Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Basilicata, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 21
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Sentenza 11 febbraio 2026

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  • Accolto
    Erroneità metodologica dell'accertamento induttivo extracontabile

    La Corte ha accolto l'appello, ritenendo che il ritardo dichiarativo non fosse totalmente omissivo, lesivo e in malafede fiscale, che non vi fosse sostanzialmente frode e che parte della documentazione fosse già in possesso dell'ufficio. Ha inoltre ritenuto l'accertamento metodologicamente errato, sovraccarico (25%), carente sul piano comparativo e la sentenza di primo grado irragionevole e appiattita sulle difese dell'erario. La perizia tecnica di parte è stata ritenuta utile e confacente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Basilicata, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 21
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata
    Numero : 21
    Data del deposito : 11 febbraio 2026

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