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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIV, sentenza 05/02/2026, n. 1937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1937 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1937/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
CICCARELLA ANTONELLA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18567/2025 depositato il 03/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via Santa Lucia 81 80132 Napoli NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250004246974000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1200/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti: Richieste delle parti
Ricorrente: chiede l'annullamento della cartella di pagamento impugnata, deducendo, tra l'altro, la mancata notifica degli avvisi di accertamento presupposti, la prescrizione del credito e ulteriori vizi dell'attività di riscossione.
Resistenti: l'Agenzia delle Entrate Riscossione e la Regione Campania chiedono il rigetto del ricorso, ritenendolo infondato in fatto e in diritto, con condanna della parte ricorrente alle spese di giudizio.
Svolgimento del processo
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il sig. Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento emessa per il recupero di tributi regionali relativi all'annualità 2019, deducendo l'illegittimità della pretesa sotto diversi profili, tra cui la mancata notifica degli avvisi di accertamento presupposti e la prescrizione del credito.
Si costituivano in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione e la Regione Campania, le quali depositavano separate controdeduzioni, eccependo l'infondatezza del ricorso. In particolare, le resistenti evidenziavano che gli avvisi di accertamento relativi all'anno 2019 erano stati regolarmente notificati al ricorrente per compiuta giacenza in data 30 settembre 2022 e che gli stessi non erano stati impugnati nei termini di legge, con conseguente definitività della pretesa tributaria. Deducevano, altresì, la legittimità della cartella di pagamento quale atto meramente consequenziale.
All'udienza del 26 gennaio 2026 la Corte, all'esito della discussione, decideva come da dispositivo.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Va, in primo luogo, evidenziato che le contestazioni sollevate dal ricorrente investono in larga parte gli avvisi di accertamento presupposti alla cartella di pagamento impugnata. Dagli atti di causa risulta che tali avvisi, relativi all'annualità 2019, sono stati regolarmente notificati al contribuente per compiuta giacenza in data 30 settembre 2022 e non sono stati impugnati nei termini previsti dalla legge. Ne consegue che gli stessi sono divenuti definitivi, con preclusione di ogni contestazione successiva sul rapporto impositivo sottostante. Va, peraltro, rilevato che, trattandosi di tributo regionale avente natura di tassa automobilistica, per l'annualità d'imposta 2019 trova applicazione il termine decadenziale triennale previsto dalla normativa di settore. Nel caso di specie, tale termine risulta pienamente rispettato, essendo gli avvisi di accertamento stati notificati in data 30 settembre 2022, entro il terzo anno successivo a quello di riferimento dell'imposta.
In presenza di avvisi di accertamento ormai definitivi, la cartella di pagamento costituisce atto meramente consequenziale e non può essere utilmente censurata per vizi attinenti alla pretesa tributaria ormai cristallizzata. Le doglianze relative alla mancata notifica degli atti presupposti e alla prescrizione del credito risultano, pertanto, infondate. Parimenti infondate sono le ulteriori censure sollevate in ordine a presunti vizi dell'attività di riscossione, non emergendo dagli atti alcuna irregolarità idonea a inficiare la legittimità della cartella impugnata. Anche con riferimento alla successiva fase della riscossione, deve osservarsi che la cartella di pagamento è stata notificata in data 23 agosto 2025, nel rispetto del termine triennale decorrente dalla definitività degli avvisi di accertamento, sicché risulta parimenti rispettata la scansione temporale prevista per la riscossione del tributo in esame.
Quanto alla dedotta irregolarità delle notifiche degli avvisi di accertamento, la censura non è fondata.
Va preliminarmente richiamata la distinzione, più volte evidenziata dalla giurisprudenza di legittimità, tra la notifica eseguita a mezzo del servizio postale e quella effettuata tramite ufficiale giudiziario. Nel caso di notificazione diretta a mezzo servizio postale, disciplinata dalla legge n. 890 del 1982, la procedura di compiuta giacenza si perfeziona con il deposito del plico presso l'ufficio postale competente, l'invio dell'avviso di giacenza al destinatario e il decorso del termine di legge, indipendentemente dall'effettivo ritiro dell'atto.
Secondo l'orientamento costante della Corte di Cassazione, la notificazione a mezzo posta si perfeziona per il destinatario allo spirare del termine di giacenza, a condizione che risultino regolarmente espletate le formalità previste dalla legge, non essendo richiesto che l'atto venga materialmente ritirato (ex multis, Cass. n. 5077/2016; Cass. n. 6395/2014; Cass. n. 15315/2014). In particolare, è stato chiarito che la compiuta giacenza costituisce un meccanismo di perfezionamento legale della conoscenza dell'atto, idoneo a garantire il contraddittorio e la certezza dei rapporti giuridici.
La Suprema Corte ha inoltre precisato che, in caso di notifica postale, non trova applicazione la disciplina della seconda raccomandata informativa prevista per le notifiche eseguite dall'ufficiale giudiziario, essendo sufficiente il rispetto delle formalità proprie del servizio postale (Cass. n. 19071/2017; Cass. n. 25272/2018).
Nel caso di specie, dagli atti risulta che gli avvisi di accertamento sono stati notificati mediante servizio postale con regolare deposito del plico, rilascio dell'avviso di giacenza e decorso del termine di legge, perfezionatisi per compiuta giacenza in data 30 settembre 2022, sicché la notificazione deve ritenersi pienamente valida ed efficace. In mancanza di tempestiva impugnazione, gli avvisi di accertamento risultano pertanto definitivamente consolidati.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato. Le spese di giudizio seguono il principio della soccombenza e vanno poste a carico della parte ricorrente nei confronti di ciascuno degli enti resistenti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore degli enti resistenti che liquida in euro complessiva 300,00 ciascuna, oltre oneri e accessori come per legge Napoli, 26 gennaio 2026.
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
CICCARELLA ANTONELLA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18567/2025 depositato il 03/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via Santa Lucia 81 80132 Napoli NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250004246974000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1200/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti: Richieste delle parti
Ricorrente: chiede l'annullamento della cartella di pagamento impugnata, deducendo, tra l'altro, la mancata notifica degli avvisi di accertamento presupposti, la prescrizione del credito e ulteriori vizi dell'attività di riscossione.
Resistenti: l'Agenzia delle Entrate Riscossione e la Regione Campania chiedono il rigetto del ricorso, ritenendolo infondato in fatto e in diritto, con condanna della parte ricorrente alle spese di giudizio.
Svolgimento del processo
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il sig. Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento emessa per il recupero di tributi regionali relativi all'annualità 2019, deducendo l'illegittimità della pretesa sotto diversi profili, tra cui la mancata notifica degli avvisi di accertamento presupposti e la prescrizione del credito.
Si costituivano in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione e la Regione Campania, le quali depositavano separate controdeduzioni, eccependo l'infondatezza del ricorso. In particolare, le resistenti evidenziavano che gli avvisi di accertamento relativi all'anno 2019 erano stati regolarmente notificati al ricorrente per compiuta giacenza in data 30 settembre 2022 e che gli stessi non erano stati impugnati nei termini di legge, con conseguente definitività della pretesa tributaria. Deducevano, altresì, la legittimità della cartella di pagamento quale atto meramente consequenziale.
All'udienza del 26 gennaio 2026 la Corte, all'esito della discussione, decideva come da dispositivo.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Va, in primo luogo, evidenziato che le contestazioni sollevate dal ricorrente investono in larga parte gli avvisi di accertamento presupposti alla cartella di pagamento impugnata. Dagli atti di causa risulta che tali avvisi, relativi all'annualità 2019, sono stati regolarmente notificati al contribuente per compiuta giacenza in data 30 settembre 2022 e non sono stati impugnati nei termini previsti dalla legge. Ne consegue che gli stessi sono divenuti definitivi, con preclusione di ogni contestazione successiva sul rapporto impositivo sottostante. Va, peraltro, rilevato che, trattandosi di tributo regionale avente natura di tassa automobilistica, per l'annualità d'imposta 2019 trova applicazione il termine decadenziale triennale previsto dalla normativa di settore. Nel caso di specie, tale termine risulta pienamente rispettato, essendo gli avvisi di accertamento stati notificati in data 30 settembre 2022, entro il terzo anno successivo a quello di riferimento dell'imposta.
In presenza di avvisi di accertamento ormai definitivi, la cartella di pagamento costituisce atto meramente consequenziale e non può essere utilmente censurata per vizi attinenti alla pretesa tributaria ormai cristallizzata. Le doglianze relative alla mancata notifica degli atti presupposti e alla prescrizione del credito risultano, pertanto, infondate. Parimenti infondate sono le ulteriori censure sollevate in ordine a presunti vizi dell'attività di riscossione, non emergendo dagli atti alcuna irregolarità idonea a inficiare la legittimità della cartella impugnata. Anche con riferimento alla successiva fase della riscossione, deve osservarsi che la cartella di pagamento è stata notificata in data 23 agosto 2025, nel rispetto del termine triennale decorrente dalla definitività degli avvisi di accertamento, sicché risulta parimenti rispettata la scansione temporale prevista per la riscossione del tributo in esame.
Quanto alla dedotta irregolarità delle notifiche degli avvisi di accertamento, la censura non è fondata.
Va preliminarmente richiamata la distinzione, più volte evidenziata dalla giurisprudenza di legittimità, tra la notifica eseguita a mezzo del servizio postale e quella effettuata tramite ufficiale giudiziario. Nel caso di notificazione diretta a mezzo servizio postale, disciplinata dalla legge n. 890 del 1982, la procedura di compiuta giacenza si perfeziona con il deposito del plico presso l'ufficio postale competente, l'invio dell'avviso di giacenza al destinatario e il decorso del termine di legge, indipendentemente dall'effettivo ritiro dell'atto.
Secondo l'orientamento costante della Corte di Cassazione, la notificazione a mezzo posta si perfeziona per il destinatario allo spirare del termine di giacenza, a condizione che risultino regolarmente espletate le formalità previste dalla legge, non essendo richiesto che l'atto venga materialmente ritirato (ex multis, Cass. n. 5077/2016; Cass. n. 6395/2014; Cass. n. 15315/2014). In particolare, è stato chiarito che la compiuta giacenza costituisce un meccanismo di perfezionamento legale della conoscenza dell'atto, idoneo a garantire il contraddittorio e la certezza dei rapporti giuridici.
La Suprema Corte ha inoltre precisato che, in caso di notifica postale, non trova applicazione la disciplina della seconda raccomandata informativa prevista per le notifiche eseguite dall'ufficiale giudiziario, essendo sufficiente il rispetto delle formalità proprie del servizio postale (Cass. n. 19071/2017; Cass. n. 25272/2018).
Nel caso di specie, dagli atti risulta che gli avvisi di accertamento sono stati notificati mediante servizio postale con regolare deposito del plico, rilascio dell'avviso di giacenza e decorso del termine di legge, perfezionatisi per compiuta giacenza in data 30 settembre 2022, sicché la notificazione deve ritenersi pienamente valida ed efficace. In mancanza di tempestiva impugnazione, gli avvisi di accertamento risultano pertanto definitivamente consolidati.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato. Le spese di giudizio seguono il principio della soccombenza e vanno poste a carico della parte ricorrente nei confronti di ciascuno degli enti resistenti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore degli enti resistenti che liquida in euro complessiva 300,00 ciascuna, oltre oneri e accessori come per legge Napoli, 26 gennaio 2026.