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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Basilicata, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 21/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della BASILICATA Sezione 2, riunita in udienza il
17/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MATERI PASQUALE, Presidente
DI EN GIUSEPPE, Relatore
PALMA AMERIGO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 27/2025 depositato il 28/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Potenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 536/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado POTENZA sez.
2 e pubblicata il 12/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TC303T200926 IRES-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 302/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Formula appello la srl Cecere, come in atti, in esito alla sentenza sfavorevole di primo grado n. 536 del
2024 della Corte di Potenza, in materia di Ires et altro, anno di imposta 2018.
La srl, nell'articolato appello di ben 43 pagine, ritiene la sentenza metodologicamente errata, contesta la media di settore sull'accertamento induttivo extracontabile con ritardo dichiarativo 2018-2020, sottolinea la incomparabilità etereogenea della semplice media di settore e la sostanziale mancanza di frode, vi è perizia tecnica di parte favorevole ed il cluster è sbagliato.
L'ufficio controdeduce punto per punto in 33 pagine e sottolinea, in particolare, la erronea perizia tecnica e il deficit documentale e l'inutilizzabilità dei documenti successivamente esibiti solo in contenzioso.
All'udienza del 17.12.2025, presenti le parti che discutono, come da verbale in atti, la causa è assunta in decisione previo dispositivo ex lege.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Orbene, in esito alla ampia discussione della causa e sulla base della documentazione prodotta in atti, questo collegio, disattesa ogni eccezione, accoglie l'appello della srl e compensa le spese di lite tra le parti in giudizio.
L'appello della srl è fondato posto che il ritardo dichiarativo 2018-2020 non è totalmente omissivo, lesivo e in male fede fiscale, non vi è sostanzialmente frode e buona parte della documentazione richiesta dall'ufficio era già in possesso dello stesso, per cui, senza alcuna diserzione della parte, potendo la stessa far valere le proprie ragioni documentali in giudizio, l'ufficio competente ha reso solo ulteriormente gravoso l'iter porcedimentale, di per sè già complesso, preponderante e a tavolino posto in essere in sede di controllo e accertamento induttivo extracontabile, su cui anche la giurisprudenza europea mostra particolare attenzione e censura.
In tale direzione, come dato estremamente assorbente, è provato in atti, per questo collegio, che la rettifica operata è solo metodologicamente errata in sovraccarico (25%) ex art. 39, comma 2, del DPR n.
600 del 1973, oltremodo carente e fuori settore sul piano comparativo dei soggetti che sono palesemente diversi per dimensione e struttura aziendale, in un settore, quello edile difficile, disomogeneo ed a forte rischio di impresa, così come è errata la sentenza in primo grado resa sul punto, meramente descrittiva, non proporzionale, irragionevole, inquinata in termini percentuali e sui dati dei bilanci in raffronto e appiattita letteralmente sulle difese dell'erario, con semplici richiami normativi di contorno.
La stessa perizia tecnica di parte di cui all'allegato n. 6 in atti risulta, per questo collegio, utile, collaborativa, confacente e ragionevolmente specificata pro srl rispetto ai rigidi indicatori c. d. ISA, con una giusta media di percentuale di redditività pari al 6% portata, poi, in atti fino all'11,5%, sicuramente applicabile, senza indugio, nel caso concreto pro srl. Le spese di lite, infine, possono essere compensate stante la evidente complessità della materia per il tipo di controllo espletato tra diritto interno ed esterno
P.Q.M.
Accoglie l'appello. Spese compensate.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della BASILICATA Sezione 2, riunita in udienza il
17/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MATERI PASQUALE, Presidente
DI EN GIUSEPPE, Relatore
PALMA AMERIGO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 27/2025 depositato il 28/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Potenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 536/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado POTENZA sez.
2 e pubblicata il 12/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TC303T200926 IRES-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 302/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Formula appello la srl Cecere, come in atti, in esito alla sentenza sfavorevole di primo grado n. 536 del
2024 della Corte di Potenza, in materia di Ires et altro, anno di imposta 2018.
La srl, nell'articolato appello di ben 43 pagine, ritiene la sentenza metodologicamente errata, contesta la media di settore sull'accertamento induttivo extracontabile con ritardo dichiarativo 2018-2020, sottolinea la incomparabilità etereogenea della semplice media di settore e la sostanziale mancanza di frode, vi è perizia tecnica di parte favorevole ed il cluster è sbagliato.
L'ufficio controdeduce punto per punto in 33 pagine e sottolinea, in particolare, la erronea perizia tecnica e il deficit documentale e l'inutilizzabilità dei documenti successivamente esibiti solo in contenzioso.
All'udienza del 17.12.2025, presenti le parti che discutono, come da verbale in atti, la causa è assunta in decisione previo dispositivo ex lege.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Orbene, in esito alla ampia discussione della causa e sulla base della documentazione prodotta in atti, questo collegio, disattesa ogni eccezione, accoglie l'appello della srl e compensa le spese di lite tra le parti in giudizio.
L'appello della srl è fondato posto che il ritardo dichiarativo 2018-2020 non è totalmente omissivo, lesivo e in male fede fiscale, non vi è sostanzialmente frode e buona parte della documentazione richiesta dall'ufficio era già in possesso dello stesso, per cui, senza alcuna diserzione della parte, potendo la stessa far valere le proprie ragioni documentali in giudizio, l'ufficio competente ha reso solo ulteriormente gravoso l'iter porcedimentale, di per sè già complesso, preponderante e a tavolino posto in essere in sede di controllo e accertamento induttivo extracontabile, su cui anche la giurisprudenza europea mostra particolare attenzione e censura.
In tale direzione, come dato estremamente assorbente, è provato in atti, per questo collegio, che la rettifica operata è solo metodologicamente errata in sovraccarico (25%) ex art. 39, comma 2, del DPR n.
600 del 1973, oltremodo carente e fuori settore sul piano comparativo dei soggetti che sono palesemente diversi per dimensione e struttura aziendale, in un settore, quello edile difficile, disomogeneo ed a forte rischio di impresa, così come è errata la sentenza in primo grado resa sul punto, meramente descrittiva, non proporzionale, irragionevole, inquinata in termini percentuali e sui dati dei bilanci in raffronto e appiattita letteralmente sulle difese dell'erario, con semplici richiami normativi di contorno.
La stessa perizia tecnica di parte di cui all'allegato n. 6 in atti risulta, per questo collegio, utile, collaborativa, confacente e ragionevolmente specificata pro srl rispetto ai rigidi indicatori c. d. ISA, con una giusta media di percentuale di redditività pari al 6% portata, poi, in atti fino all'11,5%, sicuramente applicabile, senza indugio, nel caso concreto pro srl. Le spese di lite, infine, possono essere compensate stante la evidente complessità della materia per il tipo di controllo espletato tra diritto interno ed esterno
P.Q.M.
Accoglie l'appello. Spese compensate.