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Sentenza 20 agosto 2025
Sentenza 20 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 20/08/2025, n. 1799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1799 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Pietro Caré, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2533 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente: TR
, nata il [...] nella città di Olinda, PE (Brasile), Parte_1 residente alla Rua José de Holanda, n. 510, Apto 503-A, Quartiere Torre, città di Recife, PE, Brasile;
, nata il [...] nella città di Recife, PE (Brasile), Controparte_1 residente alla Rua José de Holanda, n. 510, Apto 503-A, Quartiere Torre, città di Recife, PE, Brasile;
, nato il [...] nella città di Olinda, PE (Brasile), residente Controparte_2 alla Rua José de Holanda, n. 485, Quartiere Torre, città di Recife, PE, Brasile;
, nata il [...] nella città di Recife, PE (Brasile), residente alla Rua Controparte_3 Jornalista Almy Alves dos Santos, n. 223, Quartiere Dom Hélder Câmara, città di Garanhuns, PE, Brasile;
, nata il [...] nella città di Foz do Iguaçu, PR (Brasile), Controparte_4 residente alla Rua Vila Lobo D'Almada, n. 88, Quartiere Centro, città di São Gabriel da Cachoeira, AM, Brasile;
nato il [...] nella città di Recife, PE (Brasile), residente alla Rua Controparte_5 Oscar Freire, n. 1436, Quartiere Pinheiros, città di São Paulo, SP, Brasile;
nato il [...] nella città di Recife, PE (Brasile), residente Controparte_6 alla Rua Setúbal, n. 98, Apto 202, Quartiere Boa Viagem, città di Recife, PE, Brasile;
, nato il [...] nella città di Recife, PE (Brasile); Persona_1
nata il [...] nella città di Brejo da Madre de Deus, Persona_2 [...]
residente alla Rua Setúbal, n. 98, Apto 202, Quartiere Boa Viagem, città di Recife, PE, Per_3 Brasile;
, nato il [...] nella città di Recife, PE (Brasile), residente Controparte_7 alla Avenida Ministro Marcos Freire, n. 1641, Bairro Novo, città di Olinda, PE, Brasile;
, nata il [...] nella città di Recife, residente Parte_2 Persona_3 alla Avenida Ministro Marcos Freire, n. 1641, Quartiere Novo, città di Olinda, PE, Brasile;
, nato il [...] nella città di Olinda, Persona_4 Persona_3 residente in [...], in proprio e, unitamente ad , Controparte_8 nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sui minori Persona_5
, nata il [...] nella città di Recife, residente in [...], e
[...] Persona_3
, nato il [...] nella città di Recife, Persona_6 Persona_3 residente in [...];
, nata il [...] nella città di Recife, Controparte_9 Persona_3 residente in [...], in proprio e, unitamente a nella qualità di Controparte_10 genitori esercente la potestà genitoriale sui minori nata il Persona_7 27.01.2016 nella città di Recife, residente in [...], e di Persona_3 Controparte_11
nato il [...] nella città di Recife, residente in [...];
[...] Persona_3
1 tutti rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Pinelli del Foro di Roma, elettivamente domiciliati presso il suo studio, giusta procura in atti;
- RICORRENTI -
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso ex lege Controparte_12 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui Uffici domicilia ope legis, in Catanzaro, alla Via G. Da Fiore, n. 34;
- RESISTENTE - Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana “jure sanguinis”. Conclusioni: all'udienza del 21 luglio 2025 il procuratore di parte ricorrente concludeva come da note di udienza depositate in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto davanti all'intestato Tribunale il , chiedendo che venga dichiarato Controparte_12 il loro status di cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta dal cittadino italiano
[...]
, nato il [...] nel Comune di San Lucido, provincia di Cosenza, da genitori italiani Per_8 (doc. n. 1).
, ovvero o , emigrava in Brasile senza avere mai ON Parte_3 Parte_4 rinunciato alla cittadinanza italiana (doc. n. 2), potendo trasmetterla validamente ai discendenti fino agli odierni ricorrenti. In particolare, questi ultimi espongono che, dall'unione di con ON Persona_9
, nasceva il 14.04.1900 (doc. n. 3), la quale contraeva
[...] NA matrimonio con . Dall'unione coniugale nascevano il 05.05.1924 ER (doc. n. 4), l'8.04.1927 (doc. n. 5) e Persona_12 Persona_13 l'11.06.1933 (doc. n. 6). Persona_14 1. Junior. ER In data 3.2.1994 sposava ma dall'unione era Persona_12 Persona_15 già nata il [...] (doc. n. 7), odierna ricorrente. Controparte_3
2. . Persona_13
si univa a e dall'unione nasceva il Persona_13 Persona_16 25.09.1955 (doc. n. 8). Persona_17 2.1 sposava Persona_17 Persona_18
e dall'unione coniugale nascevano il 30.07.1977
[...] Persona_19
, ovvero (doc. n. 9)
[...] Persona_4
e, il 29.03.1984, (doc. n. 10) odierni Persona_20 ricorrenti. 2.1.1 contraeva matrimonio con Persona_19 [...] in Brasile (doc. n. 11) e dall'unione Persona_21 nascevano il 04.08.2016 (doc. n. 12) e Persona_5 il 27.05.2019 (doc. n. 13), odierni Persona_6 ricorrenti. 2.1.2 contraeva matrimonio con Persona_20 [...]
nato il [...] a [...]. n. 14), e dalla loro Controparte_10 unione nascevano il 27.01.2016 (doc. n. 15) e il Persona_7 19.07.2017 (doc. n. 16) odierni ricorrenti. Controparte_11 3. . Persona_14
contraeva matrimonio con in Brasile e dall'unione Persona_14 Persona_22 nascevano il 05.10.1959 (doc. n. 17), il 16.11.1961 Persona_23 Persona_24
2 (doc. n. 18) e il 29.07.1964 (doc. n. 19) ultimi due odierni Pt_1 Controparte_6 ricorrenti. 3.1 si univa con e dall'unione Persona_23 Persona_25 CP_7 coniugale nascevano il 12.03.1984 (doc. n. 20) e il Persona_26 22.03.1989 (doc. n. 21) odierni ricorrenti. Parte_2
3.2 contraeva matrimonio con Parte_5 Controparte_13 (doc. n. 22). Dall'unione nascevano il 03.05.1986 (doc. n. Controparte_4 23), il 23.08.1990 (doc. n. 24) e il 19.12.1991 Controparte_2 [...]
(doc. n. 26). Parte_1 Parte_1 3.2.1 si univa in matrimonio con Controparte_2 Parte_1 [...]
. CP_14
3.2.2 contraeva matrimonio con Parte_1 Persona_27
(doc. n. 26 bis).
[...] 3.3 contraeva matrimonio in Brasile con Controparte_6 Persona_28 (doc. n. 27) e dall'unione nascevano il 12.03.1990
[...] Controparte_5 (doc. n. 28), il 29.06.1992 (doc. n. 29) e il Persona_1 28.02.2000 (doc. n. 30), odierni ricorrenti. Persona_2 Il si è costituito in giudizio contestando nel merito la domanda di Controparte_12 cittadinanza, rimettendosi al giudice per la verifica dei presupposti di legge e chiedendo, in via gradata, la compensazione delle spese di lite. Il PM in sede ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda. 2.1 Preliminarmente, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale, atteso che, a mente dell'art. 4, co. 5, D.L. n. 13/2017, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”. Nel caso di specie, l'avo degli odierni ricorrenti era originario di San Lucido, provincia di Cosenza, circostanza da cui, unitamente alla residenza all'estero dei ricorrenti, discende la competenza di questo Tribunale, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. 2.2 Altresì, l'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio, non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore (cfr. Corte di cassazione Sez. 2, Sentenza n. 743 del 19/01/2012, per cui “in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono, cioè, arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace”). 2.3 Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta. Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in Brasile. La linea di discendenza rappresentata nel ricorso risulta puntualmente documentata da parte ricorrente, la quale ha depositato l'atto di nascita ed il certificato negativo di naturalizzazione brasiliana di , unitamente agli ulteriori atti di nascita dei discendenti sino agli odierni ON ricorrenti. Dal canto suo, la parte convenuta non ha depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano né la sussistenza di ulteriori fatti interruttivi. In merito, si rammenta che, come ritenuto dalla
3 giurisprudenza di legittimità (Cass SS.UU. 24.8.2022 n. 25317), colui che richiede il riconoscimento della cittadinanza deve provare il fatto acquisitivo (la nascita da cittadino italiano) e la linea di trasmissione, essendo a carico della controparte che abbia proposto la relativa eccezione l'onere di provare l'eventuale fattispecie interruttiva. Dall'esame della documentazione depositata emerge, tuttavia, che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale (precisamente trasmetteva la cittadinanza alla figlia ON
, nata il [...], la quale poi si sposava con NA [...]
dando origine a tutta la discendenza). ER La trasmissione jure sanguinis era infatti all'epoca prevista, salvi casi marginali, unicamente per via paterna, ed inoltre l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero. Va, pertanto, richiamato l'insegnamento della Corte Costituzionale che con sentenza n. 30 del 28.01.1983 ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale sentenza ha riconosciuto ai figli di cittadina italiana nati dopo l'entrata in vigore della Costituzione (01.01.1948) il diritto alla cittadinanza italiana fino ad allora non riconosciuta. In precedenza, la medesima Corte, con la sentenza n. 87/1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., l'art.10 della Legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha successivamente riconosciuto l'efficacia retroattiva della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983 - così come quella della sentenza n. 87 del 1975
- riconoscendo così il diritto alla cittadinanza italiana anche ai figli di cittadina italiana nati prima del 01.01.1948 e precisando che “sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente e in via "automatica" sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti della ricorrente e quindi il diritto di questa alla dichiarazione del proprio stato, come figlia di madre cittadina per la filiazione da donna che, dal 1 gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana. Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto. Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati” (v. sentenza n. 4466 del 25.02.2009). Pertanto, in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate, dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti.
4 Tutto ciò premesso, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita. Sussistono giusti motivi, in ragione della materia trattata e della sostanziale mancata opposizione della parte convenuta, per la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide: A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo status di cittadini italiani dei ricorrenti. B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di Stato civile competente, di procedere Controparte_12 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. C) Dichiara le spese di lite integralmente compensate. Così deciso in Catanzaro, il 20.8.2025 Il Giudice dott. Pietro Caré
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