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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 18/12/2025, n. 768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 768 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1315/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE Composto dai Magistrati: Dr. EN AR CO Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA PARZIALE nella causa iscritta al RG N. 583/2025 avente ad oggetto separazione personale tra coniugi
TRA
) nata a [...] il [...] con Parte_1 C.F._1
l'Avv. PAOLO PESCIARELLI RICORRENTE E
(CF ) nato il [...] a [...] con agli Controparte_1 C.F._2
Avv.ti ELEONORA IMBRIALE e GABRIEL FRASCA
RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 17.12.2025 le parti hanno concluso come da verbale da ritenersi riportato e trascritto nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti la Sig.ra ha chiesto dichiararsi la separazione Parte_1 personale e, all'esito del passaggio in giudicato di tale decisione, la dichiarazione di divorzio in relazione al matrimonio contratto con in Campagnano di Roma Controparte_1 in data 8.7. 2016 (atto n. 13, p. II, s. A. anno 2016), dando conto del venir meno della relazione affettiva tra i coniugi e svolgendo, in ricorso, ulteriori deduzioni in merito alle ulteriori questioni legate al matrimonio. Costituendosi in giudizio parte resistente, nulla eccependo in ordine alla richiesta di separazione e divorzio, si opponeva alle ulteriori avverse richieste. Nel corso del processo le parti, dichiaravano di avere raggiunto il seguente accordo:
“Tanto premesso, le Parti richiedono congiuntamente che venga trasformato il procedimento di separazione dei coniugi da giudiziale a consensuale alle seguenti CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
2) I figli minori ed vengono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori Per_1 Per_2
i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale;
3) La casa familiare sita in RO Via Terre dei Consoli n. 3 è assegnata alla sig.ra che ivi vivrà con i figli;
Parte_1
4) I figli minori, ed , sono collocati in via paritetica presso entrambi i Per_1 Per_2 genitori secondo il seguente calendario e compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori:
- alternati dal venerdì alle 16.00 sino al lunedì mattina;
CP_2
- LUNEDI: il sig. accompagnerà i bambini a scuola indipendentemente dal genitore con CP_1 il quale hanno trascorso il fine settimana. Dalle ore 16.00 se ne occuperà la madre e dormiranno con la madre;
- MARTEDI: il martedì mattina la madre li accompagnerà a scuola. Dalle ore 16.00 se ne occuperà il padre e dormono con il padre;
- MERCOLEDI: il mercoledì mattina li accompagnerà a scuola il padre. Dalle ore 16.00 se ne occuperà la madre e dormiranno con la madre;
- GIOVEDI: il giovedì mattina li accompagnerà a scuola la madre. Dalle ore 16.00 se ne occuperà il padre e dormiranno con il padre;
- il venerdì è alternato in base al week end: SE TRASCORRONO IL WE CON IL CP_3
PADRE: la madre li accompagnerà a scuola e il padre li andrà a riprendere per poi trascorrere il week end con loro. SE TRASCORRONO IL WE CON LA MADRE: il padre li accompagnerà a scuola e li andrà a riprendere la madre;
- DURANTE IL PERIODO DI CHIUSURA ESTIVA DELLA SCUOLA: due settimane consecutive o non con ciascun genitore da decidere di comune accordo entro il 30 maggio di ogni anno;
- DURANTE LE VACANZE NATALIZIE: una settimana con ciascun genitore ad anni alterni ciascuno (dal primo giorno di chiusura della scuola sino al 30 dicembre o dal 31 dicembre sino al giorno o di riapertura delle scuole). Nel corso dei suddetti periodi i bambini, in ogni caso, trascorreranno la sera della Vigilia con un genitore ed il pranzo di Natale con l'altro, la sera del 31 dicembre con un genitore, il pranzo di Capodanno con l'altro secondo il criterio dell'alternanza annuale. Resta inteso che, in ogni caso, durante i periodi sopra indicati ciascun genitore avrà facoltà di organizzare un periodo di villeggiatura della durata massima di una settimana, fuori dal Comune di Roma, in compagnia dei figli minori, previo accordo con l'altro genitore circa tempi, modalità e destinazione del soggiorno;
- DURANTE LE VACANZE PASQUALI: Pasqua con un genitore, Lunedì dell'Angelo con l'altro ad anni alterni;
- DURANTE LE ALTRE FESTIVITÀ E PONTI secondo il criterio dell'alternanza annuale;
- FESTA DELLA MAMMA con la mamma;
- FESTA DEL PAPÀ con il papà;
- COMPLEANNI DEI GENITORI con i rispettivi genitori;
- I genitori, nell'interesse prevalente dei minori, si impegnano a trascorrere il COMPLEANNO DEI FIGLI insieme. Laddove non sia possibile il figlio trascorrerà il pranzo del compleanno con un genitore e la cena con l'altro secondo il criterio dell'alternanza annuale;
5) Ogni coniuge provvederà al mantenimento dei figli nel periodo in cui gli stessi sono presso di sé. Il Sig. provvederà inoltre al pagamento del 60% delle spese straordinarie che, in CP_1 caso di disaccordo, saranno quelle indicate dal protocollo Tribunale di Viterbo;
6) La sig.ra si obbliga, entro il termine di giorni 60 dal deposito dalla Parte_1 comunicazione della sentenza di separazione che recepisce le presenti condizioni, a trasferire a titolo gratuito al sig. - anche al fine di permettergli di ivi trasferire la Controparte_1 propria residenza - il 50% di sua proprietà dell' immobile sito in Campagnano di Roma (RM), Via Unità d'Italia n.1 (in catasto snc) e precisamente: appartamento al piano primo, riportato nel Catasto Fabbricati di Campagnano di Roma al foglio 19, particella 624, sub. 30, zona censuaria U, categoria A2, classe 3, vani 3,5, superficie catastale mq.66, Rendita Catastale Euro 515,17; locale cantina al piano interrato, della consistenza di mq.4 (quattro), riportato nel Catasto Fabbricati di Campagnano di Roma al foglio 19, particella 624, sub. 54, zona censuaria U, categoria C2, classe 5, consistenza mq. 4, superficie catastale mq. 5, Rendita Catastale Euro 6,20; posto auto coperto al piano interrato, della consistenza di mq. 15 (quindici), riportato nel Catasto Fabbricati di Campagnano di Roma al foglio 19, particella 624, sub. 518, zona censuaria U, categoria C6, classe 5, consistenza mq. 15, superficie catastale mq. 15, Rendita Catastale Euro 15,49. Il trasferimento avverrà presso il Notaio di fiducia del sig. il quale sosterrà CP_1 le relative spese. In pendenza del termine intercorrente tra il deposito della Sentenza e il perfezionamento dell'atto di trasferimento immobiliare, il sig. sarà Controparte_1 autorizzato a prendere possesso dell'immobile sopra indicato, con espresso esonero da parte della sig.ra da qualsivoglia pretesa economica a titolo di canone locativo Parte_1 ovvero di indennità di occupazione relativa alla propria quota di comproprietà pari al 50%; 7) A fronte del trasferimento di proprietà di cui al punto che precede il sig. rinuncia ad CP_1 intraprendere qualsivoglia azione giudiziale o iniziativa di qualsivoglia natura o genere avente ad oggetto pretese o rivendicazioni sui seguenti beni immobili di proprietà della sig.ra : appartamento sito in Campagnano di Roma, Via Unità d'Italia 1/A (RM), Parte_1 individuato nel catasto fabbricati del Comune di Campagnano di Roma al foglio 19, particella 624, sub. 22 piano T, cat. A/2, classe 3 vani 2,5; sub. 522, Via Unità D'Italia snc, piano S1, cat. C/6, classe 5,; Appartamento sito in RO (VT) (dimora familiare), Via Terre Dei Consoli n. 3, lotto n. 46, comparto “C” individuato in catasto fabbricati del Comune di RO al Foglio 5, particella 762, sub. 98, cat. A/7, cl. U, r.c., Via Santa AR snc, piano S1 -T – 1 lotto 46 edificio A, ed a tal fine dichiara di non aver più nulla a pretendere per qualsiasi ragione, titolo, diritto o causa dalla Sig.ra che è e rimane esclusiva proprietaria dei predetti cespiti;
Parte_1
8) ogni coniuge provvederà al proprio mantenimento attesa la rispettiva autonomia economica;
9) le parti si danno reciprocamente atto che le pattuizioni di natura patrimoniale contenute nel presente accordo sono state raggiunte a definizione e transazione di ogni e qualsiasi pretesa, ragione e azione, presente e futura connessa ai rapporti patrimoniali intercorsi durante il matrimonio, rinunciando espressamente e reciprocamente a qualsivoglia ulteriore pretesa al riguardo;
9) le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti;
10) le parti rinunciano al termine per l'impugnazione”.
Tanto premesso, il Tribunale:
- Rilevato che, conformemente alla richiesta di separazione personale avanzata in tal senso, tale richiesta debba essere accolta risultando intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i predetti;
- preso atto dell'equità e congruità delle condizioni concordate oltre all'assenza di elementi incompatibili con il prospettato accordo e/o contrari alla legge;
- tenuto conto che, se le parti hanno concordato trasferimenti immobiliari, la sentenza è esclusivamente costitutiva della domanda di separazione;
- considerato che con l'indicato accordo le parti hanno regolato anche le spese del processo, avendo inoltre rinunciato all'impugnazione della presente decisione
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando così provvede: 1) omologa l'accordo di separazione personale in relazione al matrimonio celebrato in Campagnano di Roma in data 8.7. 2016 (atto n. 13, p. II, s. A. anno 2016), tra Parte_1
e , ordinando che la presente sentenza sia trasmessa in
[...] Controparte_1 copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del citato Comune per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze previste;
2) rimette la causa sul ruolo istruttorio per l'ulteriore prosieguo come da separata ordinanza;
3) ordina che copia della sentenza sia allegata agli atti del fascicolo.
4) Spese al definitivo
Così deciso nella camera di consiglio del 17.12.2025
IL PRESIDENTE est. EN AR CO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE RG N. 1315/2025 Composto dai Magistrati: Dr. EN AR CO Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente ORDINANZA
Il Tribunale preso atto che nella presente procedura è stata emessa sentenza si separazione personale, dovendo, pertanto, il procedimento procedere per le determinazioni sulla ulteriore domanda di separazione
P.Q.M.
fissa l' udienza del 20.10.2026 ore 9,30 davanti al dr. EN M. CO per prosieguo. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito Viterbo, 17.12.2026
IL PRESIDENTE est.
EN AR CO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE Composto dai Magistrati: Dr. EN AR CO Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA PARZIALE nella causa iscritta al RG N. 583/2025 avente ad oggetto separazione personale tra coniugi
TRA
) nata a [...] il [...] con Parte_1 C.F._1
l'Avv. PAOLO PESCIARELLI RICORRENTE E
(CF ) nato il [...] a [...] con agli Controparte_1 C.F._2
Avv.ti ELEONORA IMBRIALE e GABRIEL FRASCA
RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 17.12.2025 le parti hanno concluso come da verbale da ritenersi riportato e trascritto nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti la Sig.ra ha chiesto dichiararsi la separazione Parte_1 personale e, all'esito del passaggio in giudicato di tale decisione, la dichiarazione di divorzio in relazione al matrimonio contratto con in Campagnano di Roma Controparte_1 in data 8.7. 2016 (atto n. 13, p. II, s. A. anno 2016), dando conto del venir meno della relazione affettiva tra i coniugi e svolgendo, in ricorso, ulteriori deduzioni in merito alle ulteriori questioni legate al matrimonio. Costituendosi in giudizio parte resistente, nulla eccependo in ordine alla richiesta di separazione e divorzio, si opponeva alle ulteriori avverse richieste. Nel corso del processo le parti, dichiaravano di avere raggiunto il seguente accordo:
“Tanto premesso, le Parti richiedono congiuntamente che venga trasformato il procedimento di separazione dei coniugi da giudiziale a consensuale alle seguenti CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
2) I figli minori ed vengono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori Per_1 Per_2
i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale;
3) La casa familiare sita in RO Via Terre dei Consoli n. 3 è assegnata alla sig.ra che ivi vivrà con i figli;
Parte_1
4) I figli minori, ed , sono collocati in via paritetica presso entrambi i Per_1 Per_2 genitori secondo il seguente calendario e compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori:
- alternati dal venerdì alle 16.00 sino al lunedì mattina;
CP_2
- LUNEDI: il sig. accompagnerà i bambini a scuola indipendentemente dal genitore con CP_1 il quale hanno trascorso il fine settimana. Dalle ore 16.00 se ne occuperà la madre e dormiranno con la madre;
- MARTEDI: il martedì mattina la madre li accompagnerà a scuola. Dalle ore 16.00 se ne occuperà il padre e dormono con il padre;
- MERCOLEDI: il mercoledì mattina li accompagnerà a scuola il padre. Dalle ore 16.00 se ne occuperà la madre e dormiranno con la madre;
- GIOVEDI: il giovedì mattina li accompagnerà a scuola la madre. Dalle ore 16.00 se ne occuperà il padre e dormiranno con il padre;
- il venerdì è alternato in base al week end: SE TRASCORRONO IL WE CON IL CP_3
PADRE: la madre li accompagnerà a scuola e il padre li andrà a riprendere per poi trascorrere il week end con loro. SE TRASCORRONO IL WE CON LA MADRE: il padre li accompagnerà a scuola e li andrà a riprendere la madre;
- DURANTE IL PERIODO DI CHIUSURA ESTIVA DELLA SCUOLA: due settimane consecutive o non con ciascun genitore da decidere di comune accordo entro il 30 maggio di ogni anno;
- DURANTE LE VACANZE NATALIZIE: una settimana con ciascun genitore ad anni alterni ciascuno (dal primo giorno di chiusura della scuola sino al 30 dicembre o dal 31 dicembre sino al giorno o di riapertura delle scuole). Nel corso dei suddetti periodi i bambini, in ogni caso, trascorreranno la sera della Vigilia con un genitore ed il pranzo di Natale con l'altro, la sera del 31 dicembre con un genitore, il pranzo di Capodanno con l'altro secondo il criterio dell'alternanza annuale. Resta inteso che, in ogni caso, durante i periodi sopra indicati ciascun genitore avrà facoltà di organizzare un periodo di villeggiatura della durata massima di una settimana, fuori dal Comune di Roma, in compagnia dei figli minori, previo accordo con l'altro genitore circa tempi, modalità e destinazione del soggiorno;
- DURANTE LE VACANZE PASQUALI: Pasqua con un genitore, Lunedì dell'Angelo con l'altro ad anni alterni;
- DURANTE LE ALTRE FESTIVITÀ E PONTI secondo il criterio dell'alternanza annuale;
- FESTA DELLA MAMMA con la mamma;
- FESTA DEL PAPÀ con il papà;
- COMPLEANNI DEI GENITORI con i rispettivi genitori;
- I genitori, nell'interesse prevalente dei minori, si impegnano a trascorrere il COMPLEANNO DEI FIGLI insieme. Laddove non sia possibile il figlio trascorrerà il pranzo del compleanno con un genitore e la cena con l'altro secondo il criterio dell'alternanza annuale;
5) Ogni coniuge provvederà al mantenimento dei figli nel periodo in cui gli stessi sono presso di sé. Il Sig. provvederà inoltre al pagamento del 60% delle spese straordinarie che, in CP_1 caso di disaccordo, saranno quelle indicate dal protocollo Tribunale di Viterbo;
6) La sig.ra si obbliga, entro il termine di giorni 60 dal deposito dalla Parte_1 comunicazione della sentenza di separazione che recepisce le presenti condizioni, a trasferire a titolo gratuito al sig. - anche al fine di permettergli di ivi trasferire la Controparte_1 propria residenza - il 50% di sua proprietà dell' immobile sito in Campagnano di Roma (RM), Via Unità d'Italia n.1 (in catasto snc) e precisamente: appartamento al piano primo, riportato nel Catasto Fabbricati di Campagnano di Roma al foglio 19, particella 624, sub. 30, zona censuaria U, categoria A2, classe 3, vani 3,5, superficie catastale mq.66, Rendita Catastale Euro 515,17; locale cantina al piano interrato, della consistenza di mq.4 (quattro), riportato nel Catasto Fabbricati di Campagnano di Roma al foglio 19, particella 624, sub. 54, zona censuaria U, categoria C2, classe 5, consistenza mq. 4, superficie catastale mq. 5, Rendita Catastale Euro 6,20; posto auto coperto al piano interrato, della consistenza di mq. 15 (quindici), riportato nel Catasto Fabbricati di Campagnano di Roma al foglio 19, particella 624, sub. 518, zona censuaria U, categoria C6, classe 5, consistenza mq. 15, superficie catastale mq. 15, Rendita Catastale Euro 15,49. Il trasferimento avverrà presso il Notaio di fiducia del sig. il quale sosterrà CP_1 le relative spese. In pendenza del termine intercorrente tra il deposito della Sentenza e il perfezionamento dell'atto di trasferimento immobiliare, il sig. sarà Controparte_1 autorizzato a prendere possesso dell'immobile sopra indicato, con espresso esonero da parte della sig.ra da qualsivoglia pretesa economica a titolo di canone locativo Parte_1 ovvero di indennità di occupazione relativa alla propria quota di comproprietà pari al 50%; 7) A fronte del trasferimento di proprietà di cui al punto che precede il sig. rinuncia ad CP_1 intraprendere qualsivoglia azione giudiziale o iniziativa di qualsivoglia natura o genere avente ad oggetto pretese o rivendicazioni sui seguenti beni immobili di proprietà della sig.ra : appartamento sito in Campagnano di Roma, Via Unità d'Italia 1/A (RM), Parte_1 individuato nel catasto fabbricati del Comune di Campagnano di Roma al foglio 19, particella 624, sub. 22 piano T, cat. A/2, classe 3 vani 2,5; sub. 522, Via Unità D'Italia snc, piano S1, cat. C/6, classe 5,; Appartamento sito in RO (VT) (dimora familiare), Via Terre Dei Consoli n. 3, lotto n. 46, comparto “C” individuato in catasto fabbricati del Comune di RO al Foglio 5, particella 762, sub. 98, cat. A/7, cl. U, r.c., Via Santa AR snc, piano S1 -T – 1 lotto 46 edificio A, ed a tal fine dichiara di non aver più nulla a pretendere per qualsiasi ragione, titolo, diritto o causa dalla Sig.ra che è e rimane esclusiva proprietaria dei predetti cespiti;
Parte_1
8) ogni coniuge provvederà al proprio mantenimento attesa la rispettiva autonomia economica;
9) le parti si danno reciprocamente atto che le pattuizioni di natura patrimoniale contenute nel presente accordo sono state raggiunte a definizione e transazione di ogni e qualsiasi pretesa, ragione e azione, presente e futura connessa ai rapporti patrimoniali intercorsi durante il matrimonio, rinunciando espressamente e reciprocamente a qualsivoglia ulteriore pretesa al riguardo;
9) le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti;
10) le parti rinunciano al termine per l'impugnazione”.
Tanto premesso, il Tribunale:
- Rilevato che, conformemente alla richiesta di separazione personale avanzata in tal senso, tale richiesta debba essere accolta risultando intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i predetti;
- preso atto dell'equità e congruità delle condizioni concordate oltre all'assenza di elementi incompatibili con il prospettato accordo e/o contrari alla legge;
- tenuto conto che, se le parti hanno concordato trasferimenti immobiliari, la sentenza è esclusivamente costitutiva della domanda di separazione;
- considerato che con l'indicato accordo le parti hanno regolato anche le spese del processo, avendo inoltre rinunciato all'impugnazione della presente decisione
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando così provvede: 1) omologa l'accordo di separazione personale in relazione al matrimonio celebrato in Campagnano di Roma in data 8.7. 2016 (atto n. 13, p. II, s. A. anno 2016), tra Parte_1
e , ordinando che la presente sentenza sia trasmessa in
[...] Controparte_1 copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del citato Comune per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze previste;
2) rimette la causa sul ruolo istruttorio per l'ulteriore prosieguo come da separata ordinanza;
3) ordina che copia della sentenza sia allegata agli atti del fascicolo.
4) Spese al definitivo
Così deciso nella camera di consiglio del 17.12.2025
IL PRESIDENTE est. EN AR CO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE RG N. 1315/2025 Composto dai Magistrati: Dr. EN AR CO Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente ORDINANZA
Il Tribunale preso atto che nella presente procedura è stata emessa sentenza si separazione personale, dovendo, pertanto, il procedimento procedere per le determinazioni sulla ulteriore domanda di separazione
P.Q.M.
fissa l' udienza del 20.10.2026 ore 9,30 davanti al dr. EN M. CO per prosieguo. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito Viterbo, 17.12.2026
IL PRESIDENTE est.
EN AR CO