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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 22/12/2025, n. 1198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1198 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 570/2021 RG
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Corte D'Appello di Reggio di Calabria Sezione Civile La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Viviana Cusolito Consigliera rel.,
3) dott. Ivana Acacia Consigliera, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 570/2021 R..G., posta in decisione con provvedimento del
29.10.2025 emesso in esito alla udienza del 23.10.2025, sostituita ex art. 127 ter cpc, e promossa da
, c.fisc. elettivamente domiciliata presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'avv. VIOLI DOMENICO, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
CONTRO
, c.fisc. , elettivamente domiciliato presso lo CP_1 C.F._2 studio dell'avv. Felice Domenico Retez che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
E
, c.fisc. , in proprio e n.q. di erede del sig. CP_2 C.F._3
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo studio Persona_1 C.F._4 dell'avv. Andrea Speranza del Foro di Reggio Calabria che la rappresenta e difende giusta procura in atti
E
Controparte_3
OGGETTO: IT - appello avverso la Sentenza n. 1314/2021 del Tribunale di Reggio
Calabria pubblicata in data 05/10/2021, emessa nell'ambito del procedimento recante
N. 668/2011 R.G.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 16.2.2011, ha convenuto in giudizio Persona_1
e , esponendo che con atto per notaio del Parte_1 CP_1 Persona_2
1 7.4.1976, rep. n.41133 racc. n.8964 egli aveva acquistato - in comunione con la moglie
– la proprietà di un fondo rustico sito in Reggio Calabria, Controparte_4
Contrada San Sperato, censito nel NCT del Comune di Reggio Calabria al foglio di mappa n.114, p.lle nn.161 e 162, realizzandovi nel 1978 una strada interpoderale della larghezza uniforme di 3,30 metri che, originando dall'ingresso della via Provinciale San Sperato, serviva l'intero fondo, consentendone l'attraversamento con autoveicoli e mezzi agricoli funzionali alla coltivazione dei vari appezzamenti di cui lo stesso si componeva e che successivamente, con atto pubblico per notaio del 14.12.1981, rep. n.419430, Persona_3 egli, unitamente alla moglie, aveva donato una porzione del suddetto appezzamento alla figlia previo frazionamento delle originarie particelle nn. 161 e 162, mentre con Pt_1 successivo atto pubblico per notaio del 31.12.1990, rep. n.5419 e racc. n.2795, Persona_4 aveva diviso la rimanente porzione del fondo originariamente acquistato tra tutti i figli
, , e , donando – sempre unitamente alla CP_5 Pt_1 CP_1 Controparte_3 CP_2 moglie - la nuda proprietà e riservandosi l'usufrutto. Esponeva l'attore che entrambi gli atti di donazione avevano fatto salve le servitù di passaggio, pedonale e carraio, derivanti, a carico e a favore delle singole porzioni del fondo, per effetto dell'originaria realizzazione della strada interpoderale, da parte dell'unico proprietario e che, nonostante ciò, il giorno
18.6.2009 aveva impedito l'accesso al fondo da lei ricevuto in donazione Parte_1 all'operaio da lui incaricato di effettuare la periodica pulizia e manutenzione della strada a mezzo di escavatore cingolato, compromettendo l'esercizio, da parte sua, della servitù di passaggio sulla porzione di stradella che su quella proprietà insiste. Aggiungeva che il ripristino della originaria larghezza della carreggiata stradale, erosa dagli agenti atmosferici nelle precedenti stagioni invernali, era necessario per raggiungere i fondi terrazzati posti ad un livello superiore, su cui insistevano alberi di ulivo (alcuni dei quali secolari) e da frutto
(mandorli, fichi, fichi d'india, agrumi e altri) da lui coltivati, che da quel momento non aveva potuto raggiungere con mezzi agricoli. Infine rappresentava che in occasione di un sopralluogo sui luoghi di causa, in data 20.2.2010, la figlia lo aveva gravemente Pt_1 ingiuriato, spingendosi fino a rinnegarlo come padre.
Per questi motivi
spiegava le seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare che la strada oggetto di causa che partendo dall'ingresso della via provinciale San Sperato. Cardeto. Idonea a servire tutte le parti dell'intero terreno per consentirne l'accesso e la coltivazione dal suo ingresso e fino all'ultima porzione di fondo servita. È stata realizzata ab origine con una larghezza di M. 3,30 sin dall'ingresso civico
39;
Accertare e dichiarare l'esistenza della servitù di passaggio, non solo pedonale, ma anche con mezzi meccanici e autoveicoli, gravante sulla strada interpoderale sita all'altezza della porzione di terreno di proprietà della convenuta., trattandosi di costituzione di servitù per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 CC.;
2 Accertare e dichiarare la necessità di mantenere e al contempo ripristinare le dimensioni della detta strada nel tratto che attraversa la proprietà della convenuta e, per l'effetto, condannare la convenuta a consentire la detta manutenzione ed il ripristino della citata servitù.;
Accertare la sussistenza di un atteggiamento ingiurioso della donataria nei confronti del donante, tale da integrare e giustificare la ipotesi di revocazione della donazione per ingratitudine e virgola per l'effetto, dichiarare la revocazione dell'atto di donazione del
14/12/1981. È quello del 31/12/1990.;
Accertare e dichiarare che l'attore ha subito un pregiudizio economico determinato dall'impossibilità alla coltivazione degli alberi di ulivo sussistenti sul fondo., posizionato a livello superiore rispetto alla porzione di proprietà della convenuta, del quale è usufruttuario e, per l'effetto, dichiarare la revocazione della donazione per i motivi di fatto e di diritto esposti in premessa;
Condannare la convenuta a porre fine agli impedimenti o turbative di qualsivoglia natura, alla riduzione in pristino della servitù di passaggio di cui in premessa, nonché al risarcimento dei danni subiti ex art. 2043 nei confronti dell'attore per averlo illegittimamente privato del proprio diritto a coltivare il fondo sul quale possiede usufrutto, vitalizio, avendo subito un pregiudizio economico e al risarcimento di tutti i danni dallo stesso patiti a seguito di tale privazione di diritto, con vittoria di spese e compensi.”
Con comparsa tempestivamente depositata in data 10.6.2011 si è costituita Parte_1 contestando il contenuto dell'atto di citazione e chiedendone il rigetto. In via subordinata e per il caso di parziale accoglimento della domanda di revoca della donazione (dal momento che l'immobile donatole si apparteneva per il 50% a sua madre, rimasta estranea al giudizio), spiegava domanda riconvenzionale per il pagamento di €200.000,00, corrispondente alla metà del valore del fabbricato edificato a sue spese sul fondo in questione.
Con comparsa depositata in data 13.12.2012 – dopo il maturarsi delle preclusioni assertive e probatorie - si è costituito , nudo proprietario del fondo del quale l'attore era CP_1 usufruttuario, aderendo alle domande svolte da suo padre, con l'eccezione della domanda di revoca della donazione, alla quale solo il donante era legittimato.
Istruito il giudizio con espletamento di prova per testi e consulenza tecnica, la sentenza n.
1314/2021 emessa e pubblicata dal Tribunale di Reggio Calabria in data 05/10/2021, oggetto dell'odierno gravame, in accoglimento delle domande svolte dall'attore, così disponeva:
“1) Accerta l'esistenza di una servitù di passaggio pedonale e carraio (mezzi agricoli e autovetture) – costituita per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 c.c. - sulla strada interpoderale di larghezza uniforme pari a metri 3,30 circa, realizzata da Per_1 sul fondo acquistato con atto per notaio del 7.4.1976, rep.
[...] Persona_2
n.41133 racc. n.8964, a favore e a carico di tutti i terreni serviti dalla predetta strada e segnatamente a carico dei terreni di proprietà di;
Parte_1
3 2) Accerta il diritto di al compimento delle attività di manutenzione ordinaria Persona_1
e straordinaria della predetta strada interpoderale (ivi compresa la pavimentazione del tratto di strada in terra battuta ricadente nella proprietà ) puntualmente Parte_1 indicate dalla CTU (profilatura, regolarizzazione e pulizia della carreggiata stradale per ripristinarne in ogni tratto l'originaria larghezza di 3,30 metri circa);
3) revoca per ingratitudine le donazioni fatte a favore di il 14.12.1981 e il Parte_1
31.12.1990, meglio precisate in atti, nei limiti della quota di proprietà del donante Per_1
[...]
4) rigetta la domanda riconvenzionale di;
Parte_1
5) condanna al pagamento delle spese di lite a favore di , che Parte_1 Persona_1 liquida in euro 374 per esborsi e 10.000 per onorari, oltre al 15% rimb. forf., CA e IVA;
6) condanna al pagamento delle spese di lite a favore di , che Parte_1 CP_1 liquida in euro 2.000 per onorari, oltre al 15% rimb. forf., CA e IVA;
7) pone definitivamente a carico di le spese di CTU, già liquidate in Parte_1 separato decreto.”
Con atto di citazione in appello iscritto a ruolo in data 12.11.2021 Parte_1 impugnava la predetta sentenza, chiedendo, in riforma della stessa, il rigetto delle domande spiegate in primo grado da . CP_1
Con il primo motivo di appello lamentava parte appellante la erronea valutazione da parte del giudice di primo grado in ordine alla reale consistenza della servitù di passaggio.
Rilevava parte appellante che la sentenza impugnata nella parte in cui ha accertato l'esistenza di una servitù di passaggio pedonale e carrabile (mezzi agricoli e autovetture) lungo l'intero tracciato della strada interpoderale, con larghezza uniforme di metri 3,30 circa, autorizzando altresì lavori di manutenzione straordinaria e pavimentazione, sarebbe viziata da erronea e illogica valutazione delle prove, in quanto la controversia riguarda esclusivamente il secondo tratto della strada interpoderale, ovvero quello che dall'abitazione dell'appellante conduce ai terrazzamenti superiori, e non il primo tratto, sul quale non vi è contestazione;
rilevava, inoltre la appellante che al momento della donazione (1981) – contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza impugnata - il tratto in questione era stretto circa 1 metro, sterrato e percorribile solo a piedi o con piccoli mezzi agricoli (motozappa), come dimostrato dalle aerofotogrammetrie depositate e dalla consulenza tecnica di parte prodotta che ha ricostruito lo stato dei luoghi con metodo scientifico e tridimensionale.
Lamentava inoltre, l'appellante che la consulente nominata, agronoma priva di competenze in cartografia, aveva utilizzato un metodo inadeguato (foto bidimensionali sgranate dal
Geoportale, senza ortorettifica né ricostruzione 3D), giungendo a conclusioni fuorvianti mentre erano state ignorate le perizie di parte e le osservazioni tecniche del ctp, avendo il giudice di primo grado fatto riferimento esclusivamente alla CTU ed alle dichiarazioni di testimoni di parte attrice, ritenuti attendibili nonostante le evidenti contraddizioni delle dichiarazioni rese. Sosteneva sul punto l'appellante che, contrariamente a quanto affermato
4 in sentenza, l'accertamento della servitù carrabile sul secondo tratto era errato, dovendo tale servitù essere limitata al passaggio pedonale o con piccoli mezzi meccanici aventi ingombro non superiore a quello di una motozappa, con esclusione di qualsiasi diritto di ampliamento o pavimentazione.
Con il secondo motivo la lamentava la erroneità della sentenza nella parte in cui era Pt_1 stata dichiarata la revoca della donazione per ingratitudine. Rilevava la appellante che la sentenza impugnata ha disposto la revoca delle donazioni del 14.12.1981 e del 31.12.1990, nei limiti della quota del donante, ritenendo sussistente l'ingiuria grave e il pregiudizio patrimoniale in capo al donante a causa di comportamenti della donataria.
Secondo l'appellante detta statuizione è ingiusta non avendo ella mai posto in essere comportamenti tali da integrare l'ipotesi di “ingiuria grave” ex art. 801 c.c., considerato che non poteva ritenersi provato che ella avesse pronunziato le frasi riportate dai testimoni, che comunque, non potevano ritenersi tali da raggiungere la soglia di gravità richiesta dalla giurisprudenza. Rilevava che non era stato arrecato alcun pregiudizio patrimoniale al donante, né provato il dolo. Lamentava poi che il giudice di primo grado aveva fondato il proprio convincimento su dichiarazioni rese da testimoni che in realtà erano portatori di interesse diretto alla revoca della donazione, circostanza ignorata nella motivazione.
Con l'ultimo motivo lamentava l'appellante l'esistenza di errori nella valutazione delle prove e nella CTU, avendo il Giudice di primo grado ritenuto attendibili i testimoni di parte attrice senza motivazione logica, nonostante le contraddizioni e le “concordanze sospette”, ignorato le dichiarazioni dei testi di parte convenuta, che hanno descritto il tratto di strada come pedonale e non carrabile, omesso di considerare le perizie di parte, scientificamente fondate, e le osservazioni critiche alla CTU, accolto apoditticamente le conclusioni della
CTU, nonostante la stessa abbia ammesso di non poter accertare la larghezza originaria della strada e abbia utilizzato un metodo privo di validità scientifica.
Chiedeva, previa sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, la nomina di un consulente tecnico d'ufficio esperto in cartografia, al fine di accertare la larghezza del tratto di strada all'epoca della donazione (1981) e la reale possibilità di transito con mezzi agricoli.
Concludeva, pertanto, chiedendo che in riforma della sentenza impugnata la Corte accertasse che la servitù di passaggio sul tratto di strada in contestazione poteva essere esercitata esclusivamente a piedi o con piccoli mezzi meccanici (motozappa), che fosse escluso qualsiasi diritto di ampliamento e pavimentazione, che fosse rigettata la domanda di revoca delle donazioni, con condanna degli appellati alle spese di primo e secondo grado, nonché alle spese di CTU.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 8.3.2022 si costituiva Per_1 eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità
[...] dei motivi ex art. 342 c.p.c., evidenziando che l'atto si limitava a riproporre le difese di primo grado senza individuare i capi della sentenza da riformare e chiedendone nel merito il rigetto. Rilevava che la servitù era stata costituita per destinazione del padre di famiglia e
5 confermata dagli atti di donazione del 1981 e 1990, che prevedono il passaggio anche con autoveicoli;
che e prove testimoniali e la CTU avevano accertato che la strada interpoderale, sin dalla sua realizzazione nel 1978, consentiva il transito di mezzi meccanici, con larghezza variabile tra 2,50 e 3,50 metri, smentendo le tesi della originaria convenuta e che le consulenze tecniche di parte (a firma del geom. e dell'ing. dovevano Tes_1 Per_5 ritenersi inattendibili, in quanto basate su interpretazioni di aerofotogrammetrie e non su misurazioni dirette, mentre la CTU aveva effettuato rilievi metrici e fotografici, confermando le allegazioni attoree. Rilevava che le ingiurie a lui rivolte dalla figlia, provate da testimonianze e registrazioni, integravano gli estremi di ingratitudine ex art. 801 c.c., giustificando la revoca delle donazioni e che, inoltre, l'opposizione dolosa all'esercizio della servitù di passaggio aveva a lui causato un pregiudizio economico rilevante, avendo impedito la la coltivazione del fondo. Contestava la richiesta di sospensione Parte_1 della efficacia esecutiva della sentenza e quella di rinnovazione della ctu. Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto dell'appello, la conferma integrale della sentenza di primo grado e la condanna dell'appellante alle spese del presente grado di giudizio.
Con comparsa del 21.2.2024 si costituiva eccependo preliminarmente CP_1
l'inammissibilità dell'appello e nel merito la infondatezza dello stesso. Concludeva, pertanto, per il rigetto del gravame con condanna della alla rifusione delle Parte_1 spese del grado di giudizio.
Con provvedimento dell'11.7.2023 il giudizio veniva dichiarato interrotto per il decesso di
. Persona_1
La appellante riassumeva ritualmente il giudizio ed, in esito alla riassunzione, si costituiva in giudizio , quale erede di , in forza di testamento depositato in CP_2 Persona_1 atti, insistendo in tutte le difese ed eccezioni spiegate dal proprio dante causa.
Non si costituiva, invece, della quale veniva dichiarata la Controparte_3 contumacia.
Rigettata la richiesta avanzata da parte appellante ex art. 283 cpc, la causa, con provvedimento del 29.10.2025, emesso in esito alla udienza del 23.10.2025 svolta ex art. 127 ter cpc, veniva assunta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc di giorni
20 per il deposito di comparse conclusionali e di giorni 20 per il deposito di memorie di replica.
Tutto ciò premesso, l'eccezione, formulata dagli appellati e , di Persona_1 CP_1 violazione dell'art. 342 c.p.c., deve essere dichiarata infondata, in quanto l'atto di appello contiene una chiara individuazione dei punti contestati della sentenza impugnata e delle relative doglianze, nonché una parte argomentativa con cui si confutano e contrastano le ragioni addotte dal primo giudice (Cass SU 2719972017 e Cass SU 36481/2022).
Sempre preliminarmente ritiene la Corte che non debba trovare accoglimento la richiesta di rinnovazione della consulenza avanzata da parte appellante.
6 Invero, contrariamente da quanto affermato nell'atto di appello (con richiamo ai rilievi svolti da tanto in fase di espletamento della consulenza che negli scritti conclusivi Parte_1 del giudizio di primo grado), deve ritenersi che la consulenza abbia fornito risposta ai quesiti sottoposti utilizzando un metodo scientifico confrontando lo stato dei luoghi con quello risultate dalle areofotogrammetrie acquisite, dando conto in maniera adeguata della irrilevanza dei rilievi mossi all'elaborato, non in grado di inficiarne le conclusioni.
Il Consulente, invero, in esito a detti rilievi, ha così risposto:”La scrivente non ha dato per scontata l'esistenza della strada, ma ha fornito prova certa della sua preesistenza allegando le ortofoto satellitari estratte dal sito del Ministero dell'Ambiente che attestano la presenza della strada già nell'anno 1988 (vedi allegato n. 5 della CTU). Nella consulenza non è dato alcun riferimento in merito alla grandezza dei mezzi meccanici e, mai è stato utilizzato il termine “grossi mezzi meccanici” utilizzato invece dall'Avv. Violi. Nella parte alta della particella 981 è visibile un sentiero avente una larghezza media di 2.20 m, come impressionato nella foto che segue: …….. L'attuale sentiero è oggi percorribile in tutto il suo sviluppo da mezzi meccanici, fatta eccezione per brevi tratti come quello compreso tra la progressiva 121.60 m e 147.70 m, in cui è presente un solo punto in cui la larghezza trasversale si riduce a 1.80 m a causa degli smottamenti di terreno presenti. Le operazioni colturali nei terreni acclivi sono solitamente eseguite solo con mezzi meccanici cingolati perché adatti a percorrere terreni o sentieri accidentati caratterizzati da forti pendenze longitudinali. La foto 17 descrive una criticità riscontrata alla progressiva +198.00 m, compresa proprio in quel tratto di sentiero descritto nelle conclusioni “Continuando verso monte si riscontrano solo tratti discontinui di strada, aventi una larghezza media di 2.20 m, che conducono ad un pianoro prevalentemente incolto, ubicato nella porzione della particella 981 posta alla quota altimetrica maggiore”.
Risposta alle osservazioni relative al quesito n. 2
Le ortofoto satellitari estratte dal sito del Ministero dell'Ambiente attestano la preesistenza di una strada poderale negli anni 1988-1994-2000-2006-2012; dette fotografie aeree mostrano i luoghi visti dall'alto in un preciso anno. Tali immagini, sono attendibili poiché riproducono i luoghi in scala 1/2000, quindi da esse è anche possibile desumere distanze entro certi parametri di tolleranza. Nello specifico, essendo una scala di riduzione molto ampia (1 mm sulla carta equivale a 2 m sui luoghi) non si riescono ad apprezzare con buona approssimazione distanze piccole come quelle relative alla larghezza della strada;
si riesce, comunque, a capire che non si tratta di un viottolo pedonale. Per tale motivo la scrivente nelle sue conclusioni ha dichiarato “Per detta strada, non sempre è stato possibile verificare se la larghezza trasversale coincidesse o meno con quella originaria a causa dell'assenza di dati certi”.
La visione stereoscopica a cui fa riferimento l'Avv. Violi è una tecnica fotogrammetrica usata in passato per la restituzione dei luoghi, che nulla ha a che fare con le foto satellitari basate su un principio più avanzato e preciso. La scrivente non ha utilizzato alcun metodo
7 per interpretare le foto satellitari perchè queste vanno lette come una normale fotografia traendo da esse solo informazioni e, limitatamente alla scala di rappresentazione, anche distanze reali.
Molto azzardata è la presunta ricostruzione fatta dal CT NG. , secondo Persona_6 quanto asserito dall'Avv. Violi, poiché è impensabile in ambito topografico avere la presunzione di apprezzare grandezze geometriche con un errore medio di 25-30 cm, operando da coppie di fotogrammi aerei datati 1995.
Vero è che gli spianamenti che hanno originato la terrazza in cui sono messe a dimora le piante di olivo, i serbatoi idrici, i manufatti adibiti a ricovero di animali da cortile, così come la strada compresa tra le progressive 147,70 m e 198,80 m e le successive porzioni di strada che conducono alle porzioni di sentiero ricadenti nella parte alta della particella
981, difficilmente sono state realizzate a mano senza l'uso di macchine agricole.
Risposta alle osservazioni relative al quesito n. 3
Oggi il secondo tratto di strada presenta numerose irregolarità lungo lo sviluppo della carreggiata, che lo rendono di difficile percorribilità proprio per lo stato manutentivo in cui versa la strada;
infatti, nei primi 30.00 m di tale strada è venuta a mancare la sede viaria, a causa dell'azione erosiva imputabile alle acque di ruscellamento. Nel gergo tecnico i termini profilatura, regolarizzazione e pulizia della carreggiata hanno un significato ben preciso, certamente non quello attribuito dall'Avv. Violi.
Oggi l'attuale tracciato della strada, non richiede alcun ampliamento trasversale né una riduzione della pendenza longitudinale, poiché le caratteristiche geometriche medie del tracciato sono sufficienti per il transito delle macchine agricole necessarie per la conduzione del fondo. I termini pulizia, profilatura e regolarizzazione della carreggiata coincidono con le comuni opere di manutenzione ordinaria che devono essere attuate regolarmente su una strada sterrata per renderla percorribile. Nello specifico, tali opere consistono nella:
- Pulizia, cioè taglio delle pale di fico d'india e degli arbusti che sono d'intralcio lungo il tracciato;
- Profilatura, cioè rendere piana la sede viaria liberandola dagli smottamenti;
- Regolarizzazione della carreggiata, limitatamente al primo tratto iniziale, al fine di colmare l'ammanco di terreno nella parte centrale della carreggiata.
Risposta alle osservazioni relative al quesito n. 4
La scrivente nel rispondere a questo quesito ha precisato che “La pulizia e la successiva profilatura e regolarizzazione della carreggiata, mantenendo invariata la larghezza trasversale riscontrata nel corso del sopralluogo, consentirebbe il passaggio dei mezzi meccanici necessari alla coltivazione ed al congruo uso del fondo”.
Nel corso del sopralluogo, è stata riscontrata una larghezza media variabile compresa tra
2.20 m e 3.50 m;
tali dimensioni consentono in modo agevole il transito di un mezzo agricolo cingolato di potenza pari a 80 CV, il cui ingombro trasversale massimo è pari 1.24
8 m (vedi scheda tecnica allegata), quindi quasi l'ingombro di una motozappa. I mezzi cingolati, per le loro caratteristiche prestazionali, sono particolarmente indicati per la conduzione dei fondi agricoli che presentano una morfologia particolarmente scoscesa.
Certamente la conduzione di queste macchine operatrici deve essere affidata a maestranze qualificate, pertanto i rischi paventati dall'Avv. Violi non sussistono.”
Come ritenuto dal giudice di primo grado le conclusioni del consulente, oltre a superare in maniera completa i rilievi svolti dalla odierna parte appellante, consentono – unitamente alle deposizioni raccolte in primo grado – di ritenere corretta la decisione del giudice di primo grado in ordine alla domanda di confessoria servitutis svolta da , alla quale CP_6 aveva aderito , all'epoca della instaurazione del giudizio di primo grado nudo CP_1 proprietario ed, adesso, in esito al decesso degli usufruttuari, pieno proprietario del fondo dominante.
Ritiene, infatti, la Corte che il giudice di primo grado non sia incorso in alcun errore di valutazione delle testimonianze, apparendo correttamente valorizzate le dichiarazioni rese dei testi e i quali – come analiticamente riportato nella Tes_2 Tes_3 Tes_1 Tes_4 sentenza di primo grado – hanno riferito circostanze che hanno trovato riscontro in quanto accertato dal consulente tecnico di ufficio.
In particolare il teste ha dichiarato di avere partecipato – unitamente al - ai Tes_2 Tes_1 lavori di realizzazione tanto della stradella che dei terrazzamenti, oltre che dei fabbricati delle parti. Lo stesso ha chiarito che mentre era possibile raggiungere la area sulla quale insiste il fabbricato di con il camion, per la parte superiore era stato Parte_1 necessario utilizzare un mezzo cingolato largo circa mt 2,20.
Tale circostanza appare del tutto coerente con quanto accertato dal ctu la quale ha affermato, nell'elaborato depositato, che “E' possibile affermare con certezza che la strada interpoderale, nel suo sviluppo verso monte, subito dopo la porzione antistante il fabbricato identificato dalla particella 454, ha una larghezza trasversale media variabile tra 2.20 e 3,50
m.”, come possibile osservare dalle ortofoto satellitari allegate dalla consulente all'elaborato.
Peraltro le obiezioni sollevate sul punto dalla odierna appellante sono state superate dalla consulente la quale – nel rispondere alle osservazioni – ha chiarito, in base alla documentazione fotografica prodotta – che “L'attuale sentiero è oggi percorribile in tutto il suo sviluppo da mezzi meccanici, fatta eccezione per brevi tratti come quello compreso tra la progressiva 121.60 m e 147.70 m, in cui è presente un solo punto in cui la larghezza trasversale si riduce a 1.80 m a causa degli smottamenti di terreno presenti. Le operazioni colturali nei terreni acclivi sono solitamente eseguite solo con mezzi meccanici cingolati perché adatti a percorrere terreni o sentieri accidentati caratterizzati da forti pendenze longitudinali.”.
La ctu ha inoltre evidenziato che mai nell'elaborato era stato fatto riferimento a “grossi mezzi meccanici” mentre, come detto, appariva del tutto compatibile con lo stato dei luoghi
9 quanto riferito dal in ordine all'uso del mezzo cingolato sulla parte del fondo posta Tes_2 dopo il fabbricato della . Parte_1
Né vale a rendere inattendibili le dichiarazioni del teste quanto rilevato in ordine all'attuale stato dei luoghi atteso che la presenza delle rilevate “criticità” consistenti nella presenza di tratti discontinui della strada deve proprio attribuirsi alla impossibilità per di Persona_1 procedere ai lavori di manutenzione e regimentazione delle acque a causa delle condotte poste in essere dalla . Parte_1
Per le medesime ragioni, come detto, deve essere ritenuto attendibile il teste il quale Tes_1 ha riferito dei lavori eseguiti sul fondo tanto per la realizzazione della stradella che dei manufatti, oltre che per la necessaria regimentazione delle acque.
I dati oggettivi rappresentati dai riscontri effettuati dalla consulente consentono anche, al contrario, di ribadire la inattendibilità dei testi e . CP_7 Testimone_5
Quanto a quest'ultimo – nipote di – oltre a doversi ribadire le perplessità in Parte_1 ordine a quanto dichiarato relativamente alla costruzione del muro di contenimento (lavoro che richiede, con tutta probabilità, specifiche competenze che non è comune riscontrare in un diciasettenne, età che avrebbe avuto il all'epoca di realizzazione di detto muro, Tes_5 del quale – come rilevato nella sentenza di primo grado - non è stato in grado di indicare la esatta ubicazione e della cui esistenza non si trova alcun riscontro nella consulenza) del tutto priva di rilievo appare la circostanza riferita dallo stesso di non avere mai visto mezzi meccanici atteso che lo stesso non vive sui luoghi ed ha dichiarato di recarvisi solo per andare a trovare la zia.
Analogamente deve essere ribadito il giudizio di inattendibilità della teste Testimone_6 atteso che, come già rilevato, quanto dalla stessa affermato in particolare in ordine alla larghezza della stradella appare totalmente smentito dall'accertamento basato su dati obiettivi compiuto dal ctu.
Invero, a parte la considerazione già svolta dal giudice di primo grado in ordine ai periodi ai quali ha fatto riferimento la teste (così come per il teste ) successivi Testimone_7 all'epoca di realizzazione della stradella, del tutto smentita dall'obiettivo accertamento effettuato dal ctu è la circostanza riferita, peraltro solo da detta testa che la “stradella sarebbe stata “talmente stretta da poterla percorrere solo in fila indiana”.
Ancora, come già rilevato per il teste , tenuto conto che la teste non Testimone_5 CP_7 viveva sui luoghi di causa appare irrilevante che la stessa, nelle occasioni in cui si recava a fare visita alla amica , non avesse visto transitare mezzi meccanici. Ancora, Parte_1 priva di qualunque riscontro è la circostanza riferita solo dalla secondo la quale “la CP_7 stradella sarebbe stata allargata “intorno al 2000”.
Pertanto, ritenuto del tutto condivisibile quanto affermato dalla consulente (in particolare tenuto conto delle risposte fornite ai rilievi) e considerato che deve essere ribadito il giudizio di valutazione delle prove in maniera conforme a quanto già effettuato dal giudice di primo grado (ribadendosi che la attendibilità dei testi discende in particolare dai riscontri obiettivi
10 costituiti dai dati tecnici evidenziati dalla consulente), i motivi di appello spiegati da
[...] in ordine alla azione di confessoria servitutis devono essere rigettati. Pt_1
Ritiene, inoltre, questa Corte che non sia incorso in alcun errore il giudice di primo grado nell'individuare la servitù, creata per destinazione del padre di famiglia già in esito alla donazione del 1981: invero nell'atto di donazione del 1981 è chiaramente affermato che il bene donato ad è stato trasferito “con tutte le servitù attive e passive” Parte_1 mentre non assume rilievo il contenuto dell'atto di donazione del 1990 che, riguardo ad
, ha ad oggetto solo “la casetta” individuata, in detto atto di donazione, “al Parte_1 numero 3”.
Ciò che rileva, pertanto, in questa sede è la servitù di passaggio su tutti i terreni di
[...]
così come riportato nella sentenza di primo grado rilevandosi che la stessa Pt_1 [...] ha dichiarato espressamente di non cointestare il diritto di passaggio, anche con Pt_1 mezzi meccanici, sulla porzione del suo fondo posto davanti all'abitazione.
Ciò premesso deve affermarsi - in base al testo dell'atto di donazione – che il diritto di servitù gravi sull'intero fondo di proprietà di , ovvero su tutta la particella Parte_1
454 ovvero tanto sulla parte antistante il fabbricato che sul “secondo tratto, compreso tra la progressiva +126,00 m e +198,00” che, allo stato – a causa della mancata realizzazione delle opere di manutenzione – lo stesso ctu definisce “sentiero viste le numerose irregolarità presenti lungo lo sviluppo della carreggiata, che lo rendono di difficile percorribilità con mezzi meccanici a causa anche della pendenza longitudinale del tracciato”.
Come accertato dal ctu, infatti, anche su questo tratto esisteva – come emerge dalle fotografie allegate alla ctu – la strada interpoderale con una misura compresa fra mt 2,20 e mt 3,50. Pertanto, correttamente è stata riconosciuta la esistenza di detta servitù tanto sul primo tratto della stradella (insistente davanti al fabbricato) che sul secondo tratto di stradella insistente sul fondo di . Parte_1
E del resto che questa sia la servitù della quale si discute appare evidente laddove si consideri che nel 1981 – quando ha donato il fondo ad - lo Persona_1 Parte_1 stesso era proprietario tanto del fondo sottostante che di quelli soprastanti quello donato, per raggiungere i quali non poteva che attraversare la stradella realizzata per come riferito dai testi e sopra richiamati. Tes_2 Tes_1
Ritiene la Corte che debba altresì essere rigettato il motivo relativo domanda di revocazione della donazione, accolta in primo grado.
Premesso quanto riportato nella sentenza di primo grado in ordine ai presupposti per la revoca delle donazioni nell'ipotesi di ingiuria grave, deve aggiungersi che, affinchè sussista il presupposto della ingiuria grave, non è necessario che il fatto integri gli estremi del reato.
Inoltre deve rilevarsi che secondo la giurisprudenza di legittimità, affinchè sussista la ingiuria grave non è nemmeno necessario che sia presente il soggetto nei cui confronti la offesa è rivolta.
11 Ancora deve rilevarsi che secondo la Suprema Corte seppur la ingiuria, per fondare una pronunzia di revocazione, deve presentare un certo grado di intensità è pur vero che non è necessario un “comportamento continuativo” essendo sufficiente anche un solo fatto (Cass.
2559/1958).
Deve poi evidenziarsi che, come affermato da giurisprudenza di merito alla quale si ritiene di aderire (C. App Firenze 8.6.1954) il comportamento ingiurioso, per essere rilevante, non deve consistere esclusivamente in fatti commessi personalmente dal donatario ma ben può essere rappresentato da fatti compiuti da altri e dal donatario approvati.
In ultimo, detti comportamenti devono essere valutati in relazione alle condizioni ed al contesto sociale del donante e del donatario.
Tutto ciò premesso, ritiene il Collegio che il comportamento imputabile alla Parte_1 che giustifica la revocazione delle donazioni non sia da ravvisare esclusivamente nelle espressioni offensive che i testimoni hanno dichiarato che la stessa ed i suoi congiunti – nelle due occasioni indicate nei capitolati di prova- hanno profferito, ma anche nel comportamento della stessa che di fatto non ha consentito al padre di godere del bene Pt_1 del qual egli era usufruttuario.
Inoltre, in ordine alla eccepita inattendibilità dei testimoni, deve rilevarsi che la – pur Pt_1 avendo riferito dei cattivi rapporti con il teste e dell'interesse di entrambi i Testimone_8 testi all'eventuale accoglimento della domanda di revocazione (in quanto marito e Tes_8 figlia di una delle figlie di , e come tali, interessate ad un eventualmente Persona_1 accrescimento dell'asse ereditario dello stesso in caso di revocazione della donazione) non ha mai affermato, negli atti, che gli stessi non fossero presenti al momento dei fatti dei quali gli stessi hanno riferito.
Né la attendibilità dei testimoni (che, inoltre, in quanto familiari erano probabilmente comunque a conoscenza che la donazione era stata effettuata non solo da e, Persona_1 quindi, per la parte indivisa donata dalla madre della , non era attaccabile in Parte_1 questa sede), può ritenersi venuta meno per la modalità di verbalizzazione della prova.
Risulta dal verbale della udienza del 15.10.2015 che la teste , prima che le Testimone_9 fossero sottoposte le circostanze n. 15 e 17, aveva già dichiarato di avere sentito la
[...] rinnegare il padre, avendo la teste specificato che ciò era avvenuto a seguito della Pt_1 richiesta di di spostare un furgone di proprietà del marito di . Persona_1 Parte_1
Seppur le espressioni della sono state pronunziate nel corso di un litigio (come Pt_1 dichiarato dalla teste ) deve tuttavia rilevarsi che, proprio tenuto conto della qualità e Tes_8 dei rapporti fra le parti, le stesse appaiono di particolare rilevanza.
Invero, l'avere la “rinnegato come padre” assume in questo contesto Pt_1 Persona_1 una particolare rilevanza, atteso che la stessa ha – profferendo dette parole – dimostrato una disistima che coinvolgeva non solo il rapporto fra donante e donatario ma, ancor di più, il rapporto fra figlia e padre, rapporto nell'ambito del quale era sorto a tutta evidenza, tenuto
12 conto del contenuto dei due atti di donazione la volontà dell' di spogliarsi dei propri Pt_1 beni con l'unico intento di accrescere il patrimonio della figlia.
Non può, inoltre, in proposito non evidenziarsi la assoluta irrilevanza della circostanza allegata dalla negli atti di causa secondo la quale sarebbe stata lei ad essere Parte_1 stata offesa dai comportamenti del padre avendo quest'ultimo provveduto alla immediata immissione in possesso dei beni donati di tutti i fratelli, ad eccezione che per lei.
Ed inoltre, a prescindere dalle dichiarazioni ingiuriose, deve essere qualificato come comportamento contrario a quello che dovrebbe animare il donatario – e come tale in grado di fondare una pronunzia di revocazione - il comportamento della che di fatto ha Pt_1 impedito per un tempo prolungato, ovvero da quando non ha consentito allo stesso di provvedere alla manutenzione della stradella, di godere dei beni dei quali lo stesso era usufruttuario.
Infine si rileva che da alcun elemento acquisito nel corso del giudizio è risultato provato quanto affermato dalla in ordine alla natura di atti emulativi posti in essere Parte_1 ai suoi danni da , seppur riferibili al fratello . Persona_1 CP_1
Per tutti questi motivi, anche la doglianza relativa alla pronunziata revocazione della donazione deve essere rigettata.
Dall'integrale rigetto dell'appello discende, in applicazione del principio di soccombenza, la condanna alle spese della odierna appellante nei confronti di (costituitasi CP_2 quale erede di ) e di . Nulla sulle spese nei confronti di Persona_1 CP_1 [...]
, non costituitasi in seguito alla riassunzione del giudizio per l'intervenuto Controparte_3 decesso di . Persona_1
Quanto alla determinazione del valore della causa, ritiene la Corte che in ordine alla domanda di confessoria servitutis debba farsi applicazione della previsione di cui all'art. 15 cpc (Cass. 10755/2019) mentre in ordine alla domanda di revocazione della donazione, vertendo la domanda sulla revoca del titolo e non già sul diritto reale attribuito, debba trovare applicazione la previsione di cui all'art. 12 cpc, domande da sommarsi ex art. 10 cpc.
Tuttavia, in ordine alla revocazione della donazione, non potendosi fare riferimento al valore del bene indicato nei due atti notarili prodotti (avente esclusivamente rilievo fiscale) ed in assenza di dati sul valore attuale effettivo, la domanda deve essere considerata di valore indeterminabile.
Quanto, invece, alla domanda di confessoria servitutis, considerando la rendita catastale del fondo servente così come risultante dalle visure catastali allegate alla ctu (pari ad € 504,84) e facendo applicazione del primo comma dell'art. 15 cpc in relazione ai diritti di servitù, il valore della domanda risulta essere pari ad € 25.542,00.
Sommando il valore delle due cause (una di valore indeterminabile e l'altra pari ad €
25.542,00) ritiene la Corte che i compensi debbano essere determinati avendo riguardo allo scaglione da € 26.001,00 ad € 52.000,00, applicando i valori medi in favore di CP_2
(erede di , che ha insistito in tutte le domande) - nei seguenti termini:
[...] Persona_1
13 Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.058,00, Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.418,00, Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 3.045,00, Fase decisionale, valore medio: € 3.470,00, Compenso tabellare (valori medi) € 9.991,00 - e i valori minimi in favore di che si è costituito aderendo alla domanda di CP_1 confessoria servitutis svolta da (all'epoca di proposizione della domanda Persona_1 rispettivamente nudo proprietario ed usufruttuario) – nei seguenti termini: Fase di studio della controversia, valore minimo: € 1.029,00, Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 709,00, Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 1.523,00, Fase decisionale, valore minimo: € 1.735,00, compenso tabellare (valori minimi) € 4.996,00.
Stante l'integrale rigetto dell'appello deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da
[...]
contro , e Pt_1 CP_1 CP_2 CP_3
(nella contumacia di quest'ultima) così decide:
[...]
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna alla rifusione delle spese processuali di questo Parte_1 grado di giudizio in favore di che liquida in € 9991,00 per CP_2 compensi, oltre spese generali, iva e cpa;
3) Condanna alla rifusione delle spese processuali di questo Parte_1 grado di giudizio in favore di che liquida in € 4996,00 per CP_1 compensi, oltre spese generali, iva e cpa;
4) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della Sezione Civile del
19/12/2025.
LA CONSIGLIERA EST. LA PRESIDENTE
(dott. Viviana Cusolito) (dott. Patrizia Morabito)
14
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Corte D'Appello di Reggio di Calabria Sezione Civile La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Viviana Cusolito Consigliera rel.,
3) dott. Ivana Acacia Consigliera, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 570/2021 R..G., posta in decisione con provvedimento del
29.10.2025 emesso in esito alla udienza del 23.10.2025, sostituita ex art. 127 ter cpc, e promossa da
, c.fisc. elettivamente domiciliata presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'avv. VIOLI DOMENICO, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
CONTRO
, c.fisc. , elettivamente domiciliato presso lo CP_1 C.F._2 studio dell'avv. Felice Domenico Retez che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
E
, c.fisc. , in proprio e n.q. di erede del sig. CP_2 C.F._3
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo studio Persona_1 C.F._4 dell'avv. Andrea Speranza del Foro di Reggio Calabria che la rappresenta e difende giusta procura in atti
E
Controparte_3
OGGETTO: IT - appello avverso la Sentenza n. 1314/2021 del Tribunale di Reggio
Calabria pubblicata in data 05/10/2021, emessa nell'ambito del procedimento recante
N. 668/2011 R.G.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 16.2.2011, ha convenuto in giudizio Persona_1
e , esponendo che con atto per notaio del Parte_1 CP_1 Persona_2
1 7.4.1976, rep. n.41133 racc. n.8964 egli aveva acquistato - in comunione con la moglie
– la proprietà di un fondo rustico sito in Reggio Calabria, Controparte_4
Contrada San Sperato, censito nel NCT del Comune di Reggio Calabria al foglio di mappa n.114, p.lle nn.161 e 162, realizzandovi nel 1978 una strada interpoderale della larghezza uniforme di 3,30 metri che, originando dall'ingresso della via Provinciale San Sperato, serviva l'intero fondo, consentendone l'attraversamento con autoveicoli e mezzi agricoli funzionali alla coltivazione dei vari appezzamenti di cui lo stesso si componeva e che successivamente, con atto pubblico per notaio del 14.12.1981, rep. n.419430, Persona_3 egli, unitamente alla moglie, aveva donato una porzione del suddetto appezzamento alla figlia previo frazionamento delle originarie particelle nn. 161 e 162, mentre con Pt_1 successivo atto pubblico per notaio del 31.12.1990, rep. n.5419 e racc. n.2795, Persona_4 aveva diviso la rimanente porzione del fondo originariamente acquistato tra tutti i figli
, , e , donando – sempre unitamente alla CP_5 Pt_1 CP_1 Controparte_3 CP_2 moglie - la nuda proprietà e riservandosi l'usufrutto. Esponeva l'attore che entrambi gli atti di donazione avevano fatto salve le servitù di passaggio, pedonale e carraio, derivanti, a carico e a favore delle singole porzioni del fondo, per effetto dell'originaria realizzazione della strada interpoderale, da parte dell'unico proprietario e che, nonostante ciò, il giorno
18.6.2009 aveva impedito l'accesso al fondo da lei ricevuto in donazione Parte_1 all'operaio da lui incaricato di effettuare la periodica pulizia e manutenzione della strada a mezzo di escavatore cingolato, compromettendo l'esercizio, da parte sua, della servitù di passaggio sulla porzione di stradella che su quella proprietà insiste. Aggiungeva che il ripristino della originaria larghezza della carreggiata stradale, erosa dagli agenti atmosferici nelle precedenti stagioni invernali, era necessario per raggiungere i fondi terrazzati posti ad un livello superiore, su cui insistevano alberi di ulivo (alcuni dei quali secolari) e da frutto
(mandorli, fichi, fichi d'india, agrumi e altri) da lui coltivati, che da quel momento non aveva potuto raggiungere con mezzi agricoli. Infine rappresentava che in occasione di un sopralluogo sui luoghi di causa, in data 20.2.2010, la figlia lo aveva gravemente Pt_1 ingiuriato, spingendosi fino a rinnegarlo come padre.
Per questi motivi
spiegava le seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare che la strada oggetto di causa che partendo dall'ingresso della via provinciale San Sperato. Cardeto. Idonea a servire tutte le parti dell'intero terreno per consentirne l'accesso e la coltivazione dal suo ingresso e fino all'ultima porzione di fondo servita. È stata realizzata ab origine con una larghezza di M. 3,30 sin dall'ingresso civico
39;
Accertare e dichiarare l'esistenza della servitù di passaggio, non solo pedonale, ma anche con mezzi meccanici e autoveicoli, gravante sulla strada interpoderale sita all'altezza della porzione di terreno di proprietà della convenuta., trattandosi di costituzione di servitù per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 CC.;
2 Accertare e dichiarare la necessità di mantenere e al contempo ripristinare le dimensioni della detta strada nel tratto che attraversa la proprietà della convenuta e, per l'effetto, condannare la convenuta a consentire la detta manutenzione ed il ripristino della citata servitù.;
Accertare la sussistenza di un atteggiamento ingiurioso della donataria nei confronti del donante, tale da integrare e giustificare la ipotesi di revocazione della donazione per ingratitudine e virgola per l'effetto, dichiarare la revocazione dell'atto di donazione del
14/12/1981. È quello del 31/12/1990.;
Accertare e dichiarare che l'attore ha subito un pregiudizio economico determinato dall'impossibilità alla coltivazione degli alberi di ulivo sussistenti sul fondo., posizionato a livello superiore rispetto alla porzione di proprietà della convenuta, del quale è usufruttuario e, per l'effetto, dichiarare la revocazione della donazione per i motivi di fatto e di diritto esposti in premessa;
Condannare la convenuta a porre fine agli impedimenti o turbative di qualsivoglia natura, alla riduzione in pristino della servitù di passaggio di cui in premessa, nonché al risarcimento dei danni subiti ex art. 2043 nei confronti dell'attore per averlo illegittimamente privato del proprio diritto a coltivare il fondo sul quale possiede usufrutto, vitalizio, avendo subito un pregiudizio economico e al risarcimento di tutti i danni dallo stesso patiti a seguito di tale privazione di diritto, con vittoria di spese e compensi.”
Con comparsa tempestivamente depositata in data 10.6.2011 si è costituita Parte_1 contestando il contenuto dell'atto di citazione e chiedendone il rigetto. In via subordinata e per il caso di parziale accoglimento della domanda di revoca della donazione (dal momento che l'immobile donatole si apparteneva per il 50% a sua madre, rimasta estranea al giudizio), spiegava domanda riconvenzionale per il pagamento di €200.000,00, corrispondente alla metà del valore del fabbricato edificato a sue spese sul fondo in questione.
Con comparsa depositata in data 13.12.2012 – dopo il maturarsi delle preclusioni assertive e probatorie - si è costituito , nudo proprietario del fondo del quale l'attore era CP_1 usufruttuario, aderendo alle domande svolte da suo padre, con l'eccezione della domanda di revoca della donazione, alla quale solo il donante era legittimato.
Istruito il giudizio con espletamento di prova per testi e consulenza tecnica, la sentenza n.
1314/2021 emessa e pubblicata dal Tribunale di Reggio Calabria in data 05/10/2021, oggetto dell'odierno gravame, in accoglimento delle domande svolte dall'attore, così disponeva:
“1) Accerta l'esistenza di una servitù di passaggio pedonale e carraio (mezzi agricoli e autovetture) – costituita per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 c.c. - sulla strada interpoderale di larghezza uniforme pari a metri 3,30 circa, realizzata da Per_1 sul fondo acquistato con atto per notaio del 7.4.1976, rep.
[...] Persona_2
n.41133 racc. n.8964, a favore e a carico di tutti i terreni serviti dalla predetta strada e segnatamente a carico dei terreni di proprietà di;
Parte_1
3 2) Accerta il diritto di al compimento delle attività di manutenzione ordinaria Persona_1
e straordinaria della predetta strada interpoderale (ivi compresa la pavimentazione del tratto di strada in terra battuta ricadente nella proprietà ) puntualmente Parte_1 indicate dalla CTU (profilatura, regolarizzazione e pulizia della carreggiata stradale per ripristinarne in ogni tratto l'originaria larghezza di 3,30 metri circa);
3) revoca per ingratitudine le donazioni fatte a favore di il 14.12.1981 e il Parte_1
31.12.1990, meglio precisate in atti, nei limiti della quota di proprietà del donante Per_1
[...]
4) rigetta la domanda riconvenzionale di;
Parte_1
5) condanna al pagamento delle spese di lite a favore di , che Parte_1 Persona_1 liquida in euro 374 per esborsi e 10.000 per onorari, oltre al 15% rimb. forf., CA e IVA;
6) condanna al pagamento delle spese di lite a favore di , che Parte_1 CP_1 liquida in euro 2.000 per onorari, oltre al 15% rimb. forf., CA e IVA;
7) pone definitivamente a carico di le spese di CTU, già liquidate in Parte_1 separato decreto.”
Con atto di citazione in appello iscritto a ruolo in data 12.11.2021 Parte_1 impugnava la predetta sentenza, chiedendo, in riforma della stessa, il rigetto delle domande spiegate in primo grado da . CP_1
Con il primo motivo di appello lamentava parte appellante la erronea valutazione da parte del giudice di primo grado in ordine alla reale consistenza della servitù di passaggio.
Rilevava parte appellante che la sentenza impugnata nella parte in cui ha accertato l'esistenza di una servitù di passaggio pedonale e carrabile (mezzi agricoli e autovetture) lungo l'intero tracciato della strada interpoderale, con larghezza uniforme di metri 3,30 circa, autorizzando altresì lavori di manutenzione straordinaria e pavimentazione, sarebbe viziata da erronea e illogica valutazione delle prove, in quanto la controversia riguarda esclusivamente il secondo tratto della strada interpoderale, ovvero quello che dall'abitazione dell'appellante conduce ai terrazzamenti superiori, e non il primo tratto, sul quale non vi è contestazione;
rilevava, inoltre la appellante che al momento della donazione (1981) – contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza impugnata - il tratto in questione era stretto circa 1 metro, sterrato e percorribile solo a piedi o con piccoli mezzi agricoli (motozappa), come dimostrato dalle aerofotogrammetrie depositate e dalla consulenza tecnica di parte prodotta che ha ricostruito lo stato dei luoghi con metodo scientifico e tridimensionale.
Lamentava inoltre, l'appellante che la consulente nominata, agronoma priva di competenze in cartografia, aveva utilizzato un metodo inadeguato (foto bidimensionali sgranate dal
Geoportale, senza ortorettifica né ricostruzione 3D), giungendo a conclusioni fuorvianti mentre erano state ignorate le perizie di parte e le osservazioni tecniche del ctp, avendo il giudice di primo grado fatto riferimento esclusivamente alla CTU ed alle dichiarazioni di testimoni di parte attrice, ritenuti attendibili nonostante le evidenti contraddizioni delle dichiarazioni rese. Sosteneva sul punto l'appellante che, contrariamente a quanto affermato
4 in sentenza, l'accertamento della servitù carrabile sul secondo tratto era errato, dovendo tale servitù essere limitata al passaggio pedonale o con piccoli mezzi meccanici aventi ingombro non superiore a quello di una motozappa, con esclusione di qualsiasi diritto di ampliamento o pavimentazione.
Con il secondo motivo la lamentava la erroneità della sentenza nella parte in cui era Pt_1 stata dichiarata la revoca della donazione per ingratitudine. Rilevava la appellante che la sentenza impugnata ha disposto la revoca delle donazioni del 14.12.1981 e del 31.12.1990, nei limiti della quota del donante, ritenendo sussistente l'ingiuria grave e il pregiudizio patrimoniale in capo al donante a causa di comportamenti della donataria.
Secondo l'appellante detta statuizione è ingiusta non avendo ella mai posto in essere comportamenti tali da integrare l'ipotesi di “ingiuria grave” ex art. 801 c.c., considerato che non poteva ritenersi provato che ella avesse pronunziato le frasi riportate dai testimoni, che comunque, non potevano ritenersi tali da raggiungere la soglia di gravità richiesta dalla giurisprudenza. Rilevava che non era stato arrecato alcun pregiudizio patrimoniale al donante, né provato il dolo. Lamentava poi che il giudice di primo grado aveva fondato il proprio convincimento su dichiarazioni rese da testimoni che in realtà erano portatori di interesse diretto alla revoca della donazione, circostanza ignorata nella motivazione.
Con l'ultimo motivo lamentava l'appellante l'esistenza di errori nella valutazione delle prove e nella CTU, avendo il Giudice di primo grado ritenuto attendibili i testimoni di parte attrice senza motivazione logica, nonostante le contraddizioni e le “concordanze sospette”, ignorato le dichiarazioni dei testi di parte convenuta, che hanno descritto il tratto di strada come pedonale e non carrabile, omesso di considerare le perizie di parte, scientificamente fondate, e le osservazioni critiche alla CTU, accolto apoditticamente le conclusioni della
CTU, nonostante la stessa abbia ammesso di non poter accertare la larghezza originaria della strada e abbia utilizzato un metodo privo di validità scientifica.
Chiedeva, previa sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, la nomina di un consulente tecnico d'ufficio esperto in cartografia, al fine di accertare la larghezza del tratto di strada all'epoca della donazione (1981) e la reale possibilità di transito con mezzi agricoli.
Concludeva, pertanto, chiedendo che in riforma della sentenza impugnata la Corte accertasse che la servitù di passaggio sul tratto di strada in contestazione poteva essere esercitata esclusivamente a piedi o con piccoli mezzi meccanici (motozappa), che fosse escluso qualsiasi diritto di ampliamento e pavimentazione, che fosse rigettata la domanda di revoca delle donazioni, con condanna degli appellati alle spese di primo e secondo grado, nonché alle spese di CTU.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 8.3.2022 si costituiva Per_1 eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità
[...] dei motivi ex art. 342 c.p.c., evidenziando che l'atto si limitava a riproporre le difese di primo grado senza individuare i capi della sentenza da riformare e chiedendone nel merito il rigetto. Rilevava che la servitù era stata costituita per destinazione del padre di famiglia e
5 confermata dagli atti di donazione del 1981 e 1990, che prevedono il passaggio anche con autoveicoli;
che e prove testimoniali e la CTU avevano accertato che la strada interpoderale, sin dalla sua realizzazione nel 1978, consentiva il transito di mezzi meccanici, con larghezza variabile tra 2,50 e 3,50 metri, smentendo le tesi della originaria convenuta e che le consulenze tecniche di parte (a firma del geom. e dell'ing. dovevano Tes_1 Per_5 ritenersi inattendibili, in quanto basate su interpretazioni di aerofotogrammetrie e non su misurazioni dirette, mentre la CTU aveva effettuato rilievi metrici e fotografici, confermando le allegazioni attoree. Rilevava che le ingiurie a lui rivolte dalla figlia, provate da testimonianze e registrazioni, integravano gli estremi di ingratitudine ex art. 801 c.c., giustificando la revoca delle donazioni e che, inoltre, l'opposizione dolosa all'esercizio della servitù di passaggio aveva a lui causato un pregiudizio economico rilevante, avendo impedito la la coltivazione del fondo. Contestava la richiesta di sospensione Parte_1 della efficacia esecutiva della sentenza e quella di rinnovazione della ctu. Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto dell'appello, la conferma integrale della sentenza di primo grado e la condanna dell'appellante alle spese del presente grado di giudizio.
Con comparsa del 21.2.2024 si costituiva eccependo preliminarmente CP_1
l'inammissibilità dell'appello e nel merito la infondatezza dello stesso. Concludeva, pertanto, per il rigetto del gravame con condanna della alla rifusione delle Parte_1 spese del grado di giudizio.
Con provvedimento dell'11.7.2023 il giudizio veniva dichiarato interrotto per il decesso di
. Persona_1
La appellante riassumeva ritualmente il giudizio ed, in esito alla riassunzione, si costituiva in giudizio , quale erede di , in forza di testamento depositato in CP_2 Persona_1 atti, insistendo in tutte le difese ed eccezioni spiegate dal proprio dante causa.
Non si costituiva, invece, della quale veniva dichiarata la Controparte_3 contumacia.
Rigettata la richiesta avanzata da parte appellante ex art. 283 cpc, la causa, con provvedimento del 29.10.2025, emesso in esito alla udienza del 23.10.2025 svolta ex art. 127 ter cpc, veniva assunta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc di giorni
20 per il deposito di comparse conclusionali e di giorni 20 per il deposito di memorie di replica.
Tutto ciò premesso, l'eccezione, formulata dagli appellati e , di Persona_1 CP_1 violazione dell'art. 342 c.p.c., deve essere dichiarata infondata, in quanto l'atto di appello contiene una chiara individuazione dei punti contestati della sentenza impugnata e delle relative doglianze, nonché una parte argomentativa con cui si confutano e contrastano le ragioni addotte dal primo giudice (Cass SU 2719972017 e Cass SU 36481/2022).
Sempre preliminarmente ritiene la Corte che non debba trovare accoglimento la richiesta di rinnovazione della consulenza avanzata da parte appellante.
6 Invero, contrariamente da quanto affermato nell'atto di appello (con richiamo ai rilievi svolti da tanto in fase di espletamento della consulenza che negli scritti conclusivi Parte_1 del giudizio di primo grado), deve ritenersi che la consulenza abbia fornito risposta ai quesiti sottoposti utilizzando un metodo scientifico confrontando lo stato dei luoghi con quello risultate dalle areofotogrammetrie acquisite, dando conto in maniera adeguata della irrilevanza dei rilievi mossi all'elaborato, non in grado di inficiarne le conclusioni.
Il Consulente, invero, in esito a detti rilievi, ha così risposto:”La scrivente non ha dato per scontata l'esistenza della strada, ma ha fornito prova certa della sua preesistenza allegando le ortofoto satellitari estratte dal sito del Ministero dell'Ambiente che attestano la presenza della strada già nell'anno 1988 (vedi allegato n. 5 della CTU). Nella consulenza non è dato alcun riferimento in merito alla grandezza dei mezzi meccanici e, mai è stato utilizzato il termine “grossi mezzi meccanici” utilizzato invece dall'Avv. Violi. Nella parte alta della particella 981 è visibile un sentiero avente una larghezza media di 2.20 m, come impressionato nella foto che segue: …….. L'attuale sentiero è oggi percorribile in tutto il suo sviluppo da mezzi meccanici, fatta eccezione per brevi tratti come quello compreso tra la progressiva 121.60 m e 147.70 m, in cui è presente un solo punto in cui la larghezza trasversale si riduce a 1.80 m a causa degli smottamenti di terreno presenti. Le operazioni colturali nei terreni acclivi sono solitamente eseguite solo con mezzi meccanici cingolati perché adatti a percorrere terreni o sentieri accidentati caratterizzati da forti pendenze longitudinali. La foto 17 descrive una criticità riscontrata alla progressiva +198.00 m, compresa proprio in quel tratto di sentiero descritto nelle conclusioni “Continuando verso monte si riscontrano solo tratti discontinui di strada, aventi una larghezza media di 2.20 m, che conducono ad un pianoro prevalentemente incolto, ubicato nella porzione della particella 981 posta alla quota altimetrica maggiore”.
Risposta alle osservazioni relative al quesito n. 2
Le ortofoto satellitari estratte dal sito del Ministero dell'Ambiente attestano la preesistenza di una strada poderale negli anni 1988-1994-2000-2006-2012; dette fotografie aeree mostrano i luoghi visti dall'alto in un preciso anno. Tali immagini, sono attendibili poiché riproducono i luoghi in scala 1/2000, quindi da esse è anche possibile desumere distanze entro certi parametri di tolleranza. Nello specifico, essendo una scala di riduzione molto ampia (1 mm sulla carta equivale a 2 m sui luoghi) non si riescono ad apprezzare con buona approssimazione distanze piccole come quelle relative alla larghezza della strada;
si riesce, comunque, a capire che non si tratta di un viottolo pedonale. Per tale motivo la scrivente nelle sue conclusioni ha dichiarato “Per detta strada, non sempre è stato possibile verificare se la larghezza trasversale coincidesse o meno con quella originaria a causa dell'assenza di dati certi”.
La visione stereoscopica a cui fa riferimento l'Avv. Violi è una tecnica fotogrammetrica usata in passato per la restituzione dei luoghi, che nulla ha a che fare con le foto satellitari basate su un principio più avanzato e preciso. La scrivente non ha utilizzato alcun metodo
7 per interpretare le foto satellitari perchè queste vanno lette come una normale fotografia traendo da esse solo informazioni e, limitatamente alla scala di rappresentazione, anche distanze reali.
Molto azzardata è la presunta ricostruzione fatta dal CT NG. , secondo Persona_6 quanto asserito dall'Avv. Violi, poiché è impensabile in ambito topografico avere la presunzione di apprezzare grandezze geometriche con un errore medio di 25-30 cm, operando da coppie di fotogrammi aerei datati 1995.
Vero è che gli spianamenti che hanno originato la terrazza in cui sono messe a dimora le piante di olivo, i serbatoi idrici, i manufatti adibiti a ricovero di animali da cortile, così come la strada compresa tra le progressive 147,70 m e 198,80 m e le successive porzioni di strada che conducono alle porzioni di sentiero ricadenti nella parte alta della particella
981, difficilmente sono state realizzate a mano senza l'uso di macchine agricole.
Risposta alle osservazioni relative al quesito n. 3
Oggi il secondo tratto di strada presenta numerose irregolarità lungo lo sviluppo della carreggiata, che lo rendono di difficile percorribilità proprio per lo stato manutentivo in cui versa la strada;
infatti, nei primi 30.00 m di tale strada è venuta a mancare la sede viaria, a causa dell'azione erosiva imputabile alle acque di ruscellamento. Nel gergo tecnico i termini profilatura, regolarizzazione e pulizia della carreggiata hanno un significato ben preciso, certamente non quello attribuito dall'Avv. Violi.
Oggi l'attuale tracciato della strada, non richiede alcun ampliamento trasversale né una riduzione della pendenza longitudinale, poiché le caratteristiche geometriche medie del tracciato sono sufficienti per il transito delle macchine agricole necessarie per la conduzione del fondo. I termini pulizia, profilatura e regolarizzazione della carreggiata coincidono con le comuni opere di manutenzione ordinaria che devono essere attuate regolarmente su una strada sterrata per renderla percorribile. Nello specifico, tali opere consistono nella:
- Pulizia, cioè taglio delle pale di fico d'india e degli arbusti che sono d'intralcio lungo il tracciato;
- Profilatura, cioè rendere piana la sede viaria liberandola dagli smottamenti;
- Regolarizzazione della carreggiata, limitatamente al primo tratto iniziale, al fine di colmare l'ammanco di terreno nella parte centrale della carreggiata.
Risposta alle osservazioni relative al quesito n. 4
La scrivente nel rispondere a questo quesito ha precisato che “La pulizia e la successiva profilatura e regolarizzazione della carreggiata, mantenendo invariata la larghezza trasversale riscontrata nel corso del sopralluogo, consentirebbe il passaggio dei mezzi meccanici necessari alla coltivazione ed al congruo uso del fondo”.
Nel corso del sopralluogo, è stata riscontrata una larghezza media variabile compresa tra
2.20 m e 3.50 m;
tali dimensioni consentono in modo agevole il transito di un mezzo agricolo cingolato di potenza pari a 80 CV, il cui ingombro trasversale massimo è pari 1.24
8 m (vedi scheda tecnica allegata), quindi quasi l'ingombro di una motozappa. I mezzi cingolati, per le loro caratteristiche prestazionali, sono particolarmente indicati per la conduzione dei fondi agricoli che presentano una morfologia particolarmente scoscesa.
Certamente la conduzione di queste macchine operatrici deve essere affidata a maestranze qualificate, pertanto i rischi paventati dall'Avv. Violi non sussistono.”
Come ritenuto dal giudice di primo grado le conclusioni del consulente, oltre a superare in maniera completa i rilievi svolti dalla odierna parte appellante, consentono – unitamente alle deposizioni raccolte in primo grado – di ritenere corretta la decisione del giudice di primo grado in ordine alla domanda di confessoria servitutis svolta da , alla quale CP_6 aveva aderito , all'epoca della instaurazione del giudizio di primo grado nudo CP_1 proprietario ed, adesso, in esito al decesso degli usufruttuari, pieno proprietario del fondo dominante.
Ritiene, infatti, la Corte che il giudice di primo grado non sia incorso in alcun errore di valutazione delle testimonianze, apparendo correttamente valorizzate le dichiarazioni rese dei testi e i quali – come analiticamente riportato nella Tes_2 Tes_3 Tes_1 Tes_4 sentenza di primo grado – hanno riferito circostanze che hanno trovato riscontro in quanto accertato dal consulente tecnico di ufficio.
In particolare il teste ha dichiarato di avere partecipato – unitamente al - ai Tes_2 Tes_1 lavori di realizzazione tanto della stradella che dei terrazzamenti, oltre che dei fabbricati delle parti. Lo stesso ha chiarito che mentre era possibile raggiungere la area sulla quale insiste il fabbricato di con il camion, per la parte superiore era stato Parte_1 necessario utilizzare un mezzo cingolato largo circa mt 2,20.
Tale circostanza appare del tutto coerente con quanto accertato dal ctu la quale ha affermato, nell'elaborato depositato, che “E' possibile affermare con certezza che la strada interpoderale, nel suo sviluppo verso monte, subito dopo la porzione antistante il fabbricato identificato dalla particella 454, ha una larghezza trasversale media variabile tra 2.20 e 3,50
m.”, come possibile osservare dalle ortofoto satellitari allegate dalla consulente all'elaborato.
Peraltro le obiezioni sollevate sul punto dalla odierna appellante sono state superate dalla consulente la quale – nel rispondere alle osservazioni – ha chiarito, in base alla documentazione fotografica prodotta – che “L'attuale sentiero è oggi percorribile in tutto il suo sviluppo da mezzi meccanici, fatta eccezione per brevi tratti come quello compreso tra la progressiva 121.60 m e 147.70 m, in cui è presente un solo punto in cui la larghezza trasversale si riduce a 1.80 m a causa degli smottamenti di terreno presenti. Le operazioni colturali nei terreni acclivi sono solitamente eseguite solo con mezzi meccanici cingolati perché adatti a percorrere terreni o sentieri accidentati caratterizzati da forti pendenze longitudinali.”.
La ctu ha inoltre evidenziato che mai nell'elaborato era stato fatto riferimento a “grossi mezzi meccanici” mentre, come detto, appariva del tutto compatibile con lo stato dei luoghi
9 quanto riferito dal in ordine all'uso del mezzo cingolato sulla parte del fondo posta Tes_2 dopo il fabbricato della . Parte_1
Né vale a rendere inattendibili le dichiarazioni del teste quanto rilevato in ordine all'attuale stato dei luoghi atteso che la presenza delle rilevate “criticità” consistenti nella presenza di tratti discontinui della strada deve proprio attribuirsi alla impossibilità per di Persona_1 procedere ai lavori di manutenzione e regimentazione delle acque a causa delle condotte poste in essere dalla . Parte_1
Per le medesime ragioni, come detto, deve essere ritenuto attendibile il teste il quale Tes_1 ha riferito dei lavori eseguiti sul fondo tanto per la realizzazione della stradella che dei manufatti, oltre che per la necessaria regimentazione delle acque.
I dati oggettivi rappresentati dai riscontri effettuati dalla consulente consentono anche, al contrario, di ribadire la inattendibilità dei testi e . CP_7 Testimone_5
Quanto a quest'ultimo – nipote di – oltre a doversi ribadire le perplessità in Parte_1 ordine a quanto dichiarato relativamente alla costruzione del muro di contenimento (lavoro che richiede, con tutta probabilità, specifiche competenze che non è comune riscontrare in un diciasettenne, età che avrebbe avuto il all'epoca di realizzazione di detto muro, Tes_5 del quale – come rilevato nella sentenza di primo grado - non è stato in grado di indicare la esatta ubicazione e della cui esistenza non si trova alcun riscontro nella consulenza) del tutto priva di rilievo appare la circostanza riferita dallo stesso di non avere mai visto mezzi meccanici atteso che lo stesso non vive sui luoghi ed ha dichiarato di recarvisi solo per andare a trovare la zia.
Analogamente deve essere ribadito il giudizio di inattendibilità della teste Testimone_6 atteso che, come già rilevato, quanto dalla stessa affermato in particolare in ordine alla larghezza della stradella appare totalmente smentito dall'accertamento basato su dati obiettivi compiuto dal ctu.
Invero, a parte la considerazione già svolta dal giudice di primo grado in ordine ai periodi ai quali ha fatto riferimento la teste (così come per il teste ) successivi Testimone_7 all'epoca di realizzazione della stradella, del tutto smentita dall'obiettivo accertamento effettuato dal ctu è la circostanza riferita, peraltro solo da detta testa che la “stradella sarebbe stata “talmente stretta da poterla percorrere solo in fila indiana”.
Ancora, come già rilevato per il teste , tenuto conto che la teste non Testimone_5 CP_7 viveva sui luoghi di causa appare irrilevante che la stessa, nelle occasioni in cui si recava a fare visita alla amica , non avesse visto transitare mezzi meccanici. Ancora, Parte_1 priva di qualunque riscontro è la circostanza riferita solo dalla secondo la quale “la CP_7 stradella sarebbe stata allargata “intorno al 2000”.
Pertanto, ritenuto del tutto condivisibile quanto affermato dalla consulente (in particolare tenuto conto delle risposte fornite ai rilievi) e considerato che deve essere ribadito il giudizio di valutazione delle prove in maniera conforme a quanto già effettuato dal giudice di primo grado (ribadendosi che la attendibilità dei testi discende in particolare dai riscontri obiettivi
10 costituiti dai dati tecnici evidenziati dalla consulente), i motivi di appello spiegati da
[...] in ordine alla azione di confessoria servitutis devono essere rigettati. Pt_1
Ritiene, inoltre, questa Corte che non sia incorso in alcun errore il giudice di primo grado nell'individuare la servitù, creata per destinazione del padre di famiglia già in esito alla donazione del 1981: invero nell'atto di donazione del 1981 è chiaramente affermato che il bene donato ad è stato trasferito “con tutte le servitù attive e passive” Parte_1 mentre non assume rilievo il contenuto dell'atto di donazione del 1990 che, riguardo ad
, ha ad oggetto solo “la casetta” individuata, in detto atto di donazione, “al Parte_1 numero 3”.
Ciò che rileva, pertanto, in questa sede è la servitù di passaggio su tutti i terreni di
[...]
così come riportato nella sentenza di primo grado rilevandosi che la stessa Pt_1 [...] ha dichiarato espressamente di non cointestare il diritto di passaggio, anche con Pt_1 mezzi meccanici, sulla porzione del suo fondo posto davanti all'abitazione.
Ciò premesso deve affermarsi - in base al testo dell'atto di donazione – che il diritto di servitù gravi sull'intero fondo di proprietà di , ovvero su tutta la particella Parte_1
454 ovvero tanto sulla parte antistante il fabbricato che sul “secondo tratto, compreso tra la progressiva +126,00 m e +198,00” che, allo stato – a causa della mancata realizzazione delle opere di manutenzione – lo stesso ctu definisce “sentiero viste le numerose irregolarità presenti lungo lo sviluppo della carreggiata, che lo rendono di difficile percorribilità con mezzi meccanici a causa anche della pendenza longitudinale del tracciato”.
Come accertato dal ctu, infatti, anche su questo tratto esisteva – come emerge dalle fotografie allegate alla ctu – la strada interpoderale con una misura compresa fra mt 2,20 e mt 3,50. Pertanto, correttamente è stata riconosciuta la esistenza di detta servitù tanto sul primo tratto della stradella (insistente davanti al fabbricato) che sul secondo tratto di stradella insistente sul fondo di . Parte_1
E del resto che questa sia la servitù della quale si discute appare evidente laddove si consideri che nel 1981 – quando ha donato il fondo ad - lo Persona_1 Parte_1 stesso era proprietario tanto del fondo sottostante che di quelli soprastanti quello donato, per raggiungere i quali non poteva che attraversare la stradella realizzata per come riferito dai testi e sopra richiamati. Tes_2 Tes_1
Ritiene la Corte che debba altresì essere rigettato il motivo relativo domanda di revocazione della donazione, accolta in primo grado.
Premesso quanto riportato nella sentenza di primo grado in ordine ai presupposti per la revoca delle donazioni nell'ipotesi di ingiuria grave, deve aggiungersi che, affinchè sussista il presupposto della ingiuria grave, non è necessario che il fatto integri gli estremi del reato.
Inoltre deve rilevarsi che secondo la giurisprudenza di legittimità, affinchè sussista la ingiuria grave non è nemmeno necessario che sia presente il soggetto nei cui confronti la offesa è rivolta.
11 Ancora deve rilevarsi che secondo la Suprema Corte seppur la ingiuria, per fondare una pronunzia di revocazione, deve presentare un certo grado di intensità è pur vero che non è necessario un “comportamento continuativo” essendo sufficiente anche un solo fatto (Cass.
2559/1958).
Deve poi evidenziarsi che, come affermato da giurisprudenza di merito alla quale si ritiene di aderire (C. App Firenze 8.6.1954) il comportamento ingiurioso, per essere rilevante, non deve consistere esclusivamente in fatti commessi personalmente dal donatario ma ben può essere rappresentato da fatti compiuti da altri e dal donatario approvati.
In ultimo, detti comportamenti devono essere valutati in relazione alle condizioni ed al contesto sociale del donante e del donatario.
Tutto ciò premesso, ritiene il Collegio che il comportamento imputabile alla Parte_1 che giustifica la revocazione delle donazioni non sia da ravvisare esclusivamente nelle espressioni offensive che i testimoni hanno dichiarato che la stessa ed i suoi congiunti – nelle due occasioni indicate nei capitolati di prova- hanno profferito, ma anche nel comportamento della stessa che di fatto non ha consentito al padre di godere del bene Pt_1 del qual egli era usufruttuario.
Inoltre, in ordine alla eccepita inattendibilità dei testimoni, deve rilevarsi che la – pur Pt_1 avendo riferito dei cattivi rapporti con il teste e dell'interesse di entrambi i Testimone_8 testi all'eventuale accoglimento della domanda di revocazione (in quanto marito e Tes_8 figlia di una delle figlie di , e come tali, interessate ad un eventualmente Persona_1 accrescimento dell'asse ereditario dello stesso in caso di revocazione della donazione) non ha mai affermato, negli atti, che gli stessi non fossero presenti al momento dei fatti dei quali gli stessi hanno riferito.
Né la attendibilità dei testimoni (che, inoltre, in quanto familiari erano probabilmente comunque a conoscenza che la donazione era stata effettuata non solo da e, Persona_1 quindi, per la parte indivisa donata dalla madre della , non era attaccabile in Parte_1 questa sede), può ritenersi venuta meno per la modalità di verbalizzazione della prova.
Risulta dal verbale della udienza del 15.10.2015 che la teste , prima che le Testimone_9 fossero sottoposte le circostanze n. 15 e 17, aveva già dichiarato di avere sentito la
[...] rinnegare il padre, avendo la teste specificato che ciò era avvenuto a seguito della Pt_1 richiesta di di spostare un furgone di proprietà del marito di . Persona_1 Parte_1
Seppur le espressioni della sono state pronunziate nel corso di un litigio (come Pt_1 dichiarato dalla teste ) deve tuttavia rilevarsi che, proprio tenuto conto della qualità e Tes_8 dei rapporti fra le parti, le stesse appaiono di particolare rilevanza.
Invero, l'avere la “rinnegato come padre” assume in questo contesto Pt_1 Persona_1 una particolare rilevanza, atteso che la stessa ha – profferendo dette parole – dimostrato una disistima che coinvolgeva non solo il rapporto fra donante e donatario ma, ancor di più, il rapporto fra figlia e padre, rapporto nell'ambito del quale era sorto a tutta evidenza, tenuto
12 conto del contenuto dei due atti di donazione la volontà dell' di spogliarsi dei propri Pt_1 beni con l'unico intento di accrescere il patrimonio della figlia.
Non può, inoltre, in proposito non evidenziarsi la assoluta irrilevanza della circostanza allegata dalla negli atti di causa secondo la quale sarebbe stata lei ad essere Parte_1 stata offesa dai comportamenti del padre avendo quest'ultimo provveduto alla immediata immissione in possesso dei beni donati di tutti i fratelli, ad eccezione che per lei.
Ed inoltre, a prescindere dalle dichiarazioni ingiuriose, deve essere qualificato come comportamento contrario a quello che dovrebbe animare il donatario – e come tale in grado di fondare una pronunzia di revocazione - il comportamento della che di fatto ha Pt_1 impedito per un tempo prolungato, ovvero da quando non ha consentito allo stesso di provvedere alla manutenzione della stradella, di godere dei beni dei quali lo stesso era usufruttuario.
Infine si rileva che da alcun elemento acquisito nel corso del giudizio è risultato provato quanto affermato dalla in ordine alla natura di atti emulativi posti in essere Parte_1 ai suoi danni da , seppur riferibili al fratello . Persona_1 CP_1
Per tutti questi motivi, anche la doglianza relativa alla pronunziata revocazione della donazione deve essere rigettata.
Dall'integrale rigetto dell'appello discende, in applicazione del principio di soccombenza, la condanna alle spese della odierna appellante nei confronti di (costituitasi CP_2 quale erede di ) e di . Nulla sulle spese nei confronti di Persona_1 CP_1 [...]
, non costituitasi in seguito alla riassunzione del giudizio per l'intervenuto Controparte_3 decesso di . Persona_1
Quanto alla determinazione del valore della causa, ritiene la Corte che in ordine alla domanda di confessoria servitutis debba farsi applicazione della previsione di cui all'art. 15 cpc (Cass. 10755/2019) mentre in ordine alla domanda di revocazione della donazione, vertendo la domanda sulla revoca del titolo e non già sul diritto reale attribuito, debba trovare applicazione la previsione di cui all'art. 12 cpc, domande da sommarsi ex art. 10 cpc.
Tuttavia, in ordine alla revocazione della donazione, non potendosi fare riferimento al valore del bene indicato nei due atti notarili prodotti (avente esclusivamente rilievo fiscale) ed in assenza di dati sul valore attuale effettivo, la domanda deve essere considerata di valore indeterminabile.
Quanto, invece, alla domanda di confessoria servitutis, considerando la rendita catastale del fondo servente così come risultante dalle visure catastali allegate alla ctu (pari ad € 504,84) e facendo applicazione del primo comma dell'art. 15 cpc in relazione ai diritti di servitù, il valore della domanda risulta essere pari ad € 25.542,00.
Sommando il valore delle due cause (una di valore indeterminabile e l'altra pari ad €
25.542,00) ritiene la Corte che i compensi debbano essere determinati avendo riguardo allo scaglione da € 26.001,00 ad € 52.000,00, applicando i valori medi in favore di CP_2
(erede di , che ha insistito in tutte le domande) - nei seguenti termini:
[...] Persona_1
13 Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.058,00, Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.418,00, Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 3.045,00, Fase decisionale, valore medio: € 3.470,00, Compenso tabellare (valori medi) € 9.991,00 - e i valori minimi in favore di che si è costituito aderendo alla domanda di CP_1 confessoria servitutis svolta da (all'epoca di proposizione della domanda Persona_1 rispettivamente nudo proprietario ed usufruttuario) – nei seguenti termini: Fase di studio della controversia, valore minimo: € 1.029,00, Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 709,00, Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 1.523,00, Fase decisionale, valore minimo: € 1.735,00, compenso tabellare (valori minimi) € 4.996,00.
Stante l'integrale rigetto dell'appello deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da
[...]
contro , e Pt_1 CP_1 CP_2 CP_3
(nella contumacia di quest'ultima) così decide:
[...]
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna alla rifusione delle spese processuali di questo Parte_1 grado di giudizio in favore di che liquida in € 9991,00 per CP_2 compensi, oltre spese generali, iva e cpa;
3) Condanna alla rifusione delle spese processuali di questo Parte_1 grado di giudizio in favore di che liquida in € 4996,00 per CP_1 compensi, oltre spese generali, iva e cpa;
4) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della Sezione Civile del
19/12/2025.
LA CONSIGLIERA EST. LA PRESIDENTE
(dott. Viviana Cusolito) (dott. Patrizia Morabito)
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