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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/07/2025, n. 8158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8158 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
I SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Anna Maria La Marra , dopo il deposito delle note di trattazione scritta ex art 127 ter cpc ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa R.G.L. 1390 /2025 promossa da:
Parte_1
con l'avv.LOMBARDI VERONICA
RICORRENTE contro
CP_1
Con l'avv . ; Controparte_2
Controparte_3
Con l' avv. Mario Farina
Controparte_3
Con l'avv. Ersilio Luca capone
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti .
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione , depositato presso la cancelleria del tribunale civile e poi trasmesso per competenza alla sezione lavoro la fondazione in epigrafe ha proposto opposizione avverso due cartelle di pagamento, rispettivamente n 097 2008 0029054524 e n 097 2009 0182431622 relativi a crediti contributivi vantati dall' dal 2004 al 2009. Assumendo che le stesse non CP_1 sarebbero mai state notificate e che riguarderebbero, comunque, contributi estinti per intervenuta prescrizione, ha chiesto dichiararsi l'estinzione dei contributi di cui alle suddette cartelle di pagamento per prescrizione .
Si è costituita l' che ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità del ricorso , CP_1 ex art 4 bis dell'art 12 del DPR 602/1973 introdotto dall'art 3 bis del D.L. 146/21 convertito dalla legge 215/21 e sentenza Cass S.U 26283/22 , in quanto proposto avverso l'estratto di ruolo.
L , alla quale l'atto di opposizione è stato notificato ben due Controparte_3 volte e quindi risulta costituita con due distinti procuratori e memorie difensive ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione avverso l'estratto di ruolo ex art 12 comma 4 bis del DPR 602/1973.nonchè per tardività.
All'udienza odierna, la causa istruita con documenti , dopo il deposito delle note di trattazione scritta ex art 127 ter cpc è stata decisa con sentenza.
Il ricorso è inammissibile.
Parte ricorrente ha dedotto di essere venuto a conoscenza ,perché “a seguito di richiesta di accesso agli atti l' ha inviato la documentazione Controparte_3 dalla quale risultano le cartelle di pagamento di cui è causa e di aver, quindi, proposto opposizione . ha altresì riconosciuto che “ l'esecuzione non è ancora
“iniziata” elementi tutti che valutati complessivamente non possono che far qualificare il presente ricorso come proposto avverso il mero “ estratto di ruolo”.( cfr pag 1 e 2 dell'atto di citazione in opposizione).
Com'è noto . la legge n. 215 del 2021, di conversione del decreto legge n. 146 del 2021, ha introdotto l'art. 12, comma 4 bis al d.P.R. n. 602 del 1973, che recita:
“L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Il ricorrente, nulla ha allegare e documentato in ordine alla ricorrenza di alcuna delle circostanze indicate dalla norma de qua, limitandosi a contestare nel merito la legittimità della cartella perché relative a crediti ormai prescritti .
Va inoltre precisato che , difronte alla individuazione normativa delle eccezionali ipotesi in cui l'interesse del debitore risulta per l'ordinamento meritevole di tutela giudiziaria pur in assenza di un'azione esecutiva o comunque del preannuncio della stessa e nell'ampio panorama di strumenti processuali offerti al debitore per tutelare sempre e comunque le proprie ragioni, strumenti puntualmente ricostruiti dalle SU ( punto 24.1. ) non può ritenersi ammissibile un'azione giudiziaria che in assenza di iniziative esecutive o della minaccia di esse sia volta esclusivamente a vedere affermata l'estinzione del credito per prescrizione così come affermato dalla giurisprudenza di legittimità per cui “ è inammissibile per carenza di interesse ad agire l'opposizione all'esecuzione ex art 615 cpc, proposta avverso l'estratto di ruolo contributivo e diretta a far valere fatti estintivi sopravvenuti ( nella specie, la prescrizione del credito) difettando una minaccia attuale di atti esecutivi” ( Cass. 6723/2019 oltre Cass 20618 e 22946/2016 alle motivazioni delle quali per brevità si rinvia). Ed ancora “ l'impugnazione dell'estratto di ruolo non è ammissibile per far valere fatti estintivi successivi ( quali la prescrizione del credito) non essendo configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo in difetto di una situazione di obiettiva incertezza, allorquando nessuna iniziativa sia stata intrapresa dall'amministrazione / Cass. 7353/22).
In tale contesto, assorbita ogni altra questione, il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Le spese di lite, seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso;
condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite in favore dell' che liquida in CP_1 euro 3200,00 oltre accessori se previsti per legge;
condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite in favore dell
[...]
pari ad euro 3000,00 oltre IVA CPA e spese legali nella misura Controparte_3 del 15% per ciascun procuratore, con distrazione e, segnatamente, l' avv. Ersilio Luca Capone e l'avv. Mario farina . Così deciso, Roma 10 luglio 2025
Il Giudice
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
I SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Anna Maria La Marra , dopo il deposito delle note di trattazione scritta ex art 127 ter cpc ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa R.G.L. 1390 /2025 promossa da:
Parte_1
con l'avv.LOMBARDI VERONICA
RICORRENTE contro
CP_1
Con l'avv . ; Controparte_2
Controparte_3
Con l' avv. Mario Farina
Controparte_3
Con l'avv. Ersilio Luca capone
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti .
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione , depositato presso la cancelleria del tribunale civile e poi trasmesso per competenza alla sezione lavoro la fondazione in epigrafe ha proposto opposizione avverso due cartelle di pagamento, rispettivamente n 097 2008 0029054524 e n 097 2009 0182431622 relativi a crediti contributivi vantati dall' dal 2004 al 2009. Assumendo che le stesse non CP_1 sarebbero mai state notificate e che riguarderebbero, comunque, contributi estinti per intervenuta prescrizione, ha chiesto dichiararsi l'estinzione dei contributi di cui alle suddette cartelle di pagamento per prescrizione .
Si è costituita l' che ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità del ricorso , CP_1 ex art 4 bis dell'art 12 del DPR 602/1973 introdotto dall'art 3 bis del D.L. 146/21 convertito dalla legge 215/21 e sentenza Cass S.U 26283/22 , in quanto proposto avverso l'estratto di ruolo.
L , alla quale l'atto di opposizione è stato notificato ben due Controparte_3 volte e quindi risulta costituita con due distinti procuratori e memorie difensive ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione avverso l'estratto di ruolo ex art 12 comma 4 bis del DPR 602/1973.nonchè per tardività.
All'udienza odierna, la causa istruita con documenti , dopo il deposito delle note di trattazione scritta ex art 127 ter cpc è stata decisa con sentenza.
Il ricorso è inammissibile.
Parte ricorrente ha dedotto di essere venuto a conoscenza ,perché “a seguito di richiesta di accesso agli atti l' ha inviato la documentazione Controparte_3 dalla quale risultano le cartelle di pagamento di cui è causa e di aver, quindi, proposto opposizione . ha altresì riconosciuto che “ l'esecuzione non è ancora
“iniziata” elementi tutti che valutati complessivamente non possono che far qualificare il presente ricorso come proposto avverso il mero “ estratto di ruolo”.( cfr pag 1 e 2 dell'atto di citazione in opposizione).
Com'è noto . la legge n. 215 del 2021, di conversione del decreto legge n. 146 del 2021, ha introdotto l'art. 12, comma 4 bis al d.P.R. n. 602 del 1973, che recita:
“L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Il ricorrente, nulla ha allegare e documentato in ordine alla ricorrenza di alcuna delle circostanze indicate dalla norma de qua, limitandosi a contestare nel merito la legittimità della cartella perché relative a crediti ormai prescritti .
Va inoltre precisato che , difronte alla individuazione normativa delle eccezionali ipotesi in cui l'interesse del debitore risulta per l'ordinamento meritevole di tutela giudiziaria pur in assenza di un'azione esecutiva o comunque del preannuncio della stessa e nell'ampio panorama di strumenti processuali offerti al debitore per tutelare sempre e comunque le proprie ragioni, strumenti puntualmente ricostruiti dalle SU ( punto 24.1. ) non può ritenersi ammissibile un'azione giudiziaria che in assenza di iniziative esecutive o della minaccia di esse sia volta esclusivamente a vedere affermata l'estinzione del credito per prescrizione così come affermato dalla giurisprudenza di legittimità per cui “ è inammissibile per carenza di interesse ad agire l'opposizione all'esecuzione ex art 615 cpc, proposta avverso l'estratto di ruolo contributivo e diretta a far valere fatti estintivi sopravvenuti ( nella specie, la prescrizione del credito) difettando una minaccia attuale di atti esecutivi” ( Cass. 6723/2019 oltre Cass 20618 e 22946/2016 alle motivazioni delle quali per brevità si rinvia). Ed ancora “ l'impugnazione dell'estratto di ruolo non è ammissibile per far valere fatti estintivi successivi ( quali la prescrizione del credito) non essendo configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo in difetto di una situazione di obiettiva incertezza, allorquando nessuna iniziativa sia stata intrapresa dall'amministrazione / Cass. 7353/22).
In tale contesto, assorbita ogni altra questione, il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Le spese di lite, seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso;
condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite in favore dell' che liquida in CP_1 euro 3200,00 oltre accessori se previsti per legge;
condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite in favore dell
[...]
pari ad euro 3000,00 oltre IVA CPA e spese legali nella misura Controparte_3 del 15% per ciascun procuratore, con distrazione e, segnatamente, l' avv. Ersilio Luca Capone e l'avv. Mario farina . Così deciso, Roma 10 luglio 2025
Il Giudice