TRIB
Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 17/02/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bologna
- sezione prima civile - composto dai magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Francesca Neri Giudice, dott.ssa Alessandra Villecco Giudice onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9798/2024 r.g., promossa da nata a [...] il [...] (c.f. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
e nato ad [...] il [...] (c.f. Parte_2 C.F._2
), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Fabio Pezone del Foro di Chieti
[...]
- ricorrenti con l'intervento del
Pubblico Ministero avente ad oggetto: “separazione consensuale dei coniugi”.
Conclusioni dei ricorrenti:
“il difensore dei ricorrenti conclude chiedendo che il Tribunale pronunci la separazione personale dei coniugi, alle condizioni dagli stessi concordate e riportate nel ricorso e nel verbale dell'odierna udienza del 28 gennaio 2025”.
Il Pubblico Ministero non ha rassegnato le proprie conclusioni.
Il Tribunale, visto il ricorso congiunto per la separazione consensuale depositato il 30 luglio 2024 nell'interesse dei coniugi e Parte_1 Parte_2
osservato che i coniugi, sentiti all'udienza del 28 gennaio 2025, hanno confermato la volontà di separarsi e l'intervenuto accordo, sottoscrivendo il relativo verbale;
1 rilevato che il Pubblico Ministero non ha rassegnato le proprie conclusioni;
considerato, quanto all'intervento del Pubblico Ministero, che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui, “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile”, “è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass., sez. I, 24 maggio 2005, n. 10894, Cass., sez. I,
26 marzo 2015, n. 6136, Cass., sez. VI-1, ord. 23 giugno 2020, n. 12254); osservato, nella fattispecie in esame, che il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati comunicati alla Procura della Repubblica il 6 settembre 2024 e che la circostanza che il Pubblico Ministero non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio;
rilevato che dagli atti e dai documenti prodotti risulta che i ricorrenti hanno contratto matrimonio il 21 agosto 2021 a Chieti e che dalla loro unione sono nati i figli
(il 21 agosto 2015) e (il 10 luglio 2018); Per_1 Per_2
osservato che la separazione personale dei coniugi deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale fra gli stessi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dai ricorrenti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate fra i coniugi non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono ai due figli minorenni un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
considerato che
fra le condizioni concordate dai ricorrenti in sede di domanda congiunta di separazione consensuale, confermata all'udienza del 28 gennaio 2025, è previsto il trasferimento immobiliare regolato dalle clausole riportate nel verbale
2 dell'udienza sottoscritto dai ricorrenti di persona dinanzi al cancelliere e che di seguito si trascrivono:
“13. TRASFERIMENTO IMMOBILIARE
A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, anche ai sensi dell'art. 1376 c.c., i IGg. e a mente del Parte_1 Parte_2
Protocollo per i procedimenti in materia di famiglia e persone, assunto dal Tribunale di Bologna dd. 08.07.2022, punto 2.12, intendono effettuare il seguente trasferimento immobiliare, da attuarsi direttamente in sede di omologa della separazione, con effetti a far data dalla sentenza di separazione personale, avvalendosi di un Ausiliario avvocato già designato dal Giudice.
CLAUSOLA DI TRASFERIMENTO IMMOBILIARE nell'ambito della separazione personale dei coniugi
13.1 CONSENSO E OGGETTO
Il IG. ex art. 1376 c.c., cede e trasferisce alla IG.ra Parte_2 Parte_1
che accetta e acquista, il diritto di proprietà del diritto di proprietà per ½ (un
[...]
mezzo) in regime di comunione legale con la moglie, dei seguenti n. 2 (due) terreni distinti al Nuovo Catasto Terreni del Comune di Alanno (PE), alla Via della Fonte
Sant'Angelo come segue:
- (a) Foglio 17, particella n. 245, terreno di natura agricola, di 16 (sedici) are e 80
(ottanta) centiare, semin arbor, classe 2, mq. 1.680, Rendita Catastale € 9,54, Rendita
Agraria € 8,68;
- (b) Foglio 18, particella n. 173, terreno di natura agricola, di are 22 (ventidue) e 97
(novantasette) centiare, semin arbor uliveto, classe 2, mq. 2.297, Rendita Catastale €
13,05, Rendita Agraria € 11,86.
In confine con: ragioni , su tre lati, con strada comunale Parte_1
Fonte Sant'Angelo.
Le Parti dichiarano che i terreni di cui all'oggetto sono totalmente privi di fabbricati.
3 All'unità immobiliare in oggetto compete la comproprietà pro quota delle parti comuni, tali per legge, titolo e destinazione.
13.2 PROVENIENZA
La quota di comproprietà del bene in oggetto è pervenuta alla parte cedente, IG.
[...]
coniuge in regime di comunione legale, per acquisto con atto di vendita a Parte_2
ministero Notaio Dott. Notaio in Chieti, iscritto nel Ruolo dei Persona_3
Distretti Riuniti di Chieti, Lanciano e Vasto, del 24.02.2022, Repertorio n. 11096,
Raccolta 8100, trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Pescara il 09.03.2022, al Registro Generale n. 3556 e Registro Particolare n. 2537, che qui si richiama integralmente, registrato a Chieti il 09.03.2022, al n. 1053, Serie 1T.
La quota in oggetto viene trasferita con riferimento al bene descritto preso a corpo, nello stato di diritto e di fatto in cui attualmente si trova con ogni inerente diritto, uso, azione, ragione, pertinenza, servitù se e come abbiano ragione legale di esistere e con quelli richiamati o costituiti con il citato atto di provenienza.
13.3 GARANZIE E IPOTECA
La Parte cedente garantisce il rilievo della Parte cessionaria in caso di danni, liti, molestie ed evizione e viene esonerata dal fornire qualsivoglia documentazione.
La Parte cedente garantisce la piena proprietà, la libera disponibilità e la legittima provenienza del bene in oggetto, nonché la sua libertà da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, oneri anche fiscali e diritti reali a terzi spettanti.
13.4 DICHIARAZIONI URBANISTICHE
Ai sensi della vigente normativa urbanistica ed edilizia la parte cedente IG.
[...]
dichiara che non sono intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici Parte_2
relative ai terreni in oggetto successivamente al rilascio, da parte del Comune di Alanno
(PE), del Certificato di Destinazione Urbanistica il 25.10.2024 Prot. n. 11030 che, in originale, si allega a far parte integrante del presente atto (cfr. all. A).
La IG.ra conferma dette dichiarazioni. Parte_1
13.5 CONFORMITA' CATASTALE
4 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 19, co. 14, del d.l. n. 78/2010 convertito nella Legge n.
122/2010 la Parte cedente, IG. Parte_2
- precisa che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati, riguardano i terreni raffigurati nella:
- planimetria relativa al terreno di cui al Foglio n. 17, Particella n. 245, Protocollo pratica n. T386305/2024 che si allega a far parte integrante del presente verbale (cfr. all. B);
- planimetria relativa al terreno di cui al Foglio n. 18, Particella n. 173, Protocollo pratica T387382/2024, che si allega a far parte integrante del presente verbale (cfr. all.
C);
- dichiara, e la Parte cessionaria, IG.ra ne prende atto, che i dati Parte_1
catastali e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto;
- dichiara che esiste la conformità tra gli intestatari catastali e le risultanze dei registri immobiliari.
13.6 ESCLUSIONE DI PRELAZIONE AGRARIA
Per quanto occorrer possa, le Parti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della Legge 26 maggio 1965, n. 590 ed art. 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817 e della vigente normativa in materia di prelazione agraria, dichiarano che i trasferimenti dei terreni in oggetto non rientrano tra quelli che danno luogo all'insorgere del diritto di prelazione dei confinanti in quanto i trasferimenti avvengono ai fini della regolamentazione dei rapporti economici e patrimoniali dei coniugi in sede di separazione personale.
13.8 ASSENZA DI UN MEDIATORE E CORRISPETTIVO
Le Parti, consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000
n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, con riferimento a tutti i trasferimenti di cui al presente atto dichiarano che:
- a) non si sono avvalse di alcun mediatore immobiliare;
- b) non è previsto alcun corrispettivo in danaro.
13.9 RINUNCIA ALL'IPOTECA LEGALE
5 La Parte cedente, IG. rinuncia all'ipoteca legale. Parte_2
13.10 EFFETTI
Gli effetti attivi e passivi del presente atto, per ogni conseguenza utile ed onerosa, decorreranno dalla data della sentenza di omologa del presente verbale.
13.11 le Parti, di comune accordo, danno atto di rinunciare al deposito di una Relazione
Tecnica Integrata, esonerando da qualunque responsabilità il presente Ufficio, i difensori e gli Ausiliari;
13.12 le Parti dichiarano, per quanto occorrer possa, che il valore catastale complessivo dei due terreni oggetto di trasferimento è pari ad € 3.802,05 (di cui € 1.609,87 relativi al terreno di cui al Foglio 17, particella 245 e € 2.202,18 relativi al terreno di cui al
Foglio 18, particella 173), con quanto ne segue in ordine al fatto che il valore catastale della quota parte oggetto di trasferimento, pari a ½ (un mezzo), è pari a complessivi €
1.906,02.
14. RICHIESTA DI ESENZIONI FISCALI
I IGg.ri e intendono avvalersi dell'esenzione Parte_1 Parte_2
dal pagamento di imposte, tasse, tributi, rientrando tutti i trasferimenti di cui al presente atto in un procedimento di separazione (o divorzio), ex art. 19 della Legge 08.03.1987,
n. 74, così come stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154, depositata il
10.05.1999, e confermato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate – Direzione
Centrale Normativa n. 2/E in data 21.02.2014, configurandosi tutti i trasferimenti di diritti reali effettuati col presente atto quale condizione necessaria ed indispensabile ai fini della composizione bonaria del conflitto conseguente l'evento separativo”; preso atto che i ricorrenti, quanto al trasferimento immobiliare concordato, hanno reso le prescritte dichiarazioni, sottoscrivendo il verbale dinanzi al cancelliere;
osservato che l'ausiliario nominato ex art. 68 c.p.c. con il provvedimento del 4 settembre 2024 ha verificato la corrispondenza formale fra quanto riportato nelle clausole relative al trasferimento immobiliare e i documenti depositati ed ha espresso parere favorevole in ordine alla “fattibilità” del trasferimento immobiliare concordato dai ricorrenti, in conformità al Protocollo sottoscritto l'8 luglio 2022 dal Presidente
6 Vicario del Tribunale di Bologna, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Bologna e dal Dirigente dello stesso Tribunale (v. la relazione datata 14 gennaio 2025); ritenuto infine che la natura del procedimento, promosso su ricorso congiunto dei coniugi, e l'accordo raggiunto dagli stessi anche in merito alla ripartizione delle spese processuali esimano il Collegio dal pronunciarsi al riguardo,
P. Q. M.
il Tribunale, decidendo definitivamente, così provvede:
A) pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1
il 25 agosto 1993 e nato ad [...] il [...], i quali Parte_2
hanno contratto matrimonio a Chieti il 21 agosto 2021, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 27, parte II, serie A, anno 2021;
B) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Chieti procedere all'annotazione della sentenza;
C) omologa gli accordi fra i ricorrenti e per l'effetto dà atto che la separazione è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separatamente, con obbligo di reciproco rispetto, liberi ciascuno di stabilire la propria residenza nel luogo ritenuto più opportuno e di comunicarsi reciprocamente e con tempestività ogni eventuale variazione di residenza.
2. La IG.ra vivrà insieme ai figli minori e Parte_1 Per_1 Per_2
nella villetta sita in San Giovanni in Persiceto, oggetto della proposta di acquisto degli odierni comparenti, di cui ai doc. indicati sub 9 e 10 del ricorso introduttivo del presente giudizio.
3. In merito a tale villetta, gli odierni coniugi dichiarano di aver già provveduto, nelle more della presente udienza, a definire ogni aspetto relativo al trasferimento della proprietà e di non avere altro a pretendere l'uno dall'altra.
4. I figli minori e restano affidati ad entrambi i genitori, i quali Per_1 Per_2
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale. In particolare, i genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che
7 riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto dei bisogni, delle capacità e delle aspirazioni dei figli, mentre ciascun genitore eserciterà separatamente la potestà nelle questioni di ordinaria amministrazione allorquando ciascuno di essi avrà i figli con sé. I genitori si impegnano inoltre a cooperare per la equilibrata crescita psico-fisica dei figli in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
5. I predetti figli restano collocati prevalentemente presso la dimora materna, mentre il padre potrà esercitare il diritto di visita e tenere con sé i figli, anche separatamente l'uno dall'altra, in qualsiasi momento, previo accordo con l'altro genitore e compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e ludico-ricreativi dei figli.
In caso di disaccordo tra i genitori, il diritto del padre di vedere e tenere i figli con sé sarà regolato con le seguenti modalità: a fine settimana alternati dall'uscita di scuola del venerdì fino alla domenica sera e due pomeriggi infrasettimanali, dall'uscita di scuola fino al mattino successivo.
Durante le festività di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza settimanale (ad es.: ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio e durante le vacanze pasquali ad anni alterni). Le vacanze estive e quelle invernali saranno concordate secondo le esigenze lavorative di entrambi i coniugi. In ogni caso, durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore almeno tre settimane (di cui due preferibilmente consecutive), da concordarsi con il dovuto anticipo. In assenza di accordo, i figli staranno con uno dei genitori le prime due settimane di agosto negli anni dispari e le ultime due settimane di agosto negli anni pari, l'altra settimana nel mese di luglio o settembre. In occasione delle altre eventuali festività infrasettimanali i genitori rispetteranno la regola dell'alternanza.
6. Il IG. verserà alla moglie a titolo di Parte_2 Parte_1
mantenimento per i figli, l'importo di € 325,00 mensili per ciascun figlio, per un importo complessivo di € 650,00 mensili, da corrispondere a mezzo bonifico bancario
8 entro e non oltre il quindici di ogni mese. Detto importo sarà aggiornato automaticamente di anno in anno secondo gli indici ISTAT, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
7. La IG.ra rinuncia al mantenimento economico da parte del Parte_1
marito, potendo provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita;
8. L'autovettura Fiat Tipo targata GC761VC, di cui la IG.ra è intestataria Parte_1
(ma il cui prezzo di acquisto è stato interamente corrisposto dai genitori del IG.
resterà nella disponibilità della predetta IG.ra per un periodo di Parte_2 Parte_1
dodici mesi successivi alla omologa della presente separazione, dopodiché verrà trasferita al IG. con onere a carico di quest'ultimo di provvedere alle spese Parte_2
relative al passaggio di proprietà.
9. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
9/a: Non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore, in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) le spese straordinarie corrispondenti a scelte già condivise dai genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita, tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A mero titolo di esempio, rientrano in tale categoria: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e post-scuola, se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per il tramite della rete familiare di riferimento (nonni, etc.), non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di
9 trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza;
9/b: Vanno concordate preventivamente dai genitori tutte le altre spese straordinarie con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informare l'altro per iscritto (con raccomandata o e-mail o altra forma di comunicazione scritta), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto, motivandolo adeguatamente, salvo diversi accordi. Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato
e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie.
10. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
11. I coniugi dichiarano di aver già ripartito fra loro ogni altro bene comune e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altra ad alcun titolo, fatti salvi gli accordi di cui al presente ricorso.
12. Le spese del presente procedimento sono a carico di entrambi i coniugi in pari misura.
13. TRASFERIMENTO IMMOBILIARE
10 A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, anche ai sensi dell'art. 1376 c.c., i IGg. e a mente del Parte_1 Parte_2
Protocollo per i procedimenti in materia di famiglia e persone, assunto dal Tribunale di Bologna dd. 08.07.2022, punto 2.12, intendono effettuare il seguente trasferimento immobiliare, da attuarsi direttamente in sede di omologa della separazione, con effetti a far data dalla sentenza di separazione personale, avvalendosi di un Ausiliario avvocato già designato dal Giudice”. “Il IG. ex art. 1376 c.c., cede e Parte_2
trasferisce alla IG.ra che accetta e acquista, il diritto di proprietà Parte_1
del diritto di proprietà per ½ (un mezzo) in regime di comunione legale con la moglie, dei seguenti n. 2 (due) terreni distinti al Nuovo Catasto Terreni del Comune di Alanno
(PE), alla Via della Fonte Sant'Angelo come segue: - (a) Foglio 17, particella n. 245, terreno di natura agricola, di 16 (sedici) are e 80 (ottanta) centiare, semin arbor, classe
2, mq. 1.680, Rendita Catastale € 9,54, Rendita Agraria € 8,68; - (b) Foglio 18, particella n. 173, terreno di natura agricola, di are 22 (ventidue) e 97 (novantasette) centiare, semin arbor uliveto, classe 2, mq. 2.297, Rendita Catastale € 13,05, Rendita
Agraria € 11,86. In confine con: ragioni , su tre lati, con Parte_1
strada comunale Fonte Sant'Angelo. Le Parti dichiarano che i terreni di cui all'oggetto sono totalmente privi di fabbricati. All'unità immobiliare in oggetto compete la comproprietà pro quota delle parti comuni, tali per legge, titolo e destinazione”. “Le
Parti” “dichiarano che” “non è previsto alcun corrispettivo in danaro”. “La Parte cedente, IG. rinuncia all'ipoteca legale”. “Gli effetti attivi e passivi Parte_2
del presente atto, per ogni conseguenza utile ed onerosa, decorreranno dalla data della sentenza di omologa del presente verbale”. “Le Parti dichiarano, per quanto occorrer possa, che il valore catastale complessivo dei due terreni oggetto di trasferimento è pari ad € 3.802,05 (di cui € 1.609,87 relativi al terreno di cui al Foglio 17, particella 245 e
€ 2.202,18 relativi al terreno di cui al Foglio 18, particella 173), con quanto ne segue in ordine al fatto che il valore catastale della quota parte oggetto di trasferimento, pari a ½ (un mezzo), è pari a complessivi € 1.906,02”. Il tutto come concordato dai
11 ricorrenti, previsto nel verbale dell'udienza del 28 gennaio 2025 dagli stessi sottoscritto dinanzi al cancelliere e sopra testualmente riportato;
14. “I coniugi danno atto di aver già regolato tra loro ogni ulteriore rapporto e di null'altro avere a pretendere reciprocamente e si concedono reciproco assenso per il rilascio e il rinnovo dei rispettivi passaporti e/o documenti equipollenti”;
D) ordina al Conservatore dei registri immobiliari di procedere alla trascrizione della presente sentenza, senza iscrizione di ipoteca legale.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 4 febbraio 2025.
Il Presidente est.
Dott. Stefano Giusberti
12