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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 14/03/2025, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3013/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice dr.ssa Valeria Gaburro Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza dell'11/03/2025, promossa da:
(C.F.: ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._1
24.11.2005, residente in Seriate (BG), con il proc. dom. avv. PAGANI LUCA, giusta procura in atti – parte ammessa in via provvisoria al beneficio del patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo n. 98/2024 - ricorrente;
nei confronti di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
BERGAMO
OGGETTO: Domanda di riconoscimento di genere femminile
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “VOGLIA il Tribunale pronunciare il provvedimento di autorizzazione alla rettifica del nome e del genere anagrafico, assegnando il nome di elezione Parte_1
di genere femminile, in luogo di quanto attribuito ab origine, ossia
[...] Controparte_1
di genere maschile, con conseguente ordine all'Ufficiale dello Stato civile del
[...]
Comune di nascita (Bergamo) alla rettificazione di nome e di genere anagrafico. Inoltre voglia concedere il permesso alla sottoposizione all'intervento chirurgico di riattribuzione
pagina 1 di 7 di sesso, se e quando il ricorrente lo riterrà utile, sulla scorta delle suesposte ragioni ampiamente descritte e alla luce dei documenti prodotti”.
Per il Pubblico Ministero: “parere favorevole”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21/05/2024, ritualmente notificato alla Procura della
Repubblica presso questo Tribunale, di anni diciotto, celibe e senza Controparte_1 prole, ha chiesto al Tribunale adito l'autorizzazione alla rettifica del nome e del genere anagrafico, assegnando il nome di elezione , di genere femminile, in luogo di quanto Pt_1 attribuito ab origine, ossia , di genere maschile, con conseguente ordine all'Ufficiale CP_1 dello Stato civile del Comune di nascita alla rettificazione di nome e di genere anagrafico;
ha chiesto, inoltre, di voler concedere il permesso alla sottoposizione all'intervento chirurgico di riattribuzione di sesso, se e quando il ricorrente lo riterrà utile.
A sostegno delle proprie domande, parte ricorrente rappresentava di aver avviato un percorso individuale caratterizzato da numerosi trattamenti medici e psicoterapeutici, così come previsto dalla normativa vigente;
ciò proprio al fine di accertare clinicamente la consapevolezza, volontarietà e irreversibilità della scelta compiuta;
che, in particolare, la disforia di genere era comprovata e documentata nella relazione redatta in data 08/12/2023 dal dott. psicologo specialista in ciclo di vita;
che, successivamente in data Persona_1
18/03/2024, a seguito di visita endocrinologica presso l'ospedale Auxologico Ariosto di
Milano, si recava presso il Reparto di Andrologia e Medicina della Controparte_1
Riproduzione dell'ospedale di Padova per essere sottoposto alla procedura di crioconservazione preventiva di liquido seminale, in previsione dell'avvio della terapia di affermazione di genere;
che dal mese di aprile 2024, dunque, aveva iniziato Controparte_1 ad assumere la terapia ormonale, ricevendo sostegno morale e spirituale sia dalla propria madre sia dal di lei marito, col quale aveva instaurato un profondo legame Persona_2 affettivo, anche in considerazione del completo disinteresse mostratogli da sempre dal padre biologico.
All'esito dell'audizione della parte ricorrente all'udienza tenutasi in data 08/10/2024, il giudice delegato disponeva l'acquisizione di documentazione medica aggiornata al fine di valutare gli esiti del percorso psicoterapeutico intrapreso dalla ricorrente, che veniva indicato come necessario dallo specialista dott. a supporto del trattamento Persona_1
pagina 2 di 7 ormonale (v. relazione del 08/12/2023), e ciò a comprova dell'assenza di elementi ostativi, sul piano psicologico, agli interventi affermativi di genere.
Acquisita ritualmente la documentazione di cui sopra, all'udienza tenutasi l'11/03/2025, la difesa di parte ricorrente precisava le conclusioni come sopra riportate e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Ebbene, il ricorso è fondato e merita accoglimento, in conformità alle conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero.
In punto di diritto, pare utile ricordare che il procedimento de quo è regolato sia dall'art. 1
Legge n. 164/1982 (“Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso”), che dispone che “La rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”, sia dall'art. 31 D. Lgs. n.
150/2011, che, al comma 4, prevedeva che “Quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato”.
Già nell'anno 2015, la Corte Costituzionale ha fornito una lettura costituzionalmente e convenzionalmente orientata delle norme contenute nella Legge n. 164/1982, escludendo il carattere necessario dell'intervento chirurgico e sancendo la libertà di autodeterminazione del singolo rispetto alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali anatomici primari, quale corollario di un'impostazione che – in coerenza con supremi valori costituzionali – rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre
l'identità di genere, nel pieno rispetto delle libertà costituzionali e dell'art. 8 Cedu (cfr. Corte
Cost. n. 221 del 21/10/2015; Cass. n. 15138 del 20/7/2015; Corte EDU 11/10/2018, ric. n.
55216/08; Corte EDU 10/3/2015, c. Turquie). Ancora recentemente la Consulta, CP_2 chiamata a pronunciarsi - questa volta - sulla lettera dell'art. 31 D. Lgs. n. 150/2011, ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso (Corte Cost., sent. n. 143 del
03/07/2024). In questa pronuncia, i giudici costituzionali riconoscono che, alla luce dell'elaborazione giurisprudenziale, Il regime autorizzatorio è divenuto tuttavia irrazionale, pagina 3 di 7 nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, e successivamente della sentenza di questa Corte n. 221 del 2015. […] tale evoluzione giurisprudenziale ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un “possibile mezzo”, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico (sentenza n. 221 del 2015). La sentenza
n. 180 del 2017 ha quindi ribadito – come già visto – che agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'«intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata». Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione.
Tale mutato quadro normativo e giurisprudenziale, in cui l'autorizzazione prevista dalla disposizione oggi censurata mostra di aver perduto ogni ragion d'essere al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato, è alla base dell'orientamento diffusosi presso la giurisprudenza di merito, che sovente autorizza l'intervento chirurgico contestualmente alla sentenza di rettificazione, e non prima e in funzione della rettificazione stessa (tra molte, da ultimo, Tribunale ordinario di Padova, sezione prima civile, sentenza
17 giugno 2024, e Tribunale ordinario di Torino, sezione settima civile, sentenza 27 marzo
2024)” (cfr. Corte Cost. cit.).
Ora, venendo al caso di specie, a parere di questo Collegio il ricorrente ha sufficientemente dimostrato – attraverso il deposito di idonea documentazione relativa ai trattamenti medici e psicoterapeutici effettuati – di aver completato un percorso individuale irreversibile di transizione, dal genere maschile al genere femminile.
Più in particolare, nella relazione medica datata 10/02/2025, a firma del dr. Persona_1 si conferma che la storia clinica permette di formulare la diagnosi di Disforia di Genere negli adolescenti e negli adulti e che risultano soddisfatti i seguenti criteri diagnostici: una marcata incongruenza tra il genere esperito e le caratteristiche sessuali primarie e secondarie;
un intenso desiderio di liberarsi delle proprie caratteristiche sessuali primarie
e secondarie;
un intenso desiderio per le caratteristiche sessuali primarie e secondarie del genere femminile;
un intenso desiderio di appartenere al genere femminile;
un intenso pagina 4 di 7 desiderio di essere trattata come appartenente al genere femminile, tutti vissuti che persistono da lungo tempo e sono associati a sofferenza clinicamente significativa e a compromissione del funzionamento in ambito sociale, relazionale e scolastico. Si legge, altresì, che per valutare il funzionamento psicologico e personologico di Controparte_1 sono stati somministrati i questionari Inventario di personalità per il DSM-5 e Personality
Assessment Inventory ed i risultati ottenuti indicano un profilo valido, in cui la maggior parte delle scale cliniche e di funzionamento non presentano indici significativi, anche se sono superiori alla norma i punteggi nell'area dell'egocentrismo, della grandiosità e della manipolatorietà, indicativi di una probabile diagnosi di disturbo di personalità nell'area narcisistica, confermata poi dall'intervista clinica;
che, comunque, questa diagnosi è coerente con le pregresse valutazioni psicodiagnostiche effettuate durante le prese in carico private e presso la UONPIA di Trescore Balneario, all'epoca in cui era Controparte_1 ancora minorenne;
che, al momento della valutazione, pare esservi un buon compenso rispetto alla sintomatologia e i vissuti sopradescritti, seppur non rappresentassero una controindicazione assoluta all'accesso alle terapie, dovevano essere monitorati e affrontati per migliorare l'efficacia del percorso di transizione e assicurarsi un buon adattamento di vita;
che, considerata la netta espressione di identità di genere femminile e la presenza di un vissuto disforico, appare necessario accogliere il bisogno di un trattamento farmacologico, pur necessariamente accompagnato dal parallelo percorso psicoterapeutico; che non si segnalano, in questo senso, alterazioni del funzionamento psicologico dalla fase di prima valutazione ma, anzi, un complessivo miglioramento del benessere psicologico soggettivo e del funzionamento globale, come evidenziato dalla riduzione della conflittualità familiare e dai primi passi verso un'autonomia lavorativa e un più concreto progetto di vita; che, nel corso dei colloqui, ha espresso l'intento di procedere con la richiesta di Controparte_1 correzione anagrafica del genere e con gli interventi di affermazione di genere (possibile mastoplastica additiva, femminilizzazione del volto, vaginoplastica) e, alla luce delle informazioni acquisite, tale richiesta appare motivata, meditata e supportata da una chiara
e matura consapevolezza di tutte le sue implicazioni; che, in definitiva, il processo di transizione sociale risulta di durata tale, secondo le linee guida internazionali, da far prevedere la sua irreversibilità (v. relazione depositata in data 06/03/2025).
Anche in sede di comparizione personale, questa Autorità Giudiziaria ha potuto apprezzare come presenti un aspetto esteriore discrepante rispetto ai dati Controparte_1 anagrafici, mostrandosi dal punto di vista estetico molto femminile, vestendo abiti pagina 5 di 7 tradizionalmente femminili ed assumendo un atteggiamento, un eloquio ed un portamento virato in senso inequivocabilmente femminile.
Sentita liberamente in udienza dal Giudice istruttore, parte ricorrente ha espresso soddisfazione per la terapia ormonale femminilizzante intrapresa nei sei mesi precedenti, pur desiderando intensamente raggiungere risultati ancor più evidenti, anche mediante interventi di chirurgia. Nel complesso, la parte ha riportato un miglioramento nella propria vita di relazione, a seguito dell'inizio della transizione sociale e medica già effettuata;
non ha mai espresso alcun momento di ripensamento rispetto al percorso fino ad oggi intrapreso (verbale udienza dell'08/10/2024).
Alla luce di tutto quanto sopra esposto ed evidenziato, il Collegio ritiene di poter affermare che il convincimento di è stabilmente orientato all'assunzione totale e Controparte_1 definitiva del genere femminile, essendo evidente una netta inversione psico-sociale nel ruolo femminile. Può pertanto affermarsi che, con una scelta consapevole e senza ripensamento alcuno, l'istante abbia completato in maniera seria e univoca il percorso teso ad ottenere la rettificazione dei dati anagrafici.
Per tutti questi motivi, preso atto della già intervenuta transizione nel genere femminile, il
Tribunale dichiara che nulla osta all'autorizzazione agli interventi e trattamenti medico- chirurgici a cui vorrà sottoporsi per adeguare i propri carattere sessuali Controparte_1 primari e secondari alla propria identità di genere, interventi e trattamenti che, come si è detto, non sono affatto necessari alla pronuncia di rettificazione anagrafica.
Alla luce delle considerazioni che precedono, va disposta la rettifica di attribuzione di sesso nei registri dello stato civile da maschile a femminile, con l'assunzione da parte della ricorrente del prenome in luogo di e, per l'effetto, va ordinato all'Ufficiale di Pt_1 CP_1 stato civile del Comune di Bergamo, dove è stato compilato l'atto di nascita, di effettuare la rettificazione nel relativo registro.
Le attestazioni di stato civile riferite alla parte ricorrente saranno rilasciate con la sola indicazione del nuovo sesso e del nuovo nome.
Le spese di lite debbono dichiararsi irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- ACCOGLIE la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso da “maschile” a
“femminile” avanzata da (nato a [...] il [...]); Controparte_1
pagina 6 di 7 - ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bergamo di provvedere alla rettifica degli atti di stato civile in riferimento al sesso (da “maschile” a “femminile”) e al prenome
(da a , con tutti gli adempimenti conseguenti di legge;
CP_1 Pt_1
- NULLA OSTA a che parte ricorrente si sottoponga a tutti gli interventi-trattamenti medico- chirurgici che riterrà opportuni per adeguare i propri caratteri ed organi sessuali, primari e secondari, da maschili a femminili;
- DICHIARA irripetibili le spese di giudizio.
MANDA alla Cancelleria per la trasmissione di copia della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bergamo, per quanto di competenza.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 13/03/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice dr.ssa Valeria Gaburro Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza dell'11/03/2025, promossa da:
(C.F.: ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._1
24.11.2005, residente in Seriate (BG), con il proc. dom. avv. PAGANI LUCA, giusta procura in atti – parte ammessa in via provvisoria al beneficio del patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo n. 98/2024 - ricorrente;
nei confronti di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
BERGAMO
OGGETTO: Domanda di riconoscimento di genere femminile
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “VOGLIA il Tribunale pronunciare il provvedimento di autorizzazione alla rettifica del nome e del genere anagrafico, assegnando il nome di elezione Parte_1
di genere femminile, in luogo di quanto attribuito ab origine, ossia
[...] Controparte_1
di genere maschile, con conseguente ordine all'Ufficiale dello Stato civile del
[...]
Comune di nascita (Bergamo) alla rettificazione di nome e di genere anagrafico. Inoltre voglia concedere il permesso alla sottoposizione all'intervento chirurgico di riattribuzione
pagina 1 di 7 di sesso, se e quando il ricorrente lo riterrà utile, sulla scorta delle suesposte ragioni ampiamente descritte e alla luce dei documenti prodotti”.
Per il Pubblico Ministero: “parere favorevole”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21/05/2024, ritualmente notificato alla Procura della
Repubblica presso questo Tribunale, di anni diciotto, celibe e senza Controparte_1 prole, ha chiesto al Tribunale adito l'autorizzazione alla rettifica del nome e del genere anagrafico, assegnando il nome di elezione , di genere femminile, in luogo di quanto Pt_1 attribuito ab origine, ossia , di genere maschile, con conseguente ordine all'Ufficiale CP_1 dello Stato civile del Comune di nascita alla rettificazione di nome e di genere anagrafico;
ha chiesto, inoltre, di voler concedere il permesso alla sottoposizione all'intervento chirurgico di riattribuzione di sesso, se e quando il ricorrente lo riterrà utile.
A sostegno delle proprie domande, parte ricorrente rappresentava di aver avviato un percorso individuale caratterizzato da numerosi trattamenti medici e psicoterapeutici, così come previsto dalla normativa vigente;
ciò proprio al fine di accertare clinicamente la consapevolezza, volontarietà e irreversibilità della scelta compiuta;
che, in particolare, la disforia di genere era comprovata e documentata nella relazione redatta in data 08/12/2023 dal dott. psicologo specialista in ciclo di vita;
che, successivamente in data Persona_1
18/03/2024, a seguito di visita endocrinologica presso l'ospedale Auxologico Ariosto di
Milano, si recava presso il Reparto di Andrologia e Medicina della Controparte_1
Riproduzione dell'ospedale di Padova per essere sottoposto alla procedura di crioconservazione preventiva di liquido seminale, in previsione dell'avvio della terapia di affermazione di genere;
che dal mese di aprile 2024, dunque, aveva iniziato Controparte_1 ad assumere la terapia ormonale, ricevendo sostegno morale e spirituale sia dalla propria madre sia dal di lei marito, col quale aveva instaurato un profondo legame Persona_2 affettivo, anche in considerazione del completo disinteresse mostratogli da sempre dal padre biologico.
All'esito dell'audizione della parte ricorrente all'udienza tenutasi in data 08/10/2024, il giudice delegato disponeva l'acquisizione di documentazione medica aggiornata al fine di valutare gli esiti del percorso psicoterapeutico intrapreso dalla ricorrente, che veniva indicato come necessario dallo specialista dott. a supporto del trattamento Persona_1
pagina 2 di 7 ormonale (v. relazione del 08/12/2023), e ciò a comprova dell'assenza di elementi ostativi, sul piano psicologico, agli interventi affermativi di genere.
Acquisita ritualmente la documentazione di cui sopra, all'udienza tenutasi l'11/03/2025, la difesa di parte ricorrente precisava le conclusioni come sopra riportate e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Ebbene, il ricorso è fondato e merita accoglimento, in conformità alle conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero.
In punto di diritto, pare utile ricordare che il procedimento de quo è regolato sia dall'art. 1
Legge n. 164/1982 (“Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso”), che dispone che “La rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”, sia dall'art. 31 D. Lgs. n.
150/2011, che, al comma 4, prevedeva che “Quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato”.
Già nell'anno 2015, la Corte Costituzionale ha fornito una lettura costituzionalmente e convenzionalmente orientata delle norme contenute nella Legge n. 164/1982, escludendo il carattere necessario dell'intervento chirurgico e sancendo la libertà di autodeterminazione del singolo rispetto alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali anatomici primari, quale corollario di un'impostazione che – in coerenza con supremi valori costituzionali – rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre
l'identità di genere, nel pieno rispetto delle libertà costituzionali e dell'art. 8 Cedu (cfr. Corte
Cost. n. 221 del 21/10/2015; Cass. n. 15138 del 20/7/2015; Corte EDU 11/10/2018, ric. n.
55216/08; Corte EDU 10/3/2015, c. Turquie). Ancora recentemente la Consulta, CP_2 chiamata a pronunciarsi - questa volta - sulla lettera dell'art. 31 D. Lgs. n. 150/2011, ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso (Corte Cost., sent. n. 143 del
03/07/2024). In questa pronuncia, i giudici costituzionali riconoscono che, alla luce dell'elaborazione giurisprudenziale, Il regime autorizzatorio è divenuto tuttavia irrazionale, pagina 3 di 7 nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, e successivamente della sentenza di questa Corte n. 221 del 2015. […] tale evoluzione giurisprudenziale ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un “possibile mezzo”, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico (sentenza n. 221 del 2015). La sentenza
n. 180 del 2017 ha quindi ribadito – come già visto – che agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'«intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata». Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione.
Tale mutato quadro normativo e giurisprudenziale, in cui l'autorizzazione prevista dalla disposizione oggi censurata mostra di aver perduto ogni ragion d'essere al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato, è alla base dell'orientamento diffusosi presso la giurisprudenza di merito, che sovente autorizza l'intervento chirurgico contestualmente alla sentenza di rettificazione, e non prima e in funzione della rettificazione stessa (tra molte, da ultimo, Tribunale ordinario di Padova, sezione prima civile, sentenza
17 giugno 2024, e Tribunale ordinario di Torino, sezione settima civile, sentenza 27 marzo
2024)” (cfr. Corte Cost. cit.).
Ora, venendo al caso di specie, a parere di questo Collegio il ricorrente ha sufficientemente dimostrato – attraverso il deposito di idonea documentazione relativa ai trattamenti medici e psicoterapeutici effettuati – di aver completato un percorso individuale irreversibile di transizione, dal genere maschile al genere femminile.
Più in particolare, nella relazione medica datata 10/02/2025, a firma del dr. Persona_1 si conferma che la storia clinica permette di formulare la diagnosi di Disforia di Genere negli adolescenti e negli adulti e che risultano soddisfatti i seguenti criteri diagnostici: una marcata incongruenza tra il genere esperito e le caratteristiche sessuali primarie e secondarie;
un intenso desiderio di liberarsi delle proprie caratteristiche sessuali primarie
e secondarie;
un intenso desiderio per le caratteristiche sessuali primarie e secondarie del genere femminile;
un intenso desiderio di appartenere al genere femminile;
un intenso pagina 4 di 7 desiderio di essere trattata come appartenente al genere femminile, tutti vissuti che persistono da lungo tempo e sono associati a sofferenza clinicamente significativa e a compromissione del funzionamento in ambito sociale, relazionale e scolastico. Si legge, altresì, che per valutare il funzionamento psicologico e personologico di Controparte_1 sono stati somministrati i questionari Inventario di personalità per il DSM-5 e Personality
Assessment Inventory ed i risultati ottenuti indicano un profilo valido, in cui la maggior parte delle scale cliniche e di funzionamento non presentano indici significativi, anche se sono superiori alla norma i punteggi nell'area dell'egocentrismo, della grandiosità e della manipolatorietà, indicativi di una probabile diagnosi di disturbo di personalità nell'area narcisistica, confermata poi dall'intervista clinica;
che, comunque, questa diagnosi è coerente con le pregresse valutazioni psicodiagnostiche effettuate durante le prese in carico private e presso la UONPIA di Trescore Balneario, all'epoca in cui era Controparte_1 ancora minorenne;
che, al momento della valutazione, pare esservi un buon compenso rispetto alla sintomatologia e i vissuti sopradescritti, seppur non rappresentassero una controindicazione assoluta all'accesso alle terapie, dovevano essere monitorati e affrontati per migliorare l'efficacia del percorso di transizione e assicurarsi un buon adattamento di vita;
che, considerata la netta espressione di identità di genere femminile e la presenza di un vissuto disforico, appare necessario accogliere il bisogno di un trattamento farmacologico, pur necessariamente accompagnato dal parallelo percorso psicoterapeutico; che non si segnalano, in questo senso, alterazioni del funzionamento psicologico dalla fase di prima valutazione ma, anzi, un complessivo miglioramento del benessere psicologico soggettivo e del funzionamento globale, come evidenziato dalla riduzione della conflittualità familiare e dai primi passi verso un'autonomia lavorativa e un più concreto progetto di vita; che, nel corso dei colloqui, ha espresso l'intento di procedere con la richiesta di Controparte_1 correzione anagrafica del genere e con gli interventi di affermazione di genere (possibile mastoplastica additiva, femminilizzazione del volto, vaginoplastica) e, alla luce delle informazioni acquisite, tale richiesta appare motivata, meditata e supportata da una chiara
e matura consapevolezza di tutte le sue implicazioni; che, in definitiva, il processo di transizione sociale risulta di durata tale, secondo le linee guida internazionali, da far prevedere la sua irreversibilità (v. relazione depositata in data 06/03/2025).
Anche in sede di comparizione personale, questa Autorità Giudiziaria ha potuto apprezzare come presenti un aspetto esteriore discrepante rispetto ai dati Controparte_1 anagrafici, mostrandosi dal punto di vista estetico molto femminile, vestendo abiti pagina 5 di 7 tradizionalmente femminili ed assumendo un atteggiamento, un eloquio ed un portamento virato in senso inequivocabilmente femminile.
Sentita liberamente in udienza dal Giudice istruttore, parte ricorrente ha espresso soddisfazione per la terapia ormonale femminilizzante intrapresa nei sei mesi precedenti, pur desiderando intensamente raggiungere risultati ancor più evidenti, anche mediante interventi di chirurgia. Nel complesso, la parte ha riportato un miglioramento nella propria vita di relazione, a seguito dell'inizio della transizione sociale e medica già effettuata;
non ha mai espresso alcun momento di ripensamento rispetto al percorso fino ad oggi intrapreso (verbale udienza dell'08/10/2024).
Alla luce di tutto quanto sopra esposto ed evidenziato, il Collegio ritiene di poter affermare che il convincimento di è stabilmente orientato all'assunzione totale e Controparte_1 definitiva del genere femminile, essendo evidente una netta inversione psico-sociale nel ruolo femminile. Può pertanto affermarsi che, con una scelta consapevole e senza ripensamento alcuno, l'istante abbia completato in maniera seria e univoca il percorso teso ad ottenere la rettificazione dei dati anagrafici.
Per tutti questi motivi, preso atto della già intervenuta transizione nel genere femminile, il
Tribunale dichiara che nulla osta all'autorizzazione agli interventi e trattamenti medico- chirurgici a cui vorrà sottoporsi per adeguare i propri carattere sessuali Controparte_1 primari e secondari alla propria identità di genere, interventi e trattamenti che, come si è detto, non sono affatto necessari alla pronuncia di rettificazione anagrafica.
Alla luce delle considerazioni che precedono, va disposta la rettifica di attribuzione di sesso nei registri dello stato civile da maschile a femminile, con l'assunzione da parte della ricorrente del prenome in luogo di e, per l'effetto, va ordinato all'Ufficiale di Pt_1 CP_1 stato civile del Comune di Bergamo, dove è stato compilato l'atto di nascita, di effettuare la rettificazione nel relativo registro.
Le attestazioni di stato civile riferite alla parte ricorrente saranno rilasciate con la sola indicazione del nuovo sesso e del nuovo nome.
Le spese di lite debbono dichiararsi irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- ACCOGLIE la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso da “maschile” a
“femminile” avanzata da (nato a [...] il [...]); Controparte_1
pagina 6 di 7 - ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bergamo di provvedere alla rettifica degli atti di stato civile in riferimento al sesso (da “maschile” a “femminile”) e al prenome
(da a , con tutti gli adempimenti conseguenti di legge;
CP_1 Pt_1
- NULLA OSTA a che parte ricorrente si sottoponga a tutti gli interventi-trattamenti medico- chirurgici che riterrà opportuni per adeguare i propri caratteri ed organi sessuali, primari e secondari, da maschili a femminili;
- DICHIARA irripetibili le spese di giudizio.
MANDA alla Cancelleria per la trasmissione di copia della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bergamo, per quanto di competenza.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 13/03/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
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