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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 18/12/2025, n. 1786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1786 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 3390/2024 Ruolo Generale Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dott.ssa AR CO, in data 18 dicembre 2025, nella causa di primo grado iscritta al n. 3390 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, pendente TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Gabriella Del Rosso ed elettivamente domiciliata presso lo Parte_1 studio del medesimo difensore a Firenze, alla Via degli Artisti n. 29, come da mandato in calce al ricorso;
RICORRENTE E in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore, ed elettivamente domiciliato in Firenze, al Viale Belfiore n. 28/a, presso gli avvocati Patrizia Colella e Paola Forgione che lo rappresentano e difendono - anche disgiuntamente – in forza di procura generali alle liti del 22.03.2024 per atto del Notar in Roma;
Persona_1 RESISTENTE ha pronunciato, mediante deposito telematico fuori udienza ex art. 127-ter c.p.c., la seguente SENTENZA MOTIVI IN FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato il 18.10.2024 e ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio, innanzi Parte_1 al Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, l per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni di merito: “dichiari il diritto di CP_1
a percepire dall'1.3.2023 al 29.2.2024 l'assegno unico e universale per i figli a carico di cui Parte_1 CP_ al decreto legislativo n. 230/2021 e, conseguentemente, dichiari non dovuta all la somma di € 4.561,20 percepita dalla ricorrente a tale titolo nel periodo 1.3.2023 - 29.2.2024. Con vittoria di spese e compensi da distrarsi a favore della sottoscritta avvocata, quale antistataria.”.
2. L si è ritualmente costituito in giudizio chiedendo al Tribunale adito di respingere il ricorso e le CP_1 relative domande in quanto infondate in fatto e diritto. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
3. La causa è stata istruita con i documenti prodotti dalle parti e, previo deposito telematico nel termine perentorio assegnato di note scritte contenenti istanze e conclusioni sostitutive dell'udienza di discussione ex art. 429 c.p.c., viene decisa oggi, 18 dicembre 2025, come da sentenza depositata telematicamente fuori udienza ex art. 127-ter c.p.c.
4. Il Tribunale, all'esito dell'istruttoria espletata, valutato il complesso delle risultanze probatorie dei documenti in atti, ritiene che il ricorso proposto sia fondato per le ragioni che si vanno concisamente a esporre e che, pertanto, debba trovare accoglimento.
5. È pacifico tra le parti e, comunque, documentato in atti (doc. 1 fasc. , che la ricorrente abbia CP_1 presentato domanda di AUU in data 2/2/23 per i due figli e C.F._1
), percependo la prestazione per il periodo 1/3/2023-28/2/2024, per un importo C.F._2 complessivo pari a 4561,20 euro, e che la prestazione sia stata revocata in quanto la richiedente risulta titolare di un permesso di soggiorno per “attesa occupazione”, che, ad avviso dell resistente (v. CP_1 messaggio 2951 del 25/7/2022, doc. 2 fasc. , non è tra quelli previsti per la concessione CP_1 CP_1 dell'AUU. 6. Orbene, l'art. 2 l. n. 46/2001 stabilisce che, ai fini del riconoscimento dell'assegno unico e universale, “f) con riferimento ai requisiti di accesso, cittadinanza, residenza e soggiorno, il richiedente l'assegno deve cumulativamente:
1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno annuale;
2) essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
3) essere residente e domiciliato con i figli a carico in Italia per la durata del beneficio;
4) essere stato o essere residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno biennale.”.
7. Ritiene il giudicante che la titolarità di permesso di soggiorno “per motivi di lavoro” non possa essere intesa nel senso di titolarità dei soli permessi di lavoro, posto che, in tale accezione, essa si porrebbe in contrasto già con le norme interne.
8. Sul piano delle norme interne, rilevano, infatti, nel caso di specie: a) l'art. 1 d.lgs. n. 230/21, che istituisce l'assegno unico universale a decorrere dal 1° marzo 2022, e il successivo art. 3, comma 1, lett. a), che individua, fra i beneficiari della provvidenza, i cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi;
b) l'art 5, comma 8.1 d.lgs. n. 286/98 (“nel permesso di soggiorno che autorizza l'esercizio di attività lavorativa secondo le norme del presente testo unico e del regolamento di attuazione è inserita la dicitura: "perm. unico lavoro".”); c) l'art. 22, comma 11 d.lgs. n. 286/98 (“La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può rendere dichiarazione di immediata disponibilità al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e beneficiare degli effetti ad essa correlati per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore. …”); d) l'art. 37, commi 2 e ss. D.P.R. n. 394/99 (“… lo straniero, se interessato a far risultare lo stato di disoccupazione, per avvalersi della previsione di cui all'articolo 22 , comma 11, del testo unico, deve presentarsi, non oltre il quarantesimo giorno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, presso il Centro per l'impiego e rendere la dichiarazione, di cui all' articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, così come sostituito dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, che attesti l'attività lavorativa precedentemente svolta, nonché l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa, esibendo il proprio permesso di soggiorno … Quando, a norma delle disposizioni del testo unico e del presente articolo, il lavoratore straniero ha diritto a rimanere nel territorio dello Stato oltre il termine fissato dal permesso di soggiorno, la questura rinnova il permesso medesimo, previa documentata domanda dell'interessato, fino a sei mesi dalla data di iscrizione nelle liste di cui al comma 1 ovvero di registrazione nell'elenco di cui al comma 2. Il rinnovo del permesso è subordinato all'accertamento, anche per via telematica, dell'inserimento dello straniero nelle liste di cui al comma 1 o della registrazione nell'elenco di cui al comma 2. Si osservano le disposizioni dell'articolo 36-bis.).
9. Come condivisibilmente affermato dalla (quantomeno prevalente) giurisprudenza di merito, l'esegesi delle indicate norme induce a ritenere che: - nel caso di perdita dell'occupazione, il cittadino straniero non appartenente ad un Paese dell'Unione Europea non subisce la revoca del permesso di soggiorno per lavoro, ma conserva la facoltà di soggiornare regolarmente nel territorio dello Stato per un periodo non inferiore ad un anno o per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito da lui percepita, qualora superiore;
- per conservare tale facoltà, il cittadino extra UE deve presentarsi, non oltre il quarantesimo giorno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, presso il Centro per l'impiego a rendere la dichiarazione che attesti l'attività lavorativa precedentemente svolta, nonché l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa, esibendo il proprio permesso di soggiorno;
- qualora il periodo in cui il cittadino, non appartenente ad un Paese dell'Unione Europea, conserva la facoltà di soggiornare regolarmente nel territorio dello Stato, sia superiore al termine finale di validità del permesso di soggiorno per lavoro, di cui è in possesso, egli può richiedere alla questura il rilascio di un permesso di soggiorno in attesa di occupazione.
10. Accertato, dunque, che a tali condizioni il cittadino extra UE ha diritto ad essere titolare del permesso di soggiorno in attesa di occupazione, è necessario verificare se tale permesso sia riconducibile alla nozione di permesso unico di lavoro e, quindi, legittimi l'attribuzione dell'assegno unico universale.
11. A tal fine appare decisivo osservare che: l'art 5, comma 8.1 d.lgs. n. 286/98, prevede che “Nel permesso di soggiorno che autorizza l'esercizio di attività lavorativa secondo le norme del presente testo unico e del regolamento di attuazione è inserita la dicitura: "perm. unico lavoro".”; - la medesima norma, al successivo capoverso (8.2) indica le otto ipotesi alle quali non si applica il comma 8.1; - tra i permessi esclusi dalla citata disposizione non è indicato il permesso in attesa occupazione ex art. 22, comma 11 d.lgs. n. 286/98 ed ex art. 37, comma 5 D.P.R. n. 347/99 (“
8.2. La disposizione di cui al comma 8.1 non si applica: a) agli stranieri di cui agli articoli 9 e 9-ter;b) agli stranieri di cui all'articolo 24;c) agli stranieri di cui all'articolo 26;d) agli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettere a), g), h), i) e r);e) agli stranieri che soggiornano a titolo di protezione temporanea e nei casi di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, ovvero hanno richiesto il permesso di soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione su tale richiesta;
f) agli stranieri che soggiornano a titolo di protezione internazionale come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ovvero hanno chiesto il riconoscimento della protezione e sono in attesa di una decisione su tale richiesta;
g) agli stranieri che soggiornano per motivi di studio o formazione;
g-bis) agli stranieri di cui all'articolo 42-bis.”).
12. Ne consegue che il testo unico immigrazione, come modificato al fine di recepire la Direttiva 2011/89/UE, prevede che siano qualificabili come “permesso unico lavoro” tutti i permessi che consentano di svolgere attività lavorativa, quale è senza dubbio il permesso “attesa occupazione”, in considerazione della mancanza – nel comma 8.2 menzionato – di una espressa eccezione.
13. In conclusione, si deve ritenere che, già sulla base delle norme di legge nazionali, il permesso in attesa occupazione, di cui è pacificamente titolare parte ricorrente, rientri nella tipologia del permesso unico lavoro che (al ricorrere degli ulteriori presupposti normativi, non in contestazione nel presente giudizio) costituisce titolo idoneo ai fini della percezione dell'assegno unico universale.
14. Il regolamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo in base al valore della domanda e all'attività difensiva concretamente svolta, segue il criterio legale della soccombenza dell CP_1
P.Q.M.
il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni ulteriore e/o diversa domanda, deduzione ed eccezione,
- accerta e dichiara l'insussistenza del diritto dell di ripetere da la somma di € CP_1 Parte_1 4.561,20, dalla stessa percepita a titolo di AUU nel periodo 1.3.2023 - 29.2.2024;
- condanna l a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che, ex D.M. n. 147/22, liquida in CP_1 complessivi € 900,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c. Firenze, 18 dicembre 2025 Il Giudice del Lavoro
AR CO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dott.ssa AR CO, in data 18 dicembre 2025, nella causa di primo grado iscritta al n. 3390 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, pendente TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Gabriella Del Rosso ed elettivamente domiciliata presso lo Parte_1 studio del medesimo difensore a Firenze, alla Via degli Artisti n. 29, come da mandato in calce al ricorso;
RICORRENTE E in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore, ed elettivamente domiciliato in Firenze, al Viale Belfiore n. 28/a, presso gli avvocati Patrizia Colella e Paola Forgione che lo rappresentano e difendono - anche disgiuntamente – in forza di procura generali alle liti del 22.03.2024 per atto del Notar in Roma;
Persona_1 RESISTENTE ha pronunciato, mediante deposito telematico fuori udienza ex art. 127-ter c.p.c., la seguente SENTENZA MOTIVI IN FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato il 18.10.2024 e ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio, innanzi Parte_1 al Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, l per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni di merito: “dichiari il diritto di CP_1
a percepire dall'1.3.2023 al 29.2.2024 l'assegno unico e universale per i figli a carico di cui Parte_1 CP_ al decreto legislativo n. 230/2021 e, conseguentemente, dichiari non dovuta all la somma di € 4.561,20 percepita dalla ricorrente a tale titolo nel periodo 1.3.2023 - 29.2.2024. Con vittoria di spese e compensi da distrarsi a favore della sottoscritta avvocata, quale antistataria.”.
2. L si è ritualmente costituito in giudizio chiedendo al Tribunale adito di respingere il ricorso e le CP_1 relative domande in quanto infondate in fatto e diritto. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
3. La causa è stata istruita con i documenti prodotti dalle parti e, previo deposito telematico nel termine perentorio assegnato di note scritte contenenti istanze e conclusioni sostitutive dell'udienza di discussione ex art. 429 c.p.c., viene decisa oggi, 18 dicembre 2025, come da sentenza depositata telematicamente fuori udienza ex art. 127-ter c.p.c.
4. Il Tribunale, all'esito dell'istruttoria espletata, valutato il complesso delle risultanze probatorie dei documenti in atti, ritiene che il ricorso proposto sia fondato per le ragioni che si vanno concisamente a esporre e che, pertanto, debba trovare accoglimento.
5. È pacifico tra le parti e, comunque, documentato in atti (doc. 1 fasc. , che la ricorrente abbia CP_1 presentato domanda di AUU in data 2/2/23 per i due figli e C.F._1
), percependo la prestazione per il periodo 1/3/2023-28/2/2024, per un importo C.F._2 complessivo pari a 4561,20 euro, e che la prestazione sia stata revocata in quanto la richiedente risulta titolare di un permesso di soggiorno per “attesa occupazione”, che, ad avviso dell resistente (v. CP_1 messaggio 2951 del 25/7/2022, doc. 2 fasc. , non è tra quelli previsti per la concessione CP_1 CP_1 dell'AUU. 6. Orbene, l'art. 2 l. n. 46/2001 stabilisce che, ai fini del riconoscimento dell'assegno unico e universale, “f) con riferimento ai requisiti di accesso, cittadinanza, residenza e soggiorno, il richiedente l'assegno deve cumulativamente:
1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno annuale;
2) essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
3) essere residente e domiciliato con i figli a carico in Italia per la durata del beneficio;
4) essere stato o essere residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno biennale.”.
7. Ritiene il giudicante che la titolarità di permesso di soggiorno “per motivi di lavoro” non possa essere intesa nel senso di titolarità dei soli permessi di lavoro, posto che, in tale accezione, essa si porrebbe in contrasto già con le norme interne.
8. Sul piano delle norme interne, rilevano, infatti, nel caso di specie: a) l'art. 1 d.lgs. n. 230/21, che istituisce l'assegno unico universale a decorrere dal 1° marzo 2022, e il successivo art. 3, comma 1, lett. a), che individua, fra i beneficiari della provvidenza, i cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi;
b) l'art 5, comma 8.1 d.lgs. n. 286/98 (“nel permesso di soggiorno che autorizza l'esercizio di attività lavorativa secondo le norme del presente testo unico e del regolamento di attuazione è inserita la dicitura: "perm. unico lavoro".”); c) l'art. 22, comma 11 d.lgs. n. 286/98 (“La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può rendere dichiarazione di immediata disponibilità al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e beneficiare degli effetti ad essa correlati per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore. …”); d) l'art. 37, commi 2 e ss. D.P.R. n. 394/99 (“… lo straniero, se interessato a far risultare lo stato di disoccupazione, per avvalersi della previsione di cui all'articolo 22 , comma 11, del testo unico, deve presentarsi, non oltre il quarantesimo giorno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, presso il Centro per l'impiego e rendere la dichiarazione, di cui all' articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, così come sostituito dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, che attesti l'attività lavorativa precedentemente svolta, nonché l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa, esibendo il proprio permesso di soggiorno … Quando, a norma delle disposizioni del testo unico e del presente articolo, il lavoratore straniero ha diritto a rimanere nel territorio dello Stato oltre il termine fissato dal permesso di soggiorno, la questura rinnova il permesso medesimo, previa documentata domanda dell'interessato, fino a sei mesi dalla data di iscrizione nelle liste di cui al comma 1 ovvero di registrazione nell'elenco di cui al comma 2. Il rinnovo del permesso è subordinato all'accertamento, anche per via telematica, dell'inserimento dello straniero nelle liste di cui al comma 1 o della registrazione nell'elenco di cui al comma 2. Si osservano le disposizioni dell'articolo 36-bis.).
9. Come condivisibilmente affermato dalla (quantomeno prevalente) giurisprudenza di merito, l'esegesi delle indicate norme induce a ritenere che: - nel caso di perdita dell'occupazione, il cittadino straniero non appartenente ad un Paese dell'Unione Europea non subisce la revoca del permesso di soggiorno per lavoro, ma conserva la facoltà di soggiornare regolarmente nel territorio dello Stato per un periodo non inferiore ad un anno o per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito da lui percepita, qualora superiore;
- per conservare tale facoltà, il cittadino extra UE deve presentarsi, non oltre il quarantesimo giorno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, presso il Centro per l'impiego a rendere la dichiarazione che attesti l'attività lavorativa precedentemente svolta, nonché l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa, esibendo il proprio permesso di soggiorno;
- qualora il periodo in cui il cittadino, non appartenente ad un Paese dell'Unione Europea, conserva la facoltà di soggiornare regolarmente nel territorio dello Stato, sia superiore al termine finale di validità del permesso di soggiorno per lavoro, di cui è in possesso, egli può richiedere alla questura il rilascio di un permesso di soggiorno in attesa di occupazione.
10. Accertato, dunque, che a tali condizioni il cittadino extra UE ha diritto ad essere titolare del permesso di soggiorno in attesa di occupazione, è necessario verificare se tale permesso sia riconducibile alla nozione di permesso unico di lavoro e, quindi, legittimi l'attribuzione dell'assegno unico universale.
11. A tal fine appare decisivo osservare che: l'art 5, comma 8.1 d.lgs. n. 286/98, prevede che “Nel permesso di soggiorno che autorizza l'esercizio di attività lavorativa secondo le norme del presente testo unico e del regolamento di attuazione è inserita la dicitura: "perm. unico lavoro".”; - la medesima norma, al successivo capoverso (8.2) indica le otto ipotesi alle quali non si applica il comma 8.1; - tra i permessi esclusi dalla citata disposizione non è indicato il permesso in attesa occupazione ex art. 22, comma 11 d.lgs. n. 286/98 ed ex art. 37, comma 5 D.P.R. n. 347/99 (“
8.2. La disposizione di cui al comma 8.1 non si applica: a) agli stranieri di cui agli articoli 9 e 9-ter;b) agli stranieri di cui all'articolo 24;c) agli stranieri di cui all'articolo 26;d) agli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettere a), g), h), i) e r);e) agli stranieri che soggiornano a titolo di protezione temporanea e nei casi di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, ovvero hanno richiesto il permesso di soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione su tale richiesta;
f) agli stranieri che soggiornano a titolo di protezione internazionale come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ovvero hanno chiesto il riconoscimento della protezione e sono in attesa di una decisione su tale richiesta;
g) agli stranieri che soggiornano per motivi di studio o formazione;
g-bis) agli stranieri di cui all'articolo 42-bis.”).
12. Ne consegue che il testo unico immigrazione, come modificato al fine di recepire la Direttiva 2011/89/UE, prevede che siano qualificabili come “permesso unico lavoro” tutti i permessi che consentano di svolgere attività lavorativa, quale è senza dubbio il permesso “attesa occupazione”, in considerazione della mancanza – nel comma 8.2 menzionato – di una espressa eccezione.
13. In conclusione, si deve ritenere che, già sulla base delle norme di legge nazionali, il permesso in attesa occupazione, di cui è pacificamente titolare parte ricorrente, rientri nella tipologia del permesso unico lavoro che (al ricorrere degli ulteriori presupposti normativi, non in contestazione nel presente giudizio) costituisce titolo idoneo ai fini della percezione dell'assegno unico universale.
14. Il regolamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo in base al valore della domanda e all'attività difensiva concretamente svolta, segue il criterio legale della soccombenza dell CP_1
P.Q.M.
il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni ulteriore e/o diversa domanda, deduzione ed eccezione,
- accerta e dichiara l'insussistenza del diritto dell di ripetere da la somma di € CP_1 Parte_1 4.561,20, dalla stessa percepita a titolo di AUU nel periodo 1.3.2023 - 29.2.2024;
- condanna l a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che, ex D.M. n. 147/22, liquida in CP_1 complessivi € 900,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c. Firenze, 18 dicembre 2025 Il Giudice del Lavoro
AR CO