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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 30/07/2025, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione Unica
N.R.G. 434/2024
Il Giudice Mariagrazia AT,
preso atto delle note scritte sostitutive dell'udienza fisica in presenza preso atto delle “note scritte” sostitutive dell'udienza fisica in presenza depositate in data 25.6.2025 con le quali le difese hanno insistito nell'accoglimento delle rispettive conclusioni per come rassegnate nei propri atti introduttivi;
vista l'udienza figurata fissata per la rimessione della causa in decisione ex art. 281 quinquies c.p.c.,
preso atto che in forza della citata normativa la sentenza ex art. 281 quinquies c.p.c. può essere depositata telematicamente in occasione dell'udienza figurata odierna, senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di udienza figurata (id est: lettura della sentenza alla presenza delle parti;
PRONUNCIA la seguente sentenza. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Locri, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa Mariagrazia AT, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
, n.q. di erede di (nato a C.F._1 Persona_1
Gioiosa Ionica il 24.6.1953 e deceduto in Locri il 07.9.2024), rappresentato e difeso dall'Avv. ROBERTA AUTELITANO, domiciliatario, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione volontaria di erede depositata il 30.9.2024;
attore
NONCHE'
, nata a [...] il Controparte_1
19.06.1956 (c.f.: ) e ato a C.F._2 CP_2
ROSSANO il 05.02.1991 (c.f. ), quali eredi di C.F._3
nato a [...] il [...] e deceduto in Persona_1
LOCRI in data 07.09.2024, rappresentati e difesi dall'avv. Roberta
2 Autelitano, domiciliatari, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione depositata l'11.3.2025; intervenuti contro nato a [...] l'[...] CP_3
( ), rappresentato e difeso dall'Avv.to MARCO C.F._4
PASCALE, domiciliatario, giusta procura in atti;
convenuto
OGGETTO: azione negatoria servitutis
Conclusioni: come da note scritte per la precisazione delle conclusioni da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.
3- Con atto di citazione notificato in data 19.04.2024, ha Persona_1
convenuto in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Locri, allo CP_3
scopo di sentir dichiarare la inesistenza, sul terreno di sua proprietà, sito in
Gioiosa Jonica e catastalmente identificato al foglio 32, particelle 926,
1528 e 928, di alcuna servitù di passaggio pedonale e carrabile e/o di deposito di materiali a beneficio del fondo appartenente al convenuto e catastalmente identificato al foglio 32, particelle 1530 (ex particella 929),
739 e 769. In punto di fatto deve darsi atto che nelle more della celebrazione della prima udienza è deceduto e la causa è Persona_1
stata proseguita volontariamente dall'erede legittimario, Parte_1
mentre nel corso del giudizio sono intervenuti volontariamente gli altri eredi, giusta comparsa di costituzione depositata in data 11.3.2025 –
3 e i quali hanno aderito alle Controparte_1 CP_2
ragioni della originaria parte attrice.
I.
2- In sede di verifiche preliminari è stata dichiarata la contumacia di il quale si è costituito in giudizio con comparsa depositata il CP_3
19.7.2024 contestando in fatto ed in diritto le avverse pretese per le ragioni meglio esplicate nella comparsa di costituzione alla quale si fa rinvio chiedendo l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni: “- Respingere
l'actio negatoria servitutis promossa da controparte poiché assolutamente infondata in fatto e diritto, rinvenendosi documentale conferma della esistenza di servitù di passaggio a carico dei fondi di proprietà del Sig.
ed a favore di quelli di proprietà del Sig. , Persona_1 CP_3
direttamente dal rogito per Notar del 17.05.1999; - Persona_2
Dichiarare, pertanto, la esistenza della detta servitù di passaggio e, attraverso la corretta interpretazione del titolo, accertare che essa deve intendersi costituita a favore e a carico di tutti i beni oggetto di assegnazione in conto di futura divisione sul tragitto che, sguardo rivolto alla piantina planimetrica allegata al rogito divisionale, ricongiunge il tratto che costeggia la particella 926 alla particella 929 attraversando le particelle 925 e 928; - Respingere perché assolutamente infondata la eccezione di estinzione della servitù di passaggio per confusione;”, con vittoria di spese di lite.
I.
3- Istruita la causa sulla base della produzione documentale e assunzione testimoniale, rigettata l'istanza di ammissione di ctu richiesta dalla difesa di parte attrice con ordinanza resa alla udienza dell'08.1.2025 la causa è stata differita al 26.6.2025 per la decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c.
4 previa concessione dei termini per il deposito di note di precisazione delle conclusioni, comparsa conclusionale e repliche.
II.- In primo luogo va revocata la dichiarazione di contumacia di CP_3
disposta in sede di verifiche preliminari stante la costituzione in
[...]
giudizio avvenuta in data 19.7.2024 evidenziando che non sono state avanzate richieste ed eccezioni tali da aver determinato alcuna decadenza quanto meno rispetto alle domande avanzate dal convenuto. In secondo luogo va confermata l'ordinanza del 06.10.2024 di rigetto dell'istanza di ammissione di ctu, oggetto di istanza di revoca avanzata dalla difesa di per le ragioni meglio esplicate alla udienza del Parte_1
19.12.2024 da intendersi qui richiamate oltre che per le ragioni meglio esplicate nel prosieguo.
II.
2- Passando alla disamina del merito, la domanda attorea, da inquadrare nell'ambito dell'azione negatoria ex art. 949 cod. civ., va respinta, per quanto di seguito esposto.
II.1.1- Giova premettere che l'azione negatoria è un'azione di accertamento negativo, che è concessa al proprietario per far cessare eventuali molestie o turbative di fatto provocate da altri sul suo bene, oppure per far cessare eventuali molestie di diritto, cioè per far dichiarare inesistenti eventuali diritti di godimento che altri assumano vantare sulla cosa.
L'interesse a proporre l'azione sorge, dunque, allorquando venga posta in essere dal terzo un'attività implicante in concreto l'uso, che si assume abusivo, di una servitù a carico del fondo di proprietà di colui che agisce, oppure allorché, pur senza alcuna concreta attività materiale, il terzo pretenda in maniera esplicita di esercitare una determinata servitù; in ogni caso, l'azione negatoria è esperibile sia per respingere le turbative che
5 abbiano il contenuto di una servitù, sia per respingere ogni pretesa di diritto sulla cosa di proprietà dell'attore, che ne menomi la libertà e pienezza.
Per giurisprudenza costante nell'actio negatoria servitutis la titolarità del bene si pone come requisito della legittimazione attiva e per la parte che agisce è sufficiente la dimostrazione di possedere il fondo in forza di un titolo valido, mentre incombe sul convenuto l'onere di provare l'esistenza del diritto a lui spettante, in virtù di un rapporto di natura obbligatoria o reale, di compiere l'attività lamentata come lesiva dall'attore (ex multis,
Cass. 10149/04).
II.1.2- Nella specie, il convenuto ha dedotto circa l'esistenza di una servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia costituita da
[...]
cl.1921 unico proprietario dei beni in questione con atto Parte_1
pubblico stipulato ai rogiti per Notar del 17.05.1999, rep Persona_2
5746, racc. 1418, di assegnazione in conto di futura divisione dei beni pervenuti alle parti per successione alla sua morte avvenuta in data
15.01.1980.
Ebbene, la tesi difensiva di parte convenuta ha trovato riscontro sia documentale sia alla luce delle risultanze della istruttoria orale.
Per quel che in questa sede rileva deve rilevarsi che requisito per l'acquisto di detta servitù è la sua apparenza, cioè l'esistenza di segni visibili che si concretino in opere permanenti le quali costituiscano il mezzo necessario per l'esercizio della servitù e rivelino esteriormente, in modo non equivoco, la sua esistenza e l'apprezzamento di tale requisito, comportando indagini e valutazioni di fatto, spetta al giudice di merito e rimane insindacabile in sede di legittimità, se correttamente ed adeguatamente motivato (Cass.
567/70).
6 In particolare, la costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia ha per presupposto che due fondi, appartenenti in origine allo stesso proprietario, siano stati posti da lui in una situazione di oggettiva subordinazione o di servizio l'uno rispetto all'altro atta a integrare di fatto il contenuto di una servitù prediale, ed, inoltre, che tale situazione sia stata mantenuta allorché i due fondi abbiano cessato di appartenere allo stesso soggetto. Pertanto, requisito per l'acquisto della servitù per destinazione del padre di famiglia non è una manifestazione di volontà negoziale diretta alla sua costituzione, ma la sua apparenza, cioè l'esistenza di segni visibili, che si concretino in opere permanenti necessarie per l'esercizio della servitù, rivelatrici della sua esistenza (Cass. 277/97).
Peraltro le opere destinate al servizio di uno dei beni in favore dell'altro devono essere stabili, sì da escluderne la precarietà, e apparenti, in modo da render certi e manifesti a chiunque - e perciò anche l'acquirente nel bene gravato - il contenuto e le modalità di esercizio del corrispondente diritto di asservimento.
La subordinazione di un bene deve ricercarsi non già nell'intenzione del proprietario, ma nella natura delle opere, oggettivamente considerate (cfr.
Cass. 3219/14).
II.
2- Tanto premesso, nella specie, – unitamente agli altri Parte_1
eredi intervenuti di - agiscono lamentando l'attraversamento Persona_1
sia pedonale che carrabile sul proprio fondo – di proprietà esclusiva del loro comune dante causa, deceduto nelle more del giudizio - Persona_1
sito in Gioiosa Ionica -Località Maratà-, distinto nel N.C.T. del suddetto
Comune al foglio n. 32 particelle 926, 1528 e 928. In particolare, secondo la prospettazione attorea, continuerebbe a godere del CP_3
7 passaggio lungo la particella 745 (proprietà per collegare Persona_1
la SS 281 su Via Maratà, ove trovasi l'altro cancello della larghezza di mt.
5,20, accessi che permettono l'agevole e diretto transito di veicoli per trasporto merci (la cui larghezza massima per legge è di mt. 2,60), ciò nonostante essendosi riunita la proprietà delle particelle 926 e 1528 (ex
925) in capo a la servitù di passaggio pedonale e carrabile Persona_1
lato nord (costituita con l'Atto di assegnazioni in conto di futura divisione a rogito del Dott. del 17.05.1999) si sarebbe estinta per Persona_2
confusione nel tratto in cui gravava la particella 926, permanendo -quindi- solo nel tratto che, dipanandosi dalla S.S. 281, ove insiste un cancello, corre all'interno del limite destro della particella n. 370 -particella rimasta in proprietà comune pro-indiviso tra gli eredi . Per_1
Ai fini di una più agevole lettura si allega la planimetria allegata all'atto di divisione in conto di futura assegnazione esibita anche ai testi nel corso della escussione testimoniale (allegato n. 4 all'atto di citazione).
8 Orbene, l'istruttoria orale e la documentazione acquisita agli atti hanno confermato le particelle 927 e 928 fossero da sempre, ancor oggi sono, attraversate da un viale (che le separa e) che, la particella 925, si ricongiunge al tratto che costeggia la particella 926 e da lì, tramite la particella 370, giunge al cancello prospiciente, lato nord, la S.P. 281.
9 Con maggiore impegno esplicativo, è incontestato tra le parti che: i) in origine l'intero predio apparteneva al dante causa delle parti
[...]
cl. 1921) ed era composto dai seguenti cespiti, tutti siti in C.da Parte_1
Maratà di Gioiosa Jonica:
A) Porzioni di terreno in catasto al NCT al foglio 32, mappale 929 e 97 nonché locali ad uso magazzino in NCEU al foglio 32, mappale 739 e 769
e lastrico solare, stesso foglio, mappale 370 sub 3;
B) Porzioni di terreno in NCT al foglio 32, mappali 923, 924, 925 e 927;
C) Porzioni di terreno in NCT al foglio 32, mappali 926 e 928;
D) Locali uso deposito in NCT al foglio 32, particella 405, in NCEU stesso foglio, mappale 96 e, infine, abitazione ad una elevazione fuori terra in
NCEU al foglio 32, mappale 370 sub 1 con annessa corte di pertinenza esclusiva;
ii) tutte le particelle sono collegate con la S.S. 281;
iii) che con atto pubblico di assegnazione in conto di futura divisione cl. 1921 aveva disposto che: - a fossero Parte_1 CP_3
assegnati i beni di cui alla lettera A) mentre i beni di cui alle lettere B) e C) vennero assegnati rispettivamente a e a;
i beni Persona_1 Persona_3
di cui alla lettera D), esclusi dalla assegnazione e ancora oggi di proprietà comune e indivisa tra tutti i coeredi;
iv) con atto del 19.11.2014 il Sig. ha trasferito al fratello Persona_3
la proprietà dei beni di cui alla lettera C); Per_1
v) che all'art. 3 del rogito notarile le parti si sono date reciprocamente atto di come “in favore ed a carico dei beni assegnati” dovesse intendersi costituita ai sensi dell'art. 1062 c.c. servitù di passaggio pedonale e carrabile.
10 Orbene, in primo luogo la dichiarazione resa dagli aventi causa di
[...]
cl. 1921 in sede di atto pubblico di assegnazione in conto di Parte_1
futura divisione consente di ravvisare, ad avviso di chi scrive, la costituzione di una servitù volontaria pro futuro, con la conseguenza che non vi è una situazione di mera tolleranza delle parti al passaggio pedonale o carrabile, giustificato dal rapporto di parentela ma un vincolo negoziale.
In secondo luogo, anche a prescindere da tale dichiarazione, le circostanze di cui sopra consentono di ritenere che l'originario proprietario abbia voluto istituire una servitù tra i fondi poi oggetto di divisione tra gli eredi;
invero, la presenza del viale che univa i fondi alla SS281 era antecedente alla cessazione dell'appartenenza dell'immobile ad un unico proprietario che si è verificata solo posteriormente, con la divisione della comunione ereditaria. Tanto si evince anche dalle dichiarazioni dei testi escussi alla udienza del 19.12.2024 che, per l'appunto, hanno confermato sia la presenza della strada in data anteriore alla cessazione della comunione sia che lo stato dei luoghi è rimasto ad oggi immutato. In tal senso, ha riferito la teste che ha dichiarato testualmente: “Confermo che la Testimone_1
strada indicata è stata realizzata in data anteriore al 1978 e tanto posso riferire perché – come dicevo prima – per consentire agli automezzi di arrivare al negozio si era reso necessario costruire la strada;
risale al
1970-1972 e da allora ha svolto l'attività commerciale ma papà ha CP_3
voluto la strada e ha voluto che fosse lui ad intraprendere questa attività; Testim
“Confermo che lo stato dei luoghi è rimasto immutato e tanto posso dire poiché mi reco sempre durante le feste ed in estate per stare con i miei familiari;
dal 1970 si occupa dell'attività perché ha iniziato con CP_3
papà e credo si è iscritto come commerciante nel 1974”. Incidentalmente si
11 osserva che le sue dichiarazioni sono attendibili poichè, nonostante il legame di parentela (germana del convenuto e del dante causa dell'odierno attore), non ha alcun interesse personale alla vicenda avendo ceduto la sua quota di terreni, peraltro il contenuto del suo narrato ha trovato conferma nell'altro teste, il quale ha riferito Testimone_3
testualmente: “Confermo la circostanza sub 4) nel senso che nel 1997 ossia da quando ho iniziato a lavorare per il sig. esiste la strada in CP_3
questione e rispetto alla sub 3 posso riferire che dal 1997 ad oggi lo stato dei luoghi è sempre stato immutato”. Aggiungasi poi che le prove orali espletate hanno, del resto, fornito adeguato riscontro ai fatti narrati nella comparsa di costituzione, in termini di continuativo passaggio lungo la predetta strada per raggiungere la via pubblica (cfr. dichiarazioni del teste
“ADR: Confermo la circostanza sub 6 bis nel senso che la strada Tes_3
in questione viene utilizzata per il transito di autoarticolati;
ADR dell'avv.
Autelitano: “La strada in questione viene utilizzata anche dagli altri membri della famiglia”).
Per tali ragioni la domanda va respinta atteso che per giurisprudenza anche recente la servitù per destinazione del padre di famiglia è un modalità di costituzione di servitù ex lege la quale «è impedita solo dalla contraria manifestazione di volontà del proprietario dei due fondi al momento della loro separazione, che non può desumersi per facta concludentia, ma deve rinvenirsi in una clausola contrattuale con la quale si convenga esplicitamente di volere escludere il sorgere della servitù corrispondente alla situazione di fatto esistente fra i due fondi e determinata dal comportamento del comune proprietario, ovvero in una qualsiasi clausola il cui contenuto sia incompatibile con la volontà di lasciare integra ed
12 immutata la situazione di fatto che, in forza della legge, determinerebbe la nascita della servitù» (Cassazione sentenza n. 36384 del 29 dicembre
2023).
Ai fini dell'accertamento giudiziale della servitù per destinazione del padre di famiglia, il presupposto dell'effettiva situazione di asservimento di un fondo all'altro deve essere effettuato mediante la ricostruzione dello stato dei luoghi esistente nel momento in cui, per effetto dell'alienazione di uno di essi o di entrambi, i due fondi hanno cessato di appartenere al medesimo proprietario, rimanendo irrilevanti le modifiche successive.
In definitiva, è sufficiente che per configurarsi tale servitù che al momento della separazione della proprietà dei fondi il rapporto di asservimento è continuato a sussistere mentre le modifiche successive – addotte dalla odierna parte attrice, ossia la confusione dei due fondi – sono irrilevanti nel senso che, per come evidenziato dalla difesa di la servitù di CP_3
passaggio su quel tratto si è estinta per confusione in relazione alla posizione di ma non anche per Persona_1 CP_3
Solo per completezza si osserva che non può essere fondatamente valorizzata la circostanza evidenziata dalla difesa di parte attrice ed estrapolata dalle dichiarazioni della teste secondo cui il Testimone_1
tragitto in questione sarebbe stato utilizzato in via esclusiva da CP_3
mentre il germano non aveva esigenza di utilizzarlo”; per
[...] Per_1
come chiarito nel prosieguo della escussione “tra noi fratelli non c'erano stati mai litigi” dovendosi evidentemente sottintendere che non fosse precluso in alcun modo il passaggio e che questi avesse facoltà di esercitarlo o meno.
13 Per tali ragioni la domanda attorea finalizzata ad accertare l'inesistenza della servitù di passaggio va respinta stante l'accertamento di una servitù di passaggio costituita per destinazione del padre di famiglia a favore e a carico di tutti i beni oggetto di assegnazione in conto di futura divisione sul tragitto che, stando alla piantina planimetrica allegata al rogito divisionale, ricongiunge il tratto che costeggia la particella 926 alla particella 929 attraversando le particelle 925 e 928.
II.
3- Per altro verso non costituisce turbativa la condotta del convenuto che,
a spese proprie abbia apportato migliorie al bene comune, ossia al cancello di ingresso dal quale si diparte la servitù di passaggio atteso che non è stata mutata la destinazione della res né lamentata la violazione della facoltà di utilizzo. Aggiunasi che solo in sede di comparsa conclusionale e, dunque, tardivamente, sono state precisate le modalità di estrinsecazione della condotta (cfr. pag. 22 “Nulla in ordine ai cumuli di terra ed alle cisterne e bancali di legno (ormai in stato di pressoché totale abbandono) dallo stesso ammassati lungo il confine delle particelle 926 e 925 (oggi 1528) con la particella 928 di proprietà dell'attore”) mentre nulla è stato precisato in sede di citazione e di memoria ex art. 171 ter n. 1) c.p.c.
III.- Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base dei medi tariffari di cui al D.M. n. 147/22 fatta eccezione per quella istruttoria avuto riguardo alla attività difensiva svolta
(in quanto compendiata nella sola escussione testimoniale) con distrazione in favore del difensore dichiaratosi distrattario.
P.Q.M.
14 Il Tribunale di Locri, Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta iscritta al n. 434/2024 r.g. così provvede:
1) rigetta la domanda proposta da , n.q di erede di Parte_1
alla quale hanno prestato adesione Persona_1 CP_1
e nella medesima qualità stante
[...] CP_2
l'esistenza di una servitù di passaggio costituita per destinazione del padre di famiglia a favore e a carico di tutti i beni oggetto di assegnazione in conto di futura divisione sul tragitto che, stando alla piantina planimetrica allegata al rogito divisionale, ricongiunge il tratto che costeggia la particella 926 alla particella 929 attraversando le particelle 925 e 928;
2) rigetta ogni altra domanda;
3) condanna nonché gli intervenuti, in solido tra loro, Parte_1
al pagamento in favore di delle spese di lite, che CP_3
liquida in € 2.127,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Locri, 30.7.2025
Il Giudice
Mariagrazia AT
15
Sezione Unica
N.R.G. 434/2024
Il Giudice Mariagrazia AT,
preso atto delle note scritte sostitutive dell'udienza fisica in presenza preso atto delle “note scritte” sostitutive dell'udienza fisica in presenza depositate in data 25.6.2025 con le quali le difese hanno insistito nell'accoglimento delle rispettive conclusioni per come rassegnate nei propri atti introduttivi;
vista l'udienza figurata fissata per la rimessione della causa in decisione ex art. 281 quinquies c.p.c.,
preso atto che in forza della citata normativa la sentenza ex art. 281 quinquies c.p.c. può essere depositata telematicamente in occasione dell'udienza figurata odierna, senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di udienza figurata (id est: lettura della sentenza alla presenza delle parti;
PRONUNCIA la seguente sentenza. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Locri, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa Mariagrazia AT, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
, n.q. di erede di (nato a C.F._1 Persona_1
Gioiosa Ionica il 24.6.1953 e deceduto in Locri il 07.9.2024), rappresentato e difeso dall'Avv. ROBERTA AUTELITANO, domiciliatario, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione volontaria di erede depositata il 30.9.2024;
attore
NONCHE'
, nata a [...] il Controparte_1
19.06.1956 (c.f.: ) e ato a C.F._2 CP_2
ROSSANO il 05.02.1991 (c.f. ), quali eredi di C.F._3
nato a [...] il [...] e deceduto in Persona_1
LOCRI in data 07.09.2024, rappresentati e difesi dall'avv. Roberta
2 Autelitano, domiciliatari, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione depositata l'11.3.2025; intervenuti contro nato a [...] l'[...] CP_3
( ), rappresentato e difeso dall'Avv.to MARCO C.F._4
PASCALE, domiciliatario, giusta procura in atti;
convenuto
OGGETTO: azione negatoria servitutis
Conclusioni: come da note scritte per la precisazione delle conclusioni da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.
3- Con atto di citazione notificato in data 19.04.2024, ha Persona_1
convenuto in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Locri, allo CP_3
scopo di sentir dichiarare la inesistenza, sul terreno di sua proprietà, sito in
Gioiosa Jonica e catastalmente identificato al foglio 32, particelle 926,
1528 e 928, di alcuna servitù di passaggio pedonale e carrabile e/o di deposito di materiali a beneficio del fondo appartenente al convenuto e catastalmente identificato al foglio 32, particelle 1530 (ex particella 929),
739 e 769. In punto di fatto deve darsi atto che nelle more della celebrazione della prima udienza è deceduto e la causa è Persona_1
stata proseguita volontariamente dall'erede legittimario, Parte_1
mentre nel corso del giudizio sono intervenuti volontariamente gli altri eredi, giusta comparsa di costituzione depositata in data 11.3.2025 –
3 e i quali hanno aderito alle Controparte_1 CP_2
ragioni della originaria parte attrice.
I.
2- In sede di verifiche preliminari è stata dichiarata la contumacia di il quale si è costituito in giudizio con comparsa depositata il CP_3
19.7.2024 contestando in fatto ed in diritto le avverse pretese per le ragioni meglio esplicate nella comparsa di costituzione alla quale si fa rinvio chiedendo l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni: “- Respingere
l'actio negatoria servitutis promossa da controparte poiché assolutamente infondata in fatto e diritto, rinvenendosi documentale conferma della esistenza di servitù di passaggio a carico dei fondi di proprietà del Sig.
ed a favore di quelli di proprietà del Sig. , Persona_1 CP_3
direttamente dal rogito per Notar del 17.05.1999; - Persona_2
Dichiarare, pertanto, la esistenza della detta servitù di passaggio e, attraverso la corretta interpretazione del titolo, accertare che essa deve intendersi costituita a favore e a carico di tutti i beni oggetto di assegnazione in conto di futura divisione sul tragitto che, sguardo rivolto alla piantina planimetrica allegata al rogito divisionale, ricongiunge il tratto che costeggia la particella 926 alla particella 929 attraversando le particelle 925 e 928; - Respingere perché assolutamente infondata la eccezione di estinzione della servitù di passaggio per confusione;”, con vittoria di spese di lite.
I.
3- Istruita la causa sulla base della produzione documentale e assunzione testimoniale, rigettata l'istanza di ammissione di ctu richiesta dalla difesa di parte attrice con ordinanza resa alla udienza dell'08.1.2025 la causa è stata differita al 26.6.2025 per la decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c.
4 previa concessione dei termini per il deposito di note di precisazione delle conclusioni, comparsa conclusionale e repliche.
II.- In primo luogo va revocata la dichiarazione di contumacia di CP_3
disposta in sede di verifiche preliminari stante la costituzione in
[...]
giudizio avvenuta in data 19.7.2024 evidenziando che non sono state avanzate richieste ed eccezioni tali da aver determinato alcuna decadenza quanto meno rispetto alle domande avanzate dal convenuto. In secondo luogo va confermata l'ordinanza del 06.10.2024 di rigetto dell'istanza di ammissione di ctu, oggetto di istanza di revoca avanzata dalla difesa di per le ragioni meglio esplicate alla udienza del Parte_1
19.12.2024 da intendersi qui richiamate oltre che per le ragioni meglio esplicate nel prosieguo.
II.
2- Passando alla disamina del merito, la domanda attorea, da inquadrare nell'ambito dell'azione negatoria ex art. 949 cod. civ., va respinta, per quanto di seguito esposto.
II.1.1- Giova premettere che l'azione negatoria è un'azione di accertamento negativo, che è concessa al proprietario per far cessare eventuali molestie o turbative di fatto provocate da altri sul suo bene, oppure per far cessare eventuali molestie di diritto, cioè per far dichiarare inesistenti eventuali diritti di godimento che altri assumano vantare sulla cosa.
L'interesse a proporre l'azione sorge, dunque, allorquando venga posta in essere dal terzo un'attività implicante in concreto l'uso, che si assume abusivo, di una servitù a carico del fondo di proprietà di colui che agisce, oppure allorché, pur senza alcuna concreta attività materiale, il terzo pretenda in maniera esplicita di esercitare una determinata servitù; in ogni caso, l'azione negatoria è esperibile sia per respingere le turbative che
5 abbiano il contenuto di una servitù, sia per respingere ogni pretesa di diritto sulla cosa di proprietà dell'attore, che ne menomi la libertà e pienezza.
Per giurisprudenza costante nell'actio negatoria servitutis la titolarità del bene si pone come requisito della legittimazione attiva e per la parte che agisce è sufficiente la dimostrazione di possedere il fondo in forza di un titolo valido, mentre incombe sul convenuto l'onere di provare l'esistenza del diritto a lui spettante, in virtù di un rapporto di natura obbligatoria o reale, di compiere l'attività lamentata come lesiva dall'attore (ex multis,
Cass. 10149/04).
II.1.2- Nella specie, il convenuto ha dedotto circa l'esistenza di una servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia costituita da
[...]
cl.1921 unico proprietario dei beni in questione con atto Parte_1
pubblico stipulato ai rogiti per Notar del 17.05.1999, rep Persona_2
5746, racc. 1418, di assegnazione in conto di futura divisione dei beni pervenuti alle parti per successione alla sua morte avvenuta in data
15.01.1980.
Ebbene, la tesi difensiva di parte convenuta ha trovato riscontro sia documentale sia alla luce delle risultanze della istruttoria orale.
Per quel che in questa sede rileva deve rilevarsi che requisito per l'acquisto di detta servitù è la sua apparenza, cioè l'esistenza di segni visibili che si concretino in opere permanenti le quali costituiscano il mezzo necessario per l'esercizio della servitù e rivelino esteriormente, in modo non equivoco, la sua esistenza e l'apprezzamento di tale requisito, comportando indagini e valutazioni di fatto, spetta al giudice di merito e rimane insindacabile in sede di legittimità, se correttamente ed adeguatamente motivato (Cass.
567/70).
6 In particolare, la costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia ha per presupposto che due fondi, appartenenti in origine allo stesso proprietario, siano stati posti da lui in una situazione di oggettiva subordinazione o di servizio l'uno rispetto all'altro atta a integrare di fatto il contenuto di una servitù prediale, ed, inoltre, che tale situazione sia stata mantenuta allorché i due fondi abbiano cessato di appartenere allo stesso soggetto. Pertanto, requisito per l'acquisto della servitù per destinazione del padre di famiglia non è una manifestazione di volontà negoziale diretta alla sua costituzione, ma la sua apparenza, cioè l'esistenza di segni visibili, che si concretino in opere permanenti necessarie per l'esercizio della servitù, rivelatrici della sua esistenza (Cass. 277/97).
Peraltro le opere destinate al servizio di uno dei beni in favore dell'altro devono essere stabili, sì da escluderne la precarietà, e apparenti, in modo da render certi e manifesti a chiunque - e perciò anche l'acquirente nel bene gravato - il contenuto e le modalità di esercizio del corrispondente diritto di asservimento.
La subordinazione di un bene deve ricercarsi non già nell'intenzione del proprietario, ma nella natura delle opere, oggettivamente considerate (cfr.
Cass. 3219/14).
II.
2- Tanto premesso, nella specie, – unitamente agli altri Parte_1
eredi intervenuti di - agiscono lamentando l'attraversamento Persona_1
sia pedonale che carrabile sul proprio fondo – di proprietà esclusiva del loro comune dante causa, deceduto nelle more del giudizio - Persona_1
sito in Gioiosa Ionica -Località Maratà-, distinto nel N.C.T. del suddetto
Comune al foglio n. 32 particelle 926, 1528 e 928. In particolare, secondo la prospettazione attorea, continuerebbe a godere del CP_3
7 passaggio lungo la particella 745 (proprietà per collegare Persona_1
la SS 281 su Via Maratà, ove trovasi l'altro cancello della larghezza di mt.
5,20, accessi che permettono l'agevole e diretto transito di veicoli per trasporto merci (la cui larghezza massima per legge è di mt. 2,60), ciò nonostante essendosi riunita la proprietà delle particelle 926 e 1528 (ex
925) in capo a la servitù di passaggio pedonale e carrabile Persona_1
lato nord (costituita con l'Atto di assegnazioni in conto di futura divisione a rogito del Dott. del 17.05.1999) si sarebbe estinta per Persona_2
confusione nel tratto in cui gravava la particella 926, permanendo -quindi- solo nel tratto che, dipanandosi dalla S.S. 281, ove insiste un cancello, corre all'interno del limite destro della particella n. 370 -particella rimasta in proprietà comune pro-indiviso tra gli eredi . Per_1
Ai fini di una più agevole lettura si allega la planimetria allegata all'atto di divisione in conto di futura assegnazione esibita anche ai testi nel corso della escussione testimoniale (allegato n. 4 all'atto di citazione).
8 Orbene, l'istruttoria orale e la documentazione acquisita agli atti hanno confermato le particelle 927 e 928 fossero da sempre, ancor oggi sono, attraversate da un viale (che le separa e) che, la particella 925, si ricongiunge al tratto che costeggia la particella 926 e da lì, tramite la particella 370, giunge al cancello prospiciente, lato nord, la S.P. 281.
9 Con maggiore impegno esplicativo, è incontestato tra le parti che: i) in origine l'intero predio apparteneva al dante causa delle parti
[...]
cl. 1921) ed era composto dai seguenti cespiti, tutti siti in C.da Parte_1
Maratà di Gioiosa Jonica:
A) Porzioni di terreno in catasto al NCT al foglio 32, mappale 929 e 97 nonché locali ad uso magazzino in NCEU al foglio 32, mappale 739 e 769
e lastrico solare, stesso foglio, mappale 370 sub 3;
B) Porzioni di terreno in NCT al foglio 32, mappali 923, 924, 925 e 927;
C) Porzioni di terreno in NCT al foglio 32, mappali 926 e 928;
D) Locali uso deposito in NCT al foglio 32, particella 405, in NCEU stesso foglio, mappale 96 e, infine, abitazione ad una elevazione fuori terra in
NCEU al foglio 32, mappale 370 sub 1 con annessa corte di pertinenza esclusiva;
ii) tutte le particelle sono collegate con la S.S. 281;
iii) che con atto pubblico di assegnazione in conto di futura divisione cl. 1921 aveva disposto che: - a fossero Parte_1 CP_3
assegnati i beni di cui alla lettera A) mentre i beni di cui alle lettere B) e C) vennero assegnati rispettivamente a e a;
i beni Persona_1 Persona_3
di cui alla lettera D), esclusi dalla assegnazione e ancora oggi di proprietà comune e indivisa tra tutti i coeredi;
iv) con atto del 19.11.2014 il Sig. ha trasferito al fratello Persona_3
la proprietà dei beni di cui alla lettera C); Per_1
v) che all'art. 3 del rogito notarile le parti si sono date reciprocamente atto di come “in favore ed a carico dei beni assegnati” dovesse intendersi costituita ai sensi dell'art. 1062 c.c. servitù di passaggio pedonale e carrabile.
10 Orbene, in primo luogo la dichiarazione resa dagli aventi causa di
[...]
cl. 1921 in sede di atto pubblico di assegnazione in conto di Parte_1
futura divisione consente di ravvisare, ad avviso di chi scrive, la costituzione di una servitù volontaria pro futuro, con la conseguenza che non vi è una situazione di mera tolleranza delle parti al passaggio pedonale o carrabile, giustificato dal rapporto di parentela ma un vincolo negoziale.
In secondo luogo, anche a prescindere da tale dichiarazione, le circostanze di cui sopra consentono di ritenere che l'originario proprietario abbia voluto istituire una servitù tra i fondi poi oggetto di divisione tra gli eredi;
invero, la presenza del viale che univa i fondi alla SS281 era antecedente alla cessazione dell'appartenenza dell'immobile ad un unico proprietario che si è verificata solo posteriormente, con la divisione della comunione ereditaria. Tanto si evince anche dalle dichiarazioni dei testi escussi alla udienza del 19.12.2024 che, per l'appunto, hanno confermato sia la presenza della strada in data anteriore alla cessazione della comunione sia che lo stato dei luoghi è rimasto ad oggi immutato. In tal senso, ha riferito la teste che ha dichiarato testualmente: “Confermo che la Testimone_1
strada indicata è stata realizzata in data anteriore al 1978 e tanto posso riferire perché – come dicevo prima – per consentire agli automezzi di arrivare al negozio si era reso necessario costruire la strada;
risale al
1970-1972 e da allora ha svolto l'attività commerciale ma papà ha CP_3
voluto la strada e ha voluto che fosse lui ad intraprendere questa attività; Testim
“Confermo che lo stato dei luoghi è rimasto immutato e tanto posso dire poiché mi reco sempre durante le feste ed in estate per stare con i miei familiari;
dal 1970 si occupa dell'attività perché ha iniziato con CP_3
papà e credo si è iscritto come commerciante nel 1974”. Incidentalmente si
11 osserva che le sue dichiarazioni sono attendibili poichè, nonostante il legame di parentela (germana del convenuto e del dante causa dell'odierno attore), non ha alcun interesse personale alla vicenda avendo ceduto la sua quota di terreni, peraltro il contenuto del suo narrato ha trovato conferma nell'altro teste, il quale ha riferito Testimone_3
testualmente: “Confermo la circostanza sub 4) nel senso che nel 1997 ossia da quando ho iniziato a lavorare per il sig. esiste la strada in CP_3
questione e rispetto alla sub 3 posso riferire che dal 1997 ad oggi lo stato dei luoghi è sempre stato immutato”. Aggiungasi poi che le prove orali espletate hanno, del resto, fornito adeguato riscontro ai fatti narrati nella comparsa di costituzione, in termini di continuativo passaggio lungo la predetta strada per raggiungere la via pubblica (cfr. dichiarazioni del teste
“ADR: Confermo la circostanza sub 6 bis nel senso che la strada Tes_3
in questione viene utilizzata per il transito di autoarticolati;
ADR dell'avv.
Autelitano: “La strada in questione viene utilizzata anche dagli altri membri della famiglia”).
Per tali ragioni la domanda va respinta atteso che per giurisprudenza anche recente la servitù per destinazione del padre di famiglia è un modalità di costituzione di servitù ex lege la quale «è impedita solo dalla contraria manifestazione di volontà del proprietario dei due fondi al momento della loro separazione, che non può desumersi per facta concludentia, ma deve rinvenirsi in una clausola contrattuale con la quale si convenga esplicitamente di volere escludere il sorgere della servitù corrispondente alla situazione di fatto esistente fra i due fondi e determinata dal comportamento del comune proprietario, ovvero in una qualsiasi clausola il cui contenuto sia incompatibile con la volontà di lasciare integra ed
12 immutata la situazione di fatto che, in forza della legge, determinerebbe la nascita della servitù» (Cassazione sentenza n. 36384 del 29 dicembre
2023).
Ai fini dell'accertamento giudiziale della servitù per destinazione del padre di famiglia, il presupposto dell'effettiva situazione di asservimento di un fondo all'altro deve essere effettuato mediante la ricostruzione dello stato dei luoghi esistente nel momento in cui, per effetto dell'alienazione di uno di essi o di entrambi, i due fondi hanno cessato di appartenere al medesimo proprietario, rimanendo irrilevanti le modifiche successive.
In definitiva, è sufficiente che per configurarsi tale servitù che al momento della separazione della proprietà dei fondi il rapporto di asservimento è continuato a sussistere mentre le modifiche successive – addotte dalla odierna parte attrice, ossia la confusione dei due fondi – sono irrilevanti nel senso che, per come evidenziato dalla difesa di la servitù di CP_3
passaggio su quel tratto si è estinta per confusione in relazione alla posizione di ma non anche per Persona_1 CP_3
Solo per completezza si osserva che non può essere fondatamente valorizzata la circostanza evidenziata dalla difesa di parte attrice ed estrapolata dalle dichiarazioni della teste secondo cui il Testimone_1
tragitto in questione sarebbe stato utilizzato in via esclusiva da CP_3
mentre il germano non aveva esigenza di utilizzarlo”; per
[...] Per_1
come chiarito nel prosieguo della escussione “tra noi fratelli non c'erano stati mai litigi” dovendosi evidentemente sottintendere che non fosse precluso in alcun modo il passaggio e che questi avesse facoltà di esercitarlo o meno.
13 Per tali ragioni la domanda attorea finalizzata ad accertare l'inesistenza della servitù di passaggio va respinta stante l'accertamento di una servitù di passaggio costituita per destinazione del padre di famiglia a favore e a carico di tutti i beni oggetto di assegnazione in conto di futura divisione sul tragitto che, stando alla piantina planimetrica allegata al rogito divisionale, ricongiunge il tratto che costeggia la particella 926 alla particella 929 attraversando le particelle 925 e 928.
II.
3- Per altro verso non costituisce turbativa la condotta del convenuto che,
a spese proprie abbia apportato migliorie al bene comune, ossia al cancello di ingresso dal quale si diparte la servitù di passaggio atteso che non è stata mutata la destinazione della res né lamentata la violazione della facoltà di utilizzo. Aggiunasi che solo in sede di comparsa conclusionale e, dunque, tardivamente, sono state precisate le modalità di estrinsecazione della condotta (cfr. pag. 22 “Nulla in ordine ai cumuli di terra ed alle cisterne e bancali di legno (ormai in stato di pressoché totale abbandono) dallo stesso ammassati lungo il confine delle particelle 926 e 925 (oggi 1528) con la particella 928 di proprietà dell'attore”) mentre nulla è stato precisato in sede di citazione e di memoria ex art. 171 ter n. 1) c.p.c.
III.- Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base dei medi tariffari di cui al D.M. n. 147/22 fatta eccezione per quella istruttoria avuto riguardo alla attività difensiva svolta
(in quanto compendiata nella sola escussione testimoniale) con distrazione in favore del difensore dichiaratosi distrattario.
P.Q.M.
14 Il Tribunale di Locri, Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta iscritta al n. 434/2024 r.g. così provvede:
1) rigetta la domanda proposta da , n.q di erede di Parte_1
alla quale hanno prestato adesione Persona_1 CP_1
e nella medesima qualità stante
[...] CP_2
l'esistenza di una servitù di passaggio costituita per destinazione del padre di famiglia a favore e a carico di tutti i beni oggetto di assegnazione in conto di futura divisione sul tragitto che, stando alla piantina planimetrica allegata al rogito divisionale, ricongiunge il tratto che costeggia la particella 926 alla particella 929 attraversando le particelle 925 e 928;
2) rigetta ogni altra domanda;
3) condanna nonché gli intervenuti, in solido tra loro, Parte_1
al pagamento in favore di delle spese di lite, che CP_3
liquida in € 2.127,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Locri, 30.7.2025
Il Giudice
Mariagrazia AT
15