Articolo 5 della Legge 20 novembre 1970, n. 963
Articolo 4Articolo 6
Versione
29 dicembre 1970
Art. 5. (Quadri di avanzamento)

Per la formazione dei quadri d'avanzamento ad anzianita' al grado di maresciallo maggiore dell'anno 1970, si osservano le disposizioni preesistenti.
Per gli anni successivi e fino al completo esaurimento degli iscritti nel quadro d'avanzamento ad anzianita' al grado di maresciallo maggiore valevole per l'anno 1970, sono formati due quadri d'avanzamento ad anzianita' al grado di maresciallo maggiore.
Nel primo quadro vengono riportati d'ufficio i marescialli capi gia' iscritti nel quadro d'avanzamento ad anzianita' valevole per l'anno 1970 e non promossi. Nel secondo quadro d'avanzamento vengono iscritti marescialli capi giudicati idonei allo avanzamento. Le promozioni al grado di maresciallo maggiore vengono effettuate dando la precedenza ai sottufficiali iscritti nel primo quadro. Analoga procedura verra' seguita per i brigadieri iscritti nel quadro d'avanzamento ad anzianita' dell'anno 1970.
I marescialli capi non valutati o non promossi in relazione ai quadri d'avanzamento dell'anno 1970 e degli anni precedenti, perche' sottoposti a procedimento penale o disciplinare o sospesi precauzionalmente dallo impiego o perche' temporaneamente non idonei per infermita' dipendente da causa di servizio, vengono valutati, dopo che sia cessata la causa impeditiva, prescindendo dai requisiti di servizio e dall'esperimento previsti dalle norme preesistenti.
Per i brigadieri che si trovino nelle condizioni di cui al precedente comma si richiede il solo periodo di servizio previsto dall'articolo 2 della presente legge prescindendo dall'effettuazione dell'esperimento, qualora la valutazione successiva alla cessazione della causa impeditiva sia effettuata con riferimento ai quadri d'avanzamento ad anzianita' al grado di maresciallo ordinario valevole per l'anno 1970 o precedenti.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1970