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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/10/2025, n. 3407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3407 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Composta dai Consiglieri:
Dott. DO CA Presidente rel.
Dott. Eliana Romeo Consigliere
Dott. Maria Vittoria Valente Consigliere
riunita in camera di consiglio, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 7.10.2025, ex lege n. 92/2012, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 350/2025 R.G., posta in deliberazione all'udienza pubblica del giorno 7/10/2025, vertente
TRA
Parte_1
Avv. CLAUDIO SCOGNAMIGLIO reclamante
E
Parte_2
Avv. RICCARDO BOLOGNESI reclamato
OGGETTO: reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Roma, n.
10765/2024, pubblicata in data 25/1/2025.
1 CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“-…riformare la sentenza n. 9499/2025 resa inter partes dal Tribunale di Roma – sezione lavoro, in data 25 gennaio 2025, comunicata in data
27 gennaio 2025, nell'ambito del giudizio RG n. 6510/2024 nella sola parte del dispositivo, adeguando quest'ultimo al contenuto decisorio che si rinvengono nelle motivazioni della sentenza medesima;
- per l'effetto, accertare la sussistenza della giusta causa del licenziamento intimato nei confronti del sig. nonché Parte_2 rigettare integralmente le domande avversarie, così come proposte con
l'originario ricorso ex art. 1, co. 48 L. 92/12, inammissibili ed infondate in ogni loro parte, rigettando in ogni caso la domanda di reintegra nel posto di lavoro;
- per l'effetto, condannare il sig. alla restituzione in Parte_2 favore della dell'importo netto pari ad € Parte_1
100.300,50, oltre interessi e rivalutazione dal giorno del pagamento
(27 novembre 2024) fino al saldo”.
Per Parte_2
“A) In via principale, rigettare il reclamo proposto da
[...] avverso la sentenza n. 10765/2024 resa Parte_1 dal tribunale Ordinario di Roma, sezione lavoro, pubblicata il 25 gennaio 2025.
B) Sempre in via principale, in accoglimento del reclamo incidentale proposto ed in parziale riforma della sentenza reclamata, accertare e dichiarare la non ricorrenza della giusta causa di recesso addotta dal datore di lavoro per insussistenza dei fatti addebitati al sig. Pt_2 nella lettera di contestazione disciplinare in atti e/o la non
[...] ricorrenza della giusta causa di recesso perché i fatti rientrano tra le condotte punibili con una sanzione conservativa e, ai sensi dell'art. 18, comma 4, della l. n. 300 del 1970, annullare il licenziamento impugnato
2 e condannare in persona Parte_1 del l.r.p.t., a reintegrarlo nel posto di lavoro e nelle mansioni svolte alla data di licenziamento e/o in altre equivalenti e/o di pari livello e condannare la società convenuta, in persona del l.r.p.t., al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto percepita dal ricorrente, dalla data di licenziamento fino all'effettiva reintegrazione, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dalla data del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione.
C) In via subordinata, ove la Corte d'appello rinvenisse un'ipotesi di nullità della sentenza, per contrasto insana-bile tra motivazione e dispositivo, accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento impugnato per la non ricorrenza della giusta causa di recesso, ovvero perché tardivamente contestati al lavoratore i fatti di cui alla lettera di contestazione in atti e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 18, comma 5, della l. n. 300 del 1970, dichiarare risolto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condannare Parte_1
in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore del sig.
[...] Pt_2 di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione
[...] globale di fatto percepita dal ricorrente, nella misura massima di 24 mensilità o nella diversa misura ritenuta di giustizia.
D) Con vittoria delle spese e degli onorari del presente grado giudizio, da liquidarsi secondo i parametri del D.M. 55/2014 e s.m.i., oltre al rimborso delle spese generali e accessori di legge”.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data19.2.2024, ha Parte_2 proposto opposizione, ai sensi dell'art. 1, comma 51, della legge n.
92/2012, avverso l'ordinanza con la quale il giudice della fase sommaria ha respinto la domanda del ricorrente volta ad ottenere l'accertamento dell'insussistenza della giusta causa del licenziamento
3 intimato al lavoratore, con condanna della opposta alla reintegra Pt_1 del dipendente e al pagamento dell'indennità risarcitoria.
2. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Roma, pronunciando sull'opposizione, ha così statuito: “dichiara che il licenziamento intimato ad non è sorretto da giusta Parte_2 causa e per l'effetto dichiara risolto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna la resistente al pagamento in favore Pt_1 di dell'indennità risarcitoria commisurata all'ultima Parte_2 retribuzione globale di fatto percepita, nella misura di 24 mensilità; condanna la resistente alla rifusione delle spese di giudizio - liquidate in complessivi € 3.170,00, oltre spese generali e accessori come per legge”.
3. Avverso la pronuncia ha proposto reclamo Parte_1
con ricorso depositato il 24.2.2025.
[...]
4. Ha resistito all'impugnazione l' chiedendone, in via principale, Pt_2 il rigetto e spiegando reclamo incidentale per sentir annullare il licenziamento impugnato, con condanna di parte datoriale alla reintegra del lavoratore e al pagamento dell'indennità risarcitoria dalla data del licenziamento alla effettiva reintegra.
4.1 In via subordinata, nell'ipotesi di ritenuta nullità della sentenza, il reclamato ha chiesto accertarsi l'illegittimità del licenziamento per carenza della giusta causa di recesso, ovvero per tardività della contestazione e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 18, comma 5, della l. n.
300 del 1970, dichiarare risolto il rapporto di lavoro, con condanna della al pagamento dell'indennità risarcitoria nella misura Pt_1 massima di 24 mensilità della retribuzione globale di fatto.
5. All'udienza del 7.10.2025, all'esito della discussione orale, la causa
è stata trattenuta in riserva, nei termini previsti dall'art. 1, comma 60,
L. n. 92/2012, e decisa come da dispositivo in calce.
4 6. In via preliminare, il reclamante eccepisce la nullità della sentenza sul presupposto dell'insanabile contrasto tra la motivazione della sentenza - che argomenta in senso favorevole alle ragioni della Banca
- e il dispositivo, che, di contro, dichiarando risolto il rapporto di lavoro, condanna parte datoriale al pagamento, in favore dell' Pt_2 dell'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto percepita, nella misura di 24 mensilità.
6.1 Nel merito, la Banca si riporta alle conclusioni già rassegante, insistendo nelle argomentazioni già svolte ai fini dell'accertamento della sussistenza della giusta causa del licenziamento e per il rigetto di tutte le domande attoree, sulla scorta della documentazione in atti e delle sommarie informazioni assunte nella fase sommaria.
7. L'eccezione di nullità è fondata e merita accoglimento.
Come si evince dagli atti del primo grado, la parte dispositiva della sentenza impugnata è nel senso dell'accoglimento delle conclusioni rassegnate dal lavoratore sub lett. C) del ricorso in opposizione, ovvero: declaratoria di insussistenza della giusta causa di recesso, di risoluzione del rapporto di lavoro e condanna della al pagamento Pt_1 dell'indennità risarcitoria nella misura di 24 mensilità.
7.1 Tuttavia, il tenore della motivazione, dando preliminarmente atto della infondatezza dell'opposizione, è di segno insanabilmente contrario rispetto al dispositivo. Il Tribunale, invero, argomenta in maniera inequivocabile su tutti i motivi di doglianza esposti dal ricorrente, riconoscendo la tempestività della contestazione, la sussistenza dei fatti posti a fondamento del licenziamento disciplinare, la corretta valutazione delle informazioni assunte dal giudice della fase sommaria, la sussistenza della giusta causa e la proporzionalità della sanzione.
Sicché si rivela infruttuoso ogni tentativo di ricostruire diversamente l'effettiva volontà giudiziale attraverso l'integrazione della parte dispositiva con quella motiva, in quanto le enunciazioni contenute in
5 quest'ultima non avrebbero potuto avere conseguenza differenti dall'integrale rigetto dell'opposizione proposta, conclusione del tutto confliggente con il tenore del dispositivo.
8. Ricorrendo tale ipotesi, con orientamento consolidato, la Corte di cassazione ha più volte ribadito che il contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo della sentenza determina la nullità della pronuncia ai sensi dell'art. 156, comma 2, c.p.c. (v. ord. Cass. n.
23157/2024).
Richiamando il proprio precedente (sopra citato), con la recente pronuncia n. 21140/2025, il giudice di legittimità precisa che: “…nel rito del lavoro, solo il contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione determina la nullità della sentenza, da fare valere mediante impugnazione, in difetto della quale prevale il dispositivo”, dovendosi escludere tale insanabilità solo nell'ipotesi (non ricorrente nel caso di specie) in cui “sussista una parziale coerenza tra dispositivo e motivazione, divergenti solo da un punto di vista quantitativo”, difformità che sarebbe allora suscettibile di essere emendata mediante il ricorso alla procedura per errore materiale.
8.1 Va, pertanto, dichiarata la nullità della sentenza impugnata.
9. Quanto al merito della controversia, i motivi di reclamo principale e incidentale devono essere esaminati congiuntamente, poiché specularmente vertenti sulle medesime questioni.
10. Con lettera datata 10 marzo 2022, la ha comunicato al Pt_1 ricorrente una contestazione disciplinare ai sensi dell'art. 7, Legge n.
300/1970, a seguito di accertamenti ispettivi presso le filiali di
Ciampino e di Velletri, ove il lavoratore ha svolto le mansioni di titolare, rispettivamente dal 5.3.2013 al 31.5.2016 e dal 1.6.2016 al 26.8.2018.
Gli addebiti riguardano, in particolare, le seguenti condotte:
1) l'aver aderito alla richiesta di apertura di rapporti, funzionale ad operazioni fiduciarie, a favore di società aventi sede legale fuori della
6 zona di competenza della filiale, senza preventiva autorizzazione della
Direzione territoriale di riferimento, in violazione dei disposti normativi interni vigenti, indicando nel dettaglio le singole posizioni interessate.
2) l'aver gestito personalmente sia la fase di istruttoria che di delibera delle pratiche di affidamento elencate nella nota, in difformità rispetto ai disposti normativi interni che recitano: “… chi esercita la delibera in base alle autonomie assegnate non può essere lo stesso soggetto
(matricola) che istruisce la pratica, ove la Struttura della Filiale lo consenta…”, nonostante nella dipendenza in questione fosse prevista la figura del gestore;
3) non aver provveduto alla completa acquisizione e archiviazione di tutta la documentazione necessaria per una corretta e completa istruttoria delle pratiche di affidamento chirografario a medio lungo termine indicate nella comunicazione. Si contesta, in particolare, che non sia stato allegato alcun giustificativo di spesa, né in modalità digitale in applicativo PEF, né in forma cartacea, contravvenendo a precise disposizioni normative interne, impedendo in tal modo alla un efficace controllo sull'adeguatezza della destinazione dei Pt_1 fondi erogati.
11. Al fine di contestare la fondatezza del primo addebito, l'originario ricorrente deduce che, ai sensi della normativa vigente, non è prescritta una particolare forma per la richiesta di preventiva autorizzazione alla Direzione territoriale per l'apertura di rapporti fiduciari al di fuori delle zone di competenza territoriale e che, pertanto, il ricorrente aveva provveduto, come da prassi, a inoltrare la richiesta per le vie brevi, senza formalità, sia alla Direzione territoriale mercati, sia al Deliberante, con i quali aveva rapporti continui.
11.1 Dato per pacifico il fatto che non siano intervenute autorizzazioni per iscritto, deve rilevarsi che il tenore della contestazione non attiene al profilo della “forma”, avendo la contestato che non è mai stata Pt_1 rilasciata, sia pure per le vie brevi, la preventiva autorizzazione
7 prescritta. La circostanza dell'apertura di fondi fiduciari al di fuori delle zone di competenza, posta a fondamento della contestazione, oltre che non contestata, trova sostegno nelle dichiarazioni dell' Testimone_1
sentito all'udienza del 20.6.2023, il quale ha riferito che, tra le
[...] anomalie, aveva riscontrato “concessioni ad aziende fuori della competenza territoriale”.
11.2 Nel caso di specie, dipendente della Testimone_2 con il ruolo di vicedirettore della sede di Ciampino in periodi in Pt_1 parte coincidenti con quelli per cui è causa e assunto a sommarie informazioni anche sul punto, ha dichiarato che “Per quanto riguarda le aziende la banca in genere può intrattenere rapporti con le zone limitrofe alla filiale, nel caso di specie con zone limitrofe alla filiale di
Ciampino. Non so dire se ciò corrisponda ad una prassi o a delle disposizioni bancarie. Poteva accadere però che ad esempio una azienda di un'altra zona, ad esempio presentata da un cliente storico,
o una azienda che aveva la sede presso lo studio di un avvocato o commercialista in Ciampino chiedesse un'apertura di conto. In tal caso si poteva chiedere una deroga. La direzione territoriale se del caso autorizzava. … Tale autorizzazione veniva sempre richiesta, che io ricordi non si è mai proceduto senza autorizzazione. L'autorizzazione non veniva chiesta da me ma dal direttore. Tale autorizzazione veniva richiesta e data telefonicamente. Che io ricordi tale era la modalità, anzi ricordo che per altre pratiche tale autorizzazione venne data tramite uno scambio di mail”.
12. Allora la questione si sposta inevitabilmente sul piano probatorio in relazione al contenuto dell'eccezione formulata già in sede di giustificazioni, nel senso che, pur dando atto dell'ammissibilità di un'autorizzazione informale, la scelta di tale modalità pone in capo al richiedente, in caso di contestazione, l'onere di dimostrarne l'esistenza, tramite prova testimoniale sull'autorizzazione telefonica o mediante semplice scambio di e-mail, prova che nel caso di specie non è stata fornita. 8 13. Il secondo ordine di addebiti riguarda lo svolgimento da parte dell' per la stessa pratica del ruolo di istruttore e di soggetto Pt_2 deliberante.
13.1 Assume il ricorrente che la normativa richiamata dalla Banca (D.
2054 “Regole in materia di concessione e revisione del credito”), nella formulazione vigente all'epoca dei fatti, poneva una distinzione tra delibere “automatiche”, o “assistite”, come indicate nella contestazione, e “ordinarie” o “manuali” e che solo queste ultime non potevano essere deliberate dalla stessa matricola che aveva istruito la pratica;
rileva, inoltre, che 9 delle 10 pratiche segnalate dalla Pt_1 appartenevano alla tipologia delle pratiche “assistite” per le quali non era dunque necessaria la separazione delle attribuzioni.
13.2 Osserva la Corte che la delibera 2054 citata, al paragrafo 4.3 Contr (“Delibera della proposta”, sub all. n. 3 , nella premessa definisce la delibera come atto decisionale dell'<>, il quale accorda il fido proposto dall'<>, ponendo in tal modo una netta distinzione tra le due figure.
La norma prosegue prevedendo esclusivamente due tipologie di delibere: 1) manuale “che avviene quando l'Organo facoltizzato valuta la proposta, appone la propria firma e autorizza il fido. Ove la struttura della filiale lo consenta, la delibera non può essere assunta dalla stessa matricola che istruisce la pratica”; 2) automatica, “che può avvenire solo in presenza di alcuni specifici parametri tempo per tempo definiti.
Se la richiesta rispetta le condizioni, e salvo parere diverso del titolare, la proposta è deliberata automaticamente”.
Emerge dunque, alla luce di tale disposto normativo interno, la distinzione dei ruoli tra organo deliberante e proponente che non possono convergere nel medesimo soggetto, se non nella ricorrenza delle condizioni previste per l'adozione della delibera automatica.
Non si ricava invece dal testo la coincidenza tra la delibera automatica e quella c.d. assistita, quest'ultima in verità neppure menzionata nella disposizione, terminologia invece utilizzata nella lettera di
9 contestazione per indicare le operazioni oggetto di addebito come manuali.
Dunque, è al contenuto sostanziale – e non alla terminologia - delle operazioni che occorre fare rifermento, individuate dalla in Pt_1 pratiche che necessitavano in virtù della normativa richiamata (v. casistica di cui alla D. 2054) della doppia figura dell'operatore in una struttura in cui, pacificamente, era previsto il gestore per tali Pt_3 attività, circostanze neppure specificamente contestate se non, come s'è detto, in riferimento alla riconoscibilità ad una definizione terminologica non prevista dalle disposizioni e, peraltro, chiarita dagli informatori in senso opposto all'interpretazione offerta da parte del lavoratore.
13.3 Sul punto sono significative le circostanze riferite in sede di sommarie informazioni dall'Auditor , il quale ha chiarito Tes_1 che <… nella istruttoria di una pratica di affidamento ci è la “delibera automatica” che avviene rispettando particolari paletti nella richiesta di affidamento. Ad esempio una apertura di credito fino a 15.000 euro
è in delibera automatica. Oltre a tale importo è in delibera “manuale”, ciò vuol dire che la delibera manuale pur rimanendo nelle autonomie del titolare rientra nel caso in cui è prevista la doppia matricola, cioè la presenza di due persone che istruiscono la pratica. Io riscontrai nel caso di delibera manuale, la presenza del solo che si occupava Pt_2 delle due fasi, cioè della istruttoria e dell'affidamento. (…) confermo integralmente che l'espressione “delibera assistita” corrisponde alla delibera manuale, cioè a quella in cui i due soggetti non possono coincidere.
L'informatore ha altresì precisato che, sia presso la filiale di Ciampino, sia presso quella di Velletri, era presente la figura professionale del
“gestore di small business”, preposta all'istruttoria della pratica, sicché neppure può sostenersi che ricorresse l'ipotesi della necessità di concentrare in un unico soggetto attività istruttoria e deliberazione per carenza di personale addetto al ruolo di gestore dell'istruttoria.
10 Dello stesso segno le dichiarazioni dell'informatrice
[...]
vicedirettrice della filiale di Ciampino all'epoca dei fatti in Tes_3 cui l' era direttore, la quale ha riferito di essersi occupata di Pt_2 aziende e di essere addetta al settore small business con il compito di istruire le pratiche di finanziamento e che la delibera “assistita” era una pratica che andava all'organo superiore per la deliberazione mentre in filiale veniva eseguita solamente l'istruttoria.
La distinzione in tali termini tra i due tipi di delibera è stata altresì confermata dall'informatore dipendente Testimone_2 della che ha svolto anche funzioni di vicedirettore presso la filiale Pt_1 di Ciampino (“Nel caso di delibera assistita presso la filiale veniva svolta la fase della istruttoria e quella della convalida, mentre la fase autorizzativa veniva svolta dalla sede territoriale”).
13.4 Dunque, risulta destituito di fondamento l'assunto di parte ricorrente secondo il quale la delibera assistita coincida con quella automatica, corrispondenza non prevista dalle disposizioni interne ed espressamente esclusa dagli informatori che l'hanno associata, al contrario, alla delibera manuale, sulla base di quanto sopra riportato, sicché le operazioni oggetto di addebito devono riferirsi a ipotesi in cui l' non avrebbe potuto rivestire contestualmente il doppio ruolo di Pt_2 soggetto istruttore e deliberante.
14. L'ultimo gruppo di contestazioni riguarda l'incompleta acquisizione e archiviazione di tutta la documentazione necessaria per la corretta istruzione delle pratiche di affidamento, specificamente indicate con la Contr lettera di contestazione. In particolare, censura la mancanza dei giustificativi di spesa (preventivo e/o fattura), deducendo che tale omissione ha impedito il controllo sulla corrispondenza tra il fine dell'erogazione del fondo e la sua effettiva utilizzazione.
14.1 Parte datoriale ritiene violata la disposizione D 01591 (“Processi del credito: istruttoria ed erogazione”, par.
3.3 Richiesta di affidamento
– punto 4. Attività, sub all. n. 4 MPS) che descrive in modo dettagliato la procedura le verifiche da eseguire, comprese quelle documentali ai
11 fini di una completa istruttoria, finalizzata ad una corretta valutazione del rischio. Tale scopo è evidentemente vanificato dalla incompletezza della documentazione e dalla difformità tra ragione del finanziamento erogato e utilizzo concreto dei fondi.
La contestazione, alla quale si fa espresso riferimento, contiene tutti i dati e i riferimenti idonei ad individuare il singolo finanziamento e l'omissione o la mancanza di coerenza dell'operazione lamentate, mentre il lavoratore non ha offerto elementi idonei a dimostrare l'esatto adempimento in osservanza delle disposizioni normative interne (a mero titolo esemplificativo: società Full, delibera di finanziamento per
€ 300.000,00 per acquisto di macchinari, utilizzato per emettere bonifici a favore di società avente ad oggetto la consulenza imprenditoriale e pianificazione aziendale).
14.2 Quanto al tenore delle difese del dipendente, occorre, preliminarmente, precisare che la ragione sottesa all'addebito non riguarda le modalità di acquisizione dei documenti - in forma cartacea o digitale – ma la loro completa assenza, ovvero la mancanza di menzione della destinazione di fondi o, ancora, la difformità tra le finalità di concessione del finanziamento riportate nella delibera e l'utilizzo dei fondi.
Appare del tutto evidente come la mancanza di giustificativi precluda alla l'esercizio di un effettivo controllo sulla adeguatezza dei Pt_1 finanziamenti e la mancata corrispondenza tra motivo del credito e il diverso concreto utilizzo alteri il la possibilità di verificare a monte la correttezza dell'operazione e la rispondenza agli interessi dell'istituto di credito.
14.3 Tali circostanze trovano conferma nelle dichiarazioni dell'informatore , il quale, riferendosi all'ispezione eseguita Tes_1 con riferimento alle pratiche collegabili all' ha dichiarato: “In altri Pt_2 casi venne riscontrata una mancanza di documentazione nell'ambito dell'istruttoria della pratica, sia nel fascicolo digitale che in quello cartaceo, particolarmente al preventivo di spesa o alla destinazione del
12 finanziamento. (…) Preciso che la mancanza di documentazione di cui ho parlato, mi impediva di verificare l'effettiva destinazione dell'affidamento concesso”.
15. Ne consegue la fondatezza degli addebiti mossi e la legittimità del licenziamento per giusta causa di recesso, ex art. 2119 c.c., trattandosi di condotta inosservante di norme fondamentali ai fini del corretto funzionamento dell'attività creditizia, posta in essere da un soggetto cui è attribuita particolare responsabilità per la qualifica rivestita di direttore della filiale, in virtù della quale parte datoriale deve poter attribuire particolare affidamento nell'operato del dipendente.
Il comportamento descritto, adottato in violazione di disposizioni interne e degli obblighi di diligenza imposti al lavoratore, risulta pertanto idoneo a compromettere irrimediabilmente l'elemento fiduciario sotteso al rapporto di lavoro.
16. Né può essere accolta l'eccezione reiterata in sede di reclamo incidentale in ordine alla tardività della contestazione.
16.1 Pare utile in questa sede ricordare come in materia di procedimento disciplinare, al fine di vagliare il rispetto del principio di tempestività, rileva esclusivamente il momento in cui il datore di lavoro acquisisce una notizia di infrazione dotata di un grado di specificità tale da rendere possibile l'avvio formale del procedimento mediante una contestazione correttamente articolata.
La contestazione disciplinare mossa dal datore deve essere dotata di un sufficiente grado di specificità: ciò tanto al fine di scongiurare censure fumose da parte del datore quanto al fine di consentire effettività del diritto di difesa del lavoratore. Quindi la contestazione può considerarsi tardiva solo nel caso in cui parte datoriale rimanga immotivatamente inattiva, pur disponendo degli elementi sufficienti per procedere. Pertanto, il termine non può ritenersi decorso qualora l'informazione acquisita risulti generica o incompleta, e renda necessari
13 accertamenti preliminari volti a raccogliere gli elementi indispensabili per una compiuta formulazione dell'addebito.
16.2 Nel caso di specie, l'informatore ha dichiarato: “Il Tes_1 mio ruolo è di sono un ispettore e mi occupo di investigazioni. Tes_1
La nostra sfera di indagine è su tutto il territorio nazionale. Nella mia qualità ricordo di aver partecipato all'accertamento ispettivo, iniziato nel settembre 2021 e concluso i primi di febbraio del 2022, che vide coinvolto l'odierno ricorrente. L'accertamento venne avviato a seguito di segnalazioni dall'Ufficio ispettorato di , che è l'ufficio dal quale Pt_1 dipendo. Ricevetti la segnalazione nel novembre del 2020. Ho lavorato su tale segnalazione tra il marzo 2021 e settembre 2021, ho tratto le mie conclusioni e ho girato il mio rapporto al mio ufficio di appartenenza a . Si trattava di una segnalazione su posizioni Pt_1 affidate presso le filiali di Ciampino e Velletri su cui io dovevo fare una analisi generale sulla concessione del credito”.
Rispetto alla conclusione del febbraio 2022, dunque, la contestazione comunicata il 10.3.2022, tenuto altresì conto della complessità delle indagini svolte dalla Banca, al fine di acquisire una completa conoscenza dei fatti oggetto di addebito, non può ritenersi tardiva.
17. Conclusivamente, in accoglimento del reclamo principale, deve essere dichiarata la nullità della sentenza di primo grado e respinte le ragioni sottese al reclamo incidentale proposto, anche in via subordinata.
18. Infine, va accolta la richiesta restitutoria formulata dalla in Pt_1 riferimento a quanto erogato all' in esecuzione della sentenza di Pt_2
Contr primo grado, come da bonifico del 27.11.2024 depositato in atti da
(sub doc I atti del reclamo), pari a € 100.300,50, oltre interessi dalla data del pagamento (27 novembre 2024) al saldo.
19. Le spese del doppio grado, liquidate come da dispositivo, sono regolate secondo soccombenza.
14 20. Si dà atto che sussistono, quanto alla posizione del reclamante incidentale le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 Parte_2 comma 1 quater del d.p.r. N. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte, visto l'art. 1, comma 60, L. n. 92/2012, definitivamente pronunciando sui reclami principale e incidentale, così provvede:
- in accoglimento del reclamo principale proposto dalla
[...]
dichiara la nullità della sentenza reclamata Parte_1 del Tribunale di Roma n. 10765/2024;
- accerta la sussistenza della giusta causa del licenziamento intimato a
Parte_2
- condanna alla restituzione in favore della Parte_2 [...]
dell'importo di € 100.300,50, oltre Parte_1 interessi e rivalutazione dal giorno del pagamento (27 novembre 2024) fino al saldo;
- respinge il reclamo incidentale proposto da e le Parte_2 originarie domande avanzate con il ricorso introduttivo del giudizio;
- condanna al rimborso delle spese della doppia fase, Parte_2 che liquida in complessivi € 3.170,00, quanto al primo grado e in complessivi € 3.473,00, quanto al presente grado, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge;
- dà atto che sussistono, quanto alla posizione del reclamante incidentale, le condizioni oggettive richieste dall'art. Parte_2
13 comma 1 quater del d.p.r. N. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 7/10/2025
Il Presidente Estensore
DO CA
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Composta dai Consiglieri:
Dott. DO CA Presidente rel.
Dott. Eliana Romeo Consigliere
Dott. Maria Vittoria Valente Consigliere
riunita in camera di consiglio, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 7.10.2025, ex lege n. 92/2012, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 350/2025 R.G., posta in deliberazione all'udienza pubblica del giorno 7/10/2025, vertente
TRA
Parte_1
Avv. CLAUDIO SCOGNAMIGLIO reclamante
E
Parte_2
Avv. RICCARDO BOLOGNESI reclamato
OGGETTO: reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Roma, n.
10765/2024, pubblicata in data 25/1/2025.
1 CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“-…riformare la sentenza n. 9499/2025 resa inter partes dal Tribunale di Roma – sezione lavoro, in data 25 gennaio 2025, comunicata in data
27 gennaio 2025, nell'ambito del giudizio RG n. 6510/2024 nella sola parte del dispositivo, adeguando quest'ultimo al contenuto decisorio che si rinvengono nelle motivazioni della sentenza medesima;
- per l'effetto, accertare la sussistenza della giusta causa del licenziamento intimato nei confronti del sig. nonché Parte_2 rigettare integralmente le domande avversarie, così come proposte con
l'originario ricorso ex art. 1, co. 48 L. 92/12, inammissibili ed infondate in ogni loro parte, rigettando in ogni caso la domanda di reintegra nel posto di lavoro;
- per l'effetto, condannare il sig. alla restituzione in Parte_2 favore della dell'importo netto pari ad € Parte_1
100.300,50, oltre interessi e rivalutazione dal giorno del pagamento
(27 novembre 2024) fino al saldo”.
Per Parte_2
“A) In via principale, rigettare il reclamo proposto da
[...] avverso la sentenza n. 10765/2024 resa Parte_1 dal tribunale Ordinario di Roma, sezione lavoro, pubblicata il 25 gennaio 2025.
B) Sempre in via principale, in accoglimento del reclamo incidentale proposto ed in parziale riforma della sentenza reclamata, accertare e dichiarare la non ricorrenza della giusta causa di recesso addotta dal datore di lavoro per insussistenza dei fatti addebitati al sig. Pt_2 nella lettera di contestazione disciplinare in atti e/o la non
[...] ricorrenza della giusta causa di recesso perché i fatti rientrano tra le condotte punibili con una sanzione conservativa e, ai sensi dell'art. 18, comma 4, della l. n. 300 del 1970, annullare il licenziamento impugnato
2 e condannare in persona Parte_1 del l.r.p.t., a reintegrarlo nel posto di lavoro e nelle mansioni svolte alla data di licenziamento e/o in altre equivalenti e/o di pari livello e condannare la società convenuta, in persona del l.r.p.t., al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto percepita dal ricorrente, dalla data di licenziamento fino all'effettiva reintegrazione, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dalla data del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione.
C) In via subordinata, ove la Corte d'appello rinvenisse un'ipotesi di nullità della sentenza, per contrasto insana-bile tra motivazione e dispositivo, accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento impugnato per la non ricorrenza della giusta causa di recesso, ovvero perché tardivamente contestati al lavoratore i fatti di cui alla lettera di contestazione in atti e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 18, comma 5, della l. n. 300 del 1970, dichiarare risolto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condannare Parte_1
in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore del sig.
[...] Pt_2 di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione
[...] globale di fatto percepita dal ricorrente, nella misura massima di 24 mensilità o nella diversa misura ritenuta di giustizia.
D) Con vittoria delle spese e degli onorari del presente grado giudizio, da liquidarsi secondo i parametri del D.M. 55/2014 e s.m.i., oltre al rimborso delle spese generali e accessori di legge”.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data19.2.2024, ha Parte_2 proposto opposizione, ai sensi dell'art. 1, comma 51, della legge n.
92/2012, avverso l'ordinanza con la quale il giudice della fase sommaria ha respinto la domanda del ricorrente volta ad ottenere l'accertamento dell'insussistenza della giusta causa del licenziamento
3 intimato al lavoratore, con condanna della opposta alla reintegra Pt_1 del dipendente e al pagamento dell'indennità risarcitoria.
2. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Roma, pronunciando sull'opposizione, ha così statuito: “dichiara che il licenziamento intimato ad non è sorretto da giusta Parte_2 causa e per l'effetto dichiara risolto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna la resistente al pagamento in favore Pt_1 di dell'indennità risarcitoria commisurata all'ultima Parte_2 retribuzione globale di fatto percepita, nella misura di 24 mensilità; condanna la resistente alla rifusione delle spese di giudizio - liquidate in complessivi € 3.170,00, oltre spese generali e accessori come per legge”.
3. Avverso la pronuncia ha proposto reclamo Parte_1
con ricorso depositato il 24.2.2025.
[...]
4. Ha resistito all'impugnazione l' chiedendone, in via principale, Pt_2 il rigetto e spiegando reclamo incidentale per sentir annullare il licenziamento impugnato, con condanna di parte datoriale alla reintegra del lavoratore e al pagamento dell'indennità risarcitoria dalla data del licenziamento alla effettiva reintegra.
4.1 In via subordinata, nell'ipotesi di ritenuta nullità della sentenza, il reclamato ha chiesto accertarsi l'illegittimità del licenziamento per carenza della giusta causa di recesso, ovvero per tardività della contestazione e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 18, comma 5, della l. n.
300 del 1970, dichiarare risolto il rapporto di lavoro, con condanna della al pagamento dell'indennità risarcitoria nella misura Pt_1 massima di 24 mensilità della retribuzione globale di fatto.
5. All'udienza del 7.10.2025, all'esito della discussione orale, la causa
è stata trattenuta in riserva, nei termini previsti dall'art. 1, comma 60,
L. n. 92/2012, e decisa come da dispositivo in calce.
4 6. In via preliminare, il reclamante eccepisce la nullità della sentenza sul presupposto dell'insanabile contrasto tra la motivazione della sentenza - che argomenta in senso favorevole alle ragioni della Banca
- e il dispositivo, che, di contro, dichiarando risolto il rapporto di lavoro, condanna parte datoriale al pagamento, in favore dell' Pt_2 dell'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto percepita, nella misura di 24 mensilità.
6.1 Nel merito, la Banca si riporta alle conclusioni già rassegante, insistendo nelle argomentazioni già svolte ai fini dell'accertamento della sussistenza della giusta causa del licenziamento e per il rigetto di tutte le domande attoree, sulla scorta della documentazione in atti e delle sommarie informazioni assunte nella fase sommaria.
7. L'eccezione di nullità è fondata e merita accoglimento.
Come si evince dagli atti del primo grado, la parte dispositiva della sentenza impugnata è nel senso dell'accoglimento delle conclusioni rassegnate dal lavoratore sub lett. C) del ricorso in opposizione, ovvero: declaratoria di insussistenza della giusta causa di recesso, di risoluzione del rapporto di lavoro e condanna della al pagamento Pt_1 dell'indennità risarcitoria nella misura di 24 mensilità.
7.1 Tuttavia, il tenore della motivazione, dando preliminarmente atto della infondatezza dell'opposizione, è di segno insanabilmente contrario rispetto al dispositivo. Il Tribunale, invero, argomenta in maniera inequivocabile su tutti i motivi di doglianza esposti dal ricorrente, riconoscendo la tempestività della contestazione, la sussistenza dei fatti posti a fondamento del licenziamento disciplinare, la corretta valutazione delle informazioni assunte dal giudice della fase sommaria, la sussistenza della giusta causa e la proporzionalità della sanzione.
Sicché si rivela infruttuoso ogni tentativo di ricostruire diversamente l'effettiva volontà giudiziale attraverso l'integrazione della parte dispositiva con quella motiva, in quanto le enunciazioni contenute in
5 quest'ultima non avrebbero potuto avere conseguenza differenti dall'integrale rigetto dell'opposizione proposta, conclusione del tutto confliggente con il tenore del dispositivo.
8. Ricorrendo tale ipotesi, con orientamento consolidato, la Corte di cassazione ha più volte ribadito che il contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo della sentenza determina la nullità della pronuncia ai sensi dell'art. 156, comma 2, c.p.c. (v. ord. Cass. n.
23157/2024).
Richiamando il proprio precedente (sopra citato), con la recente pronuncia n. 21140/2025, il giudice di legittimità precisa che: “…nel rito del lavoro, solo il contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione determina la nullità della sentenza, da fare valere mediante impugnazione, in difetto della quale prevale il dispositivo”, dovendosi escludere tale insanabilità solo nell'ipotesi (non ricorrente nel caso di specie) in cui “sussista una parziale coerenza tra dispositivo e motivazione, divergenti solo da un punto di vista quantitativo”, difformità che sarebbe allora suscettibile di essere emendata mediante il ricorso alla procedura per errore materiale.
8.1 Va, pertanto, dichiarata la nullità della sentenza impugnata.
9. Quanto al merito della controversia, i motivi di reclamo principale e incidentale devono essere esaminati congiuntamente, poiché specularmente vertenti sulle medesime questioni.
10. Con lettera datata 10 marzo 2022, la ha comunicato al Pt_1 ricorrente una contestazione disciplinare ai sensi dell'art. 7, Legge n.
300/1970, a seguito di accertamenti ispettivi presso le filiali di
Ciampino e di Velletri, ove il lavoratore ha svolto le mansioni di titolare, rispettivamente dal 5.3.2013 al 31.5.2016 e dal 1.6.2016 al 26.8.2018.
Gli addebiti riguardano, in particolare, le seguenti condotte:
1) l'aver aderito alla richiesta di apertura di rapporti, funzionale ad operazioni fiduciarie, a favore di società aventi sede legale fuori della
6 zona di competenza della filiale, senza preventiva autorizzazione della
Direzione territoriale di riferimento, in violazione dei disposti normativi interni vigenti, indicando nel dettaglio le singole posizioni interessate.
2) l'aver gestito personalmente sia la fase di istruttoria che di delibera delle pratiche di affidamento elencate nella nota, in difformità rispetto ai disposti normativi interni che recitano: “… chi esercita la delibera in base alle autonomie assegnate non può essere lo stesso soggetto
(matricola) che istruisce la pratica, ove la Struttura della Filiale lo consenta…”, nonostante nella dipendenza in questione fosse prevista la figura del gestore;
3) non aver provveduto alla completa acquisizione e archiviazione di tutta la documentazione necessaria per una corretta e completa istruttoria delle pratiche di affidamento chirografario a medio lungo termine indicate nella comunicazione. Si contesta, in particolare, che non sia stato allegato alcun giustificativo di spesa, né in modalità digitale in applicativo PEF, né in forma cartacea, contravvenendo a precise disposizioni normative interne, impedendo in tal modo alla un efficace controllo sull'adeguatezza della destinazione dei Pt_1 fondi erogati.
11. Al fine di contestare la fondatezza del primo addebito, l'originario ricorrente deduce che, ai sensi della normativa vigente, non è prescritta una particolare forma per la richiesta di preventiva autorizzazione alla Direzione territoriale per l'apertura di rapporti fiduciari al di fuori delle zone di competenza territoriale e che, pertanto, il ricorrente aveva provveduto, come da prassi, a inoltrare la richiesta per le vie brevi, senza formalità, sia alla Direzione territoriale mercati, sia al Deliberante, con i quali aveva rapporti continui.
11.1 Dato per pacifico il fatto che non siano intervenute autorizzazioni per iscritto, deve rilevarsi che il tenore della contestazione non attiene al profilo della “forma”, avendo la contestato che non è mai stata Pt_1 rilasciata, sia pure per le vie brevi, la preventiva autorizzazione
7 prescritta. La circostanza dell'apertura di fondi fiduciari al di fuori delle zone di competenza, posta a fondamento della contestazione, oltre che non contestata, trova sostegno nelle dichiarazioni dell' Testimone_1
sentito all'udienza del 20.6.2023, il quale ha riferito che, tra le
[...] anomalie, aveva riscontrato “concessioni ad aziende fuori della competenza territoriale”.
11.2 Nel caso di specie, dipendente della Testimone_2 con il ruolo di vicedirettore della sede di Ciampino in periodi in Pt_1 parte coincidenti con quelli per cui è causa e assunto a sommarie informazioni anche sul punto, ha dichiarato che “Per quanto riguarda le aziende la banca in genere può intrattenere rapporti con le zone limitrofe alla filiale, nel caso di specie con zone limitrofe alla filiale di
Ciampino. Non so dire se ciò corrisponda ad una prassi o a delle disposizioni bancarie. Poteva accadere però che ad esempio una azienda di un'altra zona, ad esempio presentata da un cliente storico,
o una azienda che aveva la sede presso lo studio di un avvocato o commercialista in Ciampino chiedesse un'apertura di conto. In tal caso si poteva chiedere una deroga. La direzione territoriale se del caso autorizzava. … Tale autorizzazione veniva sempre richiesta, che io ricordi non si è mai proceduto senza autorizzazione. L'autorizzazione non veniva chiesta da me ma dal direttore. Tale autorizzazione veniva richiesta e data telefonicamente. Che io ricordi tale era la modalità, anzi ricordo che per altre pratiche tale autorizzazione venne data tramite uno scambio di mail”.
12. Allora la questione si sposta inevitabilmente sul piano probatorio in relazione al contenuto dell'eccezione formulata già in sede di giustificazioni, nel senso che, pur dando atto dell'ammissibilità di un'autorizzazione informale, la scelta di tale modalità pone in capo al richiedente, in caso di contestazione, l'onere di dimostrarne l'esistenza, tramite prova testimoniale sull'autorizzazione telefonica o mediante semplice scambio di e-mail, prova che nel caso di specie non è stata fornita. 8 13. Il secondo ordine di addebiti riguarda lo svolgimento da parte dell' per la stessa pratica del ruolo di istruttore e di soggetto Pt_2 deliberante.
13.1 Assume il ricorrente che la normativa richiamata dalla Banca (D.
2054 “Regole in materia di concessione e revisione del credito”), nella formulazione vigente all'epoca dei fatti, poneva una distinzione tra delibere “automatiche”, o “assistite”, come indicate nella contestazione, e “ordinarie” o “manuali” e che solo queste ultime non potevano essere deliberate dalla stessa matricola che aveva istruito la pratica;
rileva, inoltre, che 9 delle 10 pratiche segnalate dalla Pt_1 appartenevano alla tipologia delle pratiche “assistite” per le quali non era dunque necessaria la separazione delle attribuzioni.
13.2 Osserva la Corte che la delibera 2054 citata, al paragrafo 4.3 Contr (“Delibera della proposta”, sub all. n. 3 , nella premessa definisce la delibera come atto decisionale dell'<>, il quale accorda il fido proposto dall'<>, ponendo in tal modo una netta distinzione tra le due figure.
La norma prosegue prevedendo esclusivamente due tipologie di delibere: 1) manuale “che avviene quando l'Organo facoltizzato valuta la proposta, appone la propria firma e autorizza il fido. Ove la struttura della filiale lo consenta, la delibera non può essere assunta dalla stessa matricola che istruisce la pratica”; 2) automatica, “che può avvenire solo in presenza di alcuni specifici parametri tempo per tempo definiti.
Se la richiesta rispetta le condizioni, e salvo parere diverso del titolare, la proposta è deliberata automaticamente”.
Emerge dunque, alla luce di tale disposto normativo interno, la distinzione dei ruoli tra organo deliberante e proponente che non possono convergere nel medesimo soggetto, se non nella ricorrenza delle condizioni previste per l'adozione della delibera automatica.
Non si ricava invece dal testo la coincidenza tra la delibera automatica e quella c.d. assistita, quest'ultima in verità neppure menzionata nella disposizione, terminologia invece utilizzata nella lettera di
9 contestazione per indicare le operazioni oggetto di addebito come manuali.
Dunque, è al contenuto sostanziale – e non alla terminologia - delle operazioni che occorre fare rifermento, individuate dalla in Pt_1 pratiche che necessitavano in virtù della normativa richiamata (v. casistica di cui alla D. 2054) della doppia figura dell'operatore in una struttura in cui, pacificamente, era previsto il gestore per tali Pt_3 attività, circostanze neppure specificamente contestate se non, come s'è detto, in riferimento alla riconoscibilità ad una definizione terminologica non prevista dalle disposizioni e, peraltro, chiarita dagli informatori in senso opposto all'interpretazione offerta da parte del lavoratore.
13.3 Sul punto sono significative le circostanze riferite in sede di sommarie informazioni dall'Auditor , il quale ha chiarito Tes_1 che <… nella istruttoria di una pratica di affidamento ci è la “delibera automatica” che avviene rispettando particolari paletti nella richiesta di affidamento. Ad esempio una apertura di credito fino a 15.000 euro
è in delibera automatica. Oltre a tale importo è in delibera “manuale”, ciò vuol dire che la delibera manuale pur rimanendo nelle autonomie del titolare rientra nel caso in cui è prevista la doppia matricola, cioè la presenza di due persone che istruiscono la pratica. Io riscontrai nel caso di delibera manuale, la presenza del solo che si occupava Pt_2 delle due fasi, cioè della istruttoria e dell'affidamento. (…) confermo integralmente che l'espressione “delibera assistita” corrisponde alla delibera manuale, cioè a quella in cui i due soggetti non possono coincidere.
L'informatore ha altresì precisato che, sia presso la filiale di Ciampino, sia presso quella di Velletri, era presente la figura professionale del
“gestore di small business”, preposta all'istruttoria della pratica, sicché neppure può sostenersi che ricorresse l'ipotesi della necessità di concentrare in un unico soggetto attività istruttoria e deliberazione per carenza di personale addetto al ruolo di gestore dell'istruttoria.
10 Dello stesso segno le dichiarazioni dell'informatrice
[...]
vicedirettrice della filiale di Ciampino all'epoca dei fatti in Tes_3 cui l' era direttore, la quale ha riferito di essersi occupata di Pt_2 aziende e di essere addetta al settore small business con il compito di istruire le pratiche di finanziamento e che la delibera “assistita” era una pratica che andava all'organo superiore per la deliberazione mentre in filiale veniva eseguita solamente l'istruttoria.
La distinzione in tali termini tra i due tipi di delibera è stata altresì confermata dall'informatore dipendente Testimone_2 della che ha svolto anche funzioni di vicedirettore presso la filiale Pt_1 di Ciampino (“Nel caso di delibera assistita presso la filiale veniva svolta la fase della istruttoria e quella della convalida, mentre la fase autorizzativa veniva svolta dalla sede territoriale”).
13.4 Dunque, risulta destituito di fondamento l'assunto di parte ricorrente secondo il quale la delibera assistita coincida con quella automatica, corrispondenza non prevista dalle disposizioni interne ed espressamente esclusa dagli informatori che l'hanno associata, al contrario, alla delibera manuale, sulla base di quanto sopra riportato, sicché le operazioni oggetto di addebito devono riferirsi a ipotesi in cui l' non avrebbe potuto rivestire contestualmente il doppio ruolo di Pt_2 soggetto istruttore e deliberante.
14. L'ultimo gruppo di contestazioni riguarda l'incompleta acquisizione e archiviazione di tutta la documentazione necessaria per la corretta istruzione delle pratiche di affidamento, specificamente indicate con la Contr lettera di contestazione. In particolare, censura la mancanza dei giustificativi di spesa (preventivo e/o fattura), deducendo che tale omissione ha impedito il controllo sulla corrispondenza tra il fine dell'erogazione del fondo e la sua effettiva utilizzazione.
14.1 Parte datoriale ritiene violata la disposizione D 01591 (“Processi del credito: istruttoria ed erogazione”, par.
3.3 Richiesta di affidamento
– punto 4. Attività, sub all. n. 4 MPS) che descrive in modo dettagliato la procedura le verifiche da eseguire, comprese quelle documentali ai
11 fini di una completa istruttoria, finalizzata ad una corretta valutazione del rischio. Tale scopo è evidentemente vanificato dalla incompletezza della documentazione e dalla difformità tra ragione del finanziamento erogato e utilizzo concreto dei fondi.
La contestazione, alla quale si fa espresso riferimento, contiene tutti i dati e i riferimenti idonei ad individuare il singolo finanziamento e l'omissione o la mancanza di coerenza dell'operazione lamentate, mentre il lavoratore non ha offerto elementi idonei a dimostrare l'esatto adempimento in osservanza delle disposizioni normative interne (a mero titolo esemplificativo: società Full, delibera di finanziamento per
€ 300.000,00 per acquisto di macchinari, utilizzato per emettere bonifici a favore di società avente ad oggetto la consulenza imprenditoriale e pianificazione aziendale).
14.2 Quanto al tenore delle difese del dipendente, occorre, preliminarmente, precisare che la ragione sottesa all'addebito non riguarda le modalità di acquisizione dei documenti - in forma cartacea o digitale – ma la loro completa assenza, ovvero la mancanza di menzione della destinazione di fondi o, ancora, la difformità tra le finalità di concessione del finanziamento riportate nella delibera e l'utilizzo dei fondi.
Appare del tutto evidente come la mancanza di giustificativi precluda alla l'esercizio di un effettivo controllo sulla adeguatezza dei Pt_1 finanziamenti e la mancata corrispondenza tra motivo del credito e il diverso concreto utilizzo alteri il la possibilità di verificare a monte la correttezza dell'operazione e la rispondenza agli interessi dell'istituto di credito.
14.3 Tali circostanze trovano conferma nelle dichiarazioni dell'informatore , il quale, riferendosi all'ispezione eseguita Tes_1 con riferimento alle pratiche collegabili all' ha dichiarato: “In altri Pt_2 casi venne riscontrata una mancanza di documentazione nell'ambito dell'istruttoria della pratica, sia nel fascicolo digitale che in quello cartaceo, particolarmente al preventivo di spesa o alla destinazione del
12 finanziamento. (…) Preciso che la mancanza di documentazione di cui ho parlato, mi impediva di verificare l'effettiva destinazione dell'affidamento concesso”.
15. Ne consegue la fondatezza degli addebiti mossi e la legittimità del licenziamento per giusta causa di recesso, ex art. 2119 c.c., trattandosi di condotta inosservante di norme fondamentali ai fini del corretto funzionamento dell'attività creditizia, posta in essere da un soggetto cui è attribuita particolare responsabilità per la qualifica rivestita di direttore della filiale, in virtù della quale parte datoriale deve poter attribuire particolare affidamento nell'operato del dipendente.
Il comportamento descritto, adottato in violazione di disposizioni interne e degli obblighi di diligenza imposti al lavoratore, risulta pertanto idoneo a compromettere irrimediabilmente l'elemento fiduciario sotteso al rapporto di lavoro.
16. Né può essere accolta l'eccezione reiterata in sede di reclamo incidentale in ordine alla tardività della contestazione.
16.1 Pare utile in questa sede ricordare come in materia di procedimento disciplinare, al fine di vagliare il rispetto del principio di tempestività, rileva esclusivamente il momento in cui il datore di lavoro acquisisce una notizia di infrazione dotata di un grado di specificità tale da rendere possibile l'avvio formale del procedimento mediante una contestazione correttamente articolata.
La contestazione disciplinare mossa dal datore deve essere dotata di un sufficiente grado di specificità: ciò tanto al fine di scongiurare censure fumose da parte del datore quanto al fine di consentire effettività del diritto di difesa del lavoratore. Quindi la contestazione può considerarsi tardiva solo nel caso in cui parte datoriale rimanga immotivatamente inattiva, pur disponendo degli elementi sufficienti per procedere. Pertanto, il termine non può ritenersi decorso qualora l'informazione acquisita risulti generica o incompleta, e renda necessari
13 accertamenti preliminari volti a raccogliere gli elementi indispensabili per una compiuta formulazione dell'addebito.
16.2 Nel caso di specie, l'informatore ha dichiarato: “Il Tes_1 mio ruolo è di sono un ispettore e mi occupo di investigazioni. Tes_1
La nostra sfera di indagine è su tutto il territorio nazionale. Nella mia qualità ricordo di aver partecipato all'accertamento ispettivo, iniziato nel settembre 2021 e concluso i primi di febbraio del 2022, che vide coinvolto l'odierno ricorrente. L'accertamento venne avviato a seguito di segnalazioni dall'Ufficio ispettorato di , che è l'ufficio dal quale Pt_1 dipendo. Ricevetti la segnalazione nel novembre del 2020. Ho lavorato su tale segnalazione tra il marzo 2021 e settembre 2021, ho tratto le mie conclusioni e ho girato il mio rapporto al mio ufficio di appartenenza a . Si trattava di una segnalazione su posizioni Pt_1 affidate presso le filiali di Ciampino e Velletri su cui io dovevo fare una analisi generale sulla concessione del credito”.
Rispetto alla conclusione del febbraio 2022, dunque, la contestazione comunicata il 10.3.2022, tenuto altresì conto della complessità delle indagini svolte dalla Banca, al fine di acquisire una completa conoscenza dei fatti oggetto di addebito, non può ritenersi tardiva.
17. Conclusivamente, in accoglimento del reclamo principale, deve essere dichiarata la nullità della sentenza di primo grado e respinte le ragioni sottese al reclamo incidentale proposto, anche in via subordinata.
18. Infine, va accolta la richiesta restitutoria formulata dalla in Pt_1 riferimento a quanto erogato all' in esecuzione della sentenza di Pt_2
Contr primo grado, come da bonifico del 27.11.2024 depositato in atti da
(sub doc I atti del reclamo), pari a € 100.300,50, oltre interessi dalla data del pagamento (27 novembre 2024) al saldo.
19. Le spese del doppio grado, liquidate come da dispositivo, sono regolate secondo soccombenza.
14 20. Si dà atto che sussistono, quanto alla posizione del reclamante incidentale le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 Parte_2 comma 1 quater del d.p.r. N. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte, visto l'art. 1, comma 60, L. n. 92/2012, definitivamente pronunciando sui reclami principale e incidentale, così provvede:
- in accoglimento del reclamo principale proposto dalla
[...]
dichiara la nullità della sentenza reclamata Parte_1 del Tribunale di Roma n. 10765/2024;
- accerta la sussistenza della giusta causa del licenziamento intimato a
Parte_2
- condanna alla restituzione in favore della Parte_2 [...]
dell'importo di € 100.300,50, oltre Parte_1 interessi e rivalutazione dal giorno del pagamento (27 novembre 2024) fino al saldo;
- respinge il reclamo incidentale proposto da e le Parte_2 originarie domande avanzate con il ricorso introduttivo del giudizio;
- condanna al rimborso delle spese della doppia fase, Parte_2 che liquida in complessivi € 3.170,00, quanto al primo grado e in complessivi € 3.473,00, quanto al presente grado, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge;
- dà atto che sussistono, quanto alla posizione del reclamante incidentale, le condizioni oggettive richieste dall'art. Parte_2
13 comma 1 quater del d.p.r. N. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 7/10/2025
Il Presidente Estensore
DO CA
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