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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/07/2025, n. 3505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3505 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE QUARTA CIVILE
in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Francesco Moroni ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta in secondo grado al n. R.G. 15926/2023, promossa da
(C.F. ), in persona del procuratore speciale Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, , con sede in Milano, piazza Tre Torri n. Parte_2
3 ed elettivamente domiciliata in Torino, via Bertola n. 59, presso lo studio dell'avv. Vittorio Vaira, che la rappresenta e difende per procura speciale a margine della comparsa di risposta nel giudizio di primo grado
APPELLANTE
CONTRO
(P. IVA , in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, con sede in Torino, strada della Pronda n. 79 ed elettivamente domiciliata in Torino, corso Ferrucci n. 74, presso lo studio dell'avv. Simone Balsamo, che la rappresenta e difende per procura speciale telematicamente congiunta alla comparsa di risposta in appello
APPELLATA
pagina 1 di 10 oggetto: assicurazione contro i danni – appello avverso la sentenza n. 1066/2023, depositata il 29.03.2023 e non notificata, pronunciata dal Giudice di Pace di
Torino nella causa iscritta al n. R.G. 16648/2021
*****
Conclusioni delle parti
Conclusioni di parte appellante (come da foglio di precisazione depositato il
26.03.2025):
“Voglia il Giudice adito
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
Dato atto che ichiara di non accettare il contraddittorio su Parte_1
eventuali domande nuove
In via preliminare
Respingere l'istanza ex art. 348 bis c.p.c. introdotta da parte appellata siccome infondata in fatto e in diritto
Nel merito
In via principale
In totale riforma della sentenza n. 1066/2023 emessa dal Giudice di Pace di Torino,
Sez. II, Giudice Dr.ssa BOLOGNA, in data 24.03.2023, pubblicata in data 29.04.2023, non notificata
Respingere le domande attoree di prime cure tutte, siccome infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto
Assolvere da ogni avversaria pretesa con condanna di parte Parte_1
appellata al rimborso delle somme tutte erogate in eventuale esecuzione della sentenza di primo grado
In via subordinata
Nella denegata ipotesi di rigetto della conclusione che precede
Contenere l'eventuale condanna di nei limiti del danno Parte_1
concretamente provato in corso di causa, giusto ed esigibile, in esclusiva connessione
pagina 2 di 10 causale con il sinistro dedotto, nonché al netto delle condizioni contrattuali tutte, inclusi scoperti e franchigie del 10% con il minimo di euro 500,00, con esclusione di ogni aggravamento ex art. 1227, II comma, c.c.
In ogni caso
Nella denegata ipotesi di rigetto dell'appello e di accoglimento anche solo parziale delle domande di parte attrice di prime cure
In riforma della sentenza applicativa dell'art. 4, comma 8, del D.M. 55/2014
Assolvere all'applicazione dell'aggravamento suddetto. Parte_1
Liquidare le anticipazioni di cui alla documentazione in atti ed i compensi professionali tutti, come da nota che sarà allegata, redatta tenuto conto delle prestazioni svolte e della complessità della controversia;
il tutto oltre cpa ed iva sugli ammontari imponibili
Con il favore delle spese di ctu e ctp, queste ultime da liquidare in misura pari a quelle di ctu, ovvero nella determinanda misura se disposto l'incombente”.
Conclusioni di parte appellata (come da memoria depositata il 25.03.2025):
“Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
In via preliminare
Dichiarare l'inammissibilità dell'appello per ricorrenza della fattispecie di cui all'art. 348 bis, comma primo, cpc per i motivi di cui in atti;
Nel merito
In via principale
Respingere l'appello interposto alla sentenza n. 1066/2023 del Giudice di Pace di
Torino, Dott.ssa Bologna, poiché infondato in fatto ed in diritto e conseguentemente
Confermare l'impugnata sentenza in ogni sua parte e respingere tutte le domande di parte appellante perché infondate in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari da liquidarsi a favore del difensore antistatario”.
*****
pagina 3 di 10 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti oggetto del procedimento di primo grado, per quanto rileva in relazione alle censure proposte contro la sentenza impugnata, possono essere riepilogati nei termini seguenti.
a) La (di seguito, la “ ”) ha convenuto Controparte_1 CP_1
in giudizio (“ ”) allegando che il 14.05.2021, nel Parte_1 Pt_1
percorrere il corso Rosselli in Torino, l'autovettura Volkswagen Passat di proprietà di , giunta in prossimità dell'incrocio con corso Controparte_2
Trapani venne colpita, intorno alle ore 15:30, da una violenta grandinata, riportando bolli e ammaccature su tutta la carrozzeria;
in relazione al relativo danno patrimoniale ha domandato la condanna di (assicuratrice del Parte_3
veicolo contro i rischi da eventi naturali) alla corresponsione dell'indennizzo nei termini di polizza. Ha evidenziato, in particolare, come il veicolo fosse stato sottoposto a perizia a cura di un fiduciario della compagnia assicurativa, il quale aveva concluso per la compatibilità dei danni riscontrati con un evento di grandine. La ha agito in qualità di cessionaria del credito indennitario CP_1
sorto in capo all' e ha prodotto, sub doc. 4, la scrittura privata di cessione. CP_2
b) si è costituita chiedendo il rigetto della domanda. Ha sottolineato, al Parte_3
riguardo, come non vi fosse prova della storicità del fatto lesivo e del coinvolgimento in esso dell'autovettura assicurata, essendosi limitato il perito a rilevare in termini astratti la riconducibilità delle bollature con una (non specificata) grandinata. Ha inoltre sottolineato che, nella data dell'asserito sinistro, una simile precipitazione aveva interessato la parte meridionale del centro urbano, mentre il luogo indicato da parte attrice si trovava nella zona nord.
Nel corso del giudizio non è stata svolta attività istruttoria, trattandosi di causa interamente documentale.
pagina 4 di 10 2. Con sentenza n. 1066/2023, pubblicata il 29.03.2023 (la “Sentenza”), il Giudice di Pace ha accolto la domanda proposta dalla , con una motivazione CP_1
così sintetizzabile:
• la ha dato prova che, “come hanno riferito anche i giornali locali, CP_1
prodotti in giudizio dall'attore” (cfr. Sentenza, p. 1), il 14.05.2021 si è verificata nel territorio del Comune di Torino una violenta grandinata;
• nel proprio elaborato, il perito fiduciario di “non fa alcun cenno Pt_1
all'insussistenza di compatibilità tra i danni rilevati e l'evento atmosferico denunciato” (cfr. Sentenza, p. 2);
• “Alla luce di tali asserzioni del perito” – conclude il primo Giudice – “nonché della richiamata documentazione prodotta dall'attore”, vanno ritenuti provati “sia l'an sia il quantum debeatur”, quest'ultimo nella misura concordata dal perito col riparatore e dalla quale detrarre la franchigia contrattuale (cfr. Sentenza, p. 2).
• ha, quindi, condannato la compagnia a rifondere le spese di lite, aumentate di un terzo ex art. 4, comma 8, D.M. n. 55/2014 “dal momento che le difese di parte vittoriosa sono risultate manifestamente fondate” (cfr. Sentenza, p. 2).
3.1 Contro la Sentenza ha proposto appello , con atto di citazione Pt_1
tempestivamente notificato il 07.09.2023, chiedendo l'integrale riforma della pronuncia. In particolare, la compagnia appellante:
(a) ha censurato la decisione laddove questa ha ritenuto dimostrato il verificarsi del sinistro, sostenendo che il relativo onere probatorio – spettante alla – CP_1
non poteva dirsi assolto: la documentazione prodotta dall'attrice per dar conto della situazione meteorologica nel giorno del fatto sarebbe generica e neppure riferita all'area di Torino in cui il veicolo avrebbe dovuto trovarsi, sicché il primo
Giudice, nel ritenere il contrario, ne avrebbe travisato la portata;
parimenti travisate sarebbero state le risultanze della perizia stragiudiziale del proprio tecnico di fiducia, da cui emergerebbe solo l'astratta compatibilità dei danni con un evento di grandine, senza però alcun riferimento ad un episodio specifico.
pagina 5 di 10 (b) ha chiesto che, in via consequenziale, sia riformata la statuizione in punto spese di lite, segnatamente con l'esclusione della maggiorazione correlata alla manifesta fondatezza delle domande avversarie.
3.2 Con comparsa di risposta depositata il 22.02.2024 si è costituita in questo giudizio d'appello la , che ha chiesto di dichiarare il gravame CP_1
inammissibile per manifesta infondatezza, ex art. 348-bis c.p.c., instando comunque per il suo rigetto.
L'appellata ha reiterato le proprie deduzioni in ordine alla prova del fatto storico, quale desumibile dalla documentazione relativa all'evento di grandine occorso nella data del sinistro e nel luogo in cui la vettura si sarebbe trovata, nonché dalla già richiamata perizia assicurativa.
3.3 Il Tribunale, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di dar corso ad attività istruttoria, ha invitato le parti a precisare le proprie conclusioni con note ex art. 127-ter c.p.c.; l'ha, quindi, trattenuta in decisione assegnando i termini per gli scritti conclusivi di cui all'art. 190 c.p.c., applicabile ratione temporis.
4.1 Tanto premesso in fatto, ritiene il Tribunale che l'appello sia fondato, per le ragioni di seguito indicate.
In tema di contratto di assicurazione contro i danni, è principio consolidato che “il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, essendo pertanto onere dell'assicurato dimostrare che si è verificato un rischio coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro” (così, per tutte, Cass. n. 30656/2017).
Tale onere probatorio, al contrario di quanto ritenuto dal primo Giudice, non è stato assolto dalla . CP_1
Dall'esame dei documenti di causa, può senz'altro affermarsi come, in data
14.05.2021, una precipitazione grandigena interessò l'area di Torino, con pagina 6 di 10 massima intensità nella zona meridionale: in questo senso convergono il report
“Meteo Grandine” sub doc. 3 fasc. primo grado e l'articolo di stampa Pt_1
prodotto dalla quale proprio doc. 9, dal contenuto generico, ma CP_1
comunque riferito (anche) all'area torinese. Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, costituisce fatto notorio che l'area del prospettato sinistro (l'intersezione tra corso Rosselli e corso Trapani) non è situata nella parte settentrionale del Comune di Torino, bensì in quella centro-meridionale, ove l'evento meteorologico risulta aver avuto la maggior virulenza.
Nessuno degli elementi acquisiti, tuttavia, consente di ritenere che l'autovettura assicurata si trovasse proprio in quel luogo nel giorno e nell'ora – intorno alle
15:30 – in cui sarebbe stata investita dalla precipitazione. Non rileva, in senso contrario, la circostanza che i segni e le bollature presenti sul veicolo e attestati dalle fotografie di cui al doc. 2 di parte appellata siano stati ritenuti, dal perito fiduciario della compagnia intervenuto in sede di riparazioni, come “coeren[ti]… con la dinamica del sinistro” a lui riferita (cfr. doc. 1 ). Ciò che il tecnico ha Pt_1
riscontrato, come si evince dal tenore della dichiarazione, è soltanto una compatibilità astratta fra i danni osservati e quelli ordinariamente cagionati da una grandinata di medio-forte intensità, senza alcun riferimento ad un singolo, determinato episodio. Né può invocarsi, in contrario, la circostanza che il perito assicurativo abbia concordato con la la stima dei danni da ammettere CP_1
ad indennizzo, trattandosi di un giudizio pacificamente privo di valore confessorio e, comunque, avente come presupposto una valutazione di coerenza meramente congetturale.
Oltretutto, nell'atto di citazione di primo grado la aveva offerto di CP_1
provare per testimoni la verificazione del sinistro, ma nel costituirsi in questo giudizio di gravame non ha riproposto tali istanze, in via subordinata, a fronte della valutazione di superfluità compiuta dal primo Giudice: esse, pertanto, a mente dell'art. 346 c.p.c. devono reputarsi rinunciate.
pagina 7 di 10 Difetta, in definitiva, la prova della riconducibilità dei pregiudizi dedotti alla grandinata del 14.05.2021 indicata da parte appellata, peraltro tenuto conto del fatto che il veicolo fu immatricolato in epoca risalente (2010) e che la polizza con
è stata stipulata solo nell'ottobre 2020 (cfr. doc.
4.1 parte appellante). Pt_1
La censura, dunque, è fondata, con conseguente riforma sul punto della Sentenza impugnata e rigetto della domanda di condanna proposta dalla . CP_1
4.2 Dalle considerazioni svolte discende altresì la fondatezza della seconda censura, formulata in relazione al capo della Sentenza che, nello statuire sulle spese di lite, ha applicato a carico di l'aumento ex art. 4, comma 8, D.M. n. Pt_1
55/2014 proprio sul presupposto – come detto, erroneo – che le difese dell'appellata fossero “manifestamente fondate”, con correlata CP_1
soccombenza dell'attuale appellata.
5 All'accoglimento dell'appello segue la caducazione, ex art. 336 c.p.c., del capo della Sentenza concernente le spese di lite, che la sarà tenuta a CP_1
rifondere ad in relazione ad entrambi i gradi di giudizio. Avuto riguardo al Pt_1
valore della controversia, ricompreso nello scaglione da euro 1.101,00 ad euro
5.200,00, e applicati i parametri medi per tutte le fasi (con esclusione di quella istruttoria che è mancata), la parte appellata è tenuta a corrispondere ad i Pt_1
seguenti importi: (i) quanto al giudizio di primo grado, euro 913,00 per compensi
(e cioè euro 236,00 per la fase di studio, euro 252,00 per la fase introduttiva ed euro 425,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge;
(ii) quanto al giudizio di secondo grado, in conformità alla nota spese depositata il 28.04.2025, euro 174,00 per esborsi ed euro 1.701,00 per compensi (e cioè euro 425,00 per la fase di studio, euro 425,00 per la fase introduttiva ed euro 851,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario al
15%, IVA e CPA come per legge.
Nulla deve essere disposto in ordine alle spese di CTU e di CTP, mai espletate e la cui menzione nelle conclusioni, non sviluppata in alcuna delle difese di parte pagina 8 di 10 appellata, deve ritenersi frutto di un mero refuso. Analogamente deve statuirsi con riguardo alla richiesta di “al rimborso delle somme tutte erogate in eventuale esecuzione della sentenza di primo grado”, formulata da parte appellante nelle conclusioni assunte con l'atto introduttivo e ribadita in quelle definitivamente precisate, ma che non risulta esser mai stata coltivata, neppure sotto il profilo dell'allegazione, e sulla quale le parti non hanno svolto alcun contraddittorio
(invero, non se trova traccia in alcuno degli atti di causa).
Sussistono i presupposti per disporre, in applicazione dell'art. 4, comma 1-bis,
D.M. n. 55/2014, l'aumento del 30% dell'importo liquidato a titolo di compensi per il giudizio d'appello, avendo corredato i propri atti difensivi di indici e Pt_1
collegamenti ipertestuali ai documenti prodotti. Ne consegue che l'ammontare globale dei compensi dovuti in relazione al presente grado è pari ad euro
2.211,30.
Gli esborsi sostenuti dalla , nella misura di euro 125,00, con riguardo CP_1
al procedimento di primo grado, in ragione della soccombenza sono posti a carico definitivo della medesima.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento dell'appello proposto da contro la Parte_1
sentenza n. 1066/2023, pronunciata dal Giudice di Pace di Torino il 29.03.2023 nella causa iscritta in primo grado al n. R.G. 16648/2021 e in riforma della suddetta sentenza, rigetta le domande proposte da contro Controparte_1
Parte_1
visto l'art. 91 c.p.c., condanna parte appellata a rifondere ad Controparte_1
, parte appellante, le spese di entrambi i gradi di giudizio, che si Parte_1
pagina 9 di 10 liquidano, quanto al giudizio di primo grado, in complessivi euro 913,00 per compensi, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge;
quanto al giudizio di secondo grado, in complessivi euro 174,00 per esborsi ed euro
2.211,30 per compensi, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge;
pone definitivamente a carico della parte appellata Controparte_1
la somma di euro 125,00, dalla medesima versata a titolo di
[...]
esborsi in relazione al primo grado di giudizio.
Così deciso in Torino, il 15 luglio 2025.
Minuta redatta dal MOT dott. Davide Melano Bosco
Il Giudice
dott. Francesco Moroni
pagina 10 di 10