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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 06/08/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
700/2023 RG – 879/2023 RG (cautelare incidentale)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA
In composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Giuseppe COLAZINGARI Presidente dott. Marco TORNATORE Giudice dott. Maurizio D'ABRUSCO Giudice rel./est. sentito il relatore, che ha riferito in camera di consiglio;
visti gli atti e documenti del procedimento introdotto con ricorso per la modifica delle condizioni di affido e di mantenimento del figlio , nato ad [...], il [...] Persona_1
DA
nato ad [...], il [...], residente in [...], Fraz. Tissoret, n. 67 C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliato in AO, Via Vevey, n. 17 presso lo studio C.F._1 dell'Avvocato Katia GUIDI del Foro di Roma (C.F. , fax C.F._2 Email_1
0165-612545), che lo rappresenta e difende
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
, nata ad [...] il [...] e residente in 11010 Roisan (Ao) Controparte_1
Frazione Le Martinet n. 16 (C.F. , elettivamente domiciliata in AO (AO), C.F._3
Piazza Narbonne 16, nel e presso lo studio dell'Avv. Davide Torrione (C.F. ) C.F._4
che la rappresenta e difende
RESISTENTE con l'intervento del PM – sede e del curatore del minore avv. Erika Canale del foro di AO che hanno rassegnato le loro conclusioni viste le seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI E DEL CURATORE
Per il ricorrente:
Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di AO, contrariasi reiectis, previe le declaratorie del pagina 1 di 18 caso, rigettare tutte le avversarie conclusioni e stante le relazioni dei Servizi sociali, disporre:
– il mutamento degli accordi raggiunti in mediazione familiare in data 27/12/2016 presso l'Organismo di mediazione familiare dell'Assessorato Regionale Sanità, Salute e Politiche
Sociali di AO, omologati in data 09/02/2018, con le precisazioni di cui alle pagine
32,33,34 della perizia depositata telematicamente il 14/06/2019 nel procedimento RG
VG 1180/2018, accordi quindi parzialmente modificati con decreto cron. 1295/2019 del 7/08/2019 nella causa RG VG 1180/2018 e successivo decreto nella causa RG
879/2023 del 20/10/2023 e successiva ordinanza del 6/11/2023, con adozione di tutte le nuove determinazioni che il Tribunale di AO ritenga più utili nell'interesse del piccolo;
Persona_1
– Confermare e richiamare il contenuto del decreto emesso in data 20/10/2023 e la successiva ordinanza del 6/11/2023 nella causa RG 879/2023 del Tribunale di AO
(fascicolo acquisito nel corso del giudizio)
In particolare si richiede altresì:
– Affidamento esclusivo rafforzato del minore (nato ad [...] il Persona_1
31/05/2016) al padre, con collocazione presso il padre in Sarre (AO), Fraz. Tissoret n.
67 ;
– Modalità di visita della madre in via protetta al fine di consentire un monitoraggio dei
Servizi Sociali sia della madre che del piccolo e disporre una presa in carico Per_1
della SI.ra con un percorso di supporto psicologico o quello più idoneo;
CP_1
– Disporre interruzione immediata anche del versamento del contributo al mantenimento del figlio da parte del padre ad oggi pari ad € 250,00 con rivalutazione istat (€ Per_1
294,50), sospeso temporaneamente con provvedimento del 6/11/2023 nella causa RG
879/2023;
– Disporre il versamento da parte della madre del contributo al Controparte_1 mantenimento attualmente corrisposto dal padre per il minore , pari ad € Per_1
294,50 euro (€ 250,00 con rivalutazione istat), oltre alle spese straordinarie pari al 50% come da protocollo del Tribunale di AO.
– In ogni caso frequenza da parte di entrambi i genitori, di un percorso comune presso i servizi sociali incaricati dal Tribunale con lo scopo di individuare ed eliminare le criticità nei rapporti fra genitori nei riguardi del figlio e proseguo dei percorsi sanitari del minore in atto tutt'ora.
– Disporre acquisizione dei fascicoli presenti presso la Procura di AO , a seguito delle pagina 2 di 18 segnalazioni effettuate dai Servizi Sociali a carico della SI.ra ed utili, a CP_1
parere di codesta difesa, anche per la decisione di questo procedimento.
– Con il favore delle spese di giudizio.
Per la resistente: voglia il Tribunale Ill.mo, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
-in via preliminare che si dichiari l'inammissibilità del ricorso introduttivo e la conseguente revoca dei provvedimenti provvisori urgenti adottati con provvedimento del 20/10/2023, confermato in data 7/11/2023
-nella denegata ipotesi di non accoglimento della preliminare eccezione di inammissibilità già formulata in comparsa di costituzione e qui rinnovata, nel merito: in via principale respingere le avverse domande in quanto inammissibili, improcedibili e comunque infondate;
in via riconvenzionale a modifica del provvedimento di omologazione degli accordi raggiunti in sede di mediazione familiare del 27/12/2016 prov. acc. n. cron. 251/2018
(RG/VG 206/2018) del 09/02/2018, così come modificati con decreto del Tribunale di
AO in data 07/08/2019 n. cron. 1295/2019 (RG VG 1180/2018):
* affidare il figlio minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la residenza materna;
* disporre modalità di frequentazione secondo la regola dell'alternanza settimanale con scambio sul lunedì: Periodo scolastico settimana con la mamma: la madre recupererà il minore il lunedì pomeriggio all'uscita di scuola e ivi lo riaccompagnerà il lunedì mattina successivo (7 giorni consecutivi con la madre); settimana con il papà : il padre recupererà il minore il lunedì pomeriggio all'uscita di scuola e ivi lo riaccompagnerà il lunedì mattina successivo (7 giorni consecutivi con il padre);
Periodo non scolastico settimana con la mamma: la madre terrà il minore presso la sua residenza dal lunedì ore 09,00 al lunedì successivo ore 17,00 (7 giorni consecutivi con la madre); settimana con il papà : il padre recupererà il minore dalla residenza materna il lunedì pomeriggio intorno alle ore 17,00 e ivi lo riaccompagnerà il lunedì successivo indicativamente alle ore 09,00 (7 giorni consecutivi con il padre);
* vacanze secondo i termini che seguono: 1° novembre, festa di tutti i Santi: il figlio trascorrerà questa festa con la madre negli anni pari e con il padre negli anni dispari;
8
pagina 3 di 18 dicembre, Concezione: il figlio trascorrerà questa festa con il padre negli Per_2
anni pari e con la madre negli anni dispari. Vacanze di Natale: dalle ore 18.00 dell'ultimo giorno di scuola alle ore 18.30 del 30 dicembre con un genitore e, dalle ore
18.30 del 30 dicembre alle ore 18.30 del giorno precedente il rientro a scuola con l'altro. Il calendario regolare riprenderà tenendo conto dell'ultimo periodo di vacanza.
Se trascorso con il padre, il weekend successivo sarà dalla madre, viceversa se l'ultimo periodo di vacanza è stato trascorso con la madre. Vacanze d'inverno: il figlio trascorrerà le vacanze negli anni pari con il padre e in quelli dispari con la madre.
Vacanze di Pasqua: il figlio trascorrerà questa festa negli anni pari con la madre ed in quelli dispari con il padre. 25 aprile, Anniversario della Liberazione: il figlio trascorrerà la giornata/ponte negli anni pari con la madre e in quelli dispari con il padre. Primo Maggio, Festa del Lavoro: il figlio trascorrerà la giornata/ponte negli anni pari con il padre e in quelli dispari con la madre. 2 giugno, Festa della
Repubblica: il figlio trascorrerà la giornata/ponte negli anni pari con la madre e in quelli dispari con il padre. Compleanno della madre e del padre: il giorno del compleanno dei genitori il figlio trascorrerà la giornata del compleanno dei genitori con gli stessi dall'uscita da scuola fino al mattino dopo il rientro a scuola. Vacanze estive: nelle vacanze estive, le parti concorderanno, entro il 31 maggio di ogni anno, un'ulteriore settimana da aggiungersi a quella di rispettiva competenza di modo tale che il minore resti per due settimane consecutive con ciascun genitore. Ferma la disciplina settimanale ut supra per il restante periodo estivo.
* porre a carico del padre a titolo di contributo di mantenimento del figlio minore la somma di euro 500/00 mensili oltre al 70% delle spese extra Persona_1
assegno, rinviando per la disciplina delle stesse al Protocollo in essere presso il
Tribunale di AO;
* attribuire integralmente a favore della sig.ra l'assegno unico Controparte_1
universale.
Deduzioni e detrazioni per figli a carico come per legge. Con il favore delle spese e degli onorari di lite.
* disporre regolamentazione per la custodia, gestione ed utilizzo in forma congiunta tra i genitori delle somme riconosciute in favore del minore ai sensi Persona_1
della L. 104/1992 o, in subordine, nel caso di gestione affidata ad uno solo dei genitori, prevedere obbligo di rendicontazione e documentazione in favore dell'altro.
pagina 4 di 18 In via istruttoria:
Si chiede che il Tribunale Voglia disporre l'aggiornamento della pregressa C.T.U. di cui al procedimento iscritto al RG 1180/2028, ovvero, se meglio ritenuto, una nuova consulenza tecnica d'ufficio avente ad oggetto la capacità genitoriale di entrambe le parti, che determini la collocazione prevalente del minore e le modalità di frequentazione con entrambi i genitori.
Si chiede che vengano sentiti le SIg.re , Parte_2 Persona_3
il SI. , tutti residenti in [...], Fraz. Lalex n. 95, il SI. Persona_4
, residente in [...], la SI.ra , residente in [...]
Roncola (BG) ed il SI. residente in [...]
(AO), sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che la SI.ra , sin dalla nascita di , si è sempre Controparte_1 Per_1
occupata in modo attento ad ogni esigenza di cura e ad ogni bisogno del figlio minore
, adoperandosi per far fronte ad ogni sua necessità di vita;
Per_1
2) Vero che chiede, in occasione degli incontri protetti e delle chiamate Per_1
telefoniche, di poter tornare a vivere con la mamma e di poter tornare alla regolamentazione di affidamento condiviso così come prevista dal provvedimento n. cron. 1295/2019-RG 1180/2018;
Con riferimento alla capacità contributiva del SI. non avendo lo Parte_1 stesso provveduto al deposito della documentazione utile, si chiede sin d'ora, nella denegata e non creduta ipotesi che il ricorso sia ritenuto ammissibile, che vengano effettuate tutte le indagini patrimoniali demandabili alla pubblica autorità affinché venga accertata, attraverso l'accesso ai dati tributari e bancari, la sua reale situazione economica-patrimoniale
Per il curatore speciale del minore:
- mantenimento della collocazione principale del minore presso la casa paterna;
Persona_1
- mantenimento della calendarizzazione attuale, con un pernotto infrasettimanale ed uno nel week end,
a settimane alterne, presso l'abitazione materna, salvo il verificarsi di importanti criticità che i
Servizi avranno cura di segnalare tempestivamente a codesto Tribunale;
- valutazione di un periodo della durata di una settimana che la madre potrà trascorrere con il figlio;
- valutazione di accorpamento di più di una notte di pernottamento presso l'abitazione materna, a ciò procedendo con gradualità e cautela;
pagina 5 di 18 - prosecuzione del confronto tra genitori ed equipe socio-sanitaria per garantire, il più possibile, un allineamento educativo;
- prosecuzione del confronto dell'equipe con l'istituzione scolastica;
- prosecuzione dei percorsi piscologici individuali dei SIg.ri e;
Per_1 CP_1
- presa in carico psicologica del minore, con invito ai genitori di accompagnare emotivamente il figlio a ritrovarne la valenza terapeutica.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Il minore è nato dalla relazione more uxorio tra le parti. Persona_1
La sig.ra è madre di altri tre figli, nati da tre diverse relazioni: CP_1 Persona_3
e maggiorenni, minorenne. Parte_2 Persona_5
Con ricorso in data 26.7.2023 (700/2023 RG), avente ad oggetto la modifica delle condizioni di affido e mantenimento del minore , il ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni: Per_1
Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di AO, previa fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti, DISPORRE – il mutamento degli accordi raggiunti in mediazione familiare in data
27/12/2016 presso l'Organismo di mediazione familiare dell'Assessorato Regionale Sanità, Salute e
Politiche Sociali di AO, omologati in data 09/02/2018, con le precisazioni di cui alle pagine
32,33,34 della perizia depositata telematicamente il 14/06/2019 nel procedimento RG VG 1180/2018, accordi quindi parzialmente modificati con decreto cron. 1295/2019 del 7/08/2019 nella causa RG VG
1180/2018, con adozione di tutte le nuove determinazioni che il Tribunale di AO ritenga più utili nell'interesse del piccolo e con attribuzione, per il caso in cui il contrasto fra i Persona_1
genitori dovesse permanere, del potere di decisione a quello fra il genitore ritenuto più idoneo a curare l'interesse del figlio. – In particolare si richiede: – Affidamento esclusivo del minore Per_1
(nato ad [...] il [...]) al padre, con domicilio prevalente presso il padre in Sarre
[...]
(AO), Fraz. Tissoret n. 67 con trasferimento della scuola presso la L'Istituto San Giuseppe In AO,
Via Roma, perché offre un servizio efficiente anche di dopo scuola, stante che nell'odierno istituto il minore ha mostrato difficoltà e problematiche anche di socializzazione (tale circostanza è anch'essa stata posta a conoscenza dei Servizi i quali ritengono, unitamente alla madre, sia la più idonea); –
Modalità di visita della madre in via protetta al fine di consentire un monitoraggio dei Servizi Sociali sia della madre che del piccolo e disporre una presa in carico della SI.ra con un Per_1 CP_1
percorso di supporto psicologico o quello più idoneo;
– Interruzione immediata anche del versamento del contributo al mantenimento del figlio da parte del padre ad oggi pari ad € 250,00 con Per_1
pagina 6 di 18 rivalutazione istat (€ 294,50); – Impegno da parte della madre al versamento del Controparte_1 contributo al mantenimento attualmente corrisposto dal padre per il minore , pari ad € 294,50 Per_1 euro (€ 250,00 con rivalutazione istat), oltre alle spese straordinarie pari al 50% come da protocollo del Tribunale di AO. – In ogni caso frequenza da parte di entrambi i genitori, di un percorso comune presso i servizi sociali incaricati dal Tribunale con lo scopo di individuare ed eliminare le criticità nei rapporti fra genitori nei riguardi del figlio e proseguo dei percorsi sanitari del minore in atto tutt'ora.
– Disporre Acquisizione dei fascicoli presenti presso la Procura di AO, a seguito delle segnalazioni effettuate dai Servizi Sociali a carico della SI.ra ed utili, a parere di codesta difesa, CP_1 anche per la decisione di questo procedimento. – Con il favore delle spese di giudizio.
Con istanza successiva ex art. 473 bis.15 c.p.c., il ricorrente, allegando una situazione di pregiudizio per il minore derivante dai comportamenti della madre, ha chiesto:
Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di AO, previa emissione di un decreto provvisoriamente esecutivo, e della successiva fissazione dell'udienza di comparizioni delle parti IN VIA D'URGENZA emettere, ai sensi dell'art. 473 bis 15 cpc, dei provvedimenti indifferibili necessari per i motivi sopra meglio specificati ed in particolare : – disporre i provvedimenti temporanei e urgenti al fine di contenere il pregiudizio imminente ed irreparabile a tutela del minore e fissi Persona_1
udienza per modificare e/o revocare i precedenti provvedimenti adottati;
– pronunciare sentenza che tenga luogo di quanto rappresentato del padre e dalle risultante delle sommarie Parte_1
informazioni e/o relazioni dei servizi preposti ed acquisizione delle relazioni depositate dai servizi presso la procura di AO e/o Tribunale dei minori competente, al fine di disporre che il minore venga affidato in via d'urgenza esclusivamente al padre con collocazione presso la sua residenza in Sarre
(AO),Fraz. Tissoret, n. 67 ed disponga che gli incontri con la madre siano protetti;
– Presa in carico della SI.ra di un percorso psicologico o quello che viene ritenuto più idoneo al fine di CP_1
poter migliorare lo stato della madre ed il modo di questa nel rapportarsi al figlio . – Venga Per_1
disposta la cessazione del versamento del contributo al mantenimento del minore da parte del Per_1 padre pari ad € 294,50 (€ 250,00 con rivalutazione Istat) e venga disposto che tale somma venga corrisposta in egual misura dalla madre in favore del padre.
Vanno richiamati e confermati dal collegio i provvedimenti assunti in corso di causa.
Con decreto del 20.10.2023 (879/2023 RG) il GI ha così provveduto: letto il ricorso ex art 473-bis.15 c.p.c., col quale si chiede di disporre i provvedimenti temporanei e urgenti al fine di contenere il pregiudizio imminente ed irreparabile a tutela del minore Per_1
[...]
pagina 7 di 18 rilevato che con decreto del 9.10.2023 si è disposta la trasmissione del ricorso ai Servizi psicosociali di AO che hanno in carico il nucleo in relazione alla situazione del minore con invito a relazionare sulla eventuale situazione di pregiudizio allegata entro il 23.10.2023; vista la relazione dei Servizi, con relativi allegati, trasmessa il 19.10.2023; rilevato che: dalla relazione e dagli allegati risulta che il minore versa in una condizione di grave disagio e soffre di gravi disturbi del comportamento, che necessitano anche di un intervento di natura neuropsichiatrica,
a causa della complessa situazione familiare e genitoriale;
i Servizi hanno trasmesso cinque relazioni alla Procura minorile tra il gennaio e l'ottobre 2023 evidenziando la situazione di pregiudizio per il minore e chiedendo di adottare una serie di interventi indicati anche in questa sede come necessari per il benessere del minore;
la madre non è in grado di gestire adeguatamente i figli minori e col quale il primo ha Per_1 Per_5
un rapporto conflittuale e ambivalente, e non riconosce le proprie difficoltà nello svolgere il ruolo materno;
la capacità genitoriale della madre risulta “altamente compromessa” ed i fattori protettivi non compensano quelli di rischio per un sano sviluppo del minore;
Per_1
in particolare, dopo una gravidanza e una maternità non programmate, quanto a , ed il Per_1
precedente fallimento delle relazioni di coppia e genitoriali con il padre di e il padre delle figlie Per_5
maggiorenni, la madre continua a rimuginare sul passato, colpevolizzando il denigrando le Per_1
figure paterne agli occhi di e Per_1 Per_5
il conflitto tra i genitori di è caratterizzato da disistima, disprezzo ed emarginazione reciproci Per_1
e le differenze valoriali e culturali tra i genitori generano insoddisfazione e disagio e non favoriscono l'adeguato accudimento del minore;
lo stato psicologico della madre le impedisce lo svolgimento di un'adeguata funzione genitoriale, a causa di sintomi psicopatologici che rendono altamente difficile cogliere i bisogni dei minori;
la madre ha “una totale incapacità d'assunzione di responsabilità”, attribuisce al padre di , al Per_1
padre di e ai Servizi la colpa di asserite ingiustizie subite, esprime un distorto bisogno di Per_5
giustizia per sé e di punizione per altri, manifesta ostilità verso gli operatori psicosociali ritenendoli incapaci di soddisfare le sue personali esigenze, pretendendo aiuti e sostegni per sé, piuttosto che per il minore;
la madre, pur in difficoltà nella gestione dei figli minori e in particolare di , il cui Per_1
comportamento è molto probabilmente associato allo stress dei genitori dettato dalla continua pagina 8 di 18 conflittualità, non accetta i suggerimenti degli operatori, non si mette in discussione ed imputa continuamente le cause del malessere di a fattori esterni;
Per_1 durante l'ultimo colloquio con gli operatori la madre ha rifiutato ogni collaborazione rendendo impossibile proseguire con la presa in carico;
i Servizi hanno in definitiva evidenziato la imprevedibilità delle reazioni eccessivamente impulsive della , la sua chiara difficoltà di regolare i suoi stati emotivi davanti agli operatori e CP_1
soprattutto al cospetto dei figli minori, la sua mancanza di collaborazione e dialogo con il in Per_1
vista del benessere di , la sua mancanza di fiducia nei confronti dei Servizi;
Per_1
tutto ciò delinea un quadro di funzionamento della madre particolarmente complesso e preoccupante e il perdurare di tale situazione genera pregiudizio per il minore;
appare quindi necessario intervenire a tutela del minore secondo le indicazioni date dai Servizi
P.Q.M.
Prescrive a di collaborare con Servizi ed accettarne le iniziative intraprese Controparte_1 nell'interesse dei figli minori;
dispone la collocazione del minore presso la casa paterna e dispone che gli Persona_1
incontri con la madre siano monitorati e regolamentati in modalità protetta, per tutto il tempo necessario, con possibilità di graduale liberalizzazione ove la madre sia ritenuta affidabile e ove ciò risponda all'interesse del minore;
dispone la presa in carico della sig.ra presso il dipartimento di Salute mentale, ove ella vi CP_1
consenta, per una valutazione della personalità; dispone la presa in carico psicologica del sig. presso il Servizio di Psicologia adulti, ove Per_1
egli vi consenta;
dispone la prosecuzione dell'intervento educativo sul minore e la prosecuzione del supporto psicologico/npi.
In esito all'udienza fissata per la conferma, modifica, revoca del decreto emesso inaudita altera parte, il GI ha emesso la seguente ordinanza in data 6.11.2023 (879/2023 RG):
Il decreto emesso in data 20.10.2023 deve essere confermato considerato che, al di là della critica all'operato dei Servizi psicosociali ribadita dalla madre nel costituirsi in giudizio, non è apprezzabile alcun fattuale elemento di novità rispetto alle ragioni poste a sostegno del provvedimento.
Per contro, il comportamento della madre durante l'incontro protetto del 31.10.2023 depone a fortiori per la necessità di confermare il decreto.
pagina 9 di 18 Dalla relazione dell'educatrice depositata il 4.11.2023 risulta infatti che la madre, in presenza del figlio, ha perseverato in atteggiamenti oppositivi, inutilmente denigratori, inadeguati e controproducenti, contrari all'interesse preminente del minore.
Circa le ulteriori richieste del ricorrente, va osservato che: in assenza di specifiche indicazioni dei Servizi nell'interesse del minore, non si ravvisa allo stato la necessità di disporre che le conversazioni telefoniche tra e la madre e gli altri figli di questa Per_1
avvengano in modalità protetta, cosicché resta fermo che il padre dovrà consentire al figlio, ove lo desideri, di comunicare telefonicamente con la madre;
posto che entrambi i genitori mantengono la responsabilità genitoriale non è possibile autorizzare genericamente i Servizi ad intraprendere le iniziative più idonee nell'interesse del minore in ambito scolastico e sanitario, in assenza della specifica allegazione di un reale contrasto circa determinate questioni di rilievo che richiedono il consenso di entrambi;
deve infine disporsi in via provvisoria la sospensione dell'obbligo del padre di versare il contributo al mantenimento del minore , stante la diversa collocazione di quest'ultimo Per_1
P.Q.M.
Conferma il decreto emesso in data 20.10.2023.
Dispone, in via provvisoria, la sospensione dell'obbligo del padre di versare il contributo al mantenimento del minore in favore della madre. Per_1
Con successiva ordinanza del 19.12.2023 il GI ha così disposto:
Preliminarmente va disposta l'acquisizione degli atti del procedimento già concluso n. 879/2023
RGNR, promosso quando già pendeva il presente giudizio e da intendersi quale procedimento cautelare incidentale del giudizio in corso (pur se irritualmente proposto e iscritto separatamente).
La relazione depositata in data 15.11.2023 nel procedimento n. 879/2023 rappresenta l'unico elemento di novità rispetto alla situazione delineata in fase cautelare.
Da detta relazione si desume che: il minore ha espresso a entrambi i genitori e agli operatori il desiderio di trascorrere del Per_1
tempo in autonomia con la madre, oltre che con le sorelle maggiorenni, e riguardo a tale evenienza non si sono evidenziate ragioni ostative dettate dal preminente interesse del minore;
la madre ha mutato atteggiamento nei confronti degli operatori e ciò consente di confidare sulla acquisita consapevolezza della necessità dell'intermediazione di soggetti qualificati, incaricati di procedere a tutela del benessere del minore, anche ai fini della ripresa di un armonico rapporto con il figlio;
pagina 10 di 18 permane un'accesa conflittualità tra i genitori, deleteria per il benessere del figlio, e persiste l'impossibilità di accordo su scelte fondamentali nella vita di (cambio di scuola, vaccini Per_1
sanitari, scelta del pediatra, iscrizione al catechismo richiesta dal minore al padre); il percorso psicologico per , di assoluta urgenza in ragione dei gravi disturbi comportamentali Per_1
verosimilmente determinati o comunque favoriti da carenze educative genitoriali, non è stato ancora avviato e non consta che si sia dato corso ad un intervento di neuropsichiatria infantile a seguito della relazione del dr. del 30.5.2023, allegata alla relazione dei Servizi depositata il 19.10.2023 nel Per_6
procedimento cautelare n. 879/2023.
Tutto ciò premesso, vanno senz'altro previsti momenti di autonomia nel rapporto madre/figlio, per la serenità di quest'ultimo, ferma restando la sua collocazione prevalente presso il padre e ferma restando la prosecuzione degli incontri “protetti” con la madre al fine di monitorare l'andamento dei rapporti madre/figlio.
Si impone la nomina di un curatore speciale per il minore, considerata l'elevata conflittualità delle parti, che non consente l'assunzione di decisioni importanti nell'interesse del figlio, e considerato che il minore necessita di supporto piscologico e neuropsichiatrico;
se il primo sarà avviato dai Servizi su disposizione fornita, su loro indicazione, in sede cautelare, nulla è dato sapere sugli interventi suggeriti dal neuropsichiatra nella relazione del 30.5.2023
P.Q.M.
Dispone l'acquisizione degli atti del procedimento già concluso n. 879/2023 RGNR.
Ferma restando la collocazione del minore presso il padre e ferma restando la prosecuzione Per_1 degli incontri “protetti” con la madre al fine di monitorare l'andamento dei rapporti madre/figlio, oltre che la prosecuzione delle attività già demandate ai Servizi psicosociali
DISPONE che, salvo quanto di seguito stabilito per le prossime vacanze scolastiche natalizie, invernali e pasquali, il minore trascorra con la madre due fine settimana ogni mese, dal venerdì pomeriggio, quando la madre preleverà il figlio all'uscita da scuola o, in periodo extrascolastico, a casa del padre, fino al lunedì mattina, quando la madre riaccompagnerà il figlio a scuola o, in periodo extrascolastico,
a casa del padre;
che, nella settimana in cui la madre non avrà il figlio con sé nel fine settimana, il minore trascorra con la madre il mercoledì pomeriggio, dall'uscita da scuola in orario scolastico, fino alle ore 19.30; che il minore stia con la madre il 23 dicembre 2023, con il padre il 24 dicembre 2023, con la madre il 25 dicembre 2023, con il padre il 26 dicembre 2023, con la madre il 31.12.2023, con il padre l'1.1.2024;
pagina 11 di 18 che il minore stia con la madre nel fine settimana, dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina, a cavallo del 6.1.2024; che il minore stia con la madre durante le vacanze di carnevale (o vacanze invernali) e con il padre durante le vacanze pasquali.
Nomina curatore speciale del minore ex art. 408 bis.8, comma 3, c.p.c., l'avv. Persona_1
Alessandra Fanizzi del Foro di AO, attribuendole il potere di rappresentanza sostanziale del minore con riferimento alle decisioni di primaria importanza, in particolare su questioni che di regola richiedono il consenso di entrambi i genitori e sulle quali non vi sia l'accordo, interagendo comunque con i genitori e con gli operatori dei Servizi.
Prescrive alle parti di collaborare tra loro e con i Servizi nell'interesse preminente del minore, a non coinvolgere il minore nel conflitto, a non denigrare l'altro genitore e le figure professionali (operatori psicosociali) al cospetto del minore, a farsi parte diligente per la ricerca di una soluzione condivisa sulle questioni per cui è causa.
Con l'ordinanza in data 11.4.2024 il GI ha così provveduto:
La relazione dei Servizi datata 27.3.2024 delinea un quadro alquanto preoccupante e regressivo rispetto alla situazione rappresentata dalla precedente relazione, a causa del riacuirsi di aspetti di criticità nel comportamento materno, i quali fanno fondatamente dubitare della capacità e volontà della madre di fare e perseguire l'interesse e il benessere del figlio , nonché a causa della Per_1 permanenza e dell'aggravamento, anche a causa di comportamenti inappropriati della madre, della situazione di grave disagio del minore.
Nelle conclusioni della relazione in esame i Servizi hanno ben spiegato la necessità di ripristinare allo stato gli incontri protetti madre/figlio.
La CTU psicodiagnostica richiesta dalla convenuta non risulta necessaria ai fini del decidere, in quanto alla luce del quadro chiaramente delineato dai Servizi ciò che viene in discussione è la sola capacità genitoriale materna, oltre che la problematica relazione madre-figlio foriera di pregiudizio per lo sviluppo psicofisico del minore e motivo di ostacolo alla costruzione di un sano rapporto del bambino con il mondo degli adulti e con le stesse figure genitoriali.
Vanno in definitiva demandati ai Servizi gli interventi indicati nelle conclusioni della relazione, al fine di verificare, in extremis, la possibilità di mantenere l'affido condiviso del minore o la necessità di disporre l'affido esclusivo al padre, nonché al fine di verificare la possibilità di liberalizzare i rapporti tra la madre ed il figlio.
P.Q.M.
DISPONE
pagina 12 di 18 il mantenimento della collocazione principale del minore presso la casa paterna;
Persona_1
il ripristino degli incontri protetti del minore con la madre, con la possibilità di graduale liberalizzazione nel tempo ove ciò risponda al preminente interesse del minore;
la presa in carico della signora presso il Dipartimento di Salute mentale per una valutazione CP_1
della personalità, ove ella vi acconsenta;
la prosecuzione della presa in carico psicologica della signora , ove ella vi acconsenta;
CP_1
la prosecuzione della presa in carico psicologica del signor con una frequenza più assidua e Per_1 all'interno del servizio di Psicologia Adulti, ove egli vi acconsenta;
la prosecuzione dell'intervento educativo con il minore;
la prosecuzione del supporto psicologico/npi del minore.
Con l'ordinanza del 9.10.2024 il GI ha così disposto:
Vista la relazione dei Servizi, depositata l'1.10.2024, in cui si conferma che le modalità con le quali la madre si relaziona con il figlio e con il mondo degli adulti alla presenza del figlio sono disfunzionali e foriere di possibile pregiudizio per l'equilibrio psico-emotivo del minore, già compromesso;
dato atto della necessità di proseguire gli interventi a tutela del minore nel senso indicato nella relazione
P.Q.M.
Dispone che si proceda come indicato dai Servizi e per l'effetto dispone: il mantenimento della collocazione principale del minore preso la casa paterna;
Per_1
il mantenimento degli incontri protetti con la madre nella prospettiva di una graduale liberalizzazione, se corrispondente all'interesse preminente del minore, secondo l'andamento indicato nella relazione;
la prosecuzione della presa in carico psicologica della madre e del padre;
la prosecuzione del confronto tra genitori ed equipe socio-sanitaria per la salvaguardia dell'equilibrio psico-fisico del minore;
la prosecuzione dell'intervento educativo con il minore.
Con l'ordinanza del 28.11.2024 il GI ha così provveduto:
Vista l'istanza della resistente del 13.11.2024 a “che il Giudice Relatore voglia fissare con urgenza udienza di comparizione delle parti, e/o comunque concedere termine per il deposito di memorie scritte, al fine di consentire il contraddittorio con riferimento alla relazione depositata dai servizi sociali in data 1/10/2024”; visti gli allegati all'istanza; vista la memoria del ricorrente depositata il 25.11.2024, con i relativi allegati;
sentite le parti e il curatore del minore all'udienza del 26.11.2024;
pagina 13 di 18 sciogliendo la riserva assunta;
rilevato che: nella relazione allegata all'istanza, la dott.ssa suggerisce, tra l'altro, di “prevedere un Parte_4 periodo di pochi mesi in cui i contatti s'intensificano, comprendendo anche i pernottamenti notturni di presso la madre per arrivare ad una condivisione paritaria con il padre dei tempi di Per_1
accudimento del bambino”; tuttavia, a seguito della liberalizzazione dei rapporti madre/figlio disposta con l'ordinanza del
19.12.2023, si è reso necessario ripristinare gli incontri “protetti” in quanto, per come chiaramente si evince dalle relazioni dei Servizi (relazione del 27.3.2024 e relazione depositata l'1.10.2024), fermo restando l'affetto e l'amore reciproci tra la mamma ed il figlio, l'interesse preminente del minore (che il Tribunale deve tutelare) non è solo quello di stare liberamente con la madre, ciò che comunque si auspica possa accadere in esito al percorso intrapreso ove rispondente all'interesse del minore stesso, ma è soprattutto quello di non subirne l'influenza negativa sul piano educativo, relazionale, formativo e del sano sviluppo della personalità e del carattere;
è emblematico quanto riportato nella relazione del 27.3.2024: “…. l'attaccamento e la tenerezza non sono sostenuti da un'autentica capacità di assicurare protezione e cura a costo di dover rinunciare a trasmettere la propria verità. La sig.ra ha continuato ad esplicitare come dovesse CP_1 Per_1
essere messo al corrente dei fatti e delle diverse posizioni e responsabilità genitoriali senza filtri. Tale posizione risulta irrinunciabile per la donna anche quando confrontata su quanto questo atteggiamento non potesse in alcun modo essere foriero di benessere e stabilità per la mente del piccolo . La posizione esclusivamente autoriferita non permette di poter lavorare sugli aspetti Per_1
rilevati in quanto la sig.ra né li riconosce né li critica continuando ad assumere una CP_1
posizione rivendicativa e persecutoria. Lo scambio affettivo tra e la mamma si logora quando Per_1
le decisioni della signora devono essere confrontate e concordate con un terzo (ora il padre, ora un operatore socio-sanitario) ed i problemi emergono quando ella deve rinunciare alla propria posizione in favore di un bene maggiore in cui sente di non poter avere il pieno controllo decisionale. In queste situazioni emerge una parte molto danneggiata e danneggiante della donna che smonta e distrugge la rappresentazione dell'oggetto antagonista (ora il padre, ora i servizi) caricandolo di vissuti negativi, violenti e persecutori ed inoculandoli attraverso proiezioni primitive nella tenera mente di . Il Per_1
minore, totalmente dipendente dalla figura materna, si trova così spiazzato e disorientato: il mondo si scinde in maniera dicotomica tra “buoni” e “cattivi”, le relazioni diventano zolle incerte su cui poggiare i piedi e non più un porto sicuro in cui trovare riparo, protezione ed un significato comprensibile di quanto accade sia nel mondo, sia dentro di sé…”
pagina 14 di 18 la successiva relazione dei Servizi, depositata l'1.10.2024, conferma purtroppo che le modalità con le quali la madre si relaziona con il figlio e con il mondo degli adulti alla presenza del figlio sono disfunzionali e foriere di possibile pregiudizio per l'equilibrio psico-emotivo del minore, già compromesso, ed è per tale ragione che, all'esclusivo fino di tutelare il minore e di favorire la ripresa del rapporto con la madre, si è disposto: il mantenimento della collocazione principale del minore preso la casa paterna;
Per_1
il mantenimento degli incontri protetti con la madre nella prospettiva di una graduale liberalizzazione, se corrispondente all'interesse preminente del minore, secondo l'andamento indicato nella relazione;
la prosecuzione della presa in carico psicologica della madre e del padre;
la prosecuzione del confronto tra genitori ed equipe sociosanitaria per la salvaguardia dell'equilibrio psico-fisico del minore;
la prosecuzione dell'intervento educativo con il minore.
La conseguente proposta di accordo di collaborazione elaborata dai Servizi, datata 23.10.2024, prodotta in udienza dal ricorrente prevede in effetti una programmazione finalizzata alla graduale liberalizzazione degli incontri pomeridiani madre/figlio fino a un massimo di cinque ore.
Per come emerso all'udienza del 26.11.2024, l'attività programmata non ha avuto seguito in quanto, secondo quanto indicato dal ricorrente, la convenuta aveva richiesto modifiche prevedenti maggiori momenti di autonomia nella relazione con il figlio.
In effetti, in udienza la convenuta ha auspicato sin da subito la previsione di pernotti con il figlio.
E' verosimile, quindi, che la graduale liberalizzazione indicata nella proposta di accordo di collaborazione non abbia avuto seguito in quanto ritenuta limitante dalla madre.
Tuttavia, a parere dei Servizi, la possibilità di prevedere i pernotti deve essere preceduta da un periodo di osservazione relativo agli incontri liberi settimanali fino a un massimo cinque ore.
La convenuta ha infine riferito in udienza di avere accettato pochi giorni prima la proposta dei Servizi.
Alla sig.ra sono stati pertanto offerti tutti gli strumenti volti alla ripresa della libera CP_1
relazione con il figlio.
Il raggiungimento dell'obiettivo richiede semplicemente la capacità di fare tesoro delle opportunità messe a disposizione dai soggetti qualificati e la volontà di perseguire il preminente interesse del minore.
Tutto ciò premesso, deve quindi confermarsi il provvedimento del 9.10.2024 e nel contempo i Servizi vanno invitati a dare inizio al più presto all'attività programmata, volta alla liberalizzazione degli incontri infrasettimanali, fino a un massimo di 5 ore così come indicato, in funzione della graduale pagina 15 di 18 introduzione dei pernotti, nonché a verificare la possibilità di incontri in autonomia durante le prossime festività natalizie.
PQM
Conferma il provvedimento del 9.10.2024.
Invita i Servizi a dare inizio al più presto all'attività programmata, volta alla liberalizzazione degli incontri infrasettimanali madre/figlio, fino a un massimo di 5 ore così come indicato nella proposta di accordo del 23.10.2024, in funzione della graduale introduzione dei pernotti, nonché a verificare la possibilità di incontri in autonomia durante le prossime festività natalizie.
Nella relazione da ultimo depositata il 14.4.2025 i Servizi hanno analiticamente descritto l'andamento del monitoraggio circa i rapporti tra i genitori e tra questi e il figlio, la situazione dei genitori e del minore, rimarcando i primi risultati positivi nel processo di superamento, da parte della madre, dello sterile e controproducente atteggiamento diffidente e oppositivo (in relazione al quale sono state peraltro riscontrate implicazioni pregiudizievoli per la crescita e la maturazione del figlio) e nel percorso di raggiungimento, da parte del minore, di un sano equilibrio psico-emotivo consono all'età.
Al fine di consolidare e stabilizzare i risultati positivi raggiunti, i Servizi hanno quindi consigliato: il mantenimento della collocazione principale del minore presso la casa paterna;
Persona_1
il mantenimento della calendarizzazione attuale circa i rapporti madre/figlio, con un pernotto infrasettimanale e uno nel weekend, a settimane alterne;
la previsione di un periodo di una settimana estiva da trascorrere con la madre;
la previsione della possibilità di accorpare più di una notte di pernottamento, procedendo con gradualità
e cautela;
la prosecuzione del confronto tra genitori ed equipe socio-sanitaria per garantire, il più possibile, un allineamento educativo;
la prosecuzione del confronto dell'equipe con l'istituzione scolastica;
la prosecuzione dei percorsi psicologici individuali del sig. e della sig.ra Per_1 CP_1
la previsione della possibilità di una presa in carico psicologica del minore ove possibile.
Il monitoraggio psicosociale non ha fatto emergere la paventata incapacità genitoriale della madre ed anzi i Servizi hanno proposto, nonostante le indubbie fragilità caratteriali e le manifeste incongruenze comportamentali della signora sia di mantenere l'attuale “calendarizzazione”, prevedente un CP_1
pernotto infrasettimanale ed uno nel fine settimana, a settimane alterne, sia la possibilità di una settimana estiva.
A tale ultima riguardo, nulla osta, tuttavia, a che la madre possa trascorrere anche due settimane con il figlio, consecutive o meno, al fine di consolidare il legame in un'ottica di normalizzazione dei rapporti,
pagina 16 di 18 considerato peraltro che occorre in ogni caso assecondare la volontà del minore di trascorrere maggior tempo con la madre.
Resta fermo, comunque, che il rapporto vada monitorato, in attesa che si raggiunga un'accettabile condizione di equilibrio e stabilità.
Rileva il collegio che non sono giustificate le “accuse” della agli operatori psicosociali di non CP_1
avere adeguatamente fornito sostegno e supporto al minore.
Al contrario, il comportamento oppositivo e diffidente di quest'ultimo è chiaramente frutto dell'atteggiamento materno di sfiducia nei confronti dei soggetti istituzionali intervenuti esclusivamente a tutela del minore e della ripresa di un suo sereno e sano rapporto con la madre.
Permane ancora un'elevata conflittualità tra i genitori, pur se il padre ha dimostrato maggiore fiducia e volontà collaborativa, aderendo alle proposte delle figure di supporto volte a superare lo sterile conflitto.
In definitiva, deve essere mantenuto l'affido condiviso, maggiormente rispondente al principio della bigenitorialità e al benessere del minore, confidandosi nell'evoluzione positiva del percorso intrapreso dalla madre, dal padre e dal minore con l'ausilio degli operatori dei Servizi.
Il minore è affetto, purtroppo, da un disturbo oppositivo provocatorio che ne condiziona il comportamento soprattutto in ambito scolastico, condizione alla quale non giova, evidentemente, il clima conflittuale tra i genitori, ma ciò non giustifica l'affido esclusivo al padre, in quanto tale modalità non avrebbe effetto risolutivo del disturbo che affligge il minore e si tradurrebbe in una misura inutilmente sanzionatoria per l'altro genitore.
Va mantenuta la collocazione prevalente del minore presso il padre, con mantenimento diretto del medesimo da parte dei genitori, essendo questa allo stato la soluzione maggiormente confacente all'interesse di . Per_1
Vanno in toto recepite le indicazioni dei Servizi, salva la possibilità di estendere a due settimane il periodo di permanenza estivo del minore presso la madre.
Le spese vanno compensate in ragione della reciproca soccombenza e comunque per la natura della decisione e degli interessi coinvolti.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del pubblico ministero e del curatore speciale del minore, dispone che il minore sia affidato a entrambi i genitori, con collocazione prevalente Persona_1
presso il padre e il relativo mantenimento diretto da parte di entrambi i genitori, per i periodi in cui pagina 17 di 18 hanno il minore presso di sé, con suddivisione al 50% delle spese extra, come da protocollo in uso al
Tribunale di AO;
dispone, altresì, con la supervisione dei Servizi incaricati: il mantenimento della calendarizzazione attuale circa i rapporti madre/figlio, con un pernotto infrasettimanale e uno nel weekend, a settimane alterne;
la possibilità del minore di trascorrere un periodo di due settimane estive con la madre, consecutive o non consecutive, da concordare tra i genitori entro il mese di maggio;
la possibilità di accorpare più di una notte di pernottamento, procedendo con gradualità e cautela;
la prosecuzione del confronto tra genitori ed equipe socio-sanitaria per garantire, il più possibile, un allineamento educativo;
la prosecuzione del confronto dell'equipe con l'istituzione scolastica;
la prosecuzione dei percorsi psicologici individuali del sig. e della sig.ra Per_1 CP_1
la presa in carico psicologica del minore, ove possibile.
Compensa le spese del giudizio.
AO, 23.7.2025
Il giudice rel. est.
Dr. Maurizio D'Abrusco
Il presidente
Dr. Giuseppe Colazingari
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