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Sentenza 30 dicembre 2022
Sentenza 30 dicembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/12/2022, n. 49729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49729 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: TRIBUNALE DI CATANZARO nei confronti di: TRIBUNALE DI MILANO nel procedimento a carico di: EN IM nato a [...] il [...] con l'ordinanza del 25/05/2022 del TRIBUNALE di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;
lette le conclusioni del PG MARCO DALL'OLIO che ha concluso per la competenza del Tribunale di Catanzaro;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 49729 Anno 2022 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: APRILE STEFANO Data Udienza: 16/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Catanzaro ha sollevato, con ordinanza in data 25 maggio 2022, il conflitto negativo di competenza con il Tribunale di Milano in relazione al procedimento a carico di IA EN, relativo all'appropriazione indebita aggravata delle somme ricevute da NI OS con l'incarico di procurargli una garanzia bancaria di tipo internazionale («bank guarantee»), non ravvisando la propria competenza perché il denaro doveva essere restituito al domicilio della persona offesa, residente nel circondario di Lecce, — luogo ove si è consumato il reato — o, in subordine, la competenza del Tribunale di Milano perché il denaro era stato versato sul c\c dell'imputato presso una banca di Milano, luogo dove deve individuarsi non soltanto il presupposto di fatto, costituito dal possesso del denaro, ma anche l'impossessamento o comunque una parte di detta condotta consumativa del reato, idonea a radicare la competenza ex art. 9, comma 1, cod. proc. pen. 2. Il Tribunale di Milano, con sentenza del 3 novembre 2020, aveva declinato la competenza a favore del Tribunale di Catanzaro in relazione al suddetto procedimento, ritenendo che, non essendo sufficiente a determinare il luogo di consumazione del reato la sede dell'agenzia bancaria ove è avvenuto il primo versamento in favore dell'imputato, poiché il reato richiede l'interversione nel possesso e non solo la disponibilità della cosa, era necessario fare ricorso al criterio supplettivo costituito dalla residenza dell'imputato nel circondario di Catanzaro. 2.1. Il Tribunale di Milano, quale altra autorità in conflitto, non ha fatto pervenire osservazioni. 3. In data 30 ottobre 2022 è pervenuta una memoria dell'avv. Gian Paolo AR CO, difensore d'ufficio di IA EN, che conclude per la competenza del Tribunale di Lecce. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il conflitto non sussiste. 1.1. Non viene esaminata la memoria del difensore di ufficio poiché, in data anteriore al deposito, era pervenuta la nomina di fiducia dell'avv. Giuseppe De Luca, che non ha presentato conclusioni. 2 3. Secondo la prospettazione del capo di imputazione, cui occorre fare riferimento per risolvere la questione di competenza, tra le parti era intercorso un rapporto di mandato poiché la persona offesa aveva incaricato l'imputato di utilizzare il denaro consegnatogli per acquisire un determinato bene nell'interesse del primo. È, del resto, pacifico, che il bene non è stato acquisito, tanto che l'imputato è accusato di essersi appropriato del denaro ricevuto. Secondo la prospettazione del giudice che ha sollevato il conflitto, non è noto il luogo in cui l'interversione nel possesso è avvenuta, sicché la competenza va determinata sulla base di criteri che attengono alla natura degli obblighi restitutori, ovvero dove è stata compiuta parte dell'azione di appropriazione indebita da identificarsi nella ricezione delle somme sul c\c; secondo il Tribunale di Milano, invece, è necessario fare riferimento al criterio supplettivo della residenza ex art. 9 cod. proc. pen. 3.1 Costituisce principio costante nella giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale «risponde del delitto di cui all'art. 646 cod. pen. il mandatario che, avendo la disponibilità di somme di denaro del mandante con espresso vincolo di destinazione, violando il rapporto fiduciario, le destini per scopi differenti da quelli predeterminati» (Sez. 2, n. 50156 del 25/11/2015, Fratini, Rv. 265513). D'altra parte, nel rapporto di mandato «risponde del delitto di cui all'art. 646 cod. pen. il mandatario che, avendo la disponibilità di somme di denaro del mandante con espresso vincolo di destinazione, violando il rapporto fiduciario, le destini per scopi differenti da quelli predeterminati» (Sez. 2, n. 43634 del 23/09/2021, Indraccolo, Rv. 282351). 3.2. Indipendentemente dalla natura del rapporto giuridico sottostante, costituisce costante principio di diritto quello secondo il quale «in tema di appropriazione indebita l'evento del reato si realizza nel luogo e nel tempo in cui la manifestazione della volontà dell'agente di fare proprio il bene posseduto giunge a conoscenza della persona offesa, e non nel tempo e nel luogo in cui si compie l'azione» (Sez. 2, n. 48438 del 01/12/2004, D'Amico, Rv. 230354), in considerazione della difficoltà di accertare l'animus possidendi perché, 3 4. Tanto premesso, deve darsi atto della perplessa motivazione dell'atto di proposizione del conflitto, che fa alternativamente riferimento al circondario di 4 diversamente, sarebbe rimessa al reo la possibilità di (retro)datare il fatto di reato. 3.3. D'altra parte, le regole civilistiche, che riguardano l'inadempimento delle obbligazioni, dei diversi contratti e gli obblighi di restituzione che ne conseguono, non possono essere impiegate in modo diretto per individuare la competenza dell'autorità penale, perché ciò che differenzia il delitto di appropriazione indebita dalla fattispecie negoziale, che sovente lo precede nel mondo giuridico, è proprio la natura delittuosa della condotta la quale non si configura come un semplice inadempimento (in tema di leasing: Sez. 2, n. 25288 del 31/05/2016, Trovato, Rv. 267114). Ciò impone di esaminare la questione di competenza nel contesto delle categorie civilistiche cui afferisce il rapporto che ha dato occasione al reato, ma in modo autonomo rispetto alla regolazione di detto rapporto civile, poiché la condotta incriminata trascende il semplice inadempimento delle obbligazioni civili. Non sembra, a tal fine, risolutivo considerare che la persona offesa ha il proprio domicilio nel circondario di Lecce, ove dovrebbero essere restituite le somme oggetto di appropriazione — questione alla quale, pur confusamente, si riferisce il Tribunale di Catanzaro —, perché si tratta di un evento, quello della restituzione, che escluderebbe di per sé l'ipotizzata consumazione del reato, risultando evidente che l'interversione nel possesso si è verificata in un momento e in un luogo diverso. 3.4. D'altra parte, non può essere considerata, per stabilire la consumazione del delitto di appropriazione indebita, quella parte del rapporto sottostante che attiene alla consegna del denaro da parte della persona offesa all'imputato, poiché essa rileva quale presupposto di fatto del successivo comportamento di appropriazione;
né diverso valore assumono le varie operazioni per mezzo delle quali le somme sono state trasferite all'imputato (consegna in contanti in Milano;
con bonifico su una banca di Milano;
con bonifico su una banca estera), poiché si tratta soltanto del presupposto del reato e non di una parte della condotta ex art. 9, comma 1, cod. proc. pen. Lecce — giudice mai investito della cognizione della causa —, e a quello di Milano, che aveva declinato la competenza. 4.1. L'individuazione di un terzo giudice determina, però, l'inesistenza del conflitto. Si è chiarito che «non sussiste conflitto negativo di competenza qualora il giudice, cui gli atti siano stati trasmessi da altro giudice dichiaratosi incompetente, ritenga a sua volta competente un terzo giudice» (Sez. 1, n. 10587 del 29/01/2020, Conflitto di competenza Gip Modena, Rv. 278489). 4.2. Nel caso di specie, a seguito della declinatoria di competenza del Tribunale di Milano, il Tribunale di Catanzaro ha investito questa Corte regolatrice del conflitto di competenza che riguarda, però, anche un terzo giudice (Tribunale di Lecce), che non è mai stato investito della causa. CièkpIù conta, ai fini di escludere l'esistenza del conflitto, è tuttavia il fatto che l'autorità che lo ha proposto non ha individuato la competenza del giudice da cui aveva ricevuto la causa, ma di un terzo, così dovendosi escludere in radice l'esistenza di un conflitto tra due autorità che hanno preso cognizione della causa. 4.3. Il conflitto è, dunque, insussistente e gli atti vanno restituiti al Tribunale di Catanzaro.
P.Q.M.
Dichiara insussistente il conflitto e dispone la restituzione degli atti al Tribunale di Catanzaro per l'ulteriore corso. Così deciso il 16 novembre 2022.
lette le conclusioni del PG MARCO DALL'OLIO che ha concluso per la competenza del Tribunale di Catanzaro;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 49729 Anno 2022 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: APRILE STEFANO Data Udienza: 16/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Catanzaro ha sollevato, con ordinanza in data 25 maggio 2022, il conflitto negativo di competenza con il Tribunale di Milano in relazione al procedimento a carico di IA EN, relativo all'appropriazione indebita aggravata delle somme ricevute da NI OS con l'incarico di procurargli una garanzia bancaria di tipo internazionale («bank guarantee»), non ravvisando la propria competenza perché il denaro doveva essere restituito al domicilio della persona offesa, residente nel circondario di Lecce, — luogo ove si è consumato il reato — o, in subordine, la competenza del Tribunale di Milano perché il denaro era stato versato sul c\c dell'imputato presso una banca di Milano, luogo dove deve individuarsi non soltanto il presupposto di fatto, costituito dal possesso del denaro, ma anche l'impossessamento o comunque una parte di detta condotta consumativa del reato, idonea a radicare la competenza ex art. 9, comma 1, cod. proc. pen. 2. Il Tribunale di Milano, con sentenza del 3 novembre 2020, aveva declinato la competenza a favore del Tribunale di Catanzaro in relazione al suddetto procedimento, ritenendo che, non essendo sufficiente a determinare il luogo di consumazione del reato la sede dell'agenzia bancaria ove è avvenuto il primo versamento in favore dell'imputato, poiché il reato richiede l'interversione nel possesso e non solo la disponibilità della cosa, era necessario fare ricorso al criterio supplettivo costituito dalla residenza dell'imputato nel circondario di Catanzaro. 2.1. Il Tribunale di Milano, quale altra autorità in conflitto, non ha fatto pervenire osservazioni. 3. In data 30 ottobre 2022 è pervenuta una memoria dell'avv. Gian Paolo AR CO, difensore d'ufficio di IA EN, che conclude per la competenza del Tribunale di Lecce. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il conflitto non sussiste. 1.1. Non viene esaminata la memoria del difensore di ufficio poiché, in data anteriore al deposito, era pervenuta la nomina di fiducia dell'avv. Giuseppe De Luca, che non ha presentato conclusioni. 2 3. Secondo la prospettazione del capo di imputazione, cui occorre fare riferimento per risolvere la questione di competenza, tra le parti era intercorso un rapporto di mandato poiché la persona offesa aveva incaricato l'imputato di utilizzare il denaro consegnatogli per acquisire un determinato bene nell'interesse del primo. È, del resto, pacifico, che il bene non è stato acquisito, tanto che l'imputato è accusato di essersi appropriato del denaro ricevuto. Secondo la prospettazione del giudice che ha sollevato il conflitto, non è noto il luogo in cui l'interversione nel possesso è avvenuta, sicché la competenza va determinata sulla base di criteri che attengono alla natura degli obblighi restitutori, ovvero dove è stata compiuta parte dell'azione di appropriazione indebita da identificarsi nella ricezione delle somme sul c\c; secondo il Tribunale di Milano, invece, è necessario fare riferimento al criterio supplettivo della residenza ex art. 9 cod. proc. pen. 3.1 Costituisce principio costante nella giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale «risponde del delitto di cui all'art. 646 cod. pen. il mandatario che, avendo la disponibilità di somme di denaro del mandante con espresso vincolo di destinazione, violando il rapporto fiduciario, le destini per scopi differenti da quelli predeterminati» (Sez. 2, n. 50156 del 25/11/2015, Fratini, Rv. 265513). D'altra parte, nel rapporto di mandato «risponde del delitto di cui all'art. 646 cod. pen. il mandatario che, avendo la disponibilità di somme di denaro del mandante con espresso vincolo di destinazione, violando il rapporto fiduciario, le destini per scopi differenti da quelli predeterminati» (Sez. 2, n. 43634 del 23/09/2021, Indraccolo, Rv. 282351). 3.2. Indipendentemente dalla natura del rapporto giuridico sottostante, costituisce costante principio di diritto quello secondo il quale «in tema di appropriazione indebita l'evento del reato si realizza nel luogo e nel tempo in cui la manifestazione della volontà dell'agente di fare proprio il bene posseduto giunge a conoscenza della persona offesa, e non nel tempo e nel luogo in cui si compie l'azione» (Sez. 2, n. 48438 del 01/12/2004, D'Amico, Rv. 230354), in considerazione della difficoltà di accertare l'animus possidendi perché, 3 4. Tanto premesso, deve darsi atto della perplessa motivazione dell'atto di proposizione del conflitto, che fa alternativamente riferimento al circondario di 4 diversamente, sarebbe rimessa al reo la possibilità di (retro)datare il fatto di reato. 3.3. D'altra parte, le regole civilistiche, che riguardano l'inadempimento delle obbligazioni, dei diversi contratti e gli obblighi di restituzione che ne conseguono, non possono essere impiegate in modo diretto per individuare la competenza dell'autorità penale, perché ciò che differenzia il delitto di appropriazione indebita dalla fattispecie negoziale, che sovente lo precede nel mondo giuridico, è proprio la natura delittuosa della condotta la quale non si configura come un semplice inadempimento (in tema di leasing: Sez. 2, n. 25288 del 31/05/2016, Trovato, Rv. 267114). Ciò impone di esaminare la questione di competenza nel contesto delle categorie civilistiche cui afferisce il rapporto che ha dato occasione al reato, ma in modo autonomo rispetto alla regolazione di detto rapporto civile, poiché la condotta incriminata trascende il semplice inadempimento delle obbligazioni civili. Non sembra, a tal fine, risolutivo considerare che la persona offesa ha il proprio domicilio nel circondario di Lecce, ove dovrebbero essere restituite le somme oggetto di appropriazione — questione alla quale, pur confusamente, si riferisce il Tribunale di Catanzaro —, perché si tratta di un evento, quello della restituzione, che escluderebbe di per sé l'ipotizzata consumazione del reato, risultando evidente che l'interversione nel possesso si è verificata in un momento e in un luogo diverso. 3.4. D'altra parte, non può essere considerata, per stabilire la consumazione del delitto di appropriazione indebita, quella parte del rapporto sottostante che attiene alla consegna del denaro da parte della persona offesa all'imputato, poiché essa rileva quale presupposto di fatto del successivo comportamento di appropriazione;
né diverso valore assumono le varie operazioni per mezzo delle quali le somme sono state trasferite all'imputato (consegna in contanti in Milano;
con bonifico su una banca di Milano;
con bonifico su una banca estera), poiché si tratta soltanto del presupposto del reato e non di una parte della condotta ex art. 9, comma 1, cod. proc. pen. Lecce — giudice mai investito della cognizione della causa —, e a quello di Milano, che aveva declinato la competenza. 4.1. L'individuazione di un terzo giudice determina, però, l'inesistenza del conflitto. Si è chiarito che «non sussiste conflitto negativo di competenza qualora il giudice, cui gli atti siano stati trasmessi da altro giudice dichiaratosi incompetente, ritenga a sua volta competente un terzo giudice» (Sez. 1, n. 10587 del 29/01/2020, Conflitto di competenza Gip Modena, Rv. 278489). 4.2. Nel caso di specie, a seguito della declinatoria di competenza del Tribunale di Milano, il Tribunale di Catanzaro ha investito questa Corte regolatrice del conflitto di competenza che riguarda, però, anche un terzo giudice (Tribunale di Lecce), che non è mai stato investito della causa. CièkpIù conta, ai fini di escludere l'esistenza del conflitto, è tuttavia il fatto che l'autorità che lo ha proposto non ha individuato la competenza del giudice da cui aveva ricevuto la causa, ma di un terzo, così dovendosi escludere in radice l'esistenza di un conflitto tra due autorità che hanno preso cognizione della causa. 4.3. Il conflitto è, dunque, insussistente e gli atti vanno restituiti al Tribunale di Catanzaro.
P.Q.M.
Dichiara insussistente il conflitto e dispone la restituzione degli atti al Tribunale di Catanzaro per l'ulteriore corso. Così deciso il 16 novembre 2022.