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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 06/05/2025, n. 1970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1970 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N.10034/2021 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno nella persona del dr. Corrado d'Ambrosio, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10065 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2021
TRA
(c.f. ), rapp.ta e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
VITALE GEMMA;
RICORRENTE
E
, codice fiscale , rappr. e Controparte_1 P.IVA_1
dif. da Funzionario delegato
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ordinanza-ingiunzione n. 1264/19418 del 24.04.2019 emessa dall . Controparte_1
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta tempestivamente depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Anzitutto, va premesso che la presente decisione è adottata ai sensi degli artt. 127 ter e
281 sexies c.p.c. e che nella presente sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio
2012, n° 7268).
Inoltre, va chiarito che non può essere ravvisata alcuna incompatibilità tra il modulo decisionale ex art. 281 sexies c.p.c. e la tenuta dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c..
In effetti, questo giudice condivide e fa proprio il principio di diritto di recente enunciato dalla Suprema Corte ed in base al quale è legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data dell'udienza per il deposito di note scritte (Cass. civ., Sez. III, 19 dicembre 2022 n. 37137).
A seguito di accertamenti svolti l di , in data 24/04/2019, Controparte_1 CP_1
emetteva nei confronti di ordinanza-ingiunzione n. 1464/19418 per il Parte_1
pagamento della complessiva somma di € 946,00.
La sanzione conseguiva alla violazione dell'art. 509 R.D. 9 ottobre 1930, n. 1398,
rubricato “Inosservanza delle norme disciplinanti i rapporti di lavoro”.
Come risulta dal verbale unico di accertamento e notificazione n. SA00002/2016-235-01
pagina 2 di 6 del 03/08/2016, durante l'accesso ispettivo presso la “M UR ”, Controparte_2
con sede legale in Pontecagnano Faiano (SA), alla via Alessandro Volta n. 11, è stato trovato intento a lavorare il dipendente con riferimento al quale è Controparte_3
emerso il mancato rispetto dei CCNL di riferimento in merito all'orario di lavoro effettuato, inferiore al minimo contrattuale previsto (15 ore settimanali).
Avverso siffatta sanzione gli intestati opponenti hanno proposto formale e tempestiva opposizione ex art. 22 e ss. l. n. 689/81, chiedendo l'annullamento dalla sanzione per intervenuta prescrizione, atteso che l'ordinanza è stata notificata il 4 ottobre 2021, a fronte del termine ultimo del 3 agosto 2021.
L si è ritualmente costituito in giudizio, eccependo l'infondatezza Controparte_1
della opposizione, atteso che l'art. 103 comma 6 bis del DL 17 marzo 2020 convertito con modificazioni nella L. 24 aprile 2020 n. 27 relativo alla sospensione dei termini di prescrizione di cui all'art. 28 legge 689/81 nei procedimenti amministrativi pendenti per il periodo dalla data del 23 febbraio 2020 alla data del 31 maggio 2020.
In via preliminare, giova sempre precisare che tutto quanto promana da pubblici ufficiali
è assistito da una presunzione relativa di legittimità, nella specie non scalfita da pertinenti risultanze di segno contrario e che, inoltre, l'opponente non ha contestato,
come invece avrebbe dovuto, le risultanze pubbliche con una doverosa querela di falso.
Ancora, i motivi di opposizione non attengono al merito della contravvenzione, in quanto non viene contestata la realtà dei fatti, per come descritta dai verbalizzanti,
soprattutto in relazione alla contestazione principale, ossia quella di aver violato l'art.
pagina 3 di 6 509 R.D. 9 ottobre 1930, n. 1398, rubricato “Inosservanza delle norme disciplinanti i
rapporti di lavoro”, atteso che il ricorrente ha eccepito esclusivamente la tardività del provvedimento sanzionatorio.
Sul punto, il giudicante condivide quanto sostenuto dall'ispettorato in merito alla sospensione dei termini di prescrizione.
Tra la notifica del verbale di accertamento (23.8.16), che per costante giurisprudenza di legittimità è atto idoneo ad interrompere la prescrizione, e la notificazione dell'ordinanza ingiunzione (4.10.21) non è poi decorso il termine quinquennale di cui all'art. 28 l.
689/81. Occorre infatti evidenziare come il termine prescrizionale risulta differito per effetto della sospensione di cui all'art. 103, comma 6 bis D.L. n. 18/2020 e succ. mod.,
che stabilisce “
6-bis. Il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24
novembre 1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro
e legislazione sociale e' sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a
decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il
periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo. Per il medesimo
periodo e' sospeso il termine di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n.
689”.
Pertanto, nel caso in esame la prescrizione quinquennale ex art. 28 L. 689/81, che sarebbe dovuta spirare in data 23.8.2021, ha avuto un periodo di sospensione (di circa 85
giorni, come sopra riportato) il quale ha determinato quale nuovo termine di prescrizione la data del 24.11.2021, laddove l'ordinanza ingiuntiva risulta notificata in data 4.10.2021
pagina 4 di 6 (cfr. TRIBUNALE DI ROMA, Sentenza n. 9372/2022 del 10-11-2022).
Deve pertanto ritenersi la tempestività della sanzione irrogata all'istante con l'opposta ordinanza.
Pertanto, alla luce di quanto sovraesposto, la opposizione va rigettata.
Al rigetto consegue anche il pagamento del compenso professionale per l'attività legale svolta, seppur in misura ridotta, posto che l si è costituito a mezzo Controparte_1
di un suo funzionario delegato, che si liquidano come da dispositivo che segue
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – I Sezione-, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così
provvede:
RIGETTA l'opposizione proposta da;
Parte_1
CONFERMA, per l'effetto, la ordinanza - ingiunzione opposta;
CONDANNA l'opponente al pagamento delle spese legali sostenute dall'Ente
convenuto che si liquidano in € 430,00, di cui € 130,00 per spese ed il residuo per
onorario, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario per spese generali nella misura del
15% come per legge.
Salerno, 4 maggio 2025
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52
D.Lgs. n. 196/2003.
IL TRIBUNALE
Dott. Corrado d'Ambrosio
pagina 5 di 6 pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno nella persona del dr. Corrado d'Ambrosio, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10065 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2021
TRA
(c.f. ), rapp.ta e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
VITALE GEMMA;
RICORRENTE
E
, codice fiscale , rappr. e Controparte_1 P.IVA_1
dif. da Funzionario delegato
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ordinanza-ingiunzione n. 1264/19418 del 24.04.2019 emessa dall . Controparte_1
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta tempestivamente depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Anzitutto, va premesso che la presente decisione è adottata ai sensi degli artt. 127 ter e
281 sexies c.p.c. e che nella presente sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio
2012, n° 7268).
Inoltre, va chiarito che non può essere ravvisata alcuna incompatibilità tra il modulo decisionale ex art. 281 sexies c.p.c. e la tenuta dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c..
In effetti, questo giudice condivide e fa proprio il principio di diritto di recente enunciato dalla Suprema Corte ed in base al quale è legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data dell'udienza per il deposito di note scritte (Cass. civ., Sez. III, 19 dicembre 2022 n. 37137).
A seguito di accertamenti svolti l di , in data 24/04/2019, Controparte_1 CP_1
emetteva nei confronti di ordinanza-ingiunzione n. 1464/19418 per il Parte_1
pagamento della complessiva somma di € 946,00.
La sanzione conseguiva alla violazione dell'art. 509 R.D. 9 ottobre 1930, n. 1398,
rubricato “Inosservanza delle norme disciplinanti i rapporti di lavoro”.
Come risulta dal verbale unico di accertamento e notificazione n. SA00002/2016-235-01
pagina 2 di 6 del 03/08/2016, durante l'accesso ispettivo presso la “M UR ”, Controparte_2
con sede legale in Pontecagnano Faiano (SA), alla via Alessandro Volta n. 11, è stato trovato intento a lavorare il dipendente con riferimento al quale è Controparte_3
emerso il mancato rispetto dei CCNL di riferimento in merito all'orario di lavoro effettuato, inferiore al minimo contrattuale previsto (15 ore settimanali).
Avverso siffatta sanzione gli intestati opponenti hanno proposto formale e tempestiva opposizione ex art. 22 e ss. l. n. 689/81, chiedendo l'annullamento dalla sanzione per intervenuta prescrizione, atteso che l'ordinanza è stata notificata il 4 ottobre 2021, a fronte del termine ultimo del 3 agosto 2021.
L si è ritualmente costituito in giudizio, eccependo l'infondatezza Controparte_1
della opposizione, atteso che l'art. 103 comma 6 bis del DL 17 marzo 2020 convertito con modificazioni nella L. 24 aprile 2020 n. 27 relativo alla sospensione dei termini di prescrizione di cui all'art. 28 legge 689/81 nei procedimenti amministrativi pendenti per il periodo dalla data del 23 febbraio 2020 alla data del 31 maggio 2020.
In via preliminare, giova sempre precisare che tutto quanto promana da pubblici ufficiali
è assistito da una presunzione relativa di legittimità, nella specie non scalfita da pertinenti risultanze di segno contrario e che, inoltre, l'opponente non ha contestato,
come invece avrebbe dovuto, le risultanze pubbliche con una doverosa querela di falso.
Ancora, i motivi di opposizione non attengono al merito della contravvenzione, in quanto non viene contestata la realtà dei fatti, per come descritta dai verbalizzanti,
soprattutto in relazione alla contestazione principale, ossia quella di aver violato l'art.
pagina 3 di 6 509 R.D. 9 ottobre 1930, n. 1398, rubricato “Inosservanza delle norme disciplinanti i
rapporti di lavoro”, atteso che il ricorrente ha eccepito esclusivamente la tardività del provvedimento sanzionatorio.
Sul punto, il giudicante condivide quanto sostenuto dall'ispettorato in merito alla sospensione dei termini di prescrizione.
Tra la notifica del verbale di accertamento (23.8.16), che per costante giurisprudenza di legittimità è atto idoneo ad interrompere la prescrizione, e la notificazione dell'ordinanza ingiunzione (4.10.21) non è poi decorso il termine quinquennale di cui all'art. 28 l.
689/81. Occorre infatti evidenziare come il termine prescrizionale risulta differito per effetto della sospensione di cui all'art. 103, comma 6 bis D.L. n. 18/2020 e succ. mod.,
che stabilisce “
6-bis. Il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24
novembre 1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro
e legislazione sociale e' sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a
decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il
periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo. Per il medesimo
periodo e' sospeso il termine di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n.
689”.
Pertanto, nel caso in esame la prescrizione quinquennale ex art. 28 L. 689/81, che sarebbe dovuta spirare in data 23.8.2021, ha avuto un periodo di sospensione (di circa 85
giorni, come sopra riportato) il quale ha determinato quale nuovo termine di prescrizione la data del 24.11.2021, laddove l'ordinanza ingiuntiva risulta notificata in data 4.10.2021
pagina 4 di 6 (cfr. TRIBUNALE DI ROMA, Sentenza n. 9372/2022 del 10-11-2022).
Deve pertanto ritenersi la tempestività della sanzione irrogata all'istante con l'opposta ordinanza.
Pertanto, alla luce di quanto sovraesposto, la opposizione va rigettata.
Al rigetto consegue anche il pagamento del compenso professionale per l'attività legale svolta, seppur in misura ridotta, posto che l si è costituito a mezzo Controparte_1
di un suo funzionario delegato, che si liquidano come da dispositivo che segue
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – I Sezione-, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così
provvede:
RIGETTA l'opposizione proposta da;
Parte_1
CONFERMA, per l'effetto, la ordinanza - ingiunzione opposta;
CONDANNA l'opponente al pagamento delle spese legali sostenute dall'Ente
convenuto che si liquidano in € 430,00, di cui € 130,00 per spese ed il residuo per
onorario, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario per spese generali nella misura del
15% come per legge.
Salerno, 4 maggio 2025
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52
D.Lgs. n. 196/2003.
IL TRIBUNALE
Dott. Corrado d'Ambrosio
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