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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/12/2025, n. 12029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12029 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, VI sezione civile, in persona della dr.ssa Nunzia Tesone, in funzione di giudice monocratico ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c nella causa civile iscritta al n. 20356 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto:“ Appello avverso sentenza del
Giudice di Pace avente ad oggetto risarcimento del danno per sinistro stradale”
tra
(P. VA ) in persona del l.r.p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Buccino Grimaldi Giuliano, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Napoli alla via Mariano d'Ayala, n.18
Appellante
e
(c.f. ) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Controparte_1 C.F._1
dall'Avv. De Rienzo Giuliana presso lo studio della quale sito in Napoli al Viale Colli Aminei n. 491
elettivamente domicilia
Appellata
nonché
Appellato contumace CP_2
e
Appellata contumace Controparte_3
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1.Con atto di appello ritualmente notificato a , ed alla Controparte_1 CP_2 [...]
a mezzo pec in data 30.09.2023, ha convenuto in giudizio i predetti innanzi Controparte_3 Pt_1
al Tribunale di Napoli chiedendo la riforma della sentenza n. 33792/2023 emessa dal Giudice di Pace
di Napoli, depositata in data 07.08.2023, con la quale la domanda azionata in primo grado da CP_1
è stata accolta con condanna, previo accertamento della responsabilità dei convenuti in solido
[...]
tra loro, al pagamento in favore dell'attore della somma di € 1.052,78 ( detratto l'importo già
percepito pari ad euro 712,22di cui euro 612,22 per sorta ed euro 100,00 per spese legali),oltre interessi e spese di giudizio.
1.1. L'odierno appellato, , nel giudizio di primo grado, aveva citato l' Controparte_1 Pt_1 [...]
chiedendo, previo accertamento dell'esclusiva Controparte_4
responsabilità del nella causa causazione dell'evento dannoso, la condanna in solido al CP_2
risarcimento dei danni materiali patiti, quantificati nei limiti di € 5.200,00 a seguito del sinistro stradale verificatosi in data 19.09.2017 alle ore 4,30 circa, in Napoli, all'incrocio IT RO,
Corso Vittorio Emanuele e Via RO, allorquando l'autoveicolo Fiat Punto tg. 5931FZ di nazionalità spagnola, di proprietà di ed assicurato per la r.c.a. con la CP_2 Controparte_3
provenendo da via RO, omettendo il rispetto del segnale semaforico rosso,
[...]
collideva con il proprio lato anteriore il lato destro del motoveicolo SMW tg. EJ87316 di proprietà
dell'istante, il quale provenendo da IT RO aveva già impegnato l'incrocio e che, per effetto dell'impatto, rovinava al suolo riportando danni.
1.2. Avverso la gravata decisione, ha proposto appello deducendo l'omessa e/o errata Pt_1
valutazione del materiale istruttorio, atteso che le deposizioni testimoniale non erano “univoche e concordanti” alla luce di quanto dichiarato dalla teste . Riteneva dunque che il Testimone_1
principio di co-responsabilità ex art. 2054 comma 2 c.c. non fosse stato superato ed in applicazione del quale affermava la congruità delle somme già corrisposte pari ad euro 712,22 ( in base alla perizia redatta dal tecnico fiduciario dell' , per cui chiedeva dichiararsi cessata la materia del Pt_1
Parte contendere. Ha poi dedotto l'errata ed ingiusta pronuncia di condanna nei confronti dell' al pagamento delle spese di lite. Ha infine chiesto, in caso di accoglimento del presente gravame, condannarsi l'appellato CP_1
Parte
a restituire all' appellante uanto percepito in esecuzione della sentenza di primo grado,
[...]
oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi al tasso di legge dalla percezione delle somme al saldo ed alla imposta di registro della sentenza impugnata e quanto corrisposto a titolo di spese di lite.
1.3. Si è costituito , il quale, preliminarmente, ha eccepito l'inammissibilità Controparte_1
dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.; ha dedotto l'infondatezza del gravame sulla scorta delle deposizioni testimoniali rese dai testi e . Ha concluso chiedendo il Testimone_2 Testimone_3
rigetto del gravame.
Non si sono costituiti e sebbene ritualmente citati. CP_2 Controparte_3
1.4. Acquisito il fascicolo di primo grado, rinviata la causa per la decisione all'udienza del 28.11.2025
ai sensi del'art.281 sexies cpc, in data 15.09.2025 è subentrata la scrivente nella titolarità del ruolo;
la causa è stata decisa, all'odierna udienza, all'esito della discussione orale ai sensi dell'ultimo comma della richiamata disposizione con deposito della sentenza nel termine di gg.30.
2. Il Tribunale osserva.
2.1. L'eccezione di inammissibilità dell'appello è da respingere perché l'appellante ha riportato le parti del provvedimento impugnato, indicato in modo specifico le censure mosse ed argomentato sulle modifiche richieste nel rispetto di quanto previsto dall'art. 348 bis c.p.c.
2.2.Nel merito, l'appello è fondato.
Va premesso che, nel caso in esame, viene in rilievo pacificamente un'ipotesi di sinistro stradale provocato da uno scontro tra veicoli.
Com'è noto, l'art. 2054 c.c., rubricato “Circolazione di veicoli”, al co. 2 afferma: “Nel caso di scontro
tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso
ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”.
Secondo la consolidata interpretazione della giurisprudenza di legittimità (ex plurimis Cass.
ordinanza n. 21024/2024), dalla disposizione richiamata si traggono le seguenti norme e principi regolatori: ─ il criterio d'imputazione della responsabilità previsto dalla disposizione ha funzione meramente sussidiaria (Cass. n. 6483 del 2013; n. 7061 del 2020; n. 13540 del 2023), operando solo nel caso in cui, iuxta alligata et probata, non sia possibile accertare in concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso (Cass. n. 9353 del 2019; n. 18479 del
2015; n. 1317 del 2006); ─ il superamento della presunzione del concorso di colpa di pari grado dei conducenti richiede, oltre all'accertamento in concreto della colpa dell'uno, la prova liberatoria, a carico dell'altro conducente, di aver adottato una regolare condotta di guida (Cass. n. 10031 del 2006;
n. 18631 del 2015) e di aver posto in essere tutte le necessarie manovre di emergenza (n. 15822 del
2015; n. 21056 del 2004; n. 15434 del 2004); anche se dalla valutazione delle prove resti individuato il comportamento colposo di uno solo dei due conducenti, per attribuirgli la causa determinante ed esclusiva del sinistro deve parimenti accertarsi che l'altro conducente abbia osservato le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza, perché è suo onere dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, altrimenti dovendo presumersi anche il suo colpevole concorso (v. e pluribus Cass. 8/01/2016, n. 124); ─ la prova che uno dei conducenti si è uniformato alle norme sulla circolazione dei veicoli ed a quelle di comune prudenza può essere acquisita anche indirettamente,
tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente (Cass. 15/09/2020, n. 19115; 21/05/2019, n. 13672;
22/04/2009, n. 9550; 10/03/2006, n. 5226); fermo restando, tuttavia, che l'infrazione, pur grave, come l'invasione dell'altra corsia commessa da uno dei conducenti, non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso (Cass. n. 19115 del
2020, cit.; 15/01/2003, n. 477; 17/01/1996, n. 343); ─ l'accertata esistenza di alcuni elementi concreti di colpa a carico di uno ovvero di entrambi i conducenti dei veicoli scontratisi non impedisce il ricorso al criterio sussidiario della responsabilità presunta di pari grado, quando l'impossibilità di accertamento delle circostanze di maggior rilievo influenti sulla dinamica del sinistro (colpa e nesso di causalità) non consenta di stabilire la misura dell'imputabilità di quest'ultimo rispetto a uno o entrambi i conducenti (Cass. n. 15152 del 2023; n. 4909 del 1996; n. 2038 del 1994).
Applicando alla fattispecie in esame i principi richiamati, il Tribunale ritiene che, nel caso di specie,
le risultanze istruttorie acquisite non consentono di accertare in concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e che pertanto trovi applicazione il principio di cui al co.2 del richiamato art.2054 c.c..
Ebbene, la teste di parte appellata, ha dichiarato: “Non ricordo data e anno, ma Testimone_1
era comunque prima del , periodo estivo in Napoli. Percorrevamo via RO e mi trovavo Pt_2
nel lato posteriore in direzione della grotta che parte da Fuorigrotta, avevamo il semaforo verde, la
moto ci ha tagliato la strada. L'impatto è avvenuto al centro della strada (…)”.
I testi indicati in primo grado dall'attore odierno appellato, e Testimone_2 Testimone_3
hanno per contro riferito “..Preciso di aver visto che da via Pieidigrotta con direzione galleria
sopraggiungeva una vettura Fiat Punto scura che attraversando l'incrocio urtava con il lato
anteriore, il lato destro di una motocicletta di colore arancio/rosso nel telaio e …in altre parti della
carrozzeria; Preciso che la motocicletta ci precedeva ed aveva impegnato l'incrocio con il semaforo
verde con direzione Corso Vittorio Emanuele..”( cfr. teste . Tes_3
Le dichiarazioni rese dai testi escussi - tutti presenti al momento del fatto e sentiti, nell'immediatezza,
dagli agenti della Polizia Municipale di Napoli intervenuti sul posto, le cui dichiarazioni, riportate nel verbale, sono state confermate in sede testimoniale - si pongono in insanabile contrasto tra loro non essendo possibile accertare se effettivamente l'odierno appellato, attore in primo grado, abbia o meno impegnato l'incrocio con luce verde del semaforo.
Né sussistono elementi di riscontro esterno atteso che, come indicato anche nel verbale della Polizia
Municipale, l'acquisizione delle registrazioni delle telecamere presenti nel luogo non ha dato riscontri positivi.
Ne consegue che, gli elementi di prova acquisiti agli atti di causa non consentono di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro.
Ribadendo quanto già evidenziato, va affermato che il superamento della presunzione del concorso di colpa di pari grado dei conducenti richiede, oltre all'accertamento in concreto della colpa dell'uno,
la prova liberatoria, a carico dell'altro conducente, di aver adottato una regolare condotta di guida
(Cass. n. 10031 del 2006; n. 18631 del 2015) e di aver posto in essere tutte le necessarie manovre di emergenza (n. 15822 del 2015; n. 21056 del 2004; n. 15434 del 2004); anche se dalla valutazione delle prove resti individuato il comportamento colposo di uno solo dei due conducenti, per attribuirgli la causa determinante ed esclusiva del sinistro deve parimenti accertarsi che l'altro conducente abbia osservato le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza, perché è suo onere dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, altrimenti dovendo presumersi anche il suo colpevole concorso (v. e pluribus Cass. 8/01/2016, n. 124).
Pertanto, in riforma della sentenza di I grado, deve riconoscersi pari responsabilità in capo ai due conducenti dei veicoli coinvolti con conseguente decurtazione del risarcimento in capo a CP_1
nella misura del 50%.
[...]
2.3.Venendo al quantum, parte appellante ha contestato l'operata liquidazione in quanto priva di
Part motivazione e non avallata da una c.t.u. tecnica, evidenziando che l' aveva già corrisposto l'importo di euro 712,22 (di cui euro 612,22 per sorta ed euro 100,00 per spese legali) oltre iva in
Parte base alla relazione del P.A. incaricato dall' , che aveva stimato l'ammontare Per_1 Tes_4
dei danni rinvenuti sul motociclo attoreo in € 1.224,43 + IVA.
I rilievi sono fondati.
Sul punto, la motivazione del primo giudice è del tutto apodittica, rilevando altresì che non appare idonea ad integrare la prova di un effettivo pregiudizio economico la fattura di riparazione prodotta dall'appellato in primo grado. Difatti, sebbene la fattura di riparazione allegata agli atti risulti intestata a , tuttavia, in tema di risarcimento danni da sinistro stradale, la Corte di Controparte_1
Cassazione sez. VI Civile, ordinanza n. 3293/18, si è espressa per ribadire che: “la fattura
commerciale – se proviene dalla stessa parte che intende utilizzarla – non costituisce, di per sé, prova
del danno, tanto più quando non sia accompagnata da quietanza o non risulti accettata dal
destinatario” (Cass. Civ. sent. n. 3293/2018).
Pertanto, la mera esibizione della fattura, non seguita da altra documentazione atta comprovare l'effettivo esborso, non è sufficiente per provare che parte attrice abbia subito il pregiudizio economico. A ciò si aggiunga che detta fattura non è corroborata da altri elementi, quali il listino prezzi relativo ai pezzi di ricambio del motociclo oppure l'indicazione nel dettaglio delle opere di manutenzione effettuate.
Pertanto, va valorizzata la perizia redatta dal tecnico fiduciario dell' anche considerando che Pt_1
l'attore – odierno appellato – né nella lettera inviata per il risarcimento del danno, né nell'atto di citazione, ha specificato i danni riportati al motoveicolo, indicando genericamente “danni alla carrozzeria”, mentre, nella relazione peritale di parte appellante le voci dei danni appaiono coerenti con la dinamica descritta e con quanto raffigurato nelle fotografie allegate.
In definitiva, considerato che il fiduciario ha stimato l'ammontare dei danni rinvenuti sul motociclo attoreo in € 1.224,00 oltre iva e che l' ha versato a favore di una somma pari Pt_1 Controparte_1
€ 712,22 (612,22 + 100 per spese legali), risulta che il pagamento ottenuto in via stragiudiziale compensa integralmente la quota di pregiudizio subito imputabile alla controparte e qui riconosciuto.
Dunque, è tenuto alla restituzione delle somme versate all'esito del primo grado di Controparte_1
giudizio pari a € 1.052,78, oltre interessi al tasso di legge legali dal giorno del pagamento al soddisfo e l'avv. Giuliana De Rienzo, dichiaratasi anticipatario, alla restituzione delle spese legali per euro
2.202,60 dalla stessa percepite, oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo.
3. Le spese del doppio grado giudizio vanno poste a carico dell'appellato in virtù del Controparte_1
principio della soccombenza prevalente (cfr. ex plurimis Cassazione civile sez. III, 22/02/2016,
n.3438) in applicazione dei parametri minimi previsti dal D.M. n.55 del 2014, stante la non complessità delle questioni esaminate, per le fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, con esclusione, per questo grado, della fase istruttoria non svolta e secondo lo scaglione per le cause fino a 5.200.
Nulla per le spese nel rapporto processuale tra l'appellato e Controparte_1 [...]
stante la contumacia di questi ultimi. Controparte_4
P. Q. M
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Nunzia Tesone,
definitivamente pronunciando, nella causa civile iscritta al n.20356/2023 ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, assorbite le ulteriori domande, così provvede: -accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dei capo 2 e 3 dell'impugnata sentenza, accerta il concorso di colpa nella causazione dell'evento ai sensi dell'art.2054 c.c. e accerta come dovuta in favore di a titolo di risarcimento del danno al veicolo la somma di euro 612,22 Controparte_1
già corrisposta;
- condanna l'appellato alla restituzione in favore dell'appellante della somma di Controparte_1
euro 1.052,78, oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo e l'avv.to Giuliana De
Rienzo, dichiaratasi anticipatario, alla restituzione delle spese legali per euro 2.202,60, oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo;
- condanna alla rifusione in favore dell'appellante delle spese di lite che liquida Controparte_1
in euro 633,00 per il giudizio di primo grado ed in euro 852,00 per il presente grado, per oltre spese generali 15%, i.v.a., se dovuta e c.p.a. come per legge;
- nulla per le spese tra e e Controparte_1 CP_2 Controparte_3
Così deciso, in Napoli, in data 28.11.2025
Il giudice
Dr.ssa Nunzia Tesone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, VI sezione civile, in persona della dr.ssa Nunzia Tesone, in funzione di giudice monocratico ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c nella causa civile iscritta al n. 20356 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto:“ Appello avverso sentenza del
Giudice di Pace avente ad oggetto risarcimento del danno per sinistro stradale”
tra
(P. VA ) in persona del l.r.p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Buccino Grimaldi Giuliano, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Napoli alla via Mariano d'Ayala, n.18
Appellante
e
(c.f. ) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Controparte_1 C.F._1
dall'Avv. De Rienzo Giuliana presso lo studio della quale sito in Napoli al Viale Colli Aminei n. 491
elettivamente domicilia
Appellata
nonché
Appellato contumace CP_2
e
Appellata contumace Controparte_3
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1.Con atto di appello ritualmente notificato a , ed alla Controparte_1 CP_2 [...]
a mezzo pec in data 30.09.2023, ha convenuto in giudizio i predetti innanzi Controparte_3 Pt_1
al Tribunale di Napoli chiedendo la riforma della sentenza n. 33792/2023 emessa dal Giudice di Pace
di Napoli, depositata in data 07.08.2023, con la quale la domanda azionata in primo grado da CP_1
è stata accolta con condanna, previo accertamento della responsabilità dei convenuti in solido
[...]
tra loro, al pagamento in favore dell'attore della somma di € 1.052,78 ( detratto l'importo già
percepito pari ad euro 712,22di cui euro 612,22 per sorta ed euro 100,00 per spese legali),oltre interessi e spese di giudizio.
1.1. L'odierno appellato, , nel giudizio di primo grado, aveva citato l' Controparte_1 Pt_1 [...]
chiedendo, previo accertamento dell'esclusiva Controparte_4
responsabilità del nella causa causazione dell'evento dannoso, la condanna in solido al CP_2
risarcimento dei danni materiali patiti, quantificati nei limiti di € 5.200,00 a seguito del sinistro stradale verificatosi in data 19.09.2017 alle ore 4,30 circa, in Napoli, all'incrocio IT RO,
Corso Vittorio Emanuele e Via RO, allorquando l'autoveicolo Fiat Punto tg. 5931FZ di nazionalità spagnola, di proprietà di ed assicurato per la r.c.a. con la CP_2 Controparte_3
provenendo da via RO, omettendo il rispetto del segnale semaforico rosso,
[...]
collideva con il proprio lato anteriore il lato destro del motoveicolo SMW tg. EJ87316 di proprietà
dell'istante, il quale provenendo da IT RO aveva già impegnato l'incrocio e che, per effetto dell'impatto, rovinava al suolo riportando danni.
1.2. Avverso la gravata decisione, ha proposto appello deducendo l'omessa e/o errata Pt_1
valutazione del materiale istruttorio, atteso che le deposizioni testimoniale non erano “univoche e concordanti” alla luce di quanto dichiarato dalla teste . Riteneva dunque che il Testimone_1
principio di co-responsabilità ex art. 2054 comma 2 c.c. non fosse stato superato ed in applicazione del quale affermava la congruità delle somme già corrisposte pari ad euro 712,22 ( in base alla perizia redatta dal tecnico fiduciario dell' , per cui chiedeva dichiararsi cessata la materia del Pt_1
Parte contendere. Ha poi dedotto l'errata ed ingiusta pronuncia di condanna nei confronti dell' al pagamento delle spese di lite. Ha infine chiesto, in caso di accoglimento del presente gravame, condannarsi l'appellato CP_1
Parte
a restituire all' appellante uanto percepito in esecuzione della sentenza di primo grado,
[...]
oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi al tasso di legge dalla percezione delle somme al saldo ed alla imposta di registro della sentenza impugnata e quanto corrisposto a titolo di spese di lite.
1.3. Si è costituito , il quale, preliminarmente, ha eccepito l'inammissibilità Controparte_1
dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.; ha dedotto l'infondatezza del gravame sulla scorta delle deposizioni testimoniali rese dai testi e . Ha concluso chiedendo il Testimone_2 Testimone_3
rigetto del gravame.
Non si sono costituiti e sebbene ritualmente citati. CP_2 Controparte_3
1.4. Acquisito il fascicolo di primo grado, rinviata la causa per la decisione all'udienza del 28.11.2025
ai sensi del'art.281 sexies cpc, in data 15.09.2025 è subentrata la scrivente nella titolarità del ruolo;
la causa è stata decisa, all'odierna udienza, all'esito della discussione orale ai sensi dell'ultimo comma della richiamata disposizione con deposito della sentenza nel termine di gg.30.
2. Il Tribunale osserva.
2.1. L'eccezione di inammissibilità dell'appello è da respingere perché l'appellante ha riportato le parti del provvedimento impugnato, indicato in modo specifico le censure mosse ed argomentato sulle modifiche richieste nel rispetto di quanto previsto dall'art. 348 bis c.p.c.
2.2.Nel merito, l'appello è fondato.
Va premesso che, nel caso in esame, viene in rilievo pacificamente un'ipotesi di sinistro stradale provocato da uno scontro tra veicoli.
Com'è noto, l'art. 2054 c.c., rubricato “Circolazione di veicoli”, al co. 2 afferma: “Nel caso di scontro
tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso
ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”.
Secondo la consolidata interpretazione della giurisprudenza di legittimità (ex plurimis Cass.
ordinanza n. 21024/2024), dalla disposizione richiamata si traggono le seguenti norme e principi regolatori: ─ il criterio d'imputazione della responsabilità previsto dalla disposizione ha funzione meramente sussidiaria (Cass. n. 6483 del 2013; n. 7061 del 2020; n. 13540 del 2023), operando solo nel caso in cui, iuxta alligata et probata, non sia possibile accertare in concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso (Cass. n. 9353 del 2019; n. 18479 del
2015; n. 1317 del 2006); ─ il superamento della presunzione del concorso di colpa di pari grado dei conducenti richiede, oltre all'accertamento in concreto della colpa dell'uno, la prova liberatoria, a carico dell'altro conducente, di aver adottato una regolare condotta di guida (Cass. n. 10031 del 2006;
n. 18631 del 2015) e di aver posto in essere tutte le necessarie manovre di emergenza (n. 15822 del
2015; n. 21056 del 2004; n. 15434 del 2004); anche se dalla valutazione delle prove resti individuato il comportamento colposo di uno solo dei due conducenti, per attribuirgli la causa determinante ed esclusiva del sinistro deve parimenti accertarsi che l'altro conducente abbia osservato le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza, perché è suo onere dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, altrimenti dovendo presumersi anche il suo colpevole concorso (v. e pluribus Cass. 8/01/2016, n. 124); ─ la prova che uno dei conducenti si è uniformato alle norme sulla circolazione dei veicoli ed a quelle di comune prudenza può essere acquisita anche indirettamente,
tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente (Cass. 15/09/2020, n. 19115; 21/05/2019, n. 13672;
22/04/2009, n. 9550; 10/03/2006, n. 5226); fermo restando, tuttavia, che l'infrazione, pur grave, come l'invasione dell'altra corsia commessa da uno dei conducenti, non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso (Cass. n. 19115 del
2020, cit.; 15/01/2003, n. 477; 17/01/1996, n. 343); ─ l'accertata esistenza di alcuni elementi concreti di colpa a carico di uno ovvero di entrambi i conducenti dei veicoli scontratisi non impedisce il ricorso al criterio sussidiario della responsabilità presunta di pari grado, quando l'impossibilità di accertamento delle circostanze di maggior rilievo influenti sulla dinamica del sinistro (colpa e nesso di causalità) non consenta di stabilire la misura dell'imputabilità di quest'ultimo rispetto a uno o entrambi i conducenti (Cass. n. 15152 del 2023; n. 4909 del 1996; n. 2038 del 1994).
Applicando alla fattispecie in esame i principi richiamati, il Tribunale ritiene che, nel caso di specie,
le risultanze istruttorie acquisite non consentono di accertare in concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e che pertanto trovi applicazione il principio di cui al co.2 del richiamato art.2054 c.c..
Ebbene, la teste di parte appellata, ha dichiarato: “Non ricordo data e anno, ma Testimone_1
era comunque prima del , periodo estivo in Napoli. Percorrevamo via RO e mi trovavo Pt_2
nel lato posteriore in direzione della grotta che parte da Fuorigrotta, avevamo il semaforo verde, la
moto ci ha tagliato la strada. L'impatto è avvenuto al centro della strada (…)”.
I testi indicati in primo grado dall'attore odierno appellato, e Testimone_2 Testimone_3
hanno per contro riferito “..Preciso di aver visto che da via Pieidigrotta con direzione galleria
sopraggiungeva una vettura Fiat Punto scura che attraversando l'incrocio urtava con il lato
anteriore, il lato destro di una motocicletta di colore arancio/rosso nel telaio e …in altre parti della
carrozzeria; Preciso che la motocicletta ci precedeva ed aveva impegnato l'incrocio con il semaforo
verde con direzione Corso Vittorio Emanuele..”( cfr. teste . Tes_3
Le dichiarazioni rese dai testi escussi - tutti presenti al momento del fatto e sentiti, nell'immediatezza,
dagli agenti della Polizia Municipale di Napoli intervenuti sul posto, le cui dichiarazioni, riportate nel verbale, sono state confermate in sede testimoniale - si pongono in insanabile contrasto tra loro non essendo possibile accertare se effettivamente l'odierno appellato, attore in primo grado, abbia o meno impegnato l'incrocio con luce verde del semaforo.
Né sussistono elementi di riscontro esterno atteso che, come indicato anche nel verbale della Polizia
Municipale, l'acquisizione delle registrazioni delle telecamere presenti nel luogo non ha dato riscontri positivi.
Ne consegue che, gli elementi di prova acquisiti agli atti di causa non consentono di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro.
Ribadendo quanto già evidenziato, va affermato che il superamento della presunzione del concorso di colpa di pari grado dei conducenti richiede, oltre all'accertamento in concreto della colpa dell'uno,
la prova liberatoria, a carico dell'altro conducente, di aver adottato una regolare condotta di guida
(Cass. n. 10031 del 2006; n. 18631 del 2015) e di aver posto in essere tutte le necessarie manovre di emergenza (n. 15822 del 2015; n. 21056 del 2004; n. 15434 del 2004); anche se dalla valutazione delle prove resti individuato il comportamento colposo di uno solo dei due conducenti, per attribuirgli la causa determinante ed esclusiva del sinistro deve parimenti accertarsi che l'altro conducente abbia osservato le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza, perché è suo onere dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, altrimenti dovendo presumersi anche il suo colpevole concorso (v. e pluribus Cass. 8/01/2016, n. 124).
Pertanto, in riforma della sentenza di I grado, deve riconoscersi pari responsabilità in capo ai due conducenti dei veicoli coinvolti con conseguente decurtazione del risarcimento in capo a CP_1
nella misura del 50%.
[...]
2.3.Venendo al quantum, parte appellante ha contestato l'operata liquidazione in quanto priva di
Part motivazione e non avallata da una c.t.u. tecnica, evidenziando che l' aveva già corrisposto l'importo di euro 712,22 (di cui euro 612,22 per sorta ed euro 100,00 per spese legali) oltre iva in
Parte base alla relazione del P.A. incaricato dall' , che aveva stimato l'ammontare Per_1 Tes_4
dei danni rinvenuti sul motociclo attoreo in € 1.224,43 + IVA.
I rilievi sono fondati.
Sul punto, la motivazione del primo giudice è del tutto apodittica, rilevando altresì che non appare idonea ad integrare la prova di un effettivo pregiudizio economico la fattura di riparazione prodotta dall'appellato in primo grado. Difatti, sebbene la fattura di riparazione allegata agli atti risulti intestata a , tuttavia, in tema di risarcimento danni da sinistro stradale, la Corte di Controparte_1
Cassazione sez. VI Civile, ordinanza n. 3293/18, si è espressa per ribadire che: “la fattura
commerciale – se proviene dalla stessa parte che intende utilizzarla – non costituisce, di per sé, prova
del danno, tanto più quando non sia accompagnata da quietanza o non risulti accettata dal
destinatario” (Cass. Civ. sent. n. 3293/2018).
Pertanto, la mera esibizione della fattura, non seguita da altra documentazione atta comprovare l'effettivo esborso, non è sufficiente per provare che parte attrice abbia subito il pregiudizio economico. A ciò si aggiunga che detta fattura non è corroborata da altri elementi, quali il listino prezzi relativo ai pezzi di ricambio del motociclo oppure l'indicazione nel dettaglio delle opere di manutenzione effettuate.
Pertanto, va valorizzata la perizia redatta dal tecnico fiduciario dell' anche considerando che Pt_1
l'attore – odierno appellato – né nella lettera inviata per il risarcimento del danno, né nell'atto di citazione, ha specificato i danni riportati al motoveicolo, indicando genericamente “danni alla carrozzeria”, mentre, nella relazione peritale di parte appellante le voci dei danni appaiono coerenti con la dinamica descritta e con quanto raffigurato nelle fotografie allegate.
In definitiva, considerato che il fiduciario ha stimato l'ammontare dei danni rinvenuti sul motociclo attoreo in € 1.224,00 oltre iva e che l' ha versato a favore di una somma pari Pt_1 Controparte_1
€ 712,22 (612,22 + 100 per spese legali), risulta che il pagamento ottenuto in via stragiudiziale compensa integralmente la quota di pregiudizio subito imputabile alla controparte e qui riconosciuto.
Dunque, è tenuto alla restituzione delle somme versate all'esito del primo grado di Controparte_1
giudizio pari a € 1.052,78, oltre interessi al tasso di legge legali dal giorno del pagamento al soddisfo e l'avv. Giuliana De Rienzo, dichiaratasi anticipatario, alla restituzione delle spese legali per euro
2.202,60 dalla stessa percepite, oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo.
3. Le spese del doppio grado giudizio vanno poste a carico dell'appellato in virtù del Controparte_1
principio della soccombenza prevalente (cfr. ex plurimis Cassazione civile sez. III, 22/02/2016,
n.3438) in applicazione dei parametri minimi previsti dal D.M. n.55 del 2014, stante la non complessità delle questioni esaminate, per le fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, con esclusione, per questo grado, della fase istruttoria non svolta e secondo lo scaglione per le cause fino a 5.200.
Nulla per le spese nel rapporto processuale tra l'appellato e Controparte_1 [...]
stante la contumacia di questi ultimi. Controparte_4
P. Q. M
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Nunzia Tesone,
definitivamente pronunciando, nella causa civile iscritta al n.20356/2023 ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, assorbite le ulteriori domande, così provvede: -accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dei capo 2 e 3 dell'impugnata sentenza, accerta il concorso di colpa nella causazione dell'evento ai sensi dell'art.2054 c.c. e accerta come dovuta in favore di a titolo di risarcimento del danno al veicolo la somma di euro 612,22 Controparte_1
già corrisposta;
- condanna l'appellato alla restituzione in favore dell'appellante della somma di Controparte_1
euro 1.052,78, oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo e l'avv.to Giuliana De
Rienzo, dichiaratasi anticipatario, alla restituzione delle spese legali per euro 2.202,60, oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo;
- condanna alla rifusione in favore dell'appellante delle spese di lite che liquida Controparte_1
in euro 633,00 per il giudizio di primo grado ed in euro 852,00 per il presente grado, per oltre spese generali 15%, i.v.a., se dovuta e c.p.a. come per legge;
- nulla per le spese tra e e Controparte_1 CP_2 Controparte_3
Così deciso, in Napoli, in data 28.11.2025
Il giudice
Dr.ssa Nunzia Tesone