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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/10/2025, n. 6100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6100 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5550/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
MI OM Presidente
Maria Delle Donne Consigliere
LI FF Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 5550 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, a cui è riunita la causa R.G. n. 5592/19, e trattenuta in decisione all'udienza del 9.9.2025, vertente
TRA
C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(C.F. , (C.F. ), rappresentate e difese dall'avv. P.IVA_2 Parte_3 P.IVA_3
IA MM.
(C.F. ), (C.F. Parte_4 P.IVA_4 Parte_5
), (C.F. ), P.IVA_5 Parte_6 P.IVA_6 Parte_7
C.F. ), (C.F. ),
[...] P.IVA_7 Parte_8 C.F._1
( , rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Parte_9 C.F._2
Briguglio.
APPELLANTI
E
(C.F. ) e, per essa, quale mandataria, Controparte_1 P.IVA_8 CP_2
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Giuliana Stellato. P.IVA_9
APPELLATA
CONCLUSIONI
e Parte_1 Parte_2 Parte_3
hanno così concluso:
“Piaccia all' Ecc.ma Corte di Appello, ogni contraria istanza disattesa, in via interinale sospendere ex art. 283
c.p.c. (con provvedimento reso inaudita altera parte, con fissazione di successiva udienza per la comparizione delle parti, ovvero previa fissazione di apposita udienza per la comparizione delle parti), la esecutorietà della impugnata sentenza del Tribunale di Roma, Sezione XVII, G.U. dott. Fausto Basile, n. 13958/2019, notificata in data 3 luglio 2019; nel merito, in accoglimento del presente atto di appello e in parziale riforma della sentenza di primo grado:
1. in via preliminare, per le ragioni di cui al primo motivo di appello, dichiarare la carenza di legittimazione ad agire o comunque di titolarità del diritto della quale cessionaria del credito azionato;
CP_3 2. in via principale, dichiarare l'insussistenza in capo alle Società appellanti nei confronti della di CP_3 qualsiasi obbligo fideiussorio accessorio alla posizione debitoria della Servizi Pennacchi s.r.l. in Pt_1 liquidazione, derivante dalle scritture del 22.11.84 e 9.9/28.10.94, siccome inefficace ed inopponibile, per le causali di cui al terzo motivo di appello;
3.in via principale , in ogni caso, per le ragioni di cui al secondo motivo di appello, ridurre, l'importo dovuto dalla debitrice principale e conseguentemente contenere, l'obbligo di garanzia , nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni di cui al punto 2 , soltanto a tale eventuale debitoria.di € 288.106,26
o alla diversa somma che dovesse risultare effettivamente dovuta dalla debitrice principale Gestione Servizi
Pennacchi s.r.l. in liquidazione.
Con vittoria di spese, onorari del doppio grado di giudizio, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.”
Parte_4 Parte_5 Parte_6
e Parte_7 Parte_8 Parte_9
hanno così concluso:
[...]
“voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello, ogni contraria istanza disattesa, in via interinale sospendere ex art.
283 c.p.c. (con provvedimento reso inaudita altera parte, con fissazione di successiva udienza per la comparizione delle parti, ovvero reso previa fissazione di apposita udienza per la comparizione delle parti), la
- esecutorietà della impugnata sentenza del Tribunale di Roma, Sezione XVII, G.U. dott. Fausto Basile, n.
13958/2019, notificata in data 3 luglio 2019; nel merito, in accoglimento del presente atto di appello e in parziale riforma della sentenza di primo grado:
1. in via preliminare, per le ragioni di cui al terzo motivo di appello, dichiarare la carenza di legittimazione ad agire o comunque di titolarità del diritto della quale cessionaria del credito azionato;
CP_3
2. in via principale, dichiarare l'insussistenza in capo alle Società appellanti nei confronti della di CP_3 qualsiasi obbligo fideiussorio accessorio alla posizione debitoria della Gestione Servizi Pennacchi s.r.]. in liquidazione, derivante dalle scritture del 22.11.84 e 9.9/28.10.94, siccome inefficace ed inopponibile, per le causali di cui al secondo motivo di appello;
avvero e perlomeno, per le ragioni di cui al primo motivo,
l'insussistenza in capo alle società e di Parte_4 Parte_5 Parte_6 un obbligo fideiussorio accessorio alla posizione debitoria della Gestione Pennacchi s.r.l. in liquidazione, Pt_1 esteso fino a concorrenza di lire 25.350.000.000, secondo quanto previsto dalla scrittura del 9.9/28.10.1994, risultando quest'ultima non vincolante per tali Società.
3. in via subordinata, in caso di mancato accoglimento del secondo e terzo motivo di appello, ridurre, per le ragioni di cui al quarto motivo, l'obbligo di garanzia delle appellanti a € 288.106,26 o alla diversa somma che dovesse risultare effettivamente dovuta dalla debitrice principale Gestione Servizi
Pennacchi s.r.l. in liquidazione.
Con vittoria di spese, onorari del doppio grado di giudizio, oltre spese generali al 15% e accessori di legge”.
a così concluso: Controparte_1 “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita,
Nel merito, rigettare gli appelli proposti siccome infondati in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese e compensi del grado”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. la società unitamente ad altri soggetti, in qualità di Parte_1
fideiussori della stessa, proponevano dinanzi al Tribunale di Roma opposizione avverso al decreto ingiuntivo n. 12739/2015 con veniva loro ordinato il pagamento dell'importo complessivo di € 6.353.685,30, oltre interessi e spese della procedura monitoria, in favore di
(successivamente denominata , a Controparte_4 CP_5
titolo di saldo complessivo negativo dei seguenti rapporti di conto corrente bancario intrattenuti dalla (d'ora in poi anche solo : Parte_1 Pt_10
- € 1.978.977,02 quale saldo negativo del c/c n. 16518/54 (poi rinumerato in 80221151);
- € 4.301.548,52 quale saldo negativo del c/c n. 26125/51 (poi rinumerato in 80228155);
- € 73.159,76 quale saldo negaativo del c /c n. 26088/98 (poi rinumerato in 80234295).
2. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 13958/2019, in parziale accoglimento delle opposizioni, revocava il decreto ingiuntivo e condannava gli opponenti, in solido tra loro,
al pagamento del minore importo di € 1.280.742,42, oltre agli interessi convenzionali di mora applicabili al c/c n. 26125/51 dal 8.6.2000 fino al soddisfo, in favore di e, per Controparte_1
essa, già CP_5 Controparte_4
Quanto alle eccezioni di difetto di legittimazione attiva della Controparte_4
il Tribunale riteneva sufficiente a provare la titolarità del credito
[...]
l'estratto della Gazzetta Ufficiale, Parte II, Foglio delle inserzioni, n. 61 del 24 Maggio 2008,
Pubblicazione n. S-084147 che dimostrava l'avvenuta cessione, da ad Aspra Controparte_4
Finance s.p.a. di tutti i crediti pecuniari, individuabili in blocco, ai sensi dell'art 58 T.U.B. in essere al 31.3.2008, connessi alle sofferenze ed ai crediti ristrutturati, crediti successivamente pervenuti a per effetto della fusione per incorporazione Controparte_6
di Aspra Finance s.p.a..
Successivamente, in data 30.9.2016, aveva ceduto a un CP_5 Controparte_1
pacchetto di crediti “individuabili in blocco” ai sensi dell'articolo 58 T.U.B. di cui alla pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana del 8.10.2016 Parte II n. 120, tra cui la posizione debitoria di cui al presente giudizio.
Nel merito il Tribunale, anche all'esito di C.T.U., accoglieva alcune delle eccezioni degli opponenti relative alla nullità delle pattuizioni relative ai conti correnti e quindi rideterminava l'importo complessivo del credito.
Quanto alla validità delle fideiussioni prestate, respingeva l'eccezione relativa all'inefficacia nei confronti delle società e Parte_11 Controparte_7
dell'estensione della fideiussione, sottoscritta in data 9.9.1994 fino alla Parte_6 Parte_6
concorrenza di Lire 25.350.000.000,00, rispetto alla originaria fideiussione del 22.11.1984,
sottoscritta da C.C.P. s.r.l., LC Tor CATRA Controparte_8 Parte_2
s.r.l., SIMBA Appalti Costruzioni Trasporti s.r.l., e Parte_8 Parte_9
nell'interesse della fino alla concorrenza di L. Parte_12
4.080.000.000,00.
Parimenti riteneva infondata la invocata inefficacia e inopponibilità delle scritture fideiussorie del 22.11.1984 e del 9.9/28.10.1994 alle persone giuridiche firmatarie, per estraneità rispetto all'oggetto sociale delle società garanti del rilascio di fideiussioni.
3. Con un primo atto di appello, nell'ambito della causa n. 5550/2019 R.G.,
[...]
e hanno proposto appello per i Parte_1 Parte_2 Parte_3
seguenti motivi.
Con il primo motivo hanno lamentato che gli adempimenti pubblicitari espletati dalla convenuta banca ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 58 T.U.B. non potevano costituire prova certa in ordine alla inclusione tra i crediti ceduti in blocco da ad Aspra Controparte_4
Finance s.p.a. del credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto, dal momento che nella Gazzetta Ufficiale (in cui era stato pubblicato l'avviso della cessione) erano stati indicati una serie di crediti che non avrebbero fatto parte della cessione in blocco e in particolare si leggeva nella G.U. che “non sono compresi nella cessione i rapporti non assistiti da
documentazione contrattuale in originale”. La banca avrebbe dovuto (cosa che non aveva fatto)
produrre in giudizio sia i contratti di conto corrente in originale che l'atto di cessione in blocco.
Con il secondo motivo gli appellanti hanno censurato la sentenza nella parte in cui era stato ritenuto che la lettera della banca (allora indirizzata a el CP_9 Pt_10
14.9.1994 (doc. 235 parte opposta) e la lettera in pari data della alla banca (doc. 8 Pt_10
parte opposta) si riferissero al conto corrente n. 26125/51 (rinumerato in 80228155) e che pertanto dal contenuto di tali lettere si evincessero gli interessi “convenzionali” applicabili al conto n. 26125/51, senza necessità di applicazione da parte del C.T.U. dei tassi sostitutivi ai sensi dell'art. 117 T.U.B..
Con il terzo motivo è stata censurata la sentenza nella parte in cui non si riteneva provata, ai sensi dell'art. 2384, comma 1, c.c. (nel testo ante riforma), l'espressa limitazione dei poteri di rappresentanza degli amministratori delle società garanti al momento del rilascio delle fideiussioni e l'intenzione della banca di agire in danno delle società, senza motivare tale decisione e senza dare conto delle allegazioni dedotte delle odierne appellanti e delle prove, anche in via presuntiva, relative alla estraneità dell'atto posto in essere dagli amministratori rispetto all'oggetto sociale e alla carenza di buona fede della banca, ai sensi dell'art. 2384 bis c.c., vigente all'epoca dei fatti.
4. Nell'ambito del giudizio n. 5592/2019 R.G., poi riunito al n. 5550/2019 R.G.,
proponevano un secondo appello anche , , Parte_4 Parte_5
e Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
[...]
Con il primo motivo gli appellanti hanno censurato la sentenza nella parte in cui è stata ravvisata la volontà delle società e Parte_4 Parte_5 [...]
di rilasciare la fideiussione del 9.9.1994, estensiva dell'importo originariamente Parte_6 garantito con la precedente fideiussione del 22.11.1984 da Lire 4.080.000.000 a Lire
25.350.000.000, nonostante le predette società non avessero sottoscritto l'originaria fideiussione.
Con il secondo motivo hanno espresso le medesime doglianze del terzo motivo del primo appello, con il terzo motivo le medesime doglianze del primo motivo del primo appello, con il quarto motivo le medesime doglianze del secondo motivo.
5. Saranno ora esaminati i tre motivi del primo appello, in quanto esposti anche nel secondo.
Il primo motivo (terzo motivo del secondo appello) è infondato.
Quanto alla prova della legittimazione attiva del soggetto che agisce quale cessionario del credito si ritiene opportuno riportare alcuni brani della recente sentenza n. 17944/2023
della Corte di Cassazione che ha ripercorso l'evoluzione giurisprudenziale sulla questione.
E' stato in particolare premesso che “Va tenuto presente che: a) la prova della cessione di un
credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile
con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera
valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in
proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova
dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito)
dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di
una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.. Sulla base di
tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione
di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del
contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli
rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti
ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta
Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di
contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue
caratteristiche concrete.”.
La Cassazione nella medesima sentenza ha precisato che diverso è il caso in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto, poiché, in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova,
non essendo sufficiente la prova della notificazione mediante inclusione del credito nell'avviso pubblicato avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.,
anche se “D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa
eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione,
al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in
cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente
alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un
elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi,
la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da
parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione,
non sarà sindacabile in sede di legittimità.”.
Nel caso in esame non è mai stata oggetto di contestazione specifica l'esistenza del contratto di cessione e l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti quali crediti in sofferenza, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato nella G.U. comprova l'avvenuta cessione dei crediti per cui è causa, trattandosi appunto di crediti classificati in sofferenza,
come dichiarato espressamente dalla banca cedente (v. all. 29 del fascicolo di primo grado di parte opposta) appellata e non rientranti nelle categorie dei crediti esclusi, come la categoria dei rapporti non assistiti da documentazione in originale.
Difatti la banca ha depositato i contratti di conto corrente posti alla base del decreto ingiuntivo opposto nell'ambito del fascicolo telematico del ricorso per decreto ingiuntivo.
Sebbene il fascicolo monitorio telematico non sia visibile alla Corte, deve rilevarsi che l'attestazione di conformità è prevista dal D.L. n.79/2012 per il deposito di copie informatiche di documenti analogici, anche con separato documento e che nel corso del giudizio di opposizione le parti non hanno mai eccepito la mancanza di attestazione o la difformità delle copie agli originali.
6. Il secondo motivo (terzo motivo del secondo appello) è pure infondato.
Nella lettera della a del 14.9.1994 (doc. 235 parte opposta) si CP_9 Pt_10
fa riferimento alla concessione di cinque linee di credito di cui la n. 5) dell'importo di £ 5
miliardi e nella lettera in pari data della alla (doc. 8 parte opposta) si fa Pt_10 CP_3
riferimento alla concessione di una linea di credito del medesimo importo e con le medesime condizioni contrattuali, riferita specificamente al conto corrente n. 26125/51 (rinumerato in
80228155).
7. Il terzo motivo (secondo motivo del secondo appello) è infondato.
Pur ritenendosi applicabile alla fattispecie in esame non solo l'art. 2484 c.c. nella versione vigente ratione temporis ma anche l'art. 2484 bis, non ancora abrogato all'epoca dei fatti, non si concorda con l'assunto degli appellanti secondo cui le fideiussioni prestate erano estranee all'oggetto sociale e che non vi era mai stato un concreto interesse al rilascio di garanzie che giovavano solo alla mancando negli statuti societari ogni riferimento alla Pt_10
possibilità di prestare fideiussioni in favore di terzi.
In realtà non è contestato che tutte le società facessero parte di un gruppo facente capo alla come si evince dall'organigramma con le partecipazioni di ciascuna società, Pt_10
elaborato sulla base delle visure camerali in atti.
I conti correnti per cui è causa risultano intestati alla ma cointestati a varie Pt_10
società del gruppo e negli stessi è previsto che “Le operazioni di conto potranno essere eseguite
da ciascun intestatario, anche separatamente, compresi gli eventuali prelievi su scoperto, purché
consentito, con piena responsabilità solidale”.
La funzione della all'interno del gruppo si evince anche dalla corrispondenza Pt_10
intrattenuta con la banca. In particolare con una lettera 26.1.1998 (all. 6 parte opposta) si proponeva infatti alla un piano di rientro dalle esposizioni, mediante CP_9
ristrutturazioni, revisioni e rinegoziazioni, per poi chiedere contemporaneamente un nuovo affidamento per £ 5.000.000.000 “da ripartire su società del gruppo e precisamente: LC
Tor San Lorenzo, Impresa Pennacchi Cesare, , Catra, . Tale lettera è Parte_2 Pt_7 Pt_3
stata sottoscritta “per adesione alla richiesta” dalla LC Tor San Lorenzo s.a.s.
dall'Impresa Pennacchi Cesare s.r.l., dalla Nuova e dalla CP_10 Parte_6
Anche nella già citata lettera del 14.9.1994 (all. 8) la dava conferma alla Pt_10 CP_9
d'avere ottenuto una linea di credito per £ 5.000.000.000 su uno dei conti cointestati
[...]
per il cui rientro era prevista “una ritenuta da applicare al netto ricavo di ogni vendita immobiliare
(…) effettuata da società e/o esponenti del gruppo (...)”.
Egualmente gli effetti di commercio, pur se emessi dalla singola società del gruppo specificamente interessata alla operazione di sconto/riscossione/accredito, erano tutti controfirmati dalla Parte_12
Deve quindi ritenersi che le fideiussioni per cui è causa soddisfino i requisiti di cui all'art. 2384 bis c.c. in quanto finalizzate al soddisfacimento di interessi economici delle garanti.
8. Infine è infondato anche il primo motivo del secondo appello.
Le appellanti ritengono assente la reale volontà delle società Parte_4 [...]
e di rilasciare la fideiussione del 9.9.1994, estensiva Parte_5 Parte_6
dell'importo originariamente garantito con la precedente fideiussione del 22.11.1984 da Lire
4.080.000.000 a Lire 25.350.000.000 (all. 25), considerando anomalo che le tre predette società
avessero deciso liberamente di aggiungersi ad altri soggetti per costituire una nuova garanzia fideiussoria in favore di , mentre i garanti “storici” avrebbero esteso la Pt_10
originaria garanzia da Lire 4 miliardi a 25,350 miliardi, sottoscrivendo la medesima lettera e soprattutto il medesimo testo.
Nel motivo di appello si ritiene pure anomalo che, nella medesima data della sottoscrizione dell'estensione le tre società avevano sottoscritto un'altra e diversa fideiussione fino alla concorrenza di L. 4.080.000.000 (all. 26).
In realtà, proprio esaminando congiuntamente i due documenti si evince che le tre società
avevano prestato nella stessa data la garanzia per £ 4.080.000.000, specificando che la stessa era rilasciata con il vincolo della solidarietà con le altre società che avevano rilasciato analoga fideiussione in data 22.11.194 e avevano quindi con l'ulteriore atto ampliato così
l'importo della garanzia.
9. Per quanto sopra osservato gli appelli devono quindi essere integralmente rigettati.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia.
Sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater D.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta gli appelli;
2) Condanna gli appellanti in solido al pagamento in favore di parte appellata delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in € 25.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater D.P.R. n. 115/2002, dei presupposti processuali per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 21.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
LI FF MI OM