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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 28/11/2025, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3695 /2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, nelle persone di:
Dott.ssa EN NI - Presidente rel.
Dott.ssa Flavia Mazzini - Giudice
Dott.ssa Manuela Mari - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Tra i coniugi: nata il [...] a [...] Parte_1
E
nato il [...] a [...] Persona_1
FATTO
Con ricorso congiunto presentato ai sensi dell'articolo articolo 473 bis 49-51 c.p.c., le parti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale consensuale e anche di divorzio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse ad entrambe le domande.
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Pesaro il 10/05/2014, optando per il regime di separazione dei beni.
Dalla loro unione è nato a [...] il [...] il figlio Per_2 Con sentenza parziale n. 372/2024 del 24/12/2024, il Tribunale di Pesaro dichiarava ed omologava la separazione personale consensuale tra i coniugi alle condizioni pattuite nel ricorso congiunto e provvedeva, con separata ordinanza, a rimettere la causa sul ruolo del Presidente relatore, per la prosecuzione del giudizio per la pronuncia della sentenza di divorzio con contestuale fissazione dell'udienza ex articolo 127 ter c.p.c..
La causa era rinviata all'udienza del 30/09/2025.
L'udienza di comparizione delle parti per la pronuncia di divorzio congiunto veniva dunque sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., con le quali le stesse dichiaravano di non volersi riconciliare e confermavano l'accordo raggiunto precisando le conclusioni congiunte già indicate in sede di separazione consensuale, chiedendo concordemente la pronuncia di divorzio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
E' stata data comunicazione al Pubblico Ministero degli atti del procedimento ex articoli 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta.
Le parti vivono separate da oltre sei mesi, per effetto di separazione consensuale omologata da questo Tribunale con sentenza n. 372/2024 del 24/12/2024, irrevocabile dal 25/06/2025.
Tra essi non è mai intervenuta riconciliazione e, pertanto, deve ritenersi cessata ogni comunione materiale e spirituale.
Il Tribunale, valutate le condizioni di cui al ricorso e ritenuto che le clausole relative al figlio minore non siano in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze di cui al ricorso introduttivo come confermate con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza. L'ascolto del minore deve ritenersi non necessario (articolo 473 bis. 4
c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta di divorzio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate può pertanto essere recepita non essendo contraria alla legge, all'ordine pubblico o all'interesse familiare.
Il Tribunale, valutate le condizioni di cui al ricorso introduttivo come ribadite e confermate con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza, ritiene che il divorzio in questione non sia contrario alla legge, all'ordine pubblico o all'interesse familiare.
P.Q.M.
Visto l'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898/1970
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui sopra, tra le parti del presente giudizio;
2. Prende atto delle condizioni concordate di cui al ricorso congiunto, che devono intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
3. Spese di lite compensate;
4. Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autenticata di questa sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto per le prescritte annotazioni di legge.
Deciso in data 28/11/2025
Il Presidente
EN NI
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, nelle persone di:
Dott.ssa EN NI - Presidente rel.
Dott.ssa Flavia Mazzini - Giudice
Dott.ssa Manuela Mari - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Tra i coniugi: nata il [...] a [...] Parte_1
E
nato il [...] a [...] Persona_1
FATTO
Con ricorso congiunto presentato ai sensi dell'articolo articolo 473 bis 49-51 c.p.c., le parti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale consensuale e anche di divorzio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse ad entrambe le domande.
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Pesaro il 10/05/2014, optando per il regime di separazione dei beni.
Dalla loro unione è nato a [...] il [...] il figlio Per_2 Con sentenza parziale n. 372/2024 del 24/12/2024, il Tribunale di Pesaro dichiarava ed omologava la separazione personale consensuale tra i coniugi alle condizioni pattuite nel ricorso congiunto e provvedeva, con separata ordinanza, a rimettere la causa sul ruolo del Presidente relatore, per la prosecuzione del giudizio per la pronuncia della sentenza di divorzio con contestuale fissazione dell'udienza ex articolo 127 ter c.p.c..
La causa era rinviata all'udienza del 30/09/2025.
L'udienza di comparizione delle parti per la pronuncia di divorzio congiunto veniva dunque sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., con le quali le stesse dichiaravano di non volersi riconciliare e confermavano l'accordo raggiunto precisando le conclusioni congiunte già indicate in sede di separazione consensuale, chiedendo concordemente la pronuncia di divorzio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
E' stata data comunicazione al Pubblico Ministero degli atti del procedimento ex articoli 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta.
Le parti vivono separate da oltre sei mesi, per effetto di separazione consensuale omologata da questo Tribunale con sentenza n. 372/2024 del 24/12/2024, irrevocabile dal 25/06/2025.
Tra essi non è mai intervenuta riconciliazione e, pertanto, deve ritenersi cessata ogni comunione materiale e spirituale.
Il Tribunale, valutate le condizioni di cui al ricorso e ritenuto che le clausole relative al figlio minore non siano in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze di cui al ricorso introduttivo come confermate con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza. L'ascolto del minore deve ritenersi non necessario (articolo 473 bis. 4
c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta di divorzio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate può pertanto essere recepita non essendo contraria alla legge, all'ordine pubblico o all'interesse familiare.
Il Tribunale, valutate le condizioni di cui al ricorso introduttivo come ribadite e confermate con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza, ritiene che il divorzio in questione non sia contrario alla legge, all'ordine pubblico o all'interesse familiare.
P.Q.M.
Visto l'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898/1970
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui sopra, tra le parti del presente giudizio;
2. Prende atto delle condizioni concordate di cui al ricorso congiunto, che devono intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
3. Spese di lite compensate;
4. Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autenticata di questa sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto per le prescritte annotazioni di legge.
Deciso in data 28/11/2025
Il Presidente
EN NI