CA
Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 03/12/2025, n. 1784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1784 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere rel. dr.ssa Laura Petitti Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 572 dell'anno 2019 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, promossa nel presente grado di giudizio
DA
(C.F. ), nata a [...] in Parte_1 C.F._1 data 30/3/1948, (C.F. ), nata a Parte_2 C.F._2
Como in data 15/6/1967 e (C.F. Parte_3
, nato a [...] in data [...], n.q. di eredi di C.F._3
(C.F. , nato a [...] in Persona_1 C.F._4 data 22/12/1941 e deceduto in data 14/12/2021, rappresentati e difesi dall'avv. Salvatore Craparo (P.E.C.:
[...]
Email_1
appellanti
CONTRO
(C.F. , nato a [...] Controparte_1 C.F._5
(TP) in data 6/6/1958, rappresentato e difeso dall''avv. Parte_4
(P.E.C. e dall'avv. Giovanni Vacca- Email_2 ro (P.E.C. Email_3
appellato
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO
La sentenza n. 450/2018 pronunciata dal Tribunale di CA in composi- zione monocratica in data 22-25/10/2018
OGGETTO: Diritti della personalità (anche della persona giuridica)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Corte di Appello di Palermo pag. 1 di 12 Conclusioni per la parte appellante:
«VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
- accogliere il presente appello e per l'effetto disporre la riforma della sen- tenza di primo grado n.450/18 emessa in data 25/10/2018 dal Tribunale di CA, , nella causa civile portante il Parte_5
n.1394/2015 R.G. rigettando la domanda di risarcimento danni “ex adver- so” proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto per le ragioni espo- ste;
- conseguentemente disporre la restituzione delle somme già versate dal Sig. in forza della sentenza di primo grado, ossia la somma di- Parte_2 sposta a titolo di risarcimento danni e la somma a titolo di spese di giudi- zio;
- ove ritenuto opportuno si insiste per l'ammissione dei mezzi di prova formulati con la seconda memoria ex art. 183, comm 6°, c.p.c. Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudi- zio.»
Conclusioni per la parte appellata:
«Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Palermo reiectis adversis;
- rigettare l'appello proposto dal sig. , in quanto inam- Persona_1 missibile ed infondato sia in fatto e in diritto, per i motivi espressi in narra- tiva, con ogni statuizione consequenziale;
Con vittoria di spese.»
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con citazione del 16/12/2015, conveniva in giudizio Controparte_1 dinanzi al Tribunale di CA chiedendone la con- Persona_1 danna al pagamento della somma di € 25.000,00 a titolo di risarcimento dei danni subiti per il reato di diffamazione conseguente alle affermazioni contenute in una relazione firmata dal convenuto in qualità di segretario del Collegio dei Probiviri della sezione di CA della Lega Navale Italiana, di cui il ricorrente era socio, allegata al verbale della seduta del Collegio del 30/10/2015, nel corso della quale veniva aperto un procedimento di- sciplinare nei suoi confronti.
2. Con comparsa del 10/3/2016, si costituiva in giudizio il convenuto
[...]
eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione Controparte_2 passiva e contestando, nel merito, la fondatezza della domanda attorea.
3. All'esito del giudizio, il Tribunale di CA, con sentenza n. 450/2018 dei 22-25/10/2018, accoglieva la domanda promossa dall'attore e con-
Corte di Appello di Palermo pag. 2 di 12 dannava a corrispondere a la som- Persona_1 Controparte_1 ma di € 5.000,00, oltre interessi dalla data della pronuncia al soddisfo, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale all'immagine da questi subito a causa delle dichiarazioni diffamatorie contenute nella predetta relazione, nonché al pagamento delle spese del giudizio.
4. Con citazione notificata in data 12/3/2019, ha pro- Persona_1 posto appello nei confronti di chiedendo la riforma del- Controparte_1 la sentenza impugnata.
5. Ritualmente costituitosi con comparsa del 30/5/2019, Controparte_3 si ha contestato la fondatezza del gravame e chiesto la conferma della sentenza impugnata.
6. In data 14/2/2022, si sono costituiti nel procedimento Controparte_4
[...
e rispettivamente moglie e figli Parte_2 Parte_3 dell'originario appellante, i quali, dopo aver rappresentato che quest'ultimo era deceduto in data 14/12/2021, hanno manifestato la vo- lontà di proseguire il giudizio nella qualità di eredi del medesimo e insisti- to nell'impugnazione proposta dal loro dante causa.
7. All'udienza del 15/1/2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata assunta in decisione con l'assegnazione dei termini di rito per il deposito delle comparse conclu- sionali e delle memorie di replica.
8. Con il primo motivo di appello, la parte appellante chiede la riforma del provvedimento impugnato, con il rigetto della domanda risarcitoria, rile- vando che il Tribunale di CA avrebbe erroneamente ritenuto infonda- ta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del nonostan- Parte_2 te questi non avesse agito a titolo personale, bensì in qualità di Segretario del Collegio dei Probiviri della Lega Navale Italiana, sezione di CA, provvedendo, in tale veste, all'istruttoria del procedimento disciplinare.
9. Il motivo di impugnazione in esame non può trovare accoglimento, dal momento che, come correttamente ritenuto dal giudice di primo grado, la condotta contestata al è stata posta in essere personalmente Parte_2 dal medesimo, attraverso affermazioni contenute in una relazione indiriz- zata al Collegio dei Probiviri. La circostanza che il medesimo fosse compo- nente del Collegio non rileva al fine di escludere il carattere personale del- le frasi dallo stesso messe per iscritto e rivolte al le quali, come CP_1 meglio si dirà appresso, erano relative a qualità personali del convenuto, nonché a un episodio del passato che lo riguardava (peraltro rivelatosi non veritiero), del tutto estranei all'oggetto del procedimento disciplina- re.
Corte di Appello di Palermo pag. 3 di 12 10. Con il secondo motivo di appello, parte appellante rileva l'assenza sia del requisito oggettivo, che del requisito soggettivo necessari per poter configurare reato di diffamazione ex art. 595 del codice penale, rilevando la carenza del requisito della comunicazione con più persone e della vo- lontarietà della condotta.
11. Il Tribunale di CA, all'esito dell'istruttoria, ha evidenziato:
- che il aveva redatto una relazione indirizzata al Collegio Parte_2 dei Probiviri della L.N.I. - Sezione di CA, del quale era segreta- rio, con la quale auspicava l'apertura di un procedimento discipli- nare nei confronti di e altri soci per fatti accadu- Controparte_1 ti in seno all'associazione. In tale relazione, con riguardo al CP_1 il aveva utilizzato delle affermazioni idonee a ledere il Parte_2 suo onore e la sua reputazione, in particolare, così testualmente:
“è stato radiato unitamente ad altri soci con voto unanime dell'assemblea perché nell'ambito del Circolo aveva costituito un'associazione denominata “Sant'Elmo” che aveva distrutto l'armonia del sodalizio con polemiche e litigi”, e ancora, “si direbbe che il per le sue connotazioni sia pernicioso per le associa- CP_1 zioni di cui si trova a far parte”;
- che la presunta espulsione, risalente nel tempo, del dal cir- CP_1 colo “ ” per fatti simili a quelli contestati dal si Parte_6 Parte_2 era rivelata non veritiera, dal momento che il si era dimes- CP_1 so di sua volontà, come peraltro ammesso successivamente dallo stesso in sede di rettifica delle dichiarazioni contenute Parte_2 nella relazione;
- che, con riferimento alla modalità di comunicazione, la relazione contenente le predette affermazioni lesive della reputazione era venuta a conoscenza di soggetti terzi, e, segnatamente, dei com- ponenti del Collegio, nonché degli altri soci coinvolti nel procedi- mento disciplinare, ai quali era stata comunicata con raccomanda- ta unitamente al verbale della seduta del 30/10/2015, durante la quale il Collegio aveva effettivamente deliberato l'apertura di un procedimento disciplinare a loro carico;
- che, con riferimento all'elemento soggettivo, nel caso in esame, a prescindere dalla sussistenza del reato di diffamazione che pre- supporrebbe l'accertamento del dolo (nella forma del dolo generi- co), sarebbe ravvisabile in caso al quantomeno la colpa, Parte_2 requisito soggettivo sufficiente a fondare una responsabilità dello stesso per il risarcimento del danno non patrimoniale lamentato
Corte di Appello di Palermo pag. 4 di 12 dal ai sensi dell'art. 2059 c.c.; CP_1
- che, in considerazione della gravità del fatto e delle offese rivolte al alla circostanza che si siano limitate allo stretto conte- CP_1 sto della Lega Navale Italiana e dei soci iscritti, alla condizione so- ciale ed economica dell'offeso, dipendente della Polizia di Stato fi- no al 2008, nonché destinatario di diversi riconoscimenti profes- sionali, era equo liquidare in favore del la somma di € CP_1
5.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.
12. La difesa di parte appellante evidenzia, in primo luogo, il difetto del requisito della comunicazione all'esterno, stante la natura riservata della relazione contenente le dichiarazioni contestate, destinata a essere cono- sciuta solo dalla ristretta cerchia dei componenti del Collegio dei Probiviri. Infatti, la relazione predisposta dal non sarebbe stata soggetta Parte_2 ad alcuna forma di pubblicità e non sarebbe stata portata neppure a co- noscenza del Collegio dei Probiviri nazionale, adito dal in sede di CP_1 impugnazione del provvedimento emesso dal collegio locale, con cui era stata decretata la sua espulsione dall'associazione.
13. Rileva, altresì, che il dopo essere venuto a conoscenza della Parte_2 non totale veridicità delle affermazioni contenute nella propria relazione,
[. in particolare, la precedente espulsione del dal Circolo nautico CP_1
”, frutto di informazioni riferitegli da terzi, avrebbe prontamente Pt_6 redatto, in data 19/3/2015, una lettera di rettifica, sottolineando che tale circostanza denoterebbe l'assenza dell'elemento soggettivo del reato di diffamazione.
14. Occorre preliminarmente osservare che la fattispecie delittuosa previ- sta dall'art. 595 c.p. si configura allorché un soggetto, comunicando con più persone, arrechi offesa alla reputazione altrui. La condotta diffamato- ria deve presentare, in altri termini, l'idoneità a ledere il decoro e l'onore in senso oggettivo, ossia la considerazione e la stima di cui l'individuo go- de nel contesto sociale in cui è inserito.
15. La condotta tipica del delitto di diffamazione consiste, dunque, negli atti con cui l'agente comunichi ad almeno due persone, anche non simul- taneamente, l'offesa alla reputazione di un terzo. Tale comportamento può essere realizzato con qualsiasi mezzo e in qualunque modo, attraver- so parole, scritti, fotografie e simili, purché risulti idoneo a comunicare l'offesa alla reputazione altrui.
16. Nel caso di specie, l'originario appellante non risulta aver contestato con l'impugnazione proposta la portata lesiva delle dichiarazioni relative al contenute nella relazione inviata al Collegio dei Probiviri, volta a CP_1
Corte di Appello di Palermo pag. 5 di 12 promuovere un procedimento disciplinare a carico dello stesso e di altri associati.
17. L'idoneità oggettiva delle suddette affermazioni a ledere l'onore e la reputazione dell'odierno appellato si evince dalla circostanza che le me- desime veicolano valutazioni negative sulla personalità del e gli at- CP_1 tribuiscono fatti determinati risultati non veritieri. Ci si riferisce, in parti- colare, alle espressioni contenute nella relazione del 30/1/2015, ove si af- ferma che questi «è stato radiato unitamente ad altri soci con voto una- nime dell'assemblea perché nell'ambito del Circolo aveva costituito un'as- sociazione denominata "Sant'Elmo" che aveva distrutto l'armonia del so- dalizio con polemiche e litigi» e che «si direbbe che il per le sue CP_1 connotazioni sia pernicioso per le associazioni di cui si trova a far parte»."
18. Con riferimento, poi, al requisito della comunicazione con più perso- ne, specifico oggetto di contestazione con il primo motivo di appello, la giurisprudenza della Corte di Cassazione è costante nel ritenere che “è ne- cessario che l'autore della frase lesiva dell'altrui reputazione comunichi con almeno due persone ovvero con una sola persona ma con modalità ta- li che detta notizia venga sicuramente a conoscenza di altri: tale requisito deve presumersi qualora l'espressione offensiva sia contenuta in un docu- mento che, per sua natura, sia destinato ad essere visionato da più persone” (v. da ultimo Cass. Pen. sez. V, sent. del 07/03/2025, n.
25430).
19. Va, altresì, considerato che “la destinazione alla divulgazione può tro- vare il suo fondamento oltre che nella esplicita volontà del mittente- autore anche nella natura stessa della comunicazione”, quando questa sia
“propulsiva di un determinato procedimento (giudiziario, amministrati- vo, disciplinare) che deve essere ex lege portato a conoscenza di al- tre persone, diverse dall'immediato destinatario, sempre che l'autore della missiva prevedesse o volesse la circostanza che il contenuto relativo sa- rebbe stato reso noto a terzi” (Cassa. Pen. sez. V, sent. del 18/03/2014, n. 29203).
20. Nel caso in esame, la relazione redatta dal e contenente le Parte_2 propalazioni diffamatorie è stata indirizzata al Collegio dei Probiviri e, dunque, portata a conoscenza degli altri due soci che lo componevano, nonché comunicata tramite raccomandata, unitamente al verbale della seduta del 30/10/2015, agli altri soci coinvolti nel procedimento discipli- nare insieme al CP_1
21. Da ciò si deduce che i rilievi circa la natura riservata della relazione non sono conducenti al fine di escludere la sussistenza del requisito og-
Corte di Appello di Palermo pag. 6 di 12 gettivo dell'illecito, anche in considerazione del fatto che il ab- Parte_2 bia espressamente chiesto di allegare la relazione al verbale della seduta del Collegio del 30/10/2015, attribuendole, in tal modo, il valore di docu- mento propulsivo del procedimento disciplinare a carico dell'appellato e accettando, dunque, che la medesima fosse portata a conoscenza di altre persone (cfr. verbale del 30/1/2015 versato in atti)
22. Con riguardo alla lamentata carenza dell'elemento soggettivo del de- litto di diffamazione, giova premettere, anzitutto, che non sia necessario che l'autore della condotta diffamatoria agisca con la precipua intenzione di ledere la reputazione altrui, infatti, secondo l'orientamento tradizionale della Suprema Corte di Cassazione, “ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di diffamazione, non si richiede che sussista l' "ani- mus iniurandi vel diffamandi", essendo sufficiente il dolo generico, che può anche assumere la forma del dolo eventuale, in quanto è sufficiente che l'agente, consapevolmente, faccia uso di parole ed espressioni socialmente interpretabili come offensive, ossia adoperate in base al significato che es- se vengono oggettivamente ad assumere, senza un diretto riferimento alle intenzioni dell'agente” (Cass. pen., n. 4364/2012; Cass. pen. n. 7597/1999).
23. Con specifico riferimento, poi, all'illecito civile va rammentato che
“l'onore e la reputazione costituiscono diritti inviolabili della persona, la cui lesione fa sorgere in capo all'offeso il diritto al risarcimento del danno, a prescindere dalla circostanza che il fatto lesivo integri o meno un reato, sicché ai fini risarcitori è del tutto irrilevante che il fatto sia stato commes- so con dolo o con colpa.” (così Cass. Civ. n. 25423 del 2014). In ambito civi- le, dunque, la condotta diffamatoria, a prescindere dalla circostanza che il fatto costituisca o meno reato, rileva quale fatto illecito aquiliano ex art. 2043 del codice c.c. e la domanda di risarcimento derivante dalla condotta diffamatoria attiene al danno non patrimoniale ex art. 2059 del c.c., scatu- rito dalla lesione di diritti della persona di rilevanza costituzionale, quali l'onore e la reputazione. Conseguentemente, il danno non patrimoniale è risarcibile ogniqualvolta risulti integrata la fattispecie di cui all'art. 2043 c.c., per la quale è sufficiente la colpa del soggetto agente.
24. Nel caso in esame è certamente ravvisabile un comportamento colpo- so in capo al anche in considerazione del fatto che egli, omet- Parte_2 tendo di effettuare le opportune verifiche anche documentali e agendo sulla base di circostanze riferitegli da terzi, risulta aver attribuito al CP_1 un fatto non veritiero, estraneo all'oggetto del procedimento disciplinare e accompagnato dalla formulazione di un giudizio negativo sulla sua per- sonalità.
Corte di Appello di Palermo pag. 7 di 12 25. Con il terzo motivo di appello, gli appellanti evidenziano che il CP_1 nel corso del giudizio di primo grado, non avrebbe fornito alcuna prova in ordine ad eventuali danni subiti. Infatti, a parte gli encomi ricevuti duran- te la propria attività lavorativa quale ispettore di polizia, non sarebbero stati prodotti ulteriori elementi di prova dai quali desumere la sofferenza morale e psichica ovvero il grave disagio personale patiti, ricollegabili alla condotta contestata al Parte_2
26. L'appellato, nel chiedere la conferma della sentenza impugnata, evi- denzia come la condotta diffamatoria posta in essere dal avreb- Parte_2 be cagionato un danno patrimoniale alla propria reputazione, in ragione della rilevante collocazione professionale e sociale da lui ricoperta. Questi, infatti, oltre ad aver conseguito numerosi encomi ed elogi nel corso della carriera di Ispettore Capo della Polizia di Stato, riveste la qualifica di socio dell'Associazione Nazionale Italiana Onorificenze e di Tesoriere dell'Inter Club di CA. Sottolinea, pertanto, l'idoneità delle affermazioni conte- nute nella relazione redatta dal a gettare discredito sulla pro- Parte_2 pria reputazione, proprio in considerazione del qualificato inserimento nel tessuto sociale.
27. Va premesso che il danno patito dall'odierno appellato presenta natu- ra non patrimoniale, trovando origine nella lesione di diritti della persona costituzionalmente rilevanti quali l'onore e la reputazione. Giova tuttavia precisare che il pregiudizio non consegue in via automatica alla violazione di tali diritti fondamentali, ma discende dalle specifiche conseguenze che la condotta lesiva ha determinato nella sfera giuridica del soggetto leso, secondo quanto da questi allegato e comprovato.
28. A tal proposito, va richiamata la giurisprudenza di legittimità, secondo la quale: “in tema di responsabilità civile per diffamazione, il pregiudizio all'onore e alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non è "in re ip- sa", identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tu- telato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di alle- gazione e prova, anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rile- vanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevan- za dell'offesa e la posizione sociale della vittima” (Cass. civ. ord. 8861/2021 e n. 34026/2022).
29. Tenuto conto, pertanto, della qualità del soggetto danneggiato e della sua posizione sociale, essendo stato il dipendente della Polizia di CP_1
Stato per moltissimi anni, destinatario di encomi ed elogi, nonché nomi- nato Repubblica e socio A.N.I.O.C. (Associazione Nazionale Controparte_5
Corte di Appello di Palermo pag. 8 di 12 Italiana Onorificenze Cavalleresche), come dallo stesso documentalmente provato, in relazione al tenore dell'offesa, deve ritenersi provata la sussi- stenza di un danno risarcibile.
30. In merito, invece, all'ammontare del risarcimento dovuto, la cui liqui- dazione deve essere effettuata necessariamente in via equitativa, la moti- vazione del giudice di primo grado non appare pienamente coerente con le risultanze istruttorie.
31. Al riguardo occorre evidenziare che le affermazioni lesive della repu- tazione contenute della relazione sottoscritta dal hanno avuto Parte_2 una diffusione limitata, essendo state portate a conoscenza soltanto di un esiguo numero di soci della Lega Navale Italiana, sezione di CA, e, in particolare, solamente dei soci coinvolti nel procedimento disciplinare in- sieme al nonché degli ulteriori due componenti, insieme al CP_1 Pt_7
del Collegio dei Probiviri.
[...]
32. La diffusione della relazione è, peraltro, rimasta limitata a livello loca- le, non essendovi traccia delle medesima nella documentazione, versata in atti, relativa al procedimento di impugnazione dinanzi al Collegio dei Probiviri Nazionale della L.N.I., dinanzi al quale il ha contestato la CP_1 sanzione dell'espulsione assunta dal Collegio locale.
33. Ai fini della quantificazione del risarcimento dovuto deve tenersi, al- tresì, conto della circostanza che il una volta appresa la non ve- Parte_2 ridicità del fatto attribuito al si sia prontamente attivato per ope- CP_1 rare una rettifica di quanto precedentemente dichiarato (cfr. nota del 19/3/2015 indirizzata al Presidente della L.N.I. Sezione di CA, versata in atti).
34. Orbene, tenuto conto della lieve entità del pregiudizio patito dal Pt_8
della limitatissima diffusione del documento contenete le afferma-
[...] zioni diffamatorie, nonché della volontà del di rettificare e chia- Parte_2 rire quanto messo per iscritto in precedenza, è necessario procedere a una riduzione della quantificazione del danno non patrimoniale patito dal
CP_1
35. Al fine di liquidare l'ammontare del risarcimento dovuto, al fine di ga- rantire un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto ed un'uniformità di giudizio in casi analoghi, appare opportuno dare applica- zione ai criteri elaborati dal Tribunale di Milano, che prevedono, salva la possibilità di applicare dei correttivi alla luce della specifica situazione, pa- rametri oggettivi e largamente diffusi, tra i quali: la notorietà del diffa- mante, la carica pubblica o il ruolo istituzionale o professionale eventual- mente ricoperti dalla persona diffamata, la natura della condotta diffama-
Corte di Appello di Palermo pag. 9 di 12 toria, l'esistenza di condotte diffamatorie singole o reiterate, lo spazio oc- cupato dalla notizia diffamatoria, l'intensità dell'elemento psicologico in capo all'autore della diffamazione, il mezzo con cui è stata perpetrata la diffamazione e la sua diffusione, la risonanza mediatica suscitata dalle no- tizie, la natura e l'entità delle conseguenze sull'attività professionale e sul- la vita del diffamato, la rettifica successiva o lo spazio dato a dichiarazioni correttive del diffamato. (così Cass. n. 8248 del 2024).
36. Nel caso in esame, alla luce della minima diffusione del mezzo diffa- matorio, dell'assenza di risonanza nel contesto sociale di riferimento, del- la tenue intensità dell'elemento soggettivo e dell'intervento riparatorio dell'originario appellante, appare equo ridurre l'importo del risarcimento dovuto alla somma di € 1.500,00.
37. La predetta somma esprime il valore attuale del risarcimento, essendo stata quantificata sulla base delle ultime tabelle disponibili, ma va pure ri- sarcito, sempre in via equitativa, il danno riconducibile al decorso del tempo intervenuto tra il giorno dell'illecito e il giorno della presente liqui- dazione.
38. A tale scopo, in conformità all'orientamento accolto dalle Sezioni Uni- te con la sentenza n° 1712/95, si può utilizzare il meccanismo dei c.d. “in- teressi compensativi”, che vanno applicati alla suddetta somma devaluta- ta all'epoca del sinistro e quindi rivalutata di anno in anno, sulla base di un saggio d'interesse che, nel caso di specie, questa Corte ritiene di dovere individuare nel tasso legale in vigore nel periodo sopra indicato, di tal che il risarcimento complessivo dovuto va calcolato nella seguente misura: importo attuale € 1.500,00
Importo devalutato alla data dell'illecito
€ 1.228,50 (30/01/2015)
Totale giorni per computo interessi 3927
Totale Interessi € 178,29
TOTALE RISARCIMENTO € 1.678,29
39. Gli appellanti vanno, pertanto, condannati in solido al pagamento in favore dell'appellato della complessiva somma di € 1.678,29 a titolo di ri- sarcimento del danno.
40. Infine, convertendosi per effetto della presente sentenza il credito di valore in credito di valuta, dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo sono dovuti gli interessi legali.
Corte di Appello di Palermo pag. 10 di 12 41. Alla luce delle suesposte considerazioni, la sentenza impugnata va conseguentemente riformata nei termini testé precisati.
42. Avuto riguardo all'esito complessivo della lite ed in considerazione del criterio di soccombenza, le spese del giudizio vanno poste a carico degli appellanti, ma tenuto conto del fatto che la domanda risarcitoria viene accolta in una misura pari a meno del 10% dell'importo del risarcimento originariamente richiesto, sussistono i presupposti per disporre la com- pensazione dei due terzi delle predette spese. Gli odierni appellanti vanno condannati, pertanto, al pagamento in favore dell'appellato del rimanente terzo delle spese del giudizio.
43. Tali spese vengono liquidate sulla base dell'effettivo valore della con- troversia, quale determinato dalla presente pronuncia, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del D.M. n. 55 del 2014, dal momento che tale valore risulta manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di rito. Alla luce di ciò le spese vanno liquidate, nella loro misura intera, in euro 1.300,00 per il giudizio di primo grado (di cui euro 220 per studio, euro 220 per la fase introduttiva, euro 430 per la fase istruttoria ed euro 430 per la fase decisionale) e in euro 970,00 per il presente giudi- zio di appello (di cui euro 270 per studio, euro 270 per la fase introduttiva ed euro 430 per la fase decisionale). Alla luce della predetta compensa- zione parziale, gli appellanti vanno condannati al pagamento in favore dell'appellato dell'importo di euro 433,33 per il giudizio di primo grado e di euro 323,33 per il presente giudizio di appello, oltre spese esenti in mi- sura pari al contributo unificato versato, spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A. nella misura di legge.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pro- nunziando, sentiti i procuratori delle parti:
• in parziale accoglimento dell'appello proposto da Controparte_2
con citazione del 12/3/2019, e proseguito da
[...] Parte_9
, e , n.q. di eredi di
[...] Parte_2 Parte_3
, deceduto in data 14/12/2021, nei confronti di Persona_1
, e in parziale riforma della sentenza n. 450/2018 Controparte_1 pronunciata dal Tribunale di CA in composizione monocratica in data 22-25/10/2018, ridetermina l'importo del risarcimento del danno dovuto dagli appellanti in favore dell'appellato in euro 1.678,29, oltre interessi al saggio legale dalla data della presente pronuncia sino all'effettivo pagamento;
• condanna gli appellanti al pagamento di un terzo delle spese proces-
Corte di Appello di Palermo pag. 11 di 12 suali in favore dell'appellato, che liquida in euro 433,33 per il giudizio di primo grado e in euro 323,33 per il presente giudizio di appello, ol- tre spese esenti in misura pari al contributo unificato versato, spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A. nella misura di legge;
• dispone la compensazione tra le parti dei restanti due terzi delle pre- dette spese processuali. Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello, il 19/11/2025 Il presente provvedimento viene redatto su docu- mento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio, dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere estensore dr. Angelo Piraino, ai sensi dell'art. 196 quinquies disp. att. c.p.c..
Corte di Appello di Palermo pag. 12 di 12
SENTENZA nella causa iscritta al n. 572 dell'anno 2019 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, promossa nel presente grado di giudizio
DA
(C.F. ), nata a [...] in Parte_1 C.F._1 data 30/3/1948, (C.F. ), nata a Parte_2 C.F._2
Como in data 15/6/1967 e (C.F. Parte_3
, nato a [...] in data [...], n.q. di eredi di C.F._3
(C.F. , nato a [...] in Persona_1 C.F._4 data 22/12/1941 e deceduto in data 14/12/2021, rappresentati e difesi dall'avv. Salvatore Craparo (P.E.C.:
[...]
Email_1
appellanti
CONTRO
(C.F. , nato a [...] Controparte_1 C.F._5
(TP) in data 6/6/1958, rappresentato e difeso dall''avv. Parte_4
(P.E.C. e dall'avv. Giovanni Vacca- Email_2 ro (P.E.C. Email_3
appellato
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO
La sentenza n. 450/2018 pronunciata dal Tribunale di CA in composi- zione monocratica in data 22-25/10/2018
OGGETTO: Diritti della personalità (anche della persona giuridica)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Corte di Appello di Palermo pag. 1 di 12 Conclusioni per la parte appellante:
«VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
- accogliere il presente appello e per l'effetto disporre la riforma della sen- tenza di primo grado n.450/18 emessa in data 25/10/2018 dal Tribunale di CA, , nella causa civile portante il Parte_5
n.1394/2015 R.G. rigettando la domanda di risarcimento danni “ex adver- so” proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto per le ragioni espo- ste;
- conseguentemente disporre la restituzione delle somme già versate dal Sig. in forza della sentenza di primo grado, ossia la somma di- Parte_2 sposta a titolo di risarcimento danni e la somma a titolo di spese di giudi- zio;
- ove ritenuto opportuno si insiste per l'ammissione dei mezzi di prova formulati con la seconda memoria ex art. 183, comm 6°, c.p.c. Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudi- zio.»
Conclusioni per la parte appellata:
«Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Palermo reiectis adversis;
- rigettare l'appello proposto dal sig. , in quanto inam- Persona_1 missibile ed infondato sia in fatto e in diritto, per i motivi espressi in narra- tiva, con ogni statuizione consequenziale;
Con vittoria di spese.»
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con citazione del 16/12/2015, conveniva in giudizio Controparte_1 dinanzi al Tribunale di CA chiedendone la con- Persona_1 danna al pagamento della somma di € 25.000,00 a titolo di risarcimento dei danni subiti per il reato di diffamazione conseguente alle affermazioni contenute in una relazione firmata dal convenuto in qualità di segretario del Collegio dei Probiviri della sezione di CA della Lega Navale Italiana, di cui il ricorrente era socio, allegata al verbale della seduta del Collegio del 30/10/2015, nel corso della quale veniva aperto un procedimento di- sciplinare nei suoi confronti.
2. Con comparsa del 10/3/2016, si costituiva in giudizio il convenuto
[...]
eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione Controparte_2 passiva e contestando, nel merito, la fondatezza della domanda attorea.
3. All'esito del giudizio, il Tribunale di CA, con sentenza n. 450/2018 dei 22-25/10/2018, accoglieva la domanda promossa dall'attore e con-
Corte di Appello di Palermo pag. 2 di 12 dannava a corrispondere a la som- Persona_1 Controparte_1 ma di € 5.000,00, oltre interessi dalla data della pronuncia al soddisfo, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale all'immagine da questi subito a causa delle dichiarazioni diffamatorie contenute nella predetta relazione, nonché al pagamento delle spese del giudizio.
4. Con citazione notificata in data 12/3/2019, ha pro- Persona_1 posto appello nei confronti di chiedendo la riforma del- Controparte_1 la sentenza impugnata.
5. Ritualmente costituitosi con comparsa del 30/5/2019, Controparte_3 si ha contestato la fondatezza del gravame e chiesto la conferma della sentenza impugnata.
6. In data 14/2/2022, si sono costituiti nel procedimento Controparte_4
[...
e rispettivamente moglie e figli Parte_2 Parte_3 dell'originario appellante, i quali, dopo aver rappresentato che quest'ultimo era deceduto in data 14/12/2021, hanno manifestato la vo- lontà di proseguire il giudizio nella qualità di eredi del medesimo e insisti- to nell'impugnazione proposta dal loro dante causa.
7. All'udienza del 15/1/2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata assunta in decisione con l'assegnazione dei termini di rito per il deposito delle comparse conclu- sionali e delle memorie di replica.
8. Con il primo motivo di appello, la parte appellante chiede la riforma del provvedimento impugnato, con il rigetto della domanda risarcitoria, rile- vando che il Tribunale di CA avrebbe erroneamente ritenuto infonda- ta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del nonostan- Parte_2 te questi non avesse agito a titolo personale, bensì in qualità di Segretario del Collegio dei Probiviri della Lega Navale Italiana, sezione di CA, provvedendo, in tale veste, all'istruttoria del procedimento disciplinare.
9. Il motivo di impugnazione in esame non può trovare accoglimento, dal momento che, come correttamente ritenuto dal giudice di primo grado, la condotta contestata al è stata posta in essere personalmente Parte_2 dal medesimo, attraverso affermazioni contenute in una relazione indiriz- zata al Collegio dei Probiviri. La circostanza che il medesimo fosse compo- nente del Collegio non rileva al fine di escludere il carattere personale del- le frasi dallo stesso messe per iscritto e rivolte al le quali, come CP_1 meglio si dirà appresso, erano relative a qualità personali del convenuto, nonché a un episodio del passato che lo riguardava (peraltro rivelatosi non veritiero), del tutto estranei all'oggetto del procedimento disciplina- re.
Corte di Appello di Palermo pag. 3 di 12 10. Con il secondo motivo di appello, parte appellante rileva l'assenza sia del requisito oggettivo, che del requisito soggettivo necessari per poter configurare reato di diffamazione ex art. 595 del codice penale, rilevando la carenza del requisito della comunicazione con più persone e della vo- lontarietà della condotta.
11. Il Tribunale di CA, all'esito dell'istruttoria, ha evidenziato:
- che il aveva redatto una relazione indirizzata al Collegio Parte_2 dei Probiviri della L.N.I. - Sezione di CA, del quale era segreta- rio, con la quale auspicava l'apertura di un procedimento discipli- nare nei confronti di e altri soci per fatti accadu- Controparte_1 ti in seno all'associazione. In tale relazione, con riguardo al CP_1 il aveva utilizzato delle affermazioni idonee a ledere il Parte_2 suo onore e la sua reputazione, in particolare, così testualmente:
“è stato radiato unitamente ad altri soci con voto unanime dell'assemblea perché nell'ambito del Circolo aveva costituito un'associazione denominata “Sant'Elmo” che aveva distrutto l'armonia del sodalizio con polemiche e litigi”, e ancora, “si direbbe che il per le sue connotazioni sia pernicioso per le associa- CP_1 zioni di cui si trova a far parte”;
- che la presunta espulsione, risalente nel tempo, del dal cir- CP_1 colo “ ” per fatti simili a quelli contestati dal si Parte_6 Parte_2 era rivelata non veritiera, dal momento che il si era dimes- CP_1 so di sua volontà, come peraltro ammesso successivamente dallo stesso in sede di rettifica delle dichiarazioni contenute Parte_2 nella relazione;
- che, con riferimento alla modalità di comunicazione, la relazione contenente le predette affermazioni lesive della reputazione era venuta a conoscenza di soggetti terzi, e, segnatamente, dei com- ponenti del Collegio, nonché degli altri soci coinvolti nel procedi- mento disciplinare, ai quali era stata comunicata con raccomanda- ta unitamente al verbale della seduta del 30/10/2015, durante la quale il Collegio aveva effettivamente deliberato l'apertura di un procedimento disciplinare a loro carico;
- che, con riferimento all'elemento soggettivo, nel caso in esame, a prescindere dalla sussistenza del reato di diffamazione che pre- supporrebbe l'accertamento del dolo (nella forma del dolo generi- co), sarebbe ravvisabile in caso al quantomeno la colpa, Parte_2 requisito soggettivo sufficiente a fondare una responsabilità dello stesso per il risarcimento del danno non patrimoniale lamentato
Corte di Appello di Palermo pag. 4 di 12 dal ai sensi dell'art. 2059 c.c.; CP_1
- che, in considerazione della gravità del fatto e delle offese rivolte al alla circostanza che si siano limitate allo stretto conte- CP_1 sto della Lega Navale Italiana e dei soci iscritti, alla condizione so- ciale ed economica dell'offeso, dipendente della Polizia di Stato fi- no al 2008, nonché destinatario di diversi riconoscimenti profes- sionali, era equo liquidare in favore del la somma di € CP_1
5.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.
12. La difesa di parte appellante evidenzia, in primo luogo, il difetto del requisito della comunicazione all'esterno, stante la natura riservata della relazione contenente le dichiarazioni contestate, destinata a essere cono- sciuta solo dalla ristretta cerchia dei componenti del Collegio dei Probiviri. Infatti, la relazione predisposta dal non sarebbe stata soggetta Parte_2 ad alcuna forma di pubblicità e non sarebbe stata portata neppure a co- noscenza del Collegio dei Probiviri nazionale, adito dal in sede di CP_1 impugnazione del provvedimento emesso dal collegio locale, con cui era stata decretata la sua espulsione dall'associazione.
13. Rileva, altresì, che il dopo essere venuto a conoscenza della Parte_2 non totale veridicità delle affermazioni contenute nella propria relazione,
[. in particolare, la precedente espulsione del dal Circolo nautico CP_1
”, frutto di informazioni riferitegli da terzi, avrebbe prontamente Pt_6 redatto, in data 19/3/2015, una lettera di rettifica, sottolineando che tale circostanza denoterebbe l'assenza dell'elemento soggettivo del reato di diffamazione.
14. Occorre preliminarmente osservare che la fattispecie delittuosa previ- sta dall'art. 595 c.p. si configura allorché un soggetto, comunicando con più persone, arrechi offesa alla reputazione altrui. La condotta diffamato- ria deve presentare, in altri termini, l'idoneità a ledere il decoro e l'onore in senso oggettivo, ossia la considerazione e la stima di cui l'individuo go- de nel contesto sociale in cui è inserito.
15. La condotta tipica del delitto di diffamazione consiste, dunque, negli atti con cui l'agente comunichi ad almeno due persone, anche non simul- taneamente, l'offesa alla reputazione di un terzo. Tale comportamento può essere realizzato con qualsiasi mezzo e in qualunque modo, attraver- so parole, scritti, fotografie e simili, purché risulti idoneo a comunicare l'offesa alla reputazione altrui.
16. Nel caso di specie, l'originario appellante non risulta aver contestato con l'impugnazione proposta la portata lesiva delle dichiarazioni relative al contenute nella relazione inviata al Collegio dei Probiviri, volta a CP_1
Corte di Appello di Palermo pag. 5 di 12 promuovere un procedimento disciplinare a carico dello stesso e di altri associati.
17. L'idoneità oggettiva delle suddette affermazioni a ledere l'onore e la reputazione dell'odierno appellato si evince dalla circostanza che le me- desime veicolano valutazioni negative sulla personalità del e gli at- CP_1 tribuiscono fatti determinati risultati non veritieri. Ci si riferisce, in parti- colare, alle espressioni contenute nella relazione del 30/1/2015, ove si af- ferma che questi «è stato radiato unitamente ad altri soci con voto una- nime dell'assemblea perché nell'ambito del Circolo aveva costituito un'as- sociazione denominata "Sant'Elmo" che aveva distrutto l'armonia del so- dalizio con polemiche e litigi» e che «si direbbe che il per le sue CP_1 connotazioni sia pernicioso per le associazioni di cui si trova a far parte»."
18. Con riferimento, poi, al requisito della comunicazione con più perso- ne, specifico oggetto di contestazione con il primo motivo di appello, la giurisprudenza della Corte di Cassazione è costante nel ritenere che “è ne- cessario che l'autore della frase lesiva dell'altrui reputazione comunichi con almeno due persone ovvero con una sola persona ma con modalità ta- li che detta notizia venga sicuramente a conoscenza di altri: tale requisito deve presumersi qualora l'espressione offensiva sia contenuta in un docu- mento che, per sua natura, sia destinato ad essere visionato da più persone” (v. da ultimo Cass. Pen. sez. V, sent. del 07/03/2025, n.
25430).
19. Va, altresì, considerato che “la destinazione alla divulgazione può tro- vare il suo fondamento oltre che nella esplicita volontà del mittente- autore anche nella natura stessa della comunicazione”, quando questa sia
“propulsiva di un determinato procedimento (giudiziario, amministrati- vo, disciplinare) che deve essere ex lege portato a conoscenza di al- tre persone, diverse dall'immediato destinatario, sempre che l'autore della missiva prevedesse o volesse la circostanza che il contenuto relativo sa- rebbe stato reso noto a terzi” (Cassa. Pen. sez. V, sent. del 18/03/2014, n. 29203).
20. Nel caso in esame, la relazione redatta dal e contenente le Parte_2 propalazioni diffamatorie è stata indirizzata al Collegio dei Probiviri e, dunque, portata a conoscenza degli altri due soci che lo componevano, nonché comunicata tramite raccomandata, unitamente al verbale della seduta del 30/10/2015, agli altri soci coinvolti nel procedimento discipli- nare insieme al CP_1
21. Da ciò si deduce che i rilievi circa la natura riservata della relazione non sono conducenti al fine di escludere la sussistenza del requisito og-
Corte di Appello di Palermo pag. 6 di 12 gettivo dell'illecito, anche in considerazione del fatto che il ab- Parte_2 bia espressamente chiesto di allegare la relazione al verbale della seduta del Collegio del 30/10/2015, attribuendole, in tal modo, il valore di docu- mento propulsivo del procedimento disciplinare a carico dell'appellato e accettando, dunque, che la medesima fosse portata a conoscenza di altre persone (cfr. verbale del 30/1/2015 versato in atti)
22. Con riguardo alla lamentata carenza dell'elemento soggettivo del de- litto di diffamazione, giova premettere, anzitutto, che non sia necessario che l'autore della condotta diffamatoria agisca con la precipua intenzione di ledere la reputazione altrui, infatti, secondo l'orientamento tradizionale della Suprema Corte di Cassazione, “ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di diffamazione, non si richiede che sussista l' "ani- mus iniurandi vel diffamandi", essendo sufficiente il dolo generico, che può anche assumere la forma del dolo eventuale, in quanto è sufficiente che l'agente, consapevolmente, faccia uso di parole ed espressioni socialmente interpretabili come offensive, ossia adoperate in base al significato che es- se vengono oggettivamente ad assumere, senza un diretto riferimento alle intenzioni dell'agente” (Cass. pen., n. 4364/2012; Cass. pen. n. 7597/1999).
23. Con specifico riferimento, poi, all'illecito civile va rammentato che
“l'onore e la reputazione costituiscono diritti inviolabili della persona, la cui lesione fa sorgere in capo all'offeso il diritto al risarcimento del danno, a prescindere dalla circostanza che il fatto lesivo integri o meno un reato, sicché ai fini risarcitori è del tutto irrilevante che il fatto sia stato commes- so con dolo o con colpa.” (così Cass. Civ. n. 25423 del 2014). In ambito civi- le, dunque, la condotta diffamatoria, a prescindere dalla circostanza che il fatto costituisca o meno reato, rileva quale fatto illecito aquiliano ex art. 2043 del codice c.c. e la domanda di risarcimento derivante dalla condotta diffamatoria attiene al danno non patrimoniale ex art. 2059 del c.c., scatu- rito dalla lesione di diritti della persona di rilevanza costituzionale, quali l'onore e la reputazione. Conseguentemente, il danno non patrimoniale è risarcibile ogniqualvolta risulti integrata la fattispecie di cui all'art. 2043 c.c., per la quale è sufficiente la colpa del soggetto agente.
24. Nel caso in esame è certamente ravvisabile un comportamento colpo- so in capo al anche in considerazione del fatto che egli, omet- Parte_2 tendo di effettuare le opportune verifiche anche documentali e agendo sulla base di circostanze riferitegli da terzi, risulta aver attribuito al CP_1 un fatto non veritiero, estraneo all'oggetto del procedimento disciplinare e accompagnato dalla formulazione di un giudizio negativo sulla sua per- sonalità.
Corte di Appello di Palermo pag. 7 di 12 25. Con il terzo motivo di appello, gli appellanti evidenziano che il CP_1 nel corso del giudizio di primo grado, non avrebbe fornito alcuna prova in ordine ad eventuali danni subiti. Infatti, a parte gli encomi ricevuti duran- te la propria attività lavorativa quale ispettore di polizia, non sarebbero stati prodotti ulteriori elementi di prova dai quali desumere la sofferenza morale e psichica ovvero il grave disagio personale patiti, ricollegabili alla condotta contestata al Parte_2
26. L'appellato, nel chiedere la conferma della sentenza impugnata, evi- denzia come la condotta diffamatoria posta in essere dal avreb- Parte_2 be cagionato un danno patrimoniale alla propria reputazione, in ragione della rilevante collocazione professionale e sociale da lui ricoperta. Questi, infatti, oltre ad aver conseguito numerosi encomi ed elogi nel corso della carriera di Ispettore Capo della Polizia di Stato, riveste la qualifica di socio dell'Associazione Nazionale Italiana Onorificenze e di Tesoriere dell'Inter Club di CA. Sottolinea, pertanto, l'idoneità delle affermazioni conte- nute nella relazione redatta dal a gettare discredito sulla pro- Parte_2 pria reputazione, proprio in considerazione del qualificato inserimento nel tessuto sociale.
27. Va premesso che il danno patito dall'odierno appellato presenta natu- ra non patrimoniale, trovando origine nella lesione di diritti della persona costituzionalmente rilevanti quali l'onore e la reputazione. Giova tuttavia precisare che il pregiudizio non consegue in via automatica alla violazione di tali diritti fondamentali, ma discende dalle specifiche conseguenze che la condotta lesiva ha determinato nella sfera giuridica del soggetto leso, secondo quanto da questi allegato e comprovato.
28. A tal proposito, va richiamata la giurisprudenza di legittimità, secondo la quale: “in tema di responsabilità civile per diffamazione, il pregiudizio all'onore e alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non è "in re ip- sa", identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tu- telato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di alle- gazione e prova, anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rile- vanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevan- za dell'offesa e la posizione sociale della vittima” (Cass. civ. ord. 8861/2021 e n. 34026/2022).
29. Tenuto conto, pertanto, della qualità del soggetto danneggiato e della sua posizione sociale, essendo stato il dipendente della Polizia di CP_1
Stato per moltissimi anni, destinatario di encomi ed elogi, nonché nomi- nato Repubblica e socio A.N.I.O.C. (Associazione Nazionale Controparte_5
Corte di Appello di Palermo pag. 8 di 12 Italiana Onorificenze Cavalleresche), come dallo stesso documentalmente provato, in relazione al tenore dell'offesa, deve ritenersi provata la sussi- stenza di un danno risarcibile.
30. In merito, invece, all'ammontare del risarcimento dovuto, la cui liqui- dazione deve essere effettuata necessariamente in via equitativa, la moti- vazione del giudice di primo grado non appare pienamente coerente con le risultanze istruttorie.
31. Al riguardo occorre evidenziare che le affermazioni lesive della repu- tazione contenute della relazione sottoscritta dal hanno avuto Parte_2 una diffusione limitata, essendo state portate a conoscenza soltanto di un esiguo numero di soci della Lega Navale Italiana, sezione di CA, e, in particolare, solamente dei soci coinvolti nel procedimento disciplinare in- sieme al nonché degli ulteriori due componenti, insieme al CP_1 Pt_7
del Collegio dei Probiviri.
[...]
32. La diffusione della relazione è, peraltro, rimasta limitata a livello loca- le, non essendovi traccia delle medesima nella documentazione, versata in atti, relativa al procedimento di impugnazione dinanzi al Collegio dei Probiviri Nazionale della L.N.I., dinanzi al quale il ha contestato la CP_1 sanzione dell'espulsione assunta dal Collegio locale.
33. Ai fini della quantificazione del risarcimento dovuto deve tenersi, al- tresì, conto della circostanza che il una volta appresa la non ve- Parte_2 ridicità del fatto attribuito al si sia prontamente attivato per ope- CP_1 rare una rettifica di quanto precedentemente dichiarato (cfr. nota del 19/3/2015 indirizzata al Presidente della L.N.I. Sezione di CA, versata in atti).
34. Orbene, tenuto conto della lieve entità del pregiudizio patito dal Pt_8
della limitatissima diffusione del documento contenete le afferma-
[...] zioni diffamatorie, nonché della volontà del di rettificare e chia- Parte_2 rire quanto messo per iscritto in precedenza, è necessario procedere a una riduzione della quantificazione del danno non patrimoniale patito dal
CP_1
35. Al fine di liquidare l'ammontare del risarcimento dovuto, al fine di ga- rantire un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto ed un'uniformità di giudizio in casi analoghi, appare opportuno dare applica- zione ai criteri elaborati dal Tribunale di Milano, che prevedono, salva la possibilità di applicare dei correttivi alla luce della specifica situazione, pa- rametri oggettivi e largamente diffusi, tra i quali: la notorietà del diffa- mante, la carica pubblica o il ruolo istituzionale o professionale eventual- mente ricoperti dalla persona diffamata, la natura della condotta diffama-
Corte di Appello di Palermo pag. 9 di 12 toria, l'esistenza di condotte diffamatorie singole o reiterate, lo spazio oc- cupato dalla notizia diffamatoria, l'intensità dell'elemento psicologico in capo all'autore della diffamazione, il mezzo con cui è stata perpetrata la diffamazione e la sua diffusione, la risonanza mediatica suscitata dalle no- tizie, la natura e l'entità delle conseguenze sull'attività professionale e sul- la vita del diffamato, la rettifica successiva o lo spazio dato a dichiarazioni correttive del diffamato. (così Cass. n. 8248 del 2024).
36. Nel caso in esame, alla luce della minima diffusione del mezzo diffa- matorio, dell'assenza di risonanza nel contesto sociale di riferimento, del- la tenue intensità dell'elemento soggettivo e dell'intervento riparatorio dell'originario appellante, appare equo ridurre l'importo del risarcimento dovuto alla somma di € 1.500,00.
37. La predetta somma esprime il valore attuale del risarcimento, essendo stata quantificata sulla base delle ultime tabelle disponibili, ma va pure ri- sarcito, sempre in via equitativa, il danno riconducibile al decorso del tempo intervenuto tra il giorno dell'illecito e il giorno della presente liqui- dazione.
38. A tale scopo, in conformità all'orientamento accolto dalle Sezioni Uni- te con la sentenza n° 1712/95, si può utilizzare il meccanismo dei c.d. “in- teressi compensativi”, che vanno applicati alla suddetta somma devaluta- ta all'epoca del sinistro e quindi rivalutata di anno in anno, sulla base di un saggio d'interesse che, nel caso di specie, questa Corte ritiene di dovere individuare nel tasso legale in vigore nel periodo sopra indicato, di tal che il risarcimento complessivo dovuto va calcolato nella seguente misura: importo attuale € 1.500,00
Importo devalutato alla data dell'illecito
€ 1.228,50 (30/01/2015)
Totale giorni per computo interessi 3927
Totale Interessi € 178,29
TOTALE RISARCIMENTO € 1.678,29
39. Gli appellanti vanno, pertanto, condannati in solido al pagamento in favore dell'appellato della complessiva somma di € 1.678,29 a titolo di ri- sarcimento del danno.
40. Infine, convertendosi per effetto della presente sentenza il credito di valore in credito di valuta, dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo sono dovuti gli interessi legali.
Corte di Appello di Palermo pag. 10 di 12 41. Alla luce delle suesposte considerazioni, la sentenza impugnata va conseguentemente riformata nei termini testé precisati.
42. Avuto riguardo all'esito complessivo della lite ed in considerazione del criterio di soccombenza, le spese del giudizio vanno poste a carico degli appellanti, ma tenuto conto del fatto che la domanda risarcitoria viene accolta in una misura pari a meno del 10% dell'importo del risarcimento originariamente richiesto, sussistono i presupposti per disporre la com- pensazione dei due terzi delle predette spese. Gli odierni appellanti vanno condannati, pertanto, al pagamento in favore dell'appellato del rimanente terzo delle spese del giudizio.
43. Tali spese vengono liquidate sulla base dell'effettivo valore della con- troversia, quale determinato dalla presente pronuncia, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del D.M. n. 55 del 2014, dal momento che tale valore risulta manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di rito. Alla luce di ciò le spese vanno liquidate, nella loro misura intera, in euro 1.300,00 per il giudizio di primo grado (di cui euro 220 per studio, euro 220 per la fase introduttiva, euro 430 per la fase istruttoria ed euro 430 per la fase decisionale) e in euro 970,00 per il presente giudi- zio di appello (di cui euro 270 per studio, euro 270 per la fase introduttiva ed euro 430 per la fase decisionale). Alla luce della predetta compensa- zione parziale, gli appellanti vanno condannati al pagamento in favore dell'appellato dell'importo di euro 433,33 per il giudizio di primo grado e di euro 323,33 per il presente giudizio di appello, oltre spese esenti in mi- sura pari al contributo unificato versato, spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A. nella misura di legge.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pro- nunziando, sentiti i procuratori delle parti:
• in parziale accoglimento dell'appello proposto da Controparte_2
con citazione del 12/3/2019, e proseguito da
[...] Parte_9
, e , n.q. di eredi di
[...] Parte_2 Parte_3
, deceduto in data 14/12/2021, nei confronti di Persona_1
, e in parziale riforma della sentenza n. 450/2018 Controparte_1 pronunciata dal Tribunale di CA in composizione monocratica in data 22-25/10/2018, ridetermina l'importo del risarcimento del danno dovuto dagli appellanti in favore dell'appellato in euro 1.678,29, oltre interessi al saggio legale dalla data della presente pronuncia sino all'effettivo pagamento;
• condanna gli appellanti al pagamento di un terzo delle spese proces-
Corte di Appello di Palermo pag. 11 di 12 suali in favore dell'appellato, che liquida in euro 433,33 per il giudizio di primo grado e in euro 323,33 per il presente giudizio di appello, ol- tre spese esenti in misura pari al contributo unificato versato, spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A. nella misura di legge;
• dispone la compensazione tra le parti dei restanti due terzi delle pre- dette spese processuali. Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello, il 19/11/2025 Il presente provvedimento viene redatto su docu- mento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio, dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere estensore dr. Angelo Piraino, ai sensi dell'art. 196 quinquies disp. att. c.p.c..
Corte di Appello di Palermo pag. 12 di 12