto secondo due interpretazioni differenti: da un lato, esso potrebbe essere il segnale di una preoccupante condizione di fragilità e di mancanza di pagina 5 di 8 equilibrio psicologico in capo al padre, che ha, peraltro, dichiarato agli operatori dei Servizi di essere da anni in carico presso il C.P.S. e di assumere una terapia farmacologica, dichiarazioni che contrastano con la sua stessa produzione documentale, da cui risulta come egli abbia cessato la frequentazione presso il C.P.S. nel 2020 come da certificazione sub doc. 28.
Dall'altro lato, esso potrebbe costituire una finzione per indurre sensi di colpa nel figlio in pendenza della causa che avrebbe deciso sul suo collocamento, ipotesi suggerita dallo stesso , che ha PE
ricordato la calma con cui il padre si era alzato dal letto per chiedergli di andarsene consegnandogli le chiavi e che troverebbe conferma nelle parole rivoltegli in più occasioni dal e ricordate dal CP_1 minore in sede di ascolto (“Spesso mio padre mi fa pesare il fatto che io stia da mia madre per colpevolizzarmi, dicendo cose del tipo: 'sei stato da tua madre due settimane e io ero da solo';
“Quando mia madre ha fatto scrivere dal suo avvocato per cercare un accordo, mio padre mi ha detto che si sarebbe suicidato se me ne fossi andato”).
Comunque sia interpretabile tale condotta, essa non può che essere biasimata, in quanto, nel primo caso, il resistente avrebbe interrotto la sua presa in carico presso il C.P.S. con riflessi negativi sulla sua capacità di accudimento del figlio, mentre, nel secondo caso, essa denoterebbe una tendenza ad anteporre il proprio egoistico interesse al benessere del minore suscitandogli sensi di colpa e caricandolo di un peso emotivo che non può competere ad un ragazzino di 12 anni.
Per questo motivo, deve invitarsi il sia a ripristinare la presa in carico presso il C.P.S., sia ad CP_1
intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità.
Nel contempo, appare opportuno disporre un monitoraggio sul nucleo familiare da parte dei Servizi
Sociali dei Comuni di Romentino e di Gallarate, con invito a riferire alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minori in caso di rilevato pregiudizio per . PE
Ulteriori comportamenti, di rilevanza prettamente processuale, da stigmatizzare sono da ravvisare, prima di tutto, nella produzione di fotografie che avrebbero dovuto provare il compimento di varie attività condivise con (la giornata in piscina o al mare, la gita nel bosco, il parco giochi, la PE
cena e il pranzo al ristorante) e che, invece, sono risultate riferirsi ad occasioni ludiche intercorse tra madre e figlio e, in seconda battuta, nella lacunosa e a tratti menzognera rappresentazione della sua situazione economica, come si desume sia dall'emissione di più provvedimenti del Giudice delegato per sollecitare il convenuto ad integrare la produzione documentale e poi a fornire chiarimento sui plurimi bonifici transitanti sul suo conto da quello della madre.
A tale proposito, infatti, il ha dapprima assunto che i bonifici erano finalizzati all'utilizzo della CP_1
relativa provvista per finalità di accudimento della madre (pagamento di utenze domestiche ed acquisto di generi alimentari o farmaci) ma, a fronte del rilievo secondo cui la maggior parte dei versamenti pagina 6 di 8 recava una causale non compatibile con tale fine (ad esempio, , scuola, Pasqua, riparazione PE
auto), il convenuto ha dovuto ammettere che solo quelli con la causale “mamma” si riferivano a tale destinazione (peraltro, omettendo di produrre elementi di riscontro).
Risulta, pertanto, spiegabile con la sistematica fornitura di aiuti economici il tenore di vita del CP_1
non compatibile con le modeste entrate, esemplificato dal frequente acquisto di pasti online (su cui ha riferito anche ) e dall'utilizzo di una carta prepagata (da lui non menzionata) per comprare beni PE
sulla piattaforma Amazon.
Per quanto concerne la regolamentazione delle visite paterne, si dispone che il padre possa tenere con sé il figlio a weekend alternati dal sabato h. 10 alla domenica h. 19, un giorno infrasettimanale
(preferibilmente il martedì) con pernottamento, nelle festività natalizie dal 23/12 al 30/12 o dal 31/12 al
06/01, il giorno di Pasqua o di Lunedì dell'Angelo e 15 giorni in estate anche non consecutivi da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno.
Deve porsi a carico del padre un contributo al mantenimento del figlio di € 150 al mese, oltre la rivalutazione annua ISTAT ed oltre il 40% delle spese straordinarie secondo il protocollo della Corte di
Appello di Milano, stante il divario reddituale tra la e la controparte, che risulta trarre il suo Parte_1
sostentamento dal reddito di inclusione (con le riserve già espresse sulla completezza del suo quadro economico) per un totale annuale di € 8450 circa nel 2024 e dall'assegno unico per un ammontare complessivo annuale di circa € 2390, tenuto conto, altresì, dei tempi di permanenza del minore presso il nessuna rilevanza può, del resto, accordarsi alla lamentata omessa disclosure in ordine ai redditi CP_1
del compagno convivente della , in quanto soggetto non tenuto a contribuire in alcun modo al Parte_1
mantenimento di . PE
L'assegno unico deve essere ripartito tra le parti in pari misura alla stregua della natura condivisa dell'affidamento ed alla luce del chiaro disposto di legge, in assenza di diversi accordi.
In considerazione della soccombenza del resistente, che ha insistito per il collocamento prevalente del minore presso di sé fino alla conclusione del ciclo scolastico delle scuole medie (nonostante la controparte si sia assunta l'onere di provvedere al trasporto del figlio e nonostante le dichiarazioni rese da ), deve condannarsi lo stesso a rifondere le spese di lite sostenute dalla ricorrente nella PE
quantificazione operata in dispositivo.
Sussistono, infine, gli estremi per la condanna del al risarcimento del danno subito dalla CP_1
ai sensi dell'art. 96 C.P.C. anche in combinato disposto con l'art. 473-bis. 18 C.P.C. alla Parte_1
stregua della sua scorretta condotta processuale sopra descritta, con particolare riguardo alla vicenda della produzione delle fotografie, alla lacunosa rappresentazione della sua condizione economica,
pagina 7 di 8 all'accusa infondata di manipolazione del minore in sede di ascolto ed all'acritica insistenza su domande assolutamente infondate alla luce degli accertamenti svolti e delle dichiarazioni del figlio.
Ne deriva che il deve essere condannato al versamento a tale titolo della somma di € 1500, pari CP_1
a un quarto delle liquidande spese di lite, cui si aggiungono sia gli accessori di legge (ossia, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla data della presente sentenza al saldo), sia l'ammenda di € 500 a favore della Cassa delle Ammende.
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via definitiva:
1) In modifica del suddetto decreto, dispone il collocamento prevalente del minore presso la madre;
2) Dispone sulle visite paterne come da motivazione;
3) Pone a carico del padre un contributo al mantenimento del figlio di € 150 mensili, oltre la rivalutazione annua ISTAT ed oltre il 40% delle spese straordinarie secondo il protocollo della
Corte di Appello di Milano;
4) Ripartisce tra le parti l'assegno unico in pari misura;
5) Invita il sia a ripristinare la presa in carico presso il C.P.S., sia ad intraprendere un CP_1
percorso di sostegno alla genitorialità.
6) Disporre un monitoraggio sul nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali dei Comuni di
Romentino e di Gallarate, con invito a riferire alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minori in caso di rilevato pregiudizio per;
PE
7) Condanna il resistente a rifondere le spese di lite sostenute dalla ricorrente nell'importo di €
6000 per compensi, oltre il contributo unificato e gli accessori di legge;
8) Condanna il resistente a risarcire il danno subito dalla controparte ex art. 96 C.P.C. nell'importo di € 1500, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla data della presente sentenza al saldo;
9) Condanna il a pagare l'ammenda di € 500 a favore della CP_1 Controparte_2
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 26/02/2025
Il Presidente Estensore
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