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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 05/11/2025, n. 483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 483 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 237/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE –GIUDICE DEL LAVORO
Il tribunale di Terni, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dottoressa MI RA, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. 237/2024 posta in deliberazione all'udienza del 5 novembre 2025 tra:
, in proprio e della Controparte_1 Controparte_2
con sede in Terni, Strada di Sabbione, n in persona del
[...]
l.r.p.t. , in qualità di obbligata solidale, rappresentati Controparte_1
e difesi dall'avvocato Luca Passoni, come da procura in atti
-ricorrente
E
con sede legale in Roma, via Ciro il Grande n.21, in persona CP_3 del direttore –legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Terni, viale della Stazione n.5, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avvocati Giulia Renzetti e Manuela
Varani giusta procura generale conferita con atto pubblico del Notaio di Roma del 21 luglio 2015 rep. N.80974 Persona_1
-resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 8 marzo 2024 e ritualmente notificato,
, in proprio e della Controparte_1 Controparte_2 le ordinanze di ingiunzione n. OI - 001637515 e n. OI -
[...]
001637504, con cui l' ha richiesto il pagamento delle sanzioni CP_4 amministrative per l'omesso/ritardato versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali dovute, rispettivamente, per gli anni
2016 e 2017, relative alla posizione dell'azienda individuale di cui il ricorrente è rappresentante legale
Eccepiva la decadenza per violazione dell'art. 14 Legge 689/81 per omessa notifica. L' era incorso nella decadenza per mancato CP_4 rispetto dei termini di notifica atteso che, a fronte di un'omissione contributiva per gli anni 2016 e 2017, in realtà l'atto di accertamento recava la data del 15 febbraio 2019 e veniva notificata il 9 febbraio
2024.
Assumeva che, a mente dell'art. 9 D.Lgs. 8/2016, l'autorità amministrativa è tenuta a notificare gli estremi della violazione entro il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti penali, per le trasgressioni precedenti alla sua entrata in vigore, il “vuoto” normativo circa gli effetti dell'inosservanza di tale termine (non specificati dall'art. 9) è logicamente e agevolmente colmabile, seguendo il rinvio dell'art. 6 D.Lgs. 8/2016, tramite il ricorso all'ultimo comma dell'art. 14 L.689/81, ritenendo quindi che la violazione del termine, con riferimento al soggetto destinatario della notificazione tardiva, comporti l'estinzione dell'obbligazione sanzionatoria.
Si costituiva in giudizio, con articolata memoria, l' chiedendo il CP_3 rigetto del ricorso poiché infondato in fatto e in diritto.
La causa di natura documentale, sulle conclusioni indicate la causa veniva discussa e decisa come da sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 429, primo comma, c.p.c. come modificato dall'art. 53, secondo comma, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in assenza delle parti. Occorre anzitutto dare atto della tempestività del ricorso, in quanto proposto entro i termini previsti dall'art. 6 d.lgs. 150/2011, sì come richiamato dall'art. 22 l. 689/1981.
Questo giudice intende aderire ai condivisibili orientamenti della giurisprudenza di merito, alle cui condivisibili motivazioni, per l'analogia delle questioni proposte e della situazione processuale, può farsi riferimento ex art. 118 disp. att. c.p.c. recependole anche nella loro chiarezza espositiva.
Va, preliminarmente, evidenziato come gli atti impugnati risultano emessi ai sensi dell'art. 2, co. 1 bis, D.L. 12.9.1983 n. 463 (conv., con modifiche, in legge 11 novembre 1983 n. 638), con il quale è stato previsto che “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma
1[i.e.: ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20,21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153], per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre 5 anni e con la multa fino a euro
1.032. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso
[n.d.r.]. Il datore di lavoro non è punibile, ne' assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”. Tale comma risulta così formulata a seguito dell'ultimo intervento di modifica avvenuto in forza dell'articolo 3, comma 6, del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, nell'ambito dell'intervento di depenalizzazione operato a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67. L'art. 6 del
D.lgs. n. 8 cit. prevede che “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”. La materia è dunque regolata dalle disposizioni che vanno dall'art. 1 all'art. 31 della l. 689/1981, “in quanto applicabili”.
Occorre verificare se l'art. 14 L. n. 689/1981 sia applicabile agli illeciti depenalizzati ai sensi del D. Lgvo n. 8/2016, il quale prevede una particolare causa di non punibilità (art. 2 comma 1 bis L.
638/1983 come riformulato dall'art. 3 comma 6 D.lgs. n. 8/2016), e, nel caso di trasmissione degli atti alla autorità amministrativa, disciplina una particolare ipotesi di estinzione del procedimento relativa all'illecito commesso anteriormente alla depenalizzazione
(artt. 8 e 9), senza disporre alcuna deroga. Di contro, prevede invece, espressamente, l'applicabilità delle disposizioni di cui L. n. 689/1981, in quanto compatibili (art. 6 e art. 9 ultimo comma).
Il D. Lgvo n. 8/2016, ad esclusione della disciplina della trasmissione degli atti alla autorità amministrativa da parte dell'autorità giudiziaria penale, non disciplina alcun aspetto relativo all'accertamento dell'illecito, la contestazione dell'illecito, l'applicazione della sanzione, ambiti nei quali è inevitabile fare riferimento alla disciplina ordinaria.
L'applicabilità dell'art. 14 l. 689/1981 è riconosciuta anche dalla
Circolare numero 32 del 25-02-2022, secondo cui “In particolare, il provvedimento di archiviazione può essere adottato in presenza delle seguenti circostanze: omissis - omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della legge n. 689/1981; - decorso del termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (cfr. l'articolo 28 della legge n. 689/1981)”.
Ciò posto, va innanzitutto evidenziato che il ricorso appare tempestivo, in quanto proposto entro i termini previsti dall'art. 6 del d.lgs. 150/2011, a cui rimanda l'art. 22 l. 689/1981.
L'art. 14 l. 689/1981 prevede che: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione.
Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall' articolo 137 , terzo comma, del medesimo codice. Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”. Per l'applicazione di tale disposizione, occorre poi ricordare che, in forza dell'articolo 103, comma 6-bis, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, il termine previsto dall'art. 14 l. 689/1981 è rimasto sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 (98 giorni). Per quanto concerne l'individuazione del dies a quo del termine di decadenza, va ricordato come, secondo la giurisprudenza di legittimità, compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario alla
Amministrazione per giungere a una completa conoscenza dell'illecito
(Cassazione civile sez. un., 31/10/2019, n.28210)…» (cfr. sentenza n.
811/2023 del Tribunale di Catania, sezione lavoro).
Ebbene, nel caso di specie tale dies a quo può essere individuato all'epoca della scadenza dei contributi omessi, per le ordinanze ingiunzione aventi ad oggetto sanzioni relative a violazioni commesse nel periodo successivo all'entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016, e alla data di entrata in vigore del citato D.Lgs. 8/2016 (ovvero 6.2.2016), per le ordinanze ingiunzione aventi ad oggetto sanzioni relative a violazioni commesse nel periodo antecedente l'entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016, venendo in entrambi i casi in rilievo violazioni facilmente rilevabili dall' , che non implicano particolari aggravi CP_3 istruttori, né sul punto sono stati introdotti argomenti tesi a fornire elementi di segno contrario.
D'altronde, l'art. 6 del d.lgs n.8 del 2016 facendo riferimento alle norme delle sezioni I e II del capo I della L.689/81 pur non richiamano espressamente l'art 14 citato, lo fa indirettamente essendo l'art 14 compreso tra le citate disposizioni, l'art 9 D.lgs.
8/2016 secondo cui l'autorità amministrativa è tenuta a notificare gli estremi della violazione entro il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti penali, effettivamente non prevede una sanzione all'inosservanza di tale termine, ma tale vuoto è colmabile seguendo il rinvio dell'art. 6 D.Lgs. 8/2016, tramite il ricorso all'ultimo comma dell'art. 14 L.689/81, ritenendo quindi che la violazione del termine, con riferimento al soggetto destinatario della notificazione tardiva, comporti l'estinzione dell'obbligazione sanzionatoria (cfr. Corte
d'Appello di Torino sentenza n.89/2023).
Dagli atti non sono emersi altresì elementi che consentano di ritenere complessa o particolarmente laboriosa l'attività di verifica dell'omissione, trattandosi di omissioni contributive alla scadenza, automaticamente rilevabili dall'Istituto.
Nella specie, quindi, a fronte di contributi relativi all'anno 2016 e
2017 oggetto della violazione di cui agli atti di diffida sottesi all'ordinanza - ingiunzione n. OI-001637515 relativa ad atto di CP_3 accertamento n. .8000.15/02/2019.0021468 del 15/02/2019 CP_3 riferita all'anno 2017 e all'ordinanza - ingiunzione n. OI- CP_3
001637504 relativa ad atto di accertamento n.
.8000.15/02/2019.0021463 del 15/02/2019 riferita all'anno 2016 CP_3 sono state entrambe notificate solamente in data 09.02.2024.
Anche laddove si volesse ritenere di accordare un ulteriore termine di
30, 60 o 90, giorni all'Istituto, per procedere alle attività propedeutiche alla rilevazione dell'omissione contributiva, e dunque si ritenesse di differire il termine di decorrenza della decadenza in tale misura, il risultato non muterebbe, poiché le contestazioni delle rilevate omissioni risulterebbero comunque perfezionate tardivamente.
Deve dunque trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14, l. 689/1981, secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Le spese di lite seguono la soccombenza – anche virtuale – e devono essere poste a carico dell' nella misura liquidata in dispositivo sulla base dei criteri di cui al d.m. n. 55/2014, come aggiornato dal d.M. n.
147/2022, alla luce dei minimi, in ragione della qualità delle parti, tenuto conto del valore della causa, determinato sulla base dell'ammontare delle sanzioni amministrative portate nelle ordinanze ingiunzione avversate, sì come rideterminate dall' ai sensi dell'art. 23
d.l. n. 48/2023 e distratte in favore dei difensori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nei confronti nella causa iscritta al n. 237/2024 R.G.A.C.: CP_3
1) annulla le ordinanze ingiunzione opposte n. OI-001637504 e . OI-
P.IVA_1
2)condanna l' al pagamento delle spese processuali in favore del CP_3 ricorrente, liquidate in complessivi € 1863,5 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario (15%), IVA e CAP.
Terni, 5 novembre 2025
Il giudice
MI RA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE –GIUDICE DEL LAVORO
Il tribunale di Terni, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dottoressa MI RA, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. 237/2024 posta in deliberazione all'udienza del 5 novembre 2025 tra:
, in proprio e della Controparte_1 Controparte_2
con sede in Terni, Strada di Sabbione, n in persona del
[...]
l.r.p.t. , in qualità di obbligata solidale, rappresentati Controparte_1
e difesi dall'avvocato Luca Passoni, come da procura in atti
-ricorrente
E
con sede legale in Roma, via Ciro il Grande n.21, in persona CP_3 del direttore –legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Terni, viale della Stazione n.5, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avvocati Giulia Renzetti e Manuela
Varani giusta procura generale conferita con atto pubblico del Notaio di Roma del 21 luglio 2015 rep. N.80974 Persona_1
-resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 8 marzo 2024 e ritualmente notificato,
, in proprio e della Controparte_1 Controparte_2 le ordinanze di ingiunzione n. OI - 001637515 e n. OI -
[...]
001637504, con cui l' ha richiesto il pagamento delle sanzioni CP_4 amministrative per l'omesso/ritardato versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali dovute, rispettivamente, per gli anni
2016 e 2017, relative alla posizione dell'azienda individuale di cui il ricorrente è rappresentante legale
Eccepiva la decadenza per violazione dell'art. 14 Legge 689/81 per omessa notifica. L' era incorso nella decadenza per mancato CP_4 rispetto dei termini di notifica atteso che, a fronte di un'omissione contributiva per gli anni 2016 e 2017, in realtà l'atto di accertamento recava la data del 15 febbraio 2019 e veniva notificata il 9 febbraio
2024.
Assumeva che, a mente dell'art. 9 D.Lgs. 8/2016, l'autorità amministrativa è tenuta a notificare gli estremi della violazione entro il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti penali, per le trasgressioni precedenti alla sua entrata in vigore, il “vuoto” normativo circa gli effetti dell'inosservanza di tale termine (non specificati dall'art. 9) è logicamente e agevolmente colmabile, seguendo il rinvio dell'art. 6 D.Lgs. 8/2016, tramite il ricorso all'ultimo comma dell'art. 14 L.689/81, ritenendo quindi che la violazione del termine, con riferimento al soggetto destinatario della notificazione tardiva, comporti l'estinzione dell'obbligazione sanzionatoria.
Si costituiva in giudizio, con articolata memoria, l' chiedendo il CP_3 rigetto del ricorso poiché infondato in fatto e in diritto.
La causa di natura documentale, sulle conclusioni indicate la causa veniva discussa e decisa come da sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 429, primo comma, c.p.c. come modificato dall'art. 53, secondo comma, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in assenza delle parti. Occorre anzitutto dare atto della tempestività del ricorso, in quanto proposto entro i termini previsti dall'art. 6 d.lgs. 150/2011, sì come richiamato dall'art. 22 l. 689/1981.
Questo giudice intende aderire ai condivisibili orientamenti della giurisprudenza di merito, alle cui condivisibili motivazioni, per l'analogia delle questioni proposte e della situazione processuale, può farsi riferimento ex art. 118 disp. att. c.p.c. recependole anche nella loro chiarezza espositiva.
Va, preliminarmente, evidenziato come gli atti impugnati risultano emessi ai sensi dell'art. 2, co. 1 bis, D.L. 12.9.1983 n. 463 (conv., con modifiche, in legge 11 novembre 1983 n. 638), con il quale è stato previsto che “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma
1[i.e.: ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20,21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153], per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre 5 anni e con la multa fino a euro
1.032. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso
[n.d.r.]. Il datore di lavoro non è punibile, ne' assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”. Tale comma risulta così formulata a seguito dell'ultimo intervento di modifica avvenuto in forza dell'articolo 3, comma 6, del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, nell'ambito dell'intervento di depenalizzazione operato a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67. L'art. 6 del
D.lgs. n. 8 cit. prevede che “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”. La materia è dunque regolata dalle disposizioni che vanno dall'art. 1 all'art. 31 della l. 689/1981, “in quanto applicabili”.
Occorre verificare se l'art. 14 L. n. 689/1981 sia applicabile agli illeciti depenalizzati ai sensi del D. Lgvo n. 8/2016, il quale prevede una particolare causa di non punibilità (art. 2 comma 1 bis L.
638/1983 come riformulato dall'art. 3 comma 6 D.lgs. n. 8/2016), e, nel caso di trasmissione degli atti alla autorità amministrativa, disciplina una particolare ipotesi di estinzione del procedimento relativa all'illecito commesso anteriormente alla depenalizzazione
(artt. 8 e 9), senza disporre alcuna deroga. Di contro, prevede invece, espressamente, l'applicabilità delle disposizioni di cui L. n. 689/1981, in quanto compatibili (art. 6 e art. 9 ultimo comma).
Il D. Lgvo n. 8/2016, ad esclusione della disciplina della trasmissione degli atti alla autorità amministrativa da parte dell'autorità giudiziaria penale, non disciplina alcun aspetto relativo all'accertamento dell'illecito, la contestazione dell'illecito, l'applicazione della sanzione, ambiti nei quali è inevitabile fare riferimento alla disciplina ordinaria.
L'applicabilità dell'art. 14 l. 689/1981 è riconosciuta anche dalla
Circolare numero 32 del 25-02-2022, secondo cui “In particolare, il provvedimento di archiviazione può essere adottato in presenza delle seguenti circostanze: omissis - omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della legge n. 689/1981; - decorso del termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (cfr. l'articolo 28 della legge n. 689/1981)”.
Ciò posto, va innanzitutto evidenziato che il ricorso appare tempestivo, in quanto proposto entro i termini previsti dall'art. 6 del d.lgs. 150/2011, a cui rimanda l'art. 22 l. 689/1981.
L'art. 14 l. 689/1981 prevede che: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione.
Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall' articolo 137 , terzo comma, del medesimo codice. Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”. Per l'applicazione di tale disposizione, occorre poi ricordare che, in forza dell'articolo 103, comma 6-bis, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, il termine previsto dall'art. 14 l. 689/1981 è rimasto sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 (98 giorni). Per quanto concerne l'individuazione del dies a quo del termine di decadenza, va ricordato come, secondo la giurisprudenza di legittimità, compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario alla
Amministrazione per giungere a una completa conoscenza dell'illecito
(Cassazione civile sez. un., 31/10/2019, n.28210)…» (cfr. sentenza n.
811/2023 del Tribunale di Catania, sezione lavoro).
Ebbene, nel caso di specie tale dies a quo può essere individuato all'epoca della scadenza dei contributi omessi, per le ordinanze ingiunzione aventi ad oggetto sanzioni relative a violazioni commesse nel periodo successivo all'entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016, e alla data di entrata in vigore del citato D.Lgs. 8/2016 (ovvero 6.2.2016), per le ordinanze ingiunzione aventi ad oggetto sanzioni relative a violazioni commesse nel periodo antecedente l'entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016, venendo in entrambi i casi in rilievo violazioni facilmente rilevabili dall' , che non implicano particolari aggravi CP_3 istruttori, né sul punto sono stati introdotti argomenti tesi a fornire elementi di segno contrario.
D'altronde, l'art. 6 del d.lgs n.8 del 2016 facendo riferimento alle norme delle sezioni I e II del capo I della L.689/81 pur non richiamano espressamente l'art 14 citato, lo fa indirettamente essendo l'art 14 compreso tra le citate disposizioni, l'art 9 D.lgs.
8/2016 secondo cui l'autorità amministrativa è tenuta a notificare gli estremi della violazione entro il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti penali, effettivamente non prevede una sanzione all'inosservanza di tale termine, ma tale vuoto è colmabile seguendo il rinvio dell'art. 6 D.Lgs. 8/2016, tramite il ricorso all'ultimo comma dell'art. 14 L.689/81, ritenendo quindi che la violazione del termine, con riferimento al soggetto destinatario della notificazione tardiva, comporti l'estinzione dell'obbligazione sanzionatoria (cfr. Corte
d'Appello di Torino sentenza n.89/2023).
Dagli atti non sono emersi altresì elementi che consentano di ritenere complessa o particolarmente laboriosa l'attività di verifica dell'omissione, trattandosi di omissioni contributive alla scadenza, automaticamente rilevabili dall'Istituto.
Nella specie, quindi, a fronte di contributi relativi all'anno 2016 e
2017 oggetto della violazione di cui agli atti di diffida sottesi all'ordinanza - ingiunzione n. OI-001637515 relativa ad atto di CP_3 accertamento n. .8000.15/02/2019.0021468 del 15/02/2019 CP_3 riferita all'anno 2017 e all'ordinanza - ingiunzione n. OI- CP_3
001637504 relativa ad atto di accertamento n.
.8000.15/02/2019.0021463 del 15/02/2019 riferita all'anno 2016 CP_3 sono state entrambe notificate solamente in data 09.02.2024.
Anche laddove si volesse ritenere di accordare un ulteriore termine di
30, 60 o 90, giorni all'Istituto, per procedere alle attività propedeutiche alla rilevazione dell'omissione contributiva, e dunque si ritenesse di differire il termine di decorrenza della decadenza in tale misura, il risultato non muterebbe, poiché le contestazioni delle rilevate omissioni risulterebbero comunque perfezionate tardivamente.
Deve dunque trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14, l. 689/1981, secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Le spese di lite seguono la soccombenza – anche virtuale – e devono essere poste a carico dell' nella misura liquidata in dispositivo sulla base dei criteri di cui al d.m. n. 55/2014, come aggiornato dal d.M. n.
147/2022, alla luce dei minimi, in ragione della qualità delle parti, tenuto conto del valore della causa, determinato sulla base dell'ammontare delle sanzioni amministrative portate nelle ordinanze ingiunzione avversate, sì come rideterminate dall' ai sensi dell'art. 23
d.l. n. 48/2023 e distratte in favore dei difensori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nei confronti nella causa iscritta al n. 237/2024 R.G.A.C.: CP_3
1) annulla le ordinanze ingiunzione opposte n. OI-001637504 e . OI-
P.IVA_1
2)condanna l' al pagamento delle spese processuali in favore del CP_3 ricorrente, liquidate in complessivi € 1863,5 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario (15%), IVA e CAP.
Terni, 5 novembre 2025
Il giudice
MI RA