CGT1
Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Genova, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 109/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 1, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SCANU ANGELO, Giudice monocratico in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 425/2025 depositato il 28/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Genova - Via Garibaldi 9 16124 Genova GE
elettivamente domiciliato presso Email_2
A.m.i.u.genova S.p.a. - 03818890109
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI PAGAM n. 80/2025/279397 TARI 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 999/2025 depositato il
13/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato a questa CGT ricorreva Ricorrente_1, avverso avviso di pagamento TARI anno 2023 n. 80/2025/279397 del 19/02/2025 emesso dal Comune di Genova, in relazione all'immobile di proprietà del ricorrente sito in Indirizzo_1 al Catasto 1 con superficie catastale lorda di 141 mq + area esterna accessoria verde di 18 mq.
La parte ricorrente eccepisce quanto segue:
-in data 28/12/2023 con CILA n. 17251/2023 iniziavano i lavori di manutenzione straordinaria leggera sull'immobile;
-i lavori realizzati hanno comportato esclusivamente una diversa distribuzione degli spazi interni, senza aumento di superficie coperta, e contestualmente si divideva catastalmente la cantina dall'appartamento, che in precedenza era annessa, come da normativa;
-pertanto, a seguito di nuovo accatastamento del 22/08/2024 l'immobile risultava così censito al catasto edilizio urbano : -- Catasto 2 sup. cat. 138 mq + balconi 12 mq Catasto 3
Catasto 3 sup. cat. 10 mq.;
-in data 04/07/2024 il ricorrente presentava regolare Dichiarazione TARI , tramite sportello telematico, e trasmetteva successivamente anche pec alla AMIU di Genova;
-nella dichiarazione TARI veniva dichiarata una superficie imponibile pari a 118 mq. pari all'80% di
148mq, abitazione + cantina, così come previsto dal DPR n. 138/1998;
-con l'avviso di pagamento TARI impugnato, l'Amministrazione comunale di Genova, per il tramite del proprio concessionario AMIU S.p.A., ha illegittimamente intimato il pagamento della Tassa sui Rifiuti
(TARI) relativa all'annualità 2025;
-violazione e falsa applicazione dell'art. 1 comma 646 Legge n. 147/2013 e violazione del Regolamento
Comunale per la gestione dei Rifiuti Urbani art. 15 comma II;
-violazione e falsa applicazione dell'art. art. 15 comma I del Regolamento Comunale per la gestione dei
Rifiuti Urbani e violazione dell'obbligo motivazionale;
-chiede, conseguentemente, di rideterminare la superficie nel rispetto del Regolamento Comunale e della
L. 147/2013, in 118 mq, con rideterminazione della TARI e con condanna della parte resistente alla refusione di spese processuali e compensi, oltre IVA e CPADC come per legge.
Il Comune di Genova, tempestivamente costituito in giudizio, insiste sulla legittimità del proprio operato e chiede il rigetto del ricorso, con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
L'AMIU di Genova non si è costituita in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica, dopo attenta disamina degli atti processuali rileva quanto segue:
-dalla visura catastale rilasciata dall'Agenzia delle Entrate – Territorio, allegata al ricorso, si evince che l'immobile ubicato al Catasto 2, di proprietà del ricorrente, presenta una superficie coperta di 138 mq mentre il Catasto 3 (cantina) risulta avere una superficie di 10 mq.;
-pertanto, la superficie totale lorda è pari a 148 mq, che devono essere computati ai fini TARI all'80%, per una base imponibile pari a 118 mq, come dichiarato dal contribuente;
- l'art. 1, comma 646 L. 147/2013 che stabilisce: “per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate. La superficie assoggettabile alla TARI è pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.” ;
-il regolamento Comunale all'articolo 15 primo comma stabilisce che:” In sede di prima applicazione della
TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei previgenti prelievi sui rifiuti”.
-l'Ente creditore ha, pertanto, erroneamente richiesto il pagamento della TARI basandosi su una superficie di 156 mq, non risultante da alcuna documentazione.
La Corte, in composizione monocratica, pertanto, ritiene accoglibile il presente ricorso, con compensazione delle spese di giudizio, in considerazione dell'oggettiva difficoltà nell'accertamento fattuale della vicenda.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e compensa le spese di giudizio.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 1, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SCANU ANGELO, Giudice monocratico in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 425/2025 depositato il 28/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Genova - Via Garibaldi 9 16124 Genova GE
elettivamente domiciliato presso Email_2
A.m.i.u.genova S.p.a. - 03818890109
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI PAGAM n. 80/2025/279397 TARI 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 999/2025 depositato il
13/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato a questa CGT ricorreva Ricorrente_1, avverso avviso di pagamento TARI anno 2023 n. 80/2025/279397 del 19/02/2025 emesso dal Comune di Genova, in relazione all'immobile di proprietà del ricorrente sito in Indirizzo_1 al Catasto 1 con superficie catastale lorda di 141 mq + area esterna accessoria verde di 18 mq.
La parte ricorrente eccepisce quanto segue:
-in data 28/12/2023 con CILA n. 17251/2023 iniziavano i lavori di manutenzione straordinaria leggera sull'immobile;
-i lavori realizzati hanno comportato esclusivamente una diversa distribuzione degli spazi interni, senza aumento di superficie coperta, e contestualmente si divideva catastalmente la cantina dall'appartamento, che in precedenza era annessa, come da normativa;
-pertanto, a seguito di nuovo accatastamento del 22/08/2024 l'immobile risultava così censito al catasto edilizio urbano : -- Catasto 2 sup. cat. 138 mq + balconi 12 mq Catasto 3
Catasto 3 sup. cat. 10 mq.;
-in data 04/07/2024 il ricorrente presentava regolare Dichiarazione TARI , tramite sportello telematico, e trasmetteva successivamente anche pec alla AMIU di Genova;
-nella dichiarazione TARI veniva dichiarata una superficie imponibile pari a 118 mq. pari all'80% di
148mq, abitazione + cantina, così come previsto dal DPR n. 138/1998;
-con l'avviso di pagamento TARI impugnato, l'Amministrazione comunale di Genova, per il tramite del proprio concessionario AMIU S.p.A., ha illegittimamente intimato il pagamento della Tassa sui Rifiuti
(TARI) relativa all'annualità 2025;
-violazione e falsa applicazione dell'art. 1 comma 646 Legge n. 147/2013 e violazione del Regolamento
Comunale per la gestione dei Rifiuti Urbani art. 15 comma II;
-violazione e falsa applicazione dell'art. art. 15 comma I del Regolamento Comunale per la gestione dei
Rifiuti Urbani e violazione dell'obbligo motivazionale;
-chiede, conseguentemente, di rideterminare la superficie nel rispetto del Regolamento Comunale e della
L. 147/2013, in 118 mq, con rideterminazione della TARI e con condanna della parte resistente alla refusione di spese processuali e compensi, oltre IVA e CPADC come per legge.
Il Comune di Genova, tempestivamente costituito in giudizio, insiste sulla legittimità del proprio operato e chiede il rigetto del ricorso, con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
L'AMIU di Genova non si è costituita in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica, dopo attenta disamina degli atti processuali rileva quanto segue:
-dalla visura catastale rilasciata dall'Agenzia delle Entrate – Territorio, allegata al ricorso, si evince che l'immobile ubicato al Catasto 2, di proprietà del ricorrente, presenta una superficie coperta di 138 mq mentre il Catasto 3 (cantina) risulta avere una superficie di 10 mq.;
-pertanto, la superficie totale lorda è pari a 148 mq, che devono essere computati ai fini TARI all'80%, per una base imponibile pari a 118 mq, come dichiarato dal contribuente;
- l'art. 1, comma 646 L. 147/2013 che stabilisce: “per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate. La superficie assoggettabile alla TARI è pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.” ;
-il regolamento Comunale all'articolo 15 primo comma stabilisce che:” In sede di prima applicazione della
TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei previgenti prelievi sui rifiuti”.
-l'Ente creditore ha, pertanto, erroneamente richiesto il pagamento della TARI basandosi su una superficie di 156 mq, non risultante da alcuna documentazione.
La Corte, in composizione monocratica, pertanto, ritiene accoglibile il presente ricorso, con compensazione delle spese di giudizio, in considerazione dell'oggettiva difficoltà nell'accertamento fattuale della vicenda.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e compensa le spese di giudizio.