TRIB
Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/10/2025, n. 4074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4074 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1984 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno
2025 vertente
TRA
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Ba- Parte_1 gheria, Corso Umberto I n. 138, presso lo studio dell'Avv. TARANTINO SALVATORE, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO nato a [...] il [...], c.f.: ; Controparte_1 C.F._1
– parte resistente contumace –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
Conclusioni delle parti: All'udienza del 16/10/2025 la parte ricorrente concludeva co- me da verbale in pari data, al quale si rinvia.
Conclusioni del Pubblico Ministero: visto.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia di citato e non co- Controparte_1 stituitosi nel presente giudizio.
Nel merito, la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta, atteso che risultano essere trascorsi più di tre anni dalla data del- la comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella causa di separazione, avvenuta in data 22/02/2011.
Da tale data in poi, peraltro, non risulta provato che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra di essi. Risulta, inoltre, documentalmente comprovato che i coniugi si sono separati con decreto di omologa della separazione consensuale pronunciato da questo Tribunale in data 11-
22/03/2011.
Nessuna altra domanda, oltre a quella di stato, risulta essere stata proposta in questo giu- dizio dalla parte ricorrente . Parte_1
In considerazione dell'esito della lite e della contumacia della parte resistente, appare op- portuno disporre la compensazione integrale fra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico
Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronuncian- do;
dichiara la contumacia di citato e non costituitosi nel presente Controparte_1 giudizio. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Pa- lermo, il 07/06/2003 da , nata a [...] in data [...] e da Parte_1 nato a [...] in data [...] e trascritto nei registri dello Sta- Controparte_1 to Civile del medesimo Comune al n.38, parte II serie A, dell'anno 2003; compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio;
dispone che la presente sentenza venga trasmessa in copia autentica al competente uffi- ciale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n.
396.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Palermo, in data 20/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Pre- sidente dott. Francesco Micela e dal Giudice relatore Dott.ssa Donata D'Agostino, in conformità alle prescri- zioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L.
22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1984 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno
2025 vertente
TRA
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Ba- Parte_1 gheria, Corso Umberto I n. 138, presso lo studio dell'Avv. TARANTINO SALVATORE, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO nato a [...] il [...], c.f.: ; Controparte_1 C.F._1
– parte resistente contumace –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
Conclusioni delle parti: All'udienza del 16/10/2025 la parte ricorrente concludeva co- me da verbale in pari data, al quale si rinvia.
Conclusioni del Pubblico Ministero: visto.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia di citato e non co- Controparte_1 stituitosi nel presente giudizio.
Nel merito, la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta, atteso che risultano essere trascorsi più di tre anni dalla data del- la comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella causa di separazione, avvenuta in data 22/02/2011.
Da tale data in poi, peraltro, non risulta provato che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra di essi. Risulta, inoltre, documentalmente comprovato che i coniugi si sono separati con decreto di omologa della separazione consensuale pronunciato da questo Tribunale in data 11-
22/03/2011.
Nessuna altra domanda, oltre a quella di stato, risulta essere stata proposta in questo giu- dizio dalla parte ricorrente . Parte_1
In considerazione dell'esito della lite e della contumacia della parte resistente, appare op- portuno disporre la compensazione integrale fra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico
Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronuncian- do;
dichiara la contumacia di citato e non costituitosi nel presente Controparte_1 giudizio. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Pa- lermo, il 07/06/2003 da , nata a [...] in data [...] e da Parte_1 nato a [...] in data [...] e trascritto nei registri dello Sta- Controparte_1 to Civile del medesimo Comune al n.38, parte II serie A, dell'anno 2003; compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio;
dispone che la presente sentenza venga trasmessa in copia autentica al competente uffi- ciale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n.
396.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Palermo, in data 20/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Pre- sidente dott. Francesco Micela e dal Giudice relatore Dott.ssa Donata D'Agostino, in conformità alle prescri- zioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L.
22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.