Art. 67.
(Limitazione del numero delle navi addette al servizio dei porti).
Il capo del compartimento puo' limitare, in relazione alle esigenze del traffico, il numero delle navi e dei galleggianti addetti al servizio dei porti.
(Limitazione del numero delle navi addette al servizio dei porti).
Il capo del compartimento puo' limitare, in relazione alle esigenze del traffico, il numero delle navi e dei galleggianti addetti al servizio dei porti.