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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/12/2025, n. 6500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6500 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Nona sezione civile
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Maria Di Lorenzo - Presidente -
- dr. Antonio Criscuolo Gaito - Consigliere -
- dr. SA Figliozzi - Giudice Ausiliario relatore -
ha deliberato di emettere la presente
S E N T E N Z A
nei processi civili d'appello riuniti avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere, pubblicata in data 24/09/2020 e contraddistinta dal n.
2165/2020, iscritti ai nn.4223/2020, 4433/2020 ed al 4341/2020 del ruolo generale
degli affari civili contenziosi, rimessi in decisione all'udienza del 13 maggio 2025 e pendente
TRA
, C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Anna Parte_1 C.F._1
Maisto, C.F. , e dall'avv. Francesco Maisto, C.F. C.F._2 [...]
, come da procura in calce all'atto di citazione in appello, pec: C.F._3 [...]
e Email_1 Email_2
-appellante nel proc.civ. n.4223/2020 -
E
( ) in persona del Direttore Controparte_1 P.IVA_1
Generale p.t. dott. , rappresentata e difesa – in virtù di procura alle Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA Corte di Appello di Napoli Nona Sezione Civile
liti rilasciata su foglio separato e giusta delibera di incarico n. 214 del 12/02/2021,
dall'avv. Francesca Riolo ( ) pec: C.F._4 [...]
Email_3
-appellante nel proc.civ. n.4433/2020 -
E
, C.F.: rapp.to e difeso, giusta separata Persona_1 CodiceFiscale_5
procura alle liti depositata all'interno del fascicolo telematico, dall'avv. Raffaele Ferra-
ra, C.F.: , PEC: CodiceFiscale_6 Email_4
-appellante nel proc.civ. n.4341/2020 -
E
e , rappresentati e difesi Parte_2 Parte_3 Parte_4
giusta procura alle liti dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado dagli avv. Stefano Di Foggia, avv. Iolanda Madonna e avv. Antonietta Di Foggia e con gli stessi domiciliati presso il loro studio sito in 81100 - Caserta (CE) alla Via Giotto n.13
con domicilio digitale pec: Email_5 [...]
Email_6 Email_7
-appellati -
E
C.F. C.F. CP_3 C.F._7 Controparte_4
, C.F.: , C.F._8 CP_5 C.F._9 CP_6
C.F.: , C.F.: , C.F._10 Parte_5 C.F._11 [...]
C.F.: rappresentati e difesi dall'avv. Salva- Parte_6 C.F._12
tore d'Aniello, C.F. , in virtù di procura posta in calce all'atto di C.F._13
costituzione in appello, pec: Email_8
-appellati -
E
, C.F. e P.I. , in per- Controparte_7 P.IVA_2
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sona del legale rapp.te p.t. il Direttore Generale dott. , CF Controparte_8 [...]
rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Iervolino, C.F. C.F._14 [...]
, giusta procura rilasciata in calce all'atto di costituzione in appello, pec: C.F._15
Email_9
-appellata -
E
CF , C.F. CP_9 C.F._16 CP_10
, CF , tutti nella quali- C.F._17 CP_11 C.F._18
tà di eredi di (C.F. ), rappresentati e difesi, Persona_2 C.F._19
giusta procura alle liti in calce dell'atto di costituzione in appello, dall'avv. Raffaele
DR (C.F. ), pec: C.F._20 Email_10
appellanti incidentali nel proc. n. 4233/2020
E
, Controparte_12
appellato contumace
E
, in persona del l.r.p.t., P.I.: , rappresenta- Controparte_13 P.IVA_3
ta e difesa dagli avv.ti Antonio A. Iervolino C.F.: e C.F._21 CP_14
C.F.: , giusta procura alle liti a margine dell'atto di costitu-
[...] C.F._22
zione in appello, pec: Email_11
appellata
E
, in liquidazione coatta amministrativa, CP_15
- appellata contumace
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atti di citazione ritualmente notificati rispettivamente il 24.11.2020, il
25.11.2020 e il 02.12.2010 , l e Parte_1 Controparte_1
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proponevano autonomi appelli, poi riuniti, avverso la sentenza del Persona_1
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, emessa nel giudizi riuniti rubricati con il n.
700306/2010 e n. 1186/2010 del R.G.C., promossi, il primo, da Parte_2
e nei confronti di , Parte_3 Parte_4 CP_16 [...]
[...
, , Controparte_17 CP_18 Persona_1
, , , tutti convenuti, e nei riguardi di CP_19 Persona_2 Controparte_12
chiamata in causa e, il secondo, da Controparte_20 [...]
nei riguardi di Controparte_17 Controparte_21
2. Il giudizio di primo grado era promosso da e Parte_2 Parte_3
, gli ultimi due qualificatisi titolari di danno riflesso quali genitori Parte_4
del danneggiato primario nei confronti di , Parte_2 CP_16 [...]
, , , , Controparte_22 Persona_2 Parte_1 Persona_1 CP_23
, a seguito di quanto avvenuto il 7 marzo 2008 in Trentola Ducenta, alle ore
[...]
22:00 circa, quando che circolava a bordo del proprio ciclomoto- Parte_2
re in compagnia di un amico, era attinto da colpi di fucile sparati da , CP_16
che lo colpivano alla gamba sinistra. era trasportato al P.O. Mo- Parte_2
scati di con diagnosi iniziale di ferite multiple di arma da fuoco alla gamba si- CP_22
nistra e, dopo i primi controlli clinici e radiografici, veniva inviato presso l CP_24
dove l'8.3.2008 effettuava una consulenza chirurgica vascolare ad opera del
[...]
dott. Dopo controlli specialistici il paziente ritornava presso il P.O. di CP_12 CP_22
dove in pari data era sottoposto ad intervento di fasciotomia decompressiva, esegui-
to dai dottori ed con successivo controllo post operatorio indicato Pt_1 Per_2
come eseguito dal dott. . Il paziente presentava quindi una ischemia grave Per_1
dell'arto inferiore sinistro e il lunedì 10 marzo, ore 9:00, era quindi contattata la chi-
rurgia vascolare di per consulenza ed eventuale ecocolordoppler urgenti. CP_17
Nella stessa giornata era trasferito presso la Chirurgia Vascola- Parte_2
re dell ove era sottoposto ad un successivo intervento. CP_25
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In virtù di tale vicenda gli attori lamentavano quindi l'addebitabilità dei danni patiti, pa-
trimoniali e non, anche riferiti alla colpa medica per le errate terapie praticate.
3. I convenuti si costituivano in giudizio, tranne pagano che restava contu- CP_16
mace, negando la sussistenza delle loro responsabilità. La chiedeva ed CP_1
otteneva di chiamare in causa che restava contumace, al fine di essere CP_26
tenuta indenne dalla eventuale condanna in virtù del contratto di assicurazione.
4. Interrotta la causa, poi riassunta, per la messa in l.c.a. di Controparte_20
all'esito dell'espletamento della prova per testi e della consulenza tecnica di ufficio,
acquisita anche la consulenza di ufficio resa nel giudizio penale, il giudice così deci-
deva: “1. dichiara la contumacia di;
2. dichiara improcedibili le do- CP_16
mande di garanzia avanzate dall' e da nei confronti della CP_18 Parte_1 [...]
3. rigetta la domanda avanzata da nei confronti CP_27 Parte_2
dell e di;
4. dichiara inammissibile la Controparte_28 Controparte_12
domanda di garanzia avanzata dell nei confronti della Controparte_28
5. rigetta le domande avanzate da e Controparte_29 Parte_3 [...]
;
6. in accoglimento per quanto di ragione della domanda proposta Parte_4
da condanna , l , in persona del le- Parte_2 CP_16 CP_1
gale rappresentante p.t., , e , al pa- Parte_1 Persona_2 Persona_1
gamento, in via solidale, in favore di della somma di € Parte_2
398.532,00 (l , , e , nei CP_1 Parte_1 Persona_2 Persona_1
limiti di € 299.699,00), oltre interessi al tasso legale dalla data del fatto illecito e fino al momento del deposito della decisione, sulla somma complessiva innanzi liquidata all'attualità (pari ad € 398.532,00) ma devalutata, in base agli indici ISTAT, al 7 mar-
zo 2008 - quale momento del fatto illecito- e, quindi, anno per anno, ed a partire dal 7
marzo 2008 e fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata;
7. condanna
[...]
, l , in persona del legale rappresentante p.t., Parte_7 CP_1 Parte_8
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nio, e , al pagamento, in via solidale, delle spese di Persona_2 Persona_1
giudizio, in favore di che si liquidano in € 465,98 ed € 16.472,00 Parte_2
per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari. Pone definitivamente a carico di
[...]
, l , , e , le Parte_9 CP_1 Parte_1 Persona_2 Persona_1
spese della TU, liquidate in favore del nominato consulente d'ufficio, con separato decreto;
8. compensa integralmente le spese di lite tra le restanti parti.”
5. proponeva appello (giudizio n. 4223/2020) contestando: Parte_1
a) la sussistenza della responsabilità dei medici e della struttura ospedaliera.
L'accaduto, secondo l'appellante, andava addebitato in via esclusiva a CP_30
e non in egual misura in capo a tutti i convenuti. Riteneva ingiusta l'esclusione
[...]
da ogni responsabilità dei medici dell Controparte_31
[... e del dott. che avrebbero dovuto trattenere il paziente e monito- Controparte_32
rarlo. Affermava come il paziente avrebbe dovuto fornire la prova, tra l'altro, del trat-
tamento sanitario mal praticato e del nesso di causalità e che detto riscontro non emergeva. La TU espletata era in contrasto con quella espletata in sede penale che escludeva qualsivoglia addebito ed il Giudice non provvedeva ad una compara-
zione delle due consulenze. Sottolineava, in punto di nesso di causalità, che l'obbligazione del professionista era di mezzi e non di risultato. Non bastava il coeffi-
ciente di probabilità desunto da leggi statistiche per dedurre la sussistenza del nesso di causalità, dovendosi verificare la sussistenza nel caso concreto, nel quale non v'era una condotta omissiva dei sanitari. Chiedeva una comparazione delle due TU
discordanti e/o il rinnovo delle operazioni peritali.
b) il grado di corresponsabilità dei medici e della struttura ospedaliera nella determi-
nazione dell'evento non indicata nella sentenza impugnata, che condannava tutti in solido, nonostante il TU le avesse specificate indicando il responsabile del CP_16
40%.
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c) l'errata quantificazione del danno perché il giudice indicava il danno totale, decur-
tava la somma corrispondente al danno che comunque sarebbe residuato e poi con-
dannava tutti i convenuti “in eguale misura”. Non considerava che le responsabilità
erano state indicate in termini diversi per ciascuno. Così concludeva: a) "Dichiarare
pienamente valido ed ammissibile l'appello proposto ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 342 e 348 bis e ter cpc, B) dichiarare l'illegittimità della impugnata sentenza per error in iudicando e in procedendo, per l'effetto rigettare la domanda attorea proposta"; C) "In via del tutto subordinata, e solo nell'ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda nei confronti dell'appellante contenere la stessa indicando con precisione il grado di responsabilità; D) "Condannare gli appellati al pagamento delle spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre IVA e CPA con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari". F) "In via istruttoria si chiede dispor-
re la convocazione dei nominati TU ( e ) in contraddittorio tra le Per_3 Per_4
parti e/o disporre il rinnovo delle operazioni peritali dichiarando la nullità di quella espletata in primo grado civile, il tutto anche alla luce delle evidenti discrasie emer-
se".
6. L'azienda , con l'appello n. 4433/2020, portava Controparte_1
all'attenzione della Corte i seguenti motivi:
- Errata individuazione del titolo responsabilità dei medici e della struttura ospedalie-
ra per la carenza del nesso di causalità tra l'attività dei medici ed il danno lamentato,
perché l'attività medica del personale dell'ospedale era stata adempiente, CP_22
priva di colpe. Era stata omessa la valutazione e la comparazione con la consulenza resa nel giudizio penale che aveva valore di “prova atipica” ed il Tribunale non avrebbe dovuto disporre nuova c.t.u. che comunque non poteva esonerare le parti dall'onus probandi gravante su di esse, posto che dalla TU espletata nel corso del giudizio penale emergeva che l'assistenza prestata era stata corretta, puntuale ed esente da censure avendo agito i medici secondo le leges artis in base al caso con-
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creto.
Impugnava la TU nella parte in cui, affrontando l'intervento dell'8.3.2008 condotto –
senza nessuna separazione tra primo e secondo operatore - dai Dottori ed Pt_1
lo qualificava come descritto in maniera molto approssimativa in cartella Per_2
clinica, tale da rendere impossibile stabilire quali compartimenti dell'arto fossero stati decompressi, ed in quale misura. Affermava, a tal proposito, come si dovesse co-
munque presumere che l'intervento era insufficiente a comprimere in modo efficace il compartimento inferiore della gamba sinistra del , come chiaramente dimo- Pt_2
strato dalla prima giornata post – operatoria. L'incompletezza della cartella clinica costituiva circostanza di fatto che il giudice non poteva utilizzare per ritenere dimo-
strata l'esistenza di un valido nesso causale tra l'operato del medico e il danno patito dal paziente, perché dalla TU resa nel giudizio penale emergeva l'esecuzione della
Cont corretta prestazione eseguita. Anche la chiedeva la rinnovazione delle opera-
zioni peritali ed il confronto tra gli elaborati.
- Erronea declaratoria di improcedibilità della domanda di chiamata in garanzia pro-
posta nei confronti di perché ex art. 289 D. Legislativo 209/2005, se il CP_26
decreto di liquidazione coatta interviene prima della formazione del giudicato, il pro-
cesso prosegue, nei confronti del commissario liquidatore e dell'impresa designata,
decorsi sei mesi dalla pubblicazione del decreto di liquidazione coatta. La domanda era quindi procedibile ed il giudice avrebbe dovuto condannare la compagnia di assi-
curazione a tenere indenne la , che concludeva per sentir: “dichiarare CP_1
l'illegittimità dell'impugnata sentenza per error in iudicando e in procedendo, per l'effetto, rigettare la domanda attorea proposta;
in via del tutto subordinata e solo nel-
la denegata ipotesi di accertamento di responsabilità del personale sanitario del Pre-
sidio di e del risarcimento nei limiti dell'effettivo dovuto, Parte_10 CP_22
rigettare le richieste di condanna nei confronti della;
in via gradata CP_1
Cont condannare la a manlevare l Controparte_33
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di Caserta di quanto dovesse essere condannata a pagare.” Con vittoria di spese e,
in via istruttoria, riconvocazione dei TU a chiarimenti o rinnovo delle operazioni pe-
ritali. Nel giudizio 4341/2020 chiedeva, nella denegata ipotesi di rigetto dell'appello da essa proposto: ”… rigettare l'appello proposto dal dott. in quanto Persona_1
infondato in fatto e diritto;
3) rigettare in ogni caso l'appello proposto dal dott. Per_1
nella ipotesi che venga accertata una sua qualsiasi responsabilità sanitaria
[...]
nell'evento dannoso per cui è causa;
3) condannare l'appellante, nella ipotesi di cui ai capi nn. 2) e 3) dianzi scritti, al pagamento delle spese e del compenso professio-
nale del giudizio, oltre IVA e CPA.”
7. proponeva l'appello n. 4341/2020: Persona_1
A) ribadiva la richiesta, già proposta in primo grado, di estromissione dal giudizio,
non avendo eseguito l'intervento o avuto un ruolo in concreto. Non era presente nei giorni seguenti, sabato e domenica. Vedeva il paziente decorsi 48 ore e quindi non si era occupato del periodo post operatorio. La gravità delle lesioni procurata dai pallini era subito emersa e, ad ogni buon conto, mancava la prova della presenza in servi-
zio nell'immediatezza dei fatti dell'appellante e le presunte colpe a lui ascrivibili. Il
TU, a pag. 24, addebitava colpe al dott. senza verificare la sua presenza Per_1
ma dichiarando che “pare abbia seguito il post operatorio…”. Erroneamente il giudice affermava che “nella prospettazione dei fatti la sua condotta è stata rappresentata quale concausa dell'evento dannoso, ferma restando la necessità di accertare la fondatezza della pretesa…..”, così non accertando nei fatti la sussistenza del nesso causale con l'opera del dott. che, nei fatti, non era presente. Per_1
B) Erroneamente non era stata addebitata la responsabilità dell'evento in via esclusi-
va a , autore del fatto lesivo, ripartendola in eguale misura tra tutti i CP_16
convenuti. La responsabilità era addebitata ai sanitari del P.O. di Dott. CP_22 CP_34
[..
e all e non anche all Per_2 Per_1 CP_1 [...]
e del Dott. , che pure avevano avuto in Controparte_35 Controparte_32
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cura il paziente, e non era stato concesso credito all'elaborato peritale redatto da al-
tro consulente, il TU , nominato nell'immediatezza dell'evento nel procedi- Per_4
mento penale. In giudice non considerava che il danneggiato avrebbe dovuto dimo-
strare, tra l'altro, il trattamento sanitario mal praticato ed il nesso di causalità e nella fattispecie in esame non risultavano allegati degli estremi del comportamento com-
missivo ovvero omissivo dei sanitari della struttura sanitaria convenuta che avrebbe originato la assunta patologia e la altrettanto mancata indicazione del nesso di cau-
salità che dovrebbe - sotto il profilo dell'imputazione giuridica - collegare la prima alla seconda. L'inadempimento allegato del paziente – creditore non può essere generi-
camente dedotto, ma deve essere qualificato, e cioè “astrattamente efficiente alla produzione del danno” (così chiosa Cass. SU 577/2008).
Escludeva che sussistesse l'allegazione e prova della condotta colposa causativa del danno, il nesso causale tra la condotta inadempiente e il danno alla salute cagionato.
Anche l'obbligo di informazione era stato correttamente adempiuto.
L'attore avrebbe anche dovuto allegare per ciascuno dei sanitari il relativo profilo di responsabilità mentre, al contrario, la domanda era generica e quindi inammissibile ed improcedibile e la sentenza carente di motivazione sulla condanna in via solidale dei soli dottori , e dell . Pt_1 Per_2 Per_1 CP_36
Il giudice riteneva erroneamente non contestato che il dott. avesse seguito il Per_1
post – operatorio al contrario di quanto avvenuto ed avrebbe dovuto procedere ad una comparazione dei due elaborati peritali, il secondo dei quali escludeva ogni re-
sponsabilità.
Anche il dott. richiamava la natura di obbligazione di mezzi e non di risultato Per_1
della prestazione sanitaria e la mancata indicazione della colpa e/o omissione o erro-
re addebitata ai sanitari del P.O. di e per essi al dott. in particolare. CP_22 Per_1
Le conclusioni del TU, con l'attribuzione delle percentuali di invalidità ai medici,
erano prive di riscontro probatorio al contrario della consulenza redatta nell'ambito
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del procedimento penale, secondo il quale il grave danno anatomo-funzionale che interessa il piede e la gamba sinistra dell'attore trovava piena giustificazione nella na-
tura delle lesioni riportate. Riteneva che nella condotta tenuta dai sanitari che ebbero in cura il ed in particolare di quelli dell'Ospedale di non si ravvisas- Pt_2 CP_22
sero profili di imprudenza, imperizia o di negligenza, o, più in generale, fatti di mala-
sanità.
Chiedeva quindi la rinnovazione delle operazioni peritali.
Le lesioni multiple da pallini da caccia, subite dall'attore, provocano danni tissutali enormi e, nel caso di specie, lesioni vascolari, linfatiche, muscolari, nervose, a volte catastrofiche. C'era già in P.S. un enorme ematoma della loggia muscolare posterio-
re della gamba con i polsi arteriosi periferici, che erano appena percettibili. Ne segui-
va la decisione di trasferire il paziente presso il P.O. di , per una valutazione CP_17
vascolare della lesione ed eventuale ricovero successivo.
Il paziente, giunto al P.O. di , veniva valutato dai chirurghi vascolari e sotto- CP_17
posto ad ecodoppler di gamba che mostrava pervietà dell'arteria pedidia e della tibia-
le posteriore retro-malleolare.
Il paziente doveva essere trattenuto in ambiente specializzato (chirurgia vascolare),
sì da essere seguito e monitorato congruamente:
1)si sarebbe potuta eseguire un'arteriografia, per evidenziare eventuali lesioni arte-
riose o arteriolari;
2)si sarebbe potuta misurare, con apposito dispositivo, la pressione intra-
compartimentale per via percutanea: infatti, con tale dispositivo, se la misurazione pressoria dovesse superare i 30/35 mmhg, la lesione dovrebbe essere considerata ad alto rischio, oltre tali valori il rischio di danno irreversibile è inevitabile.
Il paziente veniva invece nuovamente trasferito al P.O. di , con una semplice CP_22
relazione scritta dai chirurghi vascolari sul foglio di trasferimento, non accompagnata da documentazione attestante gli esami eseguiti, che riportava laconicamente “al
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momento non ci sono problemi, eseguire una fasciotomia se si rendesse necessario”
e, per l'appellante, in tale fase era già in atto una sindrome compartimentale acuta e l'intervento doveva essere tempestivo per poter risultare idoneo.
Presso l'ospedale di non erano adottate misure precauzionali quando si era CP_17
ancora in tempo.
Quando il dott. vedeva il paziente il lunedì mattina 08.03.2008, alle ore Per_1
08,00, dava indicazione di intervenire chirurgicamente per una fasciotomia decom-
pressiva, ancor prima che si fossero manifestati i segni evidenti e clinici di un'ischemia.
La TU sottovalutava i danni provocati nell'immediatezza della causa traumatica e non considerava come non fosse stata congrua la condotta dei chirurghi vascolari del
P.O. di al primo trasferimento mentre era stato irreprensibile il comporta- CP_17
mento nonchè il trattamento terapeutico dei chirurghi del P.O. di . CP_22
C) Errava anche la sentenza perché, all'esito di una declaratoria di responsabilità
solidale ex art. 2055 c.c. non specificava il grado di corresponsabilità di ciascun condannato precludendo all'esito del pagamento la possibilità dell'esercizio dell'azione di regresso nei confronti degli altri coobligati, pur avendo il TU indicato le rispettive percentuali D) Il giudice sbagliava anche nella quantificazione del danno perché quantificava l'intero danno, pari al 45% di IP, in € 358.555,00, decurtava l'importo pari ad € 80.906,00 corrispondente all'invalidità del 20% che comunque si sarebbe verificata, e però condannava tutte le parti tra cui lo stesso , CP_16
Cont l e i convenuti Dott. e in eguale misura senza conside- Pt_1 Per_2 Per_1
rare che il TU quantificava la causalità del danno in capo ai dott. , Per_2 Per_1
e nella sola misura del 60% individuando i singoli gradi di corresponsabilità. Pt_1
Così l'appellante concludeva: “In via preliminare: A) “Dichiarare pienamente valido ed ammissibile l'appello proposto, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 342 e 348 bis e ter c.p.c.; B) ESTROMETTERSI IL DOTT. DAL GIUDIZIO, IN Persona_1
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ASSENZA DI QUALSIASI RESPONSABILITA' NELLA PRESENTE VICENDA A
CARICO DEL MEDESIMO;
C) “Dichiarare l'illegittimità della impugnata sentenza per error in iudicando e in procedendo, per l'effetto, rigettare la domanda attorea propo-
sta”; D) "In via del tutto subordinata, nell'ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda nei confronti dell'appellante contenere la stessa indicando precisamente la percentuale di responsabilità"; In ogni caso: D) “Condannare gli appellati al paga-
mento delle spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre IVA e
CPA con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari”. E) “In via istruttoria si chiede disporre la convocazione dei nominati TU in contraddittorio tra le parti e/o disporre il rinnovo delle operazioni peritali, con la nomina di uno specialista in “Chi-
rurgia vascolare” dichiarando la nullità di quella espletata in primo grado, il tutto an-
che alla luce delle evidenti discrasie emerse”.
8. , al cui decesso subentravano gli eredi , Persona_2 CP_9 CP_10
e , proponeva appello incidentale avverso i capi della sen-
[...] CP_11
tenza di primo grado di condanna del medico al pagamento dei danni e delle spese di lite in favore degli attori (punti 6 e 7 del dispositivo) per la violazione ed errata ap-
plicazione degli artt. 40 e 41 c.p.; violazione ed errata applicazione dell'art. 194
c.p.c.; mancata applicazione dei poteri di integrazione di prova ex officio;
omissione in sentenza di qualsiasi considerazione e confutazione alle osservazioni sviluppate in comparsa conclusionale. La responsabilità attribuibile al dott. non era stata Per_2
accertata tanto che il giudice si esprimeva in termini ipotetici. I sanitari del nosoco-
mio di avevano correttamente agito, come ricapitolava valorizzando la perizia CP_22
redatta nelle indagini penali profusamente richiamata anche dagli atri appellati, nel contempo criticando la consulenza del prof. , carente anche sull'indicazione Per_3
delle specifiche colpe dei sanitari intervenuti ed omissiva nel considerare come i colpi d'arma da fuoco avessero costituito, sul piano clinico-sanitario, la causa unica del danno.
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Non era indicato il tipo di colpa addebitabile al dott. e nemmeno il Persona_2
ruolo da lui ricoperto nell'esecuzione dell'intervento chirurgico, nel corso del quale ri-
sultava essere stato semplice assistente.
Il giudice avrebbe dovuto distinguere il titolo di responsabilità imputabile a ciascun convenuto e non ricondurre la responsabilità dell'eventus damni indistintamente a tutti i soggetti comparenti, in primo luogo considerando unico re- CP_16
sponsabile.
Non avrebbe dovuto escludere la responsabilità dei medici dell , in CP_25
particolare del dott. , a cui il paziente veniva affidato in virtù del reparto spe- CP_12
cializzato in malattie vascolari. La TU sul punto, si presentava in discordanza logi-
ca con le conclusioni del Tribunale perché se fosse stata in atto una “sindrome compartimentale”, come sostenuto dal TU, il comportamento dei medici di CP_17
sarebbe stato senz'altro da censurare per aver dimesso il paziente senza approfon-
dire i controlli del caso ed eventualmente intervenire chirurgicamente;
viceversa, in caso di assenza di colpa (come da deduzioni del Giudice), allora non ci sarebbe mo-
tivo di parlare di “sindrome compartimentale”.
Illustrate le ragioni secondo le quali per l'appellante incidentale non era riscontrabile il nesso di causalità, sostanzialmente le medesime fatte proprie dagli altri appellanti,
evidenziava la correttezza dell'azione anche con riferimento al consenso informato sottoscritto dal paziente.
In merito alla cartella clinica eccepiva come non fosse stata mal tenuta e non presen-
tasse evidenti lacune, perché descriveva tutto il percorso operatorio. Oltretutto non emergeva il nesso di causalità e neppure era chiarito chi fosse tenuto all'obbligo di compilazione della cartella, di certo non da individuarsi nel dott. perché la Per_2
descrizione dell'intervento in cartella e sul registro operatorio era di competenza del primo operatore. “Non si può accettare il ragionamento del TU secondo cui si fati-
cherebbe a comprendere i ruoli svolti dal Dott. e dal Dott. in quanto Pt_1 Per_2
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questi (ruolo di primo operatore … ed aiuti) sono riportati sia sulla cartella clinica che sul registro operatorio. Ancora una volta, il Tribunale ricollega indifferentemente una responsabilità solidale in capo a tutti i comparenti senza andare ad esaminare i sin-
goli ruoli e le specifiche obbligazioni.”. Il TU indicava il dott. non presente Per_2
alle ore 8 del 08.03.2008, epoca di presa in carico del ed il medico si limi- Pt_2
tava ad eseguire scelte terapeutiche di altri (direttore di struttura – cartella clinica
) per una diagnosi clinica fatta da terzi su un paziente operato come primo CP_22
operatore dal Dott. che alle ore 9.20 (inizio dell'intervento chirurgico) non pre- Pt_1
sentava i segni e i sintomi di una sindrome compartimentale. Non poteva quindi es-
sere dichiarato responsabile.
Il TU giudicava “insufficiente” l'intervento a decomprimere in modo efficace il com-
partimento inferiore della gamba, non chiaramente indicando la porzione di gamba alla quale faceva riferimento e neppure specificando l'errore asseritamente commes-
so.
La fasciotomia era eseguita con tecnica a doppia incisione che non prevede varianti o discrezionalità dell'operatore ed era perfettamente eseguita perché produceva l'effetto di interrompere il dolore, le parestesie, il pallore, la paralisi ed assenza polsi periferici con necrosi tissutale, tanto che a circa 24 ore dall'intervento non si registra-
vano fenomeni necrotici a conferma della correttezza nell'esecuzione dell'intervento.
Il TU errava nel dubitare dell'esistenza di complicanze all'intervento di fasciotomia che prima definiva praticamente assenti salvo poi indicare “il dolore a riposo resta presente in circa il 15,4 % di pazienti, il 26,9% dei pazienti presenta dolore con l'estensione dell'arto, più del 50% dei pazienti presenta una ridotta mobilità e l'ipoanestesia anch'essa è presente in circa il 50%”” poi precisando che una quota di danno è riconducibile alla originaria ferita da arma da fuoco ed un'altra sarebbe resi-
duata ad una fasciotomia decompressiva anche se correttamente eseguita.
Così l'appellante incidentale concludeva: “- in via preliminare, sospendere a norma
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degli artt. 283 e 351 c.p.c. l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
- in accoglimento dell'appello incidentale proposto, riformare la Sentenza gravata e per l'effetto rigettare la pretesa attorea;
- nel merito, dichiarare non è provato il nesso di causalità tra l'intervento chirurgico eseguito sul le lesioni da questi lamentate;
Parte_2
- dichiarare non provata la responsabilità del Dott. sia sotto il profilo perso- Per_2
nale che solidale;
- riformare il dispositivo della Sentenza ai punti 6 e 7 di guisa da revocare la condan-
na in primo grado inflitta al Dott. sia per il risarcimento dei danni quanto per Per_2
la soccombenza di lite;
- condannare controparte al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio gra-
do di giudizio, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.
In via istruttoria:
si chiede disporre la convocazione dei nominati TU in contraddittorio tra le parti e/o disporre il rinnovo delle operazioni peritali, dichiarando la nullità di quelle svolte in primo grado. Fatta salva ogni richiesta e/o difesa aggiuntiva.”
Ad decesso del dott. si costituivano in giudizio , Persona_2 CP_9
e , eredi, chiedendo l'estromissione avendo ac- CP_10 CP_11
cettato l'eredità con beneficio di inventario, come documentavano. Facevano proprio l'appello proposto e le conclusioni formulate dal loro dante causa.
9. e , citati in giudizio quale eredi di CP_3 Controparte_4 CP_5
, eccepivano l'inammissibilità ed infondatezza degli appelli proposti CP_16
nei loro confronti avendo rinunciato all'eredità, come documentavano.
In subordine, nella denegata ipotesi di mancata estromissione, ritenute fondate le argomentazioni esposte nella presente comparsa di costituzione e risposta, voglia ri-
gettare in toto i proposti gravami nonché tutte le richieste di risarcimento danno e le
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domande formulate dalle parti avverse riferite e rivolte agli appellati sopra indicati poiché, stante il loro mancato conseguimento della qualifica di eredi del sig. CP_16
, le stesse risultano nei loro confronti, per evidente carenza di legittimazione
[...]
passiva, del tutto inammissibili, improcedibili nonché infondate sia in fatto che in dirit-
to.
Con vittoria di spese e competenze di causa.
9. l si costituiva nei giudizi di appel- Controparte_7
lo contestandone in fatto ed in diritto la fondatezza, la proponibilità, la procedibilità e l'ammissibilità di qualunque domanda proposta e pregiudizievole nei suoi confronti,
chiedendo la conferma della sentenza di primo grado nei suoi confronti. Concludeva
per sentir: “confermare la sentenza di primo grado nei confronti della convenuta l;
2. condannare al pagamento del- Controparte_7
le spese di lite chi ha evocato in giudizio l Controparte_7
.”
[...]
10. eccepiva l'inammissibilità ed infondatezza degli appelli, nulli an- Controparte_13
che per violazione perché privi della puntuale ed esauriente esposizione dei fatti ri-
chiesta obbligatoriamente dal punto 4 dell'art. 163 c.p.c. Ne eccepiva anche l'infondatezza sottolineando la correttezza della sentenza di primo grado.
Concludeva per tutti i giudizi, in via principale, per sentir dichiarare improcedibili gli appelli proposti, nonché inammissibili ex art. 342 c.p.c. e appelli infondati in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese.
11. , , si costituivano nei tre Parte_2 Parte_3 Parte_4
giudizi di gravame riuniti chiedendone il rigetto per inammissibilità ed infondatezza.
La domanda proposta in primo grado era completa e specifica e non sussisteva l'eccepita nullità ex art. 164 co. 4 c.p.c.
Peroravano la conferma della sentenza di primo grado perché corretta nelle argo-
mentazioni e conclusioni ricapitolando i principi giuridici in tema di colpa medica rite-
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nuti applicabili alla fattispecie in esame e conformi a quelli adottati dalla sentenza di primo grado. Sottolineavano la non vincolatività per il giudice civile dell'archiviazione disposta in sede penale evidenziando come le controparti non avessero presentato osservazioni alla bozza della TU redatta nel corso del primo grado a loro parere ostativi ad articolare appello sulla ritenuta erroneità della relazione. Si opponevano alla rinnovazione dell'elaborato peritale, riportavano pezzi estesi della sentenza di primo grado al fine di affermarne la compiutezza anche in punto di solidarietà e di quantificazione della somma dovuta, e concludevano per : “a) Preliminarmente, riget-
tare l'istanza di sospensione dell'esecutorietà della sentenza stante l'infondatezza della stessa per le ragioni esposte al punto F) che precede;
b) nel merito, rigettare l'appello proposto con conseguente conferma della sentenza n.2165/2020 (R.G.
700306/2010) pronunziata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
c) in ogni ca-
so, condannare la parte appellante al pagamento delle spese e del compenso pro-
fessionale del presente giudizio.”
12. Nel corso del gravame, all'esito della riunione dei tre procedimenti, la Corte, con ordinanza del 08.02.2022 si pronunciava sulla sospensiva con articolato provvedi-
mento in grado di sintetizzare le questioni poste dalle parti e la posizione assunta dal
Collegio, di diniego della sospensiva richiesta e della rinnovazione delle operazioni peritali.
L'ordinanza merita di essere richiamata. Sintetizzava i motivi di gravame proposti dal dott. e cioè: Pt_1
“I. L'incongruenza della motivazione tanto relativamente all'esclusione della respon-
sabilità della , tanto in relazione all'acritico Controparte_37
recepimento della consulenza tecnica del dr. , del tutto asintonica con Per_3
l'analoga perizia svolta in sede penale nei confronti del feritore del tutto as- CP_16
solutoria sull'operato dei medici.
2. L'errore in cui sarebbe incorso il tribunale di primo grado nell'attribuire pari grado di responsabilità tra i medici pur in presenza di un ac-
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curato distinguo di responsabilità segnalato dal c.t.u, 3. L'errore del dispositivo nella parte in cui, diversamente da quanto esposto in motivazione, tutti sono stati condan-
nati allo stesso importo”, il dott. , “…chiedendo dichiarare non prova- Persona_2
to il nesso di causalità tra l'intervento chirurgico eseguito sul e le Parte_2
lesioni da questi lamentate;
- dichiarare non provata la responsabilità del Dott. Pt_11
sia sotto il profilo personale che solidale;
- riformare il dispositivo della Senten-
[...]
za ai punti 6 e 7 di guisa da revocare la condanna in primo grado inflitta al Dott. Pt_11
sia per il risarcimento dei danni quanto per la soccombenza di lite.”, il dr.
[...] [...]
per “a. L'estrema confusione della decisione in punto di sua personale CP_38
responsabilità, non solo non essendo stato dimostrato il suo ruolo attivo nella provo-
cazione del danno, ma anche di essere stata totalmente obliterata la sua assenza nella struttura ospedaliera nei giorni topici dell'occorso; b. L'incongruenza delle risul-
tanze della c.t.u. rispetto all'elaborato svolto in sede penale e, comunque, Per_3
l'assenza di specifici e pertinenti addebiti da porre in correlazione con nesso di cau-
salità adeguato con la serie efficiente a monte, ascrivibile allo sparo del in CP_16
danno del;
c. La mancanza di distinguo tra responsabilità diverse, essendo Pt_2
ingiustificata la complessiva solidarietà attribuita;
d. L'errore della sentenza tra moti-
vazione e dispositivo, in punto di ripartizione del danno”, l si è costitui- CP_1
ta sostenendo: “I. La censurabilità della decisione in punto di assenza di mancanza di prova del nesso di causalità tra l'operato dei medici e il danno asseritamente pro-
dotto, in specie considerando la perfetta rispondenza alle regole dell'arte del loro operato, non essendo stato applicato correttamente il criterio del più probabile che non affermato dalla dottrina e dalla giurisprudenza prevalenti;
II. L'opinabilità dell'elaborato peritale del dr. , in specie alla luce dell'altra Per_3
consulenza svolta in sede penale;
III. L'erroneità del rigetto per inammissibilità della chiamata in causa della CP_39
non avendo tenuto conto il giudice di primo grado che il decreto di liquida-
[...]
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zione coatta amministrativa è intervenuto prima della formazione del giudicato, sic-
ché il processo prosegue nei confronti del commissario liquidatore e dell'impresa de-
signata”, il relatore rilevava come il consulente tecnico avesse analiticamente valuta-
to la fattispecie, “soffermandosi tanto sui danni prodotti dai colpi d'arma da fuoco,
tanto sull'operato dei medici dell'Ospedale di Aversa che eseguirono l'intervento do-
po la diagnosi vascolare dell'ospedale di , tanto l'assistenza prestata nei due CP_17
giorni successivi all'intervento, tanto l'operato del primario che, infine, allar- Per_1
mato dal decorso, rispedì il paziente a , tanto, da ultimo, l'operato dei medici CP_17
dell'ospedale di nella prima come nella seconda fase, giungendo alle con- CP_17
clusioni recepite nella sentenza, in cui, in sintesi, il dr. segnala anomalie Per_3
nell'assistenza in grado di aggravare sensibilmente il già grave danno prodotto dai colpi di arma da fuoco. Anomalie così gravi da aver fatto rischiare al paziente l'amputazione dell'arto. Anomalie che, tuttavia, non coinvolgono il personale dell'ospedale di .” CP_17
La Corte evidenziava di non rinvenire prima facie errori nella sentenza impugnata considerando che “la disparità di valutazione della perizia penale rispetto a quella ci-
vile è stata oggetto di specifico esame analitico da parte del c.t.u. , che l'ha Per_3
spiegata nel proprio elaborato e non sembra, a prima vista, sia stata particolarmente contestata nel processo di primo grado.” ”Neppure l'affermazione della sentenza che recepisce detto elaborato nelle pagine 25/26 sembra confutata con argomentazioni tecniche dirimenti, per lo più gli appellanti sottolineando la distonia di valutazioni al fi-
ne di indurre a rinnovare le operazioni peritali.” Non era stata proposta domanda di regresso da parte dei convenuti e quindi sussisteva la responsabilità solidale “di tutti coloro che contribuirono – anche con una serie causale di condotte indipendenti ma annesse ad una medesima serie causale – a cagionare il danno, essendo notorio come in siffatta ipotesi il legislatore abbia voluto rafforzare la posizione del danneg-
giato, lasciando ai coobbligati la possibilità di agire in regresso;
qui non invocato. Da
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qui l'apparente esattezza della condanna di tutti i soggetti ritenuti coinvolti per l'intero.” Per le posizioni più sfumate, del dr. e del dr. , seppure fos- Per_2 Per_1
se infinitamente meno grave la loro partecipazione al danno, ciò non di meno il prin-
cipio della responsabilità solidale li esporrebbe parimenti alle medesime conseguen-
ze di cui sopra.”
13. All'udienza del 21.10.2023 la causa era quindi trattenuta in decisione con asse-
gnazione alle parti dei termini ordinari per il deposito delle difese finali, salvo essere rimessa sul ruolo per l'intervenuta mutazione del collegio giudicante che, quindi, la tratteneva nuovamente a sentenza, senza termini, all'udienza del 13.5.2025.
Motivi della decisione
14. La Corte dichiara la carenza di legittimazione passiva di , CP_3 CP_4
e , citati in giudizio quali eredi di e che dichia-
[...] CP_5 CP_16
ravano e documentavano la rinuncia all'eredità dell'originario convenuto. Nessuno
quindi validamente subentrava a seguito del decesso dell'originario convenuto, con-
dannato in via solidale, ma ciò non implica alcuna conseguenza per la ritualità del giudizio stante la qualifica di litisconsorte facoltativo del debitore solidale (tra le tante,
Cassazione civile n. 3533/2008).
15. In merito alla posizione della posta in liquidazione coatta Controparte_20
amministrativa, la Corte precisa che subentra il commissario liquidatore nella capaci-
tà di stare in giudizio nelle controversie anche in corso (S.C. n. 2527/2004) ma che ciò non escludesse la temporanea improcedibilità del contenzioso in parte qua sino alla conclusione della fase di accertamento dello stato passivo (S.C. 1010/2004).
Con la pronuncia n. 7037/2017 la S.C. precisa come: “In caso di sottoposizione di una società di assicurazione a liquidazione coatta amministrativa, si determina la perdita della capacità processuale degli organi societari e la temporanea improcedi-
bilità, fino alla conclusione della fase amministrativa di accertamento dello stato pas-
sivo… , rilevabile anche d'ufficio e pur nella fase di cassazione. Qualsiasi credito nei
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confronti di un'impresa posta in liquidazione coatta amministrativa deve essere fatto valere in sede concorsuale, nell'ambito del procedimento di verifica affidato al com-
missario liquidatore, mentre il giudice può conoscerne in sede ordinaria solo in un momento successivo, sulle opposizioni od impugnazioni dello stato passivo formato in detta sede, determinandosi così una situazione di improponibilità, o, se proposta,
di improseguibilità della domanda. Tale principio concerne sia le domande di con-
danna che quelle di mero accertamento del credito, sicché la domanda formulata in sede di cognizione ordinaria diventa improcedibile in virtù di norme inderogabilmente poste a tutela del principio della par condicio creditorum. Finché perdura lo stato di liquidazione coatta amministrativa dell'assicuratore è inammissibile qualsiasi azione di condanna al pagamento di indennizzi assicurativi, proposta dinanzi al giudice ordi-
nario, in quanto i crediti verso il sottoposto a tale procedura concorsuale vanno in seno ad essa accertati, concorrendo i relativi creditori al riparto dell'attivo. L'eccezio-
ne di improcedibilità e improseguibilità dell'azione è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, non ricorrendo nella specie l'eccezione alla disciplina costituita dal risarcimento del danno da circolazione stradale provocato da veicoli assicurati con imprese sottoposte a liquidazione coatta amministrativa.”. Nella fattispecie in esame dell'avvenuta formazione dello stato passivo non v'è notizia e la domanda era quindi improseguibile come correttamente sancito.
16. La Corte ribadisce l'assunto secondo il quale non esisteva alcuna circostanza impeditiva per il TU nominato in sede civile, nella pienezza del contradditorio, di addivenire ad una conclusione differente rispetto l'accertamento peritale espletato nel procedimento penale. Il giudice dava chiaramente atto nella sentenza di primo grado che ciò era dovuto al fatto che il primo perito aveva incentrato l'analisi sulla causa della sindrome compartimentale, indubbiamente da rintracciarsi nel colpo di fucile che colpiva l'attore con la rosa di pallini già aperta, ma che la responsabilità dei sanitari era invece incentrata sul successivo trattamento, giudicato inidoneo, che
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provocava la quota maggiore del danno. Sul punto, che è quello nodale del giudizio,
in realtà gli appellanti non propongono specifiche doglianze, come già precisato dal-
la Corte in occasione del rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia della sen-
tenza impugnata.
17. La Ctu espletata in primo grado è certamente completa, logica, esaustiva ed as-
solutamente idonea alla ricostruzione dell'accaduto ed alla valutazione delle respon-
sabilità dei medici che intervenivano. La Corte ribadisce l'assunto di cui all'ordinanza in tema di sospensiva, già menzionata, non individuando argomentazioni tecniche di-
rimenti alle ragioni esposte dal TU che chiaramente enunciava come l'insorgenza della sindrome compartimentale fosse successiva rispetto la consulenza dell
[...]
, come l'operazione chirurgica non fosse stata ben documenta- Controparte_28
ta quanto all'espletamento e non avesse sortito utili completi effetti, la fase post ope-
ratoria caratterizzata da negligenza e l'ulteriore intervento presso l Controparte_28
ben eseguito per evitare ulteriori danni.
[...]
18. I principi giuridici da applicare in termini di ripartizione dell'onere della prova tra le parti in cause di colpa medica sono dalla Corte precisati al fine di applicarli ai moti-
vi di gravame proposti. Sono sostanzialmente pacifici da tempo, essendo costituiti innanzitutto dalla necessità, per il creditore, di dimostrare l'esistenza del nesso di causalità tra l'operato dei medici ed il danno e, per il debitore, di fornire riscontro del corretto adempimento incolpevole (S.C. 17143/2012). L'attore ha l'onere di allegare e di provare l'esistenza del rapporto di cura, in questa fattispecie pacifico, il danno, de-
scritto dalla TU, il nesso causale, anche questo emergente dalla consulenza, alle-
gando (senza dover provare) la colpa del medico, come accaduto. Il medico, inve-
ce, ha l'onere di provare che l'eventuale insuccesso dell'intervento, rispetto a quanto concordato o ragionevolmente attendibile, è dipeso da causa a sé non imputabile, e ciò, nella causa in esame, non è emerso. Trova applicazione la disciplina dettata all'art. 1218 c.c., e segg., sia nei confronti della struttura sanitaria che del medico
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(v. Cass., Sez. Un., 11/1/2008,n. 577; Cass., 13/4/2007, n. 8826). Il medico è tenuto ad una prestazione improntata alla diligenza professionale qualificata dalla specifica attività esercitata ex art. 1176 c.c., comma 2 e art. 2236 c.c., nel cui ambito va distin-
ta una diligenza professionale generica e una diligenza variamente qualificata, giac-
ché chi assume un'obbligazione nella qualità di specialista, o un'obbligazione che presuppone una tale qualità, è tenuto alla perizia che è normale della categoria
(v. Cass., 13/4/2007, n. 8826). Il criterio della normalità va valutato con riferimento al-
la diligenza media richiesta, ai sensi dell'art. 1176 c.c., comma 2, avuto riguardo alla specifica natura e alle peculiarità dell'attività esercitata (v. Cass., 13/4/2007,
n. 8826; Cass., 20/7/2005, n. 15255; Cass., 8/2/2005, n. 2538; Cass., 22/10/2003,
n. 15789; Cass., 28/11/2001, n. 15124; Cass., 21/6/1983, n. 4245).
La giurisprudenza di legittimità afferma che il medico e l'ente sanitario sono contrat-
tualmente impegnati al risultato dovuto (v. Cass., Sez. Un., 11/1/2008, n. 577;
Cass., 19/5/2004, n. 9471), quello cioè conseguibile secondo criteri di normalità, da apprezzarsi in relazione alle condizioni del paziente, alla abilità tecnica del primo e alla capacità tecnico- organizzativa del secondo (v. Cass., 13/4/2007, n. 8826; Cass.,
22/12/1999, n. 589 Cass., n. 2750/98; Cass., 8/1/1999, n. 103)..
In merito alla sussistenza del nesso causale la S.C., anche di recente, con la deci-
sione n. 25805/2024, precisa come si debba ritenere provata la causa di un evento quando quella causa è più probabile di una causa diversa o di una causa contraria,
criterio che solitamente si esprime nella formula del "più probabile che no" ed è com-
pito del giudice di merito stabilire se l'accertamento fatto dal TU consenta di ritene-
re come più probabile la causa da lui indicata, rispetto invece a cause alternative, e nel compiere questa valutazione il giudice di merito deve attenersi al concetto di pro-
babilità, non necessariamente statistico, ma altresì logico (Cass. 21530/ 2021; Cass.
2474/ 2021; Cass. 23197/ 2018). A tal riguardo la Corte non si discosta da quanto esposto dal TU e fatto proprio dal giudice in primo grado in merito all'accaduto. Il
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paziente affetto da sindrome compartimentale della gamba, frutto del colpo d'arma da fuoco, doveva essere decompresso per tutta la lunghezza dell'arto e per i suoi quattro comparti. Per il TU quando il paziente era inviato per la prima volta presso l per la consulenza vascolare “non erano ancora presenti i ricordati CP_25
segni clinici certi di sindrome compartimentale” che comunque erano indicati come
“possibilità evolutiva”. Per tale motivo non rintracciava alcuna responsabilità della
Cont locale e del dott. per tale fase della vicenda clinica non esistendo moti- CP_12
vi evidentemente per trattenere il paziente ed eseguire nuovi esami. L'AO di CP_17
chirurgia vascolare- non era responsabile per le pratiche sanitarie eseguite in occa-
sione del nuovo ricovero, successivo a quello presso la struttura di . CP_22
L'intervento eseguito a , di contro, era indicato come capace di conseguire il CP_17
salvataggio dell'arto, posto che al ricovero l'attore presentava una ischemia grave post- traumatica arto inferiore sx. Tanto, riportato in estrema sintesi con rimando alle analitiche indicazione del TU, giustificava in primo grado ed anche in appello,
l'esclusione della responsabilità della per la consulenza vascolare e CP_25
per l'intervento finale.
In merito a quanto avvenuto presso la Chirurgia Generale dell'Ospedale di CP_22
emerge l'esecuzione, da parte dei dottori ed di un intervento chirur- Pt_1 Per_2
gico, definito di fasciotomia decompressiva, senza che dalla disamina della cartella clinica possa emergere “quali compartimenti dell'arto siano stati decompressi ed in quale misura”. A tal proposito la Corte richiama il dettato giurisprudenziale ormai consolidato, di cui anche alla sentenza della S.C. n. 11224/2024 secondo la quale l'incompletezza della cartella clinica può costituire un elemento indiziario a favore del paziente, influenzando direttamente la valutazione del nesso causale tra la condotta medica e il danno subito. La cartella clinica è un documento medico-legale fonda-
mentale, non solo per la continuità assistenziale, ma anche ai fini probatori in sede giudiziaria e non è il paziente a dover dimostrare l'esatto contenuto mancante della
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documentazione, bensì è l'onere del sanitario dimostrare di aver agito secondo le buone pratiche cliniche. L'intervento fu insufficiente a decomprimere il comparto infe-
riore della gamba, come dimostrato dall'ischemia acuta dell'arto. In sostanza si verifi-
cava una complicanza che, specifica la S.C., con l'ordinanza n. 35024/2022 (con-
forme alla sentenza n. 13328/2015), costituisce un evento, insorto nel corso dell'iter terapeutico, astrattamente prevedibile ma non evitabile. Nel giudizio di responsabili-
tà medica, per superare la presunzione di cui all'art. 1218 c.c., non è sufficiente di-
mostrare che l'evento dannoso per il paziente costituisca una "complicanza", di per sé priva di rilievo sul piano giuridico. Il peggioramento delle condizioni del paziente può solo ricondursi ad un fatto o prevedibile ed evitabile, e dunque ascrivibile a colpa del medico, ovvero non prevedibile o non evitabile, sì da integrare gli estremi della causa non imputabile. Spetta al professionista superare la presunzione che le complicanze siano state determinate dalla sua responsabilità, dimostrando che siano state, invece, prodotte da un evento imprevisto ed imprevedibile secondo la di-
ligenza qualificata in base alle conoscenze tecnico-scientifiche del momento. Le
mancanze della cartella clinica impedisco il raggiungimento di tale prova da parte dei professionisti.
In merito alla fase post- operatoria il TU evidenziava come fosse stata caratterizza-
ta da negligenze per essere stati trascurati sintomi quali la scomparsa dei polsi arte-
riori periferici, e non trovava giustificazione l'inerzia tenuta per più di 18 ore sino alla richiesta tardiva di consulenza di chirurgia vascolare in . CP_17
19. In merito alla posizione dei due medici che procedevano all'operazione chirurgi-
ca la TU e la sentenza, a pag. 21 precisano come non emergesse “nessuna sepa-
razione tra primo e secondo operatore” con la conseguenza di non poter distinguere le responsabilità e comunque, osserva la Corte, in presenza di un rischio grave, evi-
dente e macroscopico, afferente le competenze professionali proprie di ciascun me-
dico, rispondono tutti i componenti dell'equipe, a prescindere dalle specifiche compe-
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tenze di ognuno. La S.C. con la sentenza n.14351/2025 statuisce che: “l'obbligo di diligenza che grava su ciascun componente dell'équipe medica concerne non solo le specifiche mansioni a lui affidate, ma anche il controllo sull'operato e sugli errori altrui che siano evidenti e non settoriali, sicché rientra tra gli obblighi di ogni singolo com-
ponente di una équipe chirurgica, sia esso in posizione sovra o sotto ordinata, anche quello di prendere visione, prima dell'operazione, della cartella clinica contenente tut-
ti i dati per verificare la necessità di adottare particolari precauzioni imposte dalla specifica condizione del paziente ed eventualmente segnalare, anche senza partico-
lari formalità, il suo motivato dissenso rispetto alle scelte chirurgiche effettuate ed alla scelta stessa di procedere all'operazione, potendo solo in tal caso esimersi dalla concorrente responsabilità dei membri dell'equipe nell'inadempimento della presta-
zione sanitaria”.
20. In merito ai diversi gradi di responsabilità personale nella causazione dell'evento la Corte ancora una volta evidenzia la necessaria applicazione del disposto dell'art. 2055 cc, la conseguente responsabilità solidale di tutti gli operatori e l'assenza di ri-
levanza in giudizio della differenziazione dei gradi di responsabilità, non essendo sta-
te proposte domande che avrebbero presupposto la disamina di tale profilo.
21. In merito al decorso post operatorio il dott. allegava di aver visto il pa- Per_1
ziente solo il lunedì mattina, cioè il 10.3.2025, quando lo inviava a per il nuo- CP_17
vo intervento, dopo i fatti del giorno precedente che avevano causato il ritardo. Il
TU invece testualmente riferiva che il dott. : “pare abbia eseguito il post- Per_1
operatorio”. Tale formula dubitativa, a fronte della netta negazione del medico di aver lavorato il sabato e la domenica, quando i fatti avvennero, in mancanza di riscontro della presenza del sanitario, convince la Corte dell'assenza del medico il fine setti-
mana e che non vi siano riscontri dell'effettivo suo coinvolgimento nella vicenda clini-
ca. Al primario assente dal servizio per ferie o per riposo settimanale non può essere ascritta una responsabilità oggettiva per gli errori dei sostituti. La colpa eventuale del
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sanitario che ha in carico la paziente non può estendersi al primario per la ragione che egli è estraneo al fatto lesivo e non è parte sostanziale e neppure è imputabile per un omesso intervento (S.C. sentenza n. 6438/15). Al primario l'errore non è
ascrivibile se non è ricondotto a una sua carente organizzazione o vigilanza e non deriva da un difetto di delega. Il primario risponde solo per colpa, ad esempio per una carente programmazione dei compiti, una insufficiente definizione di criteri dia-
gnostici e terapeutici, o un mancato controllo sull'operato dei collaboratori. Tutto ciò,
in questa fattispecie, non emerge.
22. In sintesi, quanto all'appello di : Parte_1
- Il motivo sub a) è infondato, essendo emersa la responsabilità dei medici e della struttura ospedaliera in concorso con nella causazione del danno. CP_16
La responsabilità è solidale e non era responsabile anche l . La prova CP_25
dell'adempimento, non fornita, era a carico dei medici. Il nesso di causalità è desunto su leggi statistiche secondo il principio del “più probabile che no” e dimostrava che il danno era stato causato secondo la dinamica già descritta.
- I motivi sub b) e c) sono infondati, stante il disposto dell'art. 2055 c.c.
L'appello dell va rigettato sussistendo il nesso di Controparte_1
causalità tra l'attività dei medici – inadempienti - ed il danno lamentato. In nulla vinco-
lava la consulenza resa nel giudizio penale. Non era possibile presumere nulla in fa-
vore dei medici, per le carenze della cartella clinica, per quel che concerneva l'operazione chirurgica eseguita e correttamente era stata dichiarata l'improcedibilità
della domanda di chiamata in garanzia proposta nei confronti di CP_15
L'appello di è fondato, non essendo emerso un suo ruolo attivo Persona_1
nella vicenda in esame non essendo stato presente l'otto ed il nove di marzo e non emergendo difetti di delega.
L'appello di , al cui decesso subentravano gli eredi Persona_2 Persona_5
[
, e , è infondato perché il nesso causale, come CP_10 CP_11
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esposto, emergeva in danno degli operanti e la responsabilità del medico secondo i principi della responsabilità dell'equipe medica. Le ragioni in merito ai distinguo delle responsabilità non sono rilevanti per il disposto dell'art. 2055 c.c. ed i medici dell e del dott. non erano re- Controparte_40 CP_12
sponsabili.
23. Da quanto esposto consegue la condanna degli appellanti Controparte_41
, e degli appellanti incidentali,eredi di ,
[...] Parte_1 Persona_2
a rifondere le spese di lite del grado a favore degli appellati Controparte_35
,
[...] Parte_2 Controparte_13
è tenuto al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giu- Parte_2
dizio a favore di . Persona_1
Nulla deve essere disposto per le spese dei congiunti di , legittima- CP_16
mente destinatari della domanda giudiziale non potendo essere ab origine nota la lo-
ro rinuncia all'eredità.
Le spese sono quantificate con riferimento al valore del contenzioso e con ricono-
scimento di un importo per ogni fase del giudizio compreso tra i minimi ed i medi ta-
riffari, in considerazione della matura delle questioni poste.
23. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato per Controparte_41
, e per l'appellante incidentale .
[...] Parte_1 Persona_2
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti avverso la sentenza pronunziata dal
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pubblicata in data 24/09/2020 e contraddistin-
ta dal n. 2165/2020, iscritti ai nn.4223/2020, 4433/2020 ed al 4341/2020 del ruolo ge-
nerale degli affari civili contenziosi, e sull'appello incidentale proposto nel proc. n.
4233/2020, in accoglimento del solo appello principale proposto nel procedimento civi-
le n.4341/2020 e rigetto degli altri gravami, in parziale riforma dell'impugnata sentenza
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limitatamente ai capi 6) e 7), inerenti la declaratoria di responsabilità anche di Per_1
e la sua condanna al pagamento delle spese di lite, fermo il resto:
[...]
a) rigetta la domanda proposta in primo grado da nei confronti di Parte_2
e revoca la condanna di quest'ultimo al pagamento dei danni liqui- Persona_1
dati in primo grado e delle spese di lite, condannando l pagamen- Parte_2
to delle spese del doppio grado del giudizio in favore di , spese che Persona_1
distrae in favore dell'avv. Raffaele Ferrara, dichiaratosi antistatario, e che quantifica in
€.12.000,00 per competenze oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge,
per il primo grado, ed €.12.000,00 per competenze, comprensive della fase di so-
spensiva, €. 800,00 per esborsi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per leg-
ge, per l'appello.
b) Conferma per il resto la sentenza di primo grado e condanna , CP_9
e , quali eredi di , CP_10 CP_11 Persona_2 Controparte_1
, , al pagamento delle spese di lite del presente gra-
[...] Parte_1
do - gli eredi nella misura di un terzo, l Per_2 Controparte_1
nella misura di un terzo e nella misura del residuo un terzo - spese che Parte_1
si quantificano come di seguito:
- €.16.096,00 per competenze, comprensive della fase di sospensiva e considerato l'aumento per la difesa di più parti, €. 800,00 per esborsi, oltre spese generali al 15%,
iva e cpa come per legge, in favore di e Parte_2 Parte_3 [...]
, con distrazione in favore degli avv.ti Stefano Di Foggia, Iolanda Madon- Parte_12
na, Antonietta Di Foggia, antistatari;
- €.12.000,00 per competenze, comprensive della fase di sospensiva, €. 800,00 per esborsi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, in favore di
[...]
; Parte_13
- €.12.000,00 per competenze, comprensive della fase di sospensiva, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, in favore di Controparte_13
Pagina 30 di 31 REPUBBLICA ITALIANA Corte di Appello di Napoli Nona Sezione Civile
c) Compensa per le altri parti le spese del grado di giudizio.
d) Dichiara la sussistenza, per , e CP_9 CP_10 Parte_14
[...
quali eredi di , e Persona_2 Controparte_1 CP_42
[...
dei requisiti previsti per il versamento dell'ulteriore importo pari al contributo unifi-
cato dovuto.
Così deciso il 9.12.2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
dr. SA Figliozzi dr.ssa Maria Di Lorenzo
Pagina 31 di 31
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Nona sezione civile
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Maria Di Lorenzo - Presidente -
- dr. Antonio Criscuolo Gaito - Consigliere -
- dr. SA Figliozzi - Giudice Ausiliario relatore -
ha deliberato di emettere la presente
S E N T E N Z A
nei processi civili d'appello riuniti avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere, pubblicata in data 24/09/2020 e contraddistinta dal n.
2165/2020, iscritti ai nn.4223/2020, 4433/2020 ed al 4341/2020 del ruolo generale
degli affari civili contenziosi, rimessi in decisione all'udienza del 13 maggio 2025 e pendente
TRA
, C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Anna Parte_1 C.F._1
Maisto, C.F. , e dall'avv. Francesco Maisto, C.F. C.F._2 [...]
, come da procura in calce all'atto di citazione in appello, pec: C.F._3 [...]
e Email_1 Email_2
-appellante nel proc.civ. n.4223/2020 -
E
( ) in persona del Direttore Controparte_1 P.IVA_1
Generale p.t. dott. , rappresentata e difesa – in virtù di procura alle Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA Corte di Appello di Napoli Nona Sezione Civile
liti rilasciata su foglio separato e giusta delibera di incarico n. 214 del 12/02/2021,
dall'avv. Francesca Riolo ( ) pec: C.F._4 [...]
Email_3
-appellante nel proc.civ. n.4433/2020 -
E
, C.F.: rapp.to e difeso, giusta separata Persona_1 CodiceFiscale_5
procura alle liti depositata all'interno del fascicolo telematico, dall'avv. Raffaele Ferra-
ra, C.F.: , PEC: CodiceFiscale_6 Email_4
-appellante nel proc.civ. n.4341/2020 -
E
e , rappresentati e difesi Parte_2 Parte_3 Parte_4
giusta procura alle liti dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado dagli avv. Stefano Di Foggia, avv. Iolanda Madonna e avv. Antonietta Di Foggia e con gli stessi domiciliati presso il loro studio sito in 81100 - Caserta (CE) alla Via Giotto n.13
con domicilio digitale pec: Email_5 [...]
Email_6 Email_7
-appellati -
E
C.F. C.F. CP_3 C.F._7 Controparte_4
, C.F.: , C.F._8 CP_5 C.F._9 CP_6
C.F.: , C.F.: , C.F._10 Parte_5 C.F._11 [...]
C.F.: rappresentati e difesi dall'avv. Salva- Parte_6 C.F._12
tore d'Aniello, C.F. , in virtù di procura posta in calce all'atto di C.F._13
costituzione in appello, pec: Email_8
-appellati -
E
, C.F. e P.I. , in per- Controparte_7 P.IVA_2
Pagina 2 di 31 REPUBBLICA ITALIANA Corte di Appello di Napoli Nona Sezione Civile
sona del legale rapp.te p.t. il Direttore Generale dott. , CF Controparte_8 [...]
rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Iervolino, C.F. C.F._14 [...]
, giusta procura rilasciata in calce all'atto di costituzione in appello, pec: C.F._15
Email_9
-appellata -
E
CF , C.F. CP_9 C.F._16 CP_10
, CF , tutti nella quali- C.F._17 CP_11 C.F._18
tà di eredi di (C.F. ), rappresentati e difesi, Persona_2 C.F._19
giusta procura alle liti in calce dell'atto di costituzione in appello, dall'avv. Raffaele
DR (C.F. ), pec: C.F._20 Email_10
appellanti incidentali nel proc. n. 4233/2020
E
, Controparte_12
appellato contumace
E
, in persona del l.r.p.t., P.I.: , rappresenta- Controparte_13 P.IVA_3
ta e difesa dagli avv.ti Antonio A. Iervolino C.F.: e C.F._21 CP_14
C.F.: , giusta procura alle liti a margine dell'atto di costitu-
[...] C.F._22
zione in appello, pec: Email_11
appellata
E
, in liquidazione coatta amministrativa, CP_15
- appellata contumace
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atti di citazione ritualmente notificati rispettivamente il 24.11.2020, il
25.11.2020 e il 02.12.2010 , l e Parte_1 Controparte_1
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proponevano autonomi appelli, poi riuniti, avverso la sentenza del Persona_1
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, emessa nel giudizi riuniti rubricati con il n.
700306/2010 e n. 1186/2010 del R.G.C., promossi, il primo, da Parte_2
e nei confronti di , Parte_3 Parte_4 CP_16 [...]
[...
, , Controparte_17 CP_18 Persona_1
, , , tutti convenuti, e nei riguardi di CP_19 Persona_2 Controparte_12
chiamata in causa e, il secondo, da Controparte_20 [...]
nei riguardi di Controparte_17 Controparte_21
2. Il giudizio di primo grado era promosso da e Parte_2 Parte_3
, gli ultimi due qualificatisi titolari di danno riflesso quali genitori Parte_4
del danneggiato primario nei confronti di , Parte_2 CP_16 [...]
, , , , Controparte_22 Persona_2 Parte_1 Persona_1 CP_23
, a seguito di quanto avvenuto il 7 marzo 2008 in Trentola Ducenta, alle ore
[...]
22:00 circa, quando che circolava a bordo del proprio ciclomoto- Parte_2
re in compagnia di un amico, era attinto da colpi di fucile sparati da , CP_16
che lo colpivano alla gamba sinistra. era trasportato al P.O. Mo- Parte_2
scati di con diagnosi iniziale di ferite multiple di arma da fuoco alla gamba si- CP_22
nistra e, dopo i primi controlli clinici e radiografici, veniva inviato presso l CP_24
dove l'8.3.2008 effettuava una consulenza chirurgica vascolare ad opera del
[...]
dott. Dopo controlli specialistici il paziente ritornava presso il P.O. di CP_12 CP_22
dove in pari data era sottoposto ad intervento di fasciotomia decompressiva, esegui-
to dai dottori ed con successivo controllo post operatorio indicato Pt_1 Per_2
come eseguito dal dott. . Il paziente presentava quindi una ischemia grave Per_1
dell'arto inferiore sinistro e il lunedì 10 marzo, ore 9:00, era quindi contattata la chi-
rurgia vascolare di per consulenza ed eventuale ecocolordoppler urgenti. CP_17
Nella stessa giornata era trasferito presso la Chirurgia Vascola- Parte_2
re dell ove era sottoposto ad un successivo intervento. CP_25
Pagina 4 di 31 REPUBBLICA ITALIANA Corte di Appello di Napoli Nona Sezione Civile
In virtù di tale vicenda gli attori lamentavano quindi l'addebitabilità dei danni patiti, pa-
trimoniali e non, anche riferiti alla colpa medica per le errate terapie praticate.
3. I convenuti si costituivano in giudizio, tranne pagano che restava contu- CP_16
mace, negando la sussistenza delle loro responsabilità. La chiedeva ed CP_1
otteneva di chiamare in causa che restava contumace, al fine di essere CP_26
tenuta indenne dalla eventuale condanna in virtù del contratto di assicurazione.
4. Interrotta la causa, poi riassunta, per la messa in l.c.a. di Controparte_20
all'esito dell'espletamento della prova per testi e della consulenza tecnica di ufficio,
acquisita anche la consulenza di ufficio resa nel giudizio penale, il giudice così deci-
deva: “1. dichiara la contumacia di;
2. dichiara improcedibili le do- CP_16
mande di garanzia avanzate dall' e da nei confronti della CP_18 Parte_1 [...]
3. rigetta la domanda avanzata da nei confronti CP_27 Parte_2
dell e di;
4. dichiara inammissibile la Controparte_28 Controparte_12
domanda di garanzia avanzata dell nei confronti della Controparte_28
5. rigetta le domande avanzate da e Controparte_29 Parte_3 [...]
;
6. in accoglimento per quanto di ragione della domanda proposta Parte_4
da condanna , l , in persona del le- Parte_2 CP_16 CP_1
gale rappresentante p.t., , e , al pa- Parte_1 Persona_2 Persona_1
gamento, in via solidale, in favore di della somma di € Parte_2
398.532,00 (l , , e , nei CP_1 Parte_1 Persona_2 Persona_1
limiti di € 299.699,00), oltre interessi al tasso legale dalla data del fatto illecito e fino al momento del deposito della decisione, sulla somma complessiva innanzi liquidata all'attualità (pari ad € 398.532,00) ma devalutata, in base agli indici ISTAT, al 7 mar-
zo 2008 - quale momento del fatto illecito- e, quindi, anno per anno, ed a partire dal 7
marzo 2008 e fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata;
7. condanna
[...]
, l , in persona del legale rappresentante p.t., Parte_7 CP_1 Parte_8
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nio, e , al pagamento, in via solidale, delle spese di Persona_2 Persona_1
giudizio, in favore di che si liquidano in € 465,98 ed € 16.472,00 Parte_2
per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari. Pone definitivamente a carico di
[...]
, l , , e , le Parte_9 CP_1 Parte_1 Persona_2 Persona_1
spese della TU, liquidate in favore del nominato consulente d'ufficio, con separato decreto;
8. compensa integralmente le spese di lite tra le restanti parti.”
5. proponeva appello (giudizio n. 4223/2020) contestando: Parte_1
a) la sussistenza della responsabilità dei medici e della struttura ospedaliera.
L'accaduto, secondo l'appellante, andava addebitato in via esclusiva a CP_30
e non in egual misura in capo a tutti i convenuti. Riteneva ingiusta l'esclusione
[...]
da ogni responsabilità dei medici dell Controparte_31
[... e del dott. che avrebbero dovuto trattenere il paziente e monito- Controparte_32
rarlo. Affermava come il paziente avrebbe dovuto fornire la prova, tra l'altro, del trat-
tamento sanitario mal praticato e del nesso di causalità e che detto riscontro non emergeva. La TU espletata era in contrasto con quella espletata in sede penale che escludeva qualsivoglia addebito ed il Giudice non provvedeva ad una compara-
zione delle due consulenze. Sottolineava, in punto di nesso di causalità, che l'obbligazione del professionista era di mezzi e non di risultato. Non bastava il coeffi-
ciente di probabilità desunto da leggi statistiche per dedurre la sussistenza del nesso di causalità, dovendosi verificare la sussistenza nel caso concreto, nel quale non v'era una condotta omissiva dei sanitari. Chiedeva una comparazione delle due TU
discordanti e/o il rinnovo delle operazioni peritali.
b) il grado di corresponsabilità dei medici e della struttura ospedaliera nella determi-
nazione dell'evento non indicata nella sentenza impugnata, che condannava tutti in solido, nonostante il TU le avesse specificate indicando il responsabile del CP_16
40%.
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c) l'errata quantificazione del danno perché il giudice indicava il danno totale, decur-
tava la somma corrispondente al danno che comunque sarebbe residuato e poi con-
dannava tutti i convenuti “in eguale misura”. Non considerava che le responsabilità
erano state indicate in termini diversi per ciascuno. Così concludeva: a) "Dichiarare
pienamente valido ed ammissibile l'appello proposto ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 342 e 348 bis e ter cpc, B) dichiarare l'illegittimità della impugnata sentenza per error in iudicando e in procedendo, per l'effetto rigettare la domanda attorea proposta"; C) "In via del tutto subordinata, e solo nell'ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda nei confronti dell'appellante contenere la stessa indicando con precisione il grado di responsabilità; D) "Condannare gli appellati al pagamento delle spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre IVA e CPA con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari". F) "In via istruttoria si chiede dispor-
re la convocazione dei nominati TU ( e ) in contraddittorio tra le Per_3 Per_4
parti e/o disporre il rinnovo delle operazioni peritali dichiarando la nullità di quella espletata in primo grado civile, il tutto anche alla luce delle evidenti discrasie emer-
se".
6. L'azienda , con l'appello n. 4433/2020, portava Controparte_1
all'attenzione della Corte i seguenti motivi:
- Errata individuazione del titolo responsabilità dei medici e della struttura ospedalie-
ra per la carenza del nesso di causalità tra l'attività dei medici ed il danno lamentato,
perché l'attività medica del personale dell'ospedale era stata adempiente, CP_22
priva di colpe. Era stata omessa la valutazione e la comparazione con la consulenza resa nel giudizio penale che aveva valore di “prova atipica” ed il Tribunale non avrebbe dovuto disporre nuova c.t.u. che comunque non poteva esonerare le parti dall'onus probandi gravante su di esse, posto che dalla TU espletata nel corso del giudizio penale emergeva che l'assistenza prestata era stata corretta, puntuale ed esente da censure avendo agito i medici secondo le leges artis in base al caso con-
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creto.
Impugnava la TU nella parte in cui, affrontando l'intervento dell'8.3.2008 condotto –
senza nessuna separazione tra primo e secondo operatore - dai Dottori ed Pt_1
lo qualificava come descritto in maniera molto approssimativa in cartella Per_2
clinica, tale da rendere impossibile stabilire quali compartimenti dell'arto fossero stati decompressi, ed in quale misura. Affermava, a tal proposito, come si dovesse co-
munque presumere che l'intervento era insufficiente a comprimere in modo efficace il compartimento inferiore della gamba sinistra del , come chiaramente dimo- Pt_2
strato dalla prima giornata post – operatoria. L'incompletezza della cartella clinica costituiva circostanza di fatto che il giudice non poteva utilizzare per ritenere dimo-
strata l'esistenza di un valido nesso causale tra l'operato del medico e il danno patito dal paziente, perché dalla TU resa nel giudizio penale emergeva l'esecuzione della
Cont corretta prestazione eseguita. Anche la chiedeva la rinnovazione delle opera-
zioni peritali ed il confronto tra gli elaborati.
- Erronea declaratoria di improcedibilità della domanda di chiamata in garanzia pro-
posta nei confronti di perché ex art. 289 D. Legislativo 209/2005, se il CP_26
decreto di liquidazione coatta interviene prima della formazione del giudicato, il pro-
cesso prosegue, nei confronti del commissario liquidatore e dell'impresa designata,
decorsi sei mesi dalla pubblicazione del decreto di liquidazione coatta. La domanda era quindi procedibile ed il giudice avrebbe dovuto condannare la compagnia di assi-
curazione a tenere indenne la , che concludeva per sentir: “dichiarare CP_1
l'illegittimità dell'impugnata sentenza per error in iudicando e in procedendo, per l'effetto, rigettare la domanda attorea proposta;
in via del tutto subordinata e solo nel-
la denegata ipotesi di accertamento di responsabilità del personale sanitario del Pre-
sidio di e del risarcimento nei limiti dell'effettivo dovuto, Parte_10 CP_22
rigettare le richieste di condanna nei confronti della;
in via gradata CP_1
Cont condannare la a manlevare l Controparte_33
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di Caserta di quanto dovesse essere condannata a pagare.” Con vittoria di spese e,
in via istruttoria, riconvocazione dei TU a chiarimenti o rinnovo delle operazioni pe-
ritali. Nel giudizio 4341/2020 chiedeva, nella denegata ipotesi di rigetto dell'appello da essa proposto: ”… rigettare l'appello proposto dal dott. in quanto Persona_1
infondato in fatto e diritto;
3) rigettare in ogni caso l'appello proposto dal dott. Per_1
nella ipotesi che venga accertata una sua qualsiasi responsabilità sanitaria
[...]
nell'evento dannoso per cui è causa;
3) condannare l'appellante, nella ipotesi di cui ai capi nn. 2) e 3) dianzi scritti, al pagamento delle spese e del compenso professio-
nale del giudizio, oltre IVA e CPA.”
7. proponeva l'appello n. 4341/2020: Persona_1
A) ribadiva la richiesta, già proposta in primo grado, di estromissione dal giudizio,
non avendo eseguito l'intervento o avuto un ruolo in concreto. Non era presente nei giorni seguenti, sabato e domenica. Vedeva il paziente decorsi 48 ore e quindi non si era occupato del periodo post operatorio. La gravità delle lesioni procurata dai pallini era subito emersa e, ad ogni buon conto, mancava la prova della presenza in servi-
zio nell'immediatezza dei fatti dell'appellante e le presunte colpe a lui ascrivibili. Il
TU, a pag. 24, addebitava colpe al dott. senza verificare la sua presenza Per_1
ma dichiarando che “pare abbia seguito il post operatorio…”. Erroneamente il giudice affermava che “nella prospettazione dei fatti la sua condotta è stata rappresentata quale concausa dell'evento dannoso, ferma restando la necessità di accertare la fondatezza della pretesa…..”, così non accertando nei fatti la sussistenza del nesso causale con l'opera del dott. che, nei fatti, non era presente. Per_1
B) Erroneamente non era stata addebitata la responsabilità dell'evento in via esclusi-
va a , autore del fatto lesivo, ripartendola in eguale misura tra tutti i CP_16
convenuti. La responsabilità era addebitata ai sanitari del P.O. di Dott. CP_22 CP_34
[..
e all e non anche all Per_2 Per_1 CP_1 [...]
e del Dott. , che pure avevano avuto in Controparte_35 Controparte_32
Pagina 9 di 31 REPUBBLICA ITALIANA Corte di Appello di Napoli Nona Sezione Civile
cura il paziente, e non era stato concesso credito all'elaborato peritale redatto da al-
tro consulente, il TU , nominato nell'immediatezza dell'evento nel procedi- Per_4
mento penale. In giudice non considerava che il danneggiato avrebbe dovuto dimo-
strare, tra l'altro, il trattamento sanitario mal praticato ed il nesso di causalità e nella fattispecie in esame non risultavano allegati degli estremi del comportamento com-
missivo ovvero omissivo dei sanitari della struttura sanitaria convenuta che avrebbe originato la assunta patologia e la altrettanto mancata indicazione del nesso di cau-
salità che dovrebbe - sotto il profilo dell'imputazione giuridica - collegare la prima alla seconda. L'inadempimento allegato del paziente – creditore non può essere generi-
camente dedotto, ma deve essere qualificato, e cioè “astrattamente efficiente alla produzione del danno” (così chiosa Cass. SU 577/2008).
Escludeva che sussistesse l'allegazione e prova della condotta colposa causativa del danno, il nesso causale tra la condotta inadempiente e il danno alla salute cagionato.
Anche l'obbligo di informazione era stato correttamente adempiuto.
L'attore avrebbe anche dovuto allegare per ciascuno dei sanitari il relativo profilo di responsabilità mentre, al contrario, la domanda era generica e quindi inammissibile ed improcedibile e la sentenza carente di motivazione sulla condanna in via solidale dei soli dottori , e dell . Pt_1 Per_2 Per_1 CP_36
Il giudice riteneva erroneamente non contestato che il dott. avesse seguito il Per_1
post – operatorio al contrario di quanto avvenuto ed avrebbe dovuto procedere ad una comparazione dei due elaborati peritali, il secondo dei quali escludeva ogni re-
sponsabilità.
Anche il dott. richiamava la natura di obbligazione di mezzi e non di risultato Per_1
della prestazione sanitaria e la mancata indicazione della colpa e/o omissione o erro-
re addebitata ai sanitari del P.O. di e per essi al dott. in particolare. CP_22 Per_1
Le conclusioni del TU, con l'attribuzione delle percentuali di invalidità ai medici,
erano prive di riscontro probatorio al contrario della consulenza redatta nell'ambito
Pagina 10 di 31 REPUBBLICA ITALIANA Corte di Appello di Napoli Nona Sezione Civile
del procedimento penale, secondo il quale il grave danno anatomo-funzionale che interessa il piede e la gamba sinistra dell'attore trovava piena giustificazione nella na-
tura delle lesioni riportate. Riteneva che nella condotta tenuta dai sanitari che ebbero in cura il ed in particolare di quelli dell'Ospedale di non si ravvisas- Pt_2 CP_22
sero profili di imprudenza, imperizia o di negligenza, o, più in generale, fatti di mala-
sanità.
Chiedeva quindi la rinnovazione delle operazioni peritali.
Le lesioni multiple da pallini da caccia, subite dall'attore, provocano danni tissutali enormi e, nel caso di specie, lesioni vascolari, linfatiche, muscolari, nervose, a volte catastrofiche. C'era già in P.S. un enorme ematoma della loggia muscolare posterio-
re della gamba con i polsi arteriosi periferici, che erano appena percettibili. Ne segui-
va la decisione di trasferire il paziente presso il P.O. di , per una valutazione CP_17
vascolare della lesione ed eventuale ricovero successivo.
Il paziente, giunto al P.O. di , veniva valutato dai chirurghi vascolari e sotto- CP_17
posto ad ecodoppler di gamba che mostrava pervietà dell'arteria pedidia e della tibia-
le posteriore retro-malleolare.
Il paziente doveva essere trattenuto in ambiente specializzato (chirurgia vascolare),
sì da essere seguito e monitorato congruamente:
1)si sarebbe potuta eseguire un'arteriografia, per evidenziare eventuali lesioni arte-
riose o arteriolari;
2)si sarebbe potuta misurare, con apposito dispositivo, la pressione intra-
compartimentale per via percutanea: infatti, con tale dispositivo, se la misurazione pressoria dovesse superare i 30/35 mmhg, la lesione dovrebbe essere considerata ad alto rischio, oltre tali valori il rischio di danno irreversibile è inevitabile.
Il paziente veniva invece nuovamente trasferito al P.O. di , con una semplice CP_22
relazione scritta dai chirurghi vascolari sul foglio di trasferimento, non accompagnata da documentazione attestante gli esami eseguiti, che riportava laconicamente “al
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momento non ci sono problemi, eseguire una fasciotomia se si rendesse necessario”
e, per l'appellante, in tale fase era già in atto una sindrome compartimentale acuta e l'intervento doveva essere tempestivo per poter risultare idoneo.
Presso l'ospedale di non erano adottate misure precauzionali quando si era CP_17
ancora in tempo.
Quando il dott. vedeva il paziente il lunedì mattina 08.03.2008, alle ore Per_1
08,00, dava indicazione di intervenire chirurgicamente per una fasciotomia decom-
pressiva, ancor prima che si fossero manifestati i segni evidenti e clinici di un'ischemia.
La TU sottovalutava i danni provocati nell'immediatezza della causa traumatica e non considerava come non fosse stata congrua la condotta dei chirurghi vascolari del
P.O. di al primo trasferimento mentre era stato irreprensibile il comporta- CP_17
mento nonchè il trattamento terapeutico dei chirurghi del P.O. di . CP_22
C) Errava anche la sentenza perché, all'esito di una declaratoria di responsabilità
solidale ex art. 2055 c.c. non specificava il grado di corresponsabilità di ciascun condannato precludendo all'esito del pagamento la possibilità dell'esercizio dell'azione di regresso nei confronti degli altri coobligati, pur avendo il TU indicato le rispettive percentuali D) Il giudice sbagliava anche nella quantificazione del danno perché quantificava l'intero danno, pari al 45% di IP, in € 358.555,00, decurtava l'importo pari ad € 80.906,00 corrispondente all'invalidità del 20% che comunque si sarebbe verificata, e però condannava tutte le parti tra cui lo stesso , CP_16
Cont l e i convenuti Dott. e in eguale misura senza conside- Pt_1 Per_2 Per_1
rare che il TU quantificava la causalità del danno in capo ai dott. , Per_2 Per_1
e nella sola misura del 60% individuando i singoli gradi di corresponsabilità. Pt_1
Così l'appellante concludeva: “In via preliminare: A) “Dichiarare pienamente valido ed ammissibile l'appello proposto, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 342 e 348 bis e ter c.p.c.; B) ESTROMETTERSI IL DOTT. DAL GIUDIZIO, IN Persona_1
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ASSENZA DI QUALSIASI RESPONSABILITA' NELLA PRESENTE VICENDA A
CARICO DEL MEDESIMO;
C) “Dichiarare l'illegittimità della impugnata sentenza per error in iudicando e in procedendo, per l'effetto, rigettare la domanda attorea propo-
sta”; D) "In via del tutto subordinata, nell'ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda nei confronti dell'appellante contenere la stessa indicando precisamente la percentuale di responsabilità"; In ogni caso: D) “Condannare gli appellati al paga-
mento delle spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre IVA e
CPA con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari”. E) “In via istruttoria si chiede disporre la convocazione dei nominati TU in contraddittorio tra le parti e/o disporre il rinnovo delle operazioni peritali, con la nomina di uno specialista in “Chi-
rurgia vascolare” dichiarando la nullità di quella espletata in primo grado, il tutto an-
che alla luce delle evidenti discrasie emerse”.
8. , al cui decesso subentravano gli eredi , Persona_2 CP_9 CP_10
e , proponeva appello incidentale avverso i capi della sen-
[...] CP_11
tenza di primo grado di condanna del medico al pagamento dei danni e delle spese di lite in favore degli attori (punti 6 e 7 del dispositivo) per la violazione ed errata ap-
plicazione degli artt. 40 e 41 c.p.; violazione ed errata applicazione dell'art. 194
c.p.c.; mancata applicazione dei poteri di integrazione di prova ex officio;
omissione in sentenza di qualsiasi considerazione e confutazione alle osservazioni sviluppate in comparsa conclusionale. La responsabilità attribuibile al dott. non era stata Per_2
accertata tanto che il giudice si esprimeva in termini ipotetici. I sanitari del nosoco-
mio di avevano correttamente agito, come ricapitolava valorizzando la perizia CP_22
redatta nelle indagini penali profusamente richiamata anche dagli atri appellati, nel contempo criticando la consulenza del prof. , carente anche sull'indicazione Per_3
delle specifiche colpe dei sanitari intervenuti ed omissiva nel considerare come i colpi d'arma da fuoco avessero costituito, sul piano clinico-sanitario, la causa unica del danno.
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Non era indicato il tipo di colpa addebitabile al dott. e nemmeno il Persona_2
ruolo da lui ricoperto nell'esecuzione dell'intervento chirurgico, nel corso del quale ri-
sultava essere stato semplice assistente.
Il giudice avrebbe dovuto distinguere il titolo di responsabilità imputabile a ciascun convenuto e non ricondurre la responsabilità dell'eventus damni indistintamente a tutti i soggetti comparenti, in primo luogo considerando unico re- CP_16
sponsabile.
Non avrebbe dovuto escludere la responsabilità dei medici dell , in CP_25
particolare del dott. , a cui il paziente veniva affidato in virtù del reparto spe- CP_12
cializzato in malattie vascolari. La TU sul punto, si presentava in discordanza logi-
ca con le conclusioni del Tribunale perché se fosse stata in atto una “sindrome compartimentale”, come sostenuto dal TU, il comportamento dei medici di CP_17
sarebbe stato senz'altro da censurare per aver dimesso il paziente senza approfon-
dire i controlli del caso ed eventualmente intervenire chirurgicamente;
viceversa, in caso di assenza di colpa (come da deduzioni del Giudice), allora non ci sarebbe mo-
tivo di parlare di “sindrome compartimentale”.
Illustrate le ragioni secondo le quali per l'appellante incidentale non era riscontrabile il nesso di causalità, sostanzialmente le medesime fatte proprie dagli altri appellanti,
evidenziava la correttezza dell'azione anche con riferimento al consenso informato sottoscritto dal paziente.
In merito alla cartella clinica eccepiva come non fosse stata mal tenuta e non presen-
tasse evidenti lacune, perché descriveva tutto il percorso operatorio. Oltretutto non emergeva il nesso di causalità e neppure era chiarito chi fosse tenuto all'obbligo di compilazione della cartella, di certo non da individuarsi nel dott. perché la Per_2
descrizione dell'intervento in cartella e sul registro operatorio era di competenza del primo operatore. “Non si può accettare il ragionamento del TU secondo cui si fati-
cherebbe a comprendere i ruoli svolti dal Dott. e dal Dott. in quanto Pt_1 Per_2
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questi (ruolo di primo operatore … ed aiuti) sono riportati sia sulla cartella clinica che sul registro operatorio. Ancora una volta, il Tribunale ricollega indifferentemente una responsabilità solidale in capo a tutti i comparenti senza andare ad esaminare i sin-
goli ruoli e le specifiche obbligazioni.”. Il TU indicava il dott. non presente Per_2
alle ore 8 del 08.03.2008, epoca di presa in carico del ed il medico si limi- Pt_2
tava ad eseguire scelte terapeutiche di altri (direttore di struttura – cartella clinica
) per una diagnosi clinica fatta da terzi su un paziente operato come primo CP_22
operatore dal Dott. che alle ore 9.20 (inizio dell'intervento chirurgico) non pre- Pt_1
sentava i segni e i sintomi di una sindrome compartimentale. Non poteva quindi es-
sere dichiarato responsabile.
Il TU giudicava “insufficiente” l'intervento a decomprimere in modo efficace il com-
partimento inferiore della gamba, non chiaramente indicando la porzione di gamba alla quale faceva riferimento e neppure specificando l'errore asseritamente commes-
so.
La fasciotomia era eseguita con tecnica a doppia incisione che non prevede varianti o discrezionalità dell'operatore ed era perfettamente eseguita perché produceva l'effetto di interrompere il dolore, le parestesie, il pallore, la paralisi ed assenza polsi periferici con necrosi tissutale, tanto che a circa 24 ore dall'intervento non si registra-
vano fenomeni necrotici a conferma della correttezza nell'esecuzione dell'intervento.
Il TU errava nel dubitare dell'esistenza di complicanze all'intervento di fasciotomia che prima definiva praticamente assenti salvo poi indicare “il dolore a riposo resta presente in circa il 15,4 % di pazienti, il 26,9% dei pazienti presenta dolore con l'estensione dell'arto, più del 50% dei pazienti presenta una ridotta mobilità e l'ipoanestesia anch'essa è presente in circa il 50%”” poi precisando che una quota di danno è riconducibile alla originaria ferita da arma da fuoco ed un'altra sarebbe resi-
duata ad una fasciotomia decompressiva anche se correttamente eseguita.
Così l'appellante incidentale concludeva: “- in via preliminare, sospendere a norma
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degli artt. 283 e 351 c.p.c. l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
- in accoglimento dell'appello incidentale proposto, riformare la Sentenza gravata e per l'effetto rigettare la pretesa attorea;
- nel merito, dichiarare non è provato il nesso di causalità tra l'intervento chirurgico eseguito sul le lesioni da questi lamentate;
Parte_2
- dichiarare non provata la responsabilità del Dott. sia sotto il profilo perso- Per_2
nale che solidale;
- riformare il dispositivo della Sentenza ai punti 6 e 7 di guisa da revocare la condan-
na in primo grado inflitta al Dott. sia per il risarcimento dei danni quanto per Per_2
la soccombenza di lite;
- condannare controparte al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio gra-
do di giudizio, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.
In via istruttoria:
si chiede disporre la convocazione dei nominati TU in contraddittorio tra le parti e/o disporre il rinnovo delle operazioni peritali, dichiarando la nullità di quelle svolte in primo grado. Fatta salva ogni richiesta e/o difesa aggiuntiva.”
Ad decesso del dott. si costituivano in giudizio , Persona_2 CP_9
e , eredi, chiedendo l'estromissione avendo ac- CP_10 CP_11
cettato l'eredità con beneficio di inventario, come documentavano. Facevano proprio l'appello proposto e le conclusioni formulate dal loro dante causa.
9. e , citati in giudizio quale eredi di CP_3 Controparte_4 CP_5
, eccepivano l'inammissibilità ed infondatezza degli appelli proposti CP_16
nei loro confronti avendo rinunciato all'eredità, come documentavano.
In subordine, nella denegata ipotesi di mancata estromissione, ritenute fondate le argomentazioni esposte nella presente comparsa di costituzione e risposta, voglia ri-
gettare in toto i proposti gravami nonché tutte le richieste di risarcimento danno e le
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domande formulate dalle parti avverse riferite e rivolte agli appellati sopra indicati poiché, stante il loro mancato conseguimento della qualifica di eredi del sig. CP_16
, le stesse risultano nei loro confronti, per evidente carenza di legittimazione
[...]
passiva, del tutto inammissibili, improcedibili nonché infondate sia in fatto che in dirit-
to.
Con vittoria di spese e competenze di causa.
9. l si costituiva nei giudizi di appel- Controparte_7
lo contestandone in fatto ed in diritto la fondatezza, la proponibilità, la procedibilità e l'ammissibilità di qualunque domanda proposta e pregiudizievole nei suoi confronti,
chiedendo la conferma della sentenza di primo grado nei suoi confronti. Concludeva
per sentir: “confermare la sentenza di primo grado nei confronti della convenuta l;
2. condannare al pagamento del- Controparte_7
le spese di lite chi ha evocato in giudizio l Controparte_7
.”
[...]
10. eccepiva l'inammissibilità ed infondatezza degli appelli, nulli an- Controparte_13
che per violazione perché privi della puntuale ed esauriente esposizione dei fatti ri-
chiesta obbligatoriamente dal punto 4 dell'art. 163 c.p.c. Ne eccepiva anche l'infondatezza sottolineando la correttezza della sentenza di primo grado.
Concludeva per tutti i giudizi, in via principale, per sentir dichiarare improcedibili gli appelli proposti, nonché inammissibili ex art. 342 c.p.c. e appelli infondati in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese.
11. , , si costituivano nei tre Parte_2 Parte_3 Parte_4
giudizi di gravame riuniti chiedendone il rigetto per inammissibilità ed infondatezza.
La domanda proposta in primo grado era completa e specifica e non sussisteva l'eccepita nullità ex art. 164 co. 4 c.p.c.
Peroravano la conferma della sentenza di primo grado perché corretta nelle argo-
mentazioni e conclusioni ricapitolando i principi giuridici in tema di colpa medica rite-
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nuti applicabili alla fattispecie in esame e conformi a quelli adottati dalla sentenza di primo grado. Sottolineavano la non vincolatività per il giudice civile dell'archiviazione disposta in sede penale evidenziando come le controparti non avessero presentato osservazioni alla bozza della TU redatta nel corso del primo grado a loro parere ostativi ad articolare appello sulla ritenuta erroneità della relazione. Si opponevano alla rinnovazione dell'elaborato peritale, riportavano pezzi estesi della sentenza di primo grado al fine di affermarne la compiutezza anche in punto di solidarietà e di quantificazione della somma dovuta, e concludevano per : “a) Preliminarmente, riget-
tare l'istanza di sospensione dell'esecutorietà della sentenza stante l'infondatezza della stessa per le ragioni esposte al punto F) che precede;
b) nel merito, rigettare l'appello proposto con conseguente conferma della sentenza n.2165/2020 (R.G.
700306/2010) pronunziata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
c) in ogni ca-
so, condannare la parte appellante al pagamento delle spese e del compenso pro-
fessionale del presente giudizio.”
12. Nel corso del gravame, all'esito della riunione dei tre procedimenti, la Corte, con ordinanza del 08.02.2022 si pronunciava sulla sospensiva con articolato provvedi-
mento in grado di sintetizzare le questioni poste dalle parti e la posizione assunta dal
Collegio, di diniego della sospensiva richiesta e della rinnovazione delle operazioni peritali.
L'ordinanza merita di essere richiamata. Sintetizzava i motivi di gravame proposti dal dott. e cioè: Pt_1
“I. L'incongruenza della motivazione tanto relativamente all'esclusione della respon-
sabilità della , tanto in relazione all'acritico Controparte_37
recepimento della consulenza tecnica del dr. , del tutto asintonica con Per_3
l'analoga perizia svolta in sede penale nei confronti del feritore del tutto as- CP_16
solutoria sull'operato dei medici.
2. L'errore in cui sarebbe incorso il tribunale di primo grado nell'attribuire pari grado di responsabilità tra i medici pur in presenza di un ac-
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curato distinguo di responsabilità segnalato dal c.t.u, 3. L'errore del dispositivo nella parte in cui, diversamente da quanto esposto in motivazione, tutti sono stati condan-
nati allo stesso importo”, il dott. , “…chiedendo dichiarare non prova- Persona_2
to il nesso di causalità tra l'intervento chirurgico eseguito sul e le Parte_2
lesioni da questi lamentate;
- dichiarare non provata la responsabilità del Dott. Pt_11
sia sotto il profilo personale che solidale;
- riformare il dispositivo della Senten-
[...]
za ai punti 6 e 7 di guisa da revocare la condanna in primo grado inflitta al Dott. Pt_11
sia per il risarcimento dei danni quanto per la soccombenza di lite.”, il dr.
[...] [...]
per “a. L'estrema confusione della decisione in punto di sua personale CP_38
responsabilità, non solo non essendo stato dimostrato il suo ruolo attivo nella provo-
cazione del danno, ma anche di essere stata totalmente obliterata la sua assenza nella struttura ospedaliera nei giorni topici dell'occorso; b. L'incongruenza delle risul-
tanze della c.t.u. rispetto all'elaborato svolto in sede penale e, comunque, Per_3
l'assenza di specifici e pertinenti addebiti da porre in correlazione con nesso di cau-
salità adeguato con la serie efficiente a monte, ascrivibile allo sparo del in CP_16
danno del;
c. La mancanza di distinguo tra responsabilità diverse, essendo Pt_2
ingiustificata la complessiva solidarietà attribuita;
d. L'errore della sentenza tra moti-
vazione e dispositivo, in punto di ripartizione del danno”, l si è costitui- CP_1
ta sostenendo: “I. La censurabilità della decisione in punto di assenza di mancanza di prova del nesso di causalità tra l'operato dei medici e il danno asseritamente pro-
dotto, in specie considerando la perfetta rispondenza alle regole dell'arte del loro operato, non essendo stato applicato correttamente il criterio del più probabile che non affermato dalla dottrina e dalla giurisprudenza prevalenti;
II. L'opinabilità dell'elaborato peritale del dr. , in specie alla luce dell'altra Per_3
consulenza svolta in sede penale;
III. L'erroneità del rigetto per inammissibilità della chiamata in causa della CP_39
non avendo tenuto conto il giudice di primo grado che il decreto di liquida-
[...]
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zione coatta amministrativa è intervenuto prima della formazione del giudicato, sic-
ché il processo prosegue nei confronti del commissario liquidatore e dell'impresa de-
signata”, il relatore rilevava come il consulente tecnico avesse analiticamente valuta-
to la fattispecie, “soffermandosi tanto sui danni prodotti dai colpi d'arma da fuoco,
tanto sull'operato dei medici dell'Ospedale di Aversa che eseguirono l'intervento do-
po la diagnosi vascolare dell'ospedale di , tanto l'assistenza prestata nei due CP_17
giorni successivi all'intervento, tanto l'operato del primario che, infine, allar- Per_1
mato dal decorso, rispedì il paziente a , tanto, da ultimo, l'operato dei medici CP_17
dell'ospedale di nella prima come nella seconda fase, giungendo alle con- CP_17
clusioni recepite nella sentenza, in cui, in sintesi, il dr. segnala anomalie Per_3
nell'assistenza in grado di aggravare sensibilmente il già grave danno prodotto dai colpi di arma da fuoco. Anomalie così gravi da aver fatto rischiare al paziente l'amputazione dell'arto. Anomalie che, tuttavia, non coinvolgono il personale dell'ospedale di .” CP_17
La Corte evidenziava di non rinvenire prima facie errori nella sentenza impugnata considerando che “la disparità di valutazione della perizia penale rispetto a quella ci-
vile è stata oggetto di specifico esame analitico da parte del c.t.u. , che l'ha Per_3
spiegata nel proprio elaborato e non sembra, a prima vista, sia stata particolarmente contestata nel processo di primo grado.” ”Neppure l'affermazione della sentenza che recepisce detto elaborato nelle pagine 25/26 sembra confutata con argomentazioni tecniche dirimenti, per lo più gli appellanti sottolineando la distonia di valutazioni al fi-
ne di indurre a rinnovare le operazioni peritali.” Non era stata proposta domanda di regresso da parte dei convenuti e quindi sussisteva la responsabilità solidale “di tutti coloro che contribuirono – anche con una serie causale di condotte indipendenti ma annesse ad una medesima serie causale – a cagionare il danno, essendo notorio come in siffatta ipotesi il legislatore abbia voluto rafforzare la posizione del danneg-
giato, lasciando ai coobbligati la possibilità di agire in regresso;
qui non invocato. Da
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qui l'apparente esattezza della condanna di tutti i soggetti ritenuti coinvolti per l'intero.” Per le posizioni più sfumate, del dr. e del dr. , seppure fos- Per_2 Per_1
se infinitamente meno grave la loro partecipazione al danno, ciò non di meno il prin-
cipio della responsabilità solidale li esporrebbe parimenti alle medesime conseguen-
ze di cui sopra.”
13. All'udienza del 21.10.2023 la causa era quindi trattenuta in decisione con asse-
gnazione alle parti dei termini ordinari per il deposito delle difese finali, salvo essere rimessa sul ruolo per l'intervenuta mutazione del collegio giudicante che, quindi, la tratteneva nuovamente a sentenza, senza termini, all'udienza del 13.5.2025.
Motivi della decisione
14. La Corte dichiara la carenza di legittimazione passiva di , CP_3 CP_4
e , citati in giudizio quali eredi di e che dichia-
[...] CP_5 CP_16
ravano e documentavano la rinuncia all'eredità dell'originario convenuto. Nessuno
quindi validamente subentrava a seguito del decesso dell'originario convenuto, con-
dannato in via solidale, ma ciò non implica alcuna conseguenza per la ritualità del giudizio stante la qualifica di litisconsorte facoltativo del debitore solidale (tra le tante,
Cassazione civile n. 3533/2008).
15. In merito alla posizione della posta in liquidazione coatta Controparte_20
amministrativa, la Corte precisa che subentra il commissario liquidatore nella capaci-
tà di stare in giudizio nelle controversie anche in corso (S.C. n. 2527/2004) ma che ciò non escludesse la temporanea improcedibilità del contenzioso in parte qua sino alla conclusione della fase di accertamento dello stato passivo (S.C. 1010/2004).
Con la pronuncia n. 7037/2017 la S.C. precisa come: “In caso di sottoposizione di una società di assicurazione a liquidazione coatta amministrativa, si determina la perdita della capacità processuale degli organi societari e la temporanea improcedi-
bilità, fino alla conclusione della fase amministrativa di accertamento dello stato pas-
sivo… , rilevabile anche d'ufficio e pur nella fase di cassazione. Qualsiasi credito nei
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confronti di un'impresa posta in liquidazione coatta amministrativa deve essere fatto valere in sede concorsuale, nell'ambito del procedimento di verifica affidato al com-
missario liquidatore, mentre il giudice può conoscerne in sede ordinaria solo in un momento successivo, sulle opposizioni od impugnazioni dello stato passivo formato in detta sede, determinandosi così una situazione di improponibilità, o, se proposta,
di improseguibilità della domanda. Tale principio concerne sia le domande di con-
danna che quelle di mero accertamento del credito, sicché la domanda formulata in sede di cognizione ordinaria diventa improcedibile in virtù di norme inderogabilmente poste a tutela del principio della par condicio creditorum. Finché perdura lo stato di liquidazione coatta amministrativa dell'assicuratore è inammissibile qualsiasi azione di condanna al pagamento di indennizzi assicurativi, proposta dinanzi al giudice ordi-
nario, in quanto i crediti verso il sottoposto a tale procedura concorsuale vanno in seno ad essa accertati, concorrendo i relativi creditori al riparto dell'attivo. L'eccezio-
ne di improcedibilità e improseguibilità dell'azione è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, non ricorrendo nella specie l'eccezione alla disciplina costituita dal risarcimento del danno da circolazione stradale provocato da veicoli assicurati con imprese sottoposte a liquidazione coatta amministrativa.”. Nella fattispecie in esame dell'avvenuta formazione dello stato passivo non v'è notizia e la domanda era quindi improseguibile come correttamente sancito.
16. La Corte ribadisce l'assunto secondo il quale non esisteva alcuna circostanza impeditiva per il TU nominato in sede civile, nella pienezza del contradditorio, di addivenire ad una conclusione differente rispetto l'accertamento peritale espletato nel procedimento penale. Il giudice dava chiaramente atto nella sentenza di primo grado che ciò era dovuto al fatto che il primo perito aveva incentrato l'analisi sulla causa della sindrome compartimentale, indubbiamente da rintracciarsi nel colpo di fucile che colpiva l'attore con la rosa di pallini già aperta, ma che la responsabilità dei sanitari era invece incentrata sul successivo trattamento, giudicato inidoneo, che
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provocava la quota maggiore del danno. Sul punto, che è quello nodale del giudizio,
in realtà gli appellanti non propongono specifiche doglianze, come già precisato dal-
la Corte in occasione del rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia della sen-
tenza impugnata.
17. La Ctu espletata in primo grado è certamente completa, logica, esaustiva ed as-
solutamente idonea alla ricostruzione dell'accaduto ed alla valutazione delle respon-
sabilità dei medici che intervenivano. La Corte ribadisce l'assunto di cui all'ordinanza in tema di sospensiva, già menzionata, non individuando argomentazioni tecniche di-
rimenti alle ragioni esposte dal TU che chiaramente enunciava come l'insorgenza della sindrome compartimentale fosse successiva rispetto la consulenza dell
[...]
, come l'operazione chirurgica non fosse stata ben documenta- Controparte_28
ta quanto all'espletamento e non avesse sortito utili completi effetti, la fase post ope-
ratoria caratterizzata da negligenza e l'ulteriore intervento presso l Controparte_28
ben eseguito per evitare ulteriori danni.
[...]
18. I principi giuridici da applicare in termini di ripartizione dell'onere della prova tra le parti in cause di colpa medica sono dalla Corte precisati al fine di applicarli ai moti-
vi di gravame proposti. Sono sostanzialmente pacifici da tempo, essendo costituiti innanzitutto dalla necessità, per il creditore, di dimostrare l'esistenza del nesso di causalità tra l'operato dei medici ed il danno e, per il debitore, di fornire riscontro del corretto adempimento incolpevole (S.C. 17143/2012). L'attore ha l'onere di allegare e di provare l'esistenza del rapporto di cura, in questa fattispecie pacifico, il danno, de-
scritto dalla TU, il nesso causale, anche questo emergente dalla consulenza, alle-
gando (senza dover provare) la colpa del medico, come accaduto. Il medico, inve-
ce, ha l'onere di provare che l'eventuale insuccesso dell'intervento, rispetto a quanto concordato o ragionevolmente attendibile, è dipeso da causa a sé non imputabile, e ciò, nella causa in esame, non è emerso. Trova applicazione la disciplina dettata all'art. 1218 c.c., e segg., sia nei confronti della struttura sanitaria che del medico
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(v. Cass., Sez. Un., 11/1/2008,n. 577; Cass., 13/4/2007, n. 8826). Il medico è tenuto ad una prestazione improntata alla diligenza professionale qualificata dalla specifica attività esercitata ex art. 1176 c.c., comma 2 e art. 2236 c.c., nel cui ambito va distin-
ta una diligenza professionale generica e una diligenza variamente qualificata, giac-
ché chi assume un'obbligazione nella qualità di specialista, o un'obbligazione che presuppone una tale qualità, è tenuto alla perizia che è normale della categoria
(v. Cass., 13/4/2007, n. 8826). Il criterio della normalità va valutato con riferimento al-
la diligenza media richiesta, ai sensi dell'art. 1176 c.c., comma 2, avuto riguardo alla specifica natura e alle peculiarità dell'attività esercitata (v. Cass., 13/4/2007,
n. 8826; Cass., 20/7/2005, n. 15255; Cass., 8/2/2005, n. 2538; Cass., 22/10/2003,
n. 15789; Cass., 28/11/2001, n. 15124; Cass., 21/6/1983, n. 4245).
La giurisprudenza di legittimità afferma che il medico e l'ente sanitario sono contrat-
tualmente impegnati al risultato dovuto (v. Cass., Sez. Un., 11/1/2008, n. 577;
Cass., 19/5/2004, n. 9471), quello cioè conseguibile secondo criteri di normalità, da apprezzarsi in relazione alle condizioni del paziente, alla abilità tecnica del primo e alla capacità tecnico- organizzativa del secondo (v. Cass., 13/4/2007, n. 8826; Cass.,
22/12/1999, n. 589 Cass., n. 2750/98; Cass., 8/1/1999, n. 103)..
In merito alla sussistenza del nesso causale la S.C., anche di recente, con la deci-
sione n. 25805/2024, precisa come si debba ritenere provata la causa di un evento quando quella causa è più probabile di una causa diversa o di una causa contraria,
criterio che solitamente si esprime nella formula del "più probabile che no" ed è com-
pito del giudice di merito stabilire se l'accertamento fatto dal TU consenta di ritene-
re come più probabile la causa da lui indicata, rispetto invece a cause alternative, e nel compiere questa valutazione il giudice di merito deve attenersi al concetto di pro-
babilità, non necessariamente statistico, ma altresì logico (Cass. 21530/ 2021; Cass.
2474/ 2021; Cass. 23197/ 2018). A tal riguardo la Corte non si discosta da quanto esposto dal TU e fatto proprio dal giudice in primo grado in merito all'accaduto. Il
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paziente affetto da sindrome compartimentale della gamba, frutto del colpo d'arma da fuoco, doveva essere decompresso per tutta la lunghezza dell'arto e per i suoi quattro comparti. Per il TU quando il paziente era inviato per la prima volta presso l per la consulenza vascolare “non erano ancora presenti i ricordati CP_25
segni clinici certi di sindrome compartimentale” che comunque erano indicati come
“possibilità evolutiva”. Per tale motivo non rintracciava alcuna responsabilità della
Cont locale e del dott. per tale fase della vicenda clinica non esistendo moti- CP_12
vi evidentemente per trattenere il paziente ed eseguire nuovi esami. L'AO di CP_17
chirurgia vascolare- non era responsabile per le pratiche sanitarie eseguite in occa-
sione del nuovo ricovero, successivo a quello presso la struttura di . CP_22
L'intervento eseguito a , di contro, era indicato come capace di conseguire il CP_17
salvataggio dell'arto, posto che al ricovero l'attore presentava una ischemia grave post- traumatica arto inferiore sx. Tanto, riportato in estrema sintesi con rimando alle analitiche indicazione del TU, giustificava in primo grado ed anche in appello,
l'esclusione della responsabilità della per la consulenza vascolare e CP_25
per l'intervento finale.
In merito a quanto avvenuto presso la Chirurgia Generale dell'Ospedale di CP_22
emerge l'esecuzione, da parte dei dottori ed di un intervento chirur- Pt_1 Per_2
gico, definito di fasciotomia decompressiva, senza che dalla disamina della cartella clinica possa emergere “quali compartimenti dell'arto siano stati decompressi ed in quale misura”. A tal proposito la Corte richiama il dettato giurisprudenziale ormai consolidato, di cui anche alla sentenza della S.C. n. 11224/2024 secondo la quale l'incompletezza della cartella clinica può costituire un elemento indiziario a favore del paziente, influenzando direttamente la valutazione del nesso causale tra la condotta medica e il danno subito. La cartella clinica è un documento medico-legale fonda-
mentale, non solo per la continuità assistenziale, ma anche ai fini probatori in sede giudiziaria e non è il paziente a dover dimostrare l'esatto contenuto mancante della
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documentazione, bensì è l'onere del sanitario dimostrare di aver agito secondo le buone pratiche cliniche. L'intervento fu insufficiente a decomprimere il comparto infe-
riore della gamba, come dimostrato dall'ischemia acuta dell'arto. In sostanza si verifi-
cava una complicanza che, specifica la S.C., con l'ordinanza n. 35024/2022 (con-
forme alla sentenza n. 13328/2015), costituisce un evento, insorto nel corso dell'iter terapeutico, astrattamente prevedibile ma non evitabile. Nel giudizio di responsabili-
tà medica, per superare la presunzione di cui all'art. 1218 c.c., non è sufficiente di-
mostrare che l'evento dannoso per il paziente costituisca una "complicanza", di per sé priva di rilievo sul piano giuridico. Il peggioramento delle condizioni del paziente può solo ricondursi ad un fatto o prevedibile ed evitabile, e dunque ascrivibile a colpa del medico, ovvero non prevedibile o non evitabile, sì da integrare gli estremi della causa non imputabile. Spetta al professionista superare la presunzione che le complicanze siano state determinate dalla sua responsabilità, dimostrando che siano state, invece, prodotte da un evento imprevisto ed imprevedibile secondo la di-
ligenza qualificata in base alle conoscenze tecnico-scientifiche del momento. Le
mancanze della cartella clinica impedisco il raggiungimento di tale prova da parte dei professionisti.
In merito alla fase post- operatoria il TU evidenziava come fosse stata caratterizza-
ta da negligenze per essere stati trascurati sintomi quali la scomparsa dei polsi arte-
riori periferici, e non trovava giustificazione l'inerzia tenuta per più di 18 ore sino alla richiesta tardiva di consulenza di chirurgia vascolare in . CP_17
19. In merito alla posizione dei due medici che procedevano all'operazione chirurgi-
ca la TU e la sentenza, a pag. 21 precisano come non emergesse “nessuna sepa-
razione tra primo e secondo operatore” con la conseguenza di non poter distinguere le responsabilità e comunque, osserva la Corte, in presenza di un rischio grave, evi-
dente e macroscopico, afferente le competenze professionali proprie di ciascun me-
dico, rispondono tutti i componenti dell'equipe, a prescindere dalle specifiche compe-
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tenze di ognuno. La S.C. con la sentenza n.14351/2025 statuisce che: “l'obbligo di diligenza che grava su ciascun componente dell'équipe medica concerne non solo le specifiche mansioni a lui affidate, ma anche il controllo sull'operato e sugli errori altrui che siano evidenti e non settoriali, sicché rientra tra gli obblighi di ogni singolo com-
ponente di una équipe chirurgica, sia esso in posizione sovra o sotto ordinata, anche quello di prendere visione, prima dell'operazione, della cartella clinica contenente tut-
ti i dati per verificare la necessità di adottare particolari precauzioni imposte dalla specifica condizione del paziente ed eventualmente segnalare, anche senza partico-
lari formalità, il suo motivato dissenso rispetto alle scelte chirurgiche effettuate ed alla scelta stessa di procedere all'operazione, potendo solo in tal caso esimersi dalla concorrente responsabilità dei membri dell'equipe nell'inadempimento della presta-
zione sanitaria”.
20. In merito ai diversi gradi di responsabilità personale nella causazione dell'evento la Corte ancora una volta evidenzia la necessaria applicazione del disposto dell'art. 2055 cc, la conseguente responsabilità solidale di tutti gli operatori e l'assenza di ri-
levanza in giudizio della differenziazione dei gradi di responsabilità, non essendo sta-
te proposte domande che avrebbero presupposto la disamina di tale profilo.
21. In merito al decorso post operatorio il dott. allegava di aver visto il pa- Per_1
ziente solo il lunedì mattina, cioè il 10.3.2025, quando lo inviava a per il nuo- CP_17
vo intervento, dopo i fatti del giorno precedente che avevano causato il ritardo. Il
TU invece testualmente riferiva che il dott. : “pare abbia eseguito il post- Per_1
operatorio”. Tale formula dubitativa, a fronte della netta negazione del medico di aver lavorato il sabato e la domenica, quando i fatti avvennero, in mancanza di riscontro della presenza del sanitario, convince la Corte dell'assenza del medico il fine setti-
mana e che non vi siano riscontri dell'effettivo suo coinvolgimento nella vicenda clini-
ca. Al primario assente dal servizio per ferie o per riposo settimanale non può essere ascritta una responsabilità oggettiva per gli errori dei sostituti. La colpa eventuale del
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sanitario che ha in carico la paziente non può estendersi al primario per la ragione che egli è estraneo al fatto lesivo e non è parte sostanziale e neppure è imputabile per un omesso intervento (S.C. sentenza n. 6438/15). Al primario l'errore non è
ascrivibile se non è ricondotto a una sua carente organizzazione o vigilanza e non deriva da un difetto di delega. Il primario risponde solo per colpa, ad esempio per una carente programmazione dei compiti, una insufficiente definizione di criteri dia-
gnostici e terapeutici, o un mancato controllo sull'operato dei collaboratori. Tutto ciò,
in questa fattispecie, non emerge.
22. In sintesi, quanto all'appello di : Parte_1
- Il motivo sub a) è infondato, essendo emersa la responsabilità dei medici e della struttura ospedaliera in concorso con nella causazione del danno. CP_16
La responsabilità è solidale e non era responsabile anche l . La prova CP_25
dell'adempimento, non fornita, era a carico dei medici. Il nesso di causalità è desunto su leggi statistiche secondo il principio del “più probabile che no” e dimostrava che il danno era stato causato secondo la dinamica già descritta.
- I motivi sub b) e c) sono infondati, stante il disposto dell'art. 2055 c.c.
L'appello dell va rigettato sussistendo il nesso di Controparte_1
causalità tra l'attività dei medici – inadempienti - ed il danno lamentato. In nulla vinco-
lava la consulenza resa nel giudizio penale. Non era possibile presumere nulla in fa-
vore dei medici, per le carenze della cartella clinica, per quel che concerneva l'operazione chirurgica eseguita e correttamente era stata dichiarata l'improcedibilità
della domanda di chiamata in garanzia proposta nei confronti di CP_15
L'appello di è fondato, non essendo emerso un suo ruolo attivo Persona_1
nella vicenda in esame non essendo stato presente l'otto ed il nove di marzo e non emergendo difetti di delega.
L'appello di , al cui decesso subentravano gli eredi Persona_2 Persona_5
[
, e , è infondato perché il nesso causale, come CP_10 CP_11
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esposto, emergeva in danno degli operanti e la responsabilità del medico secondo i principi della responsabilità dell'equipe medica. Le ragioni in merito ai distinguo delle responsabilità non sono rilevanti per il disposto dell'art. 2055 c.c. ed i medici dell e del dott. non erano re- Controparte_40 CP_12
sponsabili.
23. Da quanto esposto consegue la condanna degli appellanti Controparte_41
, e degli appellanti incidentali,eredi di ,
[...] Parte_1 Persona_2
a rifondere le spese di lite del grado a favore degli appellati Controparte_35
,
[...] Parte_2 Controparte_13
è tenuto al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giu- Parte_2
dizio a favore di . Persona_1
Nulla deve essere disposto per le spese dei congiunti di , legittima- CP_16
mente destinatari della domanda giudiziale non potendo essere ab origine nota la lo-
ro rinuncia all'eredità.
Le spese sono quantificate con riferimento al valore del contenzioso e con ricono-
scimento di un importo per ogni fase del giudizio compreso tra i minimi ed i medi ta-
riffari, in considerazione della matura delle questioni poste.
23. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato per Controparte_41
, e per l'appellante incidentale .
[...] Parte_1 Persona_2
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti avverso la sentenza pronunziata dal
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pubblicata in data 24/09/2020 e contraddistin-
ta dal n. 2165/2020, iscritti ai nn.4223/2020, 4433/2020 ed al 4341/2020 del ruolo ge-
nerale degli affari civili contenziosi, e sull'appello incidentale proposto nel proc. n.
4233/2020, in accoglimento del solo appello principale proposto nel procedimento civi-
le n.4341/2020 e rigetto degli altri gravami, in parziale riforma dell'impugnata sentenza
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limitatamente ai capi 6) e 7), inerenti la declaratoria di responsabilità anche di Per_1
e la sua condanna al pagamento delle spese di lite, fermo il resto:
[...]
a) rigetta la domanda proposta in primo grado da nei confronti di Parte_2
e revoca la condanna di quest'ultimo al pagamento dei danni liqui- Persona_1
dati in primo grado e delle spese di lite, condannando l pagamen- Parte_2
to delle spese del doppio grado del giudizio in favore di , spese che Persona_1
distrae in favore dell'avv. Raffaele Ferrara, dichiaratosi antistatario, e che quantifica in
€.12.000,00 per competenze oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge,
per il primo grado, ed €.12.000,00 per competenze, comprensive della fase di so-
spensiva, €. 800,00 per esborsi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per leg-
ge, per l'appello.
b) Conferma per il resto la sentenza di primo grado e condanna , CP_9
e , quali eredi di , CP_10 CP_11 Persona_2 Controparte_1
, , al pagamento delle spese di lite del presente gra-
[...] Parte_1
do - gli eredi nella misura di un terzo, l Per_2 Controparte_1
nella misura di un terzo e nella misura del residuo un terzo - spese che Parte_1
si quantificano come di seguito:
- €.16.096,00 per competenze, comprensive della fase di sospensiva e considerato l'aumento per la difesa di più parti, €. 800,00 per esborsi, oltre spese generali al 15%,
iva e cpa come per legge, in favore di e Parte_2 Parte_3 [...]
, con distrazione in favore degli avv.ti Stefano Di Foggia, Iolanda Madon- Parte_12
na, Antonietta Di Foggia, antistatari;
- €.12.000,00 per competenze, comprensive della fase di sospensiva, €. 800,00 per esborsi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, in favore di
[...]
; Parte_13
- €.12.000,00 per competenze, comprensive della fase di sospensiva, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, in favore di Controparte_13
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c) Compensa per le altri parti le spese del grado di giudizio.
d) Dichiara la sussistenza, per , e CP_9 CP_10 Parte_14
[...
quali eredi di , e Persona_2 Controparte_1 CP_42
[...
dei requisiti previsti per il versamento dell'ulteriore importo pari al contributo unifi-
cato dovuto.
Così deciso il 9.12.2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
dr. SA Figliozzi dr.ssa Maria Di Lorenzo
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