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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 15/05/2025, n. 722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 722 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il giudice del tribunale di Treviso, dr. Lucio Munaro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies.3 cpc nel procedimento iscritto al n° 1759 del ruolo generale dell'anno 2024 e promosso da
( ) Parte_1 C.F._1
( ) Parte_2 C.F._2
- opponenti - con l'avv. Mauro Zalla
contro
Controparte_1
- convenuta - con l'avv. Marco Rossi
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. e hanno proposto opposizione al precetto Parte_1 Parte_2 intimatogli dalla per la somma di € 218.000,65 (oltre interessi e Controparte_1 spese), eccependo (tra l'altro) che:
a) il titolo esecutivo sarebbe costituito da un contratto di mutuo fondiario concluso per atto pubblico il 17.4.07;
b) la convenuta non ha dimostrato la titolarità del credito che, alla stregua
- dr. Lucio Munaro - 2
di quanto riportato nella premessa del precetto, le fu ceduto dalla Mars CP_2
c) le modifiche negoziali intervenute in sede di attuazione del rapporto di mutuo sono tali da comportare la sostituzione del titolo esecutivo;
d) il precetto è invalido per indeterminatezza e indeterminabilità delle somme richieste;
e) il contratto di mutuo fondiario cit. non vale quale titolo esecutivo perché sebbene sia stata dichiarata come erogata, quietanzata e riconsegnata alla banca la somma mutuata, la stessa è stata costituita già con lo stesso contratto in deposito cauzionale infruttifero presso la stessa banca, a garanzia dell'adempimento di varie condizioni poste a carico della medesima parte finanziata; sicchè un negozio così costruito, che si palesa come mutuo condizionato, non immette il mutuatario nella immediata disponibilità delle somme – che difatti non possono essere utilizzate – impedendone il passaggio dal patrimonio del mutuante a quello del mutuatario, passaggio indefettibile affinché possa essere ritenuto idoneo a provare l'esistenza attuale di una obbligazione di denaro e, quindi, affinché possa assurgere a rango di titolo esecutivo;
f) nell'attuazione del contratto agli opponenti furono addebitate somme illegittime perché dovute a titolo di interessi usurari;
g) venne pattuita una clausola, relativa all'indicazione del tasso floor, nulla perché vessatoria ai sensi dell'art. 33 cod. cons.;
h) venne pattuita una clausola di estinzione anticipata nulla perché vessatoria ai sensi dell'art. 33 cod. cons.; i) venne pattuito l'ammortamento a rata costante (alla francese) in violazione dell'art. 117 TUB, ciò che ha determinato l'addebito di costi non previsti nel contratto;
j) il regolamento contrattuale presenta profili di indeterminatezza in violazione dell'art. 116 TUB;
k) il mutuo è invalido perché fu iscritta ipoteca su immobili costituiti in fondo patrimoniale, ma la somma venne mutuata per scopi estranei ai bisogni familiari;
l) il TAEG contrattuale è connotato da usurarietà e indeterminatezza per mancata contabilizzazione dei costi integrali del contratto;
m) nell'attuazione del contratto intervennero delle modifiche negoziali invalide perché prive della forma imposta dall'art. 117 TUB;
n) a fronte di un mutuo di € 500.000,00 venne iscritta ipoteca per la
- dr. Lucio Munaro - 3
somma di € 1.000.000,00, sicchè la creditrice ha agito senza la normale prudenza ex art. 96.2 cpc.
Pertanto, gli opponenti hanno così concluso: voglia il Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, anche in via istruttoria ed incidentale,
PRELIMINARMENTE Si insta affinché Codesto Ill.mo Giudicante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 615 c.p.c. e 624 c.p.c., con provvedimento inaudita altera parte ovvero previa fissazione di apposita udienza di discussione, per i gravi motivi esposti in atti, sospenda l'efficacia esecutiva del titolo esecutivo de quo e l'esecuzione intrapresa dalla C.F. Controparte_1
P.VA con sede legale in 13900 Biella (BI), Piazza Gaudenzio Sella n. 1, P.VA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, Dott. con la notifica del precetto CP_3 de quo. NEL MERITO Voglia quindi Codesto Ill.mo Giudicante: IN VIA
PRINCIPALE 1) Accertare e dichiarare, per i motivi indicati in atti, l'invalidità e/o nullità
e/o inefficacia e/o di nessun effetto o comunque l'irregolarità dell'opposto precetto, accertando e dichiarando che nulla gli opponenti devono all'opposta per i fatti di causa;
2) Accertare e dichiarare, per i motivi indicati in atti, la mancanza di legittimazione attiva in capo a
[...]
C.F. P.VA , con sede legale in 13900 Biella (BI), Piazza CP_1 P.VA_1
Gaudenzio Sella n. 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, e per l'effetto dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o invalidità e/o inefficacia p comunque l'irregolarità dell'opposto precetto;
IN VIA SUBORDINATA Previa declaratoria di nullità e/o inefficacia parziale dell'impugnato atto di precetto, per i motivi indicati in atti, accertare che CP_1 non ha diritto di procedere in executivis in forza di detto atto di precetto nei confronti
[...] dei concludenti, per l' intero importo ivi indicato, così come risulterà accertato giudizialmente, con adozione dei provvedimenti conseguenti ex lege. IN OGNI CASO competenze professionali di lite, spese ed anticipazioni, oltre a spese generali ed accessori di legge, integralmente rifuse, da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore.
1.1. La creditrice convenuta ha resistito all'opposizione contestando specificamente le relative allegazioni e deduzioni, e concludendo per il suo rigetto.
2. L'opposizione è infondata, dovendosi rigettare tutte le eccezioni il cui accoglimento, nella prospettazione degli opponenti, dovrebbe comportare l'elisione della pretesa pecuniaria dedotta col precetto.
L'eccezione sub b) viene rigettata, perché l'evidente refuso contenuto nell'intestazione del precetto – apparentemente rivelatore di una pregressa vicenda traslativa del credito della banca – è chiaramente superabile in base alla
- dr. Lucio Munaro - 4
premessa dello stesso, ove il mutuo bancario quale titolo esecutivo risulta puntualmente individuato.
L'eccezione sub c) viene rigettata, perché il precetto è stato intimato sulla base del mutuo fondiario concluso per atto pubblico il 17.4.07, e le vicende
(meramente attuative) allegate dagli opponenti, anche se considerate globalmente, non sono in alcun modo qualificabili alla stregua di una manifestazione di volontà contrattuale idonea addirittura a 'sostituire' il mutuo fondiario cit. con altro contratto.
L'eccezione sub d) viene rigettata, perché il precetto contiene l'individuazione precisa delle somme rispettivamente dovute a titolo di capitale (€
216.134,87), interessi (€ 12455,6) e spese (€ 425,00).
L'eccezione sub e) viene rigettata, perché la suprema Corte ha conclusivamente chiarito che un mutuo così strutturato vale quale titolo esecutivo. Difatti il contratto di mutuo, contenente la contestuale pattuizione di costituire in deposito o pegno irregolari la somma mutuata e l'obbligo del mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza necessità di un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'avvenuto svincolo, essendo sufficiente che la somma sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e che egli abbia assunto l'obbligazione, univoca, espressa ed incondizionata, di restituirla (Cass. S.U. n. 5968/2025).
L'eccezione sub f) viene rigettata, non essendo stato adempiuto l'onere di allegazione in merito all'importo (in tesi) addebitato illegittimamente a titolo di interessi usurari, con la conseguente incidenza in concreto sulla somma precettata.
Le eccezioni sub g) e sub h) vengono rigettate, non essendo stato adempiuto l'onere di allegazione in merito all'incidenza in concreto delle asserite nullità sulla somma precettata. Va ricordato infatti che la nullità ex art. 33 cod. cons. è necessariamente parziale, perché a norma dell'art. 36.1 cod. cons. il contratto rimane valido per il resto.
L'eccezione sub i) viene rigettata, perché dall'attività assertiva non emerge l'entità dei costi asseritamente illegittimi, e dunque la conseguente incidenza sul quantum dell'importo precettato.
L'eccezione sub j) viene rigettata, non essendo stato adempiuto l'onere di
- dr. Lucio Munaro - 5
allegazione in merito alle specifiche pattuizioni la cui asserita indeterminatezza integra violazione dell'art. 116 TUB.
L'eccezione sub k) viene rigettata, perché l'esplicita volontà delle parti di iscrivere ipoteca sui beni costituiti in fondo patrimoniale (cfr. la relativa clausola a pagina 2 del regolamento contrattuale) fa presumere univocamente che il mutuo fondiario rispondesse ai bisogni familiari degli opponenti. E d'altra parte non vi sono allegazioni specifiche idonee a individuare in concreto lo scopo (estraneo ai bisogni familiari) in ipotesi perseguito col mutuo, cosicchè possa ipotizzarsi una
'gestione' del fondo patrimoniale difforme dal suo schema causale (ex artt. 167 ss. cc).
L'eccezione sub l) viene rigettata, perché la (eventuale) erronea indicazione del TAEG/ISC non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo un'erronea rappresentazione del suo costo complessivo.
L'art. 117.6 TUB, che sanziona con la nullità le clausole contrattuali ... che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati, non è quindi applicabile alla fattispecie, non essendo realmente controversa la determinatezza delle singole clausole che fissano i tassi di interesse e gli altri oneri a carico del Pa mutuatario, bensì (in tesi) l' ; il quale però non determina alcuna condizione economica direttamente applicabile al contratto, ma esprime in termini percentuali il costo complessivo del finanziamento e svolge una funzione Pa meramente informativa. Pertanto, la (eventuale) errata indicazione dell' non può essere sanzionata con la nullità ex art. 117.6 TUB.
L'eccezione sub m) viene rigettata, non essendo stato adempiuto l'onere di allegazione in merito all'entità delle somme asseritamente non dovute per l'ipotizzata nullità ex art. 117 TUB;
sicchè già sul piano assertivo difettano le condizioni per individuarne la conseguente incidenza sulla misura della somma precettata.
L'eccezione sub n) viene rigettata, anzitutto perché l'invocata sanzione processuale ex art. 96.2 cpc postula l'accertamento dell'inesistenza del diritto posto a fondamento dell'iscrizione ipotecaria, mentre nel caso di specie viene accertata l'esistenza del diritto. Inoltre la norma in esame si riferisce all'iscrizione di ipoteca giudiziale, non volontaria.
2.1. Quanto alla disposizione di c.t.u. invocata dagli opponenti, va ricordato che la stessa postula l'adempimento dell'onere di svolgere le necessarie
- dr. Lucio Munaro - 6
allegazioni, il cui contenuto non può essere rimesso alla c.t.u. La quale è utilizzabile a fini decisori solo nei limiti dell'attività assertiva svolta preventivamente – pena l'inammissibile inversione del rapporto tra allegazione e prova e l'illegittima attribuzione alla c.t.u. di una funzione surrogatoria dell'attività assertiva, in aperta violazione del principio dispositivo (art. 115 cpc) –.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 cpc).
Il compenso professionale viene liquidato con applicazione dei valori medi ex d.m. n. 55/2014.
p.q.m.
Il giudice, definitivamente pronunciando rigetta l'opposizione;
condanna gli opponenti in solido a rimborsare alla convenuta le spese di lite, liquidate in € 14.103,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge.
Treviso, 15.5.2025
Il giudice dr. Lucio Munaro
- dr. Lucio Munaro -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il giudice del tribunale di Treviso, dr. Lucio Munaro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies.3 cpc nel procedimento iscritto al n° 1759 del ruolo generale dell'anno 2024 e promosso da
( ) Parte_1 C.F._1
( ) Parte_2 C.F._2
- opponenti - con l'avv. Mauro Zalla
contro
Controparte_1
- convenuta - con l'avv. Marco Rossi
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. e hanno proposto opposizione al precetto Parte_1 Parte_2 intimatogli dalla per la somma di € 218.000,65 (oltre interessi e Controparte_1 spese), eccependo (tra l'altro) che:
a) il titolo esecutivo sarebbe costituito da un contratto di mutuo fondiario concluso per atto pubblico il 17.4.07;
b) la convenuta non ha dimostrato la titolarità del credito che, alla stregua
- dr. Lucio Munaro - 2
di quanto riportato nella premessa del precetto, le fu ceduto dalla Mars CP_2
c) le modifiche negoziali intervenute in sede di attuazione del rapporto di mutuo sono tali da comportare la sostituzione del titolo esecutivo;
d) il precetto è invalido per indeterminatezza e indeterminabilità delle somme richieste;
e) il contratto di mutuo fondiario cit. non vale quale titolo esecutivo perché sebbene sia stata dichiarata come erogata, quietanzata e riconsegnata alla banca la somma mutuata, la stessa è stata costituita già con lo stesso contratto in deposito cauzionale infruttifero presso la stessa banca, a garanzia dell'adempimento di varie condizioni poste a carico della medesima parte finanziata; sicchè un negozio così costruito, che si palesa come mutuo condizionato, non immette il mutuatario nella immediata disponibilità delle somme – che difatti non possono essere utilizzate – impedendone il passaggio dal patrimonio del mutuante a quello del mutuatario, passaggio indefettibile affinché possa essere ritenuto idoneo a provare l'esistenza attuale di una obbligazione di denaro e, quindi, affinché possa assurgere a rango di titolo esecutivo;
f) nell'attuazione del contratto agli opponenti furono addebitate somme illegittime perché dovute a titolo di interessi usurari;
g) venne pattuita una clausola, relativa all'indicazione del tasso floor, nulla perché vessatoria ai sensi dell'art. 33 cod. cons.;
h) venne pattuita una clausola di estinzione anticipata nulla perché vessatoria ai sensi dell'art. 33 cod. cons.; i) venne pattuito l'ammortamento a rata costante (alla francese) in violazione dell'art. 117 TUB, ciò che ha determinato l'addebito di costi non previsti nel contratto;
j) il regolamento contrattuale presenta profili di indeterminatezza in violazione dell'art. 116 TUB;
k) il mutuo è invalido perché fu iscritta ipoteca su immobili costituiti in fondo patrimoniale, ma la somma venne mutuata per scopi estranei ai bisogni familiari;
l) il TAEG contrattuale è connotato da usurarietà e indeterminatezza per mancata contabilizzazione dei costi integrali del contratto;
m) nell'attuazione del contratto intervennero delle modifiche negoziali invalide perché prive della forma imposta dall'art. 117 TUB;
n) a fronte di un mutuo di € 500.000,00 venne iscritta ipoteca per la
- dr. Lucio Munaro - 3
somma di € 1.000.000,00, sicchè la creditrice ha agito senza la normale prudenza ex art. 96.2 cpc.
Pertanto, gli opponenti hanno così concluso: voglia il Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, anche in via istruttoria ed incidentale,
PRELIMINARMENTE Si insta affinché Codesto Ill.mo Giudicante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 615 c.p.c. e 624 c.p.c., con provvedimento inaudita altera parte ovvero previa fissazione di apposita udienza di discussione, per i gravi motivi esposti in atti, sospenda l'efficacia esecutiva del titolo esecutivo de quo e l'esecuzione intrapresa dalla C.F. Controparte_1
P.VA con sede legale in 13900 Biella (BI), Piazza Gaudenzio Sella n. 1, P.VA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, Dott. con la notifica del precetto CP_3 de quo. NEL MERITO Voglia quindi Codesto Ill.mo Giudicante: IN VIA
PRINCIPALE 1) Accertare e dichiarare, per i motivi indicati in atti, l'invalidità e/o nullità
e/o inefficacia e/o di nessun effetto o comunque l'irregolarità dell'opposto precetto, accertando e dichiarando che nulla gli opponenti devono all'opposta per i fatti di causa;
2) Accertare e dichiarare, per i motivi indicati in atti, la mancanza di legittimazione attiva in capo a
[...]
C.F. P.VA , con sede legale in 13900 Biella (BI), Piazza CP_1 P.VA_1
Gaudenzio Sella n. 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, e per l'effetto dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o invalidità e/o inefficacia p comunque l'irregolarità dell'opposto precetto;
IN VIA SUBORDINATA Previa declaratoria di nullità e/o inefficacia parziale dell'impugnato atto di precetto, per i motivi indicati in atti, accertare che CP_1 non ha diritto di procedere in executivis in forza di detto atto di precetto nei confronti
[...] dei concludenti, per l' intero importo ivi indicato, così come risulterà accertato giudizialmente, con adozione dei provvedimenti conseguenti ex lege. IN OGNI CASO competenze professionali di lite, spese ed anticipazioni, oltre a spese generali ed accessori di legge, integralmente rifuse, da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore.
1.1. La creditrice convenuta ha resistito all'opposizione contestando specificamente le relative allegazioni e deduzioni, e concludendo per il suo rigetto.
2. L'opposizione è infondata, dovendosi rigettare tutte le eccezioni il cui accoglimento, nella prospettazione degli opponenti, dovrebbe comportare l'elisione della pretesa pecuniaria dedotta col precetto.
L'eccezione sub b) viene rigettata, perché l'evidente refuso contenuto nell'intestazione del precetto – apparentemente rivelatore di una pregressa vicenda traslativa del credito della banca – è chiaramente superabile in base alla
- dr. Lucio Munaro - 4
premessa dello stesso, ove il mutuo bancario quale titolo esecutivo risulta puntualmente individuato.
L'eccezione sub c) viene rigettata, perché il precetto è stato intimato sulla base del mutuo fondiario concluso per atto pubblico il 17.4.07, e le vicende
(meramente attuative) allegate dagli opponenti, anche se considerate globalmente, non sono in alcun modo qualificabili alla stregua di una manifestazione di volontà contrattuale idonea addirittura a 'sostituire' il mutuo fondiario cit. con altro contratto.
L'eccezione sub d) viene rigettata, perché il precetto contiene l'individuazione precisa delle somme rispettivamente dovute a titolo di capitale (€
216.134,87), interessi (€ 12455,6) e spese (€ 425,00).
L'eccezione sub e) viene rigettata, perché la suprema Corte ha conclusivamente chiarito che un mutuo così strutturato vale quale titolo esecutivo. Difatti il contratto di mutuo, contenente la contestuale pattuizione di costituire in deposito o pegno irregolari la somma mutuata e l'obbligo del mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza necessità di un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'avvenuto svincolo, essendo sufficiente che la somma sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e che egli abbia assunto l'obbligazione, univoca, espressa ed incondizionata, di restituirla (Cass. S.U. n. 5968/2025).
L'eccezione sub f) viene rigettata, non essendo stato adempiuto l'onere di allegazione in merito all'importo (in tesi) addebitato illegittimamente a titolo di interessi usurari, con la conseguente incidenza in concreto sulla somma precettata.
Le eccezioni sub g) e sub h) vengono rigettate, non essendo stato adempiuto l'onere di allegazione in merito all'incidenza in concreto delle asserite nullità sulla somma precettata. Va ricordato infatti che la nullità ex art. 33 cod. cons. è necessariamente parziale, perché a norma dell'art. 36.1 cod. cons. il contratto rimane valido per il resto.
L'eccezione sub i) viene rigettata, perché dall'attività assertiva non emerge l'entità dei costi asseritamente illegittimi, e dunque la conseguente incidenza sul quantum dell'importo precettato.
L'eccezione sub j) viene rigettata, non essendo stato adempiuto l'onere di
- dr. Lucio Munaro - 5
allegazione in merito alle specifiche pattuizioni la cui asserita indeterminatezza integra violazione dell'art. 116 TUB.
L'eccezione sub k) viene rigettata, perché l'esplicita volontà delle parti di iscrivere ipoteca sui beni costituiti in fondo patrimoniale (cfr. la relativa clausola a pagina 2 del regolamento contrattuale) fa presumere univocamente che il mutuo fondiario rispondesse ai bisogni familiari degli opponenti. E d'altra parte non vi sono allegazioni specifiche idonee a individuare in concreto lo scopo (estraneo ai bisogni familiari) in ipotesi perseguito col mutuo, cosicchè possa ipotizzarsi una
'gestione' del fondo patrimoniale difforme dal suo schema causale (ex artt. 167 ss. cc).
L'eccezione sub l) viene rigettata, perché la (eventuale) erronea indicazione del TAEG/ISC non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo un'erronea rappresentazione del suo costo complessivo.
L'art. 117.6 TUB, che sanziona con la nullità le clausole contrattuali ... che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati, non è quindi applicabile alla fattispecie, non essendo realmente controversa la determinatezza delle singole clausole che fissano i tassi di interesse e gli altri oneri a carico del Pa mutuatario, bensì (in tesi) l' ; il quale però non determina alcuna condizione economica direttamente applicabile al contratto, ma esprime in termini percentuali il costo complessivo del finanziamento e svolge una funzione Pa meramente informativa. Pertanto, la (eventuale) errata indicazione dell' non può essere sanzionata con la nullità ex art. 117.6 TUB.
L'eccezione sub m) viene rigettata, non essendo stato adempiuto l'onere di allegazione in merito all'entità delle somme asseritamente non dovute per l'ipotizzata nullità ex art. 117 TUB;
sicchè già sul piano assertivo difettano le condizioni per individuarne la conseguente incidenza sulla misura della somma precettata.
L'eccezione sub n) viene rigettata, anzitutto perché l'invocata sanzione processuale ex art. 96.2 cpc postula l'accertamento dell'inesistenza del diritto posto a fondamento dell'iscrizione ipotecaria, mentre nel caso di specie viene accertata l'esistenza del diritto. Inoltre la norma in esame si riferisce all'iscrizione di ipoteca giudiziale, non volontaria.
2.1. Quanto alla disposizione di c.t.u. invocata dagli opponenti, va ricordato che la stessa postula l'adempimento dell'onere di svolgere le necessarie
- dr. Lucio Munaro - 6
allegazioni, il cui contenuto non può essere rimesso alla c.t.u. La quale è utilizzabile a fini decisori solo nei limiti dell'attività assertiva svolta preventivamente – pena l'inammissibile inversione del rapporto tra allegazione e prova e l'illegittima attribuzione alla c.t.u. di una funzione surrogatoria dell'attività assertiva, in aperta violazione del principio dispositivo (art. 115 cpc) –.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 cpc).
Il compenso professionale viene liquidato con applicazione dei valori medi ex d.m. n. 55/2014.
p.q.m.
Il giudice, definitivamente pronunciando rigetta l'opposizione;
condanna gli opponenti in solido a rimborsare alla convenuta le spese di lite, liquidate in € 14.103,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge.
Treviso, 15.5.2025
Il giudice dr. Lucio Munaro
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