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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 18/09/2025, n. 1125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1125 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Maria
Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 18.9.2025, promossa da:
rappresentata e difesa, con mandato in calce al ricorso, dall'Avv. Parte_1
S. Cati
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso, dall'Avv. D. CP_1
Rotunno
Resistente
Oggetto: infortunio lavorativo
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.10.2023, la ricorrente indicata in epigrafe esponeva di aver subìto, in data 9.12.2021, un infortunio in itinere a causa del quale aveva riportato
“trauma contusivo rachide cervico-dorso-lombosacrale, frattura pluriframmentaria con lieve spostamento anteriore angolo superiore-anteriore D11 infrazione sacro-liaca DX trauma cranico non commotivo trauma toraco-addominale chiuso”.
Ritenuta l'erroneità del provvedimento adottato dall' in data 16.4.2022, chiedeva CP_1 che l'Istituto fosse condannato “alla corresponsione della rendita da inabilità permanente nella misura del 19% o nella percentuale maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio”, nonché al rimborso delle spese mediche sostenute, pari ad € 1479,76.
Si costituiva in giudizio l' che eccepiva l'inammissibilità della domanda tesa ad CP_1 ottenere il pagamento delle suindicate spese mediche, stante l'assenza di apposita istanza amministrativa. Nel merito rilevava che “L'infortunio risulta riconosciuto …con indennità di temporanea sino dal 9/12/21 al 24/6/22” ed attribuzione di un “danno biologico nella misura del 6%”. Insisteva per il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai propri scritti difensivi.
***
Tali risultando le richieste delle parti, il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
Non essendo in contestazione l'esistenza dell'infortunio per cui è causa e la riconducibilità dello stesso all'attività lavorativa svolta dalla ricorrente, è stata disposta
CTU medico legale al fine di quantificare i postumi occorsi all'istante.
Ebbene, il CTU nominato, dott. ha evidenziato che la ricorrente, in seguito Per_1 all'infortunio in itinere del 9.12.2021, ha riportato “frattura della D 11 guarita con avvallamento del piatto somatico superiore, infrazione della sacro iliaca di destra” e ha ritenuto che il danno biologico occorso all'istante sia pari all'8%.
Orbene, ritiene il giudicante di aderire alle conclusioni cui il CTU è pervenuto attraverso un accurato esame clinico ed un'approfondita e rigorosa valutazione medico legale, supportata da compiute argomentazioni scientifiche, stante altresì l'assenza di specifiche contestazioni delle parti – non formulate né nel termine di cui all'art. 195 co.
3 c.p.c né in occasione dell'odierna udienza - idonee ad infirmarne la valenza.
Pertanto, sulla scorta delle motivate conclusioni peritali, sussistendo i presupposti per il riconoscimento di una menomazione superiore rispetto a quella riconosciuta in via amministrativa, la domanda va accolta.
Quanto alla richiesta di condanna dell' al rimborso delle spese mediche se ne CP_1
deve rilevare, in questa sede, l'inammissibilità, stante la pacifica assenza di una prodromica istanza amministrativa.
La regolamentazione delle spese segue il principio della soccombenza.
PQM
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1 dell' così provvede: CP_1
accertata e dichiara che, a causa dell'infortunio verificatosi in data 9.12.2021, la ricorrente ha subìto una menomazione fisica pari all'8% e, per l' effetto, condanna l' al pagamento del dovuto, oltre interessi legali o rivalutazione sino al soddisfo, CP_1
detratto quanto già corrisposto;
condanna al pagamento dei compensi di lite che liquida in € 2697,00 oltre CP_1
rimborso forfettario, iva e cap come per legge con distrazione in favore del procuratore della ricorrente per dichiarato anticipo;
pone le spese di CTU, già liquidate in separato decreto, definitivamente a carico di parte convenuta.
Brindisi, 18.9.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Forastiere
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Maria
Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 18.9.2025, promossa da:
rappresentata e difesa, con mandato in calce al ricorso, dall'Avv. Parte_1
S. Cati
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso, dall'Avv. D. CP_1
Rotunno
Resistente
Oggetto: infortunio lavorativo
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.10.2023, la ricorrente indicata in epigrafe esponeva di aver subìto, in data 9.12.2021, un infortunio in itinere a causa del quale aveva riportato
“trauma contusivo rachide cervico-dorso-lombosacrale, frattura pluriframmentaria con lieve spostamento anteriore angolo superiore-anteriore D11 infrazione sacro-liaca DX trauma cranico non commotivo trauma toraco-addominale chiuso”.
Ritenuta l'erroneità del provvedimento adottato dall' in data 16.4.2022, chiedeva CP_1 che l'Istituto fosse condannato “alla corresponsione della rendita da inabilità permanente nella misura del 19% o nella percentuale maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio”, nonché al rimborso delle spese mediche sostenute, pari ad € 1479,76.
Si costituiva in giudizio l' che eccepiva l'inammissibilità della domanda tesa ad CP_1 ottenere il pagamento delle suindicate spese mediche, stante l'assenza di apposita istanza amministrativa. Nel merito rilevava che “L'infortunio risulta riconosciuto …con indennità di temporanea sino dal 9/12/21 al 24/6/22” ed attribuzione di un “danno biologico nella misura del 6%”. Insisteva per il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai propri scritti difensivi.
***
Tali risultando le richieste delle parti, il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
Non essendo in contestazione l'esistenza dell'infortunio per cui è causa e la riconducibilità dello stesso all'attività lavorativa svolta dalla ricorrente, è stata disposta
CTU medico legale al fine di quantificare i postumi occorsi all'istante.
Ebbene, il CTU nominato, dott. ha evidenziato che la ricorrente, in seguito Per_1 all'infortunio in itinere del 9.12.2021, ha riportato “frattura della D 11 guarita con avvallamento del piatto somatico superiore, infrazione della sacro iliaca di destra” e ha ritenuto che il danno biologico occorso all'istante sia pari all'8%.
Orbene, ritiene il giudicante di aderire alle conclusioni cui il CTU è pervenuto attraverso un accurato esame clinico ed un'approfondita e rigorosa valutazione medico legale, supportata da compiute argomentazioni scientifiche, stante altresì l'assenza di specifiche contestazioni delle parti – non formulate né nel termine di cui all'art. 195 co.
3 c.p.c né in occasione dell'odierna udienza - idonee ad infirmarne la valenza.
Pertanto, sulla scorta delle motivate conclusioni peritali, sussistendo i presupposti per il riconoscimento di una menomazione superiore rispetto a quella riconosciuta in via amministrativa, la domanda va accolta.
Quanto alla richiesta di condanna dell' al rimborso delle spese mediche se ne CP_1
deve rilevare, in questa sede, l'inammissibilità, stante la pacifica assenza di una prodromica istanza amministrativa.
La regolamentazione delle spese segue il principio della soccombenza.
PQM
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1 dell' così provvede: CP_1
accertata e dichiara che, a causa dell'infortunio verificatosi in data 9.12.2021, la ricorrente ha subìto una menomazione fisica pari all'8% e, per l' effetto, condanna l' al pagamento del dovuto, oltre interessi legali o rivalutazione sino al soddisfo, CP_1
detratto quanto già corrisposto;
condanna al pagamento dei compensi di lite che liquida in € 2697,00 oltre CP_1
rimborso forfettario, iva e cap come per legge con distrazione in favore del procuratore della ricorrente per dichiarato anticipo;
pone le spese di CTU, già liquidate in separato decreto, definitivamente a carico di parte convenuta.
Brindisi, 18.9.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Forastiere