Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 20/04/2026, n. 1093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1093 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01093/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02433/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2433 del 2025, proposto da
NA CA, rappresentato e difeso dall’avvocato Guido Marone, con domicilio digitale come da REGINDE ed elettivo in Napoli, via Luca Giordano n. 15;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore , rappresentato, difeso e domiciliato ope legis presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da REGINDE ed elettivo in Palermo, via Mariano Stabile n. 182;
per l’ottemperanza
della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, Sez. Lavoro, n. 500/2025, depositata e resa pubblica il 04.02.2025, R.G. 13184/2023, notificata all’Amministrazione intimata in data 30.07.2025, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, come da attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 19.11.2025;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2026 il dott. MA GL e udito per l’Amministrazione intimata il difensore, avvocato Florio, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
Ritenuto che mercé atto di gravame incardinato dinanzi questo Tribunale ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm. il ricorrente, agendo in forza del titolo specificato in epigrafe, ha domandato: a ) la condanna dell’Amministrazione a dare puntuale esecuzione al medesimo e, per l’effetto, a mettere a sua disposizione mediante accredito sulla c.d. Carta elettronica del docente , l’importo di € 2500 per gli a.s. 2017/2018, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; b ) la nomina di un Commissario ad acta per provvedere in via sostitutiva, nell’eventualità del protrarsi dell’inerzia dell’Amministrazione intimata oltre un termine fissato all’uopo; c ) la “fissazione” di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato da parte del funzionario preposto ai sensi e per gli effetti dell’art. 114, comma 4, lett. e) cod. proc. amm.; d ) con vittoria di spese dell’odierno giudizio, da distrarre in favore del suo difensore dichiaratosi antistatario;
Rilevato che, alla luce della documentazione versata in atti, sussistono i presupposti, di cui all’art. 114 cod. proc. amm., con particolare riguardo alla mancata impugnazione della sentenza di cui è chiesta l’ottemperanza (attestata da apposita certificazione di Cancelleria) ed al decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, decreto legge 31/12/1996, n. 669, conv. con modificazioni nella legge 28/02/1997, n. 30;
Ritenuto che di conseguenza il ricorso deve essere accolto nei limiti indicati di seguito; e che l’Amministrazione intimata deve provvedere entro sessanta giorni dalla data di notificazione o comunicazione della presente decisione alla puntuale e completa ottemperanza del titolo azionato;
Ritenuto che per il caso di decorso infruttuoso del suddetto termine provvederà su istanza di parte come Commissario ad acta entro il termine di ulteriori sessanta giorni il Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV) del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario della medesima Direzione munito di adeguata competenza, senza compenso in quanto, nominandosi un dirigente dello stesso Ministero resistente, tale attività deve ritenersi rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; infatti, la disposizione di cui all’art. 5 sexies , comma 8, della legge 24 marzo 2001, n. 89, così come previsto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, “può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro” (cfr., ex plurimis, T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 10 marzo 2025, n. 479; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. IV, 4 febbraio 2025, n. 291; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 30 settembre 2024, n. 5142; T.A.R. Sardegna, sez. II, 19 dicembre 2023, n. 983);
Ritenuto di dovere precisare che
a) il munus di ausiliario del giudice deve ritenersi intrinsecamente obbligatorio, sicché non può essere né rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza (cfr. C.G.A.R.S., sent. n. 138/2015; Tar Campania, Napoli, Sez. VII, ord. n. 2039/2019);
b) il Commissario ad acta è tenuto ad effettuare il deposito di atti e/o documenti esclusivamente tramite la procedura P.A.T., con deposito nel fascicolo telematico, utilizzando il modulo denominato “Modulo PDF deposito ausiliari del giudice e parti non rituali”, senza modificarne denominazione ed estensione, rinvenibile sul sito web della G.A., Portale dell’Avvocato – Processo Amministrativo Telematico – Documentazione operativa e modulistica, che deve essere debitamente compilato in ogni sua parte (scegliendo nel menù a tendina la tipologia del soggetto depositante), firmato digitalmente ed inoltrato all’indirizzo PEC risultante dall’elenco denominato “Indirizzi PEC per il P.A.T.”;
Considerato che sussistono i presupposti previsti dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., per disporre a titolo di penalità di mora il pagamento degli interessi legali sull’importo di quanto dovuto a far data dalla notificazione o comunicazione della presente decisione e fino all’insediamento del Commissario ad acta ;
Considerato che, in ragione della regola della soccombenza e data la non particolare complessità delle questioni trattate, le spese del giudizio devono essere poste a carico dell’Amministrazione intimata e liquidate come da dispositivo, con distrazione a favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, condanna l’Amministrazione intimata a dare puntuale esecuzione al titolo specificato in epigrafe ai sensi di cui alla motivazione.
Nomina Commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV) del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario della medesima Direzione.
Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento a titolo di penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., degli interessi legali sull’importo di quanto dovuto a far data dalla notificazione o comunicazione della presente decisione e fino all’insediamento del Commissario ad acta .
Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 552,00, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA, con distrazione a favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
BE TI, Presidente
MA GL, Referendario, Estensore
Marco Maria Cellini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA GL | BE TI |
IL SEGRETARIO