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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 18/12/2025, n. 426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 426 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. AN OD Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso cumulativo depositato in data 2 ottobre 2025, iscritta al n. 2199 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente TRA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Viterbo, alla Via Saragat n. 22, presso lo studio dell'Avv. Giuliano Migliorati che lo rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso;
[...]
[...]
, nata a [...] nel Cimino (VT) il 3 giugno 1973, c.f. Parte_2
, elettivamente domiciliata in Viterbo, alla Via Brenta n. 1, C.F._2 presso lo studio dell'Avv. Rita Maria Portincasa che la rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi e successivo scioglimento del ma- trimonio civile.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte deposi- tate rispettivamente il 20 e 24 novembre 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto congiuntamente ricorso Parte_1 Parte_2
per la loro separazione personale e per lo scioglimento del matrimonio civile, ai sensi degli artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c.
Premesso che in data 10 agosto 2019 hanno contratto matrimonio civile (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Soriano nel Cimino (VT), parte I, n. 5); che dalla loro unione non sono nati figli;
che la prosecuzione della convivenza non
è più tollerabile e che non intendono riconciliarsi, hanno concordato le seguenti condizioni inerenti i loro rapporti economici, condizioni che regoleranno sia il pe- riodo della separazione sia il periodo successivo alla pronuncia di divorzio:
“1. Dichiarare la separazione personale dei coniug e ai Parte_2 Parte_1
sensi per gli effetti dell'art. 151, I comma cc, ordinando al Comune di Soriano nel
Cimino di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2. disporre che i coniugi vivano separati serbandosi reciproco rispetto;
3. statuire che ciascuno dei coniugi provveda al proprio mantenimento;
4. dare atto che il 10/11 u.s. la sig.r a provveduto ad effettuare il passaggio di proprietà Pt_2
in proprio favore del veicolo Mini One tg. DA660 TK, cointestato tra le parti, senza corrispettivo, liberando espressamente il sig. dal pagamento di eventuali Pt_1
somme dovute in relazione a detto veicolo (per multe, bolli o altro) fino alla pre- detta data, dichiarandosene debitrice;
5. dare atto che il sig. ha a sua volta provveduto ad effettuare il passaggio di Pt_1
proprietà in proprio favore del veicolo Mercedes tg. FS882XG, anch'esso cointe- stato tra le parti, senza corrispettivo, liberando espressamente la sig.ra dal Pt_2
pagamento di eventuali somme dovute in relazione a detto veicolo (per multe, bolli o altro) fino alla predetta data, dichiarandosene debitore;
6. dare atto che le parti dichiarano di non avere più nulla a che pretendere l'uno dall'altra a nessun titolo”.
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento di tali condi- zioni.
pag. 2 di 3 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio rileva innanzi tutto che in questa sede potrà essere soltanto omologata la separazione personale, con sentenza parziale ex art. 279, comma secondo, n. 4,
c.p.c. e rinvio a successivo provvedimento per la pronuncia sullo scioglimento del matrimonio, quando saranno maturate le relative condizioni dell'azione (procedi- bilità della domanda e passaggio in giudicato della sentenza di separazione dei co- niugi) come desumibile dall'art. 473-bis.49, comma 1, c.p.c.
Ciò posto, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, il collegio osserva che le condizioni della separazione non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'ini- ziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Soriano nel Cimino (VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
Per la prosecuzione del giudizio viene adottata separata ordinanza ai sensi dell'art. 279, terzo comma, c.p.c.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e alle Parte_1 Parte_2
condizioni indicate in motivazione;
b) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025.
Il Presidente est.
(AN OD)
pag. 3 di 3
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. AN OD Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso cumulativo depositato in data 2 ottobre 2025, iscritta al n. 2199 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente TRA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Viterbo, alla Via Saragat n. 22, presso lo studio dell'Avv. Giuliano Migliorati che lo rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso;
[...]
[...]
, nata a [...] nel Cimino (VT) il 3 giugno 1973, c.f. Parte_2
, elettivamente domiciliata in Viterbo, alla Via Brenta n. 1, C.F._2 presso lo studio dell'Avv. Rita Maria Portincasa che la rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi e successivo scioglimento del ma- trimonio civile.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte deposi- tate rispettivamente il 20 e 24 novembre 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto congiuntamente ricorso Parte_1 Parte_2
per la loro separazione personale e per lo scioglimento del matrimonio civile, ai sensi degli artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c.
Premesso che in data 10 agosto 2019 hanno contratto matrimonio civile (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Soriano nel Cimino (VT), parte I, n. 5); che dalla loro unione non sono nati figli;
che la prosecuzione della convivenza non
è più tollerabile e che non intendono riconciliarsi, hanno concordato le seguenti condizioni inerenti i loro rapporti economici, condizioni che regoleranno sia il pe- riodo della separazione sia il periodo successivo alla pronuncia di divorzio:
“1. Dichiarare la separazione personale dei coniug e ai Parte_2 Parte_1
sensi per gli effetti dell'art. 151, I comma cc, ordinando al Comune di Soriano nel
Cimino di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2. disporre che i coniugi vivano separati serbandosi reciproco rispetto;
3. statuire che ciascuno dei coniugi provveda al proprio mantenimento;
4. dare atto che il 10/11 u.s. la sig.r a provveduto ad effettuare il passaggio di proprietà Pt_2
in proprio favore del veicolo Mini One tg. DA660 TK, cointestato tra le parti, senza corrispettivo, liberando espressamente il sig. dal pagamento di eventuali Pt_1
somme dovute in relazione a detto veicolo (per multe, bolli o altro) fino alla pre- detta data, dichiarandosene debitrice;
5. dare atto che il sig. ha a sua volta provveduto ad effettuare il passaggio di Pt_1
proprietà in proprio favore del veicolo Mercedes tg. FS882XG, anch'esso cointe- stato tra le parti, senza corrispettivo, liberando espressamente la sig.ra dal Pt_2
pagamento di eventuali somme dovute in relazione a detto veicolo (per multe, bolli o altro) fino alla predetta data, dichiarandosene debitore;
6. dare atto che le parti dichiarano di non avere più nulla a che pretendere l'uno dall'altra a nessun titolo”.
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento di tali condi- zioni.
pag. 2 di 3 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio rileva innanzi tutto che in questa sede potrà essere soltanto omologata la separazione personale, con sentenza parziale ex art. 279, comma secondo, n. 4,
c.p.c. e rinvio a successivo provvedimento per la pronuncia sullo scioglimento del matrimonio, quando saranno maturate le relative condizioni dell'azione (procedi- bilità della domanda e passaggio in giudicato della sentenza di separazione dei co- niugi) come desumibile dall'art. 473-bis.49, comma 1, c.p.c.
Ciò posto, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, il collegio osserva che le condizioni della separazione non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'ini- ziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Soriano nel Cimino (VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
Per la prosecuzione del giudizio viene adottata separata ordinanza ai sensi dell'art. 279, terzo comma, c.p.c.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e alle Parte_1 Parte_2
condizioni indicate in motivazione;
b) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025.
Il Presidente est.
(AN OD)
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